Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Ordinanza n. 61 del 01/09/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Consiglio direttivo della LND, di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto u.s., limitatamente alla parte in cui ha disposto l'accoglimento del ricorso presentato dall'A.S.D. Sporting Fulgor, relativo alla sua esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D per  la stagione sportiva 2017/2018

Parti: A.S.D. Muravera/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/A.S.D. Sporting Fulgor 

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta l’istanza cautelare avanzata dalla società con la quale ha  chiesto la  sospensione  degli  atti  impugnati (delibera del Consiglio direttivo della LND, di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto u.s., limitatamente alla parte in cui ha disposto l'accoglimento del ricorso presentato dall'A.S.D. Sporting Fulgor, relativo alla sua esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D per  la stagione sportiva 2017/2018),   nonché   di ammissione  della stessa ricorrente, «anche in soprannumero, al Campionato di Serie D per la stagione 2017/2018, adottando, se del caso, anche provvedimenti di proroga del termine per il tesseramento degli atleti, in modo di consentire alla ricorrente di  approntare una squadra competitiva per il campionato di categoria superiore» atteso che la ricorrente sembrerebbe tendere ad ottenere con un provvedimento cautelare la medesima finalità perseguibile con l’accoglimento del ricorso nel merito finalità questa non consentita e che da una valutazione dei contrapposti interessi, sembra prevalere l’esigenza di non alterare l’attuale situazione di fatto.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 11 del 01/02/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Annullamento, previa sospensione, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell’ambito del Comitato Regionale Abruzzo

Parti: Rudy D’Amico/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport respinge l’istanza cautelare di sospensione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell’ambito del Comitato Regionale Abruzzo atteso che nelle more tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell’udienza, è intervenuto un provvedimento di esclusione della candidatura del medesimo – omissis - per insufficienza delle firme indispensabili al fine del sostegno alla candidatura stessa per la presidenza del Comitato Regionale Abruzzo per cui sono venuti meno i presupposti che hanno legittimato la richiesta di un provvedimento cautelare. La sopravvenienza di un provvedimento di esclusione della candidatura, per altre ragioni rispetto a quelle poste a sostegno del provvedimento cautelare, nonché il preannunciato ricorso avverso quel  provvedimento  di  esclusione,  assorbono  del  tutto  il  requisito  del  periculum  in  mora, lasciando impregiudicato, almeno in parte, il tema del fumus invocato con il ricorso introduttivo. A tal fine, rileva il Collegio che, con riguardo alla invocata incongruità del termine concesso dal Comitato Regionale per il deposito delle candidature elettorali avviate dai Comitati della LND, risulta provato, da una analisi comparativa con le altre regioni, che il termine tra l’indizione dell’assemblea elettiva e la data di celebrazione concesso dal Comitato Regionale Abruzzo è in assoluto il più ampio su scala nazionale.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 61 del 13/12/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: Annullamento, previa sospensione, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016

Parti: Rudy D’Amico/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport respinge l’istanza cautelare di sospensione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell’ambito del Comitato Regionale Abruzzo atteso che nelle more tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell’udienza, è intervenuto un provvedimento di esclusione della candidatura del medesimo – omissis - per insufficienza delle firme indispensabili al fine del sostegno alla candidatura stessa per la presidenza del Comitato Regionale Abruzzo per cui sono venuti meno i presupposti che hanno legittimato la richiesta di un provvedimento cautelare.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Ordinanza n. 38 del 03/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Presidente Federale del 7 agosto 2015., con la quale è stato fissato il termine entro il quale le società interessate alla sostituzione, ai sensi dell'art. 49, lett. C, NOIF, della società F.C. Castiglione S.r.l.

Parti: Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia, rigetta la richiesta cautelare avanzata dalla società avverso la delibera del Presidente Federale del 7 agosto u.s., con la quale è stato fissato il termine entro il quale le società interessate alla sostituzione, ai sensi dell'art. 49, lett. C, NOIF, della società F.C. Castiglione S.r.l., rinunciataria al Campionato Divisione Unica Lega Pro, devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti, al fine di consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra da promuovere in Lega Pro, nella parte in cui prevede l'integrazione dell'organico del suddetto campionato con un solo posto, invece di disporre l'integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di sette e sino alla concorrenza della sessantesima squadra avente diritto atteso che considerato che la società ricorrente aveva, nei termini prescritti, presentato la domanda di ripescaggio, che detta domanda era stata respinta per mancanza di alcuni requisiti di parte della squadra stessa e che avverso il provvedimento di respingimento nessun tempestivo ricorso risulta presentato dalla società interessata, che dunque l’organico attuale del Campionato di Lega Pro non risulta essere l’effetto di un’indelebile, autoritaria riduzione con provvedimento federale, ma rappresenta la presa d’atto che soltanto le squadre con i requisiti erano iscrivibili ed il numero delle stesse non raggiunge le sessanta unità, che di conseguenza l’attuale numero di cinquantaquattro squadre rappresenta e dà atto della situazione effettiva di coloro, e non altri, che avevano titolo ad essere iscritte al campionato di Lega Pro.

 

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