Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0036/CFA del 4 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche n. 1/TFT/2024-2025 depositata il 13 settembre 2024
Impugnazione – istanza: – A.S. Jesina s.r.l/Alma Juventus Fano 1906 s.r.l
Massima: Confermata la decisione del Tribunale che ha rigettato il ricorso della società Tendente ad ottenere l’annullamento del citato C.U. n. 11/2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell’organico del campionato di Eccellenza 2024/2025, ordinando al Comitato regionale l’integrazione del medesimo organico con la Jesina e, in ogni caso, il proprio inserimento in sovrannumero al campionato di Eccellenza 2024/2025…Nel caso di specie, è del tutto evidente che spetta alla società reclamante dimostrare che la società reclamata non aveva titolo all’ammissione al campionato di Eccellenza. Al contrario, a fondamento della sua domanda e della correlata istanza istruttoria essa non apporta nemmeno un principio di prova, non potendo valere come tale il richiamo di vaghe e generiche notizie di stampa, sicché l’istanza viene ad assumere una inammissibile funzione meramente esplorativa e non può essere accolta.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0067/TFN - SD del 3 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società US Ancona Srl - Reg. Prot. 31-42/TFN-SD
Massima: Oltre che inammissibile viene anche respinto nel merito il ricorso ex art. 30 CGS-CONI e 79 comma 1 CGS proposto dalla società tendete ad ottenere l’annullamento della delibera del Presidente Federale FIGC con la quale, ai sensi dell’art. 52 comma 10, delle NOIF, la società S.S.C. Ancona era stata ammessa in soprannumero al Campionato di Serie D, organizzato dal Dipartimento Interregionale-LND, stagione 2024/2025….Di qui l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse.…la ricorrente contesta la legittimità della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, attivata dalla FIGC. Secondo la prospettazione della ricorrente, difatti, la FIGC avrebbe dovuto preliminarmente interpellare la US Ancona al fine di valutare la sua disponibilità a partecipare in sovrannumero al Campionato di Serie D 2024-2025 e, solo laddove non avesse acquisito la sua disponibilità o comunque non vi fossero stati i requisiti per l’iscrizione della US Ancona al Campionato di Serie D, avrebbe potuto attivare la procedura ex art. 52, comma 10, NOIF. Tale conclusione, sempre secondo la ricorrente, sarebbe avvalorata da una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7726/2023) che riconoscerebbe l’illegittimità della procedura de quo nella parte in cui prevede che “il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D”. La tesi sostenuta dalla ricorrente è, a parere del Tribunale, priva di rilievo. Secondo la giurisprudenza citata dalla ricorrente, l’art. 52 NOIF sarebbe illegittimo nella parte in cui non riconoscerebbe “alla società titolare del titolo sportivo” il diritto di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D, che si traduce nel riconoscimento, in capo alla società non ammessa al campionato di competenza, di un diritto di prelazione nel manifestare il proprio interesse all’iscrizione ad un campionato dilettantistico e, in caso di sussistenza dei requisiti, nell’essere ammessa al suddetto campionato. Detta giurisprudenza, dunque, si fonda sull’assunto secondo il quale la società non ammessa al campionato sarebbe titolare del titolo sportivo e, quindi, proprio in quanto titolare di detto titolo, le dovrebbe essere riconosciuto un diritto di prelazione nell’ammissione al campionato dilettantistico. Il titolo sportivo è definito dall’art. 52 NOIF come “il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”. Il titolo sportivo, pertanto, si concretizza in una sorta di diritto riconosciuto dalla Federazione alle società affiliate di partecipare ad un determinato campionato, laddove comunque sussistano le condizioni tecnico-finanziarie previste dall’ordinamento federale. Se, dunque, questa è la natura del titolo sportivo, è evidente che la non ammissione di una società, per carenza dei requisiti tecnicofinanziari, al campionato di competenza, comporta la perdita del titolo sportivo in precedenza detenuto. In altri termini, se manca il riconoscimento nei confronti di una società, da parte della FIGC, della sussistenza delle condizioni per partecipare ad un determinato campionato, vengono a mancare i presupposti in forza dei quali la società può essere ritenuta titolare del titolo sportivo. L’inesistenza, in capo ad una società non ammessa al campionato di competenza, della titolarità del titolo sportivo rende, a parere del Tribunale, privo di fondamento il motivo posto a base del provvedimento del Consiglio di Stato, richiamato dalla ricorrente, in forza del quale alla società non ammessa al campionato di competenza dovrebbe essere riconosciuto un diritto di prelazione nel manifestare il proprio interesse all’iscrizione ad un campionato dilettantistico ovvero, in caso di sussistenza dei requisiti, nell’essere ammessa al suddetto campionato. Di qui l’infondatezza dei ricorsi nella parte in cui si sostiene l’illegittimità della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, per non aver preventivamente interpellato la US Ancona al fine di valutare la sua disponibilità a partecipare in sovrannumero al Campionato di Serie D 2024-2025. I ricorsi sono comunque infondati anche laddove si volesse ritenere che una società non ammessa al campionato professionistico di competenza sia titolare di un diritto di prelazione all’ammissione al campionato dilettantistico….Come correttamente evidenziato dalla FIGC e dalla LND nelle proprie memorie, per l’ammissione in sovrannumero ad un campionato dilettantistico vi è una sola procedura, ossia quella prevista e disciplinata dall’art. 52, comma 10, NOIF, alla quale potrà partecipare anche la società non ammessa al campionato professionistico. Del resto, tale conclusione è avallata dalla stessa giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente, laddove il Consiglio di Stato, nel prevedere l’illegittimità dell’art. 52 nella parte in cui non riconosce il diritto di prelazione alla società non ammessa, colloca l’esercizio di tale diritto di prelazione proprio nell’ambito della suddetta procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, dimostrando in tal modo l’inesistenza di procedure distinte. Lo stesso Consiglio di Stato, nel provvedimento n. 7726/2023, sostiene altresì: "È del resto evidente che il Tribunale, soprattutto in sede cautelare, non avrebbe potuto creare ed imporre alla Federazione alcuna regola di ammissione alternativa al campionato, né tantomeno attribuire alla ricorrente un esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, e ciò sia per la nota autonomia dell’ordinamento sportivo, sia per la salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati". Fatta tale premessa, va evidenziato che il diritto di prelazione non è altro che il diritto riconosciuto a un soggetto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nel momento in cui si deve costituire un determinato rapporto giuridico. Il concedente è libero di decidere se concludere o meno un determinato atto, ma nel momento in cui decide di procedere dovrà, preliminarmente, comunicare tale scelta al titolare del diritto di prelazione e non potrà concludere il negozio con terzi prima che il prelazionario abbia deciso, nel termine assegnato, se esercitare o meno il diritto di prelazione. Nell’ipotesi in cui il prelazionario, nel termine assegnato, non eserciti il diritto, il concedente sarà allora libero di concludere il negozio con i terzi. Ebbene, nel caso di specie, nel momento in cui la Federazione ha deciso di attivare la procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, oggi contestata, con la nota del 26 giugno 2024, ha invitato la US Ancona a presentare, entro le ore 18.00 del 4 luglio 2024 la propria domanda di partecipazione in sovrannumero al campionato dilettantistico 2024-2025, corredata dai documenti attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento federale. Entro la data del 4 luglio, la US Ancona non ha presentato né la richiesta di iscrizione al campionato né i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la suddetta iscrizione. La US Ancona ha, dunque, volontariamente deciso di non esercitare il proprio diritto di prelazione (laddove lo si volesse ritenere esistente), lasciando libera la Federazione di procedere all’iscrizione della SSC Ancona, società che aveva regolarmente presentato domanda e che era in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento federale. I ricorsi, dunque, anche per tali motivi devono ritenersi infondati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0060/TFN - SD del 26 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società Città di Cagliari SSD A RL - Reg. Prot. 49/TFN-SD
Massima: Fermo il carattere assorbente di tale statuizione, il Collegio rileva nel merito che anche applicando una sorta di prova di resistenza, le deduzioni della società ricorrente sull'ascrivibilità della retrocessione al mancato impegno dei 9 calciatori nel lasso temporale dal 17.10.2023 al 6.12.2023 non troverebbero fondamento. Infatti dall'esame delle risultanze delle 14 gare svolte in epoca successiva al 6.12.2023, data dalla quale era possibile l'impiego dei 9 calciatori tesserati e non impiegabili in precedenza per effetto del disservizio del sistema informativo della Divisione Calcia a 5, Città di Cagliari SSD a r.l. ha totalizzato solo 5 punti in classifica, frutto di una vittoria e di due pareggi, con una media a gara di circa 0.35 punti. Anche volendo applicare tale media per le prime 8 gare di campionato, cadute nel lasso temporale del disservizio, il sodalizio sportivo avrebbe potuto tutt'al più totalizzare ulteriori 2,85 punti (a fronte del solo punto realmente per il pareggio ottenuto nella gara del 18.11.2023) con l'effetto che avrebbe totalizzato 8 punti in classifica (al posto dei 6 effettivi), restando al penultimo posto, assolutamente distante dal punteggio realizzato dalla quart'ultima società del girone E (punti 26) che ha potuto svolgere il play-out, così evitando la retrocessione diretta. Da ultimo, per quanto non espressamente censurato, il diniego al ripescaggio della società ricorrente oggetto del C.U. n. 12 del 31.7.2024 risulta correttamente motivato per il divieto di concorrere al ripescaggio per il completamento degli organici per i sodalizi che hanno già beneficiato di ripescaggio nella medesima categoria nelle ultime tre stagioni sportive. Tale divieto trova la sua fonte nel C.U. n. 360 del 18.12.2023 nel quale si legge che è precluso il beneficio del ripescaggio e/o ammissione al campionato della Serie B maschile calcio a 5 per le società che ne abbiano già beneficiato in tale categoria nelle ultime tre stagioni sportive, come pacificamente già avvenuto per Città di Cagliari SSD a r.l. e neppure contestato. Tale preclusione, così come in genere i criteri per l'avanzamento e la sostituzione di altra squadra, rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa della Divisione Calcio a 5 che sarebbe astrattamente sindacabile solo qualora il criterio presentasse vizi logici e di irragionevolezza. Vizi comunque estranei alla fattispecie avendo la preclusione una sua precisa giustificazione, non volendosi duplicare nel triennio il beneficio del ripescaggio in capo ad una sola società a discapito delle altre che non l'hanno goduto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0053/TFN - SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società Associazione Tivoli Calcio 1919 SSD aRL - Reg. Prot. 38-39-40-41/TFN-SD
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 79 CGS-CONI della società con il quale è stato impugnato il provvedimento emanato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 76 del 30 luglio 2024 e per la declaratoria del titolo/diritto della società ad essere ammessa al Campionato di Serie D 2024/2025, in luogo delle società chiamate nel procedimento ovvero per l'iscrizione in sovrannumero…Il C.U. n. 144 del 23.5.2024 descrive analiticamente gli adempimenti richiesti per l’ammissione al campionato di serie D 20242025, comprensivi dell’invio della documentazione richiesta, tra cui, “Per tutte le Società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2023/2024, le dichiarazioni liberatorie […] e copia documento d’identità, attestante il pagamento a tutto il 31 maggio 2024 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati, nonché l’avvenuto rimborso delle spese, sempre al 31 maggio 2024, in favore dei calciatori ed allenatori volontari. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (di seguito per brevità “documentazione equipollente”). Per le Società provenienti dai Campionati di Eccellenza, la comunicazione del Comitato Regionale di provenienza di avvenuto deposito delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2024 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati, nonché l’avvenuto rimborso delle spese, sempre al 31 maggio 2024, in favore dei calciatori ed allenatori volontari. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito, presso il Comitato Regionale di provenienza, di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (di seguito per brevità “documentazione equipollente”).” In tale comunicato è altresì esplicitato, in punto ricorsi, che “ La Co.Vi.So.D, entro il 16 luglio 2024, esaminata la documentazione prodotta dalle Società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, comunica alle Società l’esito dell’attività di controllo compiuta, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al Dipartimento Interregionale. In caso di esito positivo dell’attività di controllo compiuta da parte della Co.Vi.So.D, la domanda di ammissione si intende accolta. Le Società che dovessero risultare non in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al Campionato di Serie D 2024/2025 ai fini della partecipazione al campionato di competenza possono presentare Ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D. . […] entro il termine perentorio del 22 luglio 2024 ore 14.00, potranno essere integrati tutti gli adempimenti indicati […], eccezion fatta per la richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025. […]. La documentazione allegata successivamente al termine perentorio del 22 luglio 2024 ore 14.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D né dalla L.N.D. nell’esame degli eventuali ricorsi. La Co.Vi.So.D esprime, entro il 25 luglio 2024, parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti. La decisione finale sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D.”. All’esito dei ricorsi presentati dalle società aspiranti all’ammissione al campionato, acquisito il parere positivo della Co.Vi.So.D, il CD della LND ha ammesso al campionato dieci società tra cui, per l’appunto le società Avezzano, Albenga e Chieti. Per effetto, poi, delle 4 (quattro) carenze di organico dovute a rinuncia o a mancata iscrizione, con il medesimo CU n. 144/2024 si è proceduto alla relativa integrazione, a tal fine attingendo dall’apposita graduatoria delle società aventi diritto al ripescaggio, stilata secondo i criteri previsti dai CU n. 63 del 15/12/23 del Dipartimento Interregionale e n. 227 del 15.12.2023 della LND, con conseguente ripescaggio, secondo il criterio dell’alternanza tra società retrocesse dalla Serie D e vincenti degli spareggi di Eccellenza, di quattro società avverso le cui ammissioni non sono stati lamentati motivi di censura.…Nello specifico, quanto alla posizione del Chieti, deve confermarsi che i preparatori atletici non rientrano nella categoria dei tesserati per i quali le società devono comprovare il pagamento degli emolumenti ai fini dell’iscrizione in Serie D. Il principio è chiaramente stabilito nel C.U. n. 144 del 23 maggio 2024, il cui punto 9) specifica che l’obbligo di depositare le quietanze liberatorie o, in caso di impossibilità, di dimostrare il pagamento, riguarda esclusivamente calciatori e allenatori, non includendo quindi i preparatori atletici, come confermato anche nel C.U. n. 155 del 29 giugno 2024 del Dipartimento Interregionale presso la LND..Tanto, esclude la rilevanza della posizione del preparatore atletico …. Quanto al tecnico …., il cui mancato pagamento si sostiene sulla base di “ indicazioni informali, ma attendibili”, è in atti la dichiarazione liberatoria, corredata di copia del documento di identità, così allegata al ricorso – pure in atti - tempestivamente inoltrato il 22.7.2024 alla Co.Vi.So.D. all’esito del primo diniego. Quanto al tecnico …, si sostiene, sempre sulla base di “indicazioni informali, ma attendibili”, che il pagamento sarebbe stato disposto solo in data 23.7.2024. Pur tuttavia è in atti la dichiarazione liberatoria a firma dello stesso, anche in questo caso corredata di copia del documento di identità, datata 21.7.2024. A tutto voler concedere, in quanto in data antecedente il termine ultimo del 22.7.2024, tale documento soddisfa quanto richiesto sul punto dai CU n. 144 del 23.5.2024 e n. 155 del 28.6.2024 che richiedono unicamente il deposito della quietanza liberatoria e, solo “ In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori[…]” onde, anche in questo caso, va affermata la inammissibilità, oltre che l’irrilevanza, della prova orale richiesta. Prive di pregio e frutto di mere illazioni sono da ritenere, alfine, le dedotte incomprensioni sulla logica del comportamento del sig. …. che, acquisito il 70 % delle quote sociali del Chieti il 19 luglio 2024, tre giorni prima della scadenza del termine utile per provvedere al pagamento dei debiti, le avrebbe poi rivendute a distanza di pochi giorni, il 29 luglio 2024, dopo avere ripianato i debiti. Secondo la ricorrente, pertanto, l’estinzione della debitoria sarebbe avvenuta con modalità “molto poco chiara”. Ciò che però rilevava, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie D 2024-2025, era essere in regola con tutti gli adempimenti – compresa l’acquisizione ed il deposito delle liberatorie sottoscritte da tesserati ed allenatori - entro la data del 22 luglio 2024, e tale verifica, atteso il previo parere della Co.Vi.So.D. all’esito del ricorso avverso il primo diniego, non può che essersi conclusa con esito positivo, tanto da determinare l’ammissione della società al campionato. Con riferimento alle censure contro l’ammissione della soc. Albenga in relazione al preparatore atletico …, valga quanto sopra ritenuto per il preparatore atletico della soc. Chieti. Quanto al tecnico Antonio …, il nominativo del ridetto non figura tra i tesserati soggetti indicati dalla Co.Vi.So.D. nella nota del 16 luglio 2024; deve allora ritenersi che la società avesse già documentato l’impossibilità di procedere al pagamento per fatto a sé non imputabile, come desumibile dalla richiesta del tesserato di eseguire il bonifico del dovuto in favore di soggetto terzo. Mette conto evidenziare, da ultimo, che “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore […]. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato” (art. 1188, c.c.). Nella vicenda in esame, invece, manca la previa indicazione di una eventuale autorizzazione ad incassare concessa al terzo o, ancora, la comunicazione di una intervenuta cessione del credito (art. 1264, co. 1, cc), onde il pagamento in favore del terzo non avrebbe avuto efficacia liberatoria se non in presenza di un atto rimesso alla mera discrezionalità del creditore. Le censure avverso l’ammissione della soc. Avezzano paiono ictu oculi, per quanto possibile, ancor più generiche ed infondate di quelle avverso l’ammissione delle altre due controinteressate.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0045/CFA del 10 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 0052/TFNSD-2023-2024
Impugnazione – istanza: Torino Women SSDRL/Lega nazionale dilettanti/Dipartimento Calcio Femminile/Federazione Italiana Giuoco Calcio/G.S. C.F. CAPRERA
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società con il quale è stata impugnata la delibera emessa dal Dipartimento Calcio femminile - Lega nazionale dilettanti e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 10.08.2023 con quale si dà atto di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile 2023/2024 con l’ammissione della Società G.S. C.F. Caprera… Sebbene queste SSUU non possano disconoscere che i criteri enucleati dal C.U. 44/2022 – che, per taluni profili, sembrerebbero privi di una reale parametrazione dei punteggi attribuibili al differente valore tecnico espresso da ciascun campionato di eccellenza in cui militano le differenti compagini calcistiche femminili - possano nel concreto determinare effetti complessivamente distorsivi, tuttavia il Collegio non può esimersi dal decidere la presente controversia facendo applicazione degli ordinari precetti processuali applicabili con riferimento ad azioni aventi valenza impugnatoria, quale senz’altro è quella esercitata in primo grado dalla Torino Women e tesa a chiedere l’annullamento degli effetti del provvedimento della L.N.D. che l’ha pretermessa alla società calcistica Caprera. Con il conseguente effetto per cui, come correttamente rilevato dal Tribunale federale, la domanda processuale avanzata dalla odierna reclamante avrebbe potuto essere ritualmente scrutinata soltanto ove essa avesse esteso l’impugnazione anche al sopra menzionato C.U. 44/2022 (nonché all’ulteriore Comunicato Ufficiale recante gli esiti dei punteggi attribuiti con la Coppa Disciplina con riferimento alla contestazione mossa in relazione al conseguente, specifico criterio valutativo), quale atto presupposto del provvedimento della L.N.D. che ne aveva (soltanto) fatto pedissequa applicazione ed enucleando, anche a carico di tale diverso ed ulteriore atto, specifiche e puntuali censure. Pertanto, avendo la reclamante inteso agire esclusivamente per l’annullamento degli esiti della valutazione della propria posizione (a fronte di quella conseguita dalla ripescata società calcistica Caprera), senza tuttavia estendere ed articolare alcuna censura anche contro il predetto C.U. n. 44/2022, non può che disporsi il rigetto del reclamo confermandone la declaratoria di inammissibilità cui è pervenuto il Tribunale Federale…E’ appena il caso di aggiungere che non può ritenersi satisfattivo dell’onere di tempestiva impugnazione di tale atto il semplice richiamo del ricorso di primo grado di estensione dell’impugnativa anche “ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della odierna ricorrente”. Si tratta, invero, di mera clausola di stile, di per sé inidonea e insufficiente ad estendere gli effetti del ricorso contro il C.U. n. 44/2022, in assenza di un’espressa e tempestiva impugnativa di tale atto. Ciò in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza secondo i quali “il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa” (Cons. di Stato, sez. V, n. 5609/2017; sez. VI, n. 5672/2018; sez. V, n. 3365/2020). Peraltro, in disparte tale assorbente rilievo, parimenti infondati sono anche gli ulteriori due motivi di censura ( i.e. il primo ed il secondo) con il quale la reclamante contesta la decisione resa dal Tribunale federale lamentando (quanto al primo motivo) l’asserita mancata pronuncia sulla omessa pubblicazione della graduatoria aggiornata nonché l’avvenuta comunicazione dei soli punteggi conseguiti dalla reclamante e dalla società Caprera (senza ostensione anche dei punteggi conseguiti da tutte le ulteriori squadre ammesse al Campionato). In entrambi i motivi di censura, la reclamante lamenta, infatti, l’asserita violazione del suo diritto di difesa, ritenendo che essa non avrebbe potuto contestare i punteggi attribuiti alle altre società aventi diritto al ripescaggio. Trattasi, tuttavia, di contestazioni che, quand’anche si volesse soprassedere sulla intima genericità che le connota, si rivelano in ogni caso non apprezzabili, nella misura in cui non sono in grado di superare il rilievo per cui il diritto di difesa della reclamante è stato ampiamente soddisfatto nel momento in cui essa è stata messa al corrente del punteggio proprio e di quello conseguito dalla società calcistica (i.e. la società calcistica Caprera) che aveva ottenuto – immediatamente sopravanzandola in graduatoria – il bene della vita cui la reclamante aspirava (i.e. il ripescaggio nel Campionato di Serie C). Invero tali punteggi costituivano indubitabilmente gli elementi informativi sufficienti che la reclamante avrebbe dovuto conoscere e che infatti ha conosciuto - al fine di poter esperire - come incontestabilmente è avvenuto - ogni effettivo rimedio a tutela dei propri interessi. Sicché anche per tali ragioni il reclamo è evidentemente infondato.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata n. 18 del 07.09.2023
Impugnazione – istanza: Montescaglioso Calcio/CR Basilicata
Massima: Confermata la decisione del TFT Basilicata che aveva rigettato il ricorso della società avverso la delibera di non ammissione al Campionato di Eccellenza 2023/24 di cui al C.U. n. 10 del 4 agosto 2023 esclusivamente nella parte in cui è stata disposta la sua non ammissione al campionato di Eccellenza (epigrafe del ricorso) e non anche la delibera di ammissione della società Moliterno (nei cui confronti peraltro non risulta sollevata alcuna censura);
Massima: …. è jus receptum che la legittimità di un provvedimento - nel caso che ci occupa la delibera del C.R. Basilicata - impone l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, così che sussiste il difetto di motivazione allorquando non sia possibile ricostruire l’iter logico – giuridico seguito dall’autorità emanante e siano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. L’obbligo motivazionale deve essere peraltro apprezzato non in senso formale, ma funzionale, in relazione al contenuto dispositivo dell’atto e può dirsi assolto con l’indicazione del fatto costitutivo della decisione che ne ha giustificato l’adozione. Nel caso di specie, come si è rilevato, la impugnata delibera di non ammissione della ricorrente al campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2023/24, è stata così motivata “constatata la non conformità dell’iscrizione al Campionato…per carenza della documentazione amministrativa e rilevato che la stessa non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione secondo le prescrizioni ricevute con pec del 24 luglio 2023”. Come correttamente rilevato anche dal Tribunale territoriale, risulta in tal modo adeguatamente adempiuto l’obbligo motivazionale, emergendo inequivocabilmente l’iter logico giuridico della decisione, cioè il fatto e la disciplina violata, ed essendo per contro irrilevante l’argomentazione della reclamante circa l’asserita carenza della documentazione amministrativa posta a fondamento dell’esclusione, giustificata in realtà, al di là di ogni ragionevole dubbio, dal mancato tempestivo pagamento nei termini indicati della somma di cui era debitrice.
Massima: …Non può innanzitutto trovare accoglimento la tesi della pretesa ordinarietà dei termini di iscrizione al campionato. A tanto si oppone, invero, il tenore letterale della disciplina delle iscrizioni contenute nel C.U. n. 3 del 6 luglio 2023 che ha fissato il termine di iscrizione alla data del 21 luglio 2023, a pena di esclusione, prevedendo anche la possibilità di sanatoria in un successivo termine concesso dal C.R. Basilicata, sempre a pena di esclusione: non vi è dubbio alcuna sulla natura di atto normativo, generale e astratto, della disciplina delle iscrizioni e della possibilità che siano stabiliti termini perentori. Peraltro, anche a voler prescindere dal criterio interpretativo letterale, la perentorietà dei termini di cui ci si occupa si ricava agevolmente dalla loro indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società aspiranti all’iscrizione e di consentire il regolare avvio dei campionati e delle altre manifestazioni della stagione sportiva con la predisposizione dei necessari atti propedeutici (quali, tra gli altri, la compilazione del calendario oltre che il sorteggio della Coppa Italia regionale). La stessa possibilità prevista di sanare le eventuali irregolarità delle iscrizioni (il cui termine scadeva il 21 luglio 2023), con la concessione a tal fine di un apposito ulteriore termine, costituisce a ben vedere ulteriore prova della perentorietà dei termini, atteso che la possibilità di sanatoria inerisce ad una domanda già valida e tempestiva, ma solamente incompleta. Deve tuttavia rilevarsi che la non ammissione della società reclamante al campionato di Eccellenza non può considerarsi dipesa in modo diretto, immediato ed esclusivo dalla mera applicazione della violazione dei termini di iscrizione (21 o 28 luglio 2023) o dalla mancata considerazione della non imputabilità alla società del fatto che il bonifico disposto in data 28 luglio 2023 non era andato a buon fine. Invero è pacifico che, avendo avuto notizia - per sua espressa ammissione il 2 agosto 2023 - dei problemi di funzionamento dell’home banking dell’istituto bancario Intesa San Paolo (che avevano impedito al bonifico disposto il 28 luglio 2023 di andare a buon fine), la società reclamante invece di provvedere ad estinguere completamente il debito ancora pendente, ha provveduto ad un primo inammissibile parziale versamento in data 2 agosto 2023 di €. 3.096, 16, a fronte del debito complessivo di €. 5.096,16, integrandolo solo in data 4 agosto 2023 con altri due bonifici di €. 2.000. Può affermarsi che sia stato l’inammissibile ed ingiustificato frazionamento del pagamento, disposto nelle ricordate date del 2 e 4 agosto 2023, a determinare la sua definitiva posizione di irregolarità e non il solo superamento del termine del 28 luglio 2023, il che rende priva di qualsiasi rilevanza la questione dell’asserita mancata valutazione dell’attestazione del 4 settembre 2023 dell’istituto bancario Intesa San Paolo (ciò a tacer del fatto che tale attestazione non indica la data in cui essa sarebbe stata richiesta dalla società reclamante); d’altra parte nessuna prova, neppure a livello indiziario, è stata fornita dell’assoluta obiettiva impossibilità di onorare per intero e tempestivamente il debito avente ad oggetto le somme dovute per l’iscrizione al campionato. Tanto esclude peraltro ogni rilevanza delle doglianze svolte dalla società reclamante sia quanto alle dedotte erronee considerazioni del Tribunale territoriale circa la natura pro soluto o pro solvendo del pagamento effettuato, sia quanto all’asserito atteggiamento ingiustificatamente punitivo tenuto nei suoi confronti dal C.R. Basilicata che, adagiandosi ad una logica formalistica e burocratica, non avrebbe valorizzato il merito sportivo.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici : Decisione n. 53 del 26/07/2022
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 6/A in data 8 luglio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso della S.S. Città di Campobasso s.r.l. contro il diniego di ammissione al campionato di Lega Pro, stagione 2022/2023, per asserita carenza di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, di cui al Titolo I) del C.U. n. 222/A in data 27 aprile 2022, e relativo provvedimento di trasmissione prot. 769/SS 22-23 in data 8 luglio 2022
Impugnazione Istanza: S.S. Città di Campobasso s.r.l. / FIGC
Massima: Rigettato il ricorso della società e per l’effetto confermata la delibera del Consiglio Federale di non ammissione al campionato di Serie C 2022/2023, per la mancanza della Licenza Nazionale 2022/2023..Il thema disputandum si concentra sulla corretta interpretazione delle disposizioni recate dal Sistema delle Licenze Nazionali per la stagione calcistica 2022/2023 (C.U. F.I.G.C. n. 222/A in data 27 aprile 2022) che prevedono, a pena di inammissibilità al campionato, il possesso - ad una data prefissata - di taluni requisiti legali ed economico-finanziari. Come noto, «i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport» (cfr., inter alia: Consiglio di Stato, n. 6083/2006, Consiglio di Stato, n. 1257/1998 e Cass. civ., Sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46, nonché, di recente, Consiglio di Stato, n. 4001/2021). Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Sotto il profilo formale non vi è poi alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia l’esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per questo motivo i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, ove si è affermato che «l’esigenza di rispettare la par condicio nell'ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l'ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società», nonché, sul fronte giurisprudenziale della Giustizia sportiva, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45, ove si afferma che «la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato». Tali principi costituiscono ormai ius receptum e sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza sportiva: «in materia di rilascio delle licenze nazionali, per l’ammissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario» (Collegio di Garanzia, Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021). Tanto premesso, non possono non osservarsi, anche in merito agli argomenti esposti dall'odierna ricorrente, taluni approdi cui è pervenuta tanto la giurisprudenza amministrativa quanto, anzi soprattutto, quella sportiva di questa Sezione. Questa Sezione, con la decisione n. 56/2021, ha già avuto modo di chiarire che «A norma dell’art. 2 d.lgs. n. 462/1997, “1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonchè di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute […]”. Per l’art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute), “1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, […] possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”; e tuttavia, “3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Quest’ultima disposizione prevede: “1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”, salvo il “caso di lieve inadempimento” (comma 3). In definitiva, per le vicende occorse, la Società, indipendentemente dal regime normativo principiato l’8 marzo 2020, era decaduta dal beneficio di termini rateali ai sensi dell'articolo 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e dunque qualificabile verso l’Erario quale soggetto responsabile di inadempimento non lieve: cosa che, se non vuol dire “consolidamento del debito fiscale” (concetto oltremodo irrilevante nella fattispecie) certo vale a escludere trattarsi di “opzione legittima” (sostanziando appunto inadempimento, ad litteram); sicché, anche soltanto in base al principio di auto-responsabilità, il medesimo soggetto (già non adempiente) non può invocare alcuna concausa o sopravvenienza, foss’anche - quest’ultima - soggettivamente inimputabile, per assolversi dalle conseguenze del pregresso inadempimento in cui è(ra) in corso […] Conseguenza di tanto è che sia “in regola con il fisco [soltanto] il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione”. Del resto, l’Agente della riscossione (e non l’Agenzia delle Entrate, che è invece unico soggetto contemplato dal “Sistema Licenze nazionali” pure in tema di rateazione, secondo il significativo rilievo della difesa di parte controinteressata) deve pur sempre operare una serie di valutazioni, il cui nucleo irriducibile consiste nel verificare se “il contribuente al momento della richiesta sia in condizione di adempiere alla rateizzazione” (Cass., Sez. trib., 9 marzo 2021, n. 6399). Come osservato di recente, “il beneficio non si produce automaticamente ma viene «concesso» con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo”, ciò che è – del resto – espressamente contemplato dalla disposizione censita; “pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio” (TAR Umbria, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 455; una convergente affermazione di principio secondo cui “l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” è contenuta altresì nella giurisprudenza di questo Collegio: si v. Sez. un., dec. 19 febbraio 2016, n. 9; Id., decisione 3 agosto 2015, n. 31). Si tratta, conclusivamente, di circostanza che vale anche a togliere ogni rilevanza all’attività unilateralmente realizzata in data 28 giugno 2021 dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibil[ità]” del beneficio pure rilasciato». Con la successiva decisione n. 57/2021, è stato inoltre affermato che «i debiti di cui alla menzionata disciplina federale (pur oggetto di una tentata transazione fiscale) restano comunque tali (alla data del 28 giugno 2021), ossia debiti inadempiuti e quindi, come tali, non possono porre capo ad una situazione di regolarità tributaria; dall’altro, il perfezionamento o meno di una transazione fiscale costituisce evento futuro ed incerto rispetto al quale alla data di riferimento (sempre 28 giugno 2021) non v’è alcuna certezza, né alcuna ragionevole previsione. Peraltro , questo Collegio ha avuto modo di affermare che “Nell’ordinamento sportivo, la rateizzazione non rileva come una modalità ordinaria e alternativa attraverso la quale la società sportiva possa adempiere il proprio obbligo tributario, ma costituisce un rimedio che consente solo la possibilità di estinguere il debito in più rate con una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Infatti, l’obbligo di documentazione circa il raggiungimento di accordi per dilazioni o rateazioni con l’ente impositore e l’obbligo di deposito della documentazione attestante il pagamento delle rate scadute, entrambi previsti dall’art. 85 delle NOIF della FIGC, rilevano al solo fine di non determinare l’irrogazione di ulteriori sanzioni, da parte dell’ordinamento sportivo, per i debiti fiscali e previdenziali scaduti, quando gli stessi siano stati oggetto di specifici provvedimenti dell’amministrazione pubblica che ne consentono il pagamento ritardato e rateizzato. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi non determina invece l’irrilevanza della mancata tempestività nell’assolvimento dei pagamenti fiscali e previdenziali dovuti, in quanto l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” e che “La disposizione di cui all’art. 85 delle NOIF della FIGC non può essere interpretata nel senso di escludere la sanzionabilità per l’omesso versamento delle ritenute fiscali fino a quando il soggetto debitore possa avvalersi, nel rispetto della disciplina statale, della rateizzazione sugli importi dovuti. La disposizione, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe, prevede l’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. La ratio della norma deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento da parte delle società delle ritenute IRPEF, nei termini fissati dalle disposizioni federali” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9)». Con la decisione n. 58/2021, infine, si è statuito: «Con riferimento agli omessi versamenti di quote delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità da settembre a dicembre 2020 e per i mesi di gennaio e febbraio 2021, il Carpi sostiene di aver proceduto ad effettuare pagamenti con un piano su base volontaria e secondo le proprie disponibilità finanziarie. In particolare, la ricorrente afferma di non avere potuto stabilire un piano concordato e formalizzato di rateizzazione con l’Agenzia dell’Entrate e di avere conseguentemente utilizzato il c.d. ravvedimento operoso, mediante il quale il contribuente può effettuare il pagamento tardivo dell’imposta. In realtà, lo strumento del ravvedimento operoso è puntualmente disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e da una serie di circolari dell’Agenzia dell’Entrate, per quanto riguarda condizioni, contenuti, procedure e termini e si realizza solo se l’imposta pagata tardivamente è maggiorata di una sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Ancora, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria (Cassazione civile, Sez. trib., 13 settembre 2018, n. 22330). Nel caso di specie, la ricorrente non ha osservato la precisa disciplina normativa richiesta per poter usufruire dell’agevolazione del ravvedimento operoso, né rispettato il procedimento indispensabile per la regolarizzazione delle omissioni. Entro il termine perentorio essa ha unicamente corrisposto due delle rate dovute (ottobre e novembre 2020), secondo un proprio piano di rateazioni autonomamente concepito, senza alcuna previa autorizzazione da parte dell’Agenzia dell’entrate o accordo con quest’ultima. Come osservato dalla resistente, se si considerasse un soggetto in regola con le imposte “sul solo presupposto che ha posto in essere una rateazione spontanea”, “tutte le società di calcio professionistiche avrebbero potuto non assolvere il pagamento dei tributi e ottenere comunque l’ammissione al campionato in ragione di una rateazione spontanea e non autorizzata dal relativo ente”». Alla luce dell'illustrata giurisprudenza, da ritenersi ormai consolidata, il ricorso non appare meritevole di accoglimento, dovendosi invece ritenere pienamente conforme alle radicate opzioni ermeneutiche di questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport il provvedimento della F.I.G.C. oggi impugnato.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici : Decisione n. 52 del 25/07/2022
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, anche FIGC o Federazione) dell’8 luglio 2022, pubblicata, in pari data, con C.U. n. 7/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. dalla società di Teramo e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al campionato di Serie C 2022/2023; della relazione Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2022, richiamata in delibera, che ne costituisce parte integrante; nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C del 1° luglio 2022, nonché, ove occorra, previo accertamento di illegittimità e annullamento del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n. 222/2022, sulla perentorietà del termine, nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F), nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC.
Impugnazione Istanza: S.S. Teramo Calcio s.r.l./ FIGC
Massima: Rigettato il ricorso della società e per l’effetto confermata la delibera del Consiglio Federale di non ammissione al campionato di Serie C 2022/2023, per la mancanza della Licenza Nazionale 2022/2023..Il Collegio ritiene di premettere il carattere incontroverso delle circostanze che sono poste a fondamento della delibera impugnata, e così – rispettivamente – che la S.S. Teramo Calcio s.r.l. non ha «provved[uto] a ripianare la suddetta carenza finanziaria, esclusivamente mediante le modalità prescritte dal Titolo I), par. I), lett. D), punto 24), sub a), sub b), sub c), sub d) e sub e) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, fornendo idonea documentazione […] entro il termine perentorio del 22 giugno 2022»; poi, che non è stata acquisita alcuna «relazione emessa dalla società di revisione, attestante l‘avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022»; e, in ultimo, che «al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non [risultavano] oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento». E’, pertanto, degli effetti della situazione determinatasi che si discute in giudizio, in particolare se l’inadempimento relativo alla carenza finanziaria possa dirsi giustificato, se la esigibile relazione emessa dalla società di revisione ammetta equipollenti – quali nella specie asseritamente acquisiti – e, infine, se la sopravvenienza del beneficio della rateazione del debito tributario riveli pure la regolarità ex tunc del rapporto d’imposta del contribuente. Prima di svolgere l’analisi degli argomenti spesi dalle parti, occorre premettere che la S.S. Teramo Calcio s.r.l. ha nel corso del giudizio sostanzialmente in-novato la propria difesa di seguito alla decisione del Collegio di garanzia – sez. un., n. 45 del 12 luglio 2022, lasciandone derivare univocamente la pretesa di essere, allo stato, finanche dispensata senz’altro dal rispetto dell’indicatore di liquidità («ogni valutazione sull’andamento della società debba essere fatta al termine dell’esercizio in corso») e, in guisa di motivo a fortiori, anche dagli adempimenti connessi alla situazione patrimoniale e strumentali a rilevarne l’andamento. Nessuna delle ragioni del ricorso è fondata. Non lo è la pretesa di essere assolti dal rispetto dell’indicatore de quo ovvero di andare giustificati per il suo mancato rispetto (ove da considerarsi, invece, ulteriormente attuale); invero, ferma l’assenza di ogni effetto diretto della Decisione n. 45/2022 cit., per alienità soggettiva e oggettiva alla controversia qui in atto (alla quale, peraltro, rimane estranea ogni manifestazione di volontà impugnatoria dei pertinenti atti delle Licenze Nazionali, del medesimo tipo – cioè – di cui «la Lega Serie A ha chiesto l’annullamento»), gli è che da quest’ultima Decisione non può derivare già in termini logici la obliterazione dell’indicatore, quanto – e piuttosto – la sola sua ri-modulazione temporale, e però la difesa interessata non allega, assai significativamente, alcuna data in relazione alla quale univocamente poter riscontrare l’assenza o venir meno «della carenza finanziaria contestata» alla S.S. Teramo Calcio s.r.l..Soltanto nel corso della discussione orale presso il Collegio la stessa difesa ha affermato che il requisito patrimoniale in questione avrebbe dovuto trovare verifica al termine dell’esercizio contabile precedente quello in corso, e che lì sarebbe stato invero riscontrato positivamente. Sennonché, di là della circostanza che l’asserzione in tal senso – vale a dire che al termine dell’esercizio contabile scorso per la S.S. Teramo Calcio s.r.l. l’indicatore di liquidità esigibile avrebbe trovato corrispondenza – non v’è documentazione né altro conforto indiziario, sta di fatto che l’invocazione delle risultanze di bilancio anteriori allo stesso evento che ha determinato la pretesa causa di forza maggiore (la misura di prevenzione patrimoniale, invero disposta dal Tribunale di Roma il 16 dicembre 2021) contraddice il significato che l’indicatore di liquidità concordemente deve assumere ai fini della prognosi di equilibrio economico-finanziario della società che partecipa al campionato di riferimento, tanto più nella fattispecie in cui in limine della scadenza la Società presentava una situazione di vera e propria «insolvenza», per quanto emerge dal verbale di assemblea dei soci del 6-10 giugno 2022. In altre parole, dato che la risultanza riassunta dall’indicatore si conviene in termini già di sola logica che debba prendere tratti di concretezza e prossimità alla situazione che effettivamente si registra al principio della stagione sportiva per la quale la verifica di equilibrio economico - finanziario interessa, stride invocare una risultanza più che inattuale, pressoché irreale se è vero che rimane distanziata da quella presente per un elemento di assoluta discontinuità, quale la sopravvenienza di un evento caratterizzato – al dire della stessa parte interessata – come eccezionalmente novativo della situazione qua ante. Ne deriva, a giudizio del Collegio, che soltanto l’ipotetica allegazione e prova che in una data comunque successiva alla disposizione della misura giudiziaria fosse risultata la piena compliance con lo standard finanziario esigibile avrebbe consentito l’ulteriore coerenza dell’argomento difensivo; diversamente, l’invocazione assolutoria tout court dal criterio conformativo della capacità finanziaria non merita di essere secondata. Del resto, il Collegio nega che l’incontroverso inadempimento della Società possa dirsi giustificato da forza maggiore, come pure sembra ulteriormente sostenere la parte ricorrente; e ciò per una ragione non esattamente coincidente con quella spesa dalla opponente FIGC, vale a dire l’irriferibilità dell’evento che sostanzierebbe la condizione di inesigibilità alla S.S. Teramo Calcio s.r.l., avendo il provvedimento del Tribunale di Roma preso a oggetto le quote di un altro ente, Green Sport Italia s.r.l., che della prima era soltanto un socio, nemmeno unipersonale. Infatti, quasi in via di principio, pare doversi negare che le vicende di un socio possano valere quale causa di giustificazione invocabile dalla Società, e tanto pur volendo prescindere dalla sicura compatibilità della misura giudiziaria in atto con la «possibil[ità]» dell’adempimento che occupa, non soltanto in termini di disciplina normativa, ma addirittura per lo svolgimento concretamente preso dalla vicenda, nella quale non è stato – né mai la difesa ciò allega – il venir meno della misura giudiziaria a costituire il primum movens della (pur) ristabilita possibilità in questione. In sintesi, alla difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l., fermo che quest’ultima non può essere assolta dal rispetto dell’indicatore di liquidità, fa difetto o l’allegazione univocamente diretta a sostenere l’intervenuto rispetto dell’indicatore di liquidità (ma) in (una qualunque) data successiva all’efficacia della misura giudiziaria ovvero che sia stato proprio il venir meno di quest’ultima misura la causa di ristabilimento della possibilità di «ripianare la suddetta carenza finanziaria». Tale deficit finanche di allegazione appare concludente nel senso dell’immeritevolezza del ricorso in parte qua. La difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l., per giunta e quasi per paradosso, attribuisce proprio al c.d. amministratore giudiziario la attestazione «della possibile iscrizione al campionato», giungendo a farne un surrogato delle certificazioni del revisore richieste invece dal Sistema delle Licenze. Ora, tale linea difensiva, per un verso, contribuisce a smentire l’altrimenti presunta assolutezza dell’impedimento derivante dalla misura giudiziaria in relazione alla compliance col citato Sistema delle Licenze, e, per altro, azzarda un’opinione di equipollenza che, quale che sia lo status dell’amministratore in parola (in nessun caso idoneo a coprirne valutazioni tecniche quali quelle in parola), va in ogni caso smentita per via della congenita terzietà della funzione che il solo revisore svolge (al netto di ogni altra considerazione sulle caratteristiche professionali dell’attività di questo e la responsabilità conseguente che gli è riferibile), terzietà che mai potrebbe esser supplita dall’esplicazione di una iniziativa gestoria dell’organo nel quale, al contrario, si immedesima la parte stessa. In sintesi, è privo di pregio ogni assunto difensivo inteso a superare la constatazione oggettivamente inoppugnabile circa la mancanza di una propria e adeguata certificazione di terzi «sulla possibilità della Società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento». Anche per l’esposizione debitoria per IVA la difesa di parte ricorrente non appare decisiva nel senso di sovvertire la giurisprudenza di questo Collegio, che notoriamente (cfr., Decisione n. 56/2021) va nel senso per cui «il beneficio [della rateazione] non si produce automaticamente ma viene “concesso” con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo»; «pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio», «circostanza che vale anche a togliere ogni rilevanza all’attività unilateralmente realizzata […] dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibil[ità]” del beneficio pure rilasciato». In particolare, il Collegio rileva che – in disparte la antergazione del beneficio, se e quando concesso, al tempo della relativa domanda – è altro il punto dirimente, cioè che la concessione del beneficio di per sé non può servire ad attestare la anteriore regolarità della posizione al tempo della domanda, quanto – semmai – al tempo della sua concessione (com’è proprio di una fattispecie autenticamente costitutiva di una nuova situazione giuridica soggettiva, al tempo della cui perfezione soltanto, non mai anteriore dunque al relativo compimento, è d’uopo verificarne le condizioni di ammissibilità e legittimità).Tanto esclude che – pur in ipotesi accedendo all’effetto retroattivo della poi intervenuta concessione del beneficio, quasi si trattasse di avveramento della condizione apposta all’istanza del contribuente, di questa finendo così per fare inaccettabilmente un atto autosufficiente ai fini degli effetti – non prova di per sé che alla data anteriore e discriminante sussistesse la regolarità della posizione del contribuente. In definitiva, non consta per la sola circostanza che il beneficio sia stato poi concesso – il che accadeva in data 5 luglio 2022 – che alla data precedente del 22 giugno (nemmeno coincidente con quella della domanda) la situazione tributaria dell’interessato fosse rispondente al requisito prescritto come valutabile esattamente uno puncto temporis; né è oltremodo rilevante, pertanto, che anche la somministrazione di elementi in senso contrario da parte della FIGC (con la tecnica redazionale già altrove censurata come sandwich, cioè per confusione di atto e documento in un ibrido genere terzo del quale giustamente si duole pure la difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l.) non risulti veramente superata dalla parte ricorrente.
Massima: Il Collegio, infine, ritiene di non dovere esaminare, nemmeno «in subordine», la pretesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l. di «accertamento del diritto di concorrere in serie D anche in sovrannumero», e tanto in virtù dell’evidente difetto di interesse per la mancanza assoluta di allegazione di ogni vanto di parte che possa esser stato respinto o contestazione che al riguardo sia stata mossa da controparte o sia altrimenti insorta e, più in generale, di ogni idoneo procedimento suscettibile di determinare risultanze tali da generare un interesse appropriato all’accertamento così inammissibilmente promosso.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0030/CFA del 26 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana pubblicata sul C.U. N. 18 del 5.09.2022
Impugnazione – istanza: Unione Polisportiva Poliziana A.S.D./FIGC
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha rigettato il reclamo della società che (avendo vinto i campionati provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi) aveva impugnato il provvedimento del Comitato Regionale con il quale la stessa è stata esclusa dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi nella stagione sportiva 2022/2023 per la “mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2021/2022 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini” ed in particolare per la “mancata partecipazione alla categoria giovanissimi”…Infatti, seppure la disposizione in esame (C.U. n. 6 Settore Giovanile e Scolastico del 29/07/2021) effettivamente prevede l’ammissione “di diritto” delle squadre vincitrici dei campionati provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi, il C.U. n. 22 del 30-09-2021, che contiene i Criteri di Ammissione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimo 2022/2023, chiarisce che “le preclusioni e le esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”. Pertanto, anche là dove in teoria fosse possibile riconoscere sulla base di tale disposizione il diritto di ammissione vantato dalla Poliziana nella veste di vincitrice del campionato provinciale Allievi, nondimeno troverebbe applicazione la preclusione della esclusione dai Campionati Regionali in entrambe le categorie a seguito della “mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società Professionistiche)”. Nessuna penalizzazione, quindi, subisce il vincitore del campionato provinciale e locale, se non quella di non poter acquisire il diritto di partecipare al Campionato Regionale ove non provi di aver preso parte, nella stagione sportiva precedente, sia al campionato Allievi che al campionato Giovanissimi. E l’assenza di questo requisito, che esclusivamente motiva il provvedimento reclamato, era evidentemente chiara alla Poliziana, che proprio per superare quella preclusione ha posto in essere l’accordo di collaborazione con U.S. Pianese, sul quale fonda la presente doglianza e tutti gli ulteriori motivi di reclamo. Quanto alla richiesta disapplicazione delle norme che contrastano con il principio del “merito sportivo”, il Collegio osserva che - anche a prescindere dal rilievo che il merito sportivo è espressione, quantomeno prevalente, di un criterio relazionale e comparativo tra due diversi soggetti che ne pretendono l’applicazione a proprio favore - comunque quel principio si applichi, in nessun modo può incidere sulla regola che preclude alla Poliziana l’iscrizione al campionato regionale. Senza dubbio il Collegio conviene sulla considerazione secondo cui il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica, è compreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo e assurge a rango di fonte sovranazionale a cui far riferimento nell’ambito dell’ordinamento. Sennonché tale principio può assumere la valenza di criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose o poco chiare (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 34/2018). Il che non è, per quanto detto, nel caso di specie, in quanto il C.U. n. 22 del 30-09-2021 prevede espressamente: “ricordiamo che le preclusioni e le esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”. Onde in claris non fit intepretatio. Non solo ma – adottando, in materia di merito sportivo, la metodologia del Collegio di garanzia (Sez. I, n. 56/2018), e “scavando nelle righe delle regole” al fine di verificare il perseguimento dei valori dello sport – appare evidente l’importante finalità della disposizione in esame che, come chiarito dalla FIGC, è quella di “di incentivare e sviluppare il calcio giovanile e di consentire ai giovani calciatori di poter partecipare a tutti i campionati con la propria società di appartenenza, senza costringere il giovane calciatore a dover individuare un'altra diversa società attraverso la quale partecipare ai Campionati giovanili, con il rischio che lo stesso abbandoni l’attività”.… Orbene, quanto alla validità ed efficacia dell’accordo di collaborazione intervenuto tra la Poliziana e la U.S. Pianese, il Collegio ritiene di dover sostanzialmente richiamare la condivisibile motivazione di rigetto contenuta nella decisione appellata. Il giudice di prime cure, infatti, ha chiarito che, dall’accurata lettura del documento definito “accordo di collaborazione”, emergono due elementi assolutamente univoci e significativi: la valenza ed il significato generico del termine “collaborazione” ed in secondo luogo la denominazione che viene ad assumere la squadra che, a seguito dell’accordo, ha partecipato al campionato Giovanissimi Regionali. Quanto al termine “collaborazione” si ribadisce che lo stesso è estremamente generico e privo di idonea specificazione, non essendo chiaro cosa i sottoscrittori del documento intendessero sussumere nel concetto di collaborazione. Tra le ipotesi astrattamente possibili sussiste quella di una mera collaborazione in tema di uso degli impianti sportivi, ovvero un accordo in merito all’impiego e allo scambio di calciatori, ovvero ancora una collaborazione a livello dirigenziale ed altre possibili ipotesi non espressamente menzionate. Ipotesi che non trovano alcuna conferma nel documento de quo e da ciò la conclusione che la genericità dello scritto non permette di individuare con certezza la tipologia di questa forma di collaborazione. Peraltro, sempre dal documento citato, si evince, con assoluta chiarezza, che il campionato Giovanissimi Regionali per la stagione 2021/2022 sarebbe stato disputato, così come di fatto è avvenuto, dalla U.S. Pianese e non dalla società Poliziana. Da questi dati di fatto incontrovertibili consegue ciò di cui la reclamante rifiuta di prendere atto, vale a dire che la Poliziana non ha mai partecipato al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022 con una propria squadra e che la vincitrice del torneo è la società U.S. Pianese la quale, unica e sola, ha acquisito il diritto di partecipare quale vincitrice del Campionato Regionale Giovanissimi al campionato Allievi Regionali per la stagione 2022/2023. Questa conclusione peraltro è confermata dalla mail del 31/10/21 inviata alla Poliziana dalla F.I.G.C.-S.G.S. nella quale si fa presente che “da un controllo, ad oggi, risultano tesserati 0 calciatori della categoria Giovanissimi (a fronte di un minimo previsto di 18) 0 Calciatori della categoria Piccoli Amici (a fronte di un minimo di 10) 4 calciatori della categoria Primi Calci (a fronte di un minimo previsto di 10)”. Da quanto sopra, quindi, si deduce chiaramente che la Poliziana non ha tesserato calciatori per la categoria giovanissimi e quindi non può aver partecipato al campionato di riferimento. A ciò si potrebbe obbiettare che la squadra che ha partecipato al campionato Giovanissimi Regionali è di fatto quella che lo ha disputato sotto i colori della Pianese con l’ausilio (collaborazione) della Poliziana ma questo, in effetti, non muta i termini della questione, in quanto formalmente la Poliziana non ha preso parte alla competizione citata con il proprio numero di matricola federale, né sui C.U. appare la sua denominazione sociale e infine, ammesso e non concesso tutto quanto precede, non esiste alcuna prova utile a dimostrare in quali termini e con quali tesserati la Poliziana ha partecipato al Campionato Regionale Giovanissimi…..sulla astratta ammissibilità degli accordi di collaborazione, nei limiti in cui essi rinvengono una specifica disciplina nella codificazione sportiva, la Corte Federale ha già preso una chiara posizione nella decisione CFA-S.U. n. 116/2019-2020 alla quale si fa rinvio, chiarendo, in quel caso, che ferma restando l’astratta ammissibilità degli accordi di collaborazione, quando sussistano restrizioni o divieti non è consentito alle società dilettantistiche stipulare accordi ovvero creare collegamenti che non siano previamente autorizzati dalla LND e che non siano comunicati alla FIGC. Tutto ciò in quanto la ratio della norma statutaria, che considera eccezionali gli accordi e i collegamenti societari, non è quella di sanzionare a posteriori gli accordi e i collegamenti creati in violazione della norma stessa - quando gli effetti della sua violazione si sono già irreparabilmente materializzati - bensì di evitare che siffatti accordi e collegamenti vengano posti in essere e attuati senza informare gli organi federali chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della norma statutaria. Ebbene, il fatto che l’accordo di collaborazione tra la Poliziana e la U.S. Pianese sia stato trasmesso alla FIGC senza ricevere alcun riscontro non implica alcuna autorizzazione ma al più un semplice mero comportamento omissivo - ossia un silenzio non significativo, privo di valore provvedimentale - che non muta la sostanza dell’accordo di collaborazione, sia in termini di affidamento e di buona fede sul suo contenuto sia in termini di errore scusabile là dove esso integri una applicazione scorretta o inconferente delle norme che ne disciplinano contenuto ed effetti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN - SD del 2 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Ricorso della società ASD Giorgione Calcio 2000 contro LND, nonché nei confronti di FIGC + altri - Reg. Prot. 36/TFN-SD
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 86 CGS la società ASD Giorgione Calcio 2000 che ha impugnato la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 3 agosto 2022, pubblicata con il C.U. n. 51 del successivo giorno 4, nella parte in cui è stata deliberata la “ammissione al Campionato di Serie D della società CATANIA SSD A RL, in soprannumero ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF”, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente….La fattispecie oggetto di giudizio trova disciplina nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2022 della Lega, a tenore del quale (per la parte di interesse) “In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2022/2023, nel Campionato di serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L’eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo ordinario di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF”. La disposizione è chiara nel suo lessico e nella sua articolazione e non consente altra interpretazione che non sia la seguente: a) il numero massimo ordinario per la s.s. 2022/2023 di società ammesse al Campionato di Serie D è pari a 162 società; b) il numero delle società ammesse in esito alla relativa procedura (per titolo sportivo e sussistenza degli altri requisiti) al Campionato medesimo verrà mantenuto; c) l’eventuale carenza di organico deficitario rispetto al numero massimo ordinario di 162 società sarà completata; d) resta comunque salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, NOIF. Questa disposizione va coordinata con quelle contenute nel C.U. n. 62 del 10 giugno 2022 riguardante le domande di ammissione al Campionato di Serie D 2022/2023 – Sezione “Società non aventi diritto”, per tali intendendosi ovviamente quelle prive del relativo titolo sportivo. Oltre a indicare tutta la documentazione necessaria al fine, alla pagina 3, evidenziata nei suo caratteri si legge “L’inosservanza del termine perentorio dell’8 luglio………..comporterà l’esclusione della Società dalla graduatoria delle “Società non aventi titolo” per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2022/2023”. Si ha, quindi, conferma letterale che la graduatoria delle “Società non aventi titolo” poteva essere utilizzata solo per il completamento dell’organico 2022/2023, come già detto fissato al numero di 162 società. Avendo, al riguardo, la ricorrente presentato la domanda di “ripescaggio” (peraltro accettata con posizionamento al primo posto), era evidentemente a piena conoscenza di dette disposizioni. Senonché, per la s.s. 2022/2023, come anche la ricorrente ha ricordato fin dal ricorso, il numero delle società ammesse è stato pari a 165 società, con mantenimento del relativo numero (cfr. supra, lett. b) e senza possibilità di completare l’organico con il ricorso alla graduatoria delle “Società non aventi titolo” (cfr. supra, lett. c) e C.U. n. 62 del 10 giugno 2022). Chiuso, così, il procedimento di ammissione al Campionato di Serie D “ Resta comunque salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF”. Ciò che è stato fatto, ammettendo in soprannumero, con provvedimento non ordinario del Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, la società odierna controinteressata. Questa la piana e inequivoca lettura delle disposizioni applicabili alla fattispecie oggetto del ricorso. Dal che discende che tutte le diverse argomentazioni proposte dalla ricorrente sono assai distanti dal significato e dalle finalità di dette disposizioni, cui attribuiscono una portata che esse non hanno minimamente, stravolgendone l‘articolato, chiaro e inequivoco, come peraltro ben affermato dal Tribunale nella ordinanza assunta in esito alla Camera di Consiglio del 26 agosto 2022.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 080 CFA del 25 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. C.R. Sicilia, in data 12.01.2021, pubblicata nel C.U. n. 183
Impugnazione – istanza: A.S.D. Sporting Acicatena F.C./Comitato Regionale Sicilia
Massima: E’ inammissibile al TFT il ricorso con il quale viene impugnato la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. che ha disposto l’esclusione della ricorrente dal Campionato di “Eccellenza” stagione sportiva 2020/2021 per non avere questa perfezionato l’iscrizione nei termini perentori di cui all’art. 28 lett. B) e C) del regolamento della L.N.D. pubblicato sul C.U. n.1 del 2 luglio 2020 per non aver la ricorrente notificato l’atto alle controinteressate Società ASD Jonica e ASD Casteltermini le quali, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbero subito un diretto pregiudizio consistente nella esclusione dal campionato, essendo state ripescate a seguito della non ammissione al campionato della ricorrente… Le menzionate squadre ASD Jonica e ASD Casteltermini, essendo state ripescate anche a seguito della non ammissione della ricorrente al campionato, con delibera rimasta inoppugnata, avrebbero inevitabilmente ricevuto un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso e in disparte la natura di provvedimento straordinario di esclusiva competenza del Presidente Federale ai fini dell’ammissione sovrannumeraria: ne consegue che esse devono essere considerate quali controinteressate e, come tali, ai fini dell’ammissibilità del giudizio impugnatorio, avrebbero dovuto essere coinvolte nel giudizio instaurato. La decisione qui gravata si fonda su un ampio richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia n.60 del 30.11.2015 in ordine alla procedure di ammissione ai campionati (dalla cui conclusioni non appare opportuno discostarsi) nella quale si è ritenuto che simile procedimento sia equiparabile ad una procedura concorsuale che esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne consegue (prosegue il Collegio di Garanzia) la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale per la iscrizione al campionato venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed uniforme, senza consentire alcuna deroga nell’accertamento della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti.
Massima: La società è esclusa dal Campionato di “Eccellenza” stagione sportiva 2020/2021 per non avere questa perfezionato l’iscrizione nei termini perentori di cui all’art. 28 lett. B) e C) del regolamento della L.N.D. pubblicato sul C.U. n.1 del 2 luglio 2020…La reclamante versava la somma dovuta mediante bonifico bancario solo in data 24/08/2020, ben oltre il termine ultimo del 7 agosto 2020. Al di là di quanto sostenuto dal giudice di prime cure (il pagamento mediante assegno bancario non è un pagamento pro soluto bensì, come evidenziato anche dalla difesa del C.R. Sicilia, pro solvendo, in quanto l’assegno bancario viene accettato salvo buon fine e l’estinzione dell’obbligazione avviene solo nel momento in cui la somma in esso riportata è effettivamente pagata dall’istituto di credito) ciò che viene in evidenza è l’arbitraria scelta da parte della reclamante di una forma di pagamento non contemplata dalle disposizioni di riferimento, peraltro neanche impugnate ai fini della eventuale dimostrazione di una pretesa equipollenza di altri metodi ivi non indicati. E ciò sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Collegio di garanzia sulla natura inderogabile delle norme del procedimento di iscrizione perché poste a garanzia della par condicio tra tutti i soggetti (squadre) partecipanti. Ne deriva la legittimità della decisione di primo grado, laddove ha ritenuto infondato nel merito il ricorso, non avendo la società ricorrente adempiuto al pagamento dovuto per il perfezionamento dell’iscrizione nei termini e con le modalità espressamente previste.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 025 CFA dell'8 Ottobre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria n. 12 del 16 Settembre 2020;
Impugnazione – istanza: A.S.D. A.C. Taggia-S.C. Molassana Boero A.S.D.
Massima: Annullato il Comunicato Ufficiale n. 6 del 7 agosto 2020 del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha dato atto della ratifica dei "punteggi riguardanti le domande di ammissione al campionato superiore di cui al Comunicato Ufficiale n. 04/08 del 23.07.2020", nonché il Comunicato Ufficiale n. 8 del 3 Settembre 2020 del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha disposto “l'ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 della Società S.C. Molassana Boero A.S.D.”, con la conseguente attribuzione all'ASD Taggia del maggior punteggio di 205.00 nella graduatoria dei ripescaggi, con adozione di ogni provvedimento e/o atto consequenziale da parte degli Organi competenti... non dubita il Collegio che tali documenti, prodotti già in primo grado, erano idonei a dimostrare compiutamente sia l’esistenza dei Tornei federali categoria Piccoli Amici, sia la partecipazione agli stessi tornei della società Taggia. Né può obiettarsi che non sussistono (altri) documenti che provano l’effettiva partecipazione del Taggia ai suddetti tornei, perché questa contestazione, veicolata nella memoria della società Molassana, non scalfisce il pregio della censura appena esaminata, atteso che quel dubbio avrebbe avuto ragion d’essere solo se la documentazione complessivamente presentata dalla società Taggia fosse stata compiutamente esaminata e contestata sotto quel profilo alla stessa società, laddove, come sopra chiarito, essa è stata invece del tutto ignorata dal giudice di prime cure.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 01 Ottobre 2018
Decisione impugnata: Delibere del Commissario Straordinario della FIGC n. 47, 48 e 49, pubblicate in data 3.8.2018, aventi ad oggetto l’esclusione della Società ricorrente dalla partecipazione al Campionato di Serie B appena avviato
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI CON ISTANZA CAUTELARE URGENTE DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF. W.T., AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNATIVA DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Massima: E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso promosso dalla società ex art. 43bis CGSFIGC e 30 CGS-CONI con il quale sono state impugnate la Delibere del Commissario Straordinario della FIGC n. 47, 48 e 49, pubblicate in data 3.8.2018, aventi ad oggetto l’esclusione della Società ricorrente dalla partecipazione al Campionato di Serie B appena avviato… Ed invero, …. la ricorrente è ad oggi priva della situazione soggettiva rilevante per l’impugnazione dei provvedimenti di cui lamenta l’illegittimità, non essendo ammessa a partecipare al Campionato di Serie B 2018/2019 cui tali provvedimenti afferiscono. La sorte di detti atti non è infatti destinata ad esplicare alcun effetto sulla posizione della ricorrente, con la conseguenza che in capo alla stessa non è configurabile alcun interesse ad agire, neppure in termini di mero fatto, per vederne dichiarare o meno l’efficacia. Vale solo la pena di aggiungere come tale invalicabile conclusione non è in alcun modo aggirabile dalla riproposizione, dinanzi a questo Tribunale, dei motivi afferenti la pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione dal campionato assunto nei confronti della Società ricorrente, riproposizione da ritenersi anch’essa inammissibile essendo dichiaratamente tali doglianze sottoposte, dopo l’esaurimento dei mezzi domestici, alle decisioni della Giustizia Amministrativa, finora peraltro tutte contrarie alle tesi della Società Avellino. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Decisione impugnata: Delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata sul CU n. 29/FIGC e dell’ammissione del Matera Calcio Srl al Campionato Serie C 2018/2019 previo accertamento dell’inadempimento retributivo della Società Matera calcio Srl e la violazione da parte della Federazione italiana Giuoco Calcio del punti D2 del comunicato ufficiale FIGC n. 28 del 13 aprile 2018, integrato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 50 del 24 maggio 2018 in relazione alle posizioni dei vari ricorrenti
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE B.M. A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE S.N. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE U.F. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE G.G. A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL CALCIATORE D.A.A.M. A SEGUITO DI E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 20.7.2018.
Massima: Inammissibili sono i ricorso promossi dalla società ex art. 30 CGS CONI con il quale chiedono l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata sul CU n. 29/FIGC e dell’ammissione del Matera Calcio Srl al Campionato Serie C 2018/2019 previo accertamento dell’inadempimento retributivo della Società Matera calcio Srl e la violazione da parte della Federazione italiana Giuoco Calcio del punti D2 del comunicato ufficiale FIGC n. 28 del 13 aprile 2018, integrato dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 50 del 24 maggio 2018 in relazione alle posizioni dei vari ricorrenti…I ricorrenti, infatti, nel lamentare il mancato pagamento dei propri emolumenti chiedono, in primo luogo, che venga accertato l’inadempimento retributivo della Società Matera Calcio e la violazione del punto D2 del comunicato ufficiale FIGC n. 28 del 13 aprile 2018, integrato dal comunicato ufficiale FIGC n. 50 del 24 maggio 2018. Sotto tale profilo si deve, in primo luogo, evidenziare che i provvedimenti in materia di iscrizione al campionato sono impugnabili innanzi al Collegio di Garanzia del CONI entro il termine perentorio di due giorni dalla data della loro conoscenza (art. 1 del Regolamento ex art. 54, comma 3 del CGS Coni), ritenendo, pertanto, questo Collegio, inammissibile, il rimedio ex art. 30 CGS Coni utilizzato dai ricorrenti. Conseguentemente, anche la successiva richiesta di disporre la sospensione e/o l’annullamento del CU n. 29/FIGC con il quale il Matera Calcio è stato ammesso al Campionato di serie C si appalesa inammissibile, sia perché non sussiste tale potere in capo a questo Tribunale, sia perché si ritiene non sussista alcun interesse in capo ai ricorrenti direttamente correlato all’eventuale accoglimento delle richieste formulata. Invero i ricorrenti ritengono che, dalla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro, possa derivare un vantaggio per la loro posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio; tuttavia, non è dato comprendere quale potrebbe essere tale vantaggio, immediatamente correlato alla tutela del proprio diritto di credito, qualora la Società non fosse ammessa al campionato di Lega Pro Invero anche il possibile ricorso al Fondo di Solidarietà per l’ottenimento di un contributo in luogo della mancata percezione degli emolumenti non sembra poter essere elemento idoneo ad individuare un interesse concreto dei ricorrenti all’accoglimento del ricorso in quanto, al contrario, proprio l’avvenuta iscrizione al campionato per il Matera Calcio rappresenta fonte di garanzia per il pieno riconoscimento del loro credito; né i ricorrenti hanno dato prova di aver avviato idonee concrete azioni per il soddisfacimento del loro credito a seguito dell’esecutività dei lodi arbitrali. Ne deriva che anche l’ultima richiesta formulata dai ricorrenti si appalesa inammissibile, giacché con la presente si richiede di obbligare il Matera Calcio Srl di pagare le somme dovute in favore dei ricorrenti, obbligo implicitamente contenuto nelle pronunce dei collegi arbitrali favorevoli ai ricorrenti e che esula dallo specifico ambito cognitivo di questo Tribunale e che potrà essere ottemperato mediante gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento ivi compreso, come anche evidenziato dalla difesa del Matera Calcio Srl, la richiesta di procedere all’ escussione, da parte della competente Lega, della fideiussione presentata al momento dell’iscrizione al campionato 2017/2018.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 14/FTN del 08 agosto 2018
Decisione impugnata: CU n. 84 del 20 Giugno 2018 del CR Piemonte e Valle d’Aosta, nel quale era stata pubblicata la delibera di esclusione della Società dalla iscrizione al Campionato Allievi Regionali stagione 2017/2018
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 e 31 CGS CONI DELLA SOCIETÀ ASDG CENTALLO 2006 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – SIG. S.P..
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società ai sensi degli artt. 43 bis CGS FIGC, 30-31 CGS CONI, in applicazione della norma CONI di carattere generale stante il disposto dell’art. 46 CGS FIGC con il quale impugna CU n. 84 del 20 Giugno 2018 del CR Piemonte e Valle d’Aosta, nel quale era stata pubblicata la delibera di esclusione della Società dalla iscrizione al Campionato Allievi Regionali stagione 2017/2018…L’art. 43 bis comma 5 CGS FIGC prevede che il procedimento di che trattasi può essere applicato anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ma solo se ciò risulti previsto dai rispettivi statuti e regolamenti. Siffatto presupposto di esperibilità del procedimento non risulta sussistere, in quanto lo Statuto Federale, la normativa della LND e in particolare il Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica non hanno previsto tale possibilità; sicché il ricorso della Società Centallo incontra il limite invalicabile posto dalla normativa ed è di per sé inammissibile. Può pertanto dedursi che, nel caso prospettato dalla Società Centallo, l’unico rimedio possibile per ottenere la riammissione al Campionato è stato già esperito dalla Società con l’istanza rivolta al competente Settore Giovanile e Scolastico (circostanza peraltro dalla Società sottaciuta a questo Tribunale), per cui la proposizione del presente ricorso non può che essere definita del tutto impraticabile. Vi è poi un ulteriore punto di criticità del ricorso. L’art. 31 CGS CONI, a cui occorre fare riferimento per l’espressa previsione del comma 1 art. 43 bis CGS FIGC, prevede che, per essere impugnate, tali delibere devono essere contrarie alla legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni. La fattispecie non appare essersi concretizzata nel caso in esame, in quanto la delibera di esclusione della ricorrente dalla iscrizione al Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva in corso non risulta viziata nel senso voluto dalla norma. L’esclusione della Società è stata infatti motivata dall’effettivo supero del tetto massimo dei 100 punti di penalità nella graduatoria Premio Disciplina stagione sportiva 2017/2018, come peraltro è ammesso dalla stessa ricorrente, a nulla rilevando che siffatto supero sia stato di contenuta entità.