Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 15/2020 del 4 marzo 2020

Decisione impugnata: Delibera di rigetto all'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, assunta dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi nella seduta del 12 settembre 2019 e comunicata il successivo 18 settembre 2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, tra cui il Regolamento Agenti Sportivi CONI - Testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

Parti: Y. F. S. F.l E. S.L./Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Massima: Il Collegio di Garanzia è competente a decidere avverso la delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi che ha rigetto l'iscrizione della società estera (che opera in ambito calcistico occupandosi di rappresentanza, intermediazione e consulenza) nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi…Al riguardo si osserva che la giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste, in forza del disposto dall’art. 54, comma 3, del CGS CONI, anche per “le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI” – come recentemente deciso con ineccepibile motivazione dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la pronuncia n. 7/2020 –, categoria quest’ultima nella quale può essere pacificamente inquadrata la gravata delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 18 settembre 2019, non altrimenti impugnabile; ed anche, latu sensu, ai sensi dell’art. 22, primo comma, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI aggiornato al 26 febbraio 2019, il quale devolve alla cognizione del Collegio di Garanzia la risoluzione delle controversie sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 7/2020 del 24 gennaio 2020

Decisione impugnata: Delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi assunta, a carico del ricorrente, dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi nella seduta del 30 luglio 2019, per carenza del requisito del superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento.

Parti: E. C./Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Massima: Il Collegio di Garanzia è competente a decidere in merito al ricorso proposto da colui il quale si è visto rigettare la “domanda di iscrizione al registro federale degli agenti sportivi” per la sezione “stabiliti” per difetto del requisito del “superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità che sia equivalente alla prova abilitativa prevista dall’ordinamento nazionale”… il sig. C., nella sua “Domanda di iscrizione al registro federale degli agenti sportivi”, ha espressamente dichiarato di “sottoporsi volontariamente alla giurisdizione del CONI, della FIGC, della FIFA e della UEFA nonché al potere disciplinare dei medesimi”. E il certificato della FIGC (Commissione Federale Agenti Sportivi) del 23 luglio 2019, prodotto dal ricorrente (sub. doc. 7), attesta l’iscrizione del sig. C. al Registro Federale FIGC. Peraltro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, il Collegio di Garanzia “Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni”; e la delibera censurata dal ricorrente in questa sede non risulta altrimenti impugnabile.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it