Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 13 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 87/TFNSD/2023-2024 del 6.11.2023

Impugnazione – istanza: –  Sig. M.L.

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità per tardività delle deduzioni difensive depositate dall’AIA in sede di reclamo…In omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo, principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS), la Corte è costante nell’affermare che la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS (“[e]ntro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello,accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”) deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (Corte fed. app., Sez. I, n. 49/20212022; Corte fed. app., Sez. I, 59/2021-2022; Corte fed. app., Sez. I, n. 63/2021-2022). Questa giurisprudenza, cui occorre dare continuità, esprime un principio generale. Si deve infatti ritenere che, in attuazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sia consentito alla parte, che intenda (solo) replicare agli argomenti avversari, costituirsi in giudizio, a tal fine, in qualunque stato e grado del processo, con la sola limitazione della possibilità di produrre in appello nuovi documenti (da ultimo Corte fed. app., Sez. I, n. 55/2023-2024). E poiché nella specie, nel precedente giudizio di appello, la difesa dell’AIA, assente in primo grado, si è limitata a controdedurre rispetto ai motivi del reclamo - senza ampliare la materia del contendere, introdurre eccezioni non rilevabili d’ufficio o depositare nuova documentazione - la censura non può essere condivisa

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 087/TFN - SD del 6 Novembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  Ricorso ex artt. 25, 27 e ss. CGS CONI ed ex artt. 83 e ss. CGS FIGC proposto dal sig. M.L. - Reg. Prot. 72/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di tardività della costituzione dell’AIA che consentirebbe all’AIA di svolgere attività difensive esclusivamente nell’ambito di eventuali questioni rilevabili d’ufficio, ma le sarebbe preclusa ogni altra attività defensionale, in particolare sulle questioni sostanziali oggetto dei motivi del ricorso….il Tribunale osserva che se è vero che la tardiva costituzione in giudizio può in astratto determinare preclusioni alla formulazione di eccezioni processuali e di merito, è altrettanto vero che tali preclusioni devono necessariamente essere previste puntualmente dalle norme che disciplinano il procedimento. In assenza di tali previsioni deve essere conseguentemente ammesso lo svolgimento dell’attività difensiva. In ogni caso il Tribunale osserva che le difese articolate dall’AIA a seguito della seppur tardiva costituzione in giudizio, non hanno determinato una modificazione dell’assetto documentale sul quale si fonda la ricostruzione dei fatti di causa e si sono concentrate esclusivamente nell’analisi interpretativa degli istituti coinvolti nella controversia, come tale sicuramente ammissibile in ogni stato e grado del procedimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 55/TFN - SD del 7 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. G.D.A.nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri + altri - Reg. Prot. 29/TFN-SD

Massima:….va infine dichiarata la tardività del deposito della memoria difensiva del ricorrente in data 24.9.2022 e dei relativi allegati. L’art. 87, comma 1, CGS-FIGC dettato con riferimento alla fissazione dell’udienza di trattazione davanti al Tribunale a seguito di ricorso, prevede “che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati nonché gli altri eventualmente indicati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.” Tale previsione, in assenza di norma specifica, ovvero di norma che disciplini il deposito di atti endoprocessuali, deve estendersi alle ipotesi in cui il compimento di tale attività derivi dalla necessità di controdedurre alle difese delle altre parti già acquisite al procedimento, ovvero nel caso di rinvio della trattazione ad altra udienza. La norma non specifica che trattasi di termine libero, pur tuttavia è un termine cd. a ritroso, con la conseguenza che, poiché l’udienza dinanzi al tribunale era fissata per il 27 settembre 2022, il termine a ritroso andava a scadere in data 24 settembre 2022, che era un sabato, onde occorreva provvedere al suo deposito entro venerdì 23 settembre 2022, giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza del 24 settembre. Ed invero, secondo l’insegnamento, pienamente condiviso dal Tribunale, della Corte Federale d’Appello “Atteso che il 4 comma dell’art. 52 CGS si occupa della solo scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall’art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all’art. 2, comma 6, a sua volta dispone: ‘Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile’. Pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nell’interpretare l’art. 155 cpc ha chiarito che: l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass., sezione VI, 14 settembre 2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 marzo 2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 gennaio 2020, n. 301)” (CFA-Sezioni unite, dec.  n. 61/2020-2021). Consegue, da quanto sopra, la tardività del deposito della memoria, del cui contenuto non può tenersi conto nelle parti in cui introduce nuove eccezioni e nuovi temi d’indagine, in quanto già delineato e circoscritto il thema decidendum del procedimento, così come non può tenersi conto della documentazione allegata alla stessa su cui, in mancanza della tempestiva notificazione anche alla controparte, non si è potuto realizzare il contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 144/TFN - SD del 12 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorsi dei sigg.ri C.A.D.S.D.S. e M.S.P. - Reg. Prot. 119-120/TFN-SD

Massima: In ordine alla eccezione d’inammissibilità della costituzione della Divisione Calcio a Cinque per omessa notifica ai ricorrenti ribadita dalle difese dei ricorrenti, ferme restando le considerazioni già formulate con le richiamate ordinanze nn. 23 e 24 di Codesto Tribunale, alle quali si rinvia in applicazione dei principi di sinteticità, non si può fare a meno di evidenziare che alcuna lesione del contradditorio è configurabile nella specie essendo la costituzione nota alle parti sin dall’udienza dell’11.4.2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN del 04.01.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 30 e ss. CGS – CONI del rag. C.T. nei confronti del CR Lombardia - LND, nonché della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 81/TFN-SD)

Massima: Con riferimento alla sostenuta inammissibilità della costituzione del Comitato Regionale Lombardia, rileva il Collegio che l’art. 49 comma 5 del C.G.S. – F.I.G.C. dispone che le controparti trasmettano le proprie controdeduzioni al ricorrente; tuttavia il mancato adempimento non implica alcuna decadenza, né l’inammissibilità degli scritti difensivi o della costituzione della controparte. L’eccezione formulata, pertanto, deve rigettarsi, né il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per aderire alla richiesta di un rinvio della trattazione, avendo avuto modo, le parti, nel corso dell’udienza, di esporre ampiamente ed approfonditamente le rispettive tesi difensive anche in replica alle deduzioni delle controparti.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 027CFA DEL  05/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 016/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 005/CFA DEL 26 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 184 del 18.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. V.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI OSSERVATORE ARBITRALE ASSOCIATO DELLA SEZIONE AIA DI LAMEZIA TERME) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX  ART.  43  BIS  C.G.S.  PROPOSTO  NEI  CONFRONTI  DELL’AIA  E  DELLA  FIGC

Massima: Infondata è l’eccezione in ordine alla irregolare costituzione dell’A.I.A. nel procedimento davanti il Giudice di primo grado perché avvenuta con il patrocinio dell’avv. …. che, nella sua qualità di “arbitro”, non avrebbe potuto accettare il mandato professionale…Rileva che il Titolo quarto, Capo secondo, del “Regolamento Associazione Italiana Arbitri”, intitolato “qualifiche arbitrali”, dedica 10 articoli alla “vita” dell’arbitro, disciplinando le varie fasi della sua attività.  In particolare, per quel che qui interessa, l’art. 47 del citato Regolamento prescrive al comma 1 che “Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio  a  cinque,  effettivi  speciale  di  beach  soccer  e  assistenti  arbitrali  cessano  l’attività  arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali”. Il compimento del 45° anno di età, quindi, rappresenta il limite temporale superato il quale le “figure” di cui sopra cessano l’attività arbitrale e perdono la qualifica di “arbitro effettivo” o di  “assistente arbitrale”, ma a costoro è riservata la possibilità di continuare ad operare nel mondo A.I.A., a condizione –come si è detto- di sostenere e superare un corso di osservatore arbitrale. Ma come sono inquadrati questi reduci? La risposta è fornita dall’art. 42 del medesimo Regolamento, intitolato appunto “Inquadramento”, ove si prescrive che “Gli arbitri dell’A.I.A. sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) assistente arbitrale; e) osservatore arbitrale”. Tutti costoro, quindi, appartengono al genus arbitro e si distinguono (species) solo in relazione al ruolo tecnico nel quale vengono inquadrati. La disamina di cui si è dato conto è di ausilio per comprendere il significato da attribuire alla portata dell’art. 34, comma 8 del CGS FIGC, anche se rimare ignota la logica e oscuro il motivo che hanno indotto il Legislatore sportivo a circoscrivere solo agli “arbitri in attività” (cioè a coloro che non hanno compiuto il 45° anno di età, ex art. 47 Regolamento A.I.A.) il divieto di assistere le Parti nei procedimenti avanti gli Organi di giustizia sportiva, consentendo così agli “osservatori arbitrali” di prestare tale opera professionale, come avvenuto nel caso che occupa, atteso che l’Avv. …. è un “arbitro” inquadrato come “osservatore arbitrale”. Si auspica che questa riflessione possa costituire un incisivo e adeguato stimolo per il Legislatore, per una attenta rivisitazione del circoscritto divieto, tenendo anche presente quanto il Regolamento A.I.A. dispone all’art. 40, comma 4 lett. c), ove si prescrive che (testualmente) “Agli arbitri (n.d.r.: a tutti e, quindi, anche agli “osservatori arbitrali”) è fatto divieto di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali”: il conflitto normativo è sin troppo palese!

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART.  6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL  CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI  DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.

Massima: Destituita di fondamento è la contestazione circa l’irritualità della memoria presentata dalla ricorrente il 13.10.2017, il cui deposito non sarebbe stato consentito dal CGS della F.I.G.C. L’art. 43 bis del CGS della F.I.G.C. consente espressamente, entro tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, a tutte le parti del giudiziosenza alcuna distinzione tra ricorrente, convenuta e controinteressati – di prendere visione degli atti, di richiederne copia, di presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. A fronte del generico richiamo alle parti del giudizio e dell’assenza di una specifica preclusione alla presentazione di memorie e documenti ulteriori da parte del ricorrente, alcun dubbio sussiste in merito alla ritualità del deposito effettuato dalla US Città di Palermo.

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