Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 9/2023

Istanza: …. S.r.l. / Società Sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Massima: Rigettata l’istanza di arbitrato tendente ad ottenere la condanna della convenuta società al pagamento del saldo pattuito per l’attività di Agente Sportivo svolta in occasione del trasferimento a quest’ultima società del calciatore, in forza di contratto di mandato in scadenza al 29 febbraio 2020, in quanto tale mandato deve ritenersi nullo per violazione dell’art. 18, comma 5, del Regolamento Agenti, avendo le parti aggiunto un addendum al contratto di mandato che prevedeva una ulteriore somma aggiuntiva all’Agente sui ricavi della futura vendita del calciatore….. la domanda della ricorrente è infondata. Invero, sia la discussione tra le parti sia la produzione documentale hanno consentito al Collegio di verificare come le rispettive posizioni abbiano contestato le reciproche pretese e, in particolare, la convenuta Delfino Pescara ha prodotto un accordo privato che, in assenza delle formalità prescritte dalla normativa vigente, rende nullo il mandato; tale scrittura privata è stata disconosciuta dalla ricorrente, che però si è opposta alla verificazione della firma e non ha fornito alcuna prova contraria rispetto all’accordo medesimo, che, pertanto, va ritenuto esistente. Sul punto, è opportuno precisare come l’onere della prova in ambito civilistico, previsto dall’art. 2697 c.c., non crea una struttura probatoria a favore dell’una o dell’altra parte, ma disciplina un onere a carico di entrambe le parti di provare sia l’adempimento che l’inadempimento dell’una e dell’altra, con ciò cristallizzando un principio di simmetria giuridica tipica dell’equilibrio negoziale. Tale ricostruzione consente di poter affermare nel caso che ci occupa due circostanze: la prima, che l’attività svolta dalla ricorrente, sebbene circoscritta al solo ottenimento del transfert internazionale, è stata espletata (ne vi è contestazione sul punto), e la seconda, che il mandato conferito dalla convenuta all’Agente è da ritenersi nullo per la violazione dell’art. 18, comma 3, del Regolamento Agenti, attesa la presenza di un addendum privato non registrato e, quindi, inficiante l’intero rapporto contrattuale. Queste considerazioni provano, da un lato, una attività della ricorrente e, dall’altro, la validità della eccezione della resistente contro la quale la ricorrente, nel limitarsi ad una mera contestazione del documento prodotto ed opponendosi al giudizio di verificazione, non ha fornito alcuna prova utile a paralizzare l’eccezione medesima. Va, peraltro, ricordato che la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, ai sensi dell'articolo 2702 del c.c., con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 luglio 2023, n. 19147) e tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa.

Massima: Anche se il contratto di mandato viene dichiarato nullo per la violazione dell’art. 18, comma 5, del Regolamento Agenti, avendo le parti aggiunto un addendum al contratto di mandato che prevedeva una ulteriore somma aggiuntiva all’Agente sui ricavi della futura vendita del calciatore, non è dovuta da parte dell’agente la restituzione delle somme percepite in virtù del mandato perché l’attività di Agente è stata comunque svolta…Tuttavia, va comunque rigettata anche la domanda riconvenzionale della convenuta nonostante la nullità del mandato per quanto innanzi, atteso che, comunque, l’attività dell’Agente è stata svolta, documentalmente provata e identificabile nell’ottenimento del transfert internazionale senza il quale il calciatore, ancorché contrattualizzato, non avrebbe potuto essere impiegato. Pertanto, il Collegio ritiene che per l’attività svolta sia da ritenersi equa la remunerazione già corrisposta,  che,  pertanto,  deve  ritenersi  totalmente  satisfattiva  in  relazione  a  quanto effettivamente espletato in termini di attività professionale.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 2/2023

Istanza: G. T. / O. V.

Massima: La pretesa dell’Agente Sportivo istante non ha pregio, risultando, per converso, fondata l’eccezione di nullidel contratto di mandato azionato, sollevata dal calciatore intimato. I dubbi circa la veridicità della sottoscrizione asseritamente apposta da questultimo in calce all’executive summary, depositato dall’agente istante presso la Commissione Agenti Sportivi FIGC unitamente al contratto di mandato riportante la data del 2 dicembre 2020, ma soprattutto la circostanza che l’agente medesimo, a fronte dell’espresso disconoscimento della sottoscrizione stessa da parte del calciatore, si è sottratto all’onere di chiederne la verificazione (non formula istanza di verificazione al fine di contenere i costi del giudizio atteso lesiguo valore della controversia sproporzionato rispetto ai costi di una C.T.U calligrafica” – memoria parte istante in data 21 aprile 2023, pag. 5), depriva, per ciò solo, il medesimo della possibilidi potersene avvalere e vale, conseguentemente, ad appalesare la nullidel contratto cui tale modello accede per inidoneità ad assolvere alla funzione sua propria nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, al contempo, a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico statuale (Cass. civ., Sez. III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5216; id., 20 settembre 2012, n. 15934). Lart. 216, comma 1, c.p.c., sul quale ha richiamato l’attenzione il difensore del calciatore nella memoria difensiva dimessa in vista dell’odierna udienza e, poi, nel corso dell’udienza stessa, stabilisce, infatti, a chiare lettere che La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. Tale norma, che assurge da parametro di riferimento anche nell’ambito del presente procedimento arbitrale in forza del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilicon il carattere di informalidei procedimenti di giustizia sportiva”), è stata, da epoca risalente, costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittiminel senso che La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova (v. Cass., 4 gennaio 1974, n. 8); il giudice non deve tenerne conto, né la parte che ha disconosciuto la scrittura può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli(Cass. civ., Sez. II, 8 gennaio 1994, n. 155; in termini Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2019, n. 21950; Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27506; Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2013, n. 18349; Cass. civ., Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2220). Di recente, è stato anche autorevolmente osservato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass., Sez II, 8/01/1994, n. 155; Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094). Poiché, dunque, a mente dell'art. 216 c.p.c., solo la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta è onerata dalla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa, la conseguenza dalla mancata proposizione di detta istanza, pur se non legittima la parte che ha effettuato il disconoscimento a trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass., Sez. III, 16/02/2012, n. 2220), non determina, tuttavia, a carico della parte che lo effettua l'inefficacia del detto disconoscimento ed il conseguente tacito riconoscimento della scrittura prodotta (Cass., Sez. IV, 19/06/2009, n. 14475). Eppur vero che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. IV, 5/03/1987, n. 2347), senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticiin base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass., Sez. III, 28/10/1976, n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094); ma, al contrario di ciò che mostra di credere la banca controricorrente, obiettando che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione rende il documento inutilizzabile anche nell'interesse della parte che ne opera il disconoscimento, il disconoscimento della scrittura privata al quale non faccia seguito l'istanza di verificazione non pregiudica i diritti della parte che se ne rende interprete, dato che per mezzo del disconoscimento si intendono confutare, di regola secondo logica, i fatti avversariamente dedotti a proprio sfavore, di modo che l'effetto maggiormente pregiudizievole sul pianprocessuale  si registra principalmente proprio in capo a chi si astenga dal proporre l'istanza di verificazione…” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 1° febbraio 2022, n. 3086). Né assume rilevanza la circostanza che copia del documento in questione non sia stato dimesso agli atti della procedura dall’agente istante, ma dal solo calciatore intimato, che – come dal medesimo riferito nella propria memoria costitutiva – l’ha acquisita in esito alla richiesta di estrazione rivolta alla Commissione Agenti Sportivi FIGC, atteso che "il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia" (Cass. civ., Sez. II, 11 marzo 2021, n. 6890). Sicché, devesi, dunque, ritenere che l'apocrifia della sottoscrizione apposta in calce allexecutive summary è rimasta incontestata. Tale circostanza non è assolutamente neutra. Invero, sebbene nessun rilievo sia stato sollevato dal calciatore V.in ordine alla sottoscrizione apposta in calce al contratto di mandato azionato in questa sede dall’agente T., essendosi il primo limitato unicamente a contestare la data della sua asserita stipula, non si può assolutamente trascurare di considerare che l’art. 5.3, comma 3, del Regolamento Agenti FIGC (versione 10 giugno 2019), vigente ratione temporis, prevede testualmente, a pena di nullitàdel mandato, che esso sia accompagnatodallexecutive summary, recante la “indicazione degli elementi essenziali del contratto. Con la conseguenza che la sottoscrizione apocrifa, in quanto disconosciuta, di tale modello riassuntivo, inficia insanabilmente l’intero contratto di mandato (in termini CGS, Collegio arbitrale, Lodo n. 7/2021 in data 30 settembre 2021). Il Collegio arbitrale investito della decisione in ordine al precedente da ultimo citato ha, a tale specifico riguardo, condivisibilmente osservato che il modello in questione sebbene costituisca un mero documento di sintesi delle condizioni contenute nel mandato (…) comunque costituisce un documento che, proprio per il suo carattere sintetico, ha la funzione di richiamare lattenzione sui singoli contenuti del mandato così come di agevolarne la comprensione, deve essere compilato in ogni sua parte, e per il quale deve essere rispettata la prescrizione di forma scritta richiesta ad substantiam: sicché necessariamente richiede anche la sottoscrizionee, poi, sottolineato che “la nullità è da considerarsi assoluta, o comunque la firma disconosciuta, e dunque mancante, tale da provocare la invalidità, è quella del Calciatore e non quella dellAgente che ha predisposto il modello (la cui mancanza, invece, potrebbe in ipotesi ritenersi irrilevante). Tenuto conto, allora, della prescrizione legislativa di nullità testuale per il difetto relativo allexecutive summary (), il Collegio è persuaso che tale vizio formale sia insuperabile. Si ribadisce, pertanto, che l’inosservanza della speciale normativa che regola il rapporto tra calciatore professionista-agente sportivo-FIGC, ai fini del riconoscimento dell'attività prestata nell'ambito dell'ordinamento sportivo, determina la nullidel contratto "non tanto per contrasto con norme imperative o altro, ma sotto il profilo della inidoneidegli atti compiuti al fine di realizzare un'attivied interessi non meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c." (Cass. civ., Sez. III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18807). E ciò in conformial principio, enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche pe r l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nulliper violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c., comma 2°); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali  all'uopo  richieste,  e,  come  tale,  inidoneo  ad  attuare  la  sua  funzione  proprio  in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845/81)(Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3545). Sulla scorta di quanto sin qui osservato e considerato e per le ragioni esplicitate, la domanda dell’agente sportivo istante va, in definitiva, rigettata.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 7 del 30/09/2021

Parti: G.S. c/ Football Trade S.r.l.

Massima: E’ nullo il contratto di mandato tra il Calciatore e l’Agente, a causa della mancanza di firma dell’agente sportivo sul modello “executive summary”, che deve accompagnare il mandato (espressamente richiesto dalla normativa vigente pro tempore, a pena di nullità del mandato)…Il Collegio ritiene fondata e, dunque, meritevole di accoglimento la domanda (o eccezione) di nullità del contratto proposta dal Calciatore per le seguenti motivazioni. La firma sull’executive summary è stata disconosciuta dal Calciatore e non ne è stata chiesta la verificazione dall’Agente (il quale, anzi, ha mostrato di condividere e di essere consapevole che la firma medesima fosse apocrifa, pur imputando la responsabilità dell’apocrifia al Calciatore, che ne appariva a conoscenza - sulla base dello scambio di messaggi scritti per via telefonica prodotto in atti - e ritenendo irrilevante tale difetto ai fini della validità del contratto). Benché la firma apposta dal Calciatore sul contratto di mandato sia stata, invece, riconosciuta come autografa, tuttavia, la legge vigente pro tempore da applicare al caso di specie (cfr. Art. 5.3 del Regolamento Agenti FIGC, versione 10 giugno 2019) prevede testualmente, “a pena di nullità” del mandato, che esso sia “accompagnato” dall’executive summary. Con la conseguenza che la sottoscrizione apocrifa, in quanto disconosciuta, di tale atto inficia insanabilmente l’intero contratto di mandato. Ed invero, sebbene costituisca un mero documento di sintesi delle condizioni contenute nel mandato (nel caso di specie, dotato invece di sottoscrizione non disconosciuta) e, dunque, sia essenzialmente ripetitivo e ricognitivo di condizioni autonomamente negoziate nel medesimo contratto, tuttavia l’executive summary, a prescindere se possa o meno avere natura negoziale (ad esempio in ordine alle dichiarazioni relative all’assenza di conflitto di interessi in esso riportate con le relative sottoscrizioni specifiche), comunque costituisce un documento che, proprio per il suo carattere sintetico ha la funzione di richiamare l’attenzione sui singoli contenuti del mandato così come di agevolarne la comprensione, deve essere compilato in ogni sua parte, e per il quale deve essere rispettata la prescrizione di forma scritta richiesta ad substantiam: sicché necessariamente richiede anche la sottoscrizione. Vero è che una recente giurisprudenza in materia di servizi di investimento (cfr. Cass., S.U., 23.1.2018, n. 1653) ha ritenuto valido un contratto firmato dal solo cliente, pur in mancanza della firma dell’intermediario, reputandola surrogabile dalla produzione in giudizio del documento o dal comportamento concludente; ma ciò si giustifica in ragione della ricorrenza di una fattispecie di nullità relativa (o c.d. “nullità di protezione”), azionabile unicamente dal cliente nei confronti dell’intermediario predisponente (e non viceversa). Nel caso che qui ci occupa, invece, la nullità è da considerarsi assoluta, o comunque la firma disconosciuta, e dunque mancante, tale da provocare la invalidità, è quella del Calciatore e non quella dell’Agente che ha predisposto il modello (la cui mancanza, invece, potrebbe in ipotesi ritenersi irrilevante). Tenuto conto, allora, della prescrizione legislativa di nullità testuale per il difetto relativo all’executive summary (comunque, richiesto dalla legge applicabile ratione temporis al caso di specie, sebbene successivamente abrogata), il Collegio è persuaso che tale vizio formale sia insuperabile.

Massima: La nullità del contratto di mandato tra calciatore ed agente, per mancanza di sottoscrizione sul mandato da parte dell’agente, non esime il calciatore dal pagamento dell’agente a titolo di risarcimento danni che nella specie sono stati quantificati in € 3000.000,00…il Collegio, ai fini del presente giudizio, non può non attribuire rilevanza alle modalità della condotta del Calciatore: il quale ha fatto valere la nullità pur nella consapevolezza di avere personalmente accettato e sottoscritto il contratto di mandato; e dunque ha invocato il vizio formale del difetto di autografa sottoscrizione dell’executive summary per sottrarsi agli effetti di un mandato in relazione al quale, invece, ha senz’altro riconosciuto la propria sottoscrizione. Tale condotta appare contraria ai doveri di correttezza e buona fede che gravano su entrambe le parti del rapporto (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.); e anche al di là di ciò, comunque, appare tale da avere ingenerato nell’Agente un affidamento sulla validità del contratto di mandato: la cui sottoscrizione – lo si ripete – non è stata contestata dal Calciatore il quale, nonostante ciò, ha eccepito il difetto di sottoscrizione autografa relativamente al solo executive summary, approfittando di tale vizio formale per sciogliere il vincolo contrattuale. Sennonché, in tal modo, il Calciatore ha, con tale comportamento, fatto sì che possa essere ravvisato nella fattispecie un abuso del proprio diritto di invocare la nullità. Per tale ragione il Collegio ritiene meritevole di accoglimento, sia pure parziale, la domanda subordinata di risarcimento proposta dall’Agente. Quanto alla misura del risarcimento, ad avviso del Collegio, vanno innanzitutto considerate – e stigmatizzate – le reciproche condotte tenute dalle parti, per scarsa correttezza o negligenza, nei termini di cui sopra; nonché il quadro complessivo di disordine e confusione nelle modalità di conclusione degli accordi, in particolare della relativa sottoscrizione e documentazione, quale è emerso dalle confliggenti rispettive ricostruzioni. Inevitabile rilievo assume, al riguardo, la posizione dell’Agente, che appare responsabile per non avere diligentemente curato la raccolta delle sottoscrizioni e il rispetto della piena regolarità formale dei documenti. Per tale ragione il Collegio reputa equo fissare il risarcimento in euro 300.000,00 (trecentomila/00): considerato che tale risarcimento non può essere commisurato all’intero vantaggio che l’Agente avrebbe conseguito in caso di esecuzione del contratto dichiarato nullo, ivi compresa la penale in esso indicata [la cui misura di euro 1 milione – nella ipotesi in cui il contratto fosse stato reputato valido – sarebbe stata comunque eccessiva; con conseguente potere di riduzione, anche officioso, da parte del Collegio, ai sensi della consolidata interpretazione dell’art. 1384 c.c.; e ciò a prescindere e a nulla rilevando la eventuale diversa qualificazione della penale come “multa penitenziale”, ovvero corrispettivo dell’esercizio del recesso che, sebbene non riducibile ex art. 1384 (cfr. Cass. n. 17715 del 25/08/2020), si sarebbe potuto sanzionare con nullità, per contrasto con l’art. 2 Cost., in combinato disposto con l’art. 1418 c.c. (Corte cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 248 e 2 aprile 2014, n. 77)]. L’indicata determinazione risulta per il Collegio coerente (oltre che con le differenti ‘quote’ di responsabilità delle parti nella causazione della nullità del mandato e nell’averla fatta emergere): i) con la misura dell’intero guadagno (5%, per un biennio, del compenso percepito dal calciatore per ciascuna annualità, in virtù del contratto effettivamente in essere alla data di riferimento, pari ad euro 1.056.185 nella parte fissa, e circa ulteriori euro 200.000 nella parte variabile), che l’Agente avrebbe realizzato in caso sia di completa esecuzione del mandato invalidamente concluso, sia di prosecuzione del precedente mandato (che sarebbe rimasto efficace fino al 5.9.2021, se non fosse stato consensualmente risolto dalle parti proprio in vista della sottoscrizione del nuovo, per cui è causa); ii) con la misura della penale (pari ad euro 150.000) fissata nel precedente contratto di mandato (di minor valore), del 5.9.2019, tra le stesse parti (cfr. doc. 6 allegato alla istanza di arbitrato del Calciatore) che avrebbe dovuto essere sostituito, nella intenzione delle parti, da quello oggetto del presente arbitrato, invece viziato da nullità. Di talché almeno il 50% della misura del danno liquidato appare al Collegio costituito dalla determinazione della misura della penale che l’Agente avrebbe incassato ove il precedente contratto non fosse stato risolto: misura che il Collegio, anche ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ritiene equo maggiorare fino al doppio, anche in considerazione dell’incremento di ‘valore’ del Calciatore (assai promettente ed emergente), della sua giovane età e, in definitiva, pure a causa della perdita di lucrose opportunità per l’Agente: poiché ben possibili maggiori retribuzioni per il Calciatore, sebbene allo stato rimaste solo potenziali e non effettivamente dimostrate, avrebbero senz’altro potuto garantire all’Agente guadagni adeguati a tale accresciuto valore.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.- Sezione Consultiva: Parere n. 3 del 23/02//2015  www.coni.it

Istanza: Richiesta CONI su Agenti calciatori

Massima: L’Agente di calciatori è un libero professionista che (avendo ricevuto, a titolo oneroso, l’incarico) cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva oppure fra due società per la conclusione di un’operazione economica relativa ad un calciatore. Così il TAR Lazio 33428/2010: «L’Agente di calciatori svolge un’attività qualificabile come prestazione d’opera professionale (art. 2229 cod. civ.) che ha come presupposto l’avvenuto rilascio di un mandato e come oggetto un’obbligazione di mezzi, e non di risultato» . Sebbene l’esplicazione della sua funzione all’interno del sistema sportivo determini l’assunzione di una serie di obblighi che lo pongono in una particolare posizione, l’agente non è tesserato della Federazione. La funzione dell’agente all’interno del sistema sportivo è ben descritta dalla normativa endoassociativa all’ art. 3 del regolamento n. 142/A del 2011. Il sopra citato articolo deve essere letto unitamente all’art. 8 dello stesso regolamento che stabilisce gli adempimenti richiesti affinché l’agente possa esercitare l’attività. Tra questi risulta la solenne dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi della F.I.G.C. e della clausola compromissoria prevista per la cognizione arbitrale delle controversie. L’agente di calciatori svolge un’attività che il giudice comunitario (Corte giust. CE, ord. 23 febbraio 2006; Trib. di prima istanza 26 gennaio 2005) ha definito solo “periferica all’attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport”, come tale soggetta non solo alla disciplina civilistica dettata dall’ordinamento dello Stato di appartenenza per le prestazioni d’opera intellettuale, ma anche a quella comunitaria e nazionale in tema di concorrenza e di antitrust. Segue da ciò il diritto dell’agente al rispetto delle libertà civili ed economiche riconosciute ad ogni operatore e, quindi, anche delle sue libere scelte in ordine allo svolgimento della propria attività, nella stessa misura in cui le stesse sono riconosciute ad ogni altra associazione professionale e ai suoi componenti, e senza limiti e condizioni che si pongano in irragionevole contrasto con i principi innanzi richiamati di libertà di concorrenza, di iniziativa economica e di associazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 dicembre 2014 –  www.coni.it   

Parti: Dott. V.D.I. e V.D.I. Srl / Sig. Diego Fabian Polenta Musetti

Massima: Quanto alla legittimazione attiva dell’agente di calciatori, si osserva che la proposizione dell'istanza arbitrale in unione con la società (quale soggetto verso il quale era stato convenzionalmente autorizzata l’attribuzione dei diritti maturati per l’esecuzione del mandato conferito all’agente) manifesta una comunione di intenti ed interessi (sul piano formale, si consideri che se il dott. – omissis - ha potuto proporre domanda di arbitrato anche in qualità di legale rappresentante della – omissis - e successivamente rinunciarvi nella medesima qualità, se ne deve dedurre la totale disponibilità, da parte del dott. – omissis -, dei diritti facenti capo alla detta s.r.l.) e questo è sufficiente, ad avviso del Collegio, per ritenere la permanenza in capo al dott. – omissis - della legittimazione all'azione anche dopo la rinunzia agli atti formulata dalla società al solo dichiarato scopo di non duplicare la spesa della procedura arbitrale. Anche su questo punto, il Collegio ritiene di poter aderire alla giurisprudenza del TNAS (cfr. Lodi Peverani c. AS Bari dell'1/10/2012; Sopranzi c. AC Siena del 30/10/2012; nonché Pasqualin c. Zapata Valencia del 6/3/2009, ove si afferma che, qualora non risulti la cessione, come è nella specie, la legittimazione deve ritenersi rimasta in capo all’agente). Non si ritiene, peraltro, che competa a questo Tribunale la verifica delle pattuizioni negoziali intervenute privatamente fra i due soggetti in ordine agli interessi economici oggetto del giudizio, tanto più in una situazione processuale nella quale si discute anche e preliminarmente della validità del contratto sottoscritto dal dott. – omissis -.

Massima: E’ nullo il contratto di mandato tra l’agente di calciatori e la società in quanto sottoscritto in bianco. E’ risultato comprovato dalla dichiarazione del teste – omissis -, che il modulo contrattuale proposto dal dott. – omissis - fu sottoscritto in bianco dal sig. – omissis -a in data 22/02/2011 in occasione dell'incontro fra i due avvenuto all'hotel – omissis -, nei pressi dell'aeroporto di Malpensa; in proposito, il teste ha dichiarato che in quella occasione, il dott. – omissis - fece firmare in bianco i moduli contrattuali a tutti i tre calciatori presenti, trattenendo poi tutte le copie. Non c'è motivo di dubitare della veridicità della deposizione, resa dinanzi ad una pubblica autorità rumena e debitamente autenticata. D'altro canto, nessuna prova contraria è stata addotta dall'agente sulle risultanze della prova, mentre il calciatore ha comprovato che il giorno 16/8/2011 (data nella quale l'agente assume essere stato sottoscritto il contratto) non era a Genova bensì a Reggio Calabria per l'inizio di un eventuale rapporto di collaborazione sportiva con la locale società di calcio (cfr. estratti dei notiziari sul web in atti). Da questo dato di fatto accertato discende che il contratto di mandato fatto valere dal dott. – omissis - è nullo per vari motivi: a) è falso nella indicazione del luogo di sottoscrizione e della data ed è, comunque, nullo perché non contiene sin dall'inizio tutti gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 16, co. 5, Regolamento Agenti; b) è stato inoltrato alla Commissione Agenti dopo il termine di venti giorni dalla sua stipulazione (da intendersi in tal senso il termine "sottoscrizione" utilizzato dall'art. 16, co. 1, Regolamento Agenti in quanto riferito alla regola della contestuale sottoscrizione del contratto sancita dal successivo comma 5 che rende illegittima ogni pratica di composizione progressiva dell'atto); c) inoltre, il Collegio ritiene che il detto contratto sia nullo anche per potenziale conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, co. 4, 16, co. 8, e 19, co. 7, Regolamento Agenti, atteso che l'agente risultava legato alla società CFC Genoa (con la quale il calciatore – omissis - aveva sottoscritto in data 10/6/2010 un contratto di prestazione sportiva per il periodo 2010-2015) da un precedente contratto di mandato del 13/1/2011 (avente ad oggetto la conclusione di un accordo per il trasferimento di altro calciatore ma, si deve presumere, non ancora chiuso - con il pagamento del compenso professionale dovuto all'agente - al momento del contatto con il sig. – omissis - del 22/2/2011, come eccepito dalla parte intimata e non puntualmente contestato dall'istante).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 luglio 2014  –  www.coni.it   

Parti: Dott. V.D.I. e V.D.I. Srl / Bologna F.C. 1909 SpA

Massima: La società alla quale l’agente di calciatori attribuisce i diritti maturati per l’esecuzione del mandato è estranea all’ordinamento sportivo per cui la domanda non è soggetta ad arbitrato del TNAS per inesistenza di una convenzione di arbitrato

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 gennaio 2014  –  www.coni.it   

Parti: Sig. S.C. / Sig. M.M.D.C.T.N.S.

Massima: Facendo applicazione delle regole ermeneutiche in materia negoziale – alla luce del “testo contrattuale” il mandato conferito dal calciatore all’agente deve essere inteso come “a titolo non esclusivo. Depone in questa direzione la esplicita volontà negoziale rinferibile dalla clausola in calce appositamente sottoscritta. Per contro, nessuna valenza può essere assegnata al “flag” apposto nel corpo del contratto alla clausola «[…] a) in via esclusiva […]». La natura non esclusiva del mandato impone al Collegio di valutare se l’agente abbia svolto un’attività professionale nell’interesse del calciatore e, in caso affermativo, quale sia la misura del compenso che debba essergli riconosciuto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 maggio 2012– www.coni.it 

Parti: Sig. L.P./ Sig. D.A.

Massima TNAS: (3) L’agente incorre comunque in una violazione di propri doveri se non si assicura che il proprio nome sia indicato nel contratto al momento della sottoscrizione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 marzo 2012– www.coni.it 

Parti: Sig. N.P. / Sig. L.M.

Massima TNAS: (1) L’art. 10 del Regolamento Agenti vigente al momento del conferimento dell’incarico all’Agente dispone che «[…] 1. Un Agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio […] dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti. 2. L’incarico ha efficacia dalla data di deposito certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall’ufficio postale […]» (s.d.r.). Il legislatore sportivo ha, così, prescritto un onere morfologico che non si esaurisce nella previsione della forma scritta, ma individua anche il supporto grafico (il modulo). Non solo, ma l’efficacia del contratto è ulteriormente condizionata al deposito del contratto presso la Commissione Agenti, deposito che segna il termine iniziale della produzione degli effetti. Nessun termine è, invece, prescritto per il deposito la cui omissione preclude l’efficacia del mandato.

Massima TNAS: (3) Il ritardato deposito del contratto di mandato presso la Commissione Agenti invera un concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, 1° comma, cod. civ.; dall’altro, la diligenza e lo scrupolo del calciatore che in data antecedente al deposito si è preoccupato di verificare l’esistenza del mandato presso la Commissione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it 

Parti: INTERNATIONAL SPORT SERVICE SpA / A.S. BARI SpA

Massima TNAS: (2) Il potere di rappresentanza, così come il conferimento di incarichi di assistenza e consulenza in favore di agenti di calciatori, viene provato dal Comunicato Ufficiale n. 55/CDN (2009/2010) fornito a prova dalla parte ricorrente. Laddove, comunque, vi fosse stato un eccesso ovvero un difetto del potere di rappresentanza, questa verrebbe a essere sanata ex art. 1399 c.c., il quale consente che il rappresentato possa ratificare anche per facta concludentia l’atto posto in essere dal rappresentante in carenza o mancanza di poteri allorché egli accerti gli effetti dell’atto nella propria sfera giuridica.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it 

Parti: INTERNATIONAL SPORT SERVICES Srl/A.S. BARI SpA …………28 dicembre 2011

Massima TNAS: (3) Un eccesso ovvero un difetto del potere di rappresentanza verrebbe comunque a essere sanato ex art. 1399 c.c., il quale consente che il rappresentato possa ratificare anche per facta concludentia l’atto posto in essere dal rappresentante in carenza o mancanza di poteri allorché egli accerti gli effetti dell’atto nella propria sfera giuridica.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Luglio 2011  –  www.coni.it   

Parti: SIG. C.O./A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (1) Il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori approvato in data 7 settembre 2009 è entrato in vigore in data 8 aprile 2010 e si applica, pertanto, soltanto ai mandati stipulati dopo tale data, come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie e finali del Regolamento stesso.

Massima TNAS: (2) In base all'art. 10, comma 2, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, che si applica alla fattispecie in esame, l'incarico di agente ha efficacia dalla data di spedizione del mandato sottoscritto dalle parti attestata dall'ufficio postale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 6 Aprile 2011. –  www.coni.it   

Parti: SIG. S.S./SIG. S.A.

Massima TNAS: (4) La formazione di un mandato da parte dell’agente, su modulo sottoscritto in bianco, nel momento della revoca di precedente mandato, realizza la violazione da parte dell’agente dei principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale recati dal Regolamento Agenti 2010, e dal Codice di condotta professionale ad esso allegato, che obbligano l’agente a tenere un comportamento degno di rispetto e confacente alla sua professione e ad attenersi alla verità, alla chiarezza e all’obiettività. Tale violazione costituisce giusta causa di revoca, non apparendo possibile la prosecuzione di un rapporto fiduciario con soggetto che si rende responsabile di siffatte violazioni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 Aprile 2011 –  www.coni.it   

Parti: DOTT. L.C./BOLOGNA F.C. 1909 SpA

Massima TNAS: (3) Il deposito o la spedizione del contratto di mandato alla Commissione Agenti presso la FIGC rappresenta una condizione dal cui verificarsi dipende l’acquisto dell’efficacia del mandato stesso con effetti ex tunc.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 Marzo 2011  –  www.coni.it   

Parti: SIG. S.Z./SIG. K.C.

Massima TNAS: (1) È nullo il contratto stipulato tra agente e calciatore, che sia stato concluso in violazione dei divieti, posti dal Regolamento Agenti, relativi all’attività di agente (art. 12 comma 6 del Regolamento Agenti). Tra questi divieti rientrano senz’altro quello di tenere comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale).

Massima TNAS: (2) La rappresentazione di circostanze non veritiere e di conseguenze pregiudizievoli per il calciatore, che mettano in gioco aspetti della vita personale dello stesso, oggettivamente estranei al rapporto dedotto in un mandato tra agente e calciatore, costituisce violazione del dovere incombente all’agente di tenere comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 Febbraio 2011 –  www.coni.it   

Parti: SIG. M.P./A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (3) L’art. 1417 c.c. pone stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell’atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un’ipotesi di simulazione assoluta. Inoltre, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 Gennaio 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010

Parti: SIG. R.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) L’art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti Calciatori sancisce espressamente l’obbligo di depositare i documenti nell’art. stesso tassativamente elencati.

Massima TNAS: (3) In base all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori l’incarico deve essere redatto a pena di inefficacia esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA; possono essere inserite eventuali ulteriori clausole, purché non contrastanti con le altre previsioni contenute nel Regolamento stesso.

Massima TNAS:  (4) Anche se non può discriminarsi tra una società costituita ai sensi del diritto italiano e una società costituita ai sensi del diritto di un altro Stato membro dell’Unione Europea, in linea con i fondamentali principi di libera circolazione dei servizi e dei capitali e di libertà di stabilimento sanciti dai Trattati europei, nel sistema previsto dal Regolamento Agenti Calciatori, gli agenti, soltanto rispettando le condizioni ivi stabilite, possono attribuire ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica, i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi. Ne deriva che l’agente deve assumere gli incarichi personalmente e, poi, può attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla detta società.

Massima TNAS:  (5) Costituisce principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza che la valutazione della gravità di un comportamento a fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare e la gravità dei fatti contestati ai fini della graduazione della sanzione è espressione del discrezionale apprezzamento inerente al potere sanzionatorio ed è suscettibile di sindacato giudiziale solo per macroscopici vizi logici o insufficienza della motivazione o mancata osservanza di norme di diritto o contrattuali.

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 Novembre 2010   –  www.coni.it    

Parti: SIG. C.I./SIG. A.G.

Massima TNAS:  (2) In base ai principi generali in tema di interpretazione dei contratti, in particolare, l'art 1367 Codice Civile, e, in base ai principi generali in tema di nullità del contratto, in particolare, l'art. 1419 Codice Civile, non può ritenersi nullo il contratto del mandato procuratorio, potendo la sua durata massima, pur in assenza di esplicita previsione introdotta dalle parti stesse, chiaramente essere determinata sia da norma pattizia, sia da disposizioni regolamentari laddove statuiscano che l'incarico, conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 07 Giugno 2010  –  www.coni.it   

Parti: SIG. S.P./A.C. ANCONA SpA

Massima TNAS: (1) In tema di conferimento di mandato di agente di calciatore la mancata allegazione dei requisiti ex art. 118 c.p.c. non è idonea a suffragare la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto medesimo.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Marzo 2010  –  www.coni.it   

Parti: SIG. L.M./S.S. LAZIO SpA

Massima TNAS:  (1) Deve ritenersi un collegamento negoziale tra contratto mandato calciatore-agente e quello di prestazione sportiva calciatore-società sportiva. E, pertanto, in questa prospettiva deve leggersi la circostanza che le vicende effettuali del contratto con il calciatore spieghino conseguenze anche in quello tra l’agente e la società sportiva. Conseguentemente alcun obbligo contrattuale di pagare i ratei del corrispettivo non scaduto residua in capo alla società sportiva dopo lo scioglimento del rapporto tra il calciatore e la prima in conseguenza degli effetti che tale scioglimento produce sul contratto di mandato.

Massima TNAS:  (2) Il Collegio arbitrale ritiene che, sussistendone la condizioni, si possa procedere alla liquidazione in via equitativa, così come disposto dall’art. 1226 c.c..

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. A.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (6) Le funzioni svolte dagli agenti calciatori hanno un’oggettiva valenza pubblica, anche se si manifestano attraverso attività negoziale di diritto privato (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 147), di soggetti - anche diversi dagli associati - che con il loro operato impingano direttamente e in modo rilevante sugli interessi di rilievo pubblicistico che la legge vuole promuovere (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473, riguardante appunto l’attività di un agente calciatori). Il ruolo di rilevanza pubblicistica svolto dagli agenti di calciatori ben consente di raffigurare un’ipotesi di nullità o annullabilità dell’atto anche in termini di responsabilità disciplinare del suo autore quando ciò sia previsto dalle norme dell’ordinamento settoriale cui il soggetto agente appartiene (cfr., a proposito della responsabilità dei notai, Cassazione Civile, 10 novembre 1992, n. 12081, cit.).

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 84/CGF del 19 Dicembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 6 Aprile 2009. n. 1  www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei signori: D’A. A., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori; P. C., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori;  R. C. (detto M., agente di calciatori per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del regolamento agenti di calciatori.

Massima: L’agente di calciatori non può essere assimilato al mediatore, che esaurisce la sua funzione nella semplice conclusione dell’affare, ma ad un mandatario professionale che deve massimizzare l’interesse del mandante, laddove è in re ipsa che non possa ottenere detta massimizzazione, laddove operi nell’interesse di più parti in pozione contrattualmente contrapposta.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 – www.coni.it

Parti: Sig. T.T. - Spezia Calcio 1906 Srl

Massima: L’agente di calciatori può ricevere incarico dalla società  per curare gli interessi di quest’ultima relativi al tesseramento o alla cessione del contratto di un calciatore ed ha diritto al pagamento del compenso pattuito qualora la società abbia poi sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con il suddetto calciatore.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 – www.coni.it

Parti: Sig. T.T. - Taranto Sport Srl

Massima: L’agente di calciatori può ricevere incarico dalla società  per curare gli interessi di quest’ultima relativi al tesseramento o alla cessione del contratto di un calciatore ed ha diritto al pagamento del compenso pattuito qualora la società abbia poi sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con il suddetto calciatore.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 novembre 2008 – www.coni.it

Parti: Sig. D.T. - Spezia Calcio 1906 Srl

Massima: L’agente di calciatori può ricevere incarico dalla società  per curare gli interessi di quest’ultima relativi al tesseramento o alla cessione del contratto di un calciatore ed ha diritto al pagamento del compenso pattuito qualora la società abbia poi sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con il suddetto calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 18 ottobre 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 49 del 30.6.2001

Impugnazione – istanza: Appello del calciatore M.I. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1. C.G.S.

Massima: Il termine 'mediatore" di cui all’art.4, comma 1, C.G.S., non va in effetti inteso negli stretti termini indicati dalla discipli­na civilistica (art. 1754 cod.civ) ma vuole indicare in gene­re un soggetto che intervenga senza avere titolo, né apposita abilitazione o riconosci­mento, per mettere in contatto un calciatore con una società o viceversa.

 

 

 

 

 

 

 

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