Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici: Decisione n. 54 del 29/07/2021

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC o Federazione), pubblicata in Roma il 14 giugno 2021 – Comunicato ufficiale n. 285/A del 14 giugno 2021 (stagione sportiva 2020/2021), con la quale il Consiglio Federale ha deliberato di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A, punto 1), valevoli ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie C 2021/2022 con le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021; di approvare il Regolamento della LND, di cui all'allegato A, punto 2), valevole ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie C 2021/2022 con le società che hanno disputato il campionato nazionale di Serie D 2020/2021”, in una al relativo allegato A) denominato "CRITERI E PROCEDURE, VALEVOLI PER LE SOCIETÀ RETROCESSE DALLA SERIE C (2020/2021) E PER LE SOCIETÀ CHE HANNO DISPUTATO IL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D (2020/2021), AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE C 2021/2022”, limitatamente alla parte in cui (cfr. pag. 7 dell'allegato A) viene stabilito: "In tutti i casi, ovvero sia per le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021  sia  per  le  società  che  hanno  disputato  il  Campionato  di  Serie  D  2020/2021: ....omissis - Le società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato professionistico saranno computate ai fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico...omissis...". Per l'annullamento e/o riforma, nella parte innanzi evidenziata, secondo giustizia ed in ripristino della legittimità violata, senza disparità di trattamento ed in osservanza dei criteri di proporzionalità e quindi senza eccesso di potere, dei criteri e delle procedure predette, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, collegato, connesso, conseguente e/o anche solo dipendente.

Impugnazione Istanza: Cavese 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso della società avverso la delibera della FIGC che ha rigettato la sua domanda di ripescaggio in Serie C (essendo retrocessa), per essere stata la stessa già ripescata nella stagione sportiva 2018/2019, e quindi entro il quinquennio antecedente alla stagione 2021/2022 come previsto dalal norma…Il gravame si incentra, in estrema sintesi, sulla asserita irragionevolezza e sproporzionalità dell’avversata delibera del Consiglio Federale FIGC – comunicato ufficiale n. 285/A – nella parte in cui esclude la possibilità di ripescaggio per le società già ripescate nell’ultimo quinquennio, mentre limita diversamente – e più tenuamente – i criteri escludenti riferiti alle società che abbiano subìto sanzioni per illecito sportivo e/o violazione del divieto di scommesse o che abbiano omesso il pagamento di emolumenti, ritenute e contributi dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori  addetti  al  settore sportivo, facendosi  in tal  caso riferimento alle sanzioni scontate nell’ultimo biennio o da scontare nella stagione 2021/2022. Ciò, vale la pena di ricordare, nel presupposto – non revocabile in dubbio né, invero, oggetto di contestazione – dell’autonomia della FIGC nell’organizzazione delle competizioni in argomento sulla scorta, in particolare, dell’art. 3, comma 1, lett. h), dello Statuto federale – laddove si affida specificamente alla Federazione, tra l’altro, la determinazione dei criteri e dei requisiti di promozione, retrocessione ed iscrizione ai campionati professionistici – e dell’art. 20, comma 4, dello Statuto del CONI, quale da ultimo approvato con il recente d.P.C.M. 6 aprile 2021 – che riconosce espressamente l’autonomia tecnica, organizzativa e gestionale delle Federazioni sportive nazionali, sotto la vigilanza del Comitato olimpico medesimo. Si deve in proposito ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente sancito da questo Collegio di Garanzia a Sezioni unite e dal quale la Sezione non ha ragione di discostarsi, secondo cui “le scelte operate dalla FIGC nei comunicati ufficiali impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica che può essere sindacata in questa sede giudiziale solo allorché sia ‘macchiata’ da manifesta irragionevolezza ed illogicità. (…) La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi” (così Collegio di Garanzia a SS.UU. n. 27/2020; in termini, dello stesso Collegio, Sezione Prima, n. 51/2018 e n. 25/2014). Come pure giova ricordare che il medesimo orientamento è stato autorevolmente ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato, che ha a sua volta rilevato come “le determinazioni delle Federazioni  sportive  sulla  gestione  dei  campionati,  la  fissazione  dei  criteri  e  delle  regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative  classifiche finali sono espressione della discrezionalità ‘amministrativa’ degli organi dell’ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici (Cons. Stato, V, 7 settembre 2018, n. 5281). Vero è che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di ‘connessione’ con situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento generale tutela (…) Tuttavia la loro valutazione in giustizia non può non tenere in considerazione il fondamentale ‘principio di autonomia’ che impronta ‘i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica’ (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160)” (così Cons. Stato, Sez. V, n. 53/2021). Alla luce di detti condivisi principi, si tratta, dunque, di stabilire se nell’avversata delibera siano ravvisabili i presupposti di manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzionalità dedotti dalla ricorrente che, come tali, consentirebbero il sindacato giudiziale della disposizione federale oggetto di impugnativa; e ciò tenendo conto del principio sancito dal Consiglio di Stato secondo cui la verifica circa il legittimo esercizio della “discrezionalità assegnata dalla norma, deve svolgersi nel solco segnato, per un verso, dai consueti limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, e, per altro verso, dalla garanzia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (il cui fondamento costituzionale è stato ribadito dalla Corte Costituzionale anche in recenti occasioni: si veda la sentenza n. 160 del 2019)” (così Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6466/2020). Ebbene, ritiene la Sezione che nella fattispecie detti presupposti non sussistano, in quanto la procedura di ripescaggio prescinde, con ogni evidenza, dal merito sportivo, ragion per cui non appare manifestamente irragionevole, arbitrario, illogico o sproporzionato che la Federazione abbia ritenuto che tale beneficio non possa essere concesso alla medesima società se non con una frequenza che tenga conto del decorso di un determinato periodo di tempo che a tal fine è stato individuato in cinque anni. Del resto, come pure affermato in sede giurisprudenziale, “va in primo luogo chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al ‘ripescaggio’ da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali. Le società interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall’obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1370/2020; in termini, n. 1367/2020 e n. 1362/2020). Né appare di per sé idoneo a comprovare i vizi  dedotti  dalla ricorrente il fatto che, con riferimento ad altre e distinte situazioni soggettive,  lo stesso Organo abbia nel medesimo contesto ritenuto di contenere tale periodo di esclusione in un più breve arco temporale, dovendosi ritenere che tale scelta rientri nella discrezionalità tecnica che, sia pure nei limiti innanzi ricordati, deve essere riconosciuta alla Federazione. Non conduce, poi, a conclusioni diverse quanto dedotto dalla ricorrente, con formulazione invero piuttosto generica, secondo cui la disposizione avversata contrasterebbe con il trattato di Lisbona, con l’art. 296 TUE, con l’art. 41 della Carta di Nizza, nonché con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, oltre che con le previsioni contenute nella legge n. 241/1990, con i dettami etici del CONI e con il principio di buona amministrazione. A ben vedere, infatti, le imprescindibili disposizioni – anche costituzionali nazionali e sovranazionali – citate dalla società interessata sanciscono diritti fondamentali che nella fattispecie, a parere del Collegio, non sono stati violati. Deve, inoltre, rilevarsi che il criterio oggetto della presente controversia costituisce la sostanzialmente speculare riproposizione di quanto già previsto con riferimento ai campionati delle stagioni sportive precedenti, rispettivamente, dai comunicati ufficiali n. 56 del 30 maggio 2018, n. 125/A del 21 maggio 2019 e n. 52/A del 5 agosto 2020. Anche in dette delibere, infatti, l’esclusione dai ripescaggi era stata stabilita dalla Federazione per il quinquennio precedente per le società già ripescate e, in sintesi, per il biennio precedente in relazione alle società colpite da sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse o per il mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori  addetti  al  settore sportivo, con formulazioni  pressoché identiche a quella contenuta nel provvedimento oggetto di impugnativa.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici :  Decisione n. 64/2019 del 5 agosto 2019

Decisione impugnata: Provvedimento emesso dal Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio con C.U. n. 37/A del 25.07.2019 nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui in particolare il Calendario del Campionato di Serie C pubblicato con C.U. n. 57/L del 25 luglio 2019; Provvedimento di ratifica emesso dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella riunione del 30 luglio 2019 e pubblicato con C.U. n. 38/A nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti.

Parti: S.S. Audace Cerignola s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Massima: Accolto il ricorso avverso il Provvedimento del Presidente Federale che sulla base della decisione la Commissione Impianti Sportivi Lega Pro deliberava di respingere la domanda di in ragione del fatto che lo stadio Monterisi di Cerignola non avrebbe rispettato i requisiti inerenti il campo di gioco, ratificato dal Consiglio Federale, provvedimento che interveniva a pochi giorni di distanza dalla decisione del Collegio di Garanza, n. 56/2019 che accoglieva la domanda “con annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale, con il quale la ricorrente è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, ferma restando la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei  requisiti  infrastrutturali  relativi  alle  caratteristiche  del terreno di gioco  ed all’impianto  di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”. Evidenziava che a poche ore di distanza dalla pubblicazione…Un esame congiunto del dispositivo e della parte motiva dimostra che il Collegio, con la decisione 56/2019, ha già accertato che “la società, con memoria depositata in data 22/7/2019, non oggetto di specifica contestazione in sede di udienza, ha allegato e documentato l’ultimazione dei lavori e l’integrale possesso dei requisiti prima contestati dalla Federazione”. Il Collegio ha cioè già accertato la sussistenza della documentazione idonea a comprovare l’autorizzazione all’utilizzo del campo di gioco per la Lega Pro: trattasi del documento della LEGA Pro/CISEA del 22 luglio 2019 (doc. 19 parte ricorrente) con il quale si “dichiara ed attesta che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo dal 4.8.2019 fino all’emissione del certificato di omologazione o fino ad un massimo di gg. 120, per le attività di campionati della …… lega pro…..”. Il medesimo atto precisa che l’autorizzazione avviene “nell’attesa che possano essere effettuati i test prestazionali previsti dal regolamento LND al fine dell’ottenimento dell’omologazione”. Proprio alla provvisorietà intrinseca di detta attestazione è da riferire la parte della decisione 56/2019 lì dove (ultimo capoverso) fa salva “la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere  alla  verifica  della  attuale  sussistenza  dei  requisiti  infrastrutturali  relativi  alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”. Ciò, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, anche in ragione del disposto del Regolamento "LND Professional", ed in particolare di quanto ivi previsto al punto “K”….Quello che la decisione 56/19 ha voluto sottolineare è che nelle more del completamento dell’iter procedimentale di emissione della certificazione ed omologazione definitiva è perdurante il potere di verifica ed accertamento da parte dei competenti Organi in ordine alla sostanziale sussistenza dei requisiti “tecnici” previsti dalla vigente normativa, da effettuare “all’attualità”, ovverosia non già alla data di scadenza della domanda (in quanto la precedente decisione aveva già accertato la regolarità della stessa sotto il profilo formale), ma al momento delle singole verifiche, qualora si verta in un’ipotesi quale quella prevista dal punto “K” del predetto regolamento LND. Le predette conclusioni si basano sull’esame della procedura per ottenere le omologazioni richieste dalla normativa federale che, nel caso di campionato professionistico, è quella del Regolamento LND Professional (doc. 14 parte ricorrente) secondo cui tutti i campi destinati a ospitare le competizioni per i campionati FIGC professionistici dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i parametri, sia per i sottofondi sia per i "sistemi manto" stabiliti dal Regolamento "LND Professional". È pertanto vero, come afferma ciascuna parte resistente, che la vigente disciplina prevede, per i campi destinati a ospitare competizioni per i campionati FIGC professionistici, che il "Sistema Manto" installato deve anche essere in accordo al progetto "Concetto qualità dell'erba artificiale " della FIFA con il Regolamento FIFA 2 STELLE, e che pertanto oltre all'Omologazione LND Professional dovrà anche ottenersi Certificazione-FIFA 2 STELLE (documento n. 14). Ma ciò va inteso nel senso che l'omologazione LND è il primo passo per l'ottenimento della certificazione FIFA e che nelle more del completamento della procedura può essere richiesta e quindi concessa una "deroga" che permetta l'immediata fruizione del campo. Si tratta di procedura scandita nel suo iter, anche temporale, dal regolamento, il che consente di attribuire alle autorizzazioni provvisorie la funzione di garantire quella “data certa” cui le difese delle resistenti hanno più volte fatto riferimento. Ciò ferme restando le verifiche dei competenti Organi in ordine ai successivi passaggi procedimentali della richiamata procedura, la cui scansione impone una perdurante ed attuale (nel senso da effettuarsi ad ogni passaggio procedimentale) verifica e valutazione dei presupposti e requisiti tecnici di volta in volta richiesti. Val la pena evidenziare che quella delineata non è una procedura derogatoria al regolamento, ma di una deroga concessa dal regolamento stesso LND Professional, precisamente dal punto “K” dello stesso. Sul punto non risulta condivisibile la tesi delle resistenti che ritengono applicabile il regime derogatorio in questione alle sole ipotesi di campionati già in corso, al fine di evitarne l’interruzione. Trattasi infatti di lettura che non trova conforto nella lettera del regolamento, che pare avere portata generale, ed applicarsi quindi anche al caso ora in esame. A ciò va aggiunto che, a diversamente argomentare, la possibilità di partecipazione della società ripescata al campionato sarebbe solo una fictio, in quanto la stessa, nei brevissimi tempi concessi, sarebbe oggettivamente impossibilitata ad ottenere la certificazione richiesta, con violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza cui si richiama la decisione 56/2019 di questo Collegio. Risulta inoltre che il caso ora in esame è assimilabile a quello che ha caratterizzato la partecipazione della società Siracusa allo scorso campionato 2018/2019, circostanza da valutare quale ulteriore indice della correttezza della tesi prospettata dalla ricorrente e condivisa da questo Collegio già dalla decisione 56/2019. La circostanza che si tratta di vicenda inerente lo scorso campionato - enfatizzata dalla difesa della FIGC e della Lega anche in sede di discussione - non assume d’altronde rilievo, dato che le disposizioni regolamentari che regolano la procedura non sono, in parte qua, mutate.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici:  Decisione n. 56/2019 del 24 luglio 2019

Decisione impugnata: Provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, non avendo “soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”.

Parti: S.S. Audace Cerignola s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Massima: Annullato il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, con il quale la ricorrente S.S. Audace Cerignola S.R.L. è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, ferma restando la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019.…in primo luogo, il Collegio che non possa essere messo in discussione che il termine del 5 luglio 2019, fissato dalla FIGC con C.U. n. 149/A, abbia natura perentoria. Quello che però risulta in discussione è l’oggetto degli adempimenti da porre in essere entro la data predetta, tematica che coinvolge direttamente le previsioni della “lex specialis”. Sul punto va premesso che non risultano condivisibili le argomentazioni della difesa della FIGC lì dove rafferma che “la lex specialis, che prevede modalità e termini per accedere al beneficio del ripescaggio, è rimasta inoppugnata e non può essere disapplicata da codesto Collegio”, contrastando con quanto espressamente previsto dal C.U. da ultimo citato, (“Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell’organico, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche ….). Il che risulta coerente con i poteri che la normativa primaria assegna in capo a questo Collegio: l’articolo 1, comma 647, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone infatti che per le controversie aventi ad oggetto “i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, lo Statuto e i regolamenti del CONI possano prevedere organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che “decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado” (disposizione sulla cui base è stato poi adeguato lo Statuto CONI con l’introduzione dell’articolo 12 ter). Il sindacato che la legge assegna al Collegio per questa particolare tipologia di controversie è quindi un sindacato esteso al merito che, avendo ad oggetto anche gli atti “incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, permette anche di valutare l’esatta portata, nei limiti della domanda, degli atti presupposti rispetto ai provvedimenti di esclusione e condizionanti questi ultimi. Tanto premesso, la corretta interpretazione delle Comunicazioni Ufficiali della Federazione che individuano i termini e l’oggetto delle domande non può essere fornita se non tenendo conto delle peculiarità della situazione fattuale posta alla base dell’odierna vicenda e dello specifico contesto di riferimento. Ripercorrendo i fatti di causa, la società ricorrente ha militato, nella stagione 2018/2019, nel campionato dilettantistico, mentre, con il ripescaggio ora in discussione, andrebbe a integrare l’organico del Campionato di Serie C, professionistico. La posizione del soggetto “ripescato”, rispetto alle diverse ipotesi delle riammissioni, è sicuramente peculiare sotto il profilo della verifica del possesso dei requisiti “infrastrutturali”, in quanto, mentre i soggetti riammessi hanno già partecipato al campionato e quindi dispongono necessariamente di strutture coerenti con i parametri richiesti, salve le verifiche della persistente idoneità e la necessità di eventuali adeguamenti, come ordinariamente previsto per ogni soggetto che partecipa alle competizioni, lo stesso non può dirsi per un soggetto ripescato. La posizione di quest’ultimo risulta diversificata anche rispetto ai soggetti promossi per merito da una divisione inferiore, in ragione della diversa tempistica con la quale questi hanno cognizione dell’opportunità di partecipare al campionato superiore ed alla connessa necessità di provvedere ai richiesti adeguamenti strutturali. Mentre, infatti, il “promosso” ha, fin dal momento della promozione, cognizione del suo diritto e dei connessi oneri, il ripescato diventa tale solo a seguito di un complesso iter procedurale nell’ambito del quale (cfr. art. 49 NOIF) lo strumento del ripescaggio viene individuato come residuale. In questo quadro le disposizioni dettate dalle Federazioni devono, da un lato, garantire il tempestivo avvio dei campionati, dall’altro assicurare che il diritto al ripescaggio risulti effettivo. Effettività che deve essere vagliata alla luce dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, anche in riferimento alla fissazione dei termini per realizzare i necessari adeguamenti tecnici o strutturali agli impianti, che non devono irrimediabilmente vanificare la posizione dei “ripescandi”. La ratio sottesa alla fissazione di termini per verificare la completezza delle domande e il possesso dei requisiti deve cioè essere funzionale al corretto svolgimento dei campionati, ma non irragionevolmente sovrabbondante rispetto allo scopo perseguito. Nel caso di specie, in cui solo in data 21 maggio 2019 la Federazione ha deliberato i criteri per le integrazioni dell’organico del campionato di Serie C mediante ripescaggi, mentre la tempistica per la presentazione delle domande di ripescaggio veniva resa nota dalla FIGC soltanto in data 20 giugno 2019 e fissata al 5 luglio 2019, una corretta interpretazione di quella che la stessa Difesa della FIGC qualifica come “lex specialis” di gara porta a disattendere, per quanto concerne gli adempimenti a carico dei ripescati, l’interpretazione fornita dalla Federazione. Proprio il C.U. 125/A del 21 maggio 2019 ha fissato i criteri per le integrazioni dell’organico del Campionato di Serie C mediante ripescaggio, precisando che per ottenere il beneficio le società “dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo campionato” e che “non saranno ammesse deroghe sui criteri infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali” e che “con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le ulteriori procedure per richiedere l’integrazione dell’organico del Campionato serie C 2019/2020”. Il successivo C.U. n. 149/A del 20 giugno 2019, che, come più volte illustrato, ha fissato al 5 luglio 2019 il termine entro il quale le società interessate a candidarsi per l’eventuale integrazione avrebbero dovuto documentare il possesso di tutti i requisiti prescritti dal Sistema delle Licenze Nazionali di Serie C e presentare la relativa domanda, va quindi inteso nel senso che entro detta data la società deve avere assolto agli oneri previsti da titolo II, lettera A, del Comunicato Ufficiale n. 31/A, fornendo ogni elemento idoneo ad assicurare che entro un termine congruo anteriore rispetto l’inizio delle competizioni, la Lega potesse rilasciare la certificazione di cui al predetto allegato A. Che il momento di presentazione della domanda e quello della verifica e accertamento dei dati strutturali possa (e in questo caso debba) essere diversificato emerge, d’altronde, proprio dall’esame del C.U. n. 31/A e successive modifiche. Al Titolo II, lettera A, sono infatti indicati gli adempimenti da osservare entro il termine del 17 giugno 2018, tuttavia si prevede che la Lega deve, ma solo entro il 1 luglio 2019, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l’impianto rispetta “i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A”. Trattasi proprio dell’allegato di cui si contesta l’inosservanza nella presente controversia. Si ritiene, cioè, corretto interpretare il Comunicato Ufficiale n. 149/A nel senso che il termine perentorio del 5 luglio 2019 sia tale in riferimento all’onere degli istanti di possedere i requisiti previsti alla lettera A) del Titolo II del citato C.U. n. 31/A, punti l), 2), 3) e 4) - come modificato dal C.U. n. 101/A - e che, per i requisiti infrastrutturali (nel caso di specie, quelli previsti ai punti 2 e 8 dell’allegato A), la domanda di ripescaggio deve essere corredata da prova idonea a dimostrare che entro un termine congruo anteriore all’inizio delle competizioni, la Lega possa rilasciare la certificazione di cui al predetto allegato A. A differentemente argomentare, lo stesso Comunicato Ufficiale n. 149/A risulterebbe illegittimo lì dove fissa anche per i ripescati un termine di soli 15 giorni per provvedere ad adeguamenti strutturali sostanzialmente inesigibili nel brevissimo arco temporale in questione, dal che conseguirebbe comunque l’accoglimento del ricorso. Peraltro la società, con memoria depositata in data 22 luglio 2019, non oggetto di specifica contestazione in sede di udienza, ha allegato e documentato l’ultimazione dei lavori e l’integrale possesso dei requisiti prima contestati dalla Federazione. In particolare dalla documentazione allegata alla memoria del 22 luglio 2019 è comprovato che in data 18 luglio 2019 il direttore dei lavori, arch. D. F., ha rilasciato propria comunicazione di fine lavori attestante la definitiva posa del manto in erba artificiale (doc. 23 parte resistente) e che la Commissione LND ha concesso l'autorizzazione di utilizzo del campo a far data dal 4 agosto 2019, attestato in tal modo la possibilità di utilizzare il campo sportivo in erba artificiale Monterisi (doc. 25 parte resistente). Del pari ha comprovato tramite certificazione rilasciata dal dott. arch. S. G. che l’impianto di illuminazione è costituito dalla presenza di quattro torri faro principali di altezza rilevata di 31 mt., idonei a produrre i valori di illuminamento verticale medio alla stregua di quelli prefissati dalle Licenze Nazionali (doc. 26 di parte resistente).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 51 del 03/09/2018

Decisione impugnata: Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018;

Parti: Como 1907 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso con il quale la società  ha impugnato la “delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 3 Agosto 2018 e trasmessa, a mezzo P.E.C., al club interessato in pari data, con la quale veniva respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019 […] e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 Agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 Agosto 2018, sia ai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 19 del 18 Luglio 2018, n. 56 del 30 Maggio 2018 e n. 50 del 24 Maggio 2018”, sulla scorta dei riferiti motivi contenuti nel medesimo ricorso. Osserva al riguardo il Collegio che il citato C.U. n. 43 del 03 agosto 2018, con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha respinto la domanda di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2018/2019 presentata dalla Società ricorrente, pone in chiaro rilievo i motivi per i quali si è proceduto al diniego, motivi che si concretizzano nell’omesso rispetto del termine perentorio (27 Luglio 2018) per il deposito delle garanzie a prima richiesta, con requisiti espressamente imposti, previste nel C.U. n. 19 del 18 luglio 2018, parimenti impugnato, in luogo del quale il Como 1907 S.r.l. ha presentato una dichiarazione a mezzo della quale significava di aver predisposto, entro le ore 13:00 del 27 Luglio 2018, n. 2 bonifici sul conto della Lega Italiana Gioco Calcio per un complessivo importo di € 650.000,00, pari alla somma delle fideiussioni previste dal C.U. n. 19. Tale condotta è stata evidenziata e posta a base della relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 02 agosto 2018, la quale “ha riscontrato il mancato rispetto dei criteri legali ed economicofinanziari di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018 ed al Titolo I), Paragrafo IV) del Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018”, laddove parte ricorrente sostiene, invece, in seno al primo motivo di ricorso, di aver utilmente conseguito gli scopi previsti dalla norma mediante le operazioni di bonifico con valuta corrente, adducendo, peraltro in assenza di qualsiasi sostegno probatorio, di non essere riuscita ad ottenere le richieste garanzie bancarie o assicurative in ragione di presunti ristretti tempi tecnici…L’inequivocabile tenore delle norme federali - e nello specifico del C.U. n. 19 del 18 luglio 2018 e del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, Titolo I), Paragrafo IV), dal primo richiamato -, mediante il secco utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, non ammette procedure equipollenti, né risulta consentito al Collegio un sindacato sul merito delle scelte discrezionali della Federazione, che comporterebbe una illegittima disapplicazione delle norme federali in assenza di profili di illogicità e/o irragionevolezza o di contrasto con norme di rango superiore, non rinvenibili nelle disposizioni federali impugnate che, invero, rappresentano un principio di carattere generale a tutela della stabilità e della sicurezza del sistema di rilascio delle licenze sportive in favore delle società che ne facciano apposita domanda, corredata dalla documentazione puntualmente richiesta dalla FIGC. In argomento, il Collegio ritiene doveroso richiamare, aderendovi, il granitico principio di diritto espresso nell’ordinanza n. 25 del 28 agosto 2014, emessa dal Collegio medesimo in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva - peraltro coerentemente richiamata nelle difese della Federazione -, con cui, nel respingere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ha sancito che le prescrizioni contenute nell’atto gravato “non risultano irragionevoli o contrastanti con norme di rango superiore sicchè il Collegio non ha titolo ad esprimersi sul merito delle singole disposizioni, derivanti da una scelta consentita alla FIGC nell’esercizio della propria autonomia” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, ord. n. 25 del 28 agosto 2014). Il superiore principio è stato, altresì, ribadito in ambito ordinario da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che ha precisato come “nel processo amministrativo, al giudice è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario” (Cons. di Stato, Sez. III, n. 367 del 30 gennaio 2017).  Ed un ulteriore, e significativo, contributo a sostegno dell’infondatezza del primo motivo di ricorso proposto dal Como viene assicurato anche da altra pronuncia del medesimo Consiglio di Stato - la n. 6083 del 12 ottobre 2006, Sez. VI - che, con riferimento ad una fattispecie analoga in tema di fideiussioni in ambito sportivo, ha respinto l’appello proposto da una Società sportiva non ammessa al CND con ineccepibile motivazione, statuendo: “quanto alla pretesa inutilità della richiesta di fideiussione, basterà qui ricordare che le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e vigilanza dello sport (cfr. C.d.S., VI, 16 settembre 1998, n. 1257; Cass. Civ., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 6083 del 12 ottobre 2006). Non si rinviene, in ragione di quanto sopra, alcun valido criterio logico-giuridico per cui codesto Collegio debba discostarsi dalle prescrizioni previste dalla FIGC negli impugnati comunicati, i quali disciplinano in modo puntuale ed analitico, e con tassativa esclusione di ogni altro mezzo, le modalità di rilascio delle fideiussioni, la tipologia delle garanzie (“a prima richiesta”), i soggetti abilitati al rilascio e l’importo delle garanzie medesime, precisando inequivocabilmente che i previsti incombenti, connessi alla domanda d’integrazione dell’organico, hanno, appunto, carattere esclusivo, non essendo possibile per le Società ricorrere a garanzie aventi carattere o modalità differenti ed ulteriori. Soccorre, in tal senso, il criterio d’interpretazione della legge di cui all’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile, sulla cui assorbenza si è espressa anche la Suprema Corte con una, pur non recente, ma sempre attuale, pronuncia, chiarendo che “quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11359 del 17 novembre 1993). Il Collegio ritiene, altresì, che - anche a voler, in via di mera ipotesi, prescindere da un’interpretazione strettamente cogente e coerente delle norme precettive contenute negli impugnati comunicati federali - la ratio delle disposizioni risulterebbe gravemente, e platealmente, violata qualora si consentisse alle Società di ricorrere a mezzi sostitutivi, quali il bonifico bancario, in luogo delle prescritte garanzie; ratio che è individuabile nella stabilità del sistema, raggiungibile unicamente mediante il deposito di garanzie “a prima richiesta” prestate da soggetti specificamente individuati in un contesto normativo ben preciso ed aventi requisiti di affidabilità tali da garantire il raggiungimento dello scopo sotteso alle norme federali. Ed infatti, prescindendo da qualunque dibattito sulla qualifica della garanzia nell’ambito della figura della fideiussione prevista dal Codice Civile (artt. 1936-1957) ovvero del contratto autonomo di garanzia - c.d. Garantievertrag - in virtù della clausola a prima richiesta e senza eccezioni, è pacifico in dottrina (Tidona M., in Rivista di Diritto Bancario, 2 novembre 2017) come la fideiussione rientri nell’alveo dei contratti con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell’art. 1333 c.c., per il cui perfezionamento è necessario il consenso di due parti e ciò in quanto la disciplina codicistica della fideiussione è costruita su un gioco di equilibri tra gli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto di garanzia (cfr. “Le clausole in deroga nella fideiussione”, Cipriani N. - Cazzetta G., in Rivista di Diritto Bancario, n. 7/2018), laddove le operazioni di bonifico sono, invece, negozi giuridici unilaterali, peraltro effettuati nello specifico da persone fisiche - i Sigg.ri .. e V…, quest’ultimo non compreso nel censimento del club - ben distinte dalla Società Como 1907 S.r.l. quale persona giuridica dotata di autonoma soggettività. Ed ancora, a differenza della fideiussione c.d. omnibus prestata da un privato nell’ambito di rapporti bancari, la fideiussione bancaria, essendo un’attività svolta nel territorio della Repubblica da banche ed intermediari finanziari ai sensi dell’art. 115 T.U.B., soggiace all’onere della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B., il che induce a ritenere del tutto insussistente la dedotta equipollenza con il bonifico bancario. Ed infine, nella fattispecie dedotta in lite, deve, altresì, prospettarsi un’invalidità derivata della c.d. fideiussione mediante bonifici, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1939 c.c., poiché non può ritenersi ugualmente valida l’obbligazione principale. Trattasi della concreta espressione del principio di accessorietà, secondo il quale, qualora vi sia una genetica inidoneità, per qualunque causa, a produrre effetti giuridici in capo all’obbligazione garantita, il vizio si estende automaticamente alla fideiussione ex art. 1936 c.c. travolgendola in toto, proprio in virtù dell’invalidità ab origine dell’obbligazione principale; lettura avallata, a contrario, dal disposto del secondo comma della medesima norma il quale prevede l’annullabilità - e non l’invalidità - della fideiussione qualora l’obbligazione principale sia stata contratta da un soggetto incapace. Orbene, nell’odierna fattispecie l’obbligazione principale - ossia la dazione del denaro in favore della Lega - non è stata stipulata mediante contratto, ma è un mero atto unilaterale privo, comunque, dei già accennati requisiti di forma ab substantiam, nonchè effettuata da soggetti palesemente privi di legittimazione, quali per l’appunto i Sigg.ri Felleca e Verga, poiché non iscritti all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, ovvero abilitati all’emissione di fideiussioni ed iscritti all’Albo di cui all’art. 106 T.U.B., il quale riserva l’attività di concessione di finanziamenti “sotto qualsiasi forma” (primo comma), le altre attività eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse o strumentali (terzo comma), solo agli intermediari finanziari iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia; non può, a tale stregua, tacersi come l’abusivo esercizio delle attività di cui all’art. 106 T.U.B., primo comma, sia severamente punito ai sensi del successivo art. 132 T.U.B., il quale dispone che “chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329”. In ordine al carattere vincolante ed inderogabile del citato art. 106 T.U.B., l’odierno Collegio si richiama all’autorevole contributo della Suprema Corte, che ha opportunamente chiarito come “la clausola statutaria di una società a responsabilità limitata, che, nell’ambito dell’oggetto sociale, preveda la possibilità per la società di <<concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere>> espressamente <<nei confronti di chiunque, per obbligazioni di terzi anche non soci>>, contemplando attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, rientra nell’area della riserva di cui all’art. 106 del testo unico bancario ed è, perciò, nulla per contrasto con norma imperativa” (Cass. Civ., Sez. II, n. 2220 del 30 gennaio 2013). Ritiene, pertanto, il Collegio di Garanzia che le operazioni di accredito delle somme mediante bonifico in favore della Lega siano del tutto avulse dal rispetto delle prescrizioni contenute negli impugnati comunicati federali per gli esposti, e numerosi, ordini di motivi, attinenti sia alla forma che alla sostanza, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle caratteristiche dei soggetti autorizzati alla prestazione delle garanzie, ossia banche o società assicurative in possesso di comprovati requisiti di stabilità, nonché sottoposti ad Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, IVASS) che ne garantiscano l’affidabilità; requisiti che, invece, sono pacificamente carenti nei soggetti che hanno incautamente coinvolto il proprio patrimonio personale - aggredibile, comunque, da terzi creditori - mediante le descritte operazioni di bonifico. Tali operazioni, peraltro, risultano poste in essere in violazione alla normativa antiriciclaggio attualmente vigente, contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, emanato “in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, quest’ultimo emanato in “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”. Il citato impianto normativo predispone una serie di misure le cui finalità - dal contenuto ben più ampio rispetto al passato a seguito dell’ultima riforma del 2017 - sono identificabili nella “prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio” (cfr. art. 2, comma primo, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs n. 90/2017), nonché nella tutela dell’ “integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza” (cfr. art. 2, comma secondo, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017); misure che, come testualmente disposto dal citato art. 2, comma 2, D.Lgs 231/2007, sono proporzionate al rischio di verificazione dei reati contrastati dalla normativa medesima in relazione a differenti caratteristiche, quali la tipologia di cliente, la prestazione professionale, la peculiarità dell’attività. L’osservanza delle disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio viene imposta a taluni specifici soggetti, elencati nel successivo art. 3 alla voce “soggetti obbligati”, tra cui figurano anche gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 T.U.B., abilitati, come ampiamente esposto e confermato dal tenore dei Comunicati Ufficiali FIGC oggetto d’impugnazione, ad emettere fideiussioni bancarie a prima richiesta. Tali soggetti obbligati - a differenza delle persone fisiche che, nell’odierna fattispecie all’esame del Collegio, hanno posto in essere le operazioni di bonifico in favore della Lega in assenza di legittimazione - esercitano funzioni di controllo preventivo sul denaro, trasmettendo, se del caso, le segnalazioni delle operazioni sospette all’U.I.F. (Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia), la quale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2007, “analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro”. Il sistema e la ratio della normativa antiriciclaggio, istituita a presidio della regolarità delle operazioni svolte dai soggetti abilitati di cui sopra, risultano, quindi, oggettivamente elusi laddove, come nella fattispecie all’esame del Collegio, l’attività di intermediazione finanziaria è stata posta in essere da soggetti privi dei requisiti di legge attesi gli acclarati profili di sostanziale illegittimità delle operazioni di bonifico. Non è, parimenti, suscettibile di accoglimento il secondo motivo di ricorso, erroneamente teso ad una riforma dei comunicati FIGC nn. 19, 56 e 50 in virtù del contenuto maggiormente elastico di altri e differenti comunicati, indicati dalla Società ricorrente, relativi al campionati di Serie D. L’odierno Collegio, nel rispetto del già richiamato principio di discrezionalità degli organi federali che trova unico limite nell’irragionevolezza e/o illogicità dei propri provvedimenti, ribadisce che l’illegittima ed inaccoglibile richiesta formulata dalla Società ricorrente esorbita i propri poteri e funzioni. A tal fine, è senza dubbio condivisibile l’impianto motivazionale del Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 6083/2006, con la quale il Giudice amministrativo ha sgomberato il campo da qualsivoglia dubbio di sorta, statuendo che “sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell’iscrizione abbia preveduto il rilascio di una fideiussione a garanzia dei c.d. <<debiti sportivi>>, già deliberati o ancora da deliberare, per poter considerare valido l’adempimento doveva essere prestata la garanzia richiesta, e non altro; pertanto, del tutto correttamente era stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fideiussione, di un pagamento con bonifico bancario[…]”. Non può, altresì, tacersi che il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. viene unanimemente interpretato nel senso di consentire al legislatore - anche sportivo - la possibilità di disciplinare in modo differente situazioni analoghe, qualora tali distinzioni non appaiano discriminatorie o irragionevoli, come nella fattispecie dedotta in lite, in ragione del diverso ambito in cui opera la LND, caratterizzato da maggiore elasticità nei confronti di società dal carattere non professionistico, a differenza di ciò che accade nelle categorie superiori. Apparirebbe, invece, discriminante consentire alla ricorrente di partecipare al ripescaggio in assenza delle prescritte garanzie, laddove altre società potrebbero, per ipotesi, aver correttamente rinunciato alla presentazione della domanda d’integrazione dell’organico non essendo in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario richiesti dalla FIGC, tra cui il deposito delle fideiussioni a prima richiesta indicate dalle norme federali.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 62 del 06/09/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: mancata riammissione della A.C. Lumezzane S.p.A. alla Serie “C” (C.U. n. 30/A del 4 agosto 2017) per la stagione sportiva 2017/2018.

Parti: A.C. Lumezzane S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio  

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile il ricorso della società avverso la mancata riammissione alla Serie “C” (C.U. n. 30/A del 4 agosto 2017) per la stagione sportiva 2017/2018. Dagli atti e dai fatti di causa, è emerso che la A.C. Lumezzane S.p.A. non ha mai presentato la prevista domanda di ripescaggio, ma solo una istanza di riammissione. In detta situazione, non potevano gli organi federali pronunciarsi su una domanda di ripescaggio mai depositata con il corredo della documentazione e dei versamenti economici previsti dalle norme (Comunicati Ufficiali n. 163/A e 10/A). La mancata presentazione della domanda di ripescaggio con i previsti versamenti e con le previste fideiussioni (che non possono essere subordinate alla preventiva ammissione al campionato)  ha  causato  l’irricevibilità  della  domanda,  per  cui  la  FIGC  non  si  è  potuta pronunciare, avendo ricevuto solo una atipica domanda di riammissione non contemplata dalla vigente normativa. Il  C.U.  n.  113/A  del  3  febbraio  2017  stabiliva  che  le  società,  per  essere  ammesse  al Campionato, dovevano acquisire il titolo di abilitazione (licenza nazionale) con i relativi requisiti economici, finanziari e legali, infrastrutturali, sportivo-organizzativi, mai ottenuto dalla ricorrente. Il Collegio osserva, inoltre, che la A.C. Lumezzane, senza il rispetto della previsione dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, depositava anche ricorso al TAR per il Lazio (RG 7856/20179), avverso il silenzio rifiuto della FIGC sulla non prevista domanda di riammissione al campionato di Serie “C”, priva dei presupposti di cui al C.U. n. 10/A del 14 luglio 2017 (assegno circolare intestato alla FIGC di € 300.000,00 a titolo di contributo straordinario, fideiussioni a prima richiesta di € 350.000,00 e di € 200.000,00) per l’ottenimento della Licenza Nazionale al fine della partecipazione al Campionato di Serie “C”. Il Collegio osserva, comunque, che il ricorso odierno, con riferimento alla domanda di riammissione al Campionato di Serie “C” stagione 2017/2018, presentata il 28 luglio 2017, ai sensi dell’art. 54.3, C.G.S. CONI, veniva depositato il 9 agosto 2017 e notificato alla FIGC via PEC in data 11 agosto 2017, senza il rispetto dei termini previsti dall’art. 1.3 del Regolamento che prevede: “il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo PEC, sia alla parte intimata, che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata [omissis] a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato“. La ricorrente stessa sosteneva che il rigetto della domanda di riammissione (silenzio) veniva esplicitato nel Consiglio Federale del 4 agosto 2017 (omessa pronuncia); pertanto, il ricorso doveva essere notificato alla FIGC entro il 7 agosto 2017, visto che il giorno 6 agosto era domenica. La notifica del ricorso avvenuta in data 11 agosto 2017 è, comunque, tardiva poiché era già maturato il termine decadenziale della A.C. Lumezzane S.p.A. avverso la mancata ammissione al Campionato. Il Collegio osserva, ancora, che l’unica data dalla quale decorreva il termine per impugnare era quella del 4 agosto 2017 in sede di riunione per l’esame delle domande di ripescaggio. Invece, la domanda di riammissione al Campionato di serie “C” presentata dalla ricorrente è irrituale e non riconducibile ad alcuna procedura vigente.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 60 del 22/08/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 30/A del 4 agosto 2017, di non accoglimento della domanda di ripescaggio

Parti: Rende Calcio 1968 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso proposto dalla società avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 30/A del 4 agosto 2017, di non accoglimento della domanda di ripescaggio e, per l’effetto, ordina alla FIGC e alla Lega Pro, ciascuna per le proprie competenze, previa concessione della Licenza Nazionale, l’iscrizione della società ricorrente al Campionato di Lega ProSerie C 2017/2018. La vicenda oggetto di delibazione da parte dello scrivente Collegio è connotata da caratteristiche di estrema complessità e particolarità sulle quali è bene, anche facendo leva sulla funzione nomofilattica del Collegio di Garanzia, disegnare un perimetro di riferimento in tema di interpretazione autentica delle norme di diritto sportivo e, in una prospettiva de iure condendo, per alcune lacune formali e sostanziali che lo scrivente Collegio ha “scoperto” proprio grazie al caso in esame. E’ bene da subito precisare come Questo Collegio ha ben presente l’orientamento quasi monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia medesimo in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del deposito puntuale della documentazione richiesta per poter accedere ai campionati sia in via diretta che a seguito di ripescaggi (cfr. Collegio di Garanzia, Decisione 31/2016; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 38/2014; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 21/2014; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 24/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 17-18/2011)precedenti peraltro puntualmente richiamati dalla difesa della FIGC - ma è proprio dall’analisi di detti precedenti - che sono ovviamente da ribadire in questa sede - che si giunge ad un approdo diverso nel caso in esame. Invero, tutti i precedenti citati fanno sempre riferimento alla mancata produzione dei documenti nel termine fissato per il deposito e/o in presenza di atti formali di prova della non validità e/o efficacia delle fidejussioni depositate. Il giudizio cui è chiamato a decidere il Collegio in questa sede, invece, sebbene prima facie sembrerebbe innervarsi nel solco delle richiamate casistiche, ad un approfondimento puntuale si connota di sue specificità. E valga il vero. La delibera di diniego del ripescaggio oggidì impugnata afferma testualmente che “la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato: a) entro il termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due fideiussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità; b) in dataagosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità”. Come è agevole notare, è lo stesso Consiglio Federale a statuire che la società ha assolto l’onere di presentazione della documentazione nel termine del 28 luglio 2017 (ovvero quello stabilito nel C.U. 10/A del 14 luglio 2017), ma la esclude dal ripescaggio per una circostanza del tutto singolare e cioè perché per le fidejussioni depositate in quella data “non è pervenuta conferma di validità”, ergo la esclusione dal ripescaggio non è da ancorarsi al mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la presentazione della documentazione, ma per un motivo “altro” per il quale non v’è traccia nelle norme federali di una sanzione di decadenza o di rifiuto della domanda depositata. Il vulnus normativo è di tutta evidenza e si è palesato anche in sede di discussione orale, laddove lo scrivente Collegio ha chiesto ai difensori delle parti, a fronte comunque di fidejussioni con decorrenza dal 27 luglio 2017, quale fosse ed in capo a chi cadesse l’onere di “confermare la validità” delle medesime fidejussioni, senza ricevere risposta esaustiva, se non un richiamo a due note inviate via e- mail (non posta elettronica certificata ma semplice e-mail, quindi anche senza una dotazione di autenticità e paternità cristallizzata ai sensi del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68) alla Lega Pro, con cui un impiegato di banca riferisce che le fidejussioni non sarebbero state valide. Ma il dato più significativo è da rivenirsi nel fatto che le citate e-mail recano data 8 agosto 2017 e 9 agosto 2017, cioè rispettivamente quattro e cinque giorni dopo che la FIGC aveva già deliberato di respingere la domanda di ripescaggio della ricorrente e pubblicato la decisione con il C.U. 30/A del 4 agosto 2017. Orbene, non v’è chi non veda come non esista un   sistema   di   “collaudo”   delle   garanzie   depositate   da   parte   degli   organi   che, normativamente, a ciò sono deputati nell’ordinamento italiano, ovvero la Banca d’Italia e l’Ivass a seconda se le garanzie siano prestate da Istituti di Credito o da Assicurazioni Private, affidandosi, le Leghe e le Federazioni, a canali e/o fonti personali ai quali non può attribuirsi il requisito di certezza, ancor più se quest’ultima non viene cristallizzata in atti formali la cui provenienza possa essere a monte certificata e/o verificata. può valere sul punto il richiamo alla necessità di speditezza delle verifiche per le imminenze di avvio dei campionati, atteso che gli strumenti informatici ed elettronici oggi conosciuti consentono verifiche istantanee per ottenere le quali, sarebbe opportuno, de iure condendo, stipulare apposite intese da parte del CONI (con Banca d’Italia e Ivass) a beneficio delle Federazioni e delle Leghe, per dare uniformità e certezza alle disposizioni adottate sul tema che, in caso contrario, comporterebbero, come nel caso di specie, l’adozione di provvedimenti basati su ipotesi probabilistiche che comprimono diritti soggettivi ed interessi legittimi qualificati delle società affiliate a scapito dell’affermazione e della promozione del movimento sportivo, la cui promozione, ancor prima che nelle norme di dettaglio, è custodita nella Carta Costituzionale all’art. 3. D’altra parte, questo stato di incertezza è stato denunciato dalla ricorrente alla pagina 5, terzo capoverso, del ricorso introduttivo, laddove si legge “…allorquando, subito dopo l’avvenuto deposito (delle prime fidejussioni, ndr), la Lega Pro manifestava qualche perplessità circa la validità delle medesime, la Rende Calcio 1968 s.r.l., nel dubbio, non esitava un solo istante e, nello stesso giorno 27 luglio 2017, provvedeva….(omissis) a richiedere ed ottenere dalla – omissis -, …due nuove polizze”. E’, pertanto, di tutta evidenza, che non vi è alcuna certezza sulle dinamiche di accertamento di validità o meno delle fidejussioni,tampoco v’è traccia agli atti della resistente FIGC di documenti antecedenti alla adozione del provvedimento di diniego al ripescaggio che attestino, dimostrino e sanciscano la effettività di quelle “perplessità” palesate in modi ad oggi ancora non chiariti. Ma non solo. Il C.U. 10/A del 14 luglio 2017, nello stabilire quali fossero i criteri ed i termini di ripescaggio delle società aspiranti, richiama per relationem il C.U. 113/A del 3 febbraio 2017, con il quale venivano approvati i criteri per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di serie C. Ebbene, il Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 approvato col richiamato C.U. 113/A del 3 febbraio 2017, al Titolo I, lett. E, n. 9, nello stabilire l’obbligo di depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, “l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata dalle Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia o dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 122/A del 20 febbraio 2017, dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”, non sanziona la mancata presentazione con il respingimento della domanda di ripescaggio, ma unicamente con la penalizzazione di un punto in classifica a seguito di deferimento della Procura Federale (che nel nostro caso non v’è stato), ritenendo tale omissione un illecito disciplinare. Quest’ultimo aspetto, sia chiaro, non vuol dire che il termine perentorio prescritto dalla FIGC sia in qualche modo “sforabile” a causa di eventi imponderabili, atteso che va precisato come la decadenza sia un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all’annullamento di uno stato o rapporto giuridico. È disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. e, secondo un’opinione piuttosto diffusa, sarebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo, ma si osserva, in contrario, che effetto della decadenza è l’impossibilità di esercitare un potere in un singolo caso, nonostante che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre. Apertis verbis, la decadenza ha la funzione di assicurare che lo stato di incertezza relativo ad alcune situazioni giuridiche sia limitato a periodi assai contenuti nel tempo: ciò spiega perché sono irrilevanti le circostanze soggettive ed oggettive che abbiano impedito ad un soggetto di esercitare il diritto (o assolvere ad un obbligo) e che siano invece idonee a interrompere la prescrizione o, salvo che sia disposto altrimenti, a sospenderla (art. 2964 c.c.). Nel caso che ci occupa, la ricorrente non è incorsa nel mancato rispetto dei termini previsti per il deposito dei documenti utili al ripescaggio ed è lo stesso Consiglio Federale ad ammetterlo, laddove afferma che la Rende “ha depositato”, ma è stata esclusa dal ripescaggio per una motivazione ulteriore relativa alla “mancata conferma di validità” di quei documenti che, giova ribadirlo, non costituisce un onere a carico della società medesima e non è presente nell’elenco dei requisiti utili al beneficio dell’ammissione al campionato. Dinanzi ad un quadro così delineato - e che nulla ha a che vedere con le conseguenze sulla inottemperanza ad una perentorietà dei termini - non è né giusto in linea coi principi del movimento sportivo ripercuotere una lacuna normativa o un lapsus calami o una distrazione del legislatore sportivo su di una società che, in ogni caso, pur in presenza di uno stato di assoluta incertezza nel senso innanzi descritto, si è resa parte diligente, provvedendo alla integrazione documentale sebbene, in linea concettuale, a tanto non sarebbe stata neppure tenuta, perché alcun atto formale, comprovante la mancata validità delle prime fidejussioni, le era stato notificato. Ad adiuvandum - senza voler affermare che questo sia un principio di autonomo valore motivazionale utile di persolo ad una pronuncia favorevole - neppure può sottacersi che non vi sono contro interessati nel presente procedimento e, pertanto, anche in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite di Questo Collegio (cfr. Decisione 44/15,  nella parte in cui si è stabilito che “non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva”), il ricorso deve essere accolto.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione: Decisione n. 38 del 11/08/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 42/A del 4 agosto 2016 nonché del provvedimento/parere della Co.Vi.Soc. del 3/8/16 e di tutti gli atti ad essa annessi, connessi, conseguenti e successivi, con la quale veniva rifiutata la domanda di ripescaggio presentata dalla società ricorrente e finalizzata alla iscrizione al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, stagione sportiva 2016/2017

Parti: Cavese 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta il ricorso presentato dalla società avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 42/A del 4 agosto 2016 nonché del provvedimento/parere della Co.Vi.Soc. del 3/8/16, con la quale veniva rifiutata la domanda di ripescaggio presentata dalla società ricorrente e finalizzata alla iscrizione al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, stagione sportiva 2016/2017. Data per acquisita e pacifica la funzione dello scrivente Collegio quale giudice di legittimità e non di merito, va da subito analizzata la vicenda sotto il piano della ricostruzione sistematica sia della normativa endofederale che di quella ordinamentale, inderogabile in materia societaria.  Il Sistema di Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, approvato con C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, elenca una serie di adempimenti e requisiti affinché le società possano essere ammesse ai rispettivi campionati. Tra questi - omettendo il tassativo elenco - ai fini che qui rileva, v’è l’obbligo, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno 2016, di “depositare presso la Co.Vi.Soc., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia del bilancio di esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2015 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2015, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare.” Il richiamato termine è stato prorogato alle ore 19.00 del 26 luglio 2016, con C.U. n. 5/A del 13 luglio 2016 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per le società interessate all’eventuale ripescaggio (come nel caso della Cavese 1919 s.r.l.). La ragione di tale prescrizione è rinvenibile a livello sistematico nel diritto societario affinché i dati attuali di bilancio siano comparabili ed in continuità con l’esercizio precedente, in modo tale da cristallizzare la salubrità della società e la sua regolarità in termini di prescrizione normativa ordinamentale. E tale dato trova cittadinanza nell’art. 2423 ter, comma quinto, c.c. secondo il quale “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.” Orbene, nella vicenda che ci occupa non può darsi luogo di percorrenza al sentiero tracciato dalla ricorrente che, minimizzando in maniera anche poco ortodossa la vicenda, relega la mancata presentazione del bilancio 2015 ad elemento trascurabile ed irrilevante, sostenendo che la presentazione dello stato finanziario della società al 2016 di per sé solo testimonia in maniera plastica ed esaustiva la regolarità e salubrità della società. Invero, la tesi non convince su due direttrici: la prima riguarda la violazione evidente e netta dell’art. 2423 ter, comma quinto, c.c., che lancia un assist di fuga alla parte obbligata agli adempimenti descritti, laddove precisa che “…se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa” e tanto non è accaduto nel caso che ci occupa, atteso che nella nota integrativa del bilancio 2016, depositato in atti, nulla si dice a riguardo della mancanza dei dati da comparare, anzi, si descrive una situazione regolare ed in linea sulla quale l’attenzione andrebbe sollecitata in via di ordinamento generale e non sportivo; né può riconoscersi una esimente di buona fede alla circostanza che la ricorrente pure attenziona sul fatto di aver comunicato la propria impossibilità al deposito del bilancio 2015 per cause a sé non imputabili, ma riferibili alla precedente gestione societaria, atteso che, si ripete, da un lato, la situazione avrebbe dovuto trovare riscontro e segnalazione nella nota integrativa, dall’altro, dopo aver rilevato la società, la nuova governance avrebbe potuto, rectius dovuto, attivarsi con i propri danti causa nelle sedi competenti, onde ottenere le informazioni dovute che, nell’ambito delle cessioni societarie, costituiscono un prius logico giuridico e fattuale che incide anche nella determinazione del prezzo di cessione/acquisizione. Laddove ciò non bastasse, è appena il caso di ricordare che in materia di bilanci di società vigono una serie di principi generali – chiarezza, veridicità e correttezza - ciascuno autonomo e non subordinato all’altro, che tendono a rendere cosciente la partecipazione dei soci alla vita sociale e ai terzi la possibilità di conoscere lo stato di salute della società a tutela dell'interesse generale all'informazione circa la situazione patrimoniale della società (cfr. Tribunale Milano, 17/01/2007, n. 463). In secondo luogo, non può sottacersi come la documentazione richiesta sia assoggettata ad un termine decadenziale e perentorio, come prescritto dal Sistema di Licenze Nazionali approvato ed in vigore. Per mera completezza espositiva, va precisato come la decadenza sia un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all’annullamento di uno stato o rapporto giuridico. È disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. e, secondo un’opinione piuttosto diffusa, sarebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo, ma si osserva in contrario che effetto della decadenza è l’impossibilità di esercitare un potere in un singolo caso, nonostante che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre. Apertis verbis, la decadenza ha la funzione di assicurare che lo stato di incertezza relativo ad alcune situazioni giuridiche sia limitato a periodi assai contenuti nel tempo: ciò spiega perché sono irrilevanti le circostanze soggettive ed oggettive che abbiano impedito ad un soggetto di esercitare il diritto (o assolvere ad un obbligo) e che siano invece idonee a interrompere la prescrizione o, salvo che sia disposto altrimenti, a sospenderla (art. 2964 c.c.). Nel caso che ci occupa non solo la ricorrente non ha rispettato i termini previsti per il deposito del bilancio al 30 giugno 2015, ma, anzi, ammette che il medesimo non era stato mai approvato, dando conto che soltanto in data 29 luglio 2016 aveva provveduto a regolarizzare tale omissione. Alla luce di quanto innanzi, il ricorso deve essere rigettato anche in linea con l’orientamento di questo Collegio in relazioni a vicende analoghe (cfr. Decisione 31/16 – caso Paganese).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 5 del 02/02/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Consiglio Federale del 26 giugno 2015, che ha disposto il blocco dei ripescaggi nei campionati professionistici per la stagione sportiva 2016/2017

Parti: A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. - A.C. Renate s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.C. Prato S.p.A. - Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport, previa riunione per connessione oggettiva, dichiara inammissibili i ricorsi proposti dalle società avverso la delibera del Consiglio Federale del 26 giugno 2015, che ha disposto il blocco dei ripescaggi nei campionati professionistici per la stagione sportiva 2016/2017. L'argomento, che viene trattato nel presente contenzioso, è stato già esaminato e valutato dal Collegio di Garanzia dello Sport in varie decisioni (v. decisioni 64/2015 e 1/2016), in occasione delle quali si è proprio approfondita la problematica della formazione dei campionati e quindi è stata valutata la portata operativa degli artt. 49 e 50 NOIF. Il Collegio ritiene di non doversi discostare da quell'indirizzo e quindi ribadisce anche in questa sede quanto già avuto modo di determinare. In tale prospettiva si ritiene di dover rilevare che, secondo i principi generali dell’ordinamento, può dare corso ad un procedimento giurisdizionale colui il quale sia titolare di un interesse personale, ed attuale. Le ricorrenti non si danno carico di spiegare quale sia l’interesse che sorregge l’impugnativa, sicché, sul punto, è al momento possibile fare soltanto delle ipotesi. Certo è che, non essendo dato sapere quale posto in classifica occuperanno le ricorrenti al termine della stagione 2015/2016, il cosiddetto blocco dei ripescaggi, qualora fosse ribadito dal Consiglio Federale anche per il prossimo campionato, potrebbe essere del tutto ininfluente rispetto alla posizione che le società avranno a quell’epoca acquisito.  Ovviamente, nel caso in cui Pro Piacenza, Renate e A.C. Prato dovessero conseguire la salvezza o addirittura accedere alla serie superiore, non avrebbero motivo di dolersi né del blocco dei ripescaggi, né della – in ipotesi – omessa integrazione dell’organico a 60 squadre. Di qui appunto la inammissibilità dei ricorsi proposti da A.S. Piacenza, Associazione Calcio Renate e dalla soc. A.C. Prato. Ed invero, con la deliberazione qui gravata il Consiglio Federale si è limitato, non già a modificare il format del campionato di Divisione Unica (da 60 a 54 squadre), bensì ad escludere il ricorso ai ripescaggi quale modalità predefinita di integrazione dell’organico. Ciò significa che – ad oggi – non esiste alcun atto lesivo per come prospettato dalle società ricorrenti, giacché il bene della vita, cui costoro aspirano, non è posto in discussione dalla delibera in parola essendo evidente che molteplici e diversificate possono essere le soluzioni regolatorie in futuro adottabili al riguardo. Del resto - come il Collegio di Garanzia ha avuto già modo di rilevare in precedenza, nelle decisioni più sopra citate - l'organico a 60 squadre non è necessariamente condizionato dallo svolgimento della procedura di ripescaggio, essendo sempre consentito al Consiglio Federale, attraverso un complesso e puntuale procedimento (che nella specie non si ravvisa), di optare per soluzioni alternative, sempreché rispettose della normativa di settore. L’istituto del ripescaggio non ha mai trovato consacrazione nelle NOIF, ma è stato di volta in volta utilizzato per sopperire a situazioni contingenti. Non si pone, pertanto, allo stato, alcun problema di violazione delle norme invocate dalle ricorrenti, controvertendosi in ipotesi differenti da quelle denunciate. In definitiva, la delibera gravata, non solo non può essere configurata come atto lesivo delle posizioni delle ricorrenti, ma non è nemmeno configurabile quale atto modificativo dell’organico del campionato di Lega Pro 2016/2017, con la conseguenza che non colgono nel segno le censure con le quali viene denunciata una pretesa violazione degli artt. 49 e 50 delle NOIF (a mente del quale, tali modifiche “entrano in vigore dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione”), e dell’art. 27 dello Statuto.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 64 del 09/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Presidente Federale del 4 settembre 2015, pubblicata con C.U. n. 131/A, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016; - al R.G. ricorsi n. 71/2015, presentato, in data 28 settembre 2015, dalle società A.C. Prato S.p.A., A.C. Lumezzane S.p.A., A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l., A.S. Melfi s.r.l., Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., Paganese Calcio 1926 s.r.l., S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l., U.C. Albinoleffe s.r.l. e U.S. Città di Pontedera s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. avverso la delibera del Presidente Federale del 4 settembre 2015, pubblicata con C.U. n. 131/A, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016

Parti: A.S. Pro Piacenza s.r.l.- Aurora Pro Patria 1919/Federazione Italiana Giuoco Calcio A.C. Prato S.p.A- A.C. Lumezzane S.p.A.- A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l.- A.S. Melfi s.r.l.- Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.- Paganese Calcio 1926 s.r.l.- S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l.- U.C. Albonileffe s.r.l.- U.S. Città di Pontedera s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello sport, previa riunione dei ricorsi promossi dalle società avverso la delibera del Presidente Federale del 4 settembre 2015, pubblicata con C.U. n. 131/A, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016; - al R.G. ricorsi n. 71/2015, presentato, in data 28 settembre 2015, dalle società A.C. Prato S.p.A., A.C. Lumezzane S.p.A., A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l., A.S. Melfi s.r.l., Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., Paganese Calcio 1926 s.r.l., S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l., U.C. Albinoleffe s.r.l. e U.S. Città di Pontedera s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. avverso la delibera del Presidente Federale del 4 settembre 2015, pubblicata con C.U. n. 131/A, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016, li respinge. La complessiva argomentazione delle ricorrenti è che vi sia stato, da parte della F.I.G.C., un disegno organico, attuato con provvedimenti distinti ma collegati, volto a ridurre definitivamente da 60 a 54 squadre, l’organico del Campionato di Lega Pro. Il primo atto sintomatico di tale disegno sarebbe la decisione di bloccare i ripescaggi per la prossima stagione - cioè lo strumento con cui, in caso di carenza, l’organico è reintegrato - attraverso la delibera Consiglio F.I.G.C. 26 giugno 2015. Detto provvedimento, di cui era ignota l’esistenza ed il contenuto fino alla data dell’udienza, non è stato peraltro impugnato e dunque della legittimità di esso il Collegio non può argomentare. L’atto successivo sarebbe quello, il solo oggi impugnato, adottato con C.U. 131/A del 4 settembre 2015, con cui si sarebbe, per i ricorrenti, “cristallizzato” a 54, anche per le prossime stagioni, l’organico del Campionato. Il disegno federale sarebbe stato chiarito, anche pubblicamente, dal Presidente federale, con dichiarazioni orientate tutte alla riduzione degli organici e in qualche modo rispecchiate da alcune delle premesse dell’atto impugnato, in cui si configura la riduzione a 54 squadre come effetto irreversibile di situazioni verificatesi negli anni più recenti. È noto che questo Collegio, con propria ordinanza a Sezioni unite del 3/9/2015 n. 38/2015, ha già chiarito, pur in un contesto differente quanto alla materia del contendere, alcuni principi che è già bene ribadire e meglio precisare. 1) Per la stagione 2015/2016 la consistenza organica a 54 è derivata da circostanze eccezionali che non hanno consentito di individuare fino a 60 squadre aventi requisiti per l’iscrizione. 2) La consistenza a regime dell’organico è di 60 squadre, salvo che non siano adottate modifiche all’art. 49 N.O.I.F. nei tempi e con le modalità di entrata in vigore stabiliti dall’art. 50 delle stesse N.O.I.F. 3) Eventuali modifiche strutturali dell’organico mai potrebbero essere adottate con delibera presidenziale, bensì con le forme e le maggioranze che lo Statuto F.I.G.C. prevede per le delibere del Consiglio in materia. Ritiene, tuttavia, il Collegio, che i suddetti principi non siano né violati né scalfiti dall’atto impugnato, il solo di cui oggi si discute. Detto provvedimento, già nell’intestazione, si riferisce a “Campionato di Lega Pro – divisione unica 2015/2016” e dunque non può avere alcun effetto oltre la conclusione della corrente stagione sportiva. Nelle premesse del medesimo atto si richiamano gli eventi e le decisioni – compresa l’ordinanza n. 38/2015 di questo Collegio – che hanno determinato il vero e proprio dovere della F.I.G.C. di “consacrare” con un provvedimento la situazione di fatto, eccezionale, che si era determinata per mancanza di società iscrivibili in numero superiore a 54. Quanto al principio delle tre retrocessioni per girone, esso è stabilito – insieme alla regola dell’organico a 60 squadre – dall’art. 49 N.O.I.F., e dunque la F.I.G.C. non poteva derogarvi. La rilevanza di un “disegno coordinato” mediante blocco dei ripescaggi (non impugnato ad oggi) e fotografia dello stato di fatto a 54 per la corrente stagione sportiva (atto impugnato) non può superare il carattere di un mero sospetto coltivato dalle ricorrenti, ma ciò non si riverbera né sulla legittimità del (solo) atto impugnato, che non ha forza “ultrattiva” al di là della corrente stagione, né sulla legittimità del blocco dei ripescaggi su cui in questa sede il Collegio non ha titolo a pronunziare. Né il Collegio può oggi stabilire, per assecondare gli argomenti delle ricorrenti, se, una volta soppressi i ripescaggi, ogni diversa misura per “reintegrare” l’organico fino a 60 squadre sia definitivamente preclusa. Ciò in quanto, come in diversa vicenda il Collegio ha stabilito, misure di “integrazione” diverse dal “ripescaggio” si possono ipotizzare. Ma, soprattutto, poiché il Collegio non può seguire l’indirizzo di “censura alle possibili future azioni” su cui le ricorrenti si sono avventurate. Salvo, ovviamente, confermare che i principi ora ribaditi sulla legittima procedura per ridurre “a regime” gli organici, dovranno essere osservati dalla F.I.G.C. – ove la scelta di politica organizzativa fosse in futuro adottata - perché ciò è quanto stabilito dalle norme. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, giacché il provvedimento presidenziale C.U.131/A non ha alcun effetto modificativo dell’organico oltre la corrente stagione sportiva, come invece le ricorrenti hanno ritenuto, erroneamente interpretandone contenuto ed effetti.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione: Decisione n. 54 del 12/10/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016

Parti: Matera Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Ascoli Picchio FC 1898 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport, disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva, con i quali le società hanno impugnato la delibera del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva e la deliberazione del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 327/A, pubblicata in data 30 giugno 2015, nella parte in cui viene stabilito di imporre il versamento di un contributo di € 1.000.000.,00 per il ripescaggio nel campionato di Serie B limitatamente all’ipotesi in cui il versamento venga considerato come condizione di ammissibilità della domanda di ripescaggio e non come condizione di accesso alla Serie B per le squadre che abbiano ottenuto il ripescaggio e che, quindi, previa delibera di ammissione, ricevano la richiesta di pagamento del contributo straordinario, li respinge. Osserva preliminarmente il Collegio che le parti resistenti FIGC ed Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi proposti dal Matera Calcio facendo espresso riferimento alla intervenuta dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” pronunciata da questo giudice, a fronte di una precisa disposizione di rinuncia da parte della ricorrente, con la sentenza dei dì 11/8-16/9/2015 in relazione ai ricorsi segnati ai nn. 34-35-38/2015 aventi ad oggetto la delibera FIGC n. 37/A del 17/7/2015. All’uopo deve rammentarsi che detta pronuncia è intervenuta, infatti, a seguito di una autonoma iniziativa processuale della difesa del Matera Calcio la quale, rilevato che il Collegio aveva “preliminarmente accertato il difetto di procura in capo ai difensori della ricorrente Matera Calcio S.p.A.” (cfr. verbale n. 37/2015 dell’11/8/2015) ebbe a dichiarare in quella sede “che allo stato non sussiste interesse alla coltivazione dei gravami”. E l’odierno Collegio, sulla scorta di neutrale presa d’atto sul punto da parte della FIGC, ebbe a pronunciare la cessazione della materia del contendere. Appare, pertanto, indispensabile al Decidente la preventiva soluzione della questione preliminare sollevata dalle descritte parti resistenti, giacché assorbente e pregiudiziale rispetto ad ogni ulteriore questione di rito e di merito. Ed in tale ottica deve rilevarsi che la tesi della difesa della ricorrente società, la quale ha affermato (cfr. del NUOVO RICORSO n. 44/2015) che all’udienza dell’11/8/2015 sarebbe stata disposta “con il consenso di questa difesa” la cessazione della materia del contendere, appare del tutto erronea ed infondata, oltre che inverosimile, giacché il Collegio si è invece limitato - e non poteva essere diversamente – a recepire, in termini di decisione, la autonoma dichiarata volontà della parte di non avere “interesse alla coltivazione dei gravami”. Invero, in quella sede processuale, la parte ricorrente, sulla scorta di un evidente “difetto di procura” in capo ai propri difensori, manifestamente sanato con il rilascio di nuova procura per gli odierni giudizi, ha ritenuto ovviare a detto “difetto”, preferendo, con il descritto espediente, rinunciare ai ricorsi riuniti, dichiarando di non avere interesse - si ripete - “alla coltivazione dei gravami”. E con tale manifestazione di volontà la parte ha anche esplicitamente rinunciato a chiedere al Giudice un’applicazione analogica ed estensiva dell’art. 182, 2° comma, del codice di procedura civile, nell’ipotesi di inesistenza della procura (Cass. SS.UU. n. 9217/10), impedendogli tout court l’eventuale esercizio di tale potere di fronte alla conclamata manifestazione di volontà di non avere “interesse alla coltivazione dei gravami”. L’inequivocabile portata di detta affermazione non può che essere, pertanto, quella di una ampia dichiarazione di carenza di interesse ad ottenere la caducazione dell’atto impugnato – la deliberazione FIGC n. 37/A del 17/7/2015 – a nulla rilevando, atteso il contenuto degli odierni ricorsi, la formulata riserva in ordine ad eventuali “ulteriori provvedimenti in tema, ove attivati dalla FIGC”, per la naturale dipendenza di qualsiasi ulteriore provvedimento dalla decisione del 17/7/2015. Al riguardo deve segnalarsi che la medesima difesa della società Matera Calcio nel proprio scritto denominato “Memoria di Sintesi” ha dichiarato che il ricorso del 21/8/2015 (n. 44/2015) era da ritenere “inammissibile” e che le “nuove impugnative manifestano interesse solo per quanto riguarda il primo ricorso e l’ultimo ricorso”, e per quest’ultimo solo parzialmente. Sempre in tale scritto ha precisato che «l’impugnativa contro la delibera del 17/7/15, qualora fosse stata ritenuta immediatamente applicativa (come poi avvenuto), andava proposta entro il 16 di agosto. Il Matera ha quindi impugnato tale delibera con ricorso del 13/8/15”; ed ancora che “il ricorso ultimo dell’1/9/15 sintetizza sia gli atti impugnati che i motivi di ricorso e deve essere riunito, soltanto, al ricorso del 16/8/15, mentre quello del 21.8.15 è inammissibile per difetto di interesse essendo stato già impugnato l’atto del 17/7/15. Nel ricorso dello 01.09.15 l’impugnativa della delibera del Consiglio Federale del 30.6.15 e i motivi che la riguardano non sono sostenuti da alcun interesse e pertanto sono inammissibili; l’impugnativa della decisione della Corte Federale ha lo scopo di evitare che tale decisione possa essere opposta al Matera per la frase in essa contenuta che è estranea all’oggetto della controversia. In ogni caso, poichè il Matera non è stato parte in quel giudizio, tale frase non ha alcuna efficacia nei suoi confronti e, pertanto, l’impugnativa è priva di interesse. Le impugnative che oggi si rivelano prive di interesse sono state proposte per cautela al fine di evitare l’eccezione di tardività». Conclude infine la difesa del Matera Calcio: «Gli atti di cui si chiede l’annullamento, pertanto, sono i seguenti: 1) La delibera del 17.7.15 nella parte B/2 in cui esclude i punteggi acquisiti nelle gare di playoff; 2) La delibera del 31.8.15 per illegittimità derivata; 3) La stessa ultima delibera per non aver esaminato le domande del Matera o, comunque, per averle implicitamente respinte con la sostituzione assegnata alla squadra dell’Ascoli”. Tale delineato, anche alla luce della lettura chiarificatrice, definibile autoesegetica, effettuata dalla difesa della ricorrente, il quadro delle domande proposte dalla società Matera Calcio, il Collegio ritiene, quindi, di dover concentrare il proprio esame solo sui ricorsi nn. 43 e 53/2015, in ordine ai quali osserva: - Il ricorso n. 43/2015 del 13/8/2015 è stato proposto, confessoriamente, “a fini di mera cautela” avverso “notizie mediatiche” e comunque sempre avverso la deliberazione del 17/7/2015 della FIGC nei cui confronti la ricorrente, appena due giorni prima, aveva inequivocabilmente dichiarato di non avere interesse alla coltivazione dell’impugnazione; - Il ricorso n. 53/2015 dell’1/9/2015 definito di “sintesi”, riguarda (sempre) l’illegittimità della citata deliberazione FIGC del 17/7/2015 nonché della deliberazione FIGC del 31/8/2015, “per illegittimità derivata” (dalla delibera 17/7/2015). Solo limitatamente a tale ultimo provvedimento del 31/8/2015 potrebbe, pertanto, il Collegio prendere in esame la descritta impugnazione giacché la deliberazione del 17/7/2015 è rimasta, e rimane, assorbita dalla più volte descritta rinuncia al gravame da parte del Matera Calcio. Tuttavia, per esplicita ammissione di natura confessoria contenuta della c.d. “Memoria di Sintesi”, la società ricorrente ha precisato che l’eccepito vizio non trova autonoma origine e collocazione nell’atto impugnato, la deliberazione del 31/8/2015, ma trova appunto originaria collocazione, a titolo di “illegittimità derivata”, nella deliberazione del 17/7/2015, nei cui confronti spiega effetto paralizzante di ogni residua ipotesi di riesame la descritta rinuncia al gravame. Del resto deve rammentarsi che la stessa società ricorrente nelle “CONCLUSIONI” del terzo ricorso dell’1/9/2015 (53/2015) ha chiesto al punto 1), «di voler accogliere il presente ricorso e dichiarare l’illegittimità della delibera impugnata del 17.7.2015, anche in parte qua (in riferimento al criterio B2 di sostituzione) e gli atti conseguenti, di essa applicativi e cioè: A) la decisione della Corte d’Appello Federale del 27-29.08.2015 in parte qua e B) la deliberazione del Consiglio Federale del 31.08.2015 concernente l’ammissione dell’Ascoli alla Serie B per l’anno 2015/2016 per i motivi di cui sopra» confermando in tal modo, espressamente, che tutti gli atti ivi descritti sono “conseguenti, di essa applicativi” della delibera del 17/7/2015. A tale stregua il Collegio non può sottrarsi all’esigenza di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce “pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse” laddove risulti, come nella fattispecie dedotta in lite, “ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuto meno ogni ragione di contrasto fra le parti” (Cass. Civ. n. 3598 del 24/2/2915). Ed ancora, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione, o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire ai sensi dell’articolo 372 del c.p.c. la produzione del documento che ne provi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito della impugnazione (Cass. Civ. Sez. II, 1/10/2013, n. 22433). Ne discende che “alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire” (Cass. Civ. n. 1695 del 27/1/2014). Il superiore insegnamento della Suprema Corte delinea, pertanto, un ambito processuale in cui l’odierno giudice è vincolato dall’essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione, i cui effetti si estendono alle odierne impugnazioni, laddove l’accertamento in ordine all’interesse ad agire in capo alla parte, quale condizione dell’azione, va compiuto dal giudice preliminarmente, a prescindere da qualsiasi indagine nel merito della controversia (Cass. Civ. n. 6458 del 19/3/2014). Orbene, dalla citata giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio ritiene di aderire, discende un quadro interpretativo perfettamente aderente alla situazione processuale e sostanziale degli odierni procedimenti, i quali si pongono in linea di piena e coincidente continuità con i ricorsi abbandonati all’udienza dell’11/8/2015, per avere gli stessi ad oggetto un unico ed assorbente obiettivo processuale e sostanziale: la caducazione della deliberazione FIGC del 17/7/2015. Nei confronti di quest’ultima, la parte medesima ha dichiarato tuttavia, ed in modo inequivocabile, di “non avere interesse alla coltivazione dei gravami”, decisione che si estende anche agli odierni ricorsi, con tutte le negative conseguenze sul piano processuale, non essendo concepibile poter adattare il criterio dell’interesse ad agire, elemento fondante dell’azione, alle mutevoli esigenze e strategie difensive della ricorrente. Non possono, pertanto, trovare accoglimento alcuno le domande proposte dal Matera Calcio, nei cui confronti deve pronunciarsi, quale ovvio corollario, sentenza di condanna alle spese di giudizio, tenuto anche conto del riconoscimento di inammissibilità totale e parziale di alcuni degli stessi ricorsi, come effettuato dalla ricorrente.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezioni: Decisione n. 41 del 07/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015, che ha stabilito i criteri di ripescaggio per il settore professionistico per la stagione sportiva 2015/2016 di cui al C.U. FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015

Parti: S.S.D. Sambenedettese A.R.L.- F.C. Forlì s.r.l. -A.S. Gubbio 1910 s.r.l. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso della società avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015, che ha stabilito i criteri di ripescaggio per il settore professionistico per la stagione sportiva 2015/2016 di cui al C.U. FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015. Le Società ricorrenti hanno impugnato un atto della Federazione che ha preliminarmente determinato i criteri per il “ripescaggio” di alcune squadre nel rispettivo campionato di competenza; si sono però disinteressate di partecipare al successivo procedimento avviato dalla Federazione con il quale si dava concreta attuazione al procedimento di ripescaggio correlato alle squadre che avevano dimostrato di avere i titoli. Si ritiene peraltro dover confermare la declaratoria di improcedibilità già adottata in sede di decisione della istanza di sospensione. Le società calcistiche odierne ricorrenti non hanno, infatti, presentato, nel termine perentorio prescritto dal C.U. n. 22/A del 15 luglio 2015 (ore 19,00 del giorno 27 luglio 2015), la domanda di partecipazione alla procedura di ripescaggio, destinata a completare l’organico del campionato di Lega Pro, valevole per la stagione sportiva 2015/2016. E’, pertanto, venuto meno il loro interesse a coltivare ulteriormente il gravame, diretto a contestare la legittimità della previsione dell’adempimento, consistente nel versamento del “contributo straordinario” oggetto di censura. La mancata partecipazione alla procedura di assegnazione dei posti attribuibili mediante ripescaggi, costituisce dirimente causa ostativa alla realizzazione dell’interesse pretensivo azionato in questa sede, rendendo inutile l’eventuale annullamento della clausola prescrittiva dell’adempimento di cui si discute. Ed infatti, le istanti non potrebbero ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso, in quanto un siffatto esito della lite, incidendo soltanto sull’applicabilità in astratto della regola dettata dalla procedura (senza investire la successiva fase di verifica, nel concreto, della avvenuta osservanza del precetto ad opera di quanti vi abbiano preso parte), non consentirebbe, in ogni caso, alle ricorrenti di conseguire il bene della vita rappresentato dall’ammissione al campionato superiore. Non sono idonee a superare la conclusione ora dedotta anche le eleganti argomentazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti in sede di trattazione del ricorso. Ed invero la considerazione che l’atto introduttivo ha specificato che l’impugnativa doveva intendersi proposta avverso “ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso” con l’atto riportato nell’epigrafe, non appare rilevante; ed infatti, da un lato l’impugnativa non può coinvolgere atti successivi a quelli indicati nel ricorso e dall’altro il ricorso può ritenersi proposto semmai avverso gli atti amministrativi riportati specificamente nel testo del provvedimento impugnato e non con riferimento ad altri atti dei quali non sono riportati rigorosamente gli estremi per una loro esatta individuazione. Il ricorso quindi non può sfuggire ad una declaratoria di improcedibilità essendo venuto meno qualsivoglia interesse qualificato all’annullamento dell’atto impugnato.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezioni: Decisione n. 40 del 07/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77/A del 4.8.2015, con la quale veniva deliberato di respingere la domanda di “ripescaggio” al Campionato di Divisione Unica Lega – Pro 2015/2016

Parti: Taranto F.C. 1927 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dichiara inammissibile  il ricorso della società avverso la delibera del Consiglio Federale pubblicata sul C.U. n. 77/A del 4.8.2015, con la quale veniva deliberato di respingere la domanda di “ripescaggio” al Campionato di Divisione Unica Lega – Pro 2015/2016 poiché la stessa non aveva depositato né l’assegno circolare di € 500.000,00 a titolo di contributo straordinario, né la fideiussione a prima richiesta pari ad € 400.000,00, né la tassa di iscrizione entro il termine perentorio del 27.7.2015, ore 19.00. Il Collegio di Garanzia dello Sport, con ordinanza a Sezioni Unite n. 30/2015, nel ribadire che l’ordinamento sportivo “consente la possibilità di un ripescaggio secondo i criteri e modalità dettati dal Consiglio Federale”, rilevava che la F.I.G.C. aveva reso noti con la pubblicazione di apposito Comunicato Ufficiale (n. 22/A del 15.7.2015) i “criteri e le procedure di ripescaggio nei campionati professionistici” con termine perentorio di presentazione al 27.7.2015, precisando che le Società, oltre il suddetto termine, non sono più titolari di interesse giuridicamente protetto. Il Collegio, preliminarmente, osserva che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla F.I.G.C. è, pertanto, fondata. Infatti, per quanto attiene alla doglianza relativa alla previsione del contributo straordinario, non risulta essere stato impugnato l’atto a questo presupposto (C.U. n. 327/A del 30.6.2015) con evidente declaratoria di inammissibilità dell’odierno ricorso depositato il 6.8.2015 (oltre il termine di 30 giorni relativamente al disposto del C.U. n. 327 del 30.6.2015). Il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta profili di inammissibilità anche perché la Taranto F.C. 1927 srl non ha impugnato, nei termini di legge, la previsione della fideiussione bancaria a prima richiesta e della tassa di iscrizione al campionato, che costituiscono le altre motivazioni di rigetto della domanda di ripescaggio, rimaste, dunque, incontestate. Tutte le altre eccezioni e domande restano assorbite. Nonostante i profili di inammissibilità sopra detti, per completezza di trattazione il Collegio osserva che la doglianza relativa alla riduzione del numero delle società della Lega Pro da 60 a 54, è conseguente alla procedura di ripescaggio per la reintegrazione dell’organico fino a 60 squadre, laddove delle sei società richiedenti, solo due erano in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al Campionato. L’art. 50 delle NOIF non è stato violato e appare chiaro che, a seguito dell’emanazione e pubblicazione dei requisiti per accedere al campionato di Lega – Pro, non esistevano altre società manifestanti l’interesse all’ammissione, in possesso dei sopra specificati elementi a corredo necessario della domanda. Ancora osserva il Collegio che il c.d. contributo straordinario, in caso di non ammissione al Campionato, viene restituito e, dunque, rappresenta solo una cauzione a riprova dell’effettivo interesse della Società richiedente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Decisione Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 38 del 17/10/2014 www.coni.it

Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale n. 65/A emesso in data 4 settembre 2014 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che non ha accolto la domanda di ripescaggio ed ottenimento della Licenza nazionale per il Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2014/2015 presentata dalla società ricorrente

Parti: S.S. Akragas - città dei Templi s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S. Arezzo s.r.l.

Massima: Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva rigetta il ricorso della società avverso la delibera  del Consiglio federale pubblicata sul C.U. n. 65/A del 4 settembre 2014, che non ha accolto la domanda di ripescaggio ed ottenimento della Licenza nazionale per il Campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2014/2015 presentata dalla società ricorrente per non aver soddisfatto tutte le previsioni prescritte per l’ottenimento della Licenza Nazionale del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015, in quanto, così come accertato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, per lo stadio Comunale “Esseneto” reso disponibile, non risultano rispettati il punto 7 “Impianto di Illuminazione” ed il punto 14 “Capienza e requisiti dello Stadio” dei criteri “A” di cui all’allegato B) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, essendo lo stesso privo dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza. La Società non ha inoltre ottemperato al deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al suddetto impianto, come invece previsto dal Titolo II lett. A, punto 2 del C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014”. Come è noto, il citato C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014 prevede i criteri e le procedure attraverso le quali si provvede, con delibera del Consiglio Federale, alla integrazione degli organici “in caso di vacanza di organico nei Campionati professionistici 2014/2015, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato”.  Dopo l’esposizione di questa complessa procedura, il citato C.U. n. 171/A precisa che “le società per essere ripescate dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al campionato per il quale chiedono il ripescaggio.  Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica - LegaPro, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze”.  Tali disposizioni, dunque, da un lato, rinviano ai criteri di ottenimento delle Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati; dall’altro, sanciscono espressamente la inderogabilità dei criteri infrastrutturali ivi stabiliti.  Per valutare la ammissibilità di una domanda di ripescaggio occorre, pertanto, preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della Licenza Nazionale relativa al campionato per il quale sia stato chiesto il ripescaggio e verificare il pieno rispetto dei criteri strutturali inderogabilmente prescritti per il rilascio di detta Licenza.  In tal modo la procedura di ripescaggio si collega e si intreccia con quella relativa al rilascio delle Licenze Nazionali, le cui regole, per quanto attiene ai requisiti infrastrutturali, assumono carattere inderogabile. Questo complesso sistema di regole, tratte dai citati C.U. n. 144/A e 171/A, costituisce, dunque, la lex specialis che disciplina la procedura di ripescaggio. Come ricorda la stessa società ricorrente, il C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014 del Consiglio Federale della F.I.G.C., dettando il “Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015”, stabilisce che le società, per partecipare al Campionato di Divisione Unica per la stagione sportiva 2014/2015, debbano ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine debbano effettuare una serie di adempimenti, puntualmente indicati, con riferimento a “criteri economico-finanziari e legali”, “criteri infrastrutturali” e “criteri sportivi e organizzativi”. Per quanto rileva ai fini di questa controversia, si osserva che il Titolo II del citato Sistema delle Licenze nazionali di cui al C.U. n. 144/A, prevedendo i Criteri infrastrutturali, indica specificamente i vari adempimenti che le Società della Divisione Unica devono osservare entro il termine del 20 giugno 2014 e al capo A, punto 2, stabilisce che le Società debbano “depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali la licenza, di cui all’art. 68 del TULPS”, relativa all’impianto sportivo che si intende utilizzare. Inoltre, lo stesso Titolo II prevede che “La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 25 giugno 2014, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l’impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub B)”. Il richiamato Allegato B) descrive analiticamente e dettagliatamente i criteri infrastrutturali, avendo riguardo alle varie caratteristiche del terreno di gioco, delle attrezzature e degli impianti (Dimensioni del terreno di gioco; Caratteristiche del terreno di gioco; Porte e porta di riserva; Bandierine d’angolo; ecc.). In particolare, il citato Allegato B, al punto 7 definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto di illuminazione, stabilendo che lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca determinati valori di illuminamento orizzontale e verticale e prevedendo anche la disponibilità di un generatore di emergenza in grado di garantire gli stessi valori di illuminamento con un periodo d’interruzione non superiore a 15 minuti nonché la disponibilità di un idoneo impianto di illuminazione di sicurezza ad uso degli spettatori e del personale che garantisca un’autonomia di almeno 60 minuti. Inoltre, lo stesso Allegato B, al punto 14, indicando altri requisiti infrastrutturali ed impiantistici dello stadio, al n. 3) richiede la necessaria “installazione di adeguato sistema di video sorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di Videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche”. Orbene, nel caso di specie, la domanda presentata dalla S.S. AKRAGAS non rispettava le prescrizioni sopra richiamate ai fini del rilascio della Licenza Nazionale in quanto, come giustamente rilevato nel C.U. n. 65/A della F.I.G.C. del 4 settembre 2014, sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, lo stadio Comunale “Esseneto”, indicato dalla Società richiedente, risultava privo dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza aventi le prescritte caratteristiche tecniche. Inoltre, la società ricorrente non aveva provveduto al prescritto deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al suddetto impianto, come invece previsto dal Titolo II lett. A, punto 2 del C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014. Per effetto di tali rilevate carenze dei requisiti strutturali e delle produzioni documentali risultavano violate le prescrizioni stabilite nel Sistema Licenze Nazionali (C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014), sotto tre distinti profili previsti: dal Titolo II, lett. A, punto n. 2 (mancato deposito della licenza ex art. 68 del TULPS); dall’Allegato B, punto 7 (mancanza dell’impianto di illuminazione avente le prescritte caratteristiche tecniche); dall’Allegato B, punto 14, n. 3 (mancanza dell’impianto di videosorveglianza). Da notare che ciascuna di queste tre rilevate carenze costituisce causa autonoma e sufficiente per escludere il rilascio della Licenza, rendendo conseguentemente inammissibile la domanda di ripescaggio proposta dalla società ricorrente. La società ricorrente ha contestato il mancato accoglimento della sua domanda di ripescaggio sostenendo, con ampia argomentazione, che il difetto di un impianto di illuminazione avente le prescritte caratteristiche tecniche sarebbe superato dall’impegno assunto dalla Società di dotarsi di detto impianto entro la prima partita ufficiale da giocare presso lo stadio Esseneto; ed ha documentato la serietà di detto impegno attraverso la produzione di un contratto di appalto relativo all’adeguamento dell’impianto di illuminazione e di altra documentazione attestante l’inizio di lavori di ‘messa a norma’ dello stadio. Ora, indipendentemente dall’insufficienza di un impegno – ancorchè serio – all’adeguamento di un impianto ancora in fase di realizzazione a campionato già avviato, rimane il fatto che il mancato accoglimento della domanda presentata dalla società ricorrente si fonda su ben tre distinte ed autonome ragioni, ciascuna delle quali da sola sufficiente a giustificare la delibera impugnata. Ne consegue che seppure i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione fossero stati iniziati e completati prima dell’inizio del campionato – come certamente non è stato – nondimeno la domanda di ripescaggio formulata dalla S.S. Akragas sarebbe risultata comunque inammissibile. Il mancato accoglimento di detta domanda troverebbe comunque idonea e sufficiente motivazione nel difetto di deposito presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della licenza ex art. 68 del TULPS e nella incontestata carenza dell’impianto di videosorveglianza. Sotto quest’ultimo profilo, si osserva che l’affermazione, nella memoria di replica della società ricorrente, secondo la quale presso lo stadio Esseneto esisterebbe “un sistema esterno di videosorveglianza con telecamere già istallate” risulta del tutto irrilevante, costituendo anzi una conferma della attuale mancanza di un impianto di videosorveglianza avente le precise caratteristiche tecniche inderogabilmente prescritte dall’Allegato B, punto 14, n. 3.  E in proposito occorre rammentare che il citato C.U. n. 171/A della F.I.G.C. del 27 maggio 2014, stabilisce espressamente che “Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze”. Per le ragioni ora enunciate devono reputarsi totalmente infondate le censure sollevate nel primo e nel quarto motivo del ricorso.…..Questo Collegio si è già recentemente occupato della distinzione tra la procedura di iscrizione al Campionato in via ordinaria per titolo sportivo e la procedura di ripescaggio, volta a colmare carenze di organico, sulla base di una disciplina più rigida e restrittiva. Confermando l’interpretazione già espressa, il Collegio osserva che le differenze di disciplina rilevate dalla società ricorrente non integrano alcuna illegittima discriminazione ma derivano dalla diversa ratio che ispira le due procedure e rispecchia la necessità di tenere nel debito conto della differente posizione delle società aventi diritto alla iscrizione al Campionato di rango superiore per titolo sportivo rispetto a quelle non aventi diritto. Come è noto, il principio di non discriminazione, quale manifestazione del principio di eguaglianza, presuppone che solo in assenza di “ragionevoli” giustificazioni il trattamento debba considerarsi discriminatorio.  Come è già stato ritenuto da questo Collegio, “l’impossibilità per le società aspiranti al ripescaggio di godere della deroga in materia di criteri infrastrutturali riposa, dunque, su siffatta ratio ed allontana qualsiasi ipotesi di violazione del principio di parità di trattamento” (Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione dell’11 agosto 2014, U.S. Poggibonsi s.r.l. - F.I.G.C.). Le differenze disciplinari tra la procedura di iscrizione e quella di ripescaggio, ponendo su un piano diverso il trattamento delle società aventi diritto alla iscrizione al Campionato per titolo sportivo rispetto a quelle che aspirano ad accedere ad un Campionato di categoria superiore attraverso il ripescaggio, rispondono pienamente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; chè, anzi, risulterebbe irragionevole e ingiusto sottoporre alla medesima disciplina società munite di titoli oggettivamente diversi. Peraltro, giova ricordare che l’inderogabilità della disciplina in esame risulta pienamente coerente alle caratteristiche proprie delle procedure di ammissione ai campionati, sia di carattere ordinario che di ripescaggio. In particolare, il carattere concorsuale e competitivo della procedura di ripescaggio esclude la possibilità di deroghe individuali e impone il rigoroso rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aspiranti al ripescaggio, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. A maggior ragione per quanto attiene ai requisiti strutturali, la cui inderogabilità è specificamente ed espressamente sancita dal citato C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014. In termini più generali, ma esprimendo la medesima esigenza di una interpretazione rigorosa e tassativa delle discipline in esame, si è espresso anche il Consiglio di Stato osservando che “l’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società” (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031). Parimenti infondati sono gli altri due motivi di ricorso, non ancora esaminati, vale a dire il terzo e il quinto. Con il terzo motivo la società ricorrente ha lamentato una asserita “violazione del principio dell’affidamento”, basando su questa tesi una domanda subordinata di risarcimento del danno. Questa tesi e la corrispondente domanda sono manifestamente infondate: l’affidamento potrebbe trovare tutela solo se giustificato, mentre nel caso di specie nessun legittimo affidamento sull’accoglimento della sua domanda di ripescaggio poteva nutrire la S.S. Akragas atteso, da un lato, il rilevato difetto dei requisiti strutturali richiesti dal citato C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014, Allegato B; e, dall’altro, il chiaro tenore letterale della disposizione contenuta nel citato C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014 secondo la quale “Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Divisione Unica - LegaPro, non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze”.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Ordinanza n. n. 25 del 28/08/2014  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi

Parti: Novara Calcio spa/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Matera Calcio srl

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva respinge il ricorso avverso la delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi. Ritenuto che con propria ordinanza n. 24 dell’11 agosto 2014 il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte, accogliendo nei limiti di cui alla motivazione il ricorso della Soc. Novara Calcio, ha ritenuto che la FIGC dovesse procedere alla integrazione da 21 a 22 squadre dell’organico del Campionato Serie B, e che detta integrazione non costituisse attività di ripescaggio, secondo quanto stabilito dal CF 171/A per il completamento dell’organico fino a 20 squadre; visti i criteri, che in esecuzione della prescrizione contenuta in tale ordinanza, la FIGC ha stabilito con C.F. del 18 agosto 2014, così colmando un vuoto regolatorio e avviando la procedura per la integrazione, escludendo il mero scorrimento automatico della squadra classificatasi ventiduesima alla fine del Campionato ma prevedendo una molteplicità di requisiti; ritenuto che i criteri e requisiti, che la citata ordinanza aveva prescritto di introdurre, sono in parte ripetitivi di prescrizioni vigenti anche per il ripescaggio, ex CF 171/A, ma in parte nuovi e modificativi rispetto a tale disciplina prevista per una fattispecie diversa; ritenuto perciò che solo nella sostanza la FIGC ha utilizzato criteri ex C.U. 171/A e che il complesso della lex specialis regolante l’integrazione a 22 squadre sia ormai esclusivamente il C.U. 56/A; ritenuto che il C.U. 56/A deriva non da un’autonoma e libera decisione della FIGC, bensì da un ordine del Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte; il C.U. 56/A costituisce dunque esercizio di autonomia regolamentare federale eccezionale e doverosa, e non anche l’esercizio dell’ordinaria regolamentazione delle “promozioni e retrocessioni sul campo” ex art. 27 Statuto FIGC, con la conseguente applicabilità delle relative prescrizioni; considerato che tali prescrizioni non risultano irragionevoli o contrastanti con norme di rango superiore sicché il Collegio non ha titolo ad esprimersi sul merito delle singole disposizioni, derivanti da una scelta consentita alla FIGC nell’esercizio della propria autonomia;  considerato dunque che a tale complesso di disposizioni si deve far riferimento quale lex specialis per l’integrazione con una ventiduesima squadra del Campionato Serie B. P.Q.M.  RESPINGE la domanda di sospensione della delibera federale di cui al C.U. 56/A del 18 agosto 2014. Dichiara inammissibile l’intervento della società Matera Calcio s.r.l.

Decisione C.G.F.Sezione Consultiva: Comunicato ufficiale n. 09/CGF del 21 luglio 2009 e pubblicate in www.figc.it Impugnazione - istanza: 3) Richiesta di parere interpretativo ai sensi dell’art. 31, comma 1 lett. d) C.G.S., del Presidente Federale , in ordine al com. uff. 144/a del 28.5.2009 in combinato disposto con l’art. 49 lett. c) N.O.I.F. in materia di ripescaggi Massima: Il divieto di cui all’art. 49, comma 3, lett. c), N.O.I.F. non può applicarsi quando trattasi di società che non avendo titolo per un ripescaggio venga chiamata a colmare una vacanza di organico; infatti il Com. Uff. 144/A del 28.5.2009 che disciplina attualmente l’integrazione degli organici dei campionati professionistici 2009/2010, appunto per il suo oggetto limitato e specifico, non può riguardare anche il caso della sostituzione ai sensi della prima parte dell’art. 49 N.O.I.F.

 

Decisione C.G.F. - Sezione Consultiva: Comunicato ufficiale n. 09/CGF del 21 luglio 2009 e pubblicate in www.figc.it Impugnazione - istanza: 1) Richiesta di parere interpretativo ai sensi dell’art. 31, comma 1 lett. d) C.G.S.,del Presidente Federale, in ordine all’art. 49 lett. c) N.O.I.F.. in materia di ripescaggi e/o sostituzioni Massima: Ai sensi dell’art. 49, N.O.I.F., la società rinunciataria al Campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico – II Divisione deve essere sostituita, senza far riferimento al suo girone di appartenenza, dalla società vincente la fase finale dei play off e in mancanza, in via graduata, dalle altre individuate secondo l’ordine della disposizione medesima.

 

Decisione C.G.F. - Sezione Consultiva: Comunicato ufficiale n. 09/CGF del 21 luglio 2009 e pubblicate in www.figc.it Impugnazione - istanza: 2) Richiesta di parere interpretativo ai sensi dell’art. 31, comma 1 lett. d) C.G.S.,del Presidente Federale, in ordine al com. uff. 144/a del 28.5.2009 Massima: Quando la vacanza dell'organico, relativa al Campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico, II Divisione si colma utilizzando l'ordine stabilito dall'art. 49, lett. c), N.O.I.F. le società non debbano prestare la fideiussione. La CGF, considerata anche la necessità di tener conto del principio costituzionale dell'art. 23 (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge) ritiene che per il futuro occorra equiparare espressamente in una disposizione normativa le diverse situazioni, per le quali non sussistono in effetti ragioni di una diversa regolamentazione, ma che, nell' applicazione dei criteri e delle procedure di ripescaggio nei campionati professionistici 2009/2010, debba applicarsi il criterio formale che si esprime con il brocardo (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, sed) ubi lex distinguit ... etiam nos distinguere debemus, criterio che assume rilievo prevalente in tema di interpretazione degli atti normativi.

 

Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva:  Comunicato ufficiale n.172/CGF del 23 Aprile 2009. n. 1  www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta di parere interpretativo del Presidente Federale ai sensi dell’art. 34, comma 10, lett. c) statuto F.I.G.C., sulle disposizioni di cui agli artt. 25.2 vigente e 22.2 previgente del regolamento della L.N.P..

Massima: Ai sensi dell’art. 25.2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti la società, “ripescata” in serie B nella Stagione Sportiva 2008/2009, non è obbligata a versare alla Lega Italiana Calcio Professionistico le somme relative alla minore contribuzione spettante alle società provenienti dalla Serie C/1 nelle tre stagioni successive alla promozione in Serie B. La norma in esame non riguarda tanto gli effetti “sportivi” di una promozione in una serie superiore (nel qual caso verrebbe paradossalmente a significare una sorta di “penalizzazione” di chi ha avuto meriti sportivi), quanto indipendentemente da essi i suoi effetti “patrimoniali”. Nel senso che, per esigenze di solidarietà, un obbligo di minore contribuzione viene imposto alle società le quali, potendo militare in serie superiori, usufruiscono della possibilità di introiti superiori. Perciò il riferimento alla permanenza per “tre stagioni successive” nella serie superiore, se implica una mancanza di soluzione di continuità, la implica a prescindere dalle ragioni per cui tale permanenza si è verificata, riguardo cioè al suo solo fatto oggettivo. In definitiva, se può condividersi l’osservazione della società in questione che l’eventualità della promozione e del “ripescaggio” individuano fattispecie diverse per la loro natura giuridica e le condizioni per il loro operare, ugualmente esatta è l’osservazione della medesima società che tali fattispecie possono essere accostate sul piano degli effetti e, bisogna aggiungere, in particolare degli effetti patrimoniali. Con la conseguenza che, ponendosi questi ultimi al centro della disposizione in esame, non vi è motivo per distinguere tra l’una e l’altra ai fini della sua applicazione.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 10 Agosto 2005 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ex art. 22, comma 1, lett. a), C.G.S., di interpretazione autentica dell’art. 49 N.O.I.F. e delle disposizioni di cui al com. uff. n. 224/a del 13.06.2005, inerenti i criteri per i ripescaggi in serie C2, a seguito di rinuncia all’iscrizione detto campionato da parte dell’U.S. Canzese, vincitrice del girone B del Campionato Nazionale Dilettanti 2004/2005Interpretazione: In relazione alla composizione del Campionato di serie C2, per ciò che concerne le società promosse dal Campionato Nazionale Dilettanti, occorre muovere dal dettato del punto c), inerente la Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 49 delle N.O.I.F. Il sopra ricordato punto dell’articolo 49 si compone di due distinti capoversi, nettamente separati tra loro, che dettano le regole per la promozione dal Campionato Nazionale Dilettanti, organizzato dal Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, alla serie C2, campionato, quest’ultimo, retto dalla Lega Professionisti di Serie C, nel primo capoverso; mentre nel successivo capoverso vengono individuate le regole per colmare “le carenze di organico”.

Interpretazione: Per quanto riguarda la “promozione” dal Campionato Nazionale Dilettanti alla serie C2 deve essere preso in considerazione esclusivamente il dettato dell’art. 49 delle N.O.I.F. Il primo capoverso del punto c) dell’art. 49 prevede: “Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di serie C – 2a divisione (C2), qualora siano in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed economico previsti dal Regolamento della Lega Professionisti di Serie C, da affiancare al titolo sportivo di cui sopra. Qualora si verifichino rinunce o si accerti la inadeguatezza dei titoli richiesti da parte di società di cui sopra, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà, in sostituzione, altre società in successione di classifica, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.” (Nel caso di specie, poiché la società, vincitrice del girone B del Campionato Nazionale Dilettanti relativo alla stagione agonistica 2004/2005, non ha esercitato il suo diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di serie C2, compete alla Lega Nazionale Dilettanti segnalare, in sostituzione della società rinunciataria, la società che acquisisce il diritto alla promozione. Invero, la Lega Nazionale Dilettanti ha già segnalato che tale diritto è stato acquisito (sempre che ne ricorrano i presupposti segnalati dall’art. 49 delle N.O.I.F.) dalla società, classificatasi al secondo posto (dietro la società rinunciataria) del girone B del Campionato Nazionale Dilettanti).Interpretazione: Le eventuali carenze di organico della serie C2 dovranno essere integrate secondo l’ordine alternato fissato dalle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale 224/4 del 13 giugno 2005, riportate nell’allegato A, nella parte che regola la sostituzione di società non ammesse al Campionato di serie C – 2a divisione (C2) 2005/2006, senza che per tale “alternanza” abbia alcun rilievo quanto previsto per la sostituzione di chi non esercita il diritto alla promozione e le sopra ricordate regole per il subingresso a detta società.

Interpretazione: Le eventuali carenze di organico della serie C2 vanno, invece, integrate seguendo l’ordine alternato così come fissato dalle disposizioni riportate nell’allegato A) del Comunicato Ufficiale 224/A, del 13 giugno 2005, senza che sulla prevista alternanza influisca la regola contenuta nel 1° capoverso dell’articolo 49, punto c), delle N.O.I.F., che determina i criteri relativi alle società promosse o a quelle che assumono il diritto alla promozione in caso di rinuncia delle società vincitrici del campionato.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 10 Agosto 2005 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ex art. 22, comma 1, lett. a), C.G.S., di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al com. uff. n. 224/a del 13.06.2005, inerenti i criteri per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati di serie A e B.

Interpretazione: Una società che abbia subito, con decisione definitiva, la sanzione disciplinare della retrocessione all’ultimo posto del campionato di appartenenza non può usufruire del beneficio della sostituzione di società eventualmente non ammesse al medesimo campionato nella stagione sportiva successiva.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Iscrizione della F.C. Pro Vasto srl al campionato nazionale di serie C2 per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it

Parti: Orvietana Calcio Srl contro F.I.G.C. - F.C. Pro Vasto Srl

Massima: La graduatoria è stilata dal Comitato Interregionale – Serie D sulla scorta delle domande pervenute dalle società interessate. Tale classifica va integrata, così come espressamente previsto dalle norme federali (cfr. C.U. n. 224/A del 13.6.2005, in relazione alla serie C2), con le società retrocesse dalla serie C2 in serie D, secondo il seguente criterio: «una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2». Ciò significa che prima che la società istante possa ambire ad essere ripescata dovrebbero trovare posto ben quattro squadre (le due dell’Interregionale che la precedono in graduatoria più le due retrocesse dalla Serie C2). Dunque, anche in caso di accoglimento della domanda contenuta nell’istanza arbitrale, la società attrice non potrebbe trarne alcun vantaggio, poiché, in nessun caso, potrebbe raggiungere una posizione utile per aspirare ad essere iscritta al campionato di C2, essendo quattro le società che la precedono.   Massima: Le norme federali escludono dal ripescaggio le società che già ne abbiano tratto vantaggio nelle ultime cinque stagioni.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Iscrizione della s.r.l. San Marino Calcio al campionato nazionale di serie C2 per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it

Parti: Orvietana Calcio Srl contro F.I.G.C. – Srl San Marino Calcio

Massima: La graduatoria è stilata dal Comitato Interregionale – Serie D sulla scorta delle domande pervenute dalle società interessate. Tale classifica va integrata, così come espressamente previsto dalle norme federali (cfr. C.U. n. 224/A del 13.6.2005, in relazione alla serie C2), con le società retrocesse dalla serie C2 in serie D, secondo il seguente criterio: «una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2». Ciò significa che prima che la società istante possa ambire ad essere ripescata dovrebbero trovare posto ben quattro squadre (le due dell’Interregionale che la precedono in graduatoria più le due retrocesse dalla Serie C2). Dunque, anche in caso di accoglimento della domanda contenuta nell’istanza arbitrale, la società attrice non potrebbe trarne alcun vantaggio, poiché, in nessun caso, potrebbe raggiungere una posizione utile per aspirare ad essere iscritta al campionato di C2, essendo quattro le società che la precedono.   Massima: Le norme federali escludono dal ripescaggio le società che già ne abbiano tratto vantaggio nelle ultime cinque stagioni.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Iscrizione del A.S. Latina SpA al campionato professionistico di serie C2, per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it

Parti: Polisportiva Val di Sangro Srl contro F.I.G.C. - A.S. Latina Spa

Massima: La graduatoria è stilata dal Comitato Interregionale – Serie D sulla scorta delle domande pervenute dalle società interessate. Tale classifica va integrata, così come espressamente previsto dalle norme federali (cfr. C.U. n. 224/A del 13.6.2005, in relazione alla serie C2), con le società retrocesse dalla serie C2 in serie D, secondo il seguente criterio: «una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2». Ciò significa che prima che la società istante possa ambire ad essere ripescata dovrebbero trovare posto ben quattro squadre (le due dell’Interregionale che la precedono in graduatoria più le due retrocesse dalla Serie C2). Dunque, anche in caso di accoglimento della domanda contenuta nell’istanza arbitrale, la società attrice non potrebbe trarne alcun vantaggio, poiché, in nessun caso, potrebbe raggiungere una posizione utile per aspirare ad essere iscritta al campionato di C2, essendo quattro le società che la precedono.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Iscrizione del Castel San Pietro Terme Calcio Srl al campionato professionistico di serie C2, per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it

Parti: Polisportiva Val di Sangro Srl contro F.I.G.C. - Castel San Pietro Terme Calcio Srl

Massima: La graduatoria è stilata dal Comitato Interregionale – Serie D sulla scorta delle domande pervenute dalle società interessate. Tale classifica va integrata, così come espressamente previsto dalle norme federali (cfr. C.U. n. 224/A del 13.6.2005, in relazione alla serie C2), con le società retrocesse dalla serie C2 in serie D, secondo il seguente criterio: «una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2». Ciò significa che prima che la società istante possa ambire ad essere ripescata dovrebbero trovare posto ben quattro squadre (le due dell’Interregionale che la precedono in graduatoria più le due retrocesse dalla Serie C2). Dunque, anche in caso di accoglimento della domanda contenuta nell’istanza arbitrale, la società attrice non potrebbe trarne alcun vantaggio, poiché, in nessun caso, potrebbe raggiungere una posizione utile per aspirare ad essere iscritta al campionato di C2, essendo quattro le società che la precedono.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 22 luglio 2005 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, in data 19.7. 2005, ex art. 22, comma 1, lett. a) C.G.S., di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al com. uff. n. 224/a del 13.06.2005, inerenti i criteri per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici.

Interpretazione: L’esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni sportive non si applica ai campionati di serie A e B.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 22 luglio 2005 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, in data 14.7. 2005, ex art. 22, comma 1, lett.a) C.G.S., di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al com. uff. n. 224/a del 13.06.2005, inerenti i criteri per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici

Interpretazione: Sono escluse dal ripescaggio nei campionati di serie C le società che sono state comunque ripescate in una delle ultime cinque stagioni sportive.

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