Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Quarta: Decisione n. 77 del 13/10/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: pretesa della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (L.N.P.B.) di ottenere in cessione dalle società iscritte al campionato da essa organizzato gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e l’eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2 del Capo IV e dell’art. 4 del Capo VI del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, oltre che delle deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni

Parti: U.S. Città di Palermo S.p.A./Delfino Pescara S.p.A./Empoli Football Club S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B (marketing associativo)

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta il ricorso proposto dalle società - per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (L.N.P.B.) di ottenere in cessione dalle società iscritte al campionato da essa organizzato gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e l’eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2 del Capo IV e dell’art. 4 del Capo VI del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, oltre che delle deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni.La Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) è un’associazione di diritto privato, partecipata esclusivamente dalle squadre che militano nel campionato di Serie B, società di diritto privato, la cui composizione varia ogni anno, per effetto dei meccanismi di promozione nella Serie superiore e di retrocessione nella Serie inferiore. La LNPB è dotata di uno Statuto e di un Codice di Autoregolamentazione per la disciplina della propria organizzazione interna e del proprio funzionamento. Tali atti sono stati approvati dalle società associate all’atto della loro emanazione e sono fatti propri dalle eventuali diverse società nel momento in cui, per effetto di promozioni o retrocessioni, le stesse entrano a far parte dell’associazione. Ai sensi dell’art. 1.4 dello Statuto, la LNPB, per lo svolgimento dei suoi compiti, “si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 dello Statuto Federale, secondo il presente Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione”. Lo Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione costituiscono dunque la normativa interna di cui la Lega si è dotata ed è applicabile a tutte le società che fanno parte della Lega e ne entrano a far parte. L’adesione all’associazione, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta quindi l’assoggettamento della nuova associata a tali regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione, anche se le stesse possono riguardare oneri economici. Non può essere messa quindi in dubbio la forza cogente delle previsioni contenute nello Statuto e nel Codice di Autoregolamentazione nei confronti delle società ricorrenti in quanto associate della LNPB. Ciò premesso, venendo all’esame della legittimità del c.d. marketing associativo, si deve ricordare che lo stesso, come ha ricordato la Lega resistente, è stato disciplinato nella stagione sportiva 2012/2013 ed è ora definito al Capo IV del Codice di Autoregolamentazione della LNPB. Tale disciplina è nata dunque con il consenso delle associate ed è espressione della loro volontà. Con il consenso delle società associate è stata quindi data alla LNPB la possibilità di costituire un’area commerciale e di prevedere format di commercializzazione collettiva. In tale contesto, il previsto utilizzo “collettivo” di spazi pubblicitari nella disponibilità dei singoli associati o la possibile imposizione di vincoli di non concorrenza, per la realizzazione degli interessi comuni degli associati e per il loro beneficio, non possono determinare alcuna compressione del diritto costituzionalmente garantito della libertà economica. Il marketing associativo, così come previsto e disciplinato nelle indicate previsioni del codice di autoregolamentazione, risponde, infatti, ad una evidente finalità mutualistica e, oltre a costituire un elemento di identificazione per le società che appartengono alla Lega, realizza anche l’obiettivo di incrementare le risorse disponibili per le associate, sostenendo anche le società più deboli che altrimenti svilupperebbero un’attività commerciale modesta. Il tutto senza determinare evidenti effetti negativi sulle società più strutturate. Tale disciplina risulta peraltro del tutto in linea con la tendenza diffusa anche in altre Leghe europee di sviluppare politiche di marketing associativo che includono spazi promo-pubblicitari messi a disposizione dai club associati durante le competizioni sportive. Le censure di asserita contrarietà agli artt. 41 e 42 della Costituzione delle norme del Codice di Autoregolamentazione disciplinanti il marketing associativo, a prescindere da ogni valutazione sulla tempestività della loro impugnazione, risultano quindi infondate. Anche la censura di illegittimità delle previsioni contenute nel Codice di Autoregolamentazione, riguardanti la possibile imposizione di vincoli di esclusiva, non risulta fondata. La semplice lettura delle previsioni contenute negli articoli 1.2.1 e 1.2.2. del Capo IV del Codice di autoregolamentazione chiarisce che la regola generale non prevede affatto vincoli di esclusiva. Una commercializzazione esclusiva (da parte della Lega) può essere, infatti, prevista solo per determinate categorie merceologiche e comunque sempre previa specifica delibera assembleare. In conseguenza la censura, oltre che infondata, risulta inammissibile per la carenza di un interesse attuale.

 

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