Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0029/TFN - SD del 30 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Ricorsi di LNP Serie A e LNP Serie B - Reg. Prot. 17-18/TFN-SD

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ricorrenti, come da atto depositato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 154/TFN - SD del 08 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorso Lega Nazionale Professionisti Serie A contro FIGC e nei confronti di Genoa CFC Spa - Reg. Prot. 164/TFN-SD

Massima: Il giudizio viene dichiarato estinto a seguito di rinuncia al ricorso da parte della Lega di Serie A contro FIGC ed altri tendente ad ottenere l’annullamento del C.U. della FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022 recante pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; della delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; del Manuale Licenze Nazionali Serie A 2022/2023.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 147/TFN - SD del 27 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorso del sig. G.P. contro AIA e FIGC - Reg. Prot. 124/TFN-SD

Massima: La consegna della documentazione nelle more del procedimento richiesta con il ricorso comporta la cessazione della materia del contendere…Quest'ultima ha infatti documentato di aver inoltrato via pec in data 13 maggio 2022 al ricorrente il parere sfavorevole datato 31.8.2021 del Presidente della Sezione AIA di Termoli in ordine alla domanda di riammissione nell'AIA proposta dal signor ….. e quest'ultimo ha dimostrato di averlo ricevuto proprio a seguito della presentazione della memoria non autorizzata, con la quale ne ha radicalmente contrastato i contenuti, per quanto irrilevanti in questa sede in cui l'oggetto del ricorso attiene esclusivamente al silenzio diniego formatosi sull'istanza di ostensione. Pertanto il ricorrente ha ottenuto, sia pur tardivamente, proprio la documentazione per la quale aveva proposto il ricorso. Si è così verificata la cessazione della materia del contendere in quanto nelle more del procedimento è sopravvenuta una situazione che ha radicalmente eliminato la posizione di contrasto fra le parti e che rende inutile ed inattuale la decisione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 166/TFN del 27.07.2020

Decisione impugnata: Provvedimenti amministrativi con i quali la F.I.G.C. - Co.Vi.So.C. ha autorizzato il mancato pagamento da parte del Brescia Calcio Spa degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo … alla scadenza federale del 30 Settembre 2019 prevista dal C.U. N. 99/A del 17 aprile 2019 al Titolo I Cap. III par. A) punti 2) e 3) ed alle scadenze federali del 16 febbraio 2020 e del 30 maggio 2020 previste dall’art. 85 lett. A) par. VI (Emolumenti) N.O.I.F. omettendo così di segnalare l’inadempimento economico-finanziario del Brescia Calcio Spa alla Procura Federale;”.

Impugnazione - Istanza: Ricorso del Sig. F.M. contro FIGC, Co.Vi.So.C., Brescia Calcio Spa e nei confronti di LNP Serie A e CONI del 16.06.2020 - Reg. Prot. n. 180/TFN-SD)

Massima: A seguito di rinuncia ed accettazione viene dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto dal direttore sportivo iscritto nell’elenco speciale della FIGC con il quale ha chiesto l’annullamento dei Provvedimenti amministrativi con i quali la F.I.G.C. - Co.Vi.So.C. ha autorizzato il mancato pagamento da parte del Brescia Calcio Spa degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo … alla scadenza federale del 30 Settembre 2019 prevista dal C.U. N. 99/A del 17 aprile 2019 al Titolo I Cap. III par. A) punti 2) e 3) ed alle scadenze federali del 16 febbraio 2020 e del 30 maggio 2020 previste dall’art. 85 lett. A) par. VI (Emolumenti) N.O.I.F. omettendo così di segnalare l’inadempimento economico-finanziario del Brescia Calcio Spa alla Procura Federale;”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 novembre 2018

Decisione impugnata: Deliberazione adottata dalla LNPB in data 29.6.2018, con particolare riferimento ai numeri 2 e 4 dell’ordine del giorno del 20.6.2018 e, quindi, per la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca ed in ogni caso della privazione di effetti di dette deliberazioni e di tutti gli atti alle stesse prodromici e/o consequenziali”;

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLE SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA, BENEVENTO    CALCIO SRL e FC CROTONE SRL IN PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI,

AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELLA LNP SERIE B DEL 29.06.2018.

Massima: Il Tribunale su accordo delle parti, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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