Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0007/TFN - SD del 12 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: V.S. e M.R. - Reg. Prot. 257/TFN-SD
Massima: Mesi 10 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 delle NOIF, per non avere lo stesso, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana F.C. S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, inoltrato o fatto inoltrare, ai competenti organi federali, il tesseramento sottoscritto dal medesimo con il minore L. A. G. in data 24/07/2023; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (nella parte in cui vieta, nello svolgimento delle attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori, di avvalersi di soggetti non autorizzati) e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 8, commi 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Fermana F.C., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, consentito o comunque non impedito che il sig. …. svolgesse di fatto, in favore della società Fermana F.C., la funzione e l’attività di direttore sportivo, con particolare riferimento alla selezione di giovani atleti (scouting) e agevolando il tesseramento di giovani calciatori, tra i quali certamente L. A. G., provvedendo alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Anche previa assunzione da parte dei predetti giovani calciatori – quantomeno del calciatore L. A. G. -, dell’onere del pagamento delle spese per vitto, alloggio e istruzione scolastica e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale; Mesi 14 di inibizione al soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1, comma 2, 4, comma 3 e 6 commi 1 e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, svolto di fatto in favore della società Fermana F.C. la funzione ed attività di direttore sportivo, con particolare riferimento alla selezione e tesseramento di giovani calciatori, tra i quali certamente L. A. G., alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, procacciato e, comunque, favorito il tesseramento per la società Fermana F.C. del minore L. A. G., proponendogli condizioni inique e violative della normativa federale, quali il previo impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto, alloggio e iscrizione scolastica. In particolare, per aver proposto e definito il tesseramento per la Fermana FC, sottoscritto il 24.07.2023 e mai depositato presso i competenti Uffici federali, del minore L. A. G., previa assunzione da parte dei genitori del predetto, dell’onere del pagamento delle spese per vitto ed alloggio, e pertanto percependo dalla madre del calciatore, la sig.ra Federica …., i seguenti bonifici: di euro 2.500,00 in data 14/06/23 con motivazione: “Spese vitto e alloggio L….. A…… G….. stagione 23/24 Fermana Calcio”; di euro 400,00 in data 29/06/23 con motivazione: “Spese scuola L…….. A…… G…….. stagione 23/24 Fermana Calcio”; di euro 1.500,00 in data 19/09/23 con motivazione: “prestito”; di euro 400,00 in data 25/09/23 con motivazione: “Spese scuola Gabriele stagione 23/24 Fermana Calcio”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 070/TFN - SD del 16 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 3397/665pf22-23/GC/SA/ep del 7 agosto 2023, depositato l’8 agosto 2023, nei confronti della sig.ra S.A., dei sigg.ri F.M.I. e C.C., nonché nei confronti della società US 1913 Seregno Calcio Srl - Reg. Prot. 28/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al sig. …, presidente della società ASD Città di Cerveteri, nella stagione sportiva 2022-2023, da cui risulta dimissionario dal 29.11.2022, di rivestire il ruolo di “presidente di fatto” in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl ed in tale veste fattuale di gestire ed assumere decisioni relative all’organizzazione societaria con specifico riguardo all’attività del Settore Giovanile nonché ai rapporti economici con tecnici e collaboratori; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 8, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, e 51, comma 1, del Regolamento LND, per avere nel corso della stagione sportiva 2022-2023, dal mese di settembre 2022 al mese di febbraio 2023, consentito e comunque non impedito al sig. …. di svolgere in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento LND e dal C.U. n. 1 - 2022-2023 LND dell’1.7.2022, punto n. 14, per avere consentito e comunque non impedito l’omessa formalizzazione e sottoscrizione di accordi economici con gli allenatori che prestavano attività in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl, sigg.ri …., pur avendo con i predetti concordato riconoscimenti economici per l’attività svolta; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF ed altresì dall’art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere nel corso della stagione sportiva 2022-2023, a far data dal mese di marzo 2023, consentito e comunque non impedito al sig. …. svolgere la funzione di Responsabile dell’Attività di Base della società US 1913 Seregno Calcio Srl pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022; Mesi 3 di inibizione a colui che, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. 1913 Seregno Calcio Srl, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’37, comma 1, delle NOIF, per avere il predetto svolto all’interno e nell’interesse della società US 1913 Seregno Calcio Srl, nella stagione sportiva 2022-2023, il ruolo di “presidente di fatto” provvedendo, in tale veste fattuale, a gestire ed assumere decisioni relative all’organizzazione societaria con specifico riguardo all’attività del Settore Giovanile nonché ai rapporti economici con tecnici e collaboratori, pur essendo contestualmente tesserato quale presidente della società ASD Città di Cerveteri da cui rassegnava le dimissioni in data 29.11.2022; Mesi 1 di inibizione a colui che all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società US 1913 Seregno Calcio Srl, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022- 2023, dal mese di settembre 2022 al mese di febbraio 2023, svolto in favore della società US 1913 Seregno Calcio Srl attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva; Ammenda di € 700,00 alla società a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai tesserati, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, e Responsabile del Settore Giovanile, e dai sigg.ri…., non tesserati, all’interno e nel cui interesse della predetta società hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTONE ANIELLO (all’epoca dei fatti tesserato per la Casertana FC quale Dirigente Amministrativo Organizzativo), SOCIETÀ CASERTANA FC SRL - (nota n. 11440/624 pf17-18 GC/GP/ma del 9.5.2018).
Massima: A seguito di patteggiamento, il soggetto, all’epoca dei fatti tesserato per la società quale Dirigente Amministrativo Organizzativo, è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e giorni 16 per la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver fornito, nell’allegato “E” alla domanda di partecipazione al corso per Direttori Sportivi (C.U. n. 4 del 17/07/2017), dichiarazioni non veritiere, come confermato dallo stesso nel corso dell’audizione resa ai Collaboratori della Procura Federale in data 19/02/2018, al fine di indurre in errore i Commissari della Commissione preposti alla graduatoria per l’ammissione al "Corso per Direttori Sportivi”. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di Euro 667,00.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D. (Direttore sportivo della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17), C.L. (Consigliere delegato della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17), SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL - (nota n.1501/1097pf 16-17GP/GT/ag del 22.08.2017).
Massima: Il Direttore sportivo, risponde della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere violato l’art.7,comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, avendo svolto, nel corso della stessa stagione sportiva 2016-2017, le attività di cui all’art.1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per altre società. Anche il legale rapp.te e la società sono sanzionati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.066/TFN del 01 Aprile 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (all’epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società AC Pavia), Q.W. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società AC Pavia), Società AC Pavia - (nota n. 7013/143 pf15- 16 GT/dl del 18.1.2016).
Massima: Il Collaboratore Tecnico tesserato per la società, per avere esercitato l’incarico di Direttore Sportivo pur non risultando iscritto all’Albo Speciale dell’ADISE, risponde della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 2 ed art. 8, comma 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, ed infine della violazione dell’art. 22, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. L’Amministratore Delegato viene prosciolto poiché non è stata raggiunta la prova della sua colpevolezza. La società è oggettivamente responsabile
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 03 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 24 Giugno 2015 e suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015
Impugnazione – istanza:1. RICORSO SIG. C.G. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5 (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A.); - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., E ART. 7, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 4825/139 PF14-15 SP/MA DEL 12.1.2015)
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il responsabile della Area Tecnica per la violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 7 comma 3 del Regolamento Elenco speciale Direttori Sportivi, perché, al termine della gara di campionato di serie B, dapprima nel tunnel che conduce al parcheggio e, subito dopo, nel parcheggio medesimo, colpiva il direttore sportivo al volto con una testata provocando gravi lesioni personali, con la perdita di due denti, giudicate guaribili in dieci giorni.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 27 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.A.(all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), G.C. (all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 4825/139 pf14- 15 SP/ma del 12.1.2015).
Massima: Il Direttore Sportivo ed il Responsabile Area Tecnica della medesima società rispondono della violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 7 comma 3 del Regolamento Elenco speciale Direttori Sportivi, perché, al termine della gara di campionato di serie B, dapprima nel tunnel che conduce al parcheggio dello stadio si rivolgevano reciprocamente espressioni gravemente ingiuriose e offensive e tentavano di venire alle mani e, subito dopo, nel parcheggio medesimo, tornavano ad insultarsi e, stavolta, davano luogo anche ad una colluttazione nel corso della quale il direttore sportivo veniva colpito al volto con una testata dal responsabile dell’area tecnica riportando gravi lesioni personali, con la perdita di due denti, giudicate guaribili in dieci giorni. Anche la società è sanzionati.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.033/CDN del 13 Novembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Noto), A.C., Società ASD NOTO (nota n. 1699/1005 pf12-13/AM/ma del 15.10.2013).
Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 comma 5 del CGS, della violazione dell’art. 1 comma 1 e 10 comma 1 il soggetto che, benché all’epoca dei fatti non tesserato, ha svolto l’attività di Direttore sportivo con la società ed ha per provveduto all’acquisizione e tesseramento di alcuni calciatori nell’interesse della Società. Anche il legale rapp.te e la società sono sanzionati.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(474) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.V., M.R. (Dirigenti della Società AC Cuneo 1905 Srl), Società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 8486/1153pf 11-12/MS/vdb del 24.6.2013).
Massima:Il dirigente della società è responsabile della violazione di cui all’art. 1, c. 1 e 5, CGS, anche in relazione agli artt. 2 e 4, c. 3 e 4, del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver svolto nella stagione sportiva 2010-2011 funzioni di D.S. o Collaboratore della Gestione Sportiva della società, senza la prescritta iscrizione e senza vincolo di tesseramento con tale Società, ma comunque nella condizione di soggetto con attività rilevante ai sensi dell’art. 1 c. 5 CGS. Il Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, emanato dal Consiglio Federale e pubblicato sul C.U. n. 111/A del 14.05.2010 e modificato dal C.U. n. 108/A del 2.0.2.2012, disciplina l’attività del Direttore Sportivo (per le Società professionistiche) e di Collaboratore della Gestione Sportiva (per le Società di LND), prevedendo all’art. 3 l’iscrizione dei Collaboratori nell’apposita sezione dell’Elenco Speciale a seguito del conseguimento di un titolo di abilitazione rilasciato dal Settore Tecnico. Il successivo art. 4, punto 3, prevede che l’esercizio delle attività indicate dall’art. 1 (Direttore sportivo e Collaboratore della Gestione Sportiva), senza l’iscrizione all’Elenco Speciale o alla sezione dei Collaboratori comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal GGS. Anche il legale rapp.te e la società sono sanzionati.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN del 28 Gennaio 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (134) – Deferimento del Procuratore Federale a carico dei signori S. T., B. P., F. A., C. B., M.V., B. F., A. F. e delle società Cuoivaldarno RFC Srl (già Cuoiopelli Cappiano R. Srl), ASC Figline Srl e AC Sangiovannese 1927 SpA (nota n. 3129/1320pf08-09/AM/ma del 2.12.2009). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione del citato art. 1 CGS ed, in aggiunta, dell'art. 10 CGS per aver utilizzato soggetti non autorizzati, nella qualità di direttori sportivi, in tal modo contravvenendo a precise disposizioni federali. Nel caso di specie la società ha fatto svolgere le funzioni di direttore sportivo a persona che non aveva conseguito la relativa abilitazione e senza essere iscritto nell'apposito elenco speciale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN del 22 Luglio 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (332) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: W. M.(Consigliere della Soc. Rimini Calcio FC Srl) e della società Rimini Calcio FC Srl (nota n. 7959/1290pf07-08/SP/blp del 4.6.2009). Massima: Il consigliere della società risponde della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 1 co. 2 e art. 8 del regolamento ADISE, per aver esercitato mansioni riconducibili all’attività di direttore sportivo, pur non essendo lo stesso in possesso della qualifica professionale richiesta, non avendo acquisito il titolo di direttore sportivo, non risultando iscritto nell’apposito albo e non avendo il potere di rappresentare la propria società verso terzi. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del deferito e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN del 22 Luglio 2009 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (329) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. S. M. (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. US Avellino 1912 SpA) e della società Avellino 1912 SpA (nota n. 4888/778pf06-07/AM/ma del 21.5.2008). Massima: Il consulente amministrativo sportivo della società risponde della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 1 co. 2 e art. 8 del regolamento ADISE, per aver esercitato mansioni riconducibili all’attività di direttore sportivo, pur non essendo lo stesso in possesso della qualifica professionale richiesta, non avendo acquisito il titolo di direttore sportivo, non risultando iscritto nell’apposito albo e non avendo il potere di rappresentare la propria società verso terzi. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del deferito e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 7.4.2009
Impugnazione - istanza: 8) Ricorso dell’Ascoli Calcio avverso le sanzioni: - al presidente R. B. l’inibizione per mesi 1, e dell’ammenda di € 5.000,00; - dell’ammenda di € 7.500,00 alla società Ascoli Calcio seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 46669/768pf06-07/sp/blp del 17.2.2009)
Massima: Il presidente e la società sono responsabili della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, commi 1 e 2 questi ultimi attualmente sostituiti dall’art. 10, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 4, del Regolamento Agenti previgente e 10 del Regolamento Agenti vigente e dell’art. 8, comma 1 del Regolamento dei Direttori Sportivi, per “aver indotto il Direttore Sportivo della società a seguire i suggerimenti dell’allora Agente del calciatori, in ordine alle scelte di mercato da effettuare per la società, esonerandolo, poi, di fatto dalle proprie funzioni di Direttore Sportivo in favore del predetto agente e per aver conferito (verbalmente) a quest’ultimo l’incarico, con contenuto e portata di carattere generale, di curare nell’interesse della Società la campagna acquisti calciatori.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN del 06 novembre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (352) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (dirigente della Soc. Ternana Calcio SpA) e della società Ternana Calcio SpA (nota n. 5427/779pf06-07/AM/ma del 10.6.2008)
Massima: A seguito di una segnalazione sporta dalla A.DI.SE, il direttore sportivo risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, per aver esercitato per conto della società professionistica l’attività di Direttore Sportivo di fatto, pur non essendo iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi, così come previsto dal relativo regolamento, pubblicato sul C.U. FIGC del 13-6-1991 n°61/A, oltre che nel sito internet www.figc.it. Ciò emerge dal fatto, che lo stesso per un certo periodo di tempo, ha preso parte attivamente alle trattative di calcio mercato nella stagione 2006/2007 presso l’Atahotel Quark di Milano e veniva di regola citato da vari quotidiani in merito ad operazioni di calcio mercato, svolte nell’interesse della società, e riservate esclusivamente alla figura ed al ruolo di direttore sportivo iscritto all’A.DI.SE., così come previsto dalla vigente normativa. Consegue la sanzione dell’inibizione (mesi 3) e l’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN del 28 ottobre 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (349) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.V. (dirigente della Soc. AC Cuneo 1905 Srl) e della società AC Cuneo 1905 Srl (nota n. 5302/780pf06-07/AM/en del 5.6.2008)
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione a presunte violazioni del Regolamento A.DI.SE., per aver qualificato come direttore sportivo, persona non iscritta nell’elenco speciale dei direttori sportivi, così come previsto dal relativo regolamento, pubblicato sul C.U. FIGC del 13-6-1991 n°61/A, oltre che nel sito internet www.figc.it che di fatto ha esercitato tali funzioni.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 252/C del 23.4.2004Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Martina avverso: - la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. M.D. per mesi due; - la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. D.B.R. per mesi due e gg. 15, nonché la sanzione dell’inibizione all’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori sportivi a norma degli artt. 1 e 4 comma 3 del regolamento dei direttori sportivi; - la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 ad essa società; a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Il direttore sportivo di una società professionistica viene deferito per violazione dell’art. 1 comma 2 del Regolamento dei direttori sportivi in quanto ha esercitato tale attività senza essere iscritto nel relativo albo. La sanzione che consegue è quella della inibizione all’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori sportivi. La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 2 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 14 settembre 2000 n. 1- 2- 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000
Impugnazione - istanza:Appello del sig. F.A. avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per anni 1 e mesi 4, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di tesserati diversi e delle società A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) e U.S. Real Cassino, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F.. Appello dell’A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) avverso la sanzione dell’ammenda di L. 1.400.000, inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di essa reclamante e di tesserati e società diversi, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.Appello dell’allenatore B.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di tesserati diversi e delle società A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) e U.S. Real Cassino, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F.
Massima: Il direttore sportivo di una società dilettantistica che pone in essere una trattativa con il presidente di altra società per il prestito di taluni calciatori, non integra una condotta antiregolamentare. Infatti, non è stata posta in essere una “mediazione” in senso tecnico, anche sotto il profilo del diritto sportivo, né risulta compiuta alcuna violazione della normativa federale in materia di trasferimento di calciatori dilettanti.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 2/CF del 6 novembre 1997 n.2 – www.figc.it
Impugnazione – istanza: Deferimento del Procuratore federale a carico dei sigg.ri P.F., consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente dell'Atletico Catania s.r.l., e Polenta Adriano, allenatore dell'Atletico Catania s.r.l., per violazione dell' art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, e dell'Atletico Catania s.r.l., ai sensi dell' art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta.
Massima: L’allenatore è responsabile della violazione dell' art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in quanto, sebbene non iscritto nell'Elenco Speciale previsto per i direttori sportivi, ebbe ripetutamente a frequentare, per conto della propria società la sede del calcio-mercato ove, come noto, si svolgono le trattative relative al trasferimento dei calciatori, attività questa che caratterizza la figura del direttore sportivo (art. 1 del Regolamento relativo). Consegue la sanzione della squalifica per l’allenatore, quella dell’inibizione per il Presidente e quella dell’ammenda per la società.
Massima:E’ responsabile per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver posto in essere condotte contrarie al Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, l’allenatore che per conto della società svolge attività di direttore sportivo, ovvero di consulenza nella segnalazione di giovani calciatori indicati anche da osservatori. Consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società da cui deriva la sanzione dell’ammenda, nonché la responsabilità dei tesserati cui deriva la sanzione dell’inibizione per il presidente e quella della squalifica per l’allenatore. (Nel caso di specie l’allenatore ebbe ripetutamente a frequentare la sede del calcio-mercato ove, come noto, si svolgono le trattative relative al trasferimento dei calciatori, attività questa che caratterizza la figura del direttore sportivo,art. 1 del Regolamento relativo. Tale attività risultò confermata da una denuncia presentata agli Organi Federali e dalle dichiarazioni del Presidente della società che dichiarò di essersi avvalso dell’allenatore quale consulente tecnico addetto "alla ricerca ed allo sviluppo" della Società, attività che rientra agevolmente nell' "aspetto organizzativo della società", di competenza, secondo l'art. 1 del relativo Regolamento Speciale, proprio dei direttori sportivi).
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 9/CF del 20 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri M.G., già presidente del Giarre Calcio e consigliere della Lega Professionisti Serie C,.....,amministratore unico U.S. Latina, M.C., presidente Centese Calcio, nonché dell’U.S. Latina e della Centese Calcio, rispettivamente i tesserati per condotta antiregolamentare, in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 8 commi 1 e 2 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi, e le società ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva.
Massima: Colui che senza averne titolo (abusivamente) esercita per conto di una società l’attività di direttore sportivo è sanzionato con l'inibizione per un determinato periodo di tempo all'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Le società che si avvale di tale persona è altresì sanzionata a titolo di responsabilità diretta atteso che l’incarico è stato conferito dal Presidente, il quale a sua volta sarà inibito.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 21 dicembre 1995 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 50/C del 15.11.1995
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg.ri A.G. e C.G. e dell’U.S. Catanzaro, a seguito di deferimento per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi, e 6 commi 1 e 2 C.G.S.
Massima: Nell’ambito professionistico, le funzioni di direttore sportivo devono essere esercitate da colui che è iscritto nell’apposito Elenco Speciale dei direttori sportivi, per cui la qualifica di dirigente accompagnatore non abilita all’esercizio di fatto di dette mansioni.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C - Riunione del 24.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello del sig. G.O. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 29.2.1996 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 8 commi 1 e 2 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi.
Massima: Non si possono esercitarele funzioni di Direttore sportivo per una società di calcio senza essere iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (art. 1 comma 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi), con la conseguente sanzione sportiva dell’inibizione ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. e) C.G.S.