Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 15/2020 del 4 marzo 2020

Decisione impugnata: Delibera di rigetto all'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, assunta dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi nella seduta del 12 settembre 2019 e comunicata il successivo 18 settembre 2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, tra cui il Regolamento Agenti Sportivi CONI - Testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

Parti: Y. F. S. F.l E. S.L./Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Massima: E’ inammissibile per tardività il ricorso al Collegio di Garanzia proposto dalla società estera (che opera in ambito calcistico occupandosi di rappresentanza, intermediazione e consulenza) avverso la delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi che ha rigetto l'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi…perché è stato impugnato il Regolamento degli Agenti Sportivi CONI pubblicato il 26/02/2019  oltre il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione… L’estensione del sindacato di legittimità dell’odierno Collegio al Regolamento degli Agenti Sportivi del CONI, quale atto presupposto rispetto alla successiva – e parimenti gravata - delibera di rigetto dell’iscrizione del Registro Nazionale, appare coerente ai principi sull’autonomia dell’ordinamento sportivo racchiusi nell’art. 3, comma 1, L. n. 280/2003. Detta norma regola i rapporti tra giudice ordinario e giudice sportivo, sancendo che “ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”. La medesima regola, di chiara portata precettiva, può essere identificata quale norma di chiusura del sistema giacché contiene un incipit di indubbio rilievo, laddove dispone - ed impone - il previo esperimento dei gradi della giustizia sportiva: si tratta della consacrazione della c.d. “pregiudiziale sportiva” sugli atti del CONI e delle Federazioni, principio consolidatosi anche sulla scorta di costante giurisprudenza in ambito amministrativo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4430 del 23 luglio 2018) e sportivo (SS.UU., decisione n. 32 dell’01 giugno 2018) ed in perfetta coerenza con la norma del CGS CONI – art. 54, comma 3, cit. – che delimita la giurisdizione del presente Collegio. In virtù delle superiori osservazioni, l’odierno Collegio, pur ritenendo la propria giurisdizione sia sulla delibera impugnata che sul presupposto Regolamento degli Agenti Sportivi CONI, deve tuttavia rilevare che l’impugnazione di tale Regolamento, adottato con deliberazione n. 1630 del 26 febbraio 2019, è nel suo complesso insanabilmente viziata per tardività, ai sensi del citato art. 59, primo comma, CGS, il quale dispone che il ricorso innanzi al Collegio va proposto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione, a pena di decadenza. Risulta incontestato, infatti, che la pubblicazione del Regolamento CONI – avvenuta in data 10 luglio 2018, con deliberazione n. 256 e, con successivo aggiornamento, giusta deliberazione n. 1630 del 26 febbraio 2019 – ha determinato il legale momento di conoscenza delle relative disposizioni anche per la ricorrente società Y. F. e, pertanto, la contestuale conoscenza della lesività degli interessi della società medesima, identificando il tempus dell’insorgenza dell’interesse ad impugnare il Regolamento in ragione della consapevolezza, in capo alla ricorrente, di dover poi procedere all’iscrizione presso i Registri FIGC e CONI, nel rispetto della previsione – indubbiamente precettiva – del Regolamento Agenti Sportivi del CONI ex art. 19, comma 2. Ed è, altresì, evidente che l’inammissibilità dell’impugnazione del Regolamento Agenti Sportivi CONI, oggi portata all’esame del Collegio, finisce con il travolgere, quale ovvio corollario, il ricorso medesimo – rendendolo parimenti viziato di inammissibilità – e la proponibilità dello stesso avverso la delibera di rigetto all’iscrizione della ricorrente Y. F. del 18 settembre 2019, giacchè, come peraltro confessoriamente affermato dalla medesima ricorrente, il Regolamento de quo rappresentava, e rappresenta, un indispensabile atto presupposto rispetto all’emanazione della delibera ad opera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi. Il superiore assunto trova fondamento anche nel costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, atteso che, “quando sussiste un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso l’atto consequenziale, laddove non vengano dedotti vizi propri di quest’ultimo che possano connotare un’autonoma illegittimità della fase procedimentale di attuazione” (cfr., ex multis, T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. I, n. 90 del 17 giugno 2019; si veda, altresì, T.A.R. Perugia, Sez. I, n. 145 del 13 marzo 2019; T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 9033 del 23 agosto 2018).

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