Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. – Lodo n. 8/2022
Istanza: A.B./ Genoa CFC S.p.A.
Massima: Precisato quale sia il dies a quo dal quale far decorrere il termine che radica la competenza in capo al Collegio arbitrale, pare evidente che ulteriore punctum dolens della questione sia quello relativo all’effettivo, corretto adempimento al contratto di mandato. Riconosciuta parzialmente ammissibile l’istanza di arbitrato, risulta manifesto come – al fine di riconoscere la fondatezza della pretesa avanzata dall’agente Sig. B. per aver egli adempiuto al mandato conferitogli dal Genoa – si tratti di verificare se l’adempimento vi sia stato o meno. Orbene, vale la pena precisare che il contratto di mandato sia stato definito “contratto misto normativo, che assume la forma di contratto neutro di mandato”, la cui disciplina attinge, per un verso, al codice civile e, per l’altro, alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all’epoca del contratto (Cass., 20 settembre 2012, n. 15934). Non a caso è pubblicato sul sito della FIGC un modello tipo nel cui rispetto le parti devono fare riferimento. Le parti del contratto, accanto ad una serie di requisiti minimi indefettibili (art. 21 Regolamento Agenti sportivi CONI), sono poi libere di negoziare ulteriori aspetti (così, ad esempio, per il compenso ovvero per la possibilità di apporre eventuali clausole), il tutto, però, nel rispetto delle regole dell’ordinamento sportivo di calcio, “che prevedono garanzie formali e sostanziali in favore dei giocatori” (così, ancora, i giudici di Cass., 2012/15934). Proprio per esigenze di trasparenza e tutela dei giocatori è stabilito che il contratto di mandato sia poi depositato presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera l’agente, a pena di inefficacia, entro 20 gg. dalla data di stipula. A tutela del giocatore - e per assicurargli la massima protezione in relazione alla corretta applicazione della disciplina interna – è, altresì, la regola che prevede l’istituto della domiciliazione per quegli agenti che, inter alia provenienti da altro Stato dell’Unione Europea, non abbiano, però, superato prove analoghe a quelle previste nel nostro ordinamento (art. 12 DM per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020). Ora, nell’ambito della propria autonomia negoziale, e avuto riferimento alla clausola 2 del contratto fra il Sig. B. e il Genoa CFC, le parti hanno sia pattuito il corrispettivo (Euro 750.000,00) sia la relativa modalità di pagamento (consistente nella summenzionata rateizzazione, secondo quanto si desume dalla lett. a) della clausola 4 del contratto). Come era in loro potere, tuttavia, l’efficacia dell’accordo è stato condizionato (Clausola 4, lett. b, del contratto di mandato) al verificarsi di 4 condizioni, fra cui il c.d. “visto di esecutività” da parte della FIFA/FIGC/ LNP A. Come noto, infatti, una volta stipulato il contratto con il calciatore, questo DEVE essere depositato, per il tramite della LNP/A, presso la Federazione, al fine di ottenere l’approvazione. Si tratta di una fase importante la cui funzione è quella di verificare che il contratto depositato sia conforme a quello tipo. Il controllo di cui si discorre non solo è disposto a tutela degli interessi degli atleti, ma è anche volto a soddisfare esigenze di certezza proprie dell’ordinamento sportivo. Il deposito si fa qui premessa necessaria per il dispiegarsi di quell’attività di controllo di cui si diceva, che si atteggia a vera e propria condizione di efficacia e di validità dell’atto, giacché la relativa approvazione sottende il controllo dei requisiti formali e sostanziali dello stesso. In quest’ottica, si comprende come sia la stessa Federazione a predisporre moduli che contengono già delle vere e proprie condizioni generali di contratto (art. 4, l. 91/1981). Né sfugge che la norma in esame imponga: a) la forma scritta; b) la conformità al contratto tipo predisposto; c) il deposito dello stesso presso la federazione (ex comma 2, art. 4, l. 91/1981); d) l’approvazione da parte di questa. L’adozione della forma scritta è, dunque, funzionale al dispiegarsi di un controllo che investe profili di forma e di sostanza al tempo stesso (tra questi, la verifica che il contratto di lavoro sia effettivamente conforme a quanto stabilito nel contratto collettivo o che rispetti effettivamente l’imposizione di determinate clausole). Il contratto individuale si configura, così, come una fattispecie a formazione progressiva in cui le varie fasi descritte contribuiscono al perfezionamento della fattispecie, laddove la violazione di una specifica prescrizione dell’ordinamento sportivo ridonda in una “inidoneità funzionale del contratto medesimo nell’ordinamento sportivo” (Cass., 81/4845). E, dunque, nella nullità. Che non si tratti di un mero controllo amministrativo è prova la circostanza che l’approvazione del contratto da parte della FIGC si erge a condicio iuris per la validità del contratto di prestazione sportiva (Cass., 99/11462), trattandosi di previsione posta a tutela del giocatore. Né si tratta di profilo, quest’ultimo, che può essere vanificato da una esasperata dilatazione del concetto di autonomia negoziale in grado di “attrarre” il controllo di cui si discorre al mero piano amministrativo. L’autonomia privata, infatti, consente alle parti di accordarsi come loro aggrada, ma solo per realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. E, tuttavia, non v’è dubbio che il campo dell’autonomia privata si comprima laddove – come nel caso del rapporto di lavoro sportivo – siano in discussione il rispetto di prescrizioni normative volte ad introdurre correttivi per porre rimedio agli squilibri, non solo economici, di partenza. Lo stesso regime di pubblicità che assiste la stipula del contratto di prestazione sportiva è conferma del fatto che qui il legislatore abbia avuto di mira la tutela degli interessi della parte debole del contratto (il calciatore), come dimostra il fatto che il calciatore, laddove la Società non depositi il contratto concluso nei 20 gg . successivi alla stipula, può provvedervi personalmente entro 60 gg. Il contratto di cui si discorre non solo era stato tardivamente depositato, ma è stato concluso su un modulo recante lo stesso numero di protocollo, ed è per questo inidoneo a raggiungere il suo scopo. Onde infondata appare la richiesta di pagamento avanzata dal Sig. B. in rapporto alla rata del 31 marzo 2022 e dunque nulla è dovuto in virtù del provvedimento della Lega che dichiara l'inefficacia del contratto.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 3 del 29/01/2021 –www.coni.it
Parti: C. O./F.M.
Massima: L’istanza arbitrale è accolta parzialmente in quanto uno dei tre contratti stipulati tra il calciatore e la società non è stato depositato in Lega per cui i compensi del calciatore in esso pattuiti non possono essere riconosciuti all’agente per quanto concerne la sua percentuale del 5% sul compenso annuo lordo. Il rapporto di mandato avente ad oggetto l’attività di agente espletata dal sig. O. nell’interesse del sig. M. ha titolo in due contratti sottoscritti tra le parti in causa l’11 luglio 2017 e il 21 novembre 2019, la cui validità ed efficacia temporale è pacifica. E’ invece controversa la validità ed efficacia dei contratti di lavoro sportivo che fondano il diritto al compenso in favore dell’istante. Parte istante ha depositato copia di tre contratti tra la Società Sportiva Calcio Napoli e il sig. F. M.: il primo (n. 819A), recante la data di sottoscrizione del 31 agosto 2017; il secondo (n. 820A), privo di data di sottoscrizione, ma recante l’indicazione del periodo di validità dello stesso dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2022; il terzo (n. 480060/19), difficilmente leggibile, recante la data di sottoscrizione del 31 luglio 2019. Sia il primo che il secondo contratto, depositati da parte istante, risultano privi di sottoscrizione della Società sportiva. A seguito della produzione di copia dei contratti depositati presso la Federazione, dietro richiesta di questo Collegio, è risultato che sono stati regolarmente depositati soltanto il primo e il terzo dei predetti contratti e, precisamente, il n. 819/A, sottoscritto il 31 agosto 2017, e il n. 480060/19, sottoscritto il 31 luglio 2019. Va sul punto ricordato che la L. n. 91/1981, all’art. 4, stabilisce che «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate». Il secondo comma del citato art. 4 prescrive, poi, che «La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l’approvazione». La normativa federale in materia contenuta nelle NOIF prescrive, all’art. 93, co. 1, che «I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto (…)». Al comma 3 è prescritto poi che «I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare ufficiali». Dalla richiamata normativa di fonte statale e di fonte federale si trae l’indicazione della necessità dell’adozione della forma scritta e della modulistica federale a pena di nullità, in conformità al principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui «le violazioni di norme dell’ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l’ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2°, c.c.); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi» (v. Cass. civ., n. 4845/81; nello stesso senso, Cass. civ., n. 75/1994; Cass. civ., n. 1855/1999; Cass. civ., n. 3545/2004; Cass. civ., n. 5216/2015). Sebbene il deposito del contratto presso la Federazione, il quale assolve alla funzione di controllo, sia di merito che di legittimità, della conformità del contratto individuale al contratto tipo, non sia espressamente previsto quale requisito di validità del contratto di lavoro sportivo, esso, tuttavia, incide pur sempre sul piano dell’efficacia negoziale operando alla stregua di una condizione, sospensiva o risolutiva a seconda della tesi accolta. L’interpretazione dei contratti di lavoro sportivo, posti da parte istante a fondamento delle pretese creditizie azionate nel presente giudizio, conduce alla conclusione della rilevanza, ai fini del riconoscimento delle provvigioni dovute, soltanto del primo di detti contratti. Con riguardo al secondo contratto, è risultato, infatti, provato agli atti del giudizio il difetto di deposito dello stesso e, pertanto, ne discende la sua inefficacia. Con riguardo al terzo contratto, è provato agli atti del giudizio che esso è stato sottoscritto in epoca successiva alla cessazione degli effetti del secondo contratto di mandato tra le parti in causa, allorché dunque nessun rapporto negoziale riferibile all’attività di agente sportivo sussisteva tra di esse. La dichiarazione a firma del vice direttore sportivo della Società Sportiva Calcio Napoli, prodotta da parte istante, non vale a costituire prova della legittimità della pretesa creditizia da essa vantata a titolo di provvigioni sul contratto di lavoro stipulato nel mese di luglio 2019, giacché in detto contratto non si dà atto dell’opera dell’agente, e va osservato sul punto come la modulistica federale, che riproduce il contratto tipo di lavoro sportivo, preveda espressamente un apposito riquadro da completare nell’ipotesi in cui ci si avvalga dei servizi di un agente con l’indicazione del suo numero di iscrizione nel registro federale. Ciò detto, va rilevato che le provvigioni di cui parte ricorrente chiede l’accertamento e la conseguente condanna, come specificato nella memoria autorizzata del 16 gennaio 2021, sono riferite ai tre contratti di lavoro e, per ciascuno di essi, ad una singola stagione sportiva, e così per l’appunto “per le stagioni 2017/2018 sul contratto del 31.07.2017, 2018/2019 sul contratto del 31.07.2018 e 2019/2020 sul contratto del 31.07.2019”. Stante, da un lato, il contenuto della domanda attorea e, dall’altro, l’inefficacia, per le ragioni sopra dette, dei contratti del luglio 2018 e del luglio 2019 a fondare la pretesa creditizia di parte istante, ne discende l’accoglibilità della pretesa relativa alle provvigioni con esclusivo riferimento al contratto stipulato il 31 agosto 2017 e, all’interno di esso, con limitato riferimento alla stagione sportiva 2017/2018.