Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 35 del 10/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA)

Parti: M. M. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/S. B.

Massima: Il Collegio di Garanzia dichiara inammissibile l’intervento del terzo nel procedimento a carico del deferito accusato della violazione dell’art. 1 bis CGS. Si deve preliminarmente ritenere inammissibile l’intervento in giudizio del signor - omissis -. Non possono, infatti, ritenersi ammessi interventi ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale. Tale principio è stato di recente affermato anche dall’Alta Corte del CONI che, con la decisione n. 27 del 17 dicembre 2012, ha affermato che «la struttura bilaterale (duale) del procedimento disciplinare» non consente «alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiuvandum» in giudizio.

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