Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0021/CFA del 20 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n 112 del 10.09.2021

Impugnazione – istanza: Sig. C.C.F. -Procura Federale

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto rideterminata la sanzione di mesi 2 di squalifica inflitta all’allenatore dalla CDT del settore tecnico per la violazione dell’art. 4 del C.G.S., dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva suddetta l’attività di allenatore per la società U.S. 1913 Seregno Calcio, senza essere tesserato per detta società in quella di mesi 1 di squalifica perchè nel caso in esame la pratica di tesseramento non si era perfezionata a sua insaputa tanto che lo stesso nella convinzione di essere tesserato aveva partecipato comunque a sole 2 gare….L’attività sportiva, infatti, si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza. È stato altresì precisato che nell’ambito del rispetto della normativa, rileva l’aspetto sostanziale (comportamenti ricollegabili all’attività sportiva, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere da chi sia formalmente tesserato o socio) su quello formale costituito dall’elemento del tesseramento (CFA, SSUU, n. 16/CFA/2021-2022).Con tali premesse, pertanto, deve ritenersi che il reclamante aveva comunque l’obbligo di verificare, presso la società, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardavano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione. …In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, soprattutto nel lungo tempo come accaduto nel caso in esame, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0020/CFA del 20 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n 112 del 10.09.2021

Impugnazione – istanza: Sig. L.N.-Procura Federale

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto rideterminata la sanzione di mesi 3 di squalifica inflitta all’allenatore dalla CDT del settore tecnico per la violazione dell’art. 4 del C.G.S., dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva suddetta l’attività di allenatore per la società Prato Calcio a 5 ASD, partecipante al Campionato nazionale di Serie B, senza essere tesserato per detta società in quella di mesi 1 di squalifica perchè nel caso in esame la pratica di tesseramento non si era perfezionata a sua insaputa tanto che lo stesso nella convinzione di essere tesserato aveva promosso una vertenza arbitrale economica al Collegio arbitrale….L’attività sportiva, infatti, si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza. È stato altresì precisato che nell’ambito del rispetto della normativa, rileva l’aspetto sostanziale (comportamenti ricollegabili all’attività sportiva, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere da chi sia formalmente tesserato o socio) su quello formale costituito dall’elemento del tesseramento (CFA, SSUU, n. 16/CFA/2021-2022).Con tali premesse, pertanto, deve ritenersi che il reclamante aveva comunque l’obbligo di verificare, presso la società, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardavano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione. …In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, soprattutto nel lungo tempo come accaduto nel caso in esame, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 95/CFA del 19 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 218 del 12.02.2021

Impugnazione – istanza:  Procura Federale/Sigg.ri M. A.-G.B..

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto inflitta l’inibizione per mesi 3 a carico degli allenatori per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 e 38 del regolamento del Settore Tecnico per avere organizzato e partecipato attivamente dal 10 giugno 2020 all’8 luglio 2020 al raduno denominato “cerchiamo il talento” non rispettando così facendo il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020, il quale stabiliva l’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ed inoltre per aver violato quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 98 del 16 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico il quale stabiliva l’interruzione dello svolgimento di raduni e provini….ai fini della sanzionabilità del comportamento è il fatto in sé e lo “status” di chi lo compie a determinare la violazione o meno di una norma federale e non se il comportamento era indirizzato a favore di soggetti terzi alla Federazione.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 94/CFA del 9 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisioni del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 25.02.2021 e della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256 del 12 marzo 2021

Impugnazione – istanza:  Sigg.ri G.N. – D.P. – M.G. - US Massese 1919 Ssdrl/Procura Federale

Massima: Annullata le decisioni con le quali l’allenatore era stato sanzionato con l’inibizione per mesi 15 non risultando provato che lo stesso abbia richiesto una somma di danaro al calciatore per ottenere lo svincolo non essendo sufficiente la registrazione audio prodotta dal denunciante…Al riguardo, nelle decisioni appellate si sostiene che occorre infatti considerare che i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove applicabili nel giudizio penale non possono essere tout court utilizzati nel processo disciplinare sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali penali. Tali principi si traggono anche dall'attuale formulazione del Codice di Giustizia Sportiva ed in particolare dall'art. 2 il quale stabilisce che "per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI" e che "fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria"; dall'art. 57, comma 1, che prevede che gli organi di giustizia sportiva possono "liberamente valutare" le prove fornite dalle parti con ciò attribuendosi al Giudice piena liberta di indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall'ordinamento; dall'art. 57, comma 2, secondo cui "gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere" e dunque hanno facoltà di ammettere "i mezzi di prova [...] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali"; Dalla suddetta motivazione si evince che la Commissione in buona sostanza, dopo aver riaffermato il principio di autonomia degli ordinamenti sportivi dagli altri ordinamenti giudiziari ritiene che il c.d. libero apprezzamento delle prove implichi la piena libertà degli organi inquirenti e del Giudice di indagare la verità dei fatti senza che a ciò osti il limite imposto dall'ordinamento; dall'art. 57, comma 2, secondo cui, si ripete, "gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere" e dunque hanno facoltà di ammettere "i mezzi di prova [...] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali". Senonché questa affermazione così radicale confonde i due distinti profili della questione, vale a dire il potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice sportivo e quello diverso della ammissibilità nel processo sportivo dei " mezzi di prova [...] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali". Infatti, così posta la questione, essa si risolve nell’affermare semplicisticamente che poiché la norma consente di ammettere anche quei mezzi di prova questa facoltà non postula alcuna motivazione o condizione che vada oltre il prudente apprezzamento e quindi che essa possa essere utilizzata dagli organi federali ad libitum. E mentre la prima affermazione è non solo condivisibile e riaffermata anche di recente (cfr. SS.UU CFA n. 115/2021), la seconda è inaccettabile perché equivale ad affermare quello che in nessun sistema giudiziario è consentito e cioè che nell’ordinamento sportivo - che riconosce nella correttezza, nella lealtà e nel rispetto dell’avversario una regola di principio - 12 l’agire contra legem, sia che si tratti di reato penale ovvero di grave lesione di diritti civili o di regole disciplinari, non condiziona in alcun modo l’interesse alla ricerca della verità che dietro quella prova eventualmente si celi. In realtà in tutti i sistemi ordinamentali la verità dei fatti denunciati si ricerca e si scopre, come è noto, rispettando primariamente la regola sull’acquisizione legittima delle prove e non a prescindere. Peraltro la Commissione, come deducono i reclamanti nel motivo di appello, non si è posta nell’ottica di valutare se i mezzi di prova fossero legittimi o meno, come d’altronde non ha fatto l’organo federale che ha ricevuto la denuncia. E d’altra parte, come si è visto, l’art. 57 comma 2^ sembra ammettere la possibilità che anche le prove spurie, artificiose o addirittura acquisite illegittimamente possono essere utilizzate nel processo sportivo senza apparenti limitazioni. Ma questa interpretazione contraria ai principi ordinamentali del sistema giudiziario, tra cui quello della giustizia sportiva, non può essere accolta per le ragioni già dianzi passate in rassegna. Ed è qui che la Corte ritiene di dover fornire una chiave di lettura dell’art. 57, comma 2^, del CGS che consenta di contemperare i due interessi fondamentali suscettibili di essere compromessi dalla incondizionata libertà di apprezzamento rimessa agli organi inquirenti, vale a dire quello di tenere fermo il principio che i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e quello che rappresenta l’obbligo degli organi federali di reprimere e sanzionare tutte le condotte che costituiscono violazione delle regole poste dal codice di giustizia sportiva. E’ innanzitutto evidente che la prova costituita da una registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte è in sé una prova artificiosa, e quindi spuria, che lede i diritti di chi ne è vittima e può, se rivelata, coinvolgere anche interessi di terzi e comportare una grave compromissione del diritto alla protezione piena della sfera personale e dei dati c.d. sensibili. Ne consegue che chi si procura dolosamente questa prova e ne fa oggetto di denuncia agli organi federali deve essere consapevole che sta violando questi fondamentali diritti e che i fatti che intende denunciare dovranno comunque essere dimostrati con altri mezzi di prova di diverso spessore e non certo con il solo strumento di prova illecitamente acquisito. Quanto agli organi federali che ricevono una denuncia basata su questo genere di prova, è evidente che, per quanto gravi e verosimili possano apparire i fatti denunciati e quindi tali da rendere necessario l’avvio di un procedimento istruttorio, essi organi non possono ignorare che le regole di protezione dei soggetti che sono stati ripresi o registrati a propria insaputa valgono anche per gli organi inquirenti e quindi non possono aprire indagini che siano basate solo sulla narrazione spuria dei fatti ma devono pretendere dal denunciante, che non l’abbia già fatto, la prova dei fatti illeciti o rilevanti sotto il profilo disciplinare per come dallo stesso denunciati. Detto altrimenti gli organi federali inquirenti possono utilizzare la prova spuria ma unicamente nella forma di regressione a mero indizio e non attribuirle il valore di piena prova dei fatti denunciati. Né essi possono procedere - come avvenuto negli odierni procedimenti - a ricercare essi stessi le prove o a chiedere agli accusati di discolparsi, perché le norme di protezione dello sportivo tesserato esigono che sia il denunciante non anonimo a dimostrare agli organi federali che il ricorso alla prova spuria è giustificato dalla connessione dei fatti così denunciati con un evento decisivo e provato aliunde, idoneo a qualificare la condotta sanzionabile del denunciato. Così chiarito il necessario modus procedendi degli organi di giustizia sportiva, sia inquirenti che giudicanti, si comprenderà che questo è l’unico mezzo compatibile con la corretta interpretazione dell’art. 57, comma 2, del codice soprariportato. Ogni altra lettura di detta norma, sia quella di escludere in assoluto questo genere di prove, sia quella di validarle pienamente sarebbe non solo contraria alla formulazione della disposizione nonché allo spirito del Codice Sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte. Orbene tutto quanto sopra premesso, la Corte ha verificato che nella specie non c’è dubbio, sulla base dei documenti allegati al reclamo, che gli unici elementi forniti a supporto della denuncia stessa ad opera del denunciante C. fossero le registrazioni di due conversazioni avvenute ben sette mesi prima (si tratta delle registrazioni foniche del 8.11.2019 e del 15.11.2019)….In realtà per comprendere appieno il disvalore del comportamento di chi registrava la conversazione occorreva considerare che quel presunto mezzo di prova è un prodotto artefatto perché si capisce, ascoltando l’audio, che il denunciante ha diretto la discussione verso i temi che lo interessavano e che ha provocato a più riprese la reazione del G. - il quale sia detto ancora per inciso non era il soggetto titolato a discutere dello svincolo del giocatore – che comunque ha cercato di far comprendere, con toni molto accesi, al suo interlocutore che il discorso sullo svincolo era subordinato all’andamento delle residue partite del torneo e al livello delle prestazioni che si attendeva dal giocatore.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 072 CFA del 18 Gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico – C.U. n. 183 pubblicato in data 4 Dicembre  2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale/omissis

Massima: Sanzionato fino al 31 Dicembre  2023 l’allenatore per violazione del disposto di cui agli artt. 1 bis, comma 1, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di tutta la stagione sportiva 2018 – 2019 e nella successiva stagione sportiva 2019 – 2020 fino al 17.12.2019, posto in essere comportamenti gravemente denigratori e discriminatori per aspetto fisico ed orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici, abusando della propria posizione di allenatore della prima squadra di detta società, nonché  per  aver  posto  in essere dall’estate  del  2019  comportamenti volti  ad instaurare una relazione con una delle calciatrici dallo stesso allenate e non aver desistito dal formulare alla stessa proposte in tal senso o di inviarle messaggi nonostante il rifiuto opposto dall’atleta; il sig. .. omissis .., in particolare, nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali proferiva in più occasioni, ed in maniera percepibile ai presenti, frasi rivolte ad alcune delle proprie calciatrici volte a sottolinearne l’aspetto fisico, paragonandolo a specie animali note per la loro pinguedine, o a deriderne l’orientamento sessuale reale o dallo stesso ritenuto; lo stesso allenatore, poi, nel corso dell’estate del 2019 tentava più volte di baciare una propria calciatrice e, dopo aver ottenuto un rifiuto dalla stessa all’instaurarsi di una relazione, ha continuato ad inviarle messaggi con l’utilizzo di applicazioni di messaggistica per cellulari, inviando anche fotografie della stessa calciatrice in pantaloncini, nonché di una sua compagna di squadra e di altre donne in abbigliamento intimo

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 061 CFA del 28 Dicembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata in data 27 Novembre 2020 sul C.U. n. 174 del 27/11/2020.

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/Sig. P.F..

Massima: Confermata la decisione della CDT che ha prosciolto per mancanza di prove l’allenatore “per inosservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità di cui all’art. 4 comma 1 CGS vigente, perché in qualità di allenatore della società San Piero a Sieve, in occasione della gara disputata tra la predetta società e la ASD Gallianese in data 26.01.2020 valevole per Campionato di Prima Categoria del C.R. Toscana, trovandosi all’esterno del recinto di gioco in quanto precedentemente espulso dal direttore di gara, nel corso della predetta gara minacciava ed offendeva ripetutamente i dirigenti ed i tesserati della squadra avversaria ASD Gallianese”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 055 CFA del 01 Dicembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC pubblicata con C.U. n. 139 del 23 Ottobre 2020;

Impugnazione – istanza: Sig. F.F.-Procura Federale

Massima: Su reclamo dell’allenatore riformata in pejus la decisione della CDT che lo aveva sanzionato con la squalifica di mesi 5 e per l’effetto inflitta la sanzione di mesi 8 perché proferiva le seguenti frasi all’indirizzo del direttore di gara: “arbitro sei una merda, le donne non capiscono un cazzo di pallone, mi fate schifo, invece di arbitrare dovresti rimanere a casa, voi donne rovinate tutte le partite come quella di C1, spero di non vederti mai più, mi fai schifo”. Nella fattispecie, l’illecito commesso dal sig. F.appare particolarmente grave perché, all’evidente carattere offensivo delle volgari espressioni rivolte pubblicamente al direttore di gara, si aggiunge il fatto che tali ingiurie sono connotate da una motivazione fortemente discriminatoria nei confronti degli arbitri di sesso femminile, con la quale viene messa in discussione la capacità arbitrale di tutte le donne che ricoprono questo ruolo nel mondo del calcio per il sol fatto di essere donne. Si tratta quindi di ingiurie che vanno al di là dell’offesa personale perché alimentano un ingiustificato pregiudizio discriminatorio nei confronti delle donne che potrebbe ostacolare la loro affermazione in un ruolo delicato come quello arbitrale. Per tali ragioni, visto l’art. 106, comma 2, primo periodo CGS da cui risulta che in materia sanzionatoria la Corte decide “nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”, considerato che l’art. 28, comma 3 CGS prevede un minimo edittale di quattro mesi di squalifica, constatato che la Procura federale ha chiesto la squalifica di otto mesi e  che la Commissione disciplinare ha accolto in parte la richiesta comminando la squalifica di cinque mesi senza fornire nessuna motivazione al riguardo, si ritiene congrua una sanzione pari al doppio del minimo edittale. Pertanto la Corte ritiene di sanzionare il reclamante con la squalifica di mesi otto.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 049 CFA del 10 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. G.D.

Massima: In riforma della decisione impugnata viene ridotta a mesi 1 l’inibizione inflitta, al tecnico, nonché collaboratore della società per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma sia per quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore T, per avere a mezzo di post pubblicati sul profilo personale di facebook e ripresi da testate giornalistiche e nazionali online, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio della reputazione e della credibilità del CR Puglia della LND, del suo Presidente e degli organi di giustizia sportiva. Nella determinazione dell’entità della squalifica si tiene in considerazione la posizione di candidato del D. che legittima l’utilizzo di espressioni più colorite e di un legittimo esercizio del diritto di critica specie nella fase elettorale. Tale diritto, tuttavia, ai fini dell’an, non può tradursi nell’utilizzo di espressioni di carattere ingiurioso o lesive della reputazione degli organi della giustizia sportiva.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 042 CFA del 5 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC del 02.10.2020, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 114 del 02.10.2020 del Settore Tecnico della FIGC;

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. M.M..

Massima: Non viola il vincola di giustizia, sporgere querela nei confronti dell’arbitro. Confermata la decisione di proscioglimento dell’allenatore dalla violazione degli artt. 1 bis comma 1 del previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S.) e 15 comma 1 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 34 comma 1 del vigente C.G.S.) in relazione all'art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto Federale e all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver adito la giustizia ordinaria, senza aver richiesto alcuna deroga al vincolo di giustizia ed in particolare per aver sporto denuncia-querela in data 26.10.2017 presso la Stazione C.C. Di Cerea (VR), nei riguardi del Sig, G. C., Arbitro fuori quadro appartenente alla Sezione di Legnago (VR”… nella decisione impugnata la Commissione Disciplinare non ha in alcun modo affermato la natura vincolante della decisione n. 26/2020 del Collegio di Garanzia del Coni, ma ha semplicemente ritenuto condivisibili i principi ivi enunciati e richiamati. Più specificatamente, il Giudice di prime cure, constatato che il deferito ha fatto “valere nell’ambito del procedimento penale il proprio diritto soggettivo alla reputazione rilevante per l’ordinamento dello Stato”, ha ritenuto “applicabili anche nella fattispecie” in esame detti principi. Ciò posto, in disparte l’eccezione del reclamato in merito all’assenza di dolo e/o colpa in quanto il fatto contestato non sarebbe avvenuto nel corso di un evento sportivo e sarebbe stato posto in essere da un soggetto, il sig. G. C., che non ha partecipato all’evento stesso e che non si è presentato né qualificato in alcun modo come tesserato, ha carattere assorbente l’infondatezza nel merito del reclamo, in quanto il c.d. “vincolo di giustizia”, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, non sussiste nell’ipotesi in cui l’azione giudiziaria è promossa per fattispecie aventi rilevanza penale. Al riguardo, appare opportuno ricordare preliminarmente che il vincolo di giustizia è espressione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale rispetto all’ordinamento statale. I rapporti tra i due ordinamenti sono regolati dalla Legge 280/2003 ed, in particolare, dal primo comma dell’art. 1, che dispone che “la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale”, e dal secondo comma del medesimo articolo che chiarisce che “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. Trattasi dunque di un’autonomia limitata perché dal quadro normativo di riferimento emerge una riserva di giurisdizione statale, talora esclusiva, tal’altra concorrente, laddove fatti e situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento sportivo non esauriscono i propri effetti all’interno dello stesso, ma siano altresì produttivi di conseguenze anche nel contesto extra- sportivo, assumendo pertanto rilevanza per l’ordinamento generale. Nell’ambito sportivo, quindi, operano contemporaneamente la giustizia sportiva, preposta alla soluzione delle questioni e al soddisfacimento delle esigenze proprie dell’ordinamento settoriale di riferimento, e la giustizia statale, quale indispensabile garanzia a tutela delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza esterna nell’ordinamento statale. In detto quadro ordinamentale, deve ritenersi che la materia penale esula senz’altro dalla giurisdizione sportiva, priva di potestas iudicandi e, pertanto, non in grado di favorire l’accesso a strumenti idonei a garantire qualsivoglia tutela delle posizioni di diritto soggettivo eventualmente pregiudicate. Più specificatamente, il vincolo di giustizia per poter applicarsi deve presuppore la predisposizione da parte dell’ordinamento sportivo di strumenti alternativi e a livello funzionale omogenei rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale e, detta omogeneità, non sussiste rispetto alla materia penale. Il legislatore ha quindi inteso garantire al tesserato coinvolto in fatti aventi rilevanza penale per l’ordinamento giuridico statale il diritto di richiedere allo Stato di sanzionare penalmente il responsabile di un fatto reato (art. 24 Cost.) e di rivolgersi al giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), che per le fattispecie penali è esclusivamente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Declinando gli esposti principi al caso in esame, deve ritenersi che, se la materia penale si sottrae alla giurisdizione sportiva, il reclamato non era in alcun modo obbligato a richiedere l’autorizzazione agli Organi Federali per l’esercizio del diritto di querela, in quanto diversamente opinando si avrebbe la violazione dei principi di cui agli art. 24, 25 e 102 della Costituzione. Appare dunque corretta la decisione impugnata per aver condiviso i principi statuiti dal Collegio di Garanzia nella recente decisione n. 26/20, ove è stato affermato che “la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizione di diritto soggettivo del soggetto leso” e che il vincolo di giustizia “incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice ordinario”, e nei lodi del 16 Marzo  2020 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI (in causa Setten c/FIGC) e del 4 Ottobre 2010 del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (in causa Guerra c/FIGC). Né può ritenersi condivisibile la tesi sostenuta dalla Procura reclamante, secondo cui i fatti che costituiscono reati punibili a querela di parte dovrebbero rientrare nell’ambito di operatività del vincolo di giustizia in quanto si tratterebbe di fatti “neutri” per lo Stato. Sia i reati perseguibili a querela che quelli perseguibili d’ufficio hanno infatti ad oggetto la tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico, ciò che li differenza attiene solo alla punibilità, subordinata per i primi alla volontà della persona offesa. Trattasi, dunque, di una distinzione del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione del vincolo di giustizia. Si osserva, peraltro, che la querela è un diritto strettamente personale, attribuito alla sola persona offesa, e come tale non può essere subordinato all’autorizzazione di terzi, con il rischio di un potenziale diniego.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 010CFA dell'11 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione pubblicata con C.U. n. 41 in data 31/07/2020, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C.

Impugnazione – istanza: sig. D.R.-Procura Federale

Massima:  Confermata la squalifica di mesi 4 e giorni 15 inflitta dalla CDST  all’allenatore di base non tesserato all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2019/2020 ha svolto le funzioni di allenatore sino al 29.09.2019 della società FCD Termoli Calcio 1920 benché non tesserato con la predetta società, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 comma 1 delle N.O.I.F. e al punto 14), voce “allenatori” del C.U. n. 1 della L.N.D stagione sportiva 2019/2020 per aver concordato e pattuito con la FCD Termoli Calcio 1920 un accordo economico integrativo - rispetto a quello ufficiale – nel quale era prevista la corresponsione di una somma di denaro pari ad € 16.000,00 e pertanto superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento…”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 70 CFA del 15 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata con C.U. n. 192, del 23 Gennaio  2020 (solo dispositivo), con motivazioni pubblicate con C.U. n. 217, del 3 Febbraio  2020

Impugnazione Istanza: Sig. G.R./Procura Federale

Massima: Confermati mesi dieci di inibizione e l’ammenda di € 7.000,00 inflitti dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico all’allenatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, per aver commesso, in concorso con altri deferiti, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano, di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro nel paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l’obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all’esercizio dell’attività calcistica nell’ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive. A tal fine, nel paese di origine dei giovani calciatori, si procuravano l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto di ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentavano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 054 CFA del_Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Figc pubblicata con C.U. n. 192 del 23 Gennaio  2020

Impugnazione Istanza: SIG. M.G.-PROCURA FEDERALE

Massima: Ridotta a mesi 2 la squalifica a carico dell’allenatore per la violazione dell’art. 4 CGS e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver dichiarato dinanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di non aver incassato l’assegno bancario che invece è risultato da lui regolarmente incassato….L’art. 4, primo comma del CGS dispone che i soggetti dell’ordinamento sportivo (di cui all’art.2 CGS) “sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. L’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”. Da tali disposizioni si desume che i soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare una condotta ispirata al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità i quali costituiscono valori fondamentali nel mondo dello sport, ed in particolare che i tecnici devono tenere una condotta esemplare nel rispetto della deontologia professionale. Tale regola di condotta trova applicazione “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4 cit.) e quindi anche in un giudizio arbitrale concernente la rivendicazione di spettanze economiche per l’attività sportiva svolta da un tecnico. Pertanto, essa si traduce nel dovere di rappresentare all’organo giudicante, secondo correttezza lealtà e buona fede, le circostanze poste a fondamento delle proprie rivendicazioni economiche in quanto nell’ordinamento sportivo il rispetto della lealtà processuale è elevato a dovere di rilevanza disciplinare. Tale dovere deve ritenersi non rispettato nel caso in cui le rivendicazioni economiche risultino basate su dichiarazioni non corrispondenti al vero finalizzate ad ottenere il riconoscimento di una spettanza economica che la parte sa di essere non dovuta in quanto già percepita. Nella fattispecie il suddetto dovere non è stato rispettato in quanto: a) tra le argomentazioni in punto di fatto portate dal reclamante all’esame del Collegio Arbitrale v’è quella del mancato incasso dell’assegno in questione; b) detta circostanza risulta essere falsa in quanto smentita sia dall’accertamento effettuato dalla banca che dallo stesso reclamante il quale ha successivamente riconosciuto di aver incassato l’assegno; c) per effetto di tale mendace dichiarazione il Collegio Arbitrale è stato tratto in errore ed ha riconosciuto al reclamante un somma a cui non aveva diritto in quanto da lui già percepita attraverso l’incasso dell’assegno….La Corte ritiene tuttavia che, in accoglimento della domanda subordinata del reclamante, vi siano i presupposti per ridurre la sanzione a due mesi di squalifica in considerazione della particolare specificità del caso in quanto l’illecito è stato posto in essere con la partecipazione del proprio avvocato di fiducia, ovvero nell’ambito di un rapporto professionale in cui la parte è portata a fare affidamento sulla competenza ed esperienza del proprio legale, il che costituisce un’attenuante sul piano della colpevolezza del reclamante sotto il profilo della piena percezione del disvalore della condotta.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0031/CFA del 12 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata solo dispositivo – sul C.U. n. 114 del 31 Ottobre 2019

Impugnazione Istanza: (SIG. S.B./PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisone della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico Federale, che ha sanzionato l’allenatore per la violazione: "dell'art. 1 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma. 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché redigeva e sottoscriveva una nota datata 8.5.2019, nella quale vengono espressi giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento all'esito del quale allo stesso è stata irrogata la sanzione definitiva dell'inibizione per sei mesi di cui al Comunicato Ufficiale C.F.A. n. 79 del 20.3.2019; nella medesima nota, inoltre, venivano espressi giudizi denigratori della professionalità e della correttezza di altri tecnici, nella stessa espressamente indicati con i loro cognomi, per essersi gli stessi asseritamente prestati a rendere dichiarazioni parziali che avrebbero determinato una ricostruzione strumentale della realtà che, altrettanto asseritamente, avrebbero determinato ingiustamente il suo deferimento; il sig. B. S., poi chiedeva al Segretario Generale dell’A.I.A.C. di diffondere tale nota a numerosi componenti della stessa Associazione e quest'ultimo provvedeva a tanto in data 10.5.2019, utilizzando la propria casella di posta elettronica", come meglio specificato nell'atto di deferimento stesso….Quanto al contenuto, si conviene con la Commissione Disciplinare di prime cure secondo la quale le affermazioni usate travalicano il diritto di critica e di cronaca, in quanto presentano “un contenuto lesivo sia nei confronti di alcuni tesserati che delle istituzioni sportive, nella misura in cui vengono riproposte ricostruzioni personali di fatti già posti al vaglio di due organi di giustizia”, che legittimano la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 2, del precedente CGS.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0029/CFA del 9 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico pubblicata con C.U. n. 138 del giorno 11 Novembre 2019

Impugnazione Istanza: (SIG. P.G.PROCURA FEDERALE) n. 62/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermati mesi 6 di squalifica inflitti all’allenatore dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice della giustizia sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1 e all’art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 38, comma 1 delle NOIF-Norme organizzative interne della FIGC: a) per aver svolto attività di preparatore di portieri per la SSD Green Club nel corso della s.s. 2017/18 benchè tesserato per la società Ottavia;b) per aver svolto nel corso della s.s. 2018/19, benchè tesserato con la società ASD S. Maria delle Mole, l’attività di match analyst in favore della società Monterosi FC SSD.

Massima: L’art. 40, primo comma del Regolamento del settore tecnico dispone che “i tecnici, nel corso della  medesima  stagione  sportiva,  non  possono  tesserarsi  né,  indipendentemente  dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse (…)”. Sia la lettera che la ratio di tale disposizione non consentono di condividere le argomentazioni del deferito in quanto la norma, nella sua ampia formulazione, dispone un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società. Quel che rileva ai fini dell’illecito in questione è soltanto la circostanza che il tecnico abbia svolto - non importa per quanto tempo, con quali mansioni e con o senza tesseramento - la propria attività per due società nella medesima stagione sportiva. Nella fattispecie tale circostanza risulta dimostrata in quanto il reclamante ammette di aver svolto l’attività di preparatore dei portieri presso la SSD Green Club nel corso della s.s. 2017/18 e dall’istruttoria svolta dalla Procura Federale lo svolgimento di tale attività è stato confermato dalla testimonianza del sig. …, Amministratore Unico della Soc. Green Club, nonché dalle foto presenti sul sito web di detta società. Il fatto che nello specifico periodo di svolgimento di detta attività il .. non fosse tesserato anche per la SSD Green Club non è rilevante perché il divieto sancito dall’art. 40 cit. (in cui si legge “indipendentemente dal tesseramento”) prescinde dal contemporaneo tesseramento presso due società essendo rilevante il fatto materiale di aver svolto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva.

Massima: ….ai sensi dell’art. Art. 1bis, comma 1 del CGS previgente Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (analoga disposizione è oggi contenuta nell’art. 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva). Dall’ampia formulazione di tale disposizione si evince che l’obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda tutti coloro che svolgono qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale” (…) “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Sul punto si richiama la recente sent. n.17/2019 del 31.10.2019 in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che tale ampia formulazione si riferisce ad ogni relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva. Più in generale per una approfondita ricostruzione del quadro normativo sull’ambito della giurisdizione sportiva si veda in senso conforme anche la sent. n. 13/2019 del 18.10.2019 delle Sezioni Unite di questa Corte in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 2, l’ambito soggettivo di applicazione sostanziale e processuale del codice di giustizia sportiva, anche in relazione alla responsabilità disciplinare e all’applicazione delle sanzioni, comprende ogni soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ivi inclusi i soggetti i quali, ancorché legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con organi, strutture o articolazioni della Federazione, pongono in essere specifiche attività concretamente rilevanti per l’ordinamento sportivo, in forza di un criterio di causalità adeguata, debitamente accertato nelle singole fattispecie, quali la diretta partecipazione alla formazione e pubblicazione dei calendari dell’attività agonistica di competenza dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti”. Nella fattispecie non v’è dubbio che l’attività del match analyst (o performance analyst) rientri nella suddetta ampia formulazione, così come interpretata nella citata decisione delle Sezioni Unite, perché si tratta di un’attività che concorre, in un ruolo ausiliario rispetto a quella dell’allenatore, a determinare la performance agonistica attraverso l’analisi delle prestazioni di gara, la loro valutazione e la programmazione dell’allenamento. Tant’è che il match analyst è espressamente contemplato tra le figure tecnico-sportive dall’art. 56 del Regolamento del Settore Tecnico in cui si legge che “i Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre”.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0025/CFA del 5 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. pubblicata con Com. Uff. n. 114 del 31 Ottobre 2019

Impugnazione Istanza: (PROCURA FEDERALE/C.E.) n. 57/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermato il proscioglimento dalla contestata violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. per essere venuto meno il sig. … (tesserato come allenatore) ai doveri di lealtà, correttezza e probità e per avere consentito al sig. … (privo del titolo di allenatore e tesserato come dirigente), di svolgere il ruolo di allenatore di fatto della società A.S.D. Polisportiva Tecchiena nel Campionato Regionale Juniores under 19 del Lazio.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0016/CFA del 30 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico pubblicata con C.U. n. 63 del 9 Settembre  2019

Impugnazione Istanza: Sig. D.G.G./ Procura Federale

Massima: Confermata la sanziona di mesi 6 di inibizione all’allenatore per la violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione agli artt. 19, 25, 37 e 39 let. D) e DA) del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto, nella stagione sportiva 2018/19, la conduzione tecnica della squadra ASD Casolana con la sola abilitazione di allenatore dilettante, quindi in assenza della prescritta abilitazione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  4/CFA - (IV Sez.) 10/07/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 116/CFA del 13 Giugno 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 253 del 30.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.F.AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 28  REGOLAMENTO  SETTORE  GIOVANILE  E  SCOLASTICO,  92  NOIF  E  38  REGOLAMENTO  SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10994/143 PFI 18-19 MS/VDB DEL 2.4.2019

Massima: Ridotta da mesi 12 a mesi 9 la squalifica all’allenatore la violazione dell'art.  1 bis, comma  1, C.G.S. in relazione agli artt. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 92 NOIF e 38 Regolamento Settore Tecnico per avere organizzato in data 30.04.2019 presso il campo sportivo di Gaeta “A. Riciniello” lo stage per portieri in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi federali del Settore Giovanile Scolastico della FIGC e del CR Lazio…. va osservato che la sanzione della squalifica di mesi 12 inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presenta eccessiva in relazione alla gravità dei fatti, alla personalità dell'incolpato e al trattamento sanzionatorio riservato agli altri soggetti coinvolti. Ed invero, non si può non tenere conto che il … risulta immune da altri precedenti disciplinari. Inoltre, il comportamento del …dopo il  fatto  e  durante  il  procedimento  disciplinare  è  sempre stato improntato a uno spirito collaborativo, con l'ammissione dei fatti la ricostruzione di tutti gli avvenimenti e il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti. Ed infine, il  trattamento  sanzionatorio riservato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico agli  altri  partecipanti  risulta  molto  più lieve, essendosi attestato nella misura di mesi tre.  Vero è che la  posizione  del  … è  diversa, essendo egli  uno degli organizzatori e non un semplice partecipante, ma l'altro organizzatore deferito, e cioè il sig. …, ha definito la propria posizione con un patteggiamento di mesi otto di squalifica.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  19/CFA del 21/08/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 002/CFA DEL 10 Luglio 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 259 del 6.6.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE  FEDERALE  AVVERSO  IL  PROSCIOGLIMENTO  DEI  SIGG.RI  V.M. E C.M. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 11115/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione Commissione Disciplinare - c/o Settore Tecnico che, per mancanza di prove ha prosciolto i deferiti: allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC (matricola 114805), a) dalla violazione dell’art.1 bis, commi 1 e 5, C.G.S, con riferimento all’art.38 delle NOIF e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore tecnico della FIGC (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 33 e 37 del predetto regolamento, coma da C.U. FIGC n.69 del 13.06.2018), per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra S.P.D. Tharros, militante nel Campionato Regionale di Promozione, per la stagione  sportiva 2017/2018,  dal mese  di  Gennaio   2018 fino  alla  fine  del campionato,  pur non essendo tesserato per tale società; b) dalla violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, con riferimento all’art.40 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, per essere venuto meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e segnatamente per aver svolto l’attività di tecnico per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva 2017/2018; “all’epoca dei fatti allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della FIGC (matricola n.42052) e tesserato in qualità di allenatore per la società S.P.D. Tharros a) dalla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento all’art.38 delle NOIF e all’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC (oggi trasfuso nell’art.33 del predetto regolamento, come da C:U. FIGCn.69 del 13.6.2018), per aver consentito al signor …, soggetto non tesserato per la società S.P.D. Tharros, di svolgere di fatto il ruolo di allenatore al posto suo della squadra militante nel Campionato Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di Gennaio  2018 fino alla fine del campionato; b) dalla violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentato davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benchè ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento se non motivazioni pretestuose e non comprovate”….….occorre richiamare “la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici” (così, Cass. 24.10.2014, n.22720). Se è vero, com’è vero, che alla prova testimoniale è affidata la ricostruzione dei fatti del procedimento, non già valutazioni e testimonianze de relato, consegue che coglie nel segno il Giudice a quo lì dove afferma che le dichiarazioni rilasciate in proposito dal calciatore Ferrara (testualmente) “non appaiono idonee a supportare l’accusa perché fanno riferimento ad un irrilevante ^sentito dire^”, considerata la natura de relato di quanto da costui riferito. Con molta acutezza il ricorrente richiama gli arresti delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n.93 del 19.12.2017 e di questa Corte, Sez.IV, pubblicata nel CU n.108/CFA del 3.05.2018, evidenziando il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di valutazione delle prove, omettendo di considerare che in questo procedimento ciò che difetta sono proprio le prove, ragion per cui a detto compito valutativo questa Corte non può attendere, come dedotto dalla predetta Commissione nella sua decisione, che si condivide pienamente e che va confermata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  20/CFA del 21/08/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 020/CFA del 21 Agosto 2019 2019

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 5 dell’8.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. S.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ CASTIADAS) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 E 37, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11506/365 PFI 18-19 MS/AS/MM DEL 12.4.2019

Massima: Annullata, per mancanza di rilievo disciplinare, la sanzione inflitta all’allenatore ritenuto responsabile della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione agli artt. 19 e 37, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per aver tenuto un comportamento nei confronti del proprio calciatore …. non confacente al suo ruolo tecnico, in occasione della partita amichevole e in particolare per essere entrato in campo durante la gara e, con fare minaccioso, avere posto una mano sul petto del calciatore del …, per poi venire allontanato da alcuni calciatori; quindi, rientrato negli spogliatoi, per aver reiterato la medesima condotta, avvicinandosi nuovamente con fare minaccioso al signor …. e rivolgendogli la frase: ”Ora vedi che cosa ti faccio”, tanto da costringere ancora una volta gli altri calciatori e i dirigenti del Castiadas ad allontanarlo per evitare che la situazione degenerasse  ulteriormente.”Considerati i compiti che spettano ad un allenatore e il necessario potere di direzione di tutta la compagine sociale che tale ruolo comporta, abbandonare il campo di allenamento su propria iniziativa e senza autorizzazione alcuna costituisce, da parte di un calciatore, un grave inadempimento ai propri obblighi contrattuali nonché violazione del codice comportamentale che assoggetta gerarchicamente un atleta al suo allenatore. Trattasi, indubbiamente, anche di un palese gesto di sfida che non poteva non suscitare una reazione da parte del S., al cui prestigio era stata inferta una profonda ferita che, certamente, avrebbe avuto riflessi fortemente negativi nei rapporti con gli altri giocatori e con il sodalizio. Umiliare un allenatore alla presenza di tutta la compagine, assumendo iniziative non autorizzate (abbandono del campo di giuoco), costituisce una crudele amputazione del suo potere disciplinare e, quindi, una menomazione del suo ruolo di condottiero. Se a tutto questo si somma l’avvertito pericolo di perdere il proprio posto di lavoro e, con esso, il relativo emolumento, ogni ulteriore annotazione appare superflua. Acclarata la piena comprensibilità del rimbrotto verbale negli spogliatoi e del conseguente alterco, in disparte i toni del confronto e le locuzioni adoperate (dome detto, rimasti ignoti), rileva richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui “… la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, e deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici”. Facendo corretta applicazione di questo principio, consegue che l’iniziativa assunta dal giocatore … (frapporsi fisicamente fra i due questionanti), perché scaturita da un apprezzamento del tutto soggettivo della vicenda (pericolo di degenerazione), non può essere considerata prova e non si può dar luogo al suo apprezzamento. Restituita la verità, come emerge dagli atti, resta da valutare se l’alterco verbale registrato negli spogliatoi e originato dal lancio del guanto operato dal giocatore S. al proprio allenatore S., per le modalità del suo sviluppo totale (assenza di violenza fisica e verbale) integri, o no, una condotta avente rilievo disciplinare.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  4/CFA - (IV Sez.) 10/07/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 116/CFA del 13 Giugno 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ COM. UFF. N. 1 LND PUNTO 14/C DELL’1.7.2017 E COM. UFF. N. 2 SGS PUNTO 2, LETTERA C DEL 14.7.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9352/220 PFI 18-19 MS/AS/AC DELL’1.3.2019

Massima: Confermata la sanzione di mesi 5 di squalifica inflitta all’allenatore dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, avendolo riconosciuto responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli dalla Procura Federale e consistente nell’aver assunto, nella s.s. 2017/2018, solo formalmente la conduzione tecnica delle squadre della società Tor di Quinto partecipanti ai campionati Juniores Regionali Elite e Allievi Regionali, consentendo invece di fatto che le funzioni di allenatore fossero svolte dai sig.ri L. B. e G. A. - dirigenti entrambi privi di abilitazione a condurre tecnicamente dette squadre - e che il suo nominativo fosse inserito in 28 distinte di gara quale allenatore, unitamente a quello dei suddetti dirigenti, al solo fine di eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in violazione dell’art. 1-bis, comma 1, G.G.S. in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Com. Uff. n. 1 della LND, punto 14/C, pubblicato in data 1.7.2017, ed al Com. Uff. n. 2, punto 1, lett. C del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato in data 14.7.2017.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 123/CFA DEL  19/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 116/CFA DEL  13/06/2019 DISPOSITIVO

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019

Impugnazione Istanza:  RICORSO DEL SIG. L.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37 E 40, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 4 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8494/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 12.2.2019

Massima: Annullata la sanzione all’allenatore accusato della violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt.37 comma 1 e art. 40 commi 1 e 2 del vigente Regolamento Tecnico ed all’art.38, comma 4 delle NOIF perché nella stagione sportiva 2017-2018 benché ancora regolarmente tesserato come responsabile 1^ squadra della S.S.D. Torre del Greco Futsal 8 codice 944198) ha svolto anche attività in favore della A.S.D. Massa Vesuvio (codice 945563) in assenza di regolare tesseramento con quest’ultima.”… Coglie anche qui nel segno il gravame, lì dove si duole della scarna istruttoria condotta al riguardo, dal momento che si è trascurato di sentire altri soggetti (dirigenti e atleti anche di altre squadre) che avrebbero potuto arricchire le informazioni raccolte e fornire precise indicazioni per ricostruire e tracciare il quadro in proposito. Individuata nella dichiarazione dell’…, peraltro concernente una sola gara e con le modalità riferite (direzione dalla tribuna), l’unico elemento fondante del deferimento e della successiva dichiarazione di violazione delle norme di riferimento, così ponendo nel nulla le dichiarazioni contrapposte del … e senza fornire utili indicazioni per avere contezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice a quo ai fini del suo convincimento, assorbito l’esame di ogni altro profilo di doglianza sopra non espressamente considerato, il gravame merita accoglimento.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 112/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 088/CFA – del 11 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 144 del 20.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE  AGLI  ARTT.  37, COMMA 1 E 33, COMMA 1 REGOLAMENTO  SETTORE  TECNICO,  IN  RIFERIMENTO  ALL’ART.  38,  COMMA  1 NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  6044/189  PF  18-19  MS/AS/AC  DEL 17.12.2018

Massima: Ridotta la squalifica a mesi 3 all’allenatore di base per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli articoli 37, comma 1 e 33, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico, in riferimento  all’articolo  38, comma 1 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, svolto attività tecnica a favore della società S.S. Vesna, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa, comparendo quale allenatore in dodici distinte gare della squadra partecipante al campionato di Promozione Regionale, Girone B, nel periodo dal 30/08/2017 al 5/11/2017”…Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la  specie e la misura  delle sanzioni, tenendo conto della  natura e della  gravità dei  fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva”, appare conducente valorizzare la collaborazione prestata dal deferito e accogliere parzialmente il reclamo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 97CFA DEL  08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 086/CFA DEL 4 APRILE 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. B.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 33, COMMA 1 E 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1 NOIF SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7862/168  PFI  18-19  MS/AS/GT  DEL31.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. B.R.SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 7862/168 PFI 18-19 MS/AS/GT DEL 31.1.2019

Massima: Ridotta la sanzione a 20 giorni di sospensione all’allenatore perchè, in violazione dell’art. 1-bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all’art. 33, comma 1 ed all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 23, comma 1, delle NOIF, ha svolto scientemente e consapevolmente le funzioni di allenatore della prima squadra per la società SSD Subasio nel campionato regionale di Eccellenza organizzato dalla LND - CR Umbria s.s. 2016/17, pur non avendone titolo in quanto non (regolarmente) tesserato, nonché, in violazione di quanto disposto dalla lett. c), del C.U. n. 84 del 12.08.2016 della LND, per non aver provveduto al deposito dell’accordo economico sottoscritto con la Società Subasio unitamente alla richiesta di tesseramento…Si tratta, dunque, della contestazione di due condotte illecite, la cui effettiva commissione da parte del sig. ….la Commissione Disciplinare ha ritenuto di poter ravvisare, in particolare valorizzando, per quanto riguarda l’addebito dell’assenza di tesseramento, la circostanza del mancato possesso del tesserino da parte dell’allenatore e, per quanto riguarda, l’omesso deposito dell’accordo economico, ricordando trattarsi di un onere posto effettivamente a carico del tecnico dalle disposizioni di cui alla lett. c), del C.U. n.84 del 12.08.2016 della LND. Il significativo ridimensionamento della sanzione concretamente irrogata al deferito, pur a fronte del riconoscimento di entrambi gli illeciti - profilo, questo, costituente l’oggetto  sostanziale  del reclamo della Procura Federale - si deve alla buona fede che, a giudizio della Commissione Disciplinare, ha connotato la condotta del sig. …, alla luce delle seguenti circostanze, di cui v’è prova documentale agli atti del procedimento: i) l’aver egli effettivamente sottoscritto con la società Subasio sia il modulo di richiesta di emissione del tesseramento, sia l’accordo economico tipo, oltre che l’aver pagato la quota di iscrizione annua all’albo del Settore Tecnico; ii) l’aver dichiarato, la società Subasio, di aver essa curato la trasmissione di detta documentazione agli Uffici competenti; iii) il non aver mai ricevuto il deferito alcuna comunicazione di diniego di tesseramento o di irregolarità dell’accordo economico dal competente Comitato regionale; iv) l’essere stato il deferito squalificato dal Giudice sportivo senza che, neppure in tale occasione, siano mai state mosse contestazioni sul tesseramento. Ora, ad avviso di questa Corte, ha ragione la Procura Federale nel rilevare l’erroneità della decisione impugnata laddove essa ha ritenuto di poter valorizzare le suddette circostanze in termini di riconoscimento di uno stato soggettivo di buona fede nella commissione delle condotte riconosciute come illecite, dal momento che esso non costituisce un elemento costitutivo delle due fattispecie di addebito disciplinare contestate. E, tuttavia, la conclusione alla quale è pervenuta la Commissione Disciplinare, nella sostanza, è comunque esente da mende, dal momento che vero è anche che le suddette circostanze, come afferma nelle sue difese il sig. …, rilevano piuttosto quale prova dell’inesistenza di uno degli addebiti (quello sul mancato tesseramento) mossi nell’atto di deferimento dalla Procura federale e della necessità di configurare in termini molto meno significativi, sotto il profilo della responsabilità effettivamente ravvisabile a carico del deferito, anche l’altro (sul mancato deposito dell’accordo economico).E ciò in quanto, ai sensi delle norme vigenti in materia, che nulla prevedono al riguardo, la procedura di tesseramento non può dirsi perfezionata (per di più, come afferma la decisione impugnata, solo) a seguito del rilascio del tesserino, così come il mancato rilascio – o, peggio, il mancato possesso – di quest’ultimo non può dirsi univocamente sintomatico del fatto che il tesseramento non si sia correttamente concluso o non sia mai avvenuto. Trattandosi, poi, nel caso di specie, di un tesseramento di un tecnico per una società dilettantistica, neppure è corretto affermare che il buon esito della procedura di tesseramento del primo in favore della seconda dipenda dal buon esito del deposito dell’accordo economico tra le parti presso i competenti Uffici federali, dal momento che dell’esistenza di  una tale condizione di validità/efficacia del tesseramento non v’è traccia nel C.U. n.84 del 12.08.2016 della LND. Ne consegue che i due adempimenti (quelli propri della procedura di tesseramento e quelli relativi all’accordo economico) sono tra loro autonomi e indipendenti, così che, dal momento che solo la cura di quelli relativi al deposito dell’accordo economico sono posti esplicitamente a carico del tecnico dalla lett. c) del C.U. n.84 del 12.08.2016 della LND, si ritiene in effetti ascrivibile a responsabilità del sig. Bocchino solo la mancata verifica del buon esito del deposito dell’accordo economico, trattandosi di adempimento nel caso di specie dichiaratamente effettuato dalla società Subasio per conto ed in luogo del tecnico, sul quale tuttavia un tale onere incombe direttamente ai sensi della citata disposizione. invece al tesseramento, la procedura delineata dal citato C.U. prevede l’effettuazione delle relative operazioni prioritariamente in via telematica da parte delle società della LND e solo posteriormente anche in via cartacea, in una con il deposito dell’accordo economico, così che la circostanza che il sig. …abbia depositato agli atti del giudizio una copia della richiesta di tesseramento recante il timbro di ricevuta apposto dal competente Comitato Regionale Umbria, evidentemente all’esito del suo deposito cartaceo, esonera il deferito  da  ogni  addebito  di responsabilità al riguardo, anche sotto forma di culpa in vigilando, alla luce delle circostanze pacifiche di cui al superiore punto 5.4, secondo capoverso (la cui rilevanza era già stata valorizzata dalla Commissione Disciplinare, seppure erroneamente in termini di buona fede ed ai fini della valutazione della minor gravità delle condotte), nonché per quanto sopra detto sulla autonomia delle due procedure e dell’assenza di ogni contestazione nei diretti confronti del sig. Bocchini da parte dei competenti Uffici federali per quanto concerne il buon esito degli adempimenti relativi al tesseramento stesso (ma anche al deposito dell’accordo economico). In conclusione, la Corte ritiene il sig. … responsabile del solo addebito relativo alla omessa vigilanza circa il buon esito del deposito dell’accordo economico e congrua, per tale unica infrazione, una  , coincidente con quella già comminata dalla Commissione Disciplinare.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 98/CFA DEL  08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 088/CFA DELL’11 APRILE 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO    DEL    PROCURATORE   FEDERALE    AVVERSO    L’INCONGRUITÀ   DELLA   SANZIONE    DELLA SQUALIFICA  DI  MESI  1  INFLITTA  AL  SIG.  G.M. SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  NOTA 8002/119 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 4.2.2019

Massima: Respinto il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per mesi 1 di squalifica, essendo rimasto provato solo il secondo fatto della contestazione: - violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. (comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'inosservanza della norma contenuta nell'art. 38 (testo previgente) e 37 del Regolamento del settore tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell'Albo e dei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali), per avere pattuito, nella stagione 2016/2017, così come nelle precedenti stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, quale  tecnico responsabile  della prima squadra dell'ASD San Sisto, partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Umbria, un premio di tesseramento annuo di € 5.400,00, dunque, inferiore a quello dichiarato negli accordi economici depositati presso il Comitato Regionale, da ultimo, nella stagione 2016/2017, di € 7.500,00; e tanto, attraverso la sottoscrizione di scritture private redatte nel 2013, oggetto di tacito rinnovo relativamente  alla stagione 2016/2017, difformi dai modelli normativamente previsti, ed evidentemente sostitutive – e per ciò stesso elusive – degli accordi economici regolarmente depositati presso il Comitato Regionale Umbria; per avere, dinanzi al Collegio Arbitrale, disconosciuto e denunciato come apocrife  le  firme apposte su alcune autocertificazioni dei redditi da prestazioni sportive relative al 2015, nonostante, per come dal medesimo ammesso in sede di audizione, fossero autentiche.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 87CFA DEL  10/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM UFF 079 IV SEZ DEL 20 03 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 116 del 18.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.B. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 18; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  1  BIS,  COMMA  1,  3,  COMMA  1  C.G.S.  E  37, COMMA  1  REGOLAMENTO  SETTORE  TECNICO  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE NOTA 5972/67 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 13.12.2018

Massima: Ridotta la sanzione della squalifica a mesi 6 e annullata l’ammenda all’allenatore facente parte del Consiglio nazionale dell'AIAC, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. (comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'inosservanza della norma contenuta nell'art. 38, comma 1 (testo previgente), e 37, comma 1, del Regolamento del settore tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell'Albo e dei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) e delle norme contenute nel Codice Etico della FIGC nella parte riguardante “Doni e altre forme di omaggio”. In particolare, per avere, in occasione del Corso UEFA B svoltosi a Caserta dal 15.01.2018 al 29.03.2018 cui partecipava in qualità di docente, accettato dai partecipanti la somma di € 1.140,00 in denaro contante al fine di poter acquistare un omaggio di suo gradimento; somma che aveva, poi, restituito solo in data 11.06.2018, dopo circa due mesi e solo dopo avere avuto contezza della diffusione della notizia di tale regalia, sollecitando e convincendo il sig. …, cui aveva restituito la somma, a trasmettergli una e-mail, poi effettivamente inviata il 25.06.2018, con frasi atte a sollevarlo da qualsiasi responsabilità e, pertanto, dal contenuto palesemente mendace….Tuttavia, va osservato che le sanzioni della squalifica di mesi 18 e dell'ammenda di € 5.000,00, inflitte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presentano eccessive in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'incolpato. Ed invero, non si può non ricondurre tutta la vicenda nel quadro di una prassi sicuramente censurabile, ma che ha riguardato tutto o quasi il parco docenti del Corso per allenatori UEFA B svoltosi a Caserta dal 15 gennaio al 29 marzo 2018, nel quale il … aveva avuto un ruolo rilevante, ma non esclusivo. Va, inoltre, tenuto conto del comportamento del …dopo il fatto, anche se motivato soprattutto dal tentativo di scagionarsi da ogni responsabilità, che comunque alla fine ha comportato l'integrale restituzione della somma di denaro consegnatagli dal … Nè va omesso di considerare che la somma di denaro accettata dal S., non può ritenersi di ingente rilievo, seppure non possa valutarsi di modico valore. E neppure può omettersi la valutazione della personalità dell'incolpato che risulta immune da altri precedenti disciplinari. Alla luce di quanto precede deve, quindi, concludersi che la sanzione della squalifica inflitta al sig. … va ridotta nella misura che si reputa congruo stabilire nella durata di mesi sei. Si ritiene, inoltre, che la sanzione dell'ammenda nella misura di € 5.000,00, pur se astrattamente applicabile nella fattispecie, sia comunque sproporzionata se sommata a quella della squalifica come sopra inflitta.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI)

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 44 del 4.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. B.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1  E  4  NOIF,  NONCHÉ  DELL’ART.  37,  COMMI  1  E  3  REGOLAMENTO  SETTORE  TECNICO  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1103/1041 PFI 17-18 MS/GB DEL 26.7.2018

Massima: Ridotta a mesi 2 la squalifica all’allenatore per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'inosservanza di due norme federali che disciplinano  il  settore tecnico. In particolare, per violazione degli artt. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 40, comma 1, (già 41)  del Regolamento  del  Settore  Tecnico, per avere svolto mansioni di allenatore in favore della società ASD Notaresco Calcio 1924 nella Stagione Sportiva 2017/2018, seppure per un breve periodo dal 25.7.2017 al 24.8.2017, in assenza di tesseramento a tale titolo; essersi tesserato nel corso della stessa Stagione Sportiva 2017/2018 in qualità di allenatore con la società ASD Alcione Calcio di Francavilla al Mare… Tuttavia va osservato che la sanzione della squalifica di sei mesi, inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presenta eccessiva in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'incolpato. Ed invero, non si può non considerare che la durata dell'incarico di allenatore della squadra ASD Notaresco Calcio, in assenza di ogni tesseramento, ha avuto una durata limitata nel tempo ad appena un mese, e che le squadre allenate dal …appartengono a categorie che fanno parte del primissimo livello del calcio, l'una iscritta al campionato regionale di promozione, e l'altra di puro settore giovanile non partecipante ad alcun campionato. Va, inoltre, tenuto conto che la buona fede prospettata dalla difesa del Belle', anche se non rilevante ai fini della qualificazione del fatto, può tuttavia essere presa in esame per valutare l'intenzione di violare le norme regolamentari, che nella fattispecie risulta fortemente ridotta in considerazione anche del comportamento del presidente  dell'ASD  Notaresco Calcio. Nè può omettersi la valutazione della personalità dell'incolpato che risulta immune da altri precedenti disciplinari.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI)

Decisione Impugnata:  Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico FIGC - Com. Uff. n. 26 del 14.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. N.C. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12592/576 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 30.5.2018

Massima: Confermata la decisione della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico che, per mancanza di prove, ha prosciolto l’allenatore dalla “violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. per aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nel procedimento istruttorio aperto nei suoi confronti …, riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori … e …., calciatori tesserati con la ASD Como 1907 S.r.l., prima delle loro audizioni programmate dalla procura Federale. In particolare, chiedendo agli stessi, tutti e tre assistiti da uno dei suoi difensori, di rispondere alle domande degli inquirenti in modo univoco e contrario a quella che poi si è rivelata la verità dei fatti”….Più in particolare, non appaiono sussistere i fatti costituitivi della responsabilità disciplinare ascritta al sig. .., né comprovata – da riscontri probatori estrinseci e intrinseci o documentali – la tesi accusatoria, ossia di aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell’ambito del procedimento aperto dalla Procura nei suoi confronti, recante il n. 124pf17-18, riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori … e …, calciatori tesserati con la ASD Como 1907 Srl, prima delle loro audizioni programmate dalla procura Federale. Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, in ossequio all’art. 35, comma 4, CGS, non possa dirsi raggiunto quel ragionevole grado di certezza, superiore alla mera probabilità, per giungere ad un sereno giudizio di certa colpevolezza (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. Un., C.U. n. 18/CFA del 22.08.2018).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 033CFA DEL  18/09/2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 004/CFA DEL 23 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 307 dell’1.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.N. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018

Massima: Ridotta la squalifica a mesi 8 e l’ammenda ad € 5.000,00 all’allenatore per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF ed all’art. 22, comma 8, del C.G.S., come richiamato dall’art. 19, comma 11.4, del C.G.S., per essersi tesserato per l’ASD Como 1907 quale collaboratore tecnico prima squadra, svolgendo invece, in costanza di squalifica,  mansioni  e  poteri  di  gestione  sportiva  ed  amministrativa della  Società….Deve invece essere accolta la domanda subordinata svolta dal ricorrente con riferimento alla eccessiva severità delle sanzioni comminate dal primo Giudice, sanzioni che questa Corte ritiene congruo  determinare,  valutato  l’effettivo  disvalore  attribuibile  ai  fatti  ascritti  alla  responsabilità

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 065 IV DEL 10/09/2018 CON RIFERIMENTO AL C U 028CFA DEL 10 SETTEMBRE 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 1 del 16.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. V.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11172/568  PFI 17-18 CS/GB DEL 4.5.2018 

Massima: Confermata la decisione della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico che, per mancanza di prove, ha prosciolto l’allenatore dalla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per aver preso parte all'iniziativa Jucar a Futbal, organizzata il 7.6.2017 dalla A.S.D. Real Aurelio, alla quale aveva partecipato il calciatore minorenne …, seppur sprovvisto del nulla osta da parte della società A.S.D. Atletico Grifone, con la quale era, all'epoca, tesserato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 065 IV DEL 10 09 2018 CON RIFERIMENTO AL C U 028CFA DEL 10 SETTEMBRE 2018

Decisione Impugnata: Delibera  della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 1 del 16.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE   –   NOTA   N.   12133/211   PFI   17-18   MS/CS/VDB   DEL   21.5.2018

Massima: Ridotta la squalifica a mesi 4 all’allenatore nonché socio di maggioranza della società e dirigente di fatto per la violazione dell’art.1 bis del C.G.S. in relazione agli artt. 38 e 41, comma 3, del Regolamento Settore tecnico, perché, nonostante inquadrato nell’Albo del Settore Tecnico, oltre ad esercitare l’attività di allenatore, trattava direttamente e comunque svolgeva attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori con il relativo tesseramento.”:…Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi  e  valutate  le  circostanze  aggravanti  e  attenuanti  nonché  l’eventuale  recidiva”,  appare conducente – sulla base di precedenti analoghi – accogliere parzialmente il reclamo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 018 CFA DEL  22/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 099/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata: Delibera   della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n.  187 Settore Tecnico del 31.01.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.F. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 9;  AMMENDA DI € 11.900,00; INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE   FEDERALE   -  NOTA   N. 4536/1250PF16-17GP/GT/AG   DEL   27.11.2017 

Massima: Riformata la decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico che aveva sanzionato l’allenatore con la squalifica per mesi 9 e l’ammenda di € 11.900,00  - per la violazione degli artt. 35 co. 2 del Regolamento del Settore Tecnico, 1 bis comma 1 e 8 comma 2 e 6 C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutti i Tecnici di essere esempio di disciplina e correttezza e a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza e di osservare le norme e gli atti federali e, quindi, di astenersi dal tenere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, per aver accettato di risolvere consensualmente il contratto che lo legava alla società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l fino al 2015 ricevendo il pagamento “in nero” di una cospicua somma di denaro in contanti (pari a euro 119.000,00) a titolo di buonauscita per sé e il suo staff» - in quanto tale comportamento viola esclusivamente l’art. 1 CGS con conseguente irrogazione della squalifica nei limiti del presoffertoOrbene, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio ritualmente acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione del solo illecito ex art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, commi 2 e 11, stesso codice e che, dunque, sussista, con riferimento alla sola predetta violazione, quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio è comunque superiore  alla semplice valutazione della probabilità. Recita l’art. 8, comma 2, C.G.S.: «Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti  a eludere la normativa federale in materia gestionale  ed economica, nonché  la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia». Il successivo comma 11 così dispone: «I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese». Ora, alla luce delle risultanze probatorie ammesse in questa sede non si ritiene possa affermarsi dimostrata la violazione, da parte del deferito sig. …, delle disposizioni di cui all’art. 8 C.G.S. sopra richiamate. Agli atti del procedimento, infatti, risulta acquisito l’accordo, sottoscritto, in data 14.6.2013 dal sig… e dal sig. … (quale presidente del Catanzaro Calcio), di risoluzione consensuale dell’accordo economico tra gli stessi. In detto verbale di accordo non è inserita alcuna pattuizione economica, né è indicata alcuna somma dovuta, per effetto ed a causa della risoluzione medesima, al tecnico … Né, per altro verso e, comunque, può dirsi provata la corresponsione della somma di € 119.000,00 che la Procura federale assume versata al sig….da parte della società Catanzaro Calcio, quale “corrispettivo” del consenso alla predetta risoluzione. Ciò detto, questa Corte non può esimersi dal valutare il contenuto delle dichiarazioni rese innanzi alla Procura Federale, in data 21.7.2017, dallo stesso sig. …. In particolare, il deferito alla precisa domanda del rappresentante della Procura federale, «il presidente …o le ha mai proposto una risoluzione a titolo oneroso che sarebbe poi dovuta apparire, al contrario, a titolo gratuito?», il sig. … risponde: «Si, infatti mi fece una proposta  economica  che  non  ricordo  quale  fosse  ed  io  ho  rilanciato  chiedendo  all’incirca  più  di 100.000 in quanto gli dissi che avrei dovuto dare i soldi anche ai miei collaboratori. Lui inizialmente ha aderito, infatti ci incontrammo il 14.6.2013 a Reggio Calabria al Ristorante …, lui era insieme a due dipendenti una donna di cui non ricordo il nome e ,,,,. Ho nell’occasione firmato la risoluzione consensuale senza però ricevere quanto pattuito, in quanto mi promise che me li avrebbe dati successivamente. Poiché mi fidavo di lui ci ho creduto ma di fatto non ho mai ricevuto nulla della somma pattuita (€ 119.000,00)». In sostanza, il sig. C… sembra confermare di aver ricevuto ed accettato una proposta di risoluzione onerosa che, però non sembra, quantomento, dalle risultanze probatorie a disposizione di questa Corte ed utilmente apprezzabili, trovare riscontro nell’accordo di risoluzione consensuale poi effettivamente sottoscritto dalle parti. Nel contempo, tuttavia, il predetto tecnico lamenta la mancata effettiva corresponsione di quanto, a quel titolo, a suo dire, pattuito, anche se, poi, non deduce alcuna attività ed iniziativa volta al recupero delle somme che asserisce essere a lui dovute. E considerato anche l’importo di cui trattasi ciò appare poco verosimile. Questo comportamento, ad avviso di questa Corte, integra gli estremi della violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. che, come noto, così recita: «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti  federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». In definitiva, questa Corte, derubricato il capo di incolpazione nei termini anzidetti, ritiene che il sig. …. debba essere quantomeno chiamato a rispondere della violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. sopra ricordato e  per l’effetto, tenuto conto della complessiva vicenda processuale, nonché del fatto contestato e della violazione allo stesso effettivamente addebitabile, lo condanna alla sanzione della squalifica,  che  ritiene  congruo determinare nei limiti del presofferto.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 012 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 125CFA DEL  04/06/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n.  271 Settore Tecnico del 7.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.A.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E AL COM. UFF. N. 1 SGS, PUNTO 9.5. DELL’1.7.2016, NONCHÉ DELL’ART. 3 REGOLAMENTO TORNEO NAZIONALE –XI MEMORIAL GIANMARCO BRACCAGLIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 9230/108 PF17-18 CS/GB DEL 27.3.2018

Massima: Ridotta a mesi 3 la squalifica all’allenatore per la violazione di cui all art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed in relazione a quanto previsto dal C.U. n.1 dello stesso Settore del 1.07.2016 per aver promosso ed organizzato in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, provini/stage riservato ai giovani calciatori della Categoria Esordienti finalizzati alla formazione di una Rappresentativa Provinciale da presentare ad un Torneo Nazionale sotto la fittizia copertura della società ASD Pro Calcio Terracina in mancanza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali competenti;” la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2015 punto 9.5. ed allart.3 del Regolamento del Torneo Nazionale — XI Memorial Giammarco Bracaglia svoltosi a Ferentino (FR) nei giorni 15/17 aprile 2017 ed autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito, in qualità di tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la partecipazione nella squadra ASD Pro Calcio Terracina di numerosi calciatori tesserati per altre società della Provincia — di fatto organizzati in una rappresentativa provinciale di categoria e, comunque in numero ben superiore ai tre prestiti da società affiliate, e schierati sotto copertura con tale società anche se ottenuti con regolare nulla osta rilasciato dalle rispettive società di appartenenza.”…Va  apprezzata,  per  converso,  la  condotta  collaborativa  tenuta  dal  prefato  sin  dalla  fase  istruttoria, il che ha agevolato le indagini e l'opera dell'organo inquirente. Atteso, poi, che l'art. 16, comma 1, del CGS prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, appare conducente valorizzare detta condotta e, in conseguenza, accogliere parzialmente il ricorso, nella misura di cui al dispositivo.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 108/CFA 03 Maggio 018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico - Com. Uff. n. 143 del 24.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. G.D. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3310/3 PF 17/18 GC/GP/EP DEL 24.10.2017 

Massima: La Corte accoglie il ricorso della Procura Federale e per l’effetto annulla la decisione di proscioglimento ed infligge al tecnico la sanzione della squalifica di mesi 4 per la violazione degli artt. 1 bis co. 1 del C.G.S. e 35 co.2 del Regolamento del Settore Tecnico ovvero del generale dovere prescritto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà probità e correttezza e di quello più specifico fatto ai Tecnici iscritti all’Albo di essere esempio di disciplina e rettitudine, per aver, per il tramite dell’Avv…..(soggetto non tesserato) cui aveva conferito specifico mandato per assisterlo e rappresentarlo nell’ambito di una controversia in atto con la società, fornito alla anzidetta Società (a mezzo comunicazione via pec datata 24/05/2017 del legale anzidetto), allo scopo di ottenere dalla stessa lo “svincolo” in proprio favore di una somma di denaro in precedenza fatto oggetto di un atto di pignoramento presso terzi, una certificazione all’apparenza rilasciatagli dal Tribunale Civile di ….. – Ufficio Esecuzioni Mobiliari, attestante la non pendenza a proprio carico di procedure esecutive mobiliari (et inde, la mancata iscrizione a ruolo del ricordato atto di pignoramento presso terzi), ma, in realtà, artefatta e modificata (mediante la cancellazione a mezzo correttore delle lettere “im” poste a comporre la parola “immobiliari”) per essere stata, invece, emessa dal Tribunale Civile di ….. – Ufficio Esecuzioni Immobiliari onde certificare la non pendenza di procedure esecutive immobiliari”. Sembra doversi desumere che l’aver adito la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Marsala, in luogo di quella delle Esecuzioni Mobiliari (competente per il caso che occupa, trattandosi di pignoramento presso terzi) non costituì un’involontaria svista, bensì, presumibilmente, un’iniziativa preordinata. Ne discende, quindi, che il deferito ha fornito un qualificato contributo (concorso materiale o morale) all’effetto alterativo di cui all’atto di incolpazione, contribuendo, quantomeno, alla rappresentazione di una realtà diversa da quella effettiva, nella prospettiva di conseguire la riscossione del suo credito, senza indugio. Diversamente opinando, del resto, v’è da domandarsi chi altri avrebbe avuto specifico interesse all’alterazione del documento, trasmesso –come innanzi evidenziato– in versione “pdf” e, quindi, non modificabile. Peraltro, occorre comunque osservare che, a prescindere da chi abbia materialmente effettuato la modificazione del documento di cui trattasi, degli effetti – che qui rilevano nel presente procedimento – della trasmissione dello stesso non può che essere chiamato a rispondere il diretto interessato, anche in forza degli ordinari criteri civilistici in materia di rappresentanza, e considerate, come detto, le ricadute dei benefici dello stesso (esclusivamente) nella sua sfera giuridica. Osserva il Collegio che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza  e della dottrina, il compito del giudicante non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice a quo, bensì anche quella di stabilire se quest’ultimo abbia esaminato tutti gli elementi di fatto acquisiti in sede istruttoria, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e persuasiva risposta alle deduzioni del deferito: rileva, quindi, la corretta applicazione delle regole della logica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre.

 

Decisione C.F.A.:C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017(motivazioni) -www.figc.it

Decisione Impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com.Uff. n.69 Settore Tecnico del 18.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG.C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA1C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ARTT.38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE-NOTA N.12243/510PF16-17GP/MB/GB DEL 5.5.2017

Massima: La Corte annulla la decisione con la quale lallenatore professionista di seconda categoria era stato ritenuto responsabile di attività collegata al trasferimento e dal collocamento di giovani calciatori a favore della società, il tutto in violazione all’art.1bis, comma 1,C.G.S., invia autonoma ed in relazione a quanto prescritto dagli artt.38 comma 1 e 41 comma 3 del vigente Regolamento del Settore Tecnico poiché la preclusione dell’art.41, comma 3, RST, invocata nell’atto di deferimento, risulta nella specie superata dal chiaro disposto dell’art. 36 dello stesso RST, in base al quale il tecnico può svolgere attività di dirigente (o di calciatore) nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico, senza necessità che egli chieda  la sospensione dall’Albo. Ne consegue, dunque, che il tecnico, svolgendo in via continuativa sin dalla stagione 2015/2016 il ruolo di responsabile del settore giovanile della società ed in possesso di patentino di direttore sportivo, non può essere definito come soggetto non autorizzato né non legittimato all’espletamento dell’attività collegata al trasferimento e dal collocamento di calciatori. Lo stesso, quindi, non ha violato le norme richiamate nell’atto di deferimento.

 

Decisione C.F.A.:C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017(motivazioni) -www.figc.it

Decisione Impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico -Com. Uff.n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG.S.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.10 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 38 COMMA 1, 34 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38 COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.12242/510PF16-17GP/MB/GB DEL 5.5.2017

Massima: La Corte riduce al presofferto la sanzione comminata all’allenatore professionista di prima categoria per avere il medesimo svolto attività collaborativa collegata al trasferimento e collocamento di giovani calciatori a favore della società, nonché per aver concorso con i dirigenti della società (i quali si sono avvalsi della sua collaborazione) nella violazione dell’art.10 comma 1 C.G.S., il tutto in violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. invia autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall’ora citato art.10 comma 1 C.G.S. e dagli artt.38 comma 1 e 34 comma 1e 41 comma 3 del Regolamento Settore Tecnico ed in relazione all’art.38 comma 1 delle N.O.I.F..

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 037/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 293 del 13.6.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. S.R. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SSD CYNTHIA 1920) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 34 COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 11532/527 PF16-17 GT/AG DEL 19.4.2017

Massima: La Corte annulla la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico che aveva sanzionato l’allenatore dilettante di terza categoria, per la violazione delle norme Federali in epigrafe indicate, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2016/17 attività di tecnico per la società non in costanza di tesseramento con la società stessa, in quanto ancorché la violazione delle norme regolamentari in epigrafe indicate appaia nel caso di specie oggettivamente sussistente, avendo l’appellante effettivamente preso parte alle gare svolte antecedentemente al proprio esonero senza alcun valido tesseramento, reputa questa Corte che di tale mancanza non possa essere chiamato a rispondere lo stesso – omissis ., al quale non può essere imputata alcuna responsabilità, neppure a titolo colposo, per l’accertata omissione. L’appellante, infatti, ha posto in essere quanto di sua competenza ai fini del suo regolare tesseramento, sottoscrivendo il relativo modulo di richiesta e consegnando lo stesso, unitamente al suo patentino, alla società, la quale sola avrebbe dovuto provvedere, con i propri addetti, alla formalizzazione del tesseramento stesso. Né appare ravvisabile nel sistema delle norme federali, invero, un onere incombente sul tesserando di verificare che, una volta sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento, questo sia poi effettivamente trasmesso da parte della società ai competenti uffici federali, vertendosi nell’ambito di un’attività di carattere amministrativo sulla quale, per prassi universalmente invalsa nel mondo sportivo, i tesserati non svolgono, né debbono svolgere, alcun controllo, Nel caso di specie, poi, la possibilità che la società abbia forse volontariamente omesso la dovuta attività volta al perfezionamento del tesseramento del – omissis -, all’insaputa di questi, è avvalorata dalla condotta dalla stessa tenuta nella complessiva vicenda, tanto considerando il fatto che quest’ultimo veniva indicato in diverse occasioni nella distinta di gara dal dirigente accompagnatore incaricato di redigerla con numeri di tessera diversi; quanto considerando il deposito effettuato dalla società medesima presso i competenti uffici federali di un modulo di contratto recante una sottoscrizione attribuita al – omissis - stesso, poi rivelatasi apocrifa.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico -Com. Uff.n.150/C.D. Settore Tecnico del 16.01.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ALLIEVI NAZIONALI DELLA SOCIEAVEZZANO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI  4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S.S.2015/16 PUNTO 2.6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.5677/880PF15-16GM/GP/MA DEL 25.11.2016

Massima: La Corte riduce al presofferto la sanzione comminata al tecnico per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 5, C.G.S. in relazione anche all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015/2016, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla società, di alcuni giovani calciatori tesserati con altra società, sodalizio questo non operante nella regione del citato raduno o in provincia ad essa limitrofa e ciò in ragione dell’assenza di prove in ordine ad una partecipazione attiva del tecnico all’organizzazione del raduno di cui è cenno, sicché è da presumere che egli non sia stato in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori –nonché di coloro che su di essi esercitavano la potestà genitoriale – di partecipare all’evento.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 18 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 28 Novembre 2016  -www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. Q.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S - NOTA N.1077/955 PF15-16 AA/MG DEL 22.7.2016 

Massima: La Corte conferma la decisione di prima istanza con la quale il tecnico è stato sanzionato per la violazione di cui all' art. 1bis, comma 1 C.G.S., per avere, al termine della gara del Campionato Giovanissimi Regionali, partecipato insieme con altri soggetti a un'azione intimidatoria nei confronti dell'arbitro, e facendo pressioni sullo stesso al fine di fargli modificare il referto arbitrale e cancellare l'ammonizione che era stata inflitta al calciatore.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016 

Massima: La Corte conferma la decisione di primo grado che ha sanzionato il tecnico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF (rientrando, la condotta descritta, nell’ambito della previsione di cui all’art. 39, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico), per aver pianificato e disposto unitamente al Dirigente della società un sistema fra talune società sportive volto ad eludere il premio di preparazione in favore della società di provenienza del giocatore attraverso il c.d. sistema della triangolazione fra società compiacenti, che consiste nel tesserare il calciatore con una squadra “amica” di categoria inferiore (solitamente di 2° o 3° categoria) per poi trasferirlo in prestito alla società iscritta al campionato nazionale dilettanti ovvero a quelle di serie A, B o Lega Pro, favorendo queste ultime che riescono, così, a sgravarsi di un cospicuo premio di preparazione in favore delle società che per ultime avevano tesserato il giovane. Si evidenzia che nel settore dilettantistico il premio di preparazione ha la funzione di sostenere le società di puro settore giovanile. Il premio consiste nel pagamento, al momento della stipulazione di un rapporto di tesseramento pluriennale, di una somma – c.d. parametro – alle società che abbiano cresciuto giovani calciatori. L’obiettivo di tale premio è, in altri termini, quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. Tale finalità si attua attraverso un sistema solidaristico che vede le società che militano in categorie maggiori riconoscere un contributo alle società che disputano campionati di categoria inferiori, laddove, appunto, vi sia il primo contratto con vincolo pluriennale. Il premio di preparazione è principalmente disciplinato dall’art. 96 NOIF, che così statuisce: «1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio 15 dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio». Anche l’art. 33 del Regolamento SGS richiama il premio di preparazione di cui trattasi e così dispone: «1. La corresponsione del "premio di preparazione" è disciplinato dall'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate». Come già sopra evidenziato, l’obiettivo della disciplina in materia è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la decisione n. 27/2014 del 5 settembre 2014, ha aperto, ispirandolo a giustizia, il dibattito in ordine alla liceità di scritture che disciplinino i rapporti economici tra due club in materia di premio di preparazione, fornendo anche un interessante spunto interpretativo della norma. Il massimo organo di giustizia sportiva del Coni, infatti, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da una società professionistica, ha così inquadrato il premio di preparazione: «è noto come il premio di preparazione rappresenti una sorta di collegamento fra mondi, quello del calcio professionistico da un lato e del dilettantismo, dall’altro. L’obiettivo è duplice, giacché esso assicura alle piccole società dilettantistiche l’opportunità economica di proseguire nel compimento della loro attività di formazione di giovani atleti e, in pari tempo, offre alle società professionistiche il vantaggio di avvalersi di validi atleti senza dover concorrere direttamente alla loro formazione di base. Si è in presenza, dunque, di un meccanismo di tipo solidaristico, in cui il contributo che le società maggiori sono tenute a pagare alle società inferiori, allorché vi sia un primo contratto con vincolo pluriennale, assolve alla funzione di creare condizioni di equilibrio nel mercato calcistico, al contempo incentivando la pratica sportiva. La logica della disposizione è, in altri termini, quella di assicurare alla società che abbia provveduto ad erogare un’adeguata preparazione ed un sufficiente allenamento (magari anche consentendo al giovane la partecipazione all’attività agonistica) un riconoscimento economico per siffatto periodo di formazione».

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CFA del 31 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 05 Aprile 2016 e  suwww.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell’8.3.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. S.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI - NOTA N. 5683/74 PF14-15 SP/GB DEL 9.12.2015 .

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta al tecnico ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 bis comma 1 dell’allora vigente Codice della Giustizia Sportiva in relazione al disposto dell’art. 20 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori (d’ora in poi RAC) in vigore fino al 31 marzo 2015, per essersi quegli avvalso dell’opera dell’avvocato (il quale svolgeva attività ai sensi dell’art. 5 comma 1 del RAC benché non più iscritto all’Albo degli Agenti dei calciatori e quindi non più in possesso della formale qualifica di agente continuando ad esercitare di fatto, notoriamente ed in via esclusiva o prevalente, l’attività di agente dei calciatori, prestando cura ed assistenza, oltreché nel caso in esame, a numerosi calciatori nei rapporti con le società di calcio professionistiche) ai fini della trattativa e della conclusione del contratto con la società. Ai fini della soluzione della controversia, è decisiva la formulazione dell’art. 20 comma 4 del RAC che, configurando il divieto di rappresentare gli interessi di soggetti diversi dai calciatori e dalle società (e quindi, come nella fattispecie di un allenatore), lo prevede espressamente per i soli agenti. Ricavandosi da tale disposizione (di natura chiaramente disciplinare) il carattere di tipicità e di tassatività della stessa in quanto rivolta ad una sola, precisa categoria giuridica (appunto, agenti di calciatori in possesso della formale qualifica) e quindi l’inammissibilità di attribuirle una portata diversa da quella risultante dal testo nonché di estenderne gli effetti in via analogica a categorie diverse (quale quella dell’avvocato, ovvero anche dell’agente “di fatto”, categoria creata ed ipotizzata dal Giudice di primo grado) le quali, non assumendo la veste di destinatarie del divieto, non possono incorrere nella relativa responsabilità. Insomma non è possibile, pena la violazione del generale principio di legalità, effettuare un’operazione di integrazione in malampartem o in pejus della fattispecie normativa, affiancandole altre ivi non previste.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del  11 Settembre 2015  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 21 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 54 del 4.9.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. C.F., ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO A FAVORE A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 N.O.I.F. (NOTA N. 12418/54 PF 14-15 AM/SP/MA DEL 22.6.2015)

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta al tecnico per aver fatto allenare nel gennaio 2013 il calciatore ed averlo successivamente impiegato nell’attività agonistica e ciò in violazione degli artt. 44 N.O.I.F. e 19 del Reg. del Settore Tecnico, in quanto il mero infortunio curabile non implica necessariamente la inabilità al gioco (come è testimoniato dalla concreta dinamica di molteplici attività sportive), in quanto l’inabilità deve essere, ove attestata in atti formali, resa pienamente conoscibile all’allenatore e da questi effettivamente conosciuta, solo in quel caso implicando una sua responsabilità nell’impiego del giocatore.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 12 Febbraio 2015 n. 28/CFA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 09 Marzo 2015 e  suwww.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 128 del 17.12.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. R.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FEDERAZIONE INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 38, DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AL COM. UFF. N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 PUNTO 1.1.

Massima: La Corte conferma la decisione di primo grado con la quale il tecnico è stato sanzionato con l’inibizione di anni 5 con preclusione per plurime violazioni dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico in tema di rispetto, da parte dei tecnici federali, dei principii di disciplina e correttezza sportiva, coordinati con quelli discendenti dalla “Carta dei diritti dei bambini ed alla Carta dei diritti dei ragazzi dello sport”. In particolare, all’incolpato venivano addebitate le medesime condotte costituenti oggetto del procedimento penale, consistenti: 1) nel compimento di atti di aggressione sessuale-di cui venivano descritti i modi di esplicazione-nei confronti di due calciatrici minorenni; 2) nell’esercizio di un atto di violenza sessuale consumata nei confronti di una delle due calciatrici minorenni in questione; 3) nel compimento, nei confronti di una terza calciatrice minorenne, di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la stessa a subire atti sessuali. Si contestava all’incolpato che le condotte prima descritte fossero state poste in essere nei confronti di persone affidate alla sua cura e custodia nella qualità di allenatore della squadra prima indicata.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 27 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 10 Dicembre 2014 e  suwww.figc.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 88 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. B.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.2.2015 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E DELL’ART. 96 N.O.I.F.

Massima: La Corte riduce la squalifica fino al 15.12.2014 inflitta all’allenatore per la violazione di cui all’art. 38, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, agli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, C.G.S. dello stesso e all’art. 96 N.O.I.F. per aver condotto trattative volte alla stipulazione di un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, ai fini di eludere la normativa in materia di premio di preparazione per il calciatore, nonché di essersi occupato di questioni di natura economica e non esclusivamente tecnica, avendo redatto il predetto accordo e avendo predisposto una rinuncia fittizia al premio di preparazione, sottoscritta dal titolare del diritto a percepire il premio e depositata in L.N.D. Le dettagliate argomentazioni difensive offerte dal ricorrente consentono di valorizzare alcune circostanze della vicenda alla stregua di attenuanti. In particolare, da un lato, le difficoltà interpretative della disciplina in materia di corresponsione del premio di preparazione e, dall’altro, la non agevole ricostruzione del quadro normativo in tema di ruolo, funzioni e incompatibilità del responsabile del Settore Giovanile.  Nella stessa direzione è, inoltre, possibile riconoscere la sostanziale buona fede dell’allenatore che ha posto in essere la condotta, espressamente ammessa, nella convinzione che la stessa rientrasse tra i compiti riferibili alla sua qualifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 76 del 6.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. T.D.DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2238/645 PF12-13/SS/MG DEL 17 SETTEMBRE 2013 –

Massima: La Corte, su ricorso della Procura Federale riforma la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’effetto sanziona il tecnico con la squalifica di mesi 3 per aver svolto in occasione della gara di Coppa Italia, le funzioni di allenatore, non  essendo abilitato alla conduzione tecnica negli incontri della categoria essendo allenatore di base e che risultavano ufficialmente assegnate ad altro tecnico

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.092/CGF del 11 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 05 Dicembre 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 68 del 4.10.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. F.D.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 DELLA L.N.D., PUNTO 14

Massima: La Corte annulla la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico che aveva disposto la squalifica del tecnico fino al 31.12.2013, perché pur avendo lo stesso sottoscritto con la società un accordo economico con la qualifica di allenatore responsabile, in realtà non ha mai svolto tale attività bensì quella di preparatore atletico, mentre l’attività di allenatore in concreto era svolta da altro soggetto che pure aveva sottoscritto l’accordo di collaborazione con l’attribuzione della qualifica di allenatore responsabile della società.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 gennaio 2010 - www.coni.it 

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego al tesseramento dell'allenatore in favore del Perugia Calcio SpA, emesso dal Settore Tecnico FIGC, in data 18 novembre 2009

Parti: Sig. P. B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatte salve le eccezioni previste nella medesima norma. L’art. 38, comma 1, collocato nella Parte II del Regolamento che contiene le norme in tema di “Qualificazione, Inquadramento e Disciplina dei tecnici”, significativamente intitolato “Preclusioni e Sanzioni”, prevede che “I tecnici nel corso della medesima stagione sportiva, non possono essere tesserati né indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.” Di contenuto sostanzialmente analogo è l’art. 38, comma 4, delle Norme Organizzative Interne Federali – N.O.I.F. – inserito nella Parte II che regola “Le Funzioni” e nel Titolo I che disciplina il tesseramento e disciplina, appunto, “il tesseramento dei tecnici”. La disposizione di cui all’art. 38, comma 1, del Regolamento citata ha un chiaro e inequivocabile tenore letterale, in base al quale deve ritenersi che – nell’ambito della delimitazione temporale della stessa stagione sportiva – i tecnici non possono svolgere alcuna attività in favore di più di una società in nessun caso, cioè, indipendentemente dalla circostanza se siano tesserati o meno e a prescindere dalle mansioni espletate. Dalla norma così chiaramente formulata, dunque, non residuano, spazi interpretativi che possano consentire una lettura diversa o circoscritta di tale generale divieto, a sostenere il quale concorrono, anche disgiuntamente, sia elementi formali (il tesseramento), sia elementi sostanziali (svolgimento di fatto di attività senza tesseramento, ovvero mansioni diverse). Né può ritenersi dunque che i competenti organi federali siano tenuti a verificare solamente la sussistenza di un pregresso tesseramento. Essi, infatti, ben legittimamente possono estendere le proprie verifiche allo svolgimento da parte del richiedente di attività, a qualunque titolo, per altra società nella stessa stagione, e respingere dunque la domanda di tesseramento qualora tale precedente attività effettivamente risulti. L’allenatore professionista di prima categoria, tesserato per la FIGC e iscritto all'Albo del Settore Tecnico FIGC, all'inizio della stagione sportiva 2008/2009, dalla società professionistica partecipante al campionato di calcio di Prima Divisione, affinché rivestisse l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il 29 luglio 2009 raggiunto l'accordo circa le condizioni contrattuali, il ricorrente stipulava un contratto di prestazione sportiva con la società, di durata annuale, con cui gli veniva riconosciuto un compenso globale lordo. Contestualmente sottoscriveva la richiesta di emissione di tessera di tecnico, necessaria, ai sensi dell'Accordo Collettivo di categoria e della regolamentazione vigente in ambito FIGC, per il perfezionamento del rapporto di lavoro. In data 22 settembre 2009, l’allenatore veniva esonerato dall'incarico, per decisione unilateralmente assunta dalla società. In data 13 ottobre 2009 riceveva una comunicazione dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con cui si informava che “da approfondimenti effettuati presso il Settore Tecnico è risultato che nessuna richiesta di tesseramento risultava depositata dalla società per l'allenatore. In considerazione di quanto sopra, non risultando perfezionata la documentazione regolamentare, la Lega comunicava di avere già passato agli atti il contratto economico dell’allenatore, effettuando segnalazione alla Procura Federale per i provvedimenti di conseguenza”. L’allenatore, in data 16 novembre 2009, raggiungeva un accordo con altra società in ordine alla stipulazione di contratto di prestazione sportiva come responsabile tecnico della prima squadra. Conformemente alle vigenti disposizioni regolamentari, la società provvedeva al deposito del contratto di lavoro e all'invio, al competente Settore Tecnico FIGC, della richiesta di tesseramento. In data 18 novembre 2009 il Settore Tecnico FIGC rigettava la richiesta di tesseramento, adducendo l'impossibilità di rilasciare il tesseramento in quanto, avendo l’allenatore  – come da documentazione in possesso del Settore Tecnico – già svolto attività di tecnico per altra società nel corso della corrente stagione sportiva, non potendo così svolgere attività in favore di ulteriore altra società, come si evince dall'art. 38, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico. In data 20 novembre 2009, a conclusione dell'iter suindicato, perveniva all’allenatore il deferimento della Procura Federale per aver svolto attività, in quattro gare ufficiali, per la prima società, senza essere stato tesserato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 gennaio 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego al tesseramento dell'allenatore in favore del Perugia Calcio SpA, emesso dal Settore Tecnico FIGC, in data 18 novembre 2009

Parti: SIG. P.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) L’obbligo di consentire la partecipazione a tale procedimento costituisce applicazione del generale principio di correttezza e collaborazione procedimentale che incombe sull’Ufficio in considerazione della necessità di un preliminare esatto accertamento della situazione di fatto con riferimento alla quale l’ufficio stesso deve provvedere.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 146/CGF Riunione del 25 marzo 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 212/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1,2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. N.M. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 21.4.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 e 8 del C.G.S. e degli artt., 35 e 38, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico. Ricorso del sig. G.R. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2008 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 

Massima: L’allenatore che al termine della Stagione Sportiva 2003/2004, aveva sottoscritto quietanza liberatoria in favore della società, per la quale era tesserato senza accertarsi che l’assegno di conto corrente consegnatogli in pagamento a saldo delle proprie spettanze per la detta stagione fosse coperto di provvista, consentendo così con il proprio comportamento, l’iscrizione al campionato di società, non viola l’art. 1 comma 1 CGS quando da un lato tale ultima circostanza non è provata e dall’altro difetta l’elemento psicologico del “reato” sportivo, poiché non è provato che la sottoscrizione della quietanza sarebbe dolosamente preordinata allo scopo di favorire l’iscrizione al campionato della società di appartenenza.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C.G.F. del 8 Agosto 2007  n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 279/CGF Riunione del 09 ottobre 2008  n. 5  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. C.E. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2007 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.GS. in relazione all’art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. e all’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché per violazione dell’art. 27, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C.

Massima: L’allenatore professionista di seconda categoria è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 92 comma 1 N.O.I.F. e all’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonchè dell’art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere ottemperato al contratto stipulato con la società, violando i doveri ed obblighi generali sanciti dall’art.1 C.G.S., nonchè per violazione della clausola compromissoria. La violazione del precetto posto dall’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che per la sua specificità, costituisce un comportamento gravemente contrario all’etica sportiva, che si pone in aperto contrasto ai principi di lealtà e correttezza ai quali devono conformare la propria condotta coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme Federali. Nella fattispecie l’addebito nei confronti dell’allenatore non concerne l’abbandono della guida tecnica della squadra e le ragioni che hanno determinato la volontà del tesserato di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale, bensì il mancato adempimento formale di comunicare alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con A/R le proprie dimissioni. L’acceso clima conflittuale tra l’allenatore e il presidente del sodalizio, non può in alcun modo giustificare l’allontanamento senza alcuna comunicazione scritta, in quanto proprio detto clima imponeva da parte del tecnico, allenatore professionista, il massimo rispetto delle norme Federali.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/CGF Riunione del 30 luglio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 14/CGF Riunione del 04 agosto 2008  n. 1- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 135 del 19.6.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. A.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 17.10.2008 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 35 e 38, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 4 N.O.I.F.

Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 35 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38 comma 4 delle NOIF, l’allenatore che nel corso delle medesima stagione sportiva svolge le funzioni di allenatore della squadra Berretti, pur essendo contemporaneamente tesserato, in qualità di calciatore, della società partecipante al campionato di Eccellenza.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 045/C Riunione del 11 Aprile 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007

Impugnazione - istanza: 11. RECLAMO SIGNOR F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2007 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F.

Massima: L’allenatore è squalificato fino al 31/08/07 per la violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F., per aver percepito durante la stagione calcistica 2005/2006 emolumenti superiori rispetto a quanto previsto dal contratto depositato in Lega, a nulla rileva che tali somme siano state percepite quale corrispettivo dell’accordo della cessione del diritto di utilizzazione dell’immagine per la diffusione del messaggio promozionale, poiché tale accordo è in contrasto con le norme regolamentari, che vietano compensi superiori a quelli pattuiti nel contrattoregolarmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 22.5.2007

Impugnazione - istanza: 5. RICORSO DEL SIG. P.R.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 42, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Massima: L’allenatore non professionista non può essere sanzionato con l’ammenda per la violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento L.N.D. per aver pattuito un compenso superiore al limite massimo stabilito per l’attività di allenatore. Nel caso in esame la CAF ha annullato la decisione di primo grado perché illegittima.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006

Impugnazione - istanza: 7. APPELLO DEL SIG. M.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Massima: Il tecnico non è responsabile della violazione degli artt. 37, comma 1, lett. Aa (rectius: 37, comma 1, lett. Ba) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2005/2006, in via di fatto, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale poiché l'assunto accusatorio non è confortato da elementi di prova tali da consentire un'affermazione di responsabilità dell'incolpato; le circostanze addotte – soprattutto consistenti nelle cronache sportive – assumono valore di elementi di sospetto, che, in mancanza di riscontri sicuri non possono assurgere alla dignità di prova.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006

Impugnazione - istanza: 8. APPELLO DEL SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO 9. APPELLO DEL SIG. T.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. a) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Massima: Per mancanza di prove il responsabile della prima squadra e l’allenatore di base non rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e degli artt. 38 del Regolamento Settore Tecnico per avere, il primo, svolto le funzioni di “prestanome” per la conduzione tecnica della prima squadra del società, avendo egli la relativa qualifica professionale ma consentendo di fatto che tale incarico fosse svolto dall’allenatore di base, ed il secondo per avere svolto la funzione di allenatore in prima della società  senza avere conseguito la necessaria abilitazione di allenatore professionista di seconda categoria. Il quadro probatorio proposto dall’Ufficio Indagini in esito agli accertamenti svolti durante le gare e la rassegna stampa allegata, seppure costituenti argomenti indiziari, non assurgono a dignità di prova mancando il supporto di altri elementi probatori o indiziari gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, sussistenti e fondati gli addebiti contestati. Non possono, infatti, essere sufficienti le frasi o i suggerimenti dati dal tecnico ai calciatori durante le gare su citate e le semplici notizie di cronaca allegate alla relazione di indagine per offrire la prova che il medesimo abbia svolto le funzioni di responsabile tecnico della prima squadra, anche considerando la presenza in panchina del responsabile della prima squadra il quale ha dichiarato che le decisioni tecniche erano di sua competenza ed il fatto che l’altro tecnico fosse costantemente in piedi e lui seduto discendeva da ragioni relative alla sua esuberanza caratteriale che gli avrebbe potuto far rischiare l’espulsione. A riprova degli addebiti disciplinari, non possono essere sufficienti le osservazioni del collaboratore dell’Ufficio Indagini in occasione delle gare, anche in considerazione del fatto che non sono stati esaminati i giocatori del Pisa i quali, se del caso, avrebbero potuto fornire chiarimenti per il doveroso approfondimento dell’indagine che avrebbe dovuto spaziare anche nell’arco della settimana per le opportune verifiche da effettuarsi durante il lavoro preparatorio delle gare da disputarsi, e ciò non si è verificato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 004/C Riunione del 04 Agosto 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione e Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006

Impugnazione - istanza: 2. APPELLO DEL SIG. F.P.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.10.2006, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 36, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ACCORDO FRA A.I.A.C. E L.N.D.

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica fino al 31/10/06 per aver stipulato con la società due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall’accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/C - Riunione del 20 aprile 2006 n. 5,6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 27.3.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del sig. S.M. avverso la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 con diffida, inflitta a seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 C.G.S. Appello del sig. G.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 15.5.2006, inflitta a seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 37, 38 del regolamento del Settore Tecnico

Massima: L’allenatore risponde della violazione degli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Nel caso di specie, la prova della conduzione della prima squadra da parte dell’ allenatore in seconda è stata fornita dal comportamento dello stesso esaminato dall’Ufficio indagini che ha preso in visione alcune gare di campionato ed allenamenti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Comitato Esecutivo del Settore

 Tecnico della F.I.G.C. - Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005Impugnazione - istanza:Appello signor B.S. avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell’art. 38, comma 1 del regolamento del settore tecnico

Massima: In base all’art.35, comma 1 (ora 38, comma 1) del Regolamento del Settore Tecnico i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi nè, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 1- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ð Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005

Impugnazione - istanza:Appello signor S.C. avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell’art. 38, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico

Massima: In base all’art. 35, comma 1 (ora 38, comma 1) del Regolamento del Settore Tecnico i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi nè, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it