Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 58/FTN del 19 aprile 2019

Decisione impugnata: Accertare che l’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia risulta nella disponibilità della SSD Junior San Sisto Srl in qualità di co-gestore del medesimo impianto insieme alla ASD San Sisto Calcio in forza di Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 e per l’effetto ordinare alla ASD San Sisto Calcio, in persona del legale rappresentante, a dare immediata esecuzione al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 52 del 04/03/2019 Delegazione Provinciale di Perugia – C.R.U. e quindi consentire l’uso dell’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia anche alla SSD Junior San Sisto Srl per la disputa delle gare casalinghe delle proprie squadre fino al termine della corrente stagione sportiva e per le successive nei limiti della validità ed efficacia della Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 attualmente in vigore. Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ SSD JUNIOR SAN SISTO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. R.D..

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 30 e 32 CGS CONI - con il quale la società chiede di “accertare che l’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia risulta nella disponibilità della SSD Junior San Sisto Srl in qualità di co-gestore del medesimo impianto insieme alla ASD San Sisto Calcio in forza di Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 e per l’effetto ordinare alla ASD San Sisto Calcio, in persona del legale rappresentante, a dare immediata esecuzione al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 52 del 04/03/2019 Delegazione Provinciale di Perugia – C.R.U. e quindi consentire l’uso dell’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia anche alla SSD Junior San Sisto Srl per la disputa delle gare casalinghe delle proprie squadre fino al termine della corrente stagione sportiva e per le successive nei limiti della validità ed efficacia della Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 attualmente in vigore” - in quanto l’accertamento della disponibilità di un impianto comunale e la condanna a consentirne l’uso non rientra nell’ambito della giurisdizione sportiva che ha ad oggetto esclusivamente  “la  tutela  di  situazioni  giuridicamente  protette nell’ordinamento federale” (così recita l’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI). Del resto, come è stato recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato (V, 10.5.2018, n. 3036) “la giustizia sportiva è strumento di tutela allorché si discute della applicazione delle regole  sportive,  mentre  la  Giustizia  dello  Stato  risolve  le  controversie  di  rilevanza  per l’ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi”.    L’accertamento  del  contenuto  della  Convenzione  sottoscritta  da  ASD,  SSD  e  Comune  in relazione alla gestione dell’impianto sportivo de quo e la condanna a concederne l’utilizzo a un determinato soggetto esula dall’applicazione delle regole sportive rimessa a Codesto Tribunale.

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