Decisione C.F.A.- Sezione Consultiva: Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 05 Luglio 2016 e su www.figc.it
Impugnazione – istanza: 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE IN ORDINE ALLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE – COM. UFF. N. 122/A DELL’1.9.2015)
Massima: L’attività di procuratore sportivo è incompatibile con l’incarico di natura tecnica svolto presso la FIGC, nell’ambito delle squadre nazionali, da soggetto che ha rapporto di parentela di primo grado in linea retta con il procuratore sportivo. Tale principio può trovare parziale smentita, e quindi limiti alla sua applicazione, solo quando l’incarico federale attribuito al soggetto “in rapporto” col procuratore sia estraneo all’area tecnica della Federazione o della società affiliata, oppure non sia contrassegnato da potestà decisionale, come nel caso, ad esempio, di mansioni solo operative o dell’atleta tesserato per la società.
Massima: Per il procuratore sportivo in posizione di incompatibilità “personale” o “per rapporto”, si profila, ove tale posizione sia sopravvenuta, quanto meno un provvedimento sospensivo ex art. 4.7 del Regolamento, atteso che la situazione di incompatibilità va inevitabilmente risolta; provvedimento che si traduce nella sospensione dei rapporti in corso e nel divieto di instaurarne di nuovi, prescrizioni che non possono essere comunque aggirate od eluse, per l’intera durata dello status di incompatibilità, mediante interposizioni fittizie di soggetti o l’esercizio dell’attività da parte di strutture associative o similari che fanno comunque capo al procuratore sportivo.
Massima: Su quali siano i “rapporti di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad esse affiliate” che inibiscono o limitano l’attività del procuratore sportivo, la Corte si trova nell’oggettiva impossibilità di fornire un repertorio dettagliato e, se possibile, esaustivo del novero dei rapporti interessati dallo spazio applicativo della disposizione in argomento. Ciò nondimeno, l’occasione è utile per ribadire, in via di linea ermeneutica generale, che deve trattarsi di rapporti (che possono essere di parentela, fino al quarto grado in via retta e collaterale, di coniugio, di affinità, sino al secondo grado, ma non necessariamente solo questi) comunque in grado di creare, in concreto, una situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale. Il tutto, peraltro, in perfetto ossequio a quanto previsto dall’art. 10, comma primo, del Codice di comportamento del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2012, in base al quale, proprio in tema di prevenzione dei conflitti di interessi, “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”.