Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0017/CFA del 2 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 175 del 27 giugno 2023

Impugnazione – istanza: Sigg.ri A.C.-V.C.-A.S.D. Marca Football Club/Procura Federale Interregionale

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva ritenuto i deferiti responsabili della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere posto in essere atti rivolti alla fusione tra le società a totale insaputa dei soci, in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta della predetta che ha deliberato la fusione societaria e per l’effetto ridotte le sanzioni inflitte in primo grado…. il Collegio, anche sulla scorta delle considerazioni svolte in udienza dal rappresentante della Procura federale, rileva che i comportamenti ascritti ai deferiti non hanno arrecato un pregiudizio alla società Marca. Poiché, peraltro, è indubbia la violazione formale e appare discutibile che la fusione non abbia in alcun modo danneggiato i soci pretermessi, le sanzioni comminate in primo grado possono essere confermate nella specie anche se mitigate nel quantum nei termini esposti nel dispositivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0014/CFA del 28 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare n. 0208/TFNSD/2022-2023 del 23 giugno 2023

Impugnazione – istanza:  –  Sig. B.A./Procura Federale

Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il dirigente con anni 2 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, nelle more delle verifiche fiscali in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria competente nei confronti della SSD Pomezia Calcio, in concorso con altri, contribuiva e comunque consentiva la costituzione della ASD Pomezia Calcio 1957, attraverso la fusione della SSD Pomezia Calcio con la società ASD Penta Pomezia, al precipuo fine di occultare le operazioni distrattive poste in essere dalla SSD Pomezia Calcio e dai suoi tesserati e di sottrarsi alle rispettive responsabilità. Condotte poste in essere dalla stagione sportiva 2016/2017 e fino alla stagione 2018/2019 e consistite nell’utilizzo improprio delle risorse finanziarie della società di calcio, realizzato attraverso contratti di sponsorizzazioni non veridici, stipulati prevalentemente con la società del B, che determinavano ricavi annui del tutto sproporzionati per una associazione dilettantistica sportiva senza fini di lucro, partecipante al Campionato di Eccellenza, per oltre 1 milione di euro annui e nel contempo effettuando ingenti prelevamenti dalle casse della società, sia in contanti che attraverso bonifici effettuati in favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria e privi di titoli giustificativi. Tutti atti fraudolenti tesi all’evasione fiscale degli obblighi tributari di pagamento dell’IRES e dell’IVA…Ciò che viene contestato e che costituisce il punto in discussione nel presente giudizio, dunque, è l’assenza di prova certa del coinvolgimento del B. in quanto il Tribunale avrebbe posto a sostegno della propria decisione mere e prove indiziarie allo stato non comprovate dagli esiti del giudizio penale. Ritiene il Collegio che, al fine di valutare detta questione, occorra innanzitutto richiamare il principio del tutto consolidato, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Secondo il principio pacifico, più volte riaffermato nell’ambito sportivo, “nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non” (CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Da ultimo CFA n. 116/CFA/2022-2023/A. Nel medesimo senso anche le più recenti Sezioni Unite, decisione n. 0002/CFA/2023-; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021). La prova di un fatto, dunque, può anche essere e, talvolta, non può che essere, “logica piuttosto che fattuale» (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Alla luce di tali principi il Collegio reputa pienamente convincente l’impostazione seguita dalla pronuncia di primo grado e la ricostruzione dei fatti cui il Tribunale perviene sulla base degli elementi raccolti dalla Procura federale ma anche tratti dalle indagini condotte dalla Procura penale di Velletri cui il reclamante - è bene sottolineare - si limita a contrapporre generiche contestazioni senza addurre nuove e diverse fonti o argomenti di prova tali da inficiare la ricostruzione della vicenda contenuta nella decisione reclamata. Già dalla lettura della decisione emerge l’infondatezza dell’argomentazione contenuta nel primo motivo di reclamo, per cui la decisione del Tribunale sarebbe sorretta solo da elementi indiziari esclusivamente tratti dalle indagini condotte dall’Autorità giurisdizionale penale. Tale affermazione, innanzitutto, cade a fronte dell’oggettivo richiamo, a sostegno della complessiva ricostruzione della vicenda, non solo all’attività di indagine svolta dalla Procura di Velletri ma anche a precisi atti istruttori raccolti dalla Procura federale nell’ambito dell’istruttoria autonomamente svolta. La Procura sportiva, infatti, a seguito delle notizie giornalistiche circa l’avvio di una indagine per reati tributari, con nota del 15 luglio 2022, faceva espressa richiesta degli atti alla Procura penale di Velletri che informava la prima dell’avvenuto avvio di un procedimento penale e dell’adozione di un sequestro preventivo per equivalente di cui forniva copia insieme agli ulteriori atti di indagine fino a quel momento compiuti. Di qui l’avvio di ulteriori indagini da parte della Procura della FIGC, al fine di verificare la sussistenza di illeciti rilevanti anche nell’ordinamento sportivo. Di entrambe le indagini, del resto, si dà contezza nell’atto di deferimento così come in sentenza.

Massima: Ebbene, quanto alla possibilità di utilizzo dell’attività di indagine della Procura ordinaria, sebbene non ancora tradotta in una richiesta di rinvio a giudizio, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 113 del CGS, “La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per le violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento che ritiene opportuni”. Nell'ordinamento processuale vigente, così come nel processo sportivo, del resto, manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, come ricordato da Cass. penale, Sez. III, 25 settembre 2018 n. 22580, “potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Sez. 2 - Sentenza n. 1593 del 20/01/2017)”. Tali principi si riflettono anche nel regime di valutazione della prova regolato, in ambito sportivo, dall’art. 57 del CGS, che consente agli organi di giustizia sportiva di “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti. Formulazione, questa, che appare di maggiore latitudine rispetto a quella del codice di procedura civile secondo cui il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento”. Inoltre, non è presente nel Codice di giustizia sportiva l’eccezione “salvo che la legge disponga altrimenti”, che è invece presente nel Codice di procedura civile, restando quindi estraneo al processo sportivo, pertanto, almeno in via tendenziale, il sistema delle prove legali poiché si vuole che il giudice possa indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall’ordinamento. Resta, in ogni caso, applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro (CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020). Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, in ogni caso, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento, emersi nel corso delle indagini penali condotte dall’autorità giudiziaria ordinaria. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. I requisiti devono poi rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche uno di essi, non possono assurgere al ruolo di prova idonea a fondare una responsabilità penale (Cass. Penale, Sez. I, n. 28592 del 19 marzo 2021). Alla luce di quanto sopra, non può condividersi quanto affermato dal reclamante circa le indagini accusatorie, nel senso che le stesse non possono essere acquisite dal Tribunale federale nazionale “come verità assolute e poste a fondamento della decisione impugnata con il presente reclamo”. Come già evidenziato, ferma restando l’utilizzabilità di tali atti e la libertà di valutazione da parte del giudice sportivo, gli elementi tratti da tali indagini valgono senz’altro a corroborare il quadro complessivo che, sebbene non in termini di assoluta certezza, tuttavia portano a considerare fondata l’ipotesi accusatoria della Procura federale e corretta la decisione di primo grado. Il coinvolgimento del Sig. B. nella vicenda viene fatto discendere dal Tribunale da una serie di riscontri tali da far ritenere soddisfatto lo standard probatorio richiesto, non limitato a mere supposizioni bensì collegato ad una serie di riscontri – ovvero a numerosi indizi gravi, precisi e concordanti – tali da far giungere ad un giudizio complessivo di ragionevole certezza circa la responsabilità per le condotte ascritte. Con il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP presso il Tribunale di Velletri, innanzitutto, risulta compiuta una ricostruzione dettagliata della situazione contabile della società e delle movimentazioni bancarie da cui emerge sia l’entità dei ricavi provenienti dalla mole di sponsorizzazione di cui la società Pomezia Calcio beneficiava sia le relative fonti di finanziamento, sia i flussi finanziari in entrata e in uscita, ponendo in evidenza, per quanto qui di interesse, l’utilizzo distrattivo di tali risorse, utilizzate in gran parte per finalità del tutto estranee ai fini propri di una società sportiva. L’attività di indagine diretta dalla Procura ordinaria ricostruisce “per tabulas”, come ammesso dallo stesso reclamante, che la fonte principale di sussistenza della SSD Pomezia Calcio era data dagli introiti derivanti da diversi sponsor (di cui il coordinatore e main sponsor era proprio il Sig .), e che da ciò conseguiva un volume di affari del tutto spropositato per una società dilettantistica di periferia considerata, nell’ipotesi accusatoria penale, alla stregua di una vera e propria società commerciale ma purtuttavia sottratta totalmente all’obbligo di dichiarazioni fiscali.

Massima: Il fatto che il ricorrente non sia tesserato non rileva se, come il Collegio ritiene sulla base delle suesposte motivazioni, il B., nella qualità di amministratore di fatto delle società coinvolte nella vicenda per cui è causa, ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale. L’obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda allo stesso modo tutti coloro che svolgono qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale” (...) “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. (sul punto si richiama la decisione n.17/2019-2020 in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che tale ampia formulazione si riferisce ad ogni relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva; v. anche Collegio di Garanzia dello Sport- Coni- decisione n. 42 del 2018). Poiché come sopra dimostrato, è pacifico che … abbia svolto attività in nome e per conto della società Pomezia Calcio e della Pomezia 1957, ne discende che la condotta dello stesso rientra a pieno titolo nella fattispecie descritta dal riportato articolo del C.G.S. che pretende, anche in tal caso, il rispetto delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, nonché il rispetto delle norme statutarie e federali alla pari dei tesserati formalmente assoggettati alle regole sportive. Né la posizione di non tesserato può giustificare, di per sé, una diminuzione della sanzione, salvo il ricorrere di altre circostanze attenuanti, in tal caso neanche dedotte.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 142/TFN - SD del 11 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6354/116pf 21-22/GC/gb del 25 febbraio 2022 nei confronti di M.S. ed altri - Reg. Prot. 106/TFN-SD

Massima: Anni 3 di inibizione al Presidente della ASD Futsal 5 Torri ed attuale Presidente della ASD Cinque Torri Calcio a 5, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la SSDARL Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), m) e o), per aver indotto i sigg.ri …. e …..(sanzionati con mesi 3 di inibizione)  a violare la normativa federale al fine di raggiungere l’obiettivo di tale disegno, commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare e commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione. Anche gli altri deferiti sono sanzionati con l’inibizione, mentre la società è sanzionata con l’ammenda di € 30.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 112/TFN - SD del 24 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6354/116pf21-22/GC/gb del 25 febbraio 2022 nei confronti del sig. C.C. - Reg. Prot. 106/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 30 di inibizione al Vice Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN  del 28 Gennaio 2010 n. 4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 32 del 22.10.2009 Impugnazione - istanza:  (107) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di non luogo a provvedere nei contronti dei presidenti: F. M. (USD Agliè), M. N. (ACD Arnuzzese), F. B.(AC Bajo Dora), P.F. (USD Bianzè), A. C. (ASD Bussolino Sport), O. E.D. R. (SD Calcio Vogogna), C. C. (USD Caresanese), L. L. (US Castelnuovo Scrivia), G.D. C. (ASD Centallo), C. P. (AC Cressese),  S. D. G. (AC Edelweiss Giaveno), E.B. (AC Fabbrica), M. P. (ASD Fomarco), E. D. S. (AS Frassineto), E. A. G. (USG Rodallese), F. S. (ASD Juventus Domo), G. D.U. (AS Moncalieri Calcio), W. S. (ASD US Moretta), M. C. (Pol. Dil. Novi G3), B. T. (ASD Piedimulera), L. A. (FCD Real Lentese), F. R. (ASD Real Sarre), V. F. (USD Rocchetta Tanaro), G. L. (ASD Olympic Collegno), A. B. (USD Saint Pierre), P. L. (Tarantasca Calcio), E. P. (USD Valsusa VS Calcio), G.C. (US Varalpombiese ASD), emessa a seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: La norma prevista e disciplinata dall’art. 20 comma 5 delle NOIF, appare chiara e del tutto calzante al caso in esame, tanto è vero che in caso di fusione, indipendentemente dal fatto che essa produca o meno la nascita di un nuovo soggetto, la Società che risulta dalla fusione stessa o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle Società originarie e, a quella che sorge dalla fusione sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle Società originarie e l’anzianità di affiliazione della Società affiliatasi per prima.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 21 settembre 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 132 del 24.7.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg.ri C.B., M.A., F.P., D.B.A., F.A. e delle società A.S. Castelli Romani, Pol. Albalonga e G.S. Nuova Tor Tre Teste a seguito di proprio deferimento rispettivamente per violazione dell’art. 1 C.G.S. ed ai sensi dell’art. 6 commi 1 e C .G.S.

Massima: Non si verifica la fusione tra società ma solo il fenomeno della proliferazione quando le due società hanno continuato a svolgere attività in tutte le categorie e si è avuta in realtà la nascita di un nuovo soggetto (società)

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