Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 44/TFN-SVE del 4 Giugno 2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 284/1 del 29 aprile 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Chieti FC 1922 arl (matr. FIGC 600521) contro il calciatore S.B. (n. 19.1.1994 – matr. FIGC 4.237.123

Massima: E’ inammissibile l’appello avverso il provvedimento / ordinanza della CAE che ha trasmesso gli atti alla FlGC Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali e sospeso il procedimento…Il reclamo è inammissibile. Affinché un provvedimento possa essere appellato, o in difetto passare in giudicato, occorre che esso abbia deciso nel merito, o nel rito, in tutto, o in parte, l’oggetto della controversia. Orbene l’ordinanza di sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Procura Federale non contiene in sé nessun provvedimento che abbia natura decisoria, e che definisca anche soltanto una parte dell’oggetto della controversia, rappresentando invece un provvedimento interno al processo, rivolto a regolarlo secondo le indicazioni del Collegio, anche in via istruttoria, rappresentando le stesse attività prodromiche poi alla emissione della sentenza definitiva. Né, in assenza di valenza decisoria del provvedimento impugnato, possono essere soggette a giudicato le affermazioni, riflessioni e deduzioni in fatto, riportate nella motivazione della ordinanza di sospensione. Da ciò consegue che, in assenza di qualsiasi valenza decisoria della ordinanza di sospensione, l’appello proposto sia inammissibile.

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