Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 30 del 31/07/2015www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U.

Parti: S.S.D. Sambenedettese A.R.L. - F.C. Forlì s.r.l. - A.S. Gubbio 1910 s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia, per sopravvenuta carenza di interesse, rigetta la richiesta cautelare avanzata dalla società con la quale ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015, che ha stabilito i criteri di ripescaggio per il settore professionistico per la stagione sportiva 2015/2016 di cui al C.U. FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015, perché non ricorrono i presupposti del fumus boni iuris né del periculum in mora atteso che l’ordinamento sportivo consente per le squadre inserite nel settore professionistico la possibilità di un ripescaggio secondo criteri e modalità dettati dal Consiglio Federale, che la Federazione ha reso noti, mediante pubblicazione di apposito comunicato ufficiale n. 22/A del 15 luglio 2015, i “criteri e le procedure di ripescaggio nei campionati professionistici”, che per le domande di ripescaggio veniva fissato il termine di presentazione del 27 luglio 2015; verificata la mancata presentazione da parte delle squadre ricorrenti della domanda di ripescaggio entro il termine suddetto dal 27 luglio 2015 e che le squadre in questione allo stato non sono più titolari di un interesse giuridicamente protetto.

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