DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 042CFA DEL  30/10/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL  01/08/2018 (DISPOSITIVO) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 017 CFA DEL  10/08/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 5/TFN del 13.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43 BIS C.G.S. PROPOSTO DAL FOGGIA CALCIO SRL RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B DEL 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018

Massima: Accolto il ricorso della LNPB, annullata la decisione del TFN che accogliendo il ricorso del Foggia Calcio S.r.l. ex art. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43 bis C.G.S. - aveva annullato il verbale del Consiglio Direttivo della L.N.P. Serie B del 7.3.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del medesimo Foggia Calcio S.r.l. dalla ripartizione della mutualità relativa alla Stagione Sportiva 2017/2018, nonché il verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, nella parte in cui ha deliberato di interpretare la previsione contenuta nell’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNP Serie B nel senso di intenderlo riferito alla mutualità totale spettante in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018 e per l’effetto dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo della società… L’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNP Serie B, infatti, definisce espressamente come “non impugnabile” la Delibera con la quale il Consiglio di Lega dispone l’esclusione della società inadempiente dalla ripartizione della mutualità spettante per la stagione sportiva alla quale si riferisce l’inadempimento agli obblighi previsti dalla norma dettata in tema di limiti agli emolumenti complessivi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra ed alle modalità di copertura dello sforamento E/VP. La natura contrattuale ed endoassociativa del Codice di Autoregolamentazione della LNP Serie B, in particolare per ciò che concerne le norme volte al controllo della regolare gestione economico finanziaria delle società (c.d. financial fair play), e la soggezione ad esse che ciascuna delle società affiliate volontariamente accetta con l’adesione alla Lega, non può, infatti, far dubitare della cogenza e della legittimità dell’espressa previsione di non impugnabilità della delibera del Consiglio Direttivo di Lega in materia di esclusione dalla ripartizione della mutualità, come sancita dalla predetta norma. Per completezza la Corte intende poi rilevare che, anche ove si volesse configurare come astrattamente impugnabile la predetta deliberazione, risulterebbe comunque insormontabile l’eccepito difetto di competenza del TFN in materia - in virtù del combinato disposto degli artt. 43 bis C.G.S., 6.15 Statuto LNP Serie B e 2.21, Capo III, CdA LNP Serie B, in forza del quale risultano impugnabili avanti agli organi di Giustizia sportiva federali le sole deliberazioni dell’Assemblea di Lega e non anche quelle del Consiglio Direttivo - di talché l’unico Organo di Giustizia sportiva ipoteticamente competente a conoscere dei reclami avverso le deliberazioni di tale ultimo organo potrebbe risultare, in via residuale, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi degli artt. 54 CGS CONI e 30 Statuto FIGC…In definitiva, ove la si volesse eventualmente reputare impugnabile, la Delibera del Consiglio Direttivo di Lega avrebbe dovuto essere tempestivamente gravata dal Foggia Calcio S.r.l. avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, possedendo comunque la stessa i caratteri della definitività (sull’an della sanzione) e decisorietà, ed essendone dunque immediatamente percepibile il carattere sanzionatorio. Dalla non giustiziabilità, quanto meno ad opera degli Organi di Giustizia federale, della predetta Delibera del Consiglio Direttivo della LNP Serie B del 7.3.2018 discende, quale unica possibile conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso interposto avvero la medesima dal Foggia Calcio S.r.l..

Massima: Accertata che l’entità della sanzione di cui all’art. 2.21 del Capo III del Codice di Autoregolamentazione va determinata in relaziona alla specificità ed alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto,… nella fattispecie la misura  della sanzione da irrogarsi al Foggia Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNP di Serie B, vale a dire l’esclusone dalla ripartizione della mutualità, vada limitata rispetto alla previsione contrattuale, che la riferisce apparentemente all’intera stagione sportiva, e congruamente rapportata all’effettivo periodo durante il quale è perdurata la situazione di effettivo e formale inadempimento della società all’obbligo di costituzione della prevista fideiussione a garanzia dello sforamento del rapporto E/VP, cioè all’arco temporale intercorrente fra il 7.3.2018 e il 18.5.2018.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 13 luglio 2018

Decisione impugnata: Verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, con il quale è stato deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (di seguito “Codice” o “CdA”) nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale”); verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale Consiglio”);

Impugnazione - Istanza: RICORSO  EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS CGS  DELLA SOCIETÀ FOGGIA  CALCIO  SRL  IN  PERSONA  DEL  COMMISSARIO  GIUDIZIALE  E   LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR N.G.,  PER  L’ANNULLAMENTO  DEL   VERBALE DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA  DELLA  L.N.P.  SERIE  B   del   5.6.2018   E   DEL  VERBALE   DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.

Massima: Accolto il ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. serie B e 43 bis CGS, proposto dalla società per l’annullamento Verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, con il quale è stato deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (di seguito “Codice” o “CdA”) nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale”); verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale Consiglio”)…. nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia Calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018, nonché del verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, nella parte in cui ha deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 e di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ai citati verbali, salvi gli ulteriori provvedimenti dei competenti organi della L.N.P. Serie B.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale parziale e ordinanza del 6 dicembre 2013 –  www.coni.it

Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il TNAS, su ricorso della Lega Pro contro la LNP Serie B, non definitivamente pronunciando, rigetta l'eccezione di incompetenza formulata da Lega Serie B; rigetta la domanda di "accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto di Lega di Serie B di negoziare con Lega Pro la ripartizione della Quota di Mutualità ex art. 24 del Decreto a valere per le stagioni sportive 2013/2014 - 2014/2015 e per le seguenti"; rigetta la domanda di "determinare (...) la parte di Quota di Mutualità spettante, per le stagioni sportive (...) 2014/2015 e per le seguenti"; rigetta la domanda di "accertare e dichiarare la responsabilità della Lega Serie B per aver impedito di determinare consensualmente la misura della ripartizione della Quota di Mutualità relativamente alle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti", e dichiara assorbita quella dipendente e riserva al Lodo definitivo ogni pronuncia sulla “determina[zione del-] la parte di Quota di Mutualità spettante, per l[a] stagion[e] 2013/2014 (...) alle società attualmente aderenti alla Lega Pro”. Il Collegio ritiene che non sussiste obbligo di Lega serie B di negoziare con Lega Pro la ripartizione della c.d. Quota di Mutualità, tanto meno per le stagioni “2014/2015 e per le seguenti". Anzitutto, è soltanto per la parte di “Quota di Mutualità” spettante per la stagione sportiva 2013/2014 che può riuscire enucleata una significativa posizione propria della Lega Pro in rapporto all’ esercizio di quei poteri, assai discrezionali, inerenti ai “criteri di ripartizione” che le sono stati rimessi dalle società aderenti (e che, come detto, giungono fino all’annichilimento del diritto di credito dell’associato). Infatti, tali poteri, secondo la stessa allegazione della parte istante, dipendono, in concreto, dalla intervenuta sottoscrizione della “domanda di iscrizione al campionato” (su modulo predisposto per ciascuna stagione sportiva), e dunque la connessa ricognizione dell’aderente che esclude -attualmente- il “vant[o di] alcun diritto di credito per detti titoli nei confronti della Lega Pro” non può che arrestarsi all’ ultima adesione raccolta, vale a dire quella per la stagione sportiva in corso. Del resto, la prospettazione articolata della domanda di Lega Pro, nella parte in cui fa riferimento, per un verso, “alle società sportive professionistiche attualmente aderenti alla Lega Pro” e, per altro, “a quelle che risulteranno aderenti alla medesima Lega nelle stagioni sportive … seguenti” tradisce la distanza delle diverse ipotesi e convalida la separazione dei giudizi, che il Collegio intende operare, relativamente alla prima rispetto alla seconda ipotesi. Sennonché, sia pure limitando la pretesa alla negoziazione entro i limiti dell’interesse a consentire la ripartizione convenzionale della “Quota di Mutualità ex art. 24 del Decreto” alla stagione sportiva 2013/2014, la pretesa di Lega Pro è priva di fondamento, in contrario non potendosi invocare -ciò che peraltro nessuna delle parti, significativamente, ha fatto- la diversa decisione che figura nel menzionato Lodo arbitrale parziale (§ 42), dato tra parti anche diverse e, di là di ogni altra considerazione, privato di ogni efficacia (anche soltanto suggestiva) esterna per il contingentamento naturalmente annuale del rapporto litigioso, anche alla stregua della ratio decidendi alla quale il Collegio si ispira adesso. In breve, limiti oggettivi e cronologici -essendo anno per anno diverso il rapporto che trova causa nella ripartizione della c.d. Quota di mutualità- impediscono l’operare della suggestione della norma agendi stabilita nell’occasione del diverso giudizio. In ogni caso, non sovviene al Collegio un indizio sufficientemente univoco circa il carattere soltanto negoziale della determinazione, tra Lega Pro e Lega serie B, delle rispettive percentuali derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi realizzata dalla Lega serie A, e la stessa argomentazione difensiva della parte istante finisce per escludere che la determinazione negoziale possa sine die assorbire in sé ogni altro criterio, cioè rimanendo insurrogabile giudizialmente: principi fondamentali di intuitiva evidenza escludono che la giurisdizione dichiarativa possa riuscire inibita da una, peraltro inesistente, riserva di contratto (ammettere la quale, in ultimo, lascerebbe conseguire una tutela stabilmente per equivalente e non già del tipo determinativo domandato in via principale dalla stessa Lega Pro) . La Lega serie B, allora, non pare tenuta, in via di principio, a negoziare la frazione di risorse nell’ ambito della quota destinata complessivamente anche alla Lega Pro, ed è per questo che sussiste l’interesse concreto e attuale della Lega Pro a domandare l’ intervento giudiziale per una determinazione eteronoma nei confronti dell’altro ente associativo. Pertanto, “la parte di Quota di Mutualità spettante, per l[a] stagion[e] 2013/2014 (...) alle società attualmente aderenti alla Lega Pro” costituisce l’oggetto sopra il quale, tolto ogni altro, il Collegio ritiene di dover esercitare la propria capacità di giudizio, a cominciare dall’introduzione dell’apposito rimedio istruttorio di cui alla separata ordinanza in pari data. Date le premesse, deve negarsi anche ogni “responsabilità della Lega Serie B per aver impedito di determinare consensualmente la misura della ripartizione della Quota di Mutualità relativamente alle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti”; e, stante la dichiarata dipendenza della domanda ulteriore da un previo accertamento di segno contrario sopra la precedente, deve ritenersi assorbita la pronuncia inerente a “il diritto delle società affiliate a Lega Pro ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura che sarà precisata in corso di causa o determinata secondo equità”. Del resto, l’accesso al merito di quest’ultima domanda sarebbe inibito pure dal rilievo (possibile in base anche alla sola prospettazione della domanda di parte istante) del difetto di legittimazione a domandare il risarcimento del danno asseritamente subito da soggetti diversi dalla parte attrice, trattandosi del “diritto delle [sole: n.d.r.] società affiliate a Lega Pro”.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 17 Marzo 2006 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del Genoa Cricket And Football Club, ex art. 32, comma 5 dello statuto federale, avverso la mancata applicazione in proprio favore, della delibera dell’assemblea generale della Lega Nazionale Professionisti del 9 giugno 1999 e dell’art. 46, comma 3, del regolamento della lega medesima, in ordine alla quota di spettanza, per le società retrocesse in serie C, dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi

Massima: La società retrocessa, per illecito sportivo, all’ultimo posto in classifica del Campionato di Serie B e per l’effetto tenuta a disputare nella stagione sportiva successiva il campionato di Serie C1 ha diritto all’applicazione in proprio favore, della delibera dell’assemblea generale della lega nazionale professionisti e dell’art. 46, comma 3, del regolamento della lega medesima, in ordine alla quota di spettanza, per le società retrocesse in Serie C, dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi.

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