Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 gennaio 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48/C del 1/06/05 - www.figc.it

Parti: S.S. Virtus Volla contro F.I.G.C. – LND + Altri

Massima: La domanda di risarcimento del danno per perdita di chance non può essere accolta, quando vi è la rinuncia alla richiesta di ammissione al Campionato di Serie D. Ciò comporta, da un lato, il superamento dell’argomento preliminare di inammissibilità dell’arbitrato, proposto da FIGC, dall’altro lato, determina nei confronti della società la impossibilità, sul piano giuridico, di distinguere rigidamente i fatti accaduti. Nel caso di specie, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per perdita di chance, nondimeno, non può limitarsi all’esame del profilo tecnico-sportivo della questione, ma deve necessariamente estendersi a tutti i fatti accaduti, al fine di stabilire se la società sia risultata destinataria di un illecito civile. Poiché da tutta la documentazione prodotta (referto dell’arbitro, rapporto del Commissario di Campo, rapporto dei Carabinieri) risulta che la lite è imputabile ai tesserati delle rispettive formazioni, ne discende che, ai fini del fatto illecito, la società non può essere considerata esclusivamente destinataria del medesimo, ma, almeno, oggettivamente corresponsabile dei fatti accaduti. Infatti, a ben vedere, risulta documentato dagli stessi Carabinieri che tutta la formazione della società avversaria è stata accompagnata all’ospedale dove sono stati curati 12 tesserati, mentre 4 tesserati della società istante sono stati assistiti presso altra Azienda Ospedaliera.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 luglio 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Revoca dell’affiliazione dell’A.C. Parma, annullamento dell’autorizzazione al conferimento e dei provvedimenti connessi e conseguenti in favore di F.C. Parma, nonché dei provvedimenti presupposti e conseguenti. - www.figc.it

Parti: A.C. Perugia S.p.A. contro F.I.G.C. + Parma A.C. S.p.A. + Altri

Massima: La FIGC è tenuta all’erogazione del contributo straordinario in favore della società (perdente lo spareggio tra la quart’ultima della seria A e la sesta classificata in serie B nella stagione sportiva 2003-2004) - quale indennizzo per tutti i danni derivanti dalla perdita sul campo del diritto alla partecipazione al futuro campionato di serie A. Tali danni, tuttavia, non possono ritenersi integralmente non prodotti per effetto della eventuale e successiva (ri)ammissione alla massima serie della società in questione, per cause ‘extrasportive’. Anche in questa ipotesi, infatti, la prognostica o temporanea iscrizione al campionato di serie B produce medio tempore alcuni danni, in relazione all’acquisto e al trasferimento dei calciatori, e più in generale alla programmazione dell’attività economico-sportiva e alla gestione anche commerciale dei relativi diritti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it