Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0096/CFA del 22 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 144/TFN SD del 12.5.2022

Impugnazione – istanza: sig. C.A.D.S.D.S.-sig. M.S.P./Divisione Calcio a 5

Massima: E’ ammissibile il ricorso proposto dal calciatore (persona fisica) avverso la delibera della Divisione che potrebbe sui propri interessi, in quanto sussiste proprio un interesse attivo a ricorrere….Benché revocata in dubbio da parte della dottrina, la distinzione fra legittimazione ad agire e interesse a ricorrere mantiene una sua perdurante validità (la ribadisce da ultimo Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22). In estrema sintesi, va ricordato che nel giudizio impugnatorio, quale quello presente, la legittimazione ad agire spetta al soggetto che può vantare una posizione speciale e qualificata rispetto al provvedimento autoritativo dal cui effetto deriverebbe l’ingiusta lesione della propria situazione giuridica; posizione che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere. L’interesse ad agire è caratterizzato dalla "prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato" (Cons. Stato, Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 49, § 16.8). Tale interesse deve essere non solo personale e diretto, ma anche attuale e concreto, e non solo ipotetico e virtuale per fornire una prospettiva di vantaggio (Cass. civ., SS. UU., 2 novembre 2007, n. 23031). Tanto premesso, il Collegio ritiene che non sia giustificato - come ha fatto il Giudice di primo grado - limitare alle società del settore la legittimazione attiva, sul presupposto che la delibera impugnata riguarderebbe “aspetti organizzativi, inerenti scelte tecniche societarie relative alla composizione delle liste dei calciatori”. Anche ammesso che la delibera abbia natura di questo genere, sembra piuttosto che - ferma restando poi una puntuale valutazione dell’interesse - la legittimazione attiva vada riconosciuta a tutti coloro che rispetto a essa rivestono una posizione specifica e differenziata e cioè agli stakeholder, intendendosi per tali non solo le società, ma anche i tesserati che operano nel settore del calcio a 5, nella disciplina del quale appunto la delibera direttamente incide. In capo ai reclamanti sussiste anche l’interesse a ricorrere. Come è dimostrato documentalmente dalle comunicazioni in atti, per effetto delle limitazioni all’impiego di calciatori “non formati” i privati hanno subito la perdita di una concreta chance di partecipare al campionato di calcio a 5, l’uno, la risoluzione di un accordo economico pluriennale in corso, l’altro. Pare dunque evidente come essi abbiano un interesse concreto, specifico e attuale a ripristinare la situazione antecedente all’adozione dell’atto gravato. I ricorsi di primo grado sono perciò ammissibili e perciò, sul punto, va conseguentemente riformata la decisione del Tribunale territoriale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 144/TFN - SD del 12 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorsi dei sigg.ri C.A.D.S.D.S. e M.S.P. - Reg. Prot. 119-120/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile, per originaria carenza sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse a ricorrere, il ricorso proposto dal calciatore partecipante al campionato nazionale maschile di Serie A nato in Brasile, tesserato per società affiliate alla FIGC dalla stagione 2007/2008 e cittadino italiano da ottobre 2013 (che vanta 17 presenze e 3 reti con la nazionale italiana) con il quale ha impugnato, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque assunta nella riunione del 14.2.2022, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15.2.2022, nella parte in cui “venivano introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024”…. I ricorrenti, infatti, fondano la propria legittimazione ad agire quali atleti tesserati nonché titolare di contratti di prestazioni sportive per la stagione in corso con società sportive partecipanti ai campionati di Serie A e A2 organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque che – in ragione del rilevante valore economico, dell’esclusività della prestazione e della durata a tempo determinato – consentirebbe di qualificare il rapporto come professionistico, secondo i criteri elaborati dalla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA (decisione 9.1.2009, IFA 07-01126). I ricorrenti radicano, d’altro lato, il proprio interesse a ricorrere sulle comunicazioni con le quali le società di appartenenza hanno rappresentato l’intenzione di non proseguire il rapporto avente ad oggetto le prestazioni sportive dell’atleta e comunque sull’asserita perdita di chance conseguente alla riduzione del numero di giocatori non formati (in Italia) inseribili nella distinta gara. Tuttavia, da un lato, la situazione che i ricorrenti asseriscono sarebbe stata lesa con la delibera impugnata non appare protetta dall’ordinamento federale, con la conseguenza che alcuna legittimazione a ricorrere può essere configurata in capo ai ricorrenti. Con la delibera impugnata, infatti, non è stata preclusa ai ricorrenti la possibilità di essere tesserati, né di essere inseriti in lista. Né il diritto a praticare la propria attività sportiva in favore di affiliate alla Divisione Calcio a Cinque, né la possibilità d’instaurare rapporti con società sportive sono stati in alcun modo incisi dalla normativa impugnata. Difetta, dunque, in capo ai ricorrenti la legittimazione attiva, non potendosi riconoscere in capo a questi una posizione soggettiva qualificata e differenziata che consenta di censurare disposizioni federali che riguardano aspetti organizzativi, inerenti scelte tecniche societarie relative alla composizione delle liste dei calciatori. Del resto, non si può ritenere che l’ordinamento federale debba tutelare e garantire un numero minimo di posti in distinta di gara a disposizione dei giocatori non formati in Italia. Una tale aspettativa non assume rilievo nell’ambito dell’ordinamento sportivo. La scelta di inserire in distinta di gara un determinato giocatore è rimessa alla discrezionalità tecnica di ciascuna società che autonomamente compone le proprie liste calciatori. Trattandosi, dunque, di meri aspetti organizzativi delle società, soltanto in capo a quest’ultime appare configurabile la legittimazione a ricorrere. Ma nel caso di specie non sembra rinvenibile neppure alcuna lesione attuale, diretta e concreta alla sfera giuridica dei ricorrenti. La decisione della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl di non rinnovare il contratto per la prossima stagione e la mera intenzione rappresentata dall’ASD Arzignano C5 di risolvere il contratto in essere, al di là di quanto ivi indicato, non costituisce conseguenza diretta dell’atto impugnato dal momento che le società, da un lato, potrebbero tesserare più calciatori rispetto a quelli inseribili nella distinta di gara, mentre da un altro lato ben potrebbero decidere di tesserare i ricorrenti a discapito di altri calciatori non formati.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN del 04.01.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 30 e ss. CGS – CONI del rag. C.T. nei confronti del CR Lombardia - LND, nonché della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 81/TFN-SD)

Massima: Anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Lega Nazionale Dilettanti non può trovare accoglimento. Il ricorso, infatti, è stato proposto avverso il comportamento tenuto dal Reggente del Comitato Regionale Lombardia e proposto anche nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti. Se è vero che la nozione di controinteressato al ricorso si fonderebbe sull’esistenza di un interesse al mantenimento della situazione esistente e se è vero che, nel caso di specie la Lega Nazionale Dilettanti, paradossalmente, risulterebbe gravemente lesa dal comportamento del reggente per i motivi che si esporranno in seguito, è anche vero che, nel caso concreto, la circostanza che il reggente sia diretta emanazione della Lega Nazionale Dilettanti che ha proceduto a nominarlo per il tramite del proprio Consiglio Direttivo, unitamente al fatto che nella sostanza ha dimostrato di nutrire un interesse contrapposto a quello del ricorrente avendo espressamente chiesto il rigetto del ricorso inducono a ritenere che le posizioni del ricorrente e quelle della Lega Nazionale Dilettanti debbano essere ritenute, per alcuni aspetti, contrapposte, dovendosi, pertanto escludere il difetto di legittimazione passiva eccepito. Va rilevato, inoltre, che fra i motivi di doglianza il ricorrente ha anche evidenziato che la L.N.D. non avrebbe consegnato la modulistica ufficiale per le operazioni elettorali e, pertanto, viene espressamente censurato anche l’operato della stessa L.N.D..

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN del 18.9.2019

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 86 CGS della società SSD Football Milan Ladies avverso CU 51/A FIGC del 31.7.2019 - Reg. Prot. 42/TFN)

Massima: Rigettata l’eccezione proposta dalla Federazione con la quale si eccepisce la carenza di legittimazione processuale attiva della società SSD Football Milan Ladies per avere la stessa proposto ricorso ai sensi dell’art. 86 comma 2 CGS avverso la decisione del Consiglio Federale pubblicata con CU n. 51/A del 31 Luglio 2019. Il comma due della menzionata disposizione, nel prevedere che la impugnazione delle delibere del Consiglio federale sia riservata ad “un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componete del Collegio dei revisori dei conti”, limiterebbe a tali soggetti la facoltà di proporre ricorso per l’annullamento delle delibere consiliari. L’eccezione in questione è infondata in quanto la menzionata disposizione limita la legittimazione attiva nei confronti dei richiamati soggetti con riferimento alle sole deliberazioni consiliari “contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali”. La società ricorrente, invece, fonda la propria legittimazione processuale nelle disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva che regolano il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva (art. 47 CGS) e legittimano a proporre ricorso “le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso” medesimo (art. 49 CGS). Poiché la delibera del Consiglio Federale impugnata, nel disporre la non ammissione della SSD Football Milan Ladies al Campionato di Serie B femminile 2019/2020, ha inciso in maniera diretta ed immediata gli interessi della società, nessun dubbio residua sulla legittimazione processuale attiva della stessa, a nulla rilevando (come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione) l’eventuale errata indicazione della norma nell’intestazione del motivo specifico di ricorso.  Il Collegio, quindi, visto l’atto introduttivo del procedimento proposto dalla società SSD Football Milan Ladies e la memoria difensiva ritualmente depositata dalla FIGC, deve rilevare ex officio la questione attinente il difetto di integrità del contraddittorio stante la omessa trasmissione dell’atto introduttivo ad almeno uno dei soggetti controinteressati all’annullamento del provvedimento impugnato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 novembre 2018

Decisione impugnata: Delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018, chiedendone la declaratoria di invalidità e/o illegittimità e, quindi, la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca ed in ogni caso la privazione degli effetti di detta deliberazione e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, anche ove non conosciuti dal ricorrente, ivi espressamente compresi: il rilascio della licenza nazionale in favore della Società L.R. Vicenza Spa del 12 luglio 2018 e l’eventuale parere positivo espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Gabriele Gravina, in ordine al cambio di denominazione sociale ex art. 17 NOIF, con il conseguente rigetto dell’istanza di cambiamento di sede e cambio di denominazione sociale presentata dalla Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL SIG. R.M.A. AVVERSO LA DECISIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC PUBBLICATA NEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 4.7.2018.

Massima: E’ inammissibile sia per carenza di legittimazione attiva e sia per evidente difetto di interesse il ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI, con il quale è stata impugnata la delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018, chiedendone la declaratoria di invalidità e/o illegittimità e, quindi, la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca ed in ogni caso la privazione degli effetti di detta deliberazione e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, anche ove non conosciuti dal ricorrente, ivi espressamente compresi: il rilascio della licenza nazionale in favore della Società L.R. Vicenza Spa del 12 luglio 2018 e l’eventuale parere positivo espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore …, in ordine al cambio di denominazione sociale ex art. 17 NOIF, con il conseguente rigetto dell’istanza di cambiamento di sede e cambio di denominazione sociale presentata dalla Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assorbiti tutti gli ulteriori profili oggetto di contestazione, rileva l’inammissibilità del ricorso per carenza di  legittimazione  attiva  e difetto di interesse del Sig. … Difetta, appunto, in capo al ricorrente la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e tutelata dall’ordinamento federale rispetto al provvedimento di cui  si  richiede l’annullamento. La  delibera  impugnata  in  questa  sede,  adottata  dal  Commissario  Straordinario  della Federazione e pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio 2018, a ben vedere, autorizza esclusivamente il cambio di denominazione sociale della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa in L.R. Vicenza Virtus Spa ed approva il trasferimento di quest’ultima nel Comune di Vicenza. Si tratta, pertanto, di provvedimento del tutto sfornito di “autonoma ed astratta portata lesiva” per il ricorrente il quale risulta conseguentemente  non legittimato a proporre l’azione “sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 3.9.2018, decisione n. 50; ma anche Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 3321, 1.6.2018). La risoluzione del contratto di prestazione sportiva in essere tra il Sig. …e la Società Vicenza Calcio Spa è scaturita dalla dichiarazione di fallimento di quest’ultima e dalla conseguente revoca dell’affiliazione avvenuta in data 21 Giugno 2018 ad opera del Commissario Straordinario FIGC il quale ha, contestualmente, disposto lo svincolo di tutti i tesserati (C.U. n. 75 del 21/06/2018). Il provvedimento impugnato in questa sede, invece, limitandosi ad autorizzare il cambio di denominazione e di sede della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa (con la quale, oltretutto, il .. non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale) non ha leso alcun interesse protetto del ricorrente il quale, lo si ripete, risulta privo di legittimazione a ricorrere per la declaratoria di invalidità dello stesso. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per carenza di legittimazione attiva sia per evidente difetto di interesse in capo al ricorrente: il Sig. .., infatti, non trarrebbe alcuna utilità né dall’annullamento del Comunicato Ufficiale gravato né dalla revoca della Licenza Nazionale di Serie C s.s. 2018/2019 concessa alla L.R. Vicenza Virtus Srl, potendo avanzare le proprie pretese creditorie esclusivamente nei confronti della procedura fallimentare. Si deve escludere, altresì, la riconducibilità del presente gravame nell’alveo dell’art. 30 CGS CONI, laddove riconosce tale potere a soggetti terzi nei casi di mancata impugnazione del provvedimento da parte dei soggetti istituzionalmente legittimati. Anche tale  disposizione, difatti, legittima i terzi ad agire solo se portatori di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale e, nel caso in esame, il mero status di tesserato per  Società oltretutto diversa, fallita e non più affiliata certamente non legittima l’odierno ricorrente. Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. …per la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della delibera adottata dal Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018 per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire del ricorrente.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 luglio 2018

Decisione impugnata: Delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 54 del 30 maggio 2018, relativa ai criteri e le procedure per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e di Serie B 2018/2019, prevedeva a pag. 14 punto D4

Impugnazione - Istanza: RICORSO  EX  ART.  43BIS  CGS  DELLA  SOCIETÀ  NOVARA  CALCIO  SPA IN  PERSONA  DEL  LEGALE  RAPPRESENTANTE  P.T.  PRESIDENTE  DEL  CDA  DOTT. M.D.S.,  AVENTE  AD  OGGETTO  L’IMPUGNAZIONE  DELLA  DELIBERA DEL   COMMISSARIO   STRAORDINARIO   FIGC   DI   CUI   AL   CU   N.   54   DEL 30.5.2018 RELATIVAMENTE AI CRITERI DI RIPESCAGGIO NELLE CATEGORIE PROFESSIONISTICHE.

Massima: Sulla eccezione preliminare volta ad affermare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in virtù del combinato disposto degli artt. 43 bis CGS FIGC e 31 CGS CONI, la stessa va respinta. Se, infatti, l’art. 31 CGS CONI attribuisce il potere di impugnativa delle delibere consiliari alle componenti istituzionali del Consiglio Federale ed al Collegio dei Revisori dei Conti e non ai singoli tesserati e/o alle singole Società affiliate, è altrettanto vero che la disposizione che lo precede, l’art. 30, prevede inequivocabilmente una clausola di salvezza e residuale per tutte le ipotesi in cui, in presenza di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale, non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Ad avviso di questo Collegio, quindi, la mancata impugnativa della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 54 del 30 maggio 2018, da parte dei soggetti istituzionali individuati a norma del secondo comma dell’art. 31 CGS CONI, apre un varco di tutela e legittima i soggetti terzi portatori di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale ad agire a tutela degli stessi ai sensi dell’art. 30, comma 1 CGS CONI. A  nulla  rilevando  l’indicazione  normativa  nell’intestazione  del  ricorso  laddove  viene richiamato l’art 43 bis CGS FIGC, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l'errata  indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso non è causa di  inammissibilità  dell'impugnazione  purché  nel  contesto  della  censura  il  vizio  da denunciare emerga inequivocabilmente (Cass. Civ. Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931). D’altronde sotto il profilo formale il ricorso risulta ritualmente notificato a tutte le parti interessate A sostegno del principio affermato, la Corte richiama il concetto di giusto processo inserito nell'articolo 111 della Costituzione nonché il principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui più volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha parlato per sostenere l’esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell'attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi preposti all'esercizio della funzione giurisdizionale. La concreta esplicazione del diritto di accesso a un tribunale è infatti prevista e garantita dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con la legge 848/1955. È comunque necessario, ad avviso dei giudici di legittimità, che nei motivi di ricorso la parte faccia una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura è stata formulata e del tipo di pronuncia richiesta, elementi certamente riscontrabili nel ricorso introduttivo del presente procedimento. In tale quadro interpretativo, si ritiene, quindi, di dover evitare eccessi formalistici per offrire alle domande di giustizia una risposta effettiva e conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento processuale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 25 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   RICORSO EX ART. 43BIS C.G.S. DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. COSIMO SIBILIA, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.05.2018.

Massima: La Lega Nazionale Dilettanti ha legittimazione attiva a proporre il ricorso ex art. 43 bis C.G.S. nei confronti della F.I.G.C. con il quale chiede l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata in data 3 maggio 2018 giusta comunicato ufficiale n. 38, con la quale il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha deliberato l’inquadramento, a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale dilettanti l’organizzazione del Campionato Interregionale di calcio Femminile…Non vi è dubbio, infatti, che al dilà dell’effettività degli interessi meritevoli di tutela che la Lega Nazionale Dilettanti intenderebbe tutelare – tenuto conto dell’avvenuta costituzione ad opponendum di diverse Società di calcio femminile - , ritiene il collegio che la Lega Nazionale dilettanti, in persona del suo Presidente che - nella sua attuale accezione più ampia è ente esponenziale di tutte le Società calcistiche dilettantistiche - può agire in giudizio per la tutela di situazioni ritenute pregiudizievoli per l’intera categoria rappresentata. Sotto altro profilo sostenere che l’odierno ricorrente non sia legittimato, ex art.31 del CGS Coni, ad impugnare la delibera in questione in quanto il Commissario straordinario rappresenta ed impersona l’intero Consiglio Federale porterebbe all’estrema conseguenza che, avverso le delibere commissariali ritenute illegittime e lesive non vi sarebbe alcun strumento di tutela, la qual cosa stride fortemente con i principi costituzionali volti a garantire la piena effettività della tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART.  6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL  CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI  DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.

Massima: Non può essere accolta l’eccezione dedotta dalla Lega secondo la quale l’impugnazione sarebbe inammissibile in quanto l’art. 28.2 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B “sanci[rebbe] l’impossibilità per le associate di proporre reclamo avverso la formazione dei calendari e/o la fissazione della data e/o orario”. L’art. 28.2. prevede “non è ammesso reclamo da parte della Società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora d’inizio delle gare”. La disposizione sembra vietare, dunque, la proposizione di ricorsi avverso la delibera con la quale l’assemblea forma il calendario della competizione. Tuttavia, nel caso di specie non è stato impugnato l’atto generale con il quale è fissato il calendario del campionato di Serie B, bensì gli atti con i quali l’Assemblea ha deciso di non spostare determinate specifiche gare e il Commissario Straordinario ha rimesso a quest’ultima la decisione in merito all’istanza proposta dalla US Città di Palermo. Conseguentemente poiché ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi, “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quella fatta palese dal significato proprio delle parole e dell’art. 14, “le leggi [.] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, la predetta preclusione non può essere applicata anche ai provvedimenti impugnati con il ricorso de quo che riguardano la richiesta di spostamento di singole partite indirizzata al Presidente della Lega (rectius: al Commissario straordinario che ne faceva le veci). Del resto un’interpretazione estensiva che consenta di estendere il divieto anche a fattispecie non espressamente contemplate dalla disposizione, porrebbe seri dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 28.2 dello Statuto della Lega che limiterebbe ingiustificatamente il diritto alla tutela giurisdizionale, nonché sulla compatibilità della richiamata norma con il principio della piena tutela dei diritti e degli interessi di tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo enunciato all’art. 2, comma 1 del CGS del C.O.N.I. Tra l’altro, non si può fare a meno di evidenziare che laddove si ritenga che la predetta disposizione non consenta di impugnare i provvedimenti de quibus, sembrerebbe implicitamente abrogata dal richiamato art. 43 bis del CGS della F.I.G.C.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.032/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (66) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. U.C. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (67) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. D.T. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA.

Impugnazione Istanza: (68) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.A.P.PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (69) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.R.U.PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA.

Massima: Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi del presente procedimento sostenuta dalla Federazione resistente. Ed invero, premesso che sussiste in capo ai componenti del Consiglio Federale, assenti o dissenzienti, la facoltà di impugnare le deliberazioni di detto Organo contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione al fine di ottenerne l’annullamento, rileva il Tribunale che la norma impugnata, prevedendo i casi di incompatibilità e di decadenza dalle cariche e dagli incarichi ivi specificati, ha certamente carattere imperativo e sanzionatorio e costituisce, pertanto, atto suscettibile di produrre una lesione dell'interesse di determinati soggetti.

 

 

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