Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 9/2024
Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale contenente il dispositivo emesso dalla Corte Federale d'Appello presso la FIGC n. 54 del 1° dicembre 2023, pubblicato in pari data e contenente il dispositivo della decisione, nonché della motivazione contenuta nella decisione n. 0061/CFA 2023-2024, Registro Procedimenti n. 0055/CFA/2023-2024, dell'11 dicembre 2023, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente; nonché della decisione n. 0079/TFNSD-2023-2024, Registro Procedimenti n. 0026/TFNSD/2023-2024, emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in data 26 ottobre 2023 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato improcedibile e, comunque, infondato nel merito il ricorso del dott. [omissis]; nonché del "Riscontro alla nota del 30 giugno 2023", avente ad oggetto "integrazione componente del Consiglio Federale della FIGC", distinto al prot. n. 256/SS 2023-2024 a firma del Segretario Generale FIGC, del "Riscontro alla nota del 6 luglio 2023", avente ad oggetto "nomina Consigliere Federale" prot. n. 700/23 del 6 luglio 2023, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui la delibera del Consiglio Federale relative alla riunione avvenuta in data 30 maggio 2023, e di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto;
Impugnazione Istanza: OMISSIS / Lega Italiana Calcio Professionistico / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: E’ improcedibile per carenza di interesse ad agire, il ricorso con il quale è stato adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’integrale riforma, previa sospensione con provvedimento cautelare, della decisione n. 0061/CFA 2023- 2024 dell’11 dicembre 2023, della decisione n. 0079/TFNSD-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale del 26 ottobre 2023, nonché del “riscontro alla nota del 30 giugno 2023”, avente ad oggetto “Integrazione componente del Consiglio Federale della FIGC”, del “riscontro alla nota del 6 luglio 2023”, avente ad oggetto “Nomina Consigliere Federale” del 6 luglio 2023, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui la delibera del Consiglio Federale relativa alla riunione avvenuta in data 30 maggio 2023 che richiede in esibizione (non conosciuta, ma richiamata nella comunicazione della Lega Pro del 6 luglio 2023) e di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto. La circostanza, emersa incontestata all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2024 innanzi a queste Sezioni Unite, che il dott. [omissis] “non risulta a tutt’oggi tesserato per società affiliate alla F.I.G.C.” incide in modo definitivo sulla sussistenza della condizione dell’azione di cui all’art. 100 c.p.c., dell’interesse all’agire. Non sussistono, infatti, gli elementi ritenuti utili dalla giurisprudenza ai fini della configurazione dell’interesse ad agire e, in particolare, dell’attualità, della concretezza e della personalità dell’interesse. Sotto tale profilo, l’interesse ad agire s’identifica comunemente nell’utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa, in termini di utilità che si attende dalla sentenza, deve sussistere fino al momento della sua emanazione («l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito», Cass. Civ., Sez. Un., 22 novembre 2022, n. 34388). Detti principi, in applicazione dell’art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva (“per quanto non disciplinato gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile […]”), sono stati fatti propri dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, che è consolidata nel ritenere che l’azione in giudizio possa essere esercitata esclusivamente da coloro i quali siano titolari di un interesse personale ed attuale correlato alla lesione effettiva di un bene della vita (in base all’art. 24 Cost. e all’art. 100 c.p.c., richiamati anche da Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016; Sez. I, decisione n. 74/2021). In argomento, anche Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 (che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37), secondo cui «L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza intervento del giudice»; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018 (conforme., Sez. I, decisione n. 56/2018): «In giurisprudenza, è stato, […,] affermato il principio, che questo Collegio ritiene mutuabile anche nella presente sede, che “il giudice […], in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l'eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d’ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un'eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d'ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell'autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215, ma si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196). L’art. 100 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), è, peraltro, esplicito nello stabilire che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse». La circostanza della mancanza dell’interesse interesse ad agire (inteso quale vantaggio, effettivo ed attuale) in capo al ricorrente, come si è già detto, è stata acclarata ed è emersa incontestata all’esito della pubblica udienza dell’8 febbraio 2024, in occasione della quale, come si è già detto supra, la parte resistente FIGC ha depositato, con l’assenso dell’avvocato del ricorrente e senza che quest’ultimo ne contestasse sotto alcun profilo il contenuto, documentazione ufficiale della FIGC (in data 7 febbraio 2024) dimostrativa dell’assenza del requisito soggettivo del tesseramento. In caso di accoglimento della domanda, dunque, il ricorrente non potrebbe comunque subentrare nella carica di Consigliere Federale, non possedendo i requisiti funzionali espressamente previsti dall’art. 27 dello Statuto di Lega Pro richiamati al punto della presente decisione, essendo privo, appunto, del requisito del tesseramento attraverso il quale si esprime la rappresentatività all’interno del Consiglio Federale della FIGC e, quindi, non potrebbe conseguire “il bene della vita” a cui tendeva con la proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia.
Massima: I criteri e le modalità procedurali per l’elezione dei 20 componenti del Consiglio Federale della Federcalcio sono disciplinati dallo Statuto della FIGC, mentre le disposizioni statutarie di Lega Pro si limitano ad individuare i requisiti funzionali di coloro che possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in quota all’Associazione. Occorre premettere che l’art. 20 dello Statuto della FIGC (“Composizione ed elezione dell’Assemblea”), dispone, al comma 1, che «L’Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società […] le quali abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell’assemblea ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto period di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, nonché a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea, all’attività sportiva ufficiale della Federazione…». Il medesimo Statuto, all’art. 26, per quanto di interesse, così dispone: «4. L’elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l’elezione dei Consiglieri Federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche […]. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive»; «6. […] In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio Federale tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, si procede, su decisione del Consiglio Federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall’ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l’evento che ha causato la vacanza. Nell’ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell’organo deve essere celebrata un’Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall’evento che ha compromesso detta funzionalità». All’art. 29 (Requisiti, incompatibilità e gratuità), lo Statuto Federale prescrive, poi, che, «Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio Federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell’ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali». Tali disposizioni devono essere lette in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio della Lega Pro in merito all’elezione dei due Consiglieri Federali di spettanza della Lega Pro in seno al Consiglio federale della FIGC. Il “Regolamento elettorale” della Lega, all’art. 6, comma 13, rimanda, «per l’elettorato attivo, l’elettorato passivo, i requisiti di eleggibilità, le ipotesi di ineleggibilità, di incompatibilità, di dimissioni, di decadenza, di surroga e di durata del mandato degli organi della Lega Pro», alle «disposizioni previste in materia dallo Statuto». L’articolo 27 del proprio Statuto dispone che: «1. Ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale, gli interessati devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 dello Statuto Federale; b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, quali previste dallo Statuto Federale. 2. Nel quadro del ruolo definito dalla normativa federale vigente e dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.G.C. possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro. 3. A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale». Ritiene, dunque, il Collegio che, dalla chiara lettura delle citate norme regolamentari, derivi che per ricoprire (ma anche per mantenere) la carica di delegato, nel caso di specie in quota Lega Pro, sia necessario il requisito funzionale del tesseramento e, comunque, sia necessario appartenere, nel senso supra richiamato, ad una compagine della Lega Pro medesima. Come si è già illustrato, l’art. 6, comma 13, del Regolamento elettorale Lega Pro rimanda, infatti, per la definizione dei requisiti funzionali, alle disposizioni contenute nello Statuto di Lega Pro, il quale, all’art. 27, stabilisce che, ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 dello Statuto F.I.G.C., disponendo, poi, al comma 3, con previsione conforme a quella contenuta al richiamato art. 26, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., che, «A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l’appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale». Come correttamente osservato anche dalla Corte Federale d’Appello, dal combinato disposto delle norme citate si evince, con assoluta chiarezza, che per la nomina del Consigliere Federale eletto in rappresentanza della Lega Pro sia necessario che il candidato non sia tesserato ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti a componenti federali diverse. La nomina di Consigliere Federale in quota Lega Pro presuppone, dunque, un vincolo di rappresentanza del candidato eletto, che viene meno nel caso in cui l’interessato non sia più tesserato in alcuna delle Società aderenti alla Lega Pro. È indubbio, poi, che detto requisito debba permanere durante l’intero svolgimento dell’incarico elettivo, come comprovano le inequivocabili previsioni di “perdita dei requisiti funzionali”, di “decadenza immediata” e di “sostituzione” del Consigliere eletto divenuto privo, in costanza di nomina, della qualità di non essere tesserato per altre Leghe (art. 26, comma 4, citato), perché questo recide, appunto, il legame di rappresentanza in capo al Consigliere eletto in quota Lega Pro. Ciò è tanto vero che la vacanza in Consiglio Federale, al cui subentro il ricorrente aspira, si è determinata proprio a seguito della dichiarata decadenza del Consigliere [omissis], per avere questi, al pari dell’odierno ricorrente, perduto medio tempore il requisito funzionale di cui all’art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, richiesto per permanere in Consiglio in rappresentanza della Lega Pro. Pertanto, è condivisibile l'interpretazione fornita dal Tribunale Federale Nazionale prima e dalla Corte Federale d’Appello poi, secondo la quale, nel caso in esame, deve applicarsi la disposizione federale che disciplina le modalità di sostituzione del Consigliere in quota Lega Pro decaduto per perdita dei requisiti funzionali (il comma 4 dell'art. 26), anziché la disposizione (residuale) di cui al comma 6 dello stesso art. 26, che, invece, disciplina le modalità di reintegro del posto rimasto vacante in tutte le altre ipotesi (diverse dalla perdita dei requisiti funzionali) di dimissione o decadenza. Il Consigliere Federale in quota Lega Pro (dott. [omissis]) è, infatti, decaduto per la perdita dei requisiti funzionali, in quanto la società sportiva con la quale è tesserato ha conseguito la promozione al Campionato di Serie B e, pertanto, a far data dal 1° luglio 2023, detta società è associata alla Lega superiore, determinando così il venire meno, per il Consigliere [omissis], del requisito funzionale di "non appartenenza ad altra Lega", ex art. 27, comma 3, dello Statuto di Lega Pro; essendo la ratio della disposizione chiara, atteso che, se il Consigliere Federale (persona fisica) assume lo status di tesserato con un club che partecipa a Lega/Associazione diversa da quella per la quale è stato eletto, si viene a configurare un inevitabile conflitto di interessi che, invece, proprio la predetta norma evita che si realizzi.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 65 del 20/07/2023
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., assunta nella riunione del 7 luglio 2023 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/A di pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso della Calcio Lecco 1912 s.r.l., veniva concessa a detta Società la Licenza Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023, con conseguente ammissione del club medesimo al Campionato di Serie B 2023/2024, nonostante l’esito negativo dell’istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in data 29 giugno 2023 e significata al Sodalizio inadempiente con nota del 30 giugno 2023, nonché di tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla gravata pronuncia, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della odierna istante, in rapporto all’oggetto del presente contendere.
Impugnazione Istanza: Calcio Foggia 1920 s.r.l. / FIGC / LNP Serie B / Calcio Lecco 1912 s.r.l.
Massima: E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla società con il quale chiede l’annullamento della delibera del Consiglio Federale che ha ammesso altra società al Campionato di Serie B 2023/2024 sul presupposto che la sua legittimazione ad agire si baserebbe sul fatto di aver preso parte alla finale di play off di Serie C, s.s. 2022/2023, con la consorella Lecco, risultatane vincitrice. E tuttavia, anche a voler concedere che, in quanto partecipante alla finale del play off di Serie C, essa vanterebbe una posizione differenziata tale da integrare il requisito della legittimazione attiva, non altrettanto può dirsi ai fini dell’interesse al ricorso. Sostiene a questo proposito la ricorrente che, qualora il Calcio Lecco dovesse risultare escluso dalla Serie B per non aver presentato in tempo la domanda corredata dai prescritti documenti, le spetterebbe automaticamente l’ammissione. E ciò in quanto l’art. 49, co. 1, delle N.O.I.F. stabilisce che “le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato di serie C sono promosse direttamente alla serie B. È promossa in serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei play-off.” In sostanza, secondo la ricorrente, oltre alle tre società che verrebbero promosse in Serie B in quanto classificate al primo posto per ciascuno dei tre gironi, sarebbe automaticamente promossa quale quarta squadra la vincitrice del play off. Di qui, il sicuro interesse al ricorso, il cui accoglimento, con la conseguente esclusione del Lecco dalla Serie B, determinerebbe per il Foggia l’immediato e tangibile conseguimento del bene della vita. Tuttavia, un esame attento della normativa vigente, e segnatamente delle N.O.I.F., dimostra che l’interesse vantato dalla Foggia, anziché essere diretto, concreto e attuale, è al contrario meramente eventuale, indiretto e del tutto astratto. Il Foggia si limita infatti a richiamare il solo primo comma dell’art. 49 N.O.I.F., e tuttavia, se di tale disposizione si legge anche il comma 4, si ricava agevolmente che il ricorso del Foggia non supera la c.d. prova di resistenza. Dispone infatti tale norma che: “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione (sottolineato nostro) delle migliori classificate tra le società retrocesse dalla stessa Lega.” A nulla vale, da parte della ricorrente Foggia Calcio, il richiamo del Comunicato Ufficiale n. 202/A, recante i requisiti per il c.d. “ripescaggio”. Detto Comunicato, sin dalle premesse, stabilisce infatti che la sua disciplina si esaurisce nel dettare i criteri e le procedure per l’integrazione delle vacanze di organico che eventualmente permanessero all’esito della procedura di riammissione , necessitando quindi del c.d. ripescaggio. Che l’iter per l’integrazione dell’organico in caso di vacanza si compia dapprima attraverso la riammissione ed eventualmente – e solo dopo – attraverso il ripescaggio, viene ripetuto anche nell’incipit della delibera che precede l’elencazione dei criteri. Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale “ripescaggio”. Evidente, pertanto, è la carenza di interesse del Foggia Calcio rispetto all’esperito ricorso, il cui accoglimento non comporterebbe per la ricorrente il conseguimento di alcuna utilità sostanziale.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Terza: Decisione n. 86 del 07/10/2021
Decisione impugnata: Declaratoria di inammissibilità delle candidature – stante il difetto dei pertinenti requisiti di eleggibilità – alla carica, rispettivamente, di Presidente (sig. Z.) e di Consigliere (signori C., P. e S.), con riferimento alla Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio della FIGC/LND, indetta per il giorno 9 gennaio 2021, alle ore 16.00.
Impugnazione Istanza: L. L./M. Z.-F. C.-F. P.-D. S.-Comitato Regionale Lazio FIGC-LND
Massima: E’ inammissibile al Collegio di Garanzia il ricorso con il quale è stata contestata la presentazione delle candidature dei signori M. Z. (in veste di candidato Presidente), F.C., F. P. e D.S. (in veste di candidati Consiglieri) all’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio della FIGC, siccome prevista per il successivo 9 gennaio 2021 perchè tutti gli intimati sarebbero in carica “oltre il limite dei tre mandati”…Il canone della c.d. “ragione più liquida” impone di dichiarare il ricorso del sig. L., in via tutt’affatto pregiudiziale, inammissibile per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, mette conto rammentare come la competenza del Collegio sia, come noto, nella assoluta maggioranza dei casi, di carattere impugnatorio, avverso decisioni non altrimenti impugnabili degli Organi di giustizia federale, come si evince dal combinato disposto degli articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Anche quando, eccezionalmente, ci si trovi al cospetto di una fattispecie in cui è operativo l’art. 54, comma 3, del richiamato Codice - laddove si riferisce ad un possibile giudizio del Collegio “anche di merito e in unico grado” - deve comunque trattarsi di controversie calibrate sul prototipo impugnatorio, dovendosi escludere la predicabilità di una competenza del Collegio di tipo meramente accertativo. Ora, nel caso di specie - in disparte la pur dubbia riconducibilità della controversia scandagliata ad un ambito davvero capace di eccezionalmente escludere la tradizionale competenza endofederale di primo e di secondo grado - ci si trova al cospetto di un ricorso il cui petitum si risolve in un giudizio di accertamento preventivo a carattere “negativo”, invocandosi sostanzialmente una declaratoria di incandidabilità ex ante degli intimati alla nota Assemblea elettiva del 9 gennaio 2021. A ciò si aggiunga che - a quanto consta al Collegio, sulla scorta delle affermazioni dei difensori delle parti presenti in udienza, sollecitate all’uopo da una esplicita, pertinente domanda - l’Assemblea elettiva si è tenuta regolarmente proprio il 9 gennaio 2021 con esito negativo per il ricorrente, senza che quest’ultimo abbia presentato innanzi al Collegio una tempestiva impugnazione degli atti che tale esito negativo hanno alfine consacrato. I risultati delle elezioni - sempre sulla scorta di quanto affermato, in particolare, dal difensore degli intimati in udienza - sarebbero stati impugnati dall’odierno ricorrente presso gli Organi della Giustizia endofederale, con ricorso dichiarato, tuttavia, inammissibile. Ne scaturisce, dunque, a parere del Collegio, anche la carenza di interesse alla decisione di un ricorso in unico grado che, pur nella eventualità di un pertinente, teorico accoglimento, non potrebbe comportare alcun effetto favorevole al ricorrente per essersi consolidata - almeno per quanto concerne il giudizio innanzi al Collegio - la situazione degli eletti siccome consacrata dalla più volte menzionata Assemblea elettiva.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 80 del 23/09/2021
Decisione impugnata: Decisione n. 73/2020-2021 della Corte Federale d’Appello della FIGC del 18 gennaio 2021, notificata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami avverso le decisioni nn. 33 e 34/TFN-SD 2020/2021, emesse il 6 novembre 2020 dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare, che avevano dichiarato inammissibili i reclami delle suddette ricorrenti contro il C.U. FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020, nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera.
Impugnazione Istanza: Sestese Calcio S.S.D. A R.L.- A.C. Prato S.S.D. A R.L/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/A.C.F. Fiorentina S.p.A./Genoa CFC S.p.A./K. K. C. - U.C. Albinoleffe S.r.l.
Massima: …. si deve ritenere sussistente l’interesse ad agire delle ricorrenti stante il fatto che, alla data della proposizione del ricorso innanzi al TFN, la cessione di contratto era divenuta definitiva. Quindi, le ricorrenti avevano un interesse in astratto ad agire avverso il provvedimento con il quale era stato abrogato il contributo di solidarietà nazionale, che avrebbero percepito se la norma, nelle more del perfezionamento del trasferimento definitivo del calciatore dal Genoa alla Fiorentina, non fosse stata abrogata. . Il caso di specie: Con deliberazione di cui al C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019, il Consiglio Federale della FIGC procedeva alla modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, della normativa in materia di cessioni di contratto contenuta all’art. 102 delle NOIF mediante l’inserimento dei commi 7 e 8. Il comma 7 prevedeva, nella specie, la deduzione dall’ammontare complessivo del corrispettivo e degli eventuali premi e indennizzi, pattuiti in seno alla cessione definitiva di contratto, di una quota fino al 3% da distribuirsi secondo le percentuali ivi specificamente definite in favore delle Società Formatrici, intendendosi come tali le società sportive affiliate alla FIGC per le quali il calciatore, il cui contratto di lavoro è oggetto della cessione definitiva, sia stato tesserato nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni. In data 30 gennaio 2020, veniva stipulata tra le ricorrenti la cessione a titolo temporaneo del contratto di lavoro sportivo del calciatore …. con durata annuale e con pattuizione dell’obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva ex art. 103, comma 3 bis, NOIF al verificarsi della condizione consistente nel conseguimento, a decorrere dal 1° febbraio 2020, del primo punto in classifica, da parte della società cessionaria ACF Fiorentina, nel campionato di Serie A della stagione sportiva 2019/2020. La condizione predetta si verificava il 16 febbraio 2020 all’esito della partita tra la Sampdoria e la Fiorentina, il cui risultato veniva omologato il 18 febbraio 2020. In seno alla riunione del 25 giugno 2020, il Consiglio Federale della FIGC, preso atto della informativa del Segretario Generale in merito all’entrata in vigore della nuova disciplina sul contributo di solidarietà contenuta nelle Regulations on Status and Transfer of Players della FIFA con la previsione del prelievo del 5% anche sui trasferimenti domestici, deliberava di conferire delega al Presidente Federale di provvedere in ordine alla revoca della delibera assunta con il C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 “tenendo fermi gli esiti relativi ai contratti già depositati e ai relativi premi o bonus che dovessero maturare nel corso della stagione”. Con delibera di cui al C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020, a firma del Presidente Federale, veniva quindi disposto di “abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF in materia di contributo di solidarietà nazionale fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”. Le odierne ricorrenti impugnavano la delibera predetta innanzi al TFN il quale dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di impugnazione dell’atto presupposto, rappresentato dalla delibera del Consiglio Federale del 25 giugno 2020 sopra richiamata. La decisione del TFN veniva, quindi, impugnata dalle ricorrenti innanzi alla CFA con separati reclami che, dopo essere stati riuniti, venivano respinti con la decisione che è oggetto del presente ricorso.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Terza: Decisione n. 49 del 10/06/2021
Decisione impugnata: Decisione n. 81/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, con la quale la Corte di Appello Federale presso la FIGC ha rigettato il reclamo n. 96/2020-2021 proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. avverso la decisione n. 88/TFN-SD 2020-2021 del 25 gennaio u.s., con cui il Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC aveva respinto il ricorso presentato dalla suddetta ricorrente avverso il comunicato LNPB n. 88/2020 del 15 dicembre 2020, la delibera assembleare LNPB del 23 dicembre 2020, nonché avverso la deliberazione del 7 gennaio 2021, con la quale l’Assemblea Elettiva LNPB ha deciso l’elezione del Presidente di LNPB per il quadriennio olimpico 2021-2024
Parti: U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio…preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 34/2019 del 9 maggio 2019
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio 2018, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile.
Parti: Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti, Lega Italiana Calcio Professionistico, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Arbitri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Massima:… il Collegio dichiara cessata la materia del contendere poiché, alla luce delle deduzioni formulate dal CONI nella propria memoria ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, si rileva il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, a cui consegue il venir meno della ragion d’essere della controversia in esame. Non può, infatti, non considerarsi la rilevante circostanza per cui il Commissario Straordinario della FIGC, dott. Roberto Fabbricini, con nota del 6 agosto 2018, ha comunicato a tutte le componenti federali che, dopo l’approvazione da parte del CONI dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, avrebbe provveduto tempestivamente all’adeguamento dello Statuto della FIGC e ad indire l’Assemblea elettiva da tenersi nel mese di ottobre 2018. È, dunque, evidente che il Commissario Straordinario abbia agito in piena osservanza a quanto disposto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia con l’ordinanza n. 43 emessa il 31 luglio 2018. In considerazione degli adempimenti posti in essere dal CONI, nonché dal Commissario Straordinario, il Collegio di Garanzia dello Sport ritiene, pertanto, che sia cessata la materia del contendere e che sia venuto meno qualsiasi interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Quarta: Decisione n. 58 del 08/08/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: pretesa della predetta Lega di escluderle, in quanto retrocesse dalla Serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della Serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla Serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A accantonata nella stagione precedente.
Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Delfino Pescara S.p.A./Empoli Football Club S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B (mutualità)
Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso proposto dalle società - per la declaratoria di illegittimità della pretesa dalla pretesa della predetta Lega di escluderle, in quanto retrocesse dalla Serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della Serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla Serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A accantonata nella stagione precedente - dichiara cessata la materia del contendere perchè con memoria ex art. 60, comma 4, CGS, del 13 luglio 2017, le ricorrenti hanno precisato che “pur dando atto della riforma, hanno proposto comunque cautelativo ricorso per non incorrere in alcuna decadenza decorrente dal titolo all’iscrizione al campionato di Serie B come da decisione del Collegio di Garanzia n. 71/15; nonché in quanto la delibera impugnata non risulta mai essere stata ritirata nemmeno a seguito della riforma normativa di cui sopra”. Manifestano, quindi, acquiescenza a che “il Collegio, preso atto delle conclusioni di cui al p.2 della memoria della Lega, dichiari inesistente la materia del contendere stante la inapplicabilità nella stagione 2017-18 della deliberazione impugnata in danno delle ricorrenti”. Nel verbale dell’assemblea della Lega di Serie B del 21 aprile 2016 si dà atto della proposta “di prevedere una modifica del Codice di Autoregolamentazione attraverso una rimodulazione delle risorse ex art. 24 D.lgs. 9/2008 che tenga conto della quota convenzionalmente definita come «mutualità diretta», ovvero quella erogata direttamente dalla LNPA alle società che perdono il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A, escludendo queste ultime dalla c.d. «mutualità indiretta», che è quella che viene redistribuita dalla LNPB alle proprie associate ai sensi dello stesso art. 24 D.lgs. 9/2008”. Per effetto di tale delibera, è stato introdotto, all’art. 1 del Capo II del Codice di Autoregolamentazione della L.N.P.B., il punto 1.2, il quale stabilisce che “Le Società percipienti la mutualità diretta non ricevono la mutualità. Tuttavia le medesime Società che siano contestualmente tenute alla contribuzione dovuta alla Lega Italiana Calcio Professionistico, acquisiscono il diritto a ricevere la mutualità nei limiti dell’importo corrispondente alla contribuzione dovuta alla Lega Italiana Calcio Professionistico per la medesima stagione sportiva. Inoltre, le Società che, entro il 30 agosto, devolvono alla Lega, ad integrazione della mutualità, l’intera quota di mutualità diretta a loro spettante, acquisiscono il diritto di ricevere la mutualità. In entrambi i casi di cui al presente comma, la mutualità sarà ripartita secondo i medesimi criteri individuati ai paragrafi da 1.1.1. a 1.1.3.7. dell’art. 1 che precede”. Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (art. 14, comma 1-bis), convertito, con modificazioni, in legge n. 225 del 1° dicembre 2016, il legislatore ha proceduto alla modifica degli artt. 21 e 22 del D.lgs. n. 9 del 2008 (nella parte relativa alla destinazione di quota delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale) ed ha provveduto alla contestuale abrogazione espressa degli artt. 23 e 24 dello stesso decreto legislativo. Tale ultimo articolo, come è noto, disciplina la cosiddetta “mutualità per le categorie inferiori”, cui è riferita la delibera oggetto della presente controversia. L’efficacia della predetta disposizione legislativa, dettata dal citato art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 193 del 2016, è stata postergata alla data del 1° luglio 2017, per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2 – bis, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in legge n. 19 del 27 febbraio 2017, il quale ha disposto, al contempo, l’applicazione fino al 30 giugno 2017 della disciplina previgente. Pertanto, a far data dal 1° luglio 2017, l’art. 24 del D.lgs. n. 9/2008 non è più vigente e, correlativamente, anche la disposizione di cui al punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B, introdotta per effetto della delibera del 21 aprile 2016, ha perso la sua efficacia, con la conseguenza che il ricorso proposto deve ritenersi improcedibile per la cessazione della materia del contendere. Mentre il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, come aveva chiesto la resistente, perché al momento della sua proposizione l’art. 24 del D.lgs. n. 9 del 2008 era ancora in vigore. Si ritiene di dover comunque aggiungere che, con riguardo alla società Delfino Pescara 1936 S.p.A., non poteva essere ritenuta ammissibile l’azione innanzi a questo Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 54 CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B. Come è noto, rientrano nella competenza di questo Collegio le controversie “per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”. La società Delfino Pescara 1936 S.p.A. era associata alla Lega di Serie B al tempo dell’adozione della delibera del 21 aprile 2016 per cui è causa. Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, il Pescara non ha preso parte all’assemblea che ha approvato la delibera suddetta, come risulta dalla lettura del verbale, in cui si dà espressamente atto dell’assenza di due società, tra le quali appunto il Pescara. Tuttavia, il Pescara, in quanto associata della Lega di Serie B, ove avesse voluto impugnare la delibera in oggetto, avrebbe dovuto esperire la procedura prevista dalle carte federali e, segnatamente, dall’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B sopra citato.