Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 29/TFNT del 22 Dicembre 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Provvedimento onde definire la data di decorrenza del tesseramento del calciatore P.G. (nato il 4.3.2006 - matr. 2828101) in favore della società JSL Junior Sport Lab (matr. 942221)
Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Sicilia - Reg. Prot. 28/TFN-ST
Massima: Su richiesta del giudice sportivo, investito della posizione irregolare del calciatore alla gara del 24.10.2021, il Tribunale dichiara efficace il tesseramento del calciatore con la società a far data dal 22 ottobre 2021, data in cui è avvenuto l’invio telematico del tesseramento completo della documentazione, indipendentemente dal fatto che l’aggiornamento di posizione nel sistema sia avvenuto il 27/10/2021…Occorre a tal punto richiamare quanto stabilito dall’art. 39, comma 3, N.O.I.F. il quale recita “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. Lo stesso articolo prevede altresì che “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”. Dall’interpretazione della norma appena citata, pertanto, si deduce che il tesseramento del calciatore … sia decorrente dal giorno 22.10.2021, ovvero dalla data di deposito della richiesta di tesseramento, completa di tutta la documentazione necessaria e idonea a consentire la definizione del tesseramento in questione. In tal senso, ad avviso di questo Collegio, deve intendersi, infatti, il riferimento compiuto dalla norma sopra indicata al “deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento”, nel caso di specie caratterizzatosi per l’invio telematico, quale modalità di spedizione o di deposito, e per il completamento, avvenuto in data 22.10.2021, della documentazione prevista a corredo della originaria richiesta di tesseramento, che risultava inficiata dalla presenza di un certificato medico non in corso di validità. La richiesta (con la sua spedizione e deposito) si è, pertanto, perfezionata con l’invio integrativo della nuova documentazione sanitaria, avvenuto in data 22 ottobre 2021.
Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0046/CFA del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti n. 0020/TFNST-2021 – 2022 del 16.11.2021
Impugnazione – istanza: società U.S. Offanenghese 1933 A.S.D.
Massima: Accolto il reclamo ed in riforma dell’impugnata pronuncia del TFN – Sezione Tesseramenti, viene dichiarata la validità del tesseramento per la società per la stagione sportiva 2021-2022 del calciatore in quanto è effettivamente tesserato con la società pur risultando a suo nome una doppia matricola con due prenomi diversi…Per un corretto ed esaustivo esame della fattispecie posta all’esame della Corte, non può prescindersi dal considerare la circostanza per cui, nel sistema informatizzato del tesseramento, coesistevano da tempo due matricole abbinate al calciatore in questione, ossia -come detto- quella contraddistinta dal numero 2477985, con il prenome “M. D.”, e quella contraddistinta dal numero 3971041, con il prenome “M.”. Come esattamente dedotto dalla reclamante, la rappresentazione plastica dell’errore scusabile in cui essa è incorsa e che ha dato luogo, a giudizio del Collegio, ad una mera irregolarità sanabile (ed effettivamente sanata, si aggiunge, con effetto retroattivo), si rinviene proprio nell’atto dell’Ufficio tesseramento del 18.10.2021, laddove viene giustificata la condotta della U.S. Offanenghese per aver trovato “libero” il calciatore nel sistema “in quanto esisteva una matricola con omesso il secondo nome”. Di più, nella comunicazione di accompagnamento di tale atto l’Ufficio ha rappresentato come la segnalazione della questione non implicasse alcun intervento da parte della Procura Federale, in quanto i tesseramenti in esame si riferiscono a due stagioni differenti. Inoltre, lo stesso Ufficio -come si evince dalla produzione operata dalla U.S. Cisanese nel primo grado di giudizio (allegato 2 alla memoria del 4.11.2021, interrogazione storico calciatori a nome M. D. S., matricola n. 2477985, del 26.10.2021) ha fatto retroagire lo svincolo del giocatore e l’aggiornamento della sua posizione come tesserato per l’U.S. Offanenghese per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 13.8.2021, cioè allo stesso giorno del precedente tesseramento poi revocato, con contestuale unione delle due matricole. Tali atti dell’Ufficio tesseramento, ancorché non risultino aver formato oggetto di ricorso, né della stessa richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del Giudice Sportivo Territoriale, hanno correttamente inquadrato la vicenda, derubricandola, nella sostanza, ad una fattispecie di mera irregolarità formale, inidonea ad intaccare sul piano sostanziale le esigenze di regolarità competitiva presidiate dalla disposizione di cui all’art. 40, comma 4, delle NOIF. Deve osservarsi al riguardo, in primo luogo, che lo stesso sistema informatizzato delle matricole vale a prevenire la possibilità che una Società sportiva possa incorrere, sia pur incolpevolmente, nel divieto del doppio tesseramento. È ragionevole, dunque, ritenere che le Società possano correttamente riporre affidamento sull’attendibilità del sistema. Nel caso di specie, inoltre, la reclamante non appare aver concorso in alcun modo ad ingenerare l’anomalia della doppia matricola di cui si discute, atteso che essa non ha mai avuto in forza, nel passato, il calciatore S., tesserato per la prima volta con la U.S. Offanenghese proprio per la corrente stagione sportiva 2021/2022. Questa, d’altro canto, ha fatto uso, per il tesseramento, di una matricola (n. 3971041) che, come ha efficacemente evidenziato l’Ufficio tesseramento nell’atto del 18.10.2021, faceva rilevare come “libero” il calciatore S. In secondo luogo, l’Ufficio tesseramento ha correttamente disposto l’unione delle matricole con retrodatazione del tesseramento al 13.8.2021, dopo aver revocato l’originario tesseramento contratto dallo S. in quella data con la U.S. Offanenghese siccome affetto da mera irregolarità formale, per quanto sopra evidenziato…Invero, l’Ufficio tesseramento ha correttamente fatto applicazione sul punto dell’art. 42, lettera a), del C.G.S., a tenore del quale la retroattività della revoca a far data dal giorno del tesseramento va disposta in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3, senza ricomprendervi, dunque, la fattispecie di cui al comma 4. La mancata inclusione dei casi (effettivi) di “doppio tesseramento” tra le ipotesi di retroattività della revoca si spiega agevolmente, in quanto è lo stesso comma 4 dell’art. 40, al secondo periodo, a risolvere l’antinomia tra eventuali tesseramenti plurimi, considerando valida la richiesta depositata o pervenuta prima e privando conseguentemente ipso iure di efficacia quella o quelle successive, senza necessità di un provvedimento di “revoca”. Nel caso di specie, come rilevato, gli atti dell’Ufficio tesseramento hanno avuto la finalità di sanare una mera irregolarità formale dell’originario tesseramento contratto il 13.8.2021, per cui del tutto correttamente lo svincolo e l’aggiornamento della posizione del calciatore in relazione al tesseramento con la U.S. Offanenghese per la stagione sportiva 2021/2022 sono stati fatti retroagire a quella data, con l’unione delle due matricole a quella (n. 24779859) corrispondente al prenome corretto del calciatore, “M. D.”. Ciò ha comportato, in definitiva, l’eliminazione della matricola (n. 3971041), abbinata al prenome incompleto “M.”, in ordine alla quale, con giusta applicazione analogica dell’art. 42, lettera a), del C.G.S., è stata disposta la revoca del relativo tesseramento irregolare (ma non invalido, né illegittimo) con effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione (nella specie a far data dal 22.10.2021, secondo quanto si rileva dall’interrogazione storico calciatori a nome M. D.S., matricola n. 2477985, del 26.10.2021).
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 20/TFNT del 16 Novembre 2021 (motivazioni)
Decisione impugnata: Giudizio di cui all’art. 89, comma 1, lett b) CGS - FIGC del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lombardia - LND in ordine alla validità del tesseramento per la società US Offanenghese ASD (matr. FIGC 34370) del calciatore M.S., nato il 6 maggio 1989 e tesserato per la stessa in data 13 agosto 2021 con numero di matricola FIGC 3971041 e inserito nell’elenco dei calciatori della gara del 17 ottobre 2021 con la società USD Cisanese (matr. FIGC 13060)
Massima: Su richiesta del giudice sportivo, è invalido il del tesseramento del calciatore per la società in quanto alla data del tesseramento non risultava ancora né svincolato, né trasferito, nelle modalità previste dalle NOIF, dalla società (per la quale risultava tesserato già nella stagione sportiva precedente), ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 40 delle NOIF, in base al quale: “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.”
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 42/TFN del 20.02.2020
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società GS Scarperia 1920 (matr. FIGC 945145) ai fini del riconoscimento della validità di tesseramento del calciatore B.K. (n. 17.08.2003 matr. FIGC 3423407) in favore della società ricorrente per la stagione sportiva 2018/2019, la seguente
Massima: La mancata integrazione dei documenti obbligatori nei termini richiesti non ha pertanto consentito il perfezionamento della pratica di tesseramento
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: RICORSO AVVERSO LA DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO TESSERAMENTO DEL CR LIGURIA, CIRCA LA DATA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE F.S. – 1.2.2003 – MATR. FIGC 3189738).
Impugnazione istanza: ASD OSPEDALETTI CALCIO – FC VADO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. ACGS–
Massima: Riformato il provvedimento dell’Ufficio tesseramento del CR Liguria, con cui era stato accolto e registrato il tesseramento in favore della società del calciatore a far data dal 26 Settembre 2018 e, per l’effetto, determinata la decorrenza del tesseramento dal 20.9.2018 data in cui il relativo modulo era stato inviato e dematerializzato a firma elettronica, con tutti i documenti necessari…L’art. 40 comma 12 della Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del 27 Dicembre 2017) prevede e consente il tesseramento dei “minori di cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano”. Dal documento a carte 41 si evince che il calciatore aveva già prodotto i documenti necessari al tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018 e, tra essi, era compreso anche il certificato di iscrizione e frequenza dell’Istituto Comprensivo “A. Doria” di Vallecrosia (IM) riguardante sia l’anno scolastico 2016/17 sia l’anno 2017/18 (in data 4/4/2018). Quindi il certificato di frequenza per l’anno 2018/19 trasmesso il 26 Settembre 2018 è da ritenersi un documento “ultroneo” rispetto ai documenti già in possesso della FIGC, che avevano legittimato il tesseramento per la trascorsa stagione sportiva. Se ne deve concludere che la decorrenza del tesseramento per la stagione in corso può individuarsi nella data del 20 Settembre 2018, come sostenuto dalla Società reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: Provvedimento dell’Ufficio tesseramento del CR. Calabria
Impugnazione istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO C/O DIP. INTERREGIONALE – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AV.P. (19.6.2002 – MATR. FIGC 5864926) PER LA SOCIETÀ ASD ROCCELLA.
Massima: Confermato il provvedimento dell’Ufficio tesseramento del CR. Calabria che ha tesserato il calciatore minorenne il 17/10/2018…Il Tribunale…dichiara valido ed operante il tesseramento del calciatore minorenne in favore della società con decorrenza 17.10.2018…Dai documenti prodotti è emerso che la Società ….aveva creato la pratica, provvedendo alla stampa ed alla firma elettronica in data 13 Settembre 2018, ma l’Ufficio Tesseramenti aveva rilevato l’irregolarità del modulo in quanto mancante della firma dei genitori: infatti il calciatore …. essendo nato il 19 Giugno 2002, pur avendo compiuto i sedici anni non aveva ancora raggiunto la Maggiore età….In realtà, il modulo esonera i genitori dalla firma solo per il consenso al trattamento dei dati personali, ma non anche per l’assunzione del vincolo del tesseramento. Correttamente quindi l’Ufficio Tesseramento del Comit. Reg. Calabria non ha dato la propria convalida, invitando la Società a regolarizzare la richiesta con le firme dei genitori. Ciò è avvenuto in data 17 Ottobre 2018 e la pratica è stata convalidata alle ore 14.54.32.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 18/TFNT del 23 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 52 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE C/O CR SICILIA – LND (POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE P.S.N. –19.1.1999 – MATR. FIGC 1018894);
Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento del calciatore a far data dalla comunicazione del tesseramento del 29.1.2018. Invero risulta pacifico agli atti che detta richiesta di tesseramento, così come previsto dalle vigenti NOIF, è stata regolarmente inviata all’ufficio tesseramenti centrale della F.I.G.C. a mezzo raccomandata del 30.12.2017 (spedizione ore 11.28) e che la richiesta è stata evasa dal competente ufficio tesseramento con comunicazione del 29.1.2018, trasmesso sia alla società per conoscenza, con indicata la data di decorrenza e cioè dal 29.1.2018. Quindi da tale data il calciatore poteva essere legittimamente utilizzato nell’attività sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del 04 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 33 – ASD FORZA E CORAGGIO BN (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI CONVALIDA DEL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI V.D. – 22.02.1989 – MATR. FIGC 4248609 E V.A. – 16.02.2001 - MATR. FIGC 2751481);
Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento dei calciatori in quanto le liste di trasferimento sono state consegnate all’ufficio postale in data 1 dicembre 2017 e sono pervenute al Comitato competente in data 6 dicembre 2017, dunque, nel periodo prescritto dal C.U. 166/A dell’1 luglio 2017, in quanto è evidente che la data del 27 ottobre 2017 apposta dall’ufficio postale sulle raccomandate è frutto di un mero errore.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del 04 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 44 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE C/O CR LAZIO (POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE P.A. – 22.06.2002 - MATR. FIGC 5895623 – SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI SRL – POLISPORTIVA CARSO);
Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento del calciatore in favore della società, la cui procedura si è perfezionata per prima.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del 04 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 41 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL CR SARDEGNA – LND (POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE M.G. – 15.01.1995 – MATR. FIGC 4788382);
Massima: Il calciatore è vincolato alla società, avendo sottoscritto e depositato il relativo tesseramento
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del 04 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 38 – B.L. – 14.01.2003 – MATR. FIGC 6673899 (CALCIATORE MINORE), B.R., P.L. (GENITORI) – PAGANESE CALCIO SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD S. SEBASTIANO CALCIOMAZZEO);
Massima: Il calciatore è vincolato alla società, avendo sottoscritto e depositato il relativo tesseramento
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ US SERINO 1928 – AVVERSO IL DINIEGO DA PARTE DEL CR CAMPANIA – LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D.Z.A..
Massima: Il Comunicato Ufficiale 166/A dell’1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l’inoltro delle suddette liste occorre far rifermento alla data di spedizione del plico raccomandato. Nel caso di specie, la data del 15 dicembre 2017 è stata apposta, come riconosciuto dalla stessa reclamante, dall’agenzia di posta privata cui la reclamante si è rivolta. Occorre, dunque, verificare il valore da attribuire a detta data. Secondo la Cassazione, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta “data certa”. Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un “pubblico ufficiale”, carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16). Secondo la giurisprudenza, dunque, il timbro di spedizione apposto da agenzie postali private non è idoneo a conferire certezza alla data apposta. Ne consegue che la data apposta sul plico contenente la lista di trasferimento del calciatore non può aver valore ai fini della dimostrazione della tempestività dell’inoltro della suddetta lista di trasferimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ ASD PRIGNANO – RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI D.L.G.E R.D..
Massima: Il Comunicato Ufficiale 166/A dell’1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Il Comunicato Ufficiale, nello stabilire i periodi ed i termini di trasferimento dei calciatori, espressamente prevede che la lista di trasferimento debba pervenire al comitato competente entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Il Comunicato, dunque, già prevede un periodo di tolleranza nel caso in cui la lista di trasferimento sia spedita a mezzo posta. Di conseguenza, il suddetto termine non può essere derogato. Nel caso di specie, le liste di trasferimento dei calciatori, pur essendo state spedite nei termini, sono pervenute oltre il termine espressamente previsto dal Comunicato Ufficiale, e, quindi, devono essere ritenute tardive.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 30 DEL CR CAMPANIA - LND SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE M.M. (24.03.1999) PER LA SOCIETÀ ASD VIGOR CASTELLABATE – ASD FELDI EBOLI.
Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento del calciatore formalmente depositato per primo.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 27 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO C/O CR BASILICATA - LND SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE G.L.V. (15.12.1994) PER LA SOCIETÀ ASD FUTURA MATERA.
Massima: Viene dichiarato valido ed efficace il tesseramento del calciatore in favore della società a far data dal 20.10.2017, data in cui il C.R. ha comunicato alla società il perfezionamento del tesseramento. Dalla documentazione relativa alla residenza appare indubbio che il detto atleta era residente in Italia fin dall’anno 2016 e che, pertanto, l’eventuale successiva integrazione documentale non avrebbe fatto venire meno la correttezza della autocertificazione prodotta in sede di tesseramento. Peraltro, va rilevato che ai sensi dell’art. 42, n. 1 lett. a, NOIF il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato per invalidità o per illegittimità, ma in tal caso la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (il caso che ci occupa sicuramente non rientra tra le violazioni dell’art. 40, nn 1,2 e 3 NOIF). Di conseguenza, alla data della disputa della gara il tesseramento –anche nel caso in cui fosse stato revocato dall’Ufficio Tesseramento presso il CR - sarebbe stato comunque valido e il successivo perfezionamento del deposito documentale, in assenza di revoca del tesseramento, consente di affermare che il tesseramento del calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 13/TFNT del 06 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 22 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE S.S. (16.05.1986 – MATR. FIGC 3573230) PER LA SOCIETÀ TARANTO FC SRL.
Massima: E’ valido il tesseramento del calciatore in favore della società effettuato in data 04/07/17 ovvero nel periodo di proroga dei termini di scadenza del tesseramento per i calciatori tesserati con Società ammesse al campionato di serie C ex art. 116 NOIF, atteso che la società con la quale era in precedenza tesserato aveva vinto il Campionato di Serie D, infatti, dalla lettura dell’art. 116 NOIF e dalla naturale interpretazione la ratio della norma è la proroga dei termini solo per quei calciatori che vengono tesserati come professionisti per le Società di appartenenza neopromosse in serie C; di contro una diversa interpretazione significherebbe impedire a tutti i calciatori non professionisti tesserati per Società neopromosse in serie C di non potersi tesserare presso altre Società, sino alla data del 11 luglio circostanza, quest’ultima, non contemplata dalla norma.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 13 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – L.N.D. SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. K.A. (01.01.1998 – MATR. FIGC 1012513) – TESSERRATO DELLA SOCIETÀ ASD REAL MELEGNANO 1928.
Massima: Le NOIF vigenti sono molto chiare nell’indicare che deve osservarsi il rispetto del principio temporale in cui i documenti giungono o vengono trasmessi nella loro completezza ai competenti Uffici Federali. Devesi pertanto considerarsi valida la richiesta di tesseramento in favore della società che l’ha inviata per prima e convalidata dall’ufficio ricevente.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: Reclamo 040 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO LND - DIV.es (posizione di tesseramento calciatore Costa Joao Renato).
Massima: E’ valido il trasferimento del calciatore per l’impossibilità sopravvenuta, di inserimento nel sistema meccanizzato a cui si è ovviato con il deposito di una nota di aggiornamento di posizione, che è stata registrata ed inserita nel meccanografico solo successivamente.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: Reclamo 033 - RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA (posizione tesseramento calciatore Falzetti Giorgio).
Massima: In presenza di due liste di trasferimento del calciatore, ai sensi dell'art. 40 comma 5 N.O.I.F. è valida la prima in ordine temporale
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: Reclamo 018 - RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA (posizione tesseramento calciatore Rezzouki Soufiane) .
Massima: Avendo il calciatore sottoscritto due tesseramenti nello stesso mese in favore di due diverse società è valido ed efficace quello registrato dal Comitato anche se di data posteriore a quello non registrato
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: Reclamo 020 - A.5.D. RONCIGLIONE UTD/G.5.D. CAPRANICA CALCIO (Tesseramento calciatore Vittorini Manuel)
Massima: E’ orientamento consolidato che il termine di cui al richiamato art. 95 - V comma - N.O.I.F. sia perentorio, con la ovvia conseguenza che la spedizione e/o il deposito dell'accordo di trasferimento oltre il suddetto termine dà luogo alla nullità del relativo tesseramento. E' risultata documentalmente provata la circostanza, dedotta dalla società reclamante, che l'accordo di trasferimento relativo al calciatore, stipulato in data 7 luglio 2016, sia stato spedito al Comitato Regionale territorialmente competente oltre il termine di cui al V comma dell'art. 95 N.O.I.F. (cinque giorni) dalla società cessionaria, che, di contro, nulla osservando al riguardo, ha consentito altresì a questo Tribunale di applicare, ai fini della decisione, il principio di non contestazione come relevatio ab onere probandi.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 09/TFNT del 06 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE (posizione di tesseramento calciatore Forte Daniele Antonio).
Massima: Il calciatore tesserato con una società, che, al termine della stagione, aveva acquisito il titolo per partecipare al campionato di serie C Divisione Unica Lega Pro, può tesserarsi prima del 10 luglio con altra società e ciò tenendo conto sia dell'interpretazione letterale dell'art . 116 NOIF e sia della ratio della norma che recita: Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da "professionista " con tutti i calciatori "non professionisti", in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. In particolare, dalla lettura della norma si evince che la proroga dei termini di tesseramento è riservata solo ai calciatori che vengono tesserati come professionisti per le società di appartenenza promosse in serie C. Inoltre, ragionare diversamente, significherebbe impedire a tutti i calciatori non professionisti tesserati per società neo promosse in serie C di tesserarsi presso altre società sino all'11 luglio. Circostanza, questa, non contemplata da alcuna norma.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 08/TFNT del 12 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: Reclamo 011 BIS- RICHIESTA DIGIUDIZIO L.N.P. SERIE"A"(in ordine alla validità del contratto Choe Song Hyok - A.C. Fiorentina S.p.A.).
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale provvedendo sulla richiesta di giudizio inoltrata dalla L.N.P. serie A dichiara la validità del contratto e la idoneità a determinare il tesseramento ex art.39 c.3 N.O.I.F.. del calciatore in favore della società in quanto agli atti risulta che il contratto datato 31 maggio 2016 è stato depositato dal calciatore in data 27/07/16 e dunque entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 3.1dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C.,- L.N.P. serie A ed A.I.C. Non rileva l’eccezione della società che sostiene che il contratto è stato stipulato in data 01/03/16 perché l’affermazione è negata dal calciatore per cui il TFN deve giudicare così come disposto dall'art.30 comma 17 CGS in base ai documenti agli atti che solo se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari hanno pieno valore probatorio mentre tutti gli altri documenti hanno valore meramente indicativo.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CFA del 09 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 9/TFN del 23.2.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE C.A.IN PROPRIO FAVORE SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE PRESSO IL C.R. VENETO
Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore quando è tempestivo il deposito del modulo di trasferimento del calciatore ma è tardivo il deposito del foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti. La fattispecie del trasferimento del calciatore dilettante è disciplinata dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 39 N.O.I.F. e di conseguenza ai fini del perfezionamento di un valido tesseramento occorre che, entro il termine previsto dal comma 5 dell’art. 39, la società tesserante faccia pervenire presso la Divisione o il Comitato competente non solo il modulo dell’accordo di trasferimento ma anche il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 Aprile 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009
Parti: A.S.D. PISONIANO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Massima TNAS: (2) Sulla data della spedizione della raccomandata, in tema di tesseramenti di atleti e di verifica del modulo di tesseramento, si reputa erroneo ritenere sul piano probatorio prevalente la risultanza dell’interrogazione del sito internet delle poste italiane, rispetto all’esibizione in giudizio della ricevuta della raccomandata: detti mezzi di prova vanno considerati almeno equivalenti in mancanza di eccezioni sulla falsità o sulla contraffazione della ricevuta.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 034/C Riunione del 09 Febbraio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 13.12.2006
Impugnazione - istanza:7. RECLAMO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI G.D. E I.M. IN PROPRIO FAVORE, A DECORRERE DAL 3.10.2006
Massima: L’art. 39 N.O.I.F. disciplina espressamente le modalità per effettuare il tesseramento dei calciatori ed all’uopo prevede due possibili modi per inoltrare la richiesta di tesseramento e precisamente, il deposito del modulo presso la competente divisione, oppure l’invio del modulo a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento. Nella seconda ipotesi la norma prevede che la data di spedizione dell’avviso postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. La specificità delle modalità dettate dalla norma per le richieste di tesseramento,esprime inequivocabilmente la finalità di dare assoluta certezza alla decorrenza del tesseramento. Di conseguenza nella ipotesi di invio della richiesta di tesseramento, l’unico mezzo idoneo per dare certezza alla data di spedizione del plico postale è la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza alcuna possibilità di far ricorso a forme alternative od equipollenti. In tale contesto normativo, che disciplina rigidamente la materia del tesseramento dei calciatori, non può trovare ingresso alcuna atipicità delle forme dovendosi osservare i termini e gli adempimenti perentoriamente previsti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5 settembre 2002 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 9.5.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Terracina 1925 avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore L.S.
Massima: Quando due società depositano la lista di aggiornamento posizione relativa al medesimo calciatore, al fine di verificare chi abbia diritto alle prestazioni del calciatore occorre tenere anche presente il numero della lista e la versione fornita dal calciatore in merito all’esatta ricostruzione della vicenda. (Il caso di specie: Il calciatore inserito in lista di svincolo successiva (dicembre) sottoscriveva un aggiornamento di posizione tesseramento con una società, ma contemporaneamente la società che lo aveva svincolato depositava un aggiornamento di posizione tesseramento del medesimo calciatore. La Commissione Tesseramenti e la CAF hanno attribuito validità al tesseramento da parte della prima società, poiché dagli atti è emerso che la società che lo aveva svincolato aveva depositato una lista recante un numero che non rientrava tra quelli di cui alle liste consegnate dal Comitato, con la conseguenza che è risultata veritiera la versione data dal calciatore che sosteneva che detta lista era stata firmata in bianco nell’estate precedente).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 28 dicembre 2000 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D del 27.10.2000
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.Valnure P.V.B. avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore R.L.
Massima: Quando si deduce la nullità del tesseramento, il termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 13 comma 2 C.G.S., inizia a decorrere dalla stagione in cui il calciatore venne tesserato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 6 luglio 1995 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D - Riunioni del 7/8.4.1995
Impugnazione - istanza: Appelli del calciatore B.A. e dell’A.P. Santos Licata avverso la convalida del tesseramento del calciatore per la U.S.C. Levane, anzichè per la A.P. Santos Licata, ed il conseguente deferimento per doppio tesseramento.
Massima: Nel caso in cui il calciatore sottoscriva due richieste di tesseramento, è valida quella che è pervenuta per prima al Comitato ed il calciatore sarà deferito alla commissione disciplinare.
Massima: Nel caso pervengono al Comitato in date successive due richieste di tesseramento relative al medesimo calciatore da parte di società diverse, sarà considerato valido il tesseramento in favore della società che, anche se successivo, è stato fatto dopo che la precedente società ha provveduto allo svincolo nel rispetto dei termini federali.