Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 65 del 20/07/2023
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., assunta nella riunione del 7 luglio 2023 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/A di pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso della Calcio Lecco 1912 s.r.l., veniva concessa a detta Società la Licenza Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023, con conseguente ammissione del club medesimo al Campionato di Serie B 2023/2024, nonostante l’esito negativo dell’istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in data 29 giugno 2023 e significata al Sodalizio inadempiente con nota del 30 giugno 2023, nonché di tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla gravata pronuncia, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della odierna istante, in rapporto all’oggetto del presente contendere.
Impugnazione Istanza: Calcio Foggia 1920 s.r.l. / FIGC / LNP Serie B / Calcio Lecco 1912 s.r.l.
Massima: E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla società con il quale chiede l’annullamento della delibera del Consiglio Federale che ha ammesso altra società al Campionato di Serie B 2023/2024 sul presupposto che la sua legittimazione ad agire si baserebbe sul fatto di aver preso parte alla finale di play off di Serie C, s.s. 2022/2023, con la consorella Lecco, risultatane vincitrice. E tuttavia, anche a voler concedere che, in quanto partecipante alla finale del play off di Serie C, essa vanterebbe una posizione differenziata tale da integrare il requisito della legittimazione attiva, non altrettanto può dirsi ai fini dell’interesse al ricorso. Sostiene a questo proposito la ricorrente che, qualora il Calcio Lecco dovesse risultare escluso dalla Serie B per non aver presentato in tempo la domanda corredata dai prescritti documenti, le spetterebbe automaticamente l’ammissione. E ciò in quanto l’art. 49, co. 1, delle N.O.I.F. stabilisce che “le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato di serie C sono promosse direttamente alla serie B. È promossa in serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei play-off.” In sostanza, secondo la ricorrente, oltre alle tre società che verrebbero promosse in Serie B in quanto classificate al primo posto per ciascuno dei tre gironi, sarebbe automaticamente promossa quale quarta squadra la vincitrice del play off. Di qui, il sicuro interesse al ricorso, il cui accoglimento, con la conseguente esclusione del Lecco dalla Serie B, determinerebbe per il Foggia l’immediato e tangibile conseguimento del bene della vita. Tuttavia, un esame attento della normativa vigente, e segnatamente delle N.O.I.F., dimostra che l’interesse vantato dalla Foggia, anziché essere diretto, concreto e attuale, è al contrario meramente eventuale, indiretto e del tutto astratto. Il Foggia si limita infatti a richiamare il solo primo comma dell’art. 49 N.O.I.F., e tuttavia, se di tale disposizione si legge anche il comma 4, si ricava agevolmente che il ricorso del Foggia non supera la c.d. prova di resistenza. Dispone infatti tale norma che: “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione (sottolineato nostro) delle migliori classificate tra le società retrocesse dalla stessa Lega.” A nulla vale, da parte della ricorrente Foggia Calcio, il richiamo del Comunicato Ufficiale n. 202/A, recante i requisiti per il c.d. “ripescaggio”. Detto Comunicato, sin dalle premesse, stabilisce infatti che la sua disciplina si esaurisce nel dettare i criteri e le procedure per l’integrazione delle vacanze di organico che eventualmente permanessero all’esito della procedura di riammissione , necessitando quindi del c.d. ripescaggio. Che l’iter per l’integrazione dell’organico in caso di vacanza si compia dapprima attraverso la riammissione ed eventualmente – e solo dopo – attraverso il ripescaggio, viene ripetuto anche nell’incipit della delibera che precede l’elencazione dei criteri. Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale “ripescaggio”. Evidente, pertanto, è la carenza di interesse del Foggia Calcio rispetto all’esperito ricorso, il cui accoglimento non comporterebbe per la ricorrente il conseguimento di alcuna utilità sostanziale.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Terza: Decisione n. 86 del 07/10/2021
Decisione impugnata: Declaratoria di inammissibilità delle candidature – stante il difetto dei pertinenti requisiti di eleggibilità – alla carica, rispettivamente, di Presidente (sig. Z.) e di Consigliere (signori C., P. e S.), con riferimento alla Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio della FIGC/LND, indetta per il giorno 9 gennaio 2021, alle ore 16.00.
Impugnazione Istanza: L. L./M. Z.-F. C.-F. P.-D. S.-Comitato Regionale Lazio FIGC-LND
Massima: E’ inammissibile al Collegio di Garanzia il ricorso con il quale è stata contestata la presentazione delle candidature dei signori M. Z. (in veste di candidato Presidente), F.C., F. P. e D.S. (in veste di candidati Consiglieri) all’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio della FIGC, siccome prevista per il successivo 9 gennaio 2021 perchè tutti gli intimati sarebbero in carica “oltre il limite dei tre mandati”…Il canone della c.d. “ragione più liquida” impone di dichiarare il ricorso del sig. L., in via tutt’affatto pregiudiziale, inammissibile per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, mette conto rammentare come la competenza del Collegio sia, come noto, nella assoluta maggioranza dei casi, di carattere impugnatorio, avverso decisioni non altrimenti impugnabili degli Organi di giustizia federale, come si evince dal combinato disposto degli articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Anche quando, eccezionalmente, ci si trovi al cospetto di una fattispecie in cui è operativo l’art. 54, comma 3, del richiamato Codice - laddove si riferisce ad un possibile giudizio del Collegio “anche di merito e in unico grado” - deve comunque trattarsi di controversie calibrate sul prototipo impugnatorio, dovendosi escludere la predicabilità di una competenza del Collegio di tipo meramente accertativo. Ora, nel caso di specie - in disparte la pur dubbia riconducibilità della controversia scandagliata ad un ambito davvero capace di eccezionalmente escludere la tradizionale competenza endofederale di primo e di secondo grado - ci si trova al cospetto di un ricorso il cui petitum si risolve in un giudizio di accertamento preventivo a carattere “negativo”, invocandosi sostanzialmente una declaratoria di incandidabilità ex ante degli intimati alla nota Assemblea elettiva del 9 gennaio 2021. A ciò si aggiunga che - a quanto consta al Collegio, sulla scorta delle affermazioni dei difensori delle parti presenti in udienza, sollecitate all’uopo da una esplicita, pertinente domanda - l’Assemblea elettiva si è tenuta regolarmente proprio il 9 gennaio 2021 con esito negativo per il ricorrente, senza che quest’ultimo abbia presentato innanzi al Collegio una tempestiva impugnazione degli atti che tale esito negativo hanno alfine consacrato. I risultati delle elezioni - sempre sulla scorta di quanto affermato, in particolare, dal difensore degli intimati in udienza - sarebbero stati impugnati dall’odierno ricorrente presso gli Organi della Giustizia endofederale, con ricorso dichiarato, tuttavia, inammissibile. Ne scaturisce, dunque, a parere del Collegio, anche la carenza di interesse alla decisione di un ricorso in unico grado che, pur nella eventualità di un pertinente, teorico accoglimento, non potrebbe comportare alcun effetto favorevole al ricorrente per essersi consolidata - almeno per quanto concerne il giudizio innanzi al Collegio - la situazione degli eletti siccome consacrata dalla più volte menzionata Assemblea elettiva.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 80 del 23/09/2021
Decisione impugnata: Decisione n. 73/2020-2021 della Corte Federale d’Appello della FIGC del 18 gennaio 2021, notificata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami avverso le decisioni nn. 33 e 34/TFN-SD 2020/2021, emesse il 6 novembre 2020 dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare, che avevano dichiarato inammissibili i reclami delle suddette ricorrenti contro il C.U. FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020, nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera.
Impugnazione Istanza: Sestese Calcio S.S.D. A R.L.- A.C. Prato S.S.D. A R.L/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/A.C.F. Fiorentina S.p.A./Genoa CFC S.p.A./K. K. C. - U.C. Albinoleffe S.r.l.
Massima: …. si deve ritenere sussistente l’interesse ad agire delle ricorrenti stante il fatto che, alla data della proposizione del ricorso innanzi al TFN, la cessione di contratto era divenuta definitiva. Quindi, le ricorrenti avevano un interesse in astratto ad agire avverso il provvedimento con il quale era stato abrogato il contributo di solidarietà nazionale, che avrebbero percepito se la norma, nelle more del perfezionamento del trasferimento definitivo del calciatore dal Genoa alla Fiorentina, non fosse stata abrogata. . Il caso di specie: Con deliberazione di cui al C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019, il Consiglio Federale della FIGC procedeva alla modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, della normativa in materia di cessioni di contratto contenuta all’art. 102 delle NOIF mediante l’inserimento dei commi 7 e 8. Il comma 7 prevedeva, nella specie, la deduzione dall’ammontare complessivo del corrispettivo e degli eventuali premi e indennizzi, pattuiti in seno alla cessione definitiva di contratto, di una quota fino al 3% da distribuirsi secondo le percentuali ivi specificamente definite in favore delle Società Formatrici, intendendosi come tali le società sportive affiliate alla FIGC per le quali il calciatore, il cui contratto di lavoro è oggetto della cessione definitiva, sia stato tesserato nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni. In data 30 gennaio 2020, veniva stipulata tra le ricorrenti la cessione a titolo temporaneo del contratto di lavoro sportivo del calciatore …. con durata annuale e con pattuizione dell’obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva ex art. 103, comma 3 bis, NOIF al verificarsi della condizione consistente nel conseguimento, a decorrere dal 1° febbraio 2020, del primo punto in classifica, da parte della società cessionaria ACF Fiorentina, nel campionato di Serie A della stagione sportiva 2019/2020. La condizione predetta si verificava il 16 febbraio 2020 all’esito della partita tra la Sampdoria e la Fiorentina, il cui risultato veniva omologato il 18 febbraio 2020. In seno alla riunione del 25 giugno 2020, il Consiglio Federale della FIGC, preso atto della informativa del Segretario Generale in merito all’entrata in vigore della nuova disciplina sul contributo di solidarietà contenuta nelle Regulations on Status and Transfer of Players della FIFA con la previsione del prelievo del 5% anche sui trasferimenti domestici, deliberava di conferire delega al Presidente Federale di provvedere in ordine alla revoca della delibera assunta con il C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 “tenendo fermi gli esiti relativi ai contratti già depositati e ai relativi premi o bonus che dovessero maturare nel corso della stagione”. Con delibera di cui al C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020, a firma del Presidente Federale, veniva quindi disposto di “abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF in materia di contributo di solidarietà nazionale fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”. Le odierne ricorrenti impugnavano la delibera predetta innanzi al TFN il quale dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di impugnazione dell’atto presupposto, rappresentato dalla delibera del Consiglio Federale del 25 giugno 2020 sopra richiamata. La decisione del TFN veniva, quindi, impugnata dalle ricorrenti innanzi alla CFA con separati reclami che, dopo essere stati riuniti, venivano respinti con la decisione che è oggetto del presente ricorso.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Terza: Decisione n. 49 del 10/06/2021
Decisione impugnata: Decisione n. 81/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, con la quale la Corte di Appello Federale presso la FIGC ha rigettato il reclamo n. 96/2020-2021 proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. avverso la decisione n. 88/TFN-SD 2020-2021 del 25 gennaio u.s., con cui il Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC aveva respinto il ricorso presentato dalla suddetta ricorrente avverso il comunicato LNPB n. 88/2020 del 15 dicembre 2020, la delibera assembleare LNPB del 23 dicembre 2020, nonché avverso la deliberazione del 7 gennaio 2021, con la quale l’Assemblea Elettiva LNPB ha deciso l’elezione del Presidente di LNPB per il quadriennio olimpico 2021-2024
Parti: U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio…preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 34/2019 del 9 maggio 2019
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio 2018, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile.
Parti: Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti, Lega Italiana Calcio Professionistico, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Arbitri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Massima:… il Collegio dichiara cessata la materia del contendere poiché, alla luce delle deduzioni formulate dal CONI nella propria memoria ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, si rileva il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, a cui consegue il venir meno della ragion d’essere della controversia in esame. Non può, infatti, non considerarsi la rilevante circostanza per cui il Commissario Straordinario della FIGC, dott. Roberto Fabbricini, con nota del 6 agosto 2018, ha comunicato a tutte le componenti federali che, dopo l’approvazione da parte del CONI dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, avrebbe provveduto tempestivamente all’adeguamento dello Statuto della FIGC e ad indire l’Assemblea elettiva da tenersi nel mese di ottobre 2018. È, dunque, evidente che il Commissario Straordinario abbia agito in piena osservanza a quanto disposto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia con l’ordinanza n. 43 emessa il 31 luglio 2018. In considerazione degli adempimenti posti in essere dal CONI, nonché dal Commissario Straordinario, il Collegio di Garanzia dello Sport ritiene, pertanto, che sia cessata la materia del contendere e che sia venuto meno qualsiasi interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Quarta: Decisione n. 58 del 08/08/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: pretesa della predetta Lega di escluderle, in quanto retrocesse dalla Serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della Serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla Serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A accantonata nella stagione precedente.
Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Delfino Pescara S.p.A./Empoli Football Club S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B (mutualità)
Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso proposto dalle società - per la declaratoria di illegittimità della pretesa dalla pretesa della predetta Lega di escluderle, in quanto retrocesse dalla Serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della Serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla Serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A accantonata nella stagione precedente - dichiara cessata la materia del contendere perchè con memoria ex art. 60, comma 4, CGS, del 13 luglio 2017, le ricorrenti hanno precisato che “pur dando atto della riforma, hanno proposto comunque cautelativo ricorso per non incorrere in alcuna decadenza decorrente dal titolo all’iscrizione al campionato di Serie B come da decisione del Collegio di Garanzia n. 71/15; nonché in quanto la delibera impugnata non risulta mai essere stata ritirata nemmeno a seguito della riforma normativa di cui sopra”. Manifestano, quindi, acquiescenza a che “il Collegio, preso atto delle conclusioni di cui al p.2 della memoria della Lega, dichiari inesistente la materia del contendere stante la inapplicabilità nella stagione 2017-18 della deliberazione impugnata in danno delle ricorrenti”. Nel verbale dell’assemblea della Lega di Serie B del 21 aprile 2016 si dà atto della proposta “di prevedere una modifica del Codice di Autoregolamentazione attraverso una rimodulazione delle risorse ex art. 24 D.lgs. 9/2008 che tenga conto della quota convenzionalmente definita come «mutualità diretta», ovvero quella erogata direttamente dalla LNPA alle società che perdono il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A, escludendo queste ultime dalla c.d. «mutualità indiretta», che è quella che viene redistribuita dalla LNPB alle proprie associate ai sensi dello stesso art. 24 D.lgs. 9/2008”. Per effetto di tale delibera, è stato introdotto, all’art. 1 del Capo II del Codice di Autoregolamentazione della L.N.P.B., il punto 1.2, il quale stabilisce che “Le Società percipienti la mutualità diretta non ricevono la mutualità. Tuttavia le medesime Società che siano contestualmente tenute alla contribuzione dovuta alla Lega Italiana Calcio Professionistico, acquisiscono il diritto a ricevere la mutualità nei limiti dell’importo corrispondente alla contribuzione dovuta alla Lega Italiana Calcio Professionistico per la medesima stagione sportiva. Inoltre, le Società che, entro il 30 agosto, devolvono alla Lega, ad integrazione della mutualità, l’intera quota di mutualità diretta a loro spettante, acquisiscono il diritto di ricevere la mutualità. In entrambi i casi di cui al presente comma, la mutualità sarà ripartita secondo i medesimi criteri individuati ai paragrafi da 1.1.1. a 1.1.3.7. dell’art. 1 che precede”. Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (art. 14, comma 1-bis), convertito, con modificazioni, in legge n. 225 del 1° dicembre 2016, il legislatore ha proceduto alla modifica degli artt. 21 e 22 del D.lgs. n. 9 del 2008 (nella parte relativa alla destinazione di quota delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale) ed ha provveduto alla contestuale abrogazione espressa degli artt. 23 e 24 dello stesso decreto legislativo. Tale ultimo articolo, come è noto, disciplina la cosiddetta “mutualità per le categorie inferiori”, cui è riferita la delibera oggetto della presente controversia. L’efficacia della predetta disposizione legislativa, dettata dal citato art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 193 del 2016, è stata postergata alla data del 1° luglio 2017, per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2 – bis, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in legge n. 19 del 27 febbraio 2017, il quale ha disposto, al contempo, l’applicazione fino al 30 giugno 2017 della disciplina previgente. Pertanto, a far data dal 1° luglio 2017, l’art. 24 del D.lgs. n. 9/2008 non è più vigente e, correlativamente, anche la disposizione di cui al punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B, introdotta per effetto della delibera del 21 aprile 2016, ha perso la sua efficacia, con la conseguenza che il ricorso proposto deve ritenersi improcedibile per la cessazione della materia del contendere. Mentre il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, come aveva chiesto la resistente, perché al momento della sua proposizione l’art. 24 del D.lgs. n. 9 del 2008 era ancora in vigore. Si ritiene di dover comunque aggiungere che, con riguardo alla società Delfino Pescara 1936 S.p.A., non poteva essere ritenuta ammissibile l’azione innanzi a questo Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 54 CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B. Come è noto, rientrano nella competenza di questo Collegio le controversie “per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”. La società Delfino Pescara 1936 S.p.A. era associata alla Lega di Serie B al tempo dell’adozione della delibera del 21 aprile 2016 per cui è causa. Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, il Pescara non ha preso parte all’assemblea che ha approvato la delibera suddetta, come risulta dalla lettura del verbale, in cui si dà espressamente atto dell’assenza di due società, tra le quali appunto il Pescara. Tuttavia, il Pescara, in quanto associata della Lega di Serie B, ove avesse voluto impugnare la delibera in oggetto, avrebbe dovuto esperire la procedura prevista dalle carte federali e, segnatamente, dall’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B sopra citato.