Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0079/CFA del 9 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0046/TFNSD-2022-2023 del 26 settembre 2022

Impugnazione – istanza:  – Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri

Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del TFN che a sua volta aveva ritenuto legittimo l’algoritmo di ponderazione per il riparto di una quota dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alla trasmissione delle partite del campionato deliberato dall’assemblea della LNP Serie A. Ricostruita la normativa di settore, il T.F.N. ha ritenuto che l’algoritmo di ponderazione, adottato dalla Lega e contestato dal Bologna, non si discosterebbe dalle disposizioni che lo legittimano. Nel quadro di riferimento fissato dalla normativa primaria, l’Ente preposto alla organizzazione delle competizioni godrebbe di ampia autonomia e discrezionalità, della quale in concreto non avrebbe fatto cattivo uso. Infatti, l’analisi dell’audience (ex art. 9, secondo comma, del d.P.C.M.) non potrebbe limitarsi alla rilevazione del dato grezzo degli ascolti registrati, ma legittimamente terrebbe conto di ulteriori parametri, legati alle giornate di gara e agli orari e di inizio delle partite. Né la società ricorrente avrebbe dimostrato la supposta difformità dell’algoritmo rispetto ai canoni positivi o la sua irragionevolezza o fornito criteri alternativi tali da condurre a una diversa ripartizione delle risorse e porsi in una posizione migliore di quella registrata: l’istanza di CTU formulata non potrebbe supplire agli oneri di allegazione e prova che gravano su chi richiede tutela, sarebbe meramente esplorativa e entrerebbe nell’ambito delle valutazioni rimesse al giudice sportivo…Queste Sezioni unite ritengono la consulenza tecnica ragionevole, convincente, bene argomentata, immune da errori logici o di fatto. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza, per impugnare gli atti adottati nell’esercizio di una discrezionalità tecnica particolarmente ampia, come quella che viene in questione nel caso in esame, non è sufficiente dimostrare che la determinazione assunta sia meramente opinabile sul piano del metodo e del procedimento seguito, perché una tale impostazione condurrebbe il giudice a sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità investita del potere (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2021, n. 2672; Id., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225). Su chi si oppone all’atto grava l’onere di contestare in radice il nucleo dell’apprezzamento complesso, mettendone seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica (Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624). In sostanza, qualora a un certo problema tecnico l'Autorità abbia dato una determinata risposta, il giudice (sia pure all'esito di un controllo « intrinseco », che si avvale cioè delle medesime conoscenze tecniche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall'Amministrazione) deve limitarsi a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto (Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696). Nella presente vicenda, il Bologna contrappone (o propone di aggiungere) a quelli adottati dalla Lega per la formulazione dell’algoritmo di riequilibrio differenti parametri; parametri di per sé non illegittimi, ma non tali da dimostrare l’intrinseca erroneità o la palese irragionevolezza di quelli di controparte, perché il Collegio - come anticipato - reputa esaustive e condivisibili l’analisi e le conclusioni del C.T.U. La normativa di settore prevede: L’art. 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106, ha conferito al Governo la “delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale”. In attuazione della delega, il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. “decreto Melandri”), più volte successivamente modificato, ha introdotto la “disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”. In particolare, in questa sede interessano l’art. 25 (rubricato: “Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione”) e l’art. 26 del d. lgs. n. 9/2008 (rubricato: “Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A”). L’art. 25 dispone: “1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché' l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto”. L’art. 26, nel testo risultante dalle successive modifiche (art. 1, comma 352, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 641, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), stabilisce: “1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 28 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 22 per cento sulla base del radicamento sociale. 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri: a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato; b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/ 1947. 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri: a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati; b) l'audience televisiva certificata; c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C. 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di  cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati: a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c); b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2; c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c)”. Il comma 642 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 disponeva che le disposizioni del nuovo comma 4 avrebbero acquistato efficacia a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 e che sino a tale decorrenza avrebbero continuato ad applicarsi le pertinenti disposizioni nel testo previgente. Questo a sua volta recava: "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)". Non essendo stato adottato il decreto previsto dal nuovo comma 7, ha continuato ad applicarsi la disciplina di dettaglio previgente, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2018, già citato all’inizio. In mancanza di altri parametri validi ai fini della ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, questa soluzione si è resa necessaria - e, per quanto consta, è stata fatta propria senza contestazioni in Lega - per evitare una soluzione di stallo (cfr. delibera n. 18/22/CONS dell’AGCOM, sub “osservazioni conclusive”). In ordine alla ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio di serie A, l’art. 2 del d.P.C.M. pone il seguente criterio: “ a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di Serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale”. L’art. 7 regola la quota correlata al radicamento sociale, attribuendo: “a) una quota pari al 12 per cento sulla base degli spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati; b) una quota pari al’8 per cento sulla base dell’audience televisiva certificata da Auditel”. Alla disciplina della c.d. “quota audience certificata” provvede l’art. 9: - al primo comma, attribuendo un punteggio decrescente a ciascuna società in misura corrispondente al posto occupato nella graduatoria concernente l’audience certificata da Auditel relativamente alla trasmissione integrale delle partite del Campionato di Serie A della stagione sportiva di riferimento; - al secondo comma, demandando alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A di stabilire “ adeguati criteri di riequilibrio per le società con copertura mediatica parziale, attraverso la definizione di un algoritmo di ponderazione da sviluppare combinando i seguenti parametri: analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l’altra; applicazione del fattore di conversione alle società con copertura parziale”. In sintesi, il riparto dei ricavi fra le società partecipanti al Campionato di calcio di serie A avviene applicando criteri oggettivi e facilmente verificabili. Quando ciò non sia possibile, come nel caso appunto dell’audience televisiva (che incide nella misura dell’8 per cento sul totale da distribuire), il sistema si chiude con l’attribuzione alla Lega del compito di articolare all’interno dei parametri indicati, nell’esercizio di discrezionalità tecnica, l’algoritmo di ponderazione degli ascolti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 26 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Ricorso della società Bologna FC 1909 Spa nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della società UC Sampdoria Spa + altre - Reg. Prot. 9/TFN-SD

Massima: Rigettato il ricorso della società ai sensi degli artt. 79 e 86 CGS e dell’art. 9 dello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti di altre società avente ad oggetto l’impugnazione in parte qua della delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 7 giugno 2022, nella parte in cui, il Consiglio, onde definire la ripartizione delle risorse economiche derivanti dai diritti audiovisivi in favore dei Club, ha deliberato “di adottare, per la stagione sportiva 2021/2022, l’algoritmo di ponderazione degli ascolti a 4 variabili (nello specifico: effetto doppia piattaforma di trasmissione; effetto parallele; effetto giorno di disputa gara; effetto slot orario) con due parametri di controllo (nello specifico effetto squadra ed effetto punteggio); di considerare a pari merito nella classifica relativa alla quota audience certificata le Associate che abbiano differenze pari o inferiori a 5.000 spettatori medi tra le relative posizioni, estendendo l’applicazione del principio sancito dal Decreto Lotti per il quale, qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento”…Le doglianze, che si prestano a una trattazione congiunta (per lo stretto nesso logico-giuridico che le avvince), si fondano sulla presunta illegittimità dell’algoritmo predisposto dalla Lega, che si appaleserebbe contrario a diritto e gravemente pregiudizievole dei diritti e interessi di parte ricorrente. La delibazione dell’impugnativa presuppone il preliminare disegno della cornice normativa in cui la controversia si inquadra. La complessa materia del settore audiovisivo sportivo trova la propria disciplina anzitutto nella Legge Delega 19 luglio 2007, n. 106, che – come è noto – ha delineato i principi e criteri direttivi orientati allo scopo “di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale”. Per quanto principalmente rileva ai fini del contendere, la Legge Delega ha fissato il generale principio per cui i ricavi derivanti dalla commercializzazione centralizzata devono essere distribuiti tra le Associate secondo una equa ripartizione che preservi l’equilibrio competitivo. L’attribuzione dei proventi alle Società partecipanti alle competizioni deve avvenire prioritariamente attraverso regole rimesse al soggetto preposto all’organizzazione delle competizioni stesse. Il Decreto Melandri (D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9) ha dato plastica attuazione ai richiamati criteri direttivi. Stando all’art. 25 del Decreto, il riparto delle risorse deve avvenire attraverso l’attribuzione in parti uguali di una “quota prevalente” (fissata nella misura non inferiore al 40%) e l’attribuzione delle restanti quote “anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti” (con l’ulteriore precisazione per “La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d’utenza”). I criteri di dettaglio sono rimessi all’organizzatore della competizione, la cui assemblea di categoria deve deliberarli con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto (così l’art. 25, comma 4, D.lgs. n. 9/2008: “[…] i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall’assemblea di categoria dell’organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto”; si veda anche l’art. 9 dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A). Il c.d. Decreto Lotti (Dpcm 1 marzo 2018), che ha natura di atto amministrativo (siccome decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in virtù dell’art. 1, comma 352, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha previsto la sostituzione della quota del bacino d’utenza con quella riferita al radicamento sociale), appare conforme al descritto quadro normativo, nel quale armoniosamente si colloca. Particolare importanza la riveste, ai fini del contendere, l’art. 9 del detto Decreto, che, con riferimento alla quota relativa alla “audience certificata”, rimette alla Lega la determinazione di “adeguati criteri di riequilibrio per le società con copertura mediatica parziale, attraverso la definizione di un algoritmo di ponderazione” (così il comma 2 del disposto: “La Lega Nazionale Professionisti di Serie A stabilisce adeguati criteri di riequilibrio per le società con copertura mediatica parziale, attraverso la definizione di un algoritmo di ponderazione da sviluppare combinando i seguenti parametri: analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l’altra; applicazione del fattore di conversione alle società con copertura parziale”). Per la costruzione dell’algoritmo il Dpcm fornisce, dunque, alcuni lati parametri: l’analisi dell’audience registrata da ogni Società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; l’analisi dell’audience registrata da ogni Società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; il calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l’altra; l’applicazione del fattore di conversione alle Società con copertura parziale. Tutto ciò premesso, non pare al Collegio che l’algoritmo di ponderazione, in concreto adottato dalla Lega, si discosti dalle disposizioni che lo legittimano. Le espressioni “algoritmo di ponderazione” e “adeguati criteri di riequilibrio” rappresentano il precipitato della normativa primaria che fonda il Decreto Lotti; normativa che, come si è esposto, attribuisce agli organizzatori delle competizioni (nel caso di specie, la Lega) il potere di delineare i criteri dettaglio. Fermo il rispetto dei generalissimi parametri individuati a monte (e della stella polare della equa ripartizione delle risorse tra le Società interessate), l’Ente preposto all’organizzazione delle competizioni si muove nei lati margini di autonomia e discrezionalità che sin dalla Legge Delega 19 luglio 2007, n. 106 (e dal Decreto Melandri che ne costituiva attuazione) erano stati tracciati; autonomia e discrezionalità fisiologicamente bilanciate dal canone della maggioranza qualificata prescritto, ai fini della validità delle delibere, dalla norma primaria. Nel caso di specie, lungi dall’apparire illegittimo o irragionevole, il contestato algoritmo di ponderazione è stato adottato, in forza di delibera blindata dalla maggioranza qualificata (ben diciannove voti favorevoli su venti) e sulla base di un articolato studio a monte (non specificamente contestato da parte ricorrente; si veda l’elaborato a cura dello Studio Frasi, agli atti), nel rispetto delle prescrizioni positive di riferimento. I criteri formalmente adottati in sede assembleare sono il frutto di un lungo percorso, avviato a seguito della delibera Agcom (che ha reso necessaria l’adozione dell’algoritmo nella tempistica seguita dalla Lega), durante il quale sono stati ampiamente analizzati i dati ufficiali di ascolto e rapportati al bacino di utenza potenziale ed effettivo dei sodalizi societari. In tale ambito, non sembra a questo Tribunale che “l’analisi dell’audience registrata”, che il Dpcm Lotti individua quale parametro per la definizione del contestato algoritmo di ponderazione, possa essere limitata al mero “dato grezzo” desumibile dagli ascolti registrati; potendo – rectius dovendo – lo stesso essere integrato da ulteriori elementi idonei a fornire il complessivo quadro. Da tale punto di partenza deriva che, in un’ottica legislativa incentrata – come si è detto supra – sulla piena autodeterminazione della Lega nella realizzazione dei principi orientati all’equa ripartizione dei diritti audiovisivi, non appare irragionevole l’individuazione, quale ulteriore specificazione del criterio normativo, di parametri che tengano altresì conto di fattori legati agli orari e alle giornate di inizio delle partite che – ovviamente – possono condizionare in maniera significativa il citato “dato grezzo” dell’audience. D’altronde, se fosse stato sufficiente aggregare i dati forniti dall’Auditel e creare un mero criterio di raffronto dei dati di ascolto, non sarebbe stato necessario che il legislatore prevedesse la definizione di un algoritmo che considerasse le modalità di copertura degli eventi sportivi. A ciò deve aggiungersi l’obiettiva difficoltà – riconosciuta dalla stessa ricorrente – di applicare letteralmente il Decreto Lotti alla nuova gestione dei diritti audiovisivi di cui alla stagione sportiva 2021/2022. In ogni caso, della eventuale difformità dell’algoritmo rispetto ai canoni positivi o della sua ipotetica irragionevolezza deve dare prova parte attrice, che non ha dimostrato le ragioni che dovrebbero condurre alla caducazione della delibera impugnata. Limitandosi ad affermazioni di mero principio, il Bologna non ha fornito criteri alternativi tali da condurre a una diversa formulazione del calcolo dei diritti e porre la Società in una posizione migliore rispetto a quella raggiunta, atteso che il dato – più volte evocato dalla parte – del posizionamento della stessa al dodicesimo posto (di per sé comunque non dirimente) non tiene conto del criterio di riequilibrio previsto dall’art. 9, comma 2, del Decreto Lotti. Né può un’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, come quella formulata dalla parte in calce al ricorso, consentire l’assolvimento della prova di resistenza della quale la Società è, da principi generali, onerata. È invero pacifico che una consulenza tecnica non possa mai surrogare il rituale assolvimento degli oneri di allegazione e prova che esclusivamente incombono – secondo il criterio di cui all’art. 2697 c.c. – su chi invoca tutela (v., ad es., Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 39257, secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio “è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta”); fermo rimanendo che il quesito articolato dalla parte è, per come formulato (“Si formula istanza per disporre una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare che l’algoritmo approvato dall’Assemblea della LNPA in data 7 giugno 2022 non è aderente alle prescrizioni impartite dal Decreto Lotti e per individuare, in via alternativa, un criterio di riequilibrio dei dati di ascolto certificati che tenga conto dei […] parametri” di cui all’art. 9 dello stesso Decreto Lotti), inammissibile, in parte risultando meramente esplorativo (“individuare, in via alternativa, un criterio di riequilibrio dei dati di ascolto certificati”) e in altra parte sovrapponendosi alle valutazioni in diritto che competono in via esclusiva a questo Tribunale (“verificare che l’algoritmo approvato dall’Assemblea della LNPA in data 7 giugno 2022 non è aderente alle prescrizioni impartite dal Decreto Lotti”). Ferma la non irragionevolezza dell’algoritmo di ponderazione, non merita censura neppure la tempistica con cui il medesimo è stato adottato. L’an e il quando dell’adozione appaiono, infatti, legati da un evidente nesso con la delibera 18/22/CONS dell’Agcom, che ha evidenziato che “considerato che è già in corso il girone di ritorno del Campionato di calcio, emerge l’esigenza di prevedere una soluzione immediata per la stagione 2021/2022” (così, testualmente, la pag. 57 della delibera); soluzione che la convenuta ha posto in essere con la dovuta tempestività del caso e con modalità la cui inadeguatezza – lo si ripete – non è stata da parte ricorrente dimostrata.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 6 Febbraio 2004 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Istanza di società diverse di Serie B in ordine al quesito del Presidente Federale sulla legittimità della disposizione di cui all’art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti e della delibera dell’assemblea di detta Lega, concernente i criteri di ripartizione dei proventi derivanti alla cessione dei diritti televisivi collettivi, di cui al com. uff. n. 11/Cfdel 23.12.2003 della Corte Federale

Parere: La disposizione di cui all’articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti deve considerarsi inefficace per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 ultimo comma cod. civ., a decorrere dal 1° luglio 2004 e, fermo il principio mutualistico, l’accordo negoziale, in materia di ripartizione dei proventi dei diritti televisivi stipulato in data 19 marzo 1999 tra le società appartenenti alla Lega, deve essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 23 Dicembre 2003 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Quesito del Presidente Federale circa la legittimità della disposizione di cui all’art. 46 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti e della delibera dell’assemblea di detta Lega, concernenti i criteri di ripartizione tra le società dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi collettivi

Parere: La disposizione di cui all’articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti deve considerarsi inefficace per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art.1467 ultimo comma cod. civ., a decorrere dal 1° luglio 2004 e, fermo il principio mutualistico, l’accordo negoziale, in materia di ripartizione dei proventi dei diritti televisivi stipulato in data 19 marzo 1999 tra le società appartenenti alla Lega, deve essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità. Alla base della nuova negoziazione che dovrà attuarsi a partire dal 1° luglio 2004, dovranno essere utilizzati i contrapposti criteri della mutualità in favore di tutte le società economicamente più deboli, eventualmente con le opportune graduazioni (prestando attenzione non soltanto alla collocazione all’interno del campionato di serie A o di serie B, ma anche ad altri criteri, quali quello del bacino di utenza e della potenzialità di diffusione televisiva delle singole società e della partecipazione alle Coppe europee) - e quello della ragionevolezza - in virtù del quale non possono essere imposti, in base al principio della mutualità, che è stato sempre alla base dell’organizzazione sportiva, criteri eccessivamente onerosi per i soggetti chiamati unilateralmente ad operare esborsi di denaro in favore di altri soggetti.

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