Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 76/TFN - SD del 22 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3952/818 pf20-21/GC/am del 1 dicembre 2021 nei confronti del sig. P.C. - Reg. Prot. 73/TFN-SD

Massima: Mesi 12 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 28 comma 1 del CGS nonché dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere profferito, durante una seduta di allenamento e in altre diverse occasioni, espressioni di discriminazione per ragione di razza e colore nei confronti dei propri calciatori: “scimmione”, dicendogli “se non fossi stato fratello del più noto K. saresti dovuto andare a vendere accendini in spiaggia” nonché “ne*** di m****” e “torna al tuo paese”; chiamando, altresì, in più occasioni, tutti i giocatori di colore presenti in squadra “ne***” .. Il Tribunale ritiene, infatti, che il sig. C. sia responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti, nei limiti di seguito enunciati. In merito alla prima violazione, si contesta al deferito di aver pronunciato all’indirizzo del calciatore G. K. e di altri giocatori della squadra espressioni gravemente discriminatorie ed oltraggiose per ragioni di razza e colore, non solo durante la seduta di allenamento tenutasi il 14 aprile 2021, ma anche in diverse altre occasioni. Condotta che comporta la violazione dei più elementari doveri di lealtà, probità e correttezza come sanciti dall’art. 4, co. 1 del codice di giustizia sportiva, ma anche dal successivo art. 28 co. 1 CGS che specificamente persegue e sanziona i comportamenti discriminatori prevedendo a tale riguardo che “costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Orbene, la prevenzione e la repressione di qualsiasi forma di comportamento discriminatorio in ambito sportivo ha assunto, ormai da alcuni anni, una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore, nella consapevolezza generalizzata che si tratta di fenomeni incompatibili, a tutti i livelli, con i principi che presiedono all’attività sportiva. Ci si è mossi, quindi, tanto in ambito ordinamentale quanto in ambito giusrisprudenziale, nella direzione della tassativa applicazione di regole di condotta rispettose di tali principi cui si devono attenere tutti i protagonisti del circuito sportivo federale, cioè i calciatori, i dirigenti, le società e, ovviamente, per quanto ci occupa, gli allenatori. Lo stesso Statuto della Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5): una disposizione che evidenzia, ab origine, una finalità di ordine programmatico che ha trovato proprio nel predetto art. 28 CGS la sua compiuta realizzazione. Dall’esame della disciplina trasfusa nell’art. 28 si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria (cfr. decisione n. 117/TFN-SD 2020/2021). Sotto tale aspetto, l’attività istruttoria che ha condotto al deferimento si connota per l’acquisizione di testimonianze plurime e univoche idonee a fondare l’ascrivibilità dell’addebito contestato al sig. C.. Se infatti, è ben vero che le offese pronunciate nel corso della seduta di allenamento del 14 aprile 2021 (“ Tu devi stare solo zitto, sporco negro, scimmione puzzolente, e se non era per tuo fratello M. che gioca nel Paris Saint Germain a quest'ora tu vendevi gli accendini in autostrada e sulla spiaggia”) sono testimoniate direttamente dalla sola persona offesa, per altro verso, il Collegio ritiene che le stesse siano suffragate dalle testimonianze dirette rese dai signori B. e C. i quali hanno confermato di aver più volte in altre circostanze sentito il sig. C.pronunciare frasi di inequivocabile matrice razzista (“scimmione”, “negro di merda”, “torna al tuo paese”) all’indirizzo del calciatore K.. Di contro, non sono emersi elementi tali da far dubitare il Collegio dell’attendibilità dei menzionati soggetti, i quali non paiono avere alcun interesse o ragione di animosità personale tale da giustificare un accordo complesso teso ai danni dell’allenatore e diretto a screditarne la figura mentendo sui fatti oggetto di giudizio. Oltre a ciò, il convincimento del Tribunale si fonda sul ricorrere delle medesime espressioni oltraggiose come riferite da tutti i soggetti auditi (con particolare riferimento all’uso dell’offesa “scimmione”) che, escludendosi un accordo tra i soggetti coinvolti, rende ancor più univoco il quadro probatorio definito dalla Procura Federale. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene di riconoscere la responsabilità del sig. C. rispetto ai fatti contestati, e tanto anche in applicazione del consolidato principio secondo cui per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva “non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021). Premesso quanto sopra, sul piano dogmatico, non può poi dubitarsi circa la riconducibilità delle frasi incriminate nell’alveo delle condotte sanzionate ai sensi dell’articolo 28 CGS, trattandosi di odiose espressioni denigratorie e discriminatorie per ragioni di razza volte ad attribuire al destinatario delle offese una condizione di inferiorità. Espressioni che confliggono con “la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia” (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090/CFA/2017-2018 e successivamente n. 105/CFA/2020-2021).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 53/TFN - SD del 15 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2420/820 pf 20-21/GC/am del 13 ottobre 2021 nei confronti del Sig. I.I.I. - Reg. Prot. 42/TFN-SD

Massima: Prosciolto il calciatore dalla contestata violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92 delle NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021 ASD Marina di Ragusa, in ragione della mancata presentazione alla convocazione per la partita da disputarsi in data 22 maggio 2021, nonché per la mancata presentazione a tutte le sedute di allenamento sino al termine della stagione sportiva, facendo ritorno in Francia, suo paese di appartenenza”…Il Tribunale ritiene che il Sig. ….. vada prosciolto, in quanto – anche volendo prescindere dalla circostanza che l’art. 92 delle NOIF sembrerebbe applicabile esclusivamente ai calciatori professionisti o ai giovani di serie, apparendo invece applicabile l’art. 94 ter delle NOIF – dalle audizioni svolte dalla Procura Federale emerge che, a seguito della rappresentazione da parte del calciatore della volontà di interrompere il rapporto con l’ASD Marina di Ragusa, la Società non si è opposta, chiedendo esclusivamente al tesserato di allontanarsi dagli alloggi riservati ai componenti della squadra. Conseguentemente la mancata presentazione del Sig. …. alla partita del 22 maggio 2021 e alle successive sedute di allenamento non può essere considerata in violazione delle “prescrizioni dettate dalla società di appartenenza”…Tra l’altro alla prefata nota erano allegati 6 screenshot relativi a conservazioni whatsapp con il sig. …. dai quali si desume che il direttore della società diceva al calciatore che se non avesse voluto partecipare alla trasferta avrebbe dovuto lasciare l’alloggio della società. Ciò che egli fece il giorno successivo. Alla stregua delle richiamate dichiarazioni appare evidente che la società era stata informata dell’intenzione del calciatore di lasciare la squadra e che gli organi di vertice non si erano opposti, comunicando al medesimo che però avrebbe dovuto abbandonare immediatamente gli alloggi societari.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 31/TFN - SD del 13 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 337/614pf20-21/GC/am del 10 luglio 2021 nei confronti del sig. G.T. e Deferimento n. 948/614pf20-21/GC/am del 4 agosto 2021 nei confronti della società Foligno Calcio SSD ARL - Reg. Prot. 6-17/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibiizione al presidente della società per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., nonché per la violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F. in relazione all’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2020/2021, per aver in detta stagione illegittimamente messo fuori rosa il calciatore A. B. e per non aver versato tutti gli emolumenti allo stesso dovuti. Invero, i fatti contestati, più che riconducibili all’art. 94 N.O.I.F., risultano ascrivibili all’art. 91 N.O.I.F., il quale impone alle società di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. La condotta del sig. T., peraltro, risulta anche in contrasto con quanto previsto dal Protocollo d’Intesa stipulato tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Calciatori che, al punto 3, espressamente prevede l’obbligo per le società di assicurare la partecipazione di tutti i giocatori all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento. Il caso di specie:…. il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. B., il quale ha rappresentato che in data 9 febbraio 2021 gli sarebbe stata comunicata dalla dirigenza del Foglio Calcio SSD ARL l’esclusione dalla rosa della prima squadra senza alcuna motivazione, se non un risparmio sull’importo dovuto allo stesso in forza dell’accordo economico in essere. A fronte del rifiuto del giocatore di cambiare squadra, lo stesso sarebbe stato escluso dall’attività sportiva e costretto ad allenarsi per contro proprio, senza ricevere convocazioni per l’attività ufficiale.Tutti i soggetti sentiti hanno confermato, altresì, come il sig. B. sia stato spostato in uno spogliatoio diverso rispetto a quello della squadra e, pur continuando a svolgere la parte atletica, sia stato completamente escluso dalla parte tattica. È emerso, inoltre, che la Società ha interrotto i pagamenti al giocatore sin dal novembre 2020, riconoscendogli solamente un parziale emolumento, come ammesso dallo stesso Presidente T.in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale. Sul punto, tuttavia, il sig. T. ha anche chiarito come i mancati pagamenti fossero dovuti alla pandemia e a una situazione di crisi in cui versava la società e riguardassero tutti i giocatori della squadra.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 43/TFN del 11.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 nei confronti del sig. A.C. + altri - Reg. Prot. n. 30/TFN-SD)

Massima: I calciatori deferiti sono sanzionati rispettivamente con la squalifica da due a 4 giornate di gara a seconda della mancata risposta alle convocazioni della società, mancando di presenziare ad allenamenti e gare ufficiali; fatta eccezione per uno solo di loro, tali calciatori non avevano prodotto il certificato di idoneità alla attività agonistica oltre a non comparire innanzi alla procura federale …L’art. 92 NOIF prevede al 1° comma che i tesserati sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni dettate dalle società di appartenenza ed al 2° comma che i giovani di serie devono partecipare alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società, salvo impedimenti dovuti a motivi di studio o di salute. Inoltre l’art. 43 NOIF sulla tutela medico - sportiva prevede l’obbligatorietà dell’accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, che deve sussistere in occasione del primo tesseramento e che va ripetuta alla scadenza del certificato. Dagli atti del procedimento risulta che tutti i deferiti non hanno risposto alle convocazioni della società di appartenenza e che è stata omessa al riguardo alcuna plausibile giustificazione; infatti, i motivi addotti dai deferiti, che avevano risposto alle convocazioni della Procura Federale, sono stati affermati (eccessiva lontananza del luogo degli allenamenti, mancato pagamento del fondo spese da parte della Società, impegni universitari o scolastici, viaggi all’estero), ma non sono stati adeguatamente comprovati, né è stato possibile accertarli con altri mezzi di natura presuntiva; è risultato, inoltre, che costoro, fatta eccezione per il C.e per il M., non avevano prodotto alla Società Calcio Flaminia il certificato di idoneità alla pratica dell’attività agonistica, finendo così per esporre la Società a gravi responsabilità, ove fossero stati in qualche modo utilizzati….L’art. 22 comma 1° CGS - FIGC prevede l’obbligo dei tesserati di presentarsi, se convocati, innanzi agli organi di giustizia sportiva. È indubbio che i calciatori …. non hanno ottemperato all’invito a comparire formulato dall’Organo inquirente, sicché è palese la violazione della norma sopra richiamata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 32/TFN del 04.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 nei confronti del sig. L.M. - Reg. Prot. n. 30/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN del 14.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3377 /993 pf 19-20/LDF/GC/am del 17.9.2020 nei confronti dei sig.ri D.C., G.L. C., A.V. e della società SSD Marsala Calcio arl - Reg. Prot. n. 16/TFN-SD)

Massima: Il presidente ex art. 4 CGS è sanzionato con mesi 6 di inibizione per aver messo fuori squadra il calciatore. Anche vice presidente e dirigente sono sanzionati con mesi 3 di inibizione. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 Alla stregua delle acquisizioni istruttorie, appare verosimile che il Balestrieri venne allontanato dalla squadra per motivi di natura economica; egli aveva ricevuto dalla Società un assegno postdatato di € 6.000,00, che aveva voluto essere una garanzia per il pagamento dei compensi arretrati e che il …, forzando probabilmente gli accordi che erano stati raggiunti sul punto con la Società e più in particolare con il Presidente …e, aveva tentato di bancarie, senza peraltro riuscirvi. Tale presupposto non appare però idoneo a giustificare il provvedimento messo in atto dalla Società in danno del …., sicché può essere dichiarata la sussistenza delle violazioni ascritte agli attuali deferiti, rivista anche nell’ottica dell’art. 91 NOIF. Il caso di specie: La Società nel corso della stagione sportiva 2029/2020 e più precisamente a fine gennaio 2020, aveva messo fuori rosa il proprio calciatore a nome …; chiamata a giustificare siffatto comportamento, detta Società aveva addotto motivazioni di carattere disciplinare, che tuttavia erano risultate inesistenti e che, comunque, non erano state provate. Infatti, l’unica motivazione era consistita in un presunto litigio avvenuto tra il ….ed un suo compagno di squadra, che quest’ultimo, in sede di audizione innanzi l’Organo inquirente, aveva sostanzialmente smentito; anche le altre persone che, a conoscenza dei fatti, erano state sentite dalla Procura Federale (dirigenti, allenatore e calciatori) avevano dichiarato di non ricordare comportamenti irrispettosi e/o irriguardosi del Balestrieri verso sia i dirigenti della Società, che dei compagni di squadra. Nel corso delle indagini era altresì emerso che la vera ragione che aveva spinto la Società ad allontanare il … era stata di natura meramente economica, determinata dal fatto di non poter più sopportare, in una situazione di seria crisi finanziaria, l’alto ingaggio del calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 15/TFN del 07.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2070/797 pf 19 20/LDF/GC/am del 07.08.2020 nei confronti del sig. J.M.C. - Reg. Prot. n. 210/TFN-SD)

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica di 3 gare effettive, da scontarsi nel caso in cui il calciatore si tesseri per società affiliate alla FIGC per non aver partecipato, senza valida giustificazione, agli allenamenti previsti nei giorni 31 dicembre 2019, 2 e 3 gennaio 2020 e per non essersi reso disponibile per la trasferta della propria squadra in programma a Nola (Napoli) il giorno 5 gennaio 2020, mantenendo tale comportamento sino al giorno 9 febbraio 2020, nonostante gli inviti formalmente ricevuti dalla Società di appartenenza; con ciò violando l’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 92 NOIF.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 028 CFA del 14 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione  del  Tribunale  Federale  Territoriale  presso  il  Comitato  Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 39 in data 11.06.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-S.R.-B.R. -A.C.D. Brianza Cernusco Merate

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e, per l’effetto, irrogata ai deferiti  la sanzione dell’inibizione per mesi 1 ciascuno per la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, per aver comunicato per il tramite dei propri genitori al giovane calciatore all’epoca dei fatti di anni 8, l'impossibilità di confermare l'iscrizione - tesseramento, in quanto, dopo due stagioni sportive svolte presso la medesima società, non ritenuto all'altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico. La società è sanzionata con l’ammenda di € 250,00…Come già evidenziato nella decisione n. 102/2019-2020 del 6 agosto 2020, adottata dalla Corte Federale d’Appello, con orientamento che si ritiene di confermare e condividere, al di là delle legittime esigenze organizzative che possono indurre la società a una riduzione dei tesserati, il punto non è perché tale decisione è stata adottata, bensì sulla base di quali criteri sono stati selezionati i bambini da allontanare. La scelta unilaterale, non condivisa con i genitori – pur se a questi più volte segnalata - e non suffragata da idonei elementi oggettivi, si traduce pertanto in una condotta adottata in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di rispettare lo Statuto, il Codice, le Norme organizzative interne FIGC nonché le altre norme federali e osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Nel caso in esame non risultano osservato tali precetti. Le regole di condotta dettate dalla FIGC per il settore giovanile e scolastico si desumono dai comunicati ufficiali pubblicati per ogni stagione sportiva e dalla “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” diramata dalla FIGC, nei quali viene ribadito  che l’attività calcistica  del Settore Giovanile e Scolastico si ispira alla Carta dell’O.N.U. sui diritti del ragazzo nello sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo libero ONU), relativa all’attività sportiva giovanile. In particolare rileva l’art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il quale “l'attività della categoria “Pulcini” ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”. Come evidenziato nella citata decisione n. 102/CFA/2019/2020 “Ai diritti dei ragazzi indicati nelle suddette fonti normative - tra i quali rientra quello di fare sport, divertirsi e giocare anche se non si è un campione - corrispondono altrettanti doveri da parte dei dirigenti e delle società che devono conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire a tutti la possibilità di crescere e maturare attraverso lo sport. Deve ritenersi, pertanto, che in presenza di un’esigenza organizzativa che imponga una riduzione del numero dei giovani calciatori, la Società è tenuta a selezionare i suoi tesserati con modalità e criteri conformi al principio secondo il quale, nella suddetta fascia di età, il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti”. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche in tale circostanza in cui la società ha unilateralmente scelto di non rinnovare l’iscrizione a un minore sulla base di criteri non oggettivi e discriminatori, riconducibili sia ad elementi tecnici che a profili di tutela dell’interesse del minore, non concordati con i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela del citato interesse.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 102 CFA del 6 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia,

L.N.D. di cui al C.U. n. 4 pubblicato il 16.07.2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale - Sig. M. M. - SSRDL Accademia Internazionale

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto inflitta la sanzione dell’inibizione dei mesi 3 al presidente della società per la violazione di cui all'art. 4 co. 1, per aver a mezzo e- mail del 25 Giugno 2019, senza preavviso, comunicato al giovane calciatore.., all'epoca dei fatti di anni 9, l'impossibilità, da parte della società Accademia Internazionale, di garantire divertimento e miglioramento, suggerendo ai genitori del minore di trovare un’altra società per la stagione sportiva 2019-2 ed alla società l’ammenda di € 800,00…La condotta in esame, complessivamente considerata, costituisce una violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di rispettare lo Statuto, il Codice, le Norme Organizzative Interne FIGC nonché le altre norme federali e osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Nella fattispecie il suddetto precetto non risulta osservato perché il rapporto di una Società con un giovane calciatore di soli 9 anni deve essere improntato al rigoroso rispetto dei suddetti principi così come specificati dalle regole di condotta dettate dalla FIGC per il settore giovanile e scolastico. Tali regole si desumono dai comunicati ufficiali pubblicati per ogni stagione sportiva e dalla “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” diramata dalla FIGC, nei quali viene ribadito che l’attività calcistica del Settore Giovanile e Scolastico si ispira alla Carta dell’O.N.U. sui diritti del ragazzo nello sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo libero ONU), relativa all’attività sportiva giovanile. In particolare rileva l’art. 21del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il quale “l'attività della categoria “Pulcini” ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”. Ai diritti dei ragazzi indicati nelle suddette fonti normative - tra i quali rientra quello di fare sport, divertirsi e giocare anche se non si è un campione - corrispondono altrettanti doveri da parte dei dirigenti e delle società che devono conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire a tutti la possibilità di crescere e maturare attraverso lo sport. Deve ritenersi, pertanto, che in presenza di un’esigenza organizzativa che imponga una riduzione del numero dei giovani calciatori, la Società è tenuta a selezionare i suoi tesserati con modalità e criteri conformi al principio secondo il quale, nella suddetta fascia di età, il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti. Ne consegue che la selezione dei tesserati effettuata secondo criteri di merito tecnico-agonistico non può essere ritenuta conforme al doveroso modello educativo a cui si ispira il suddetto principio.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. V.B. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E PROPRIETARIO DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 91 NOIF E 30 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10796/98 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 29.3.2019

Massima: Ridotta ad anni 1 l’inibizione e l’ammenda ad €  500,00 al presidente per la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS – FIGC, in relazione all’art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico- organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell’attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo Gennaio -Marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per  gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori; della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 15 CGS - FIGC in relazione all’art. 30 Statuto Federale, per avere volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione dei competenti organi federali, presentando alle date del 8.6.2018 e 16.6.2018 innanzi l’Arma dei Carabinieri stazioni di Arma di Taggia e di Chiavari esposti-denuncia contro il sig. … per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale Presidente della SS Argentina Srl

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 29/TFN del 18.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3808/950 pf18-19 GC/GP/ma del 27.9.2019, a carico del Sig. C.M. e della società USD Folgore Caratese ASD - Reg. Prot. 59/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS – FIGC e 91 NOIF, a ragione di molteplici comportamenti tenuti dall’odierno deferito nei confronti di un proprio calciatore allo scopo di ottenere la risoluzione anticipata del rapporto e per non essersi presentato, senza alcuna motivazione, innanzi alla Procura Federale in sede di attività istruttoria, nonostante le specifiche convocazioni. Ammenda di € 800,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 28/TFN del 18.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3366/1318 pf18-19/GC/GP/ma del 18.09.19 a carico della Sig.ra A.M., del Sig. F.R., del Sig. P.V. e della società ASD Anzio Calcio 1924 - Reg. Prot. 49/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 8 di inibizione al Presidente ed al Presidente onorario per la:  A) violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 del CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, del CGS - FIGC vigente “ratione temporis”, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. S. S., in assenza di una giusta causa, la partecipazione all’attività agonistica della prima squadra dell’ASD Anzio Calcio 1924, militante nel campionato Nazionale di Serie D girone G; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in particolare a far tempo dal mese di Ottobre 2018 e, comunque, dopo aver richiesto, in concorso con il Presidente Onorario e Consigliere della società Sig. …, ai genitori del calciatore la somma di € 3.000/4.000 per consentirgli di partecipare alle relative gare ufficiali, nonché per non aver consentito ai calciatori Sig.ri…., in assenza di una giusta causa, di partecipare all’attività agonistica della prima squadra dell’ASD Anzio Calcio 1924; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in particolare a far tempo dal 08.02.2019 e, comunque, dopo aver richiesto ad alcuni genitori degli stessi calciatori (il primo ed il terzo), in associazione con il Presidente Onorario e Consigliere della società Sig. …., il pagamento di somme di denaro finalizzate alla concessione degli svincoli ex art.108 NOIF; B) violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 95, comma 11 NOIF, per aver richiesto, in associazione con il Presidente Onorario e Consigliere della società Sig. …, somme di denaro ai genitori dei calciatori …, nonché nei confronti dei calciatori …, finalizzate alla concessione degli svincoli ex art. 108 NOIF, particolarmente negli incontri del 16.02.2019 e del 22.5.2019, in quest’ultima occasione “…con veemenza e con tanto di suggerimento di minacce…” nei confronti di … e del figlio …, come dichiarato dal primo agli inquirenti nell’audizione del 18.6.2019; C) violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 10, comma 2, stesso codice, ed agli artt. 43, comma 2, del Regolamento LND e 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver sottoscritto accordi economici con i calciatori …. tesserati con la società ASD Anzio Calcio 1924, militante nel campionato Nazionale di Serie D girone G nella stagione sportiva 2018/2019. Ammenda di € 2.000,00 alla società.

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Tre giornate di squalifica al calciatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 1bis, comma 3, stesso codice, per non essersi presentato innanzi all’organo inquirente di questa Procura all’audizione fissata per il giorno 9.7.2019, senza addurre alcuna valida giustificazione comprovata oggettivamente

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 26/CFA - (III Sez.) 30/09/2019 motivi relativo al COM. UFF. N. 021/CFA del 28 Agosto 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12 del 26.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. S.P. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 NOIF;AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  14975/795  PF  18-19  GC/GP/MA  DEL 24.6.2019

Massima: Annullata la decisione del TFN che ha sanzionato il legale rapp.te per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 91, comma 1, NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, CGS FIGC, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. …., in assenza di una giusta causa, la partecipazione all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, della prima squadra della ACR Messina SSD a r.l., iscritta al campionato Nazionale di Serie D, girone I; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019 e, in particolare, a far tempo dal 3 Dicembre  2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 05 Dicembre  2018, contestando l’esclusione dalla rosa, ha richiesto alla medesima predetta società il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica e la società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto…la Corte, letto il protocollo d’intesa stipulato tra A.I.C. e L.N.D. il 21 Ottobre 2004, visto l’art. 91 delle N.O.I.F., ritiene che, anche alla luce del  breve arco temporale di riferimento che riguarda  la vicenda oggetto del presente procedimento (dal 3 al 14 Dicembre ), dal complesso probatorio come acquisito in  atti  non  risultino integrati –  quantomeno, secondo il criterio  della ragionevole certezza – sufficienti elementi probatori atti a dimostrare che le modalità alternative di “addestramento ed allenamento” utilizzate, nel caso di specie, dalla società SSD ACR Messina a r.l. con riguardo al calciatore .. siano da considerarsi di rango ed intensità inferiori agli standard normalmente rinvenibili nella partecipazione alle attività agonistiche all’interno della rosa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.G.E. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ASD Igea Virtus Barcellona) - (nota n. 1042/1068 pf18-19 GC/GP/ma del 19.7.2019).

Massima: Il  calciatore è sanzionato con mesi 6 di squalifica per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, ai punti 2 e 7 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, del CGS in vigore all’epoca dei fatti, per aver, in data 25.2.2019, abbandonato la società ASD Igea Virtus Barcellona (subito dopo aver ricevuto un acconto sui rimborsi spese concordati) per la quale era tesserato, senza addurre alcuna giustificazione e senza dare notizie di sé, rendendosi allo stato  irreperibile”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.S. (all’epoca dei fatti AU Legale Rapp.te p.t. della società ACR Messina SSD a rl), SOCIETÀ ACR MESSINA SSD a rl - (nota n. 14975/795 pf18-19 GC/GP/ma del 24.6.2019).

Massima:  L’amministratore è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS FIGC in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, del CGS FIGC, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. …, in assenza di una giusta causa, la partecipazione  all’attività  agonistica,  di  addestramento  e  di  allenamento,  della  prima  squadra della ACR Messina SSD a r.l., iscritta al campionato Nazionale di Serie D girone I; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in particolare a far tempo dal 3 dicembre 2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 05.12.2018, contestando l’esclusione dalla rosa, chiedeva alla Società il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica. La società è sanzionata con € 1.500,00 di ammenda…Innanzitutto, non si può fare a meno di ribadire che l’estromissione di un tesserato dall’attività di formazione e addestramento costituisce un inadempimento agli obblighi derivanti dal tesseramento, inquadrabile alla stregua di una violazione disciplinare. In particolare, il protocollo d’intesa stipulato tra A.I.C. e L.N.D. il 21.10.200, con il quale sono stati integrati i Doveri delle Società previsti dall’art. 91 delle NOIF, ha previsto che “le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei” (punto 3) e che “sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”(punto 6). In base a tali disposizioni, dunque, anche alla luce delle precedenti  decisioni di Codesto Tribunale, la società che non consente al tesserato di svolgere regolarmente l’attività agonistica, di addestramento e di allenamento della prima squadra, in assenza di condotte disciplinarmente rilevanti da parte del giocatore, è sanzionabile per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza (TFN C.U. n. 6 2018/2019 e n. 81 2015/2016).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (calciatore tesserato per la società Varese Calcio Srl nella stagione sportiva 2017/2018), SOCIETÀ VARESE CALCIO Srl - (nota n. 34/490 pf18-19 GP/ma del 1.7.2019).

Massima: Per manca di prove va prosciolto il calciatore dalla contestata violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver tenuto un comportamento provocatorio, aggressivo e insultante nei confronti del Sig. … in data 20 aprile 2018 al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della garaDalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti per ritenere provata la condotta contestata al deferito. Secondo la consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, “il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20.5.2016, n. 6). Nel caso di specie gli asseriti comportamenti provocatori, aggressivi e insultanti che il deferito avrebbe  posto  in  essere  in  danno  al  Sig. ..nell’ambito delle  audizioni  dei testimoni non sono state neppure circostanziate, ma rappresentate esclusivamente in modo generico e astratto. L’unica condotta confermata da tutti i soggetti auditi è rappresentata da un applauso ironico che lo stesso deferito avrebbe indirizzato al preparatore dei portieri sig. …. Evidentemente  tale  condotta,  per  quanto  deprecabile,  non  appare  idonea  ad  assumere autonomamente un rilievo disciplinare. Parimenti anche la condotta ascritta al sig. …, neppure deferito nel presente procedimento, non appare sufficientemente provata. Non essendo state provate le condotte ascritte ai Sig.ri … tesserati della Varese Calcio Srl non appare possibile ascrivere alcuna responsabilità oggettiva in capo alla società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.B. (all’epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della SS Argentina Srl), S.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 10796/98 pf18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con anni 2 di inibizione ed € 1.000,00 per la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS – FIGC, in relazione all’art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico- organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell’attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo Gennaio-Marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per  gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori; della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 15 CGS - FIGC in relazione all’art. 30 Statuto Federale, per avere volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione dei competenti organi federali, presentando alle date del 8.6.2018 e 16.6.2018 innanzi l’Arma dei Carabinieri stazioni di Arma di Taggia e di Chiavari esposti-denuncia contro il sig. … per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale Presidente della SS Argentina Srl. Anni 1 all’amministratore unico mentre alla società penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.S. (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile), SOCIETÀ ASD PESCARA FUTSAL FEMMINILE - (nota n. 9661/129 pf18-19 GP/AA/mg del 7.3.2019).

Massima: Con il patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante consistente nella violazione degli art. 1bis comma 1 CGS - FIGC con riferimento all’art. 91 comma 1 NOIF per aver consentito, o comunque non impedito, al proprio staff tecnico di estromettere, senza motivazione alcuna, la calciatrice … da allenamenti, convocazioni e gare di campionato, nonchè da ogni residua attività ufficiale, il tutto nonostante che la tesserata avesse formalmente richiesto a mezzo di lettera raccomandata avviso ricevimento del 20.04.2018 il proprio immediato reintegro in squadra; è stata altresì deferita la società ASD Pescara Futsal Femminile ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC (responsabilità diretta ed oggettiva) in relazione ai comportamenti posti in essere dai soggetti ad essa appartenenti al momento della commissione dei fatti, nei cui confronti o nel cui interesse era stata svolta l’attività in contestazione e che, oltre al …, erano stati identificati nelle persone dei sigg.ri …, allenatore il primo e vice allenatore il secondo della squadra, i quali, per il loro status, corrispondente alla qualifica ed alle mansioni svolte, erano stati deferiti con separato atto alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.E. (calciatore attualmente tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl) - (nota n. 10801/178   pf18-19 GP/GT/ag del 1.4.2019).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 4 giornate di gara per la violazione dell’art. 1 bis, co. 1 del CGS in relazione all’art. 33, co. 2 delle NOIF, perché con azioni o comportamenti omissivi, tra loro collegati al fine di realizzare un unico disegno violativo, si sottraeva al particolare vincolo assunto con il tesseramento del 16/04/2014 a favore della società UC Albinoleffe, quale calciatore giovane di serie, ponendo in essere una serie di attività, anche dissimulate, quali: l’interruzione unilaterale e improvvisa dell’attività sportiva con la società in questione, un fittizio cambio di residenza in Como e successivo tesseramento tramite un ITC provvisorio, a favore di una società dilettantistica appartenente alla federazione svizzera, che conclusivamente gli permetteva di perfezionare, in data 23/08/2018, un nuovo tesseramento con la società professionistica Parma Calcio 1913 Srl, quale giovane di serie, per poi provvedere, una volta conseguito lo scopo finale, a ritrasferire la propria residenza presso l’originaria famiglia in Nembro alla Via Ronchetti n. 19/f. Il tutto eludendo scientemente la normativa di riferimento, così impedendo alla società UC Albinoleffe di godere del previsto diritto di stipula del primo contratto da professionista…..Quanto alla libera circolazione dei calciatori, nonostante il forbito richiamo alle norme costituzionali, ordinarie e persino alla libera circolazione all’interno dei paesi della unione europea (Sentenza Bosman), osserva il Tribunale che l’unica norma a cui il fatto va relazionato è il solo l’art 33 NOIF che regola una disciplina blindata per i così detti “giovani di serie”, alla quale non sembra che il calciatore si sia uniformato persino in senso lato ove si consideri l'invocato dettato sovranazionale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/FTN del 17 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L. (all’epoca dei fatti - stagione sportiva 2017/18 - tesserato a titolo temporaneo in qualità di calciatore presso la Società per l’AC Pisa 1909 Srl - (nota n. 8526/1342 pf17-18 GP/AA/mg del 12.2.2019).

Massima: Non sussiste, in capo al calciatore, la contestata violazione  dei principi di probità, correttezza e lealtà di cui all’art. 1bis, comma 1, CGS, nonché dell’art. 10, comma 11, CGS, dell’art. 10.1 dell’Accordo Collettivo tra FIGC e AIC e dell’art. 92, comma 1, NOIF per aver, con il supporto del Procuratore Sportivo sig. …. (per l’accertamento delle cui eventuali responsabilità sono stati, come detto, trasmessi gli atti di indagine alla competente Commissione Procuratori Sportivi), omesso di partecipare con regolarità agli allenamenti, nonché alle gare di campionato della Società di appartenenza, tutto ciò quanto meno amplificando la portata di problemi fisici di ridotta entità e al solo fine di impedire l’avverarsi della condizione ex art.103, comma 3 bis, NOIF (n. 20 presenze in gare di campionato di almeno 45 minuti cadauna), che avrebbe consentito alla Società AC Pisa 1909 Srl di riscattarlo a titolo definitivo dalla Soc. Delfino Pescara 1936 Spa ad un importo prestabilito; condotte poste in essere a seguito ed in conseguenza del mancato conferimento al sig. …, da parte della Soc. AC Pisa1909 Srl, di un mandato per il trasferimento del …, nella successiva finestra di mercato, a società di gradimento del calciatore".…agli atti non si rinviene prova convincente né del concorso del deferito in unione al suo procuratore sportivo nel perseguimento del disegno sopra descritto né (e soprattutto) della circostanza che costui abbia volutamente profittato della patologia al fine di esaltarne gli effetti allo scopo di impedire il verificarsi delle condizioni per il suo riscatto. Quanto al concorso del signor … nel supposto disegno, la Procura Federale invoca tre testimonianze, quelle dei signori ….. Senonché dall'esame delle stesse emergono elementi contraddittori….In sintesi ben due dei tre testi indicati come decisivi dalla Procura non confermano affatto che il signor … abbia subordinato la ripresa della sua attività sportiva al conferimento del mandato chiesto al suo procuratore, minacciando in difetto di permanere in malattia, rendendo impossibile il riscatto ed anzi precisano che il deferito avrebbe comunque subordinato il suo rientro alla guarigione. Ma la questione davvero dirimente, destinata ad assorbire anche quella sopra esaminata, attiene all'esistenza o meno in capo al signor … di una patologia grave al punto da impedirgli di partecipare agli allenamenti ed alle gare di campionato sino al termine dello stesso e quindi di svolgere attività sportiva agonistica… dagli scambi epistolari in atti emerge che il deferito ha sempre puntualmente riferito al sodalizio sportivo per iscritto sullo stato della sua patologia e delle cure cui era sottoposto, inviando i certificati medici citati e sottoponendosi alle visite mediche per le quali è stato convocato (salvo a quella del 3.4.2018 giorno degli accertamenti in Villa Stuart, di cui ha però prontamente riferito e documentato gli esiti). Pertanto il signor Carillo non risulta che abbia mai violato gli obblighi fondanti dell'ordinamento sportivo né quelli derivanti dagli Accordi Collettivi né infine quelli che incombono sui tesserati ai sensi dell'art. 92, comma 1°, NOIF.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Petrarca C/5 Srl), SOCIETÀ SSD PETRARCA C/5 SRL - (nota n. 7328/381 pf18-19 GP/AA/mg del 21.1.2019).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 8 di inibizione per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 CGS - FIGC in relazione all’art. 91 NOIF, per avere illegittimamente impedito al proprio calciatore …. di potersi regolarmente allenare con la prima squadra a decorrere dal mese di Settembre 2018 e per aver chiesto al genitore del calciatore il pagamento di € 20.000,00 al fine di concedere il nulla osta al trasferimento di detto tesserato ad altra società; la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma CGS - FIGC in relazione all’art. 95 comma 11 NOIF, per aver preteso ed ottenuto dal genitore del calciatore …, nell’imminenza della scadenza dei termini federali per la procedura dei trasferimenti, la somma di € 14.000,00 al fine di procedere allo svincolo di detto tesserato.. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 4.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del  Tribunale  Federale  Territoriale  c/o  Comitato  Regionale  Lazio  -  Com.  Uff. n. 414/TFT dell’11.5.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. C.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD MONTECELIO 1964 ORA ASD MONTE GROTTE CELONI 1964) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1 NOIF E AGLI ARTT. 34, COMMA 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ AGLI ARTT. 29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   -  NOTA   N. 8647/499  PFI17-18   MS/CS/VDB   DEL 15.3.2018

Massima: Ridotta al calciatore la squalifica per 3 giornate di gara per la violazione di cui all’art.1bis, del CGS, in relazione all’art.92, comma 1, delle NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2016-2017 con la società ASD Montecelio 1964 (ora ASD Monte Grotte Celoni 1964), in ragione dell’accertato abbandono della propria squadra a partire dal 2.01.2017 sini al termine della stagione sportiva, nonostante le formali convocazioni disposte a mezzo telegramma nelle date 31/0’3/2017, 4/04/2017 e 20/04/2017, senza fornire alla società di appartenenza idonea giustificazione; per la violazione dell’art.1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 37 e 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver  partecipato,  dal  mese  di  novembre  2016  al mese di aprile 2017, a un torneo di calcio a 8, privo di autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti e senza il nulla osta della società di appartenenza; per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art.43, commi 2 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e agli artt.29, commi 2 e 3, e 34, commi, lette. A), e 2 delle NOIF, per aver concluso, sebbene fosse calciatore “non professionista”, un accordo verbale di carattere economico con la società ASD Montecelio 1954 (ora Monte Grotte Celoni 1964), all’epoca partecipante al Campionato di Eccellenza del C.R. Lazio, e per aver percepito, in forza di detto accordo, dalla società predetta, nel mese di luglio 2016, la somma di € 3.000,00 a titolo di incentivo al tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017,  nonché, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, l’importo mensile di € 500,00 e, nel mese di dicembre 2016, l’importo di € 400,00, a titolo di compensi/rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni sportive relative alla stagione 2016/2017”….Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso. Acclarato in punto di fatto che: all’epoca dei fatti e in precedenza il … lavorava alle dipendenze del Sig. … che, sino al suo esonero avvenuto nel dicembre 2016, era anche l’allenatore della ASD Moltecelio, sicché per tale motivo il … fruiva dei necessari permessi per prendere parte agli allenamenti della squadra, in orari pomeridiani di lavoro; 2.     non v’è prova alcuna che i telegrammi di convocazione lanciati dalla Società siano stati effettivamente recapitati al …; 3.     i compensi corrisposti al … sono sempre stati di entità modesta e per un totale inferiore ad € 7.700,00, nella vicenda in scrutinio va ridimensionata, in termine di valore, l’offensività delle contestate violazioni e valorizzata, per converso, la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente sin dalla fase istruttoria, il che ha agevolato le indagini e l’opera dell’organo inquirente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 33/FTN del 30 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  G.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Fabriano Cerreto), G.S. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO - (nota n. 1887/1298 pf17-18 GC/AA/ma del 23.8.2018).

Massima: Il presidente ed il direttore sportivo sono responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 48, comma 3, e 91, comma 1, delle NOIF che fanno, rispettivamente, obbligo a tutte le Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica in tutte le gare dell’attività ufficiale, nonché, di assicurare ad ogni proprio tesserato lo svolgimento e la partecipazione alla attività agonistico/sportiva, per aver deciso, all’indomani della sconfitta subita dalla propria squadra nella gara interna disputata contro il Monticelli, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017/18, di mettere “fuori rosa”, in ragione di un loro presunto rendimento tecnico insufficiente, i calciatori …, così rinunciando, per l’effetto, ad avvalersi delle prestazioni sportive di costoro tutti per le successive e ultime 4 (quattro) gare del ridetto Campionato, impedendo in questo modo, di fatto, che la propria squadra scendesse in campo in dette delicate gare nella migliore formazione tecnica possibile, e, infine, inibendo finanche agli stessi di poter prendere parte agli allenamenti quotidiani della prima squadra e, quindi, conseguentemente di poter, con regolarità, praticare e partecipare all’attività agonistica di addestramento e preparazione atletica. Con il patteggiamento il primo è sanzionato con mesi 4 di inibizione, il secondo con giorni 20 di inibizione con e la società con  l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI S.B., D.R. E L.F. (all’epoca dei fatti tutte tesserate in qualità di calciatrici per la FC Novese Calcio Femminile) - (nota n. 11190/1044 pf17-18 GP/AA/mg del 27.7.2018).

Massima: Una giornata di squalifica, per ciascuna delle calciatrici per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92 delle NOIF, per essere venute meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2017-2018 con la FCD Novese Calcio Femminile, in ragione della mancata partecipazione agli allenamenti organizzati dalla propria Società a partire dal giorno 31.01.2018 e comunque sino al 26.02.2018, ancorché informalmente destinatarie di un provvedimento disciplinare di estromissione dalla rosa della prima squadra comunicato in data 31.01.2018, nonostante formali convocazioni inviate dalla Società di appartenenza in data 12.02.2018 e 26.02.2018, cui non ha fatto seguito idonea giustificazione di legittimo impedimento…Nel merito, alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato, giacché il chiaro disposto dell’art. 92 delle NOIF FIGC prevede che i giocatori siano tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dalle Società di appartenenza. Tale principio non ammette deroga alcuna, a maggior ragione in assenza di alcun provvedimento formale con il quale le deferite sono state messe fuori rosa. Pertanto si appalesa violativo delle disposizioni contestate in deferimento il comportamento tenuto dalle stesse, in assenza di alcuna causa giustificativa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Team Altamura), SOCIETÀ ASD TEAM ALTAMURA - (nota n. 13716/1066 pf17-18 GC/GP/ma del 19.6.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21/10/2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti nonché all’art. 10, comma 11, del CGS, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. …, in assenza di una giusta causa, la partecipazione all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, della prima squadra della ASD Team Altamura, iscritta al campionato nazionale di Serie D girone H; ciò nel corso della stagione sportiva 2017/2018, in particolare a far tempo dal 6 Gennaio 2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 10/2/2018, contestando l’esclusione dalla rosa, chiedeva alla Società il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.600,00

Decisione C.F.A.: C. U. n. 128/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE CASTELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 GIORNATE IN GARE UFFICIALI E DA ESTENDERSI IN AMBITO UEFA E FIFA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7480/105 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.2.2018

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato il calciatore “giovane di serie” con contratto pluriennale per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 33, comma 2, delle NOIF, perché, non rispondendo alla convocazione della Società di appartenenza del giugno 2017, non si presentava nelle sedi indicate per effettuare il ritiro precampionato per la stagione sportiva 2017-2018, così disertando l’attività di addestramento ed agonistica ed in tal modo si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale per tesserarsi con la Società spagnola. E’ bene, premettere che ai sensi dell’art. 33, 1° comma, delle NOIF, i “giovani di serie” sono tali allorché, dal 14° anno, sottoscrivono una richiesta di tesseramento per una società di Lega professionistica. Essi (comma 2) assumono “un particolare vincolo”, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati…Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore …ha diritto ad un’indennità … e la società ha diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto da professionista”. La circostanza che le norme federali individuino solo in questo momento la possibilità di stipulare un contratto da professionista non è locuzione priva di significato, soprattutto allorché essa deve raccordarsi con le norme FIFA, così come emerso nel procedimento davanti a quegli organi istituzionali.  E’ di rilievo, in questo senso, come con la decisione del “Single Judge” della Commissione sullo status dei giocatori della FIFA del 21.9.2017, sulla richiesta di provvisorio tesseramento del calciatore disponeva che la domanda della Federazione Spagnola su impulso della società spagnola  era accettata, ragion per cui, dal 23.3.2017 era chiaro e noto alle parti sia la volontà della Federazione Spagnola di ottenere il transfer per il giocatore.Sulla base del decisum del Single Judge della FIFA non può condividersi, allora, l’assunto della Procura Federale, secondo la quale il calciatore “disertava l’attività di addestramento ed agonistica e si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale”, né che il Castelli si sia sottratto al vincolo evitando scientemente di far partecipe la società della sua intenzione di trasferirsi all’estero, poiché risulta sia che questa volontà era stata ampiamente palesata (vedi Com. Uff. n. 27/TFN del 20.11.2017) sia che sin dal 23.3.2017 era stata pronunciata una decisione che indicava come accolta la domanda di ottenimento dell’ITC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all’epoca dei fatti DG della Società US Civitanovese), I.G. (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO - (nota n. 3498/846 pf16-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

Massima: I deferiti (direttore generale, direttore tecnico e legale rapp.te della società di Serie D) sono sanzionati con l’inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 91 NOIF ed ai principi stabiliti dal protocollo d’intesa sottoscritto il 21 ottobre 2004 tra l’AIC e la LND ovvero per non aver onorato gli accordi economici sottoscritti con i loro tesserati; non aver ottemperato agli impegni presi con i calciatori in merito al pagamento dei canoni delle abitazioni, causando lo sfratto dei medesimi; rimanevano assenti e sorde rispetto alle esigenze dei calciatori, quali la necessità che costoro si sottoponessero a visite mediche, a sedute fisioterapiche e a massaggi; omettevano il lavaggio degli indumenti di allenamento e mancavano di garantire ai calciatori stessi l’assistenza sanitaria e, più in generale, qualsiasi forma di supporto necessario al corretto esercizio dell’attività agonistica. Si dichiara di non doversi procedere nei confronti della Società, cui è stata revocata l’affiliazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl (vincolo  sottoscritto il 30.8.2013 con scadenza 2019) - (nota n. 7480/105 pf 17-18 GC/GP/ac del  16.2.18).

Massima: Il calciatore “giovane di serie” con contratto pluriennale è sanzionato con 5 giornate di squalifica in gare ufficiali per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 33, comma 2, delle NOIF, perché, non rispondendo alla convocazione della Società di appartenenza del giugno 2017, non si presentava nelle sedi indicate per effettuare il ritiro precampionato per la stagione sportiva 2017-2018, così disertando l’attività di addestramento ed agonistica ed in tal modo si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale per tesserarsi con la Società spagnola; condotta reiterata e specifica, in ordine alla quale il deferito era già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definito con applicazione della sanzione ex art. 23 CGS (di cui al C.U. n. 27/TFN17-18). Viene disposta la trasmissione del provvedimento alla Segreteria Federale, per gli adempimenti di competenza anche in relazione all’estensione in ambito UEFA e FIFA.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 27/TFN-SD del 20 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl, attualmente tesserato per Federazione estera–Spagna) - (nota n.771/753pf17-18GP/GT/ep del25.7.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali e da intendersi estesa in ambito UEFA e FIFA, per la violazione dei principi di cui all’art.1bis, comma1del CGS, in relazione all’art. 33, commi 1 e 2 delle NOIF, in quanto, essendo tesserato, a decorrere dal 16.01.2008, con la società, quale “giovane di serie”, nella s.s. 2016-17, in data 16.1.2017, pur essendo ancora vincolato con detta Società, interrompeva scientemente e unilateralmente il rapporto con la società, al fine di potersi tesserare con la Società spagnola, ove si trasferiva con effetto immediato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 23/TFN-SD del 02 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL FC Grosseto),SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO -(notan.1252/585pf16-17GP/GC/agdel04.08.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per la violazione dell'art.1bis CGS per avere, con condotte contrarie alla corretta conduzione tecnico-sportiva ed economico finanziaria poste a far data dall'ottobre 2016, impedito alla squadra di disputare regolarmente gli allenamenti pre gare e le gare del campionato, a causa dell'indisponibilità del campo da gioco e dell'impianto sportivo per la preparazione tecnica dei calciatori e da causa dell'assenza dello staff tecnico e sanitario a supporto della squadra";

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.080/TFN del 16 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.V.C. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL, attualmente tesserato in prestito per la Soc. SSD Città di Scordia) e D.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D’Aoste SSD ARL, attualmente svincolato) - (nota n. 7226/929/929pf14- 15/GR/mg del 22/01/2016).

Massima: I calciatori rispondono della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, previsti dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS per essersi allontanati arbitrariamente dalla società e dalla città, nel corso della stagione sportiva 2014/2015 senza fornire alcun preavviso. Sussiste la violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza oggetto del deferimento, posto che i deferiti non si sarebbero dovuti allontanare improvvisamente e senza preavviso, ma avrebbero dovuto eventualmente chiedere la risoluzione del rapporto alla Commissione per gli Accordi Economici, secondo le modalità previste dall’art. 4 dei rispettivi accordi economici, anche se le circostanze che hanno determinato il loro comportamento scorretto, pur non giustificando la condotta censurata malgrado siano ascrivibili alla società beneficiaria della prestazione, costituiscono senz’altro delle attenuanti ai fini della quantificazione della sanzione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.080/TFN del 16 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.C. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società 3 AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) e la SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DON UVA APD - (nota n. 9306/1032pf14-15/GT/dl del 09.03.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per la violazione, dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione ai punti nn. 3 – 6 – 7 del Protocollo d’intesa (ancora vigente) datato 21.10.2004 concluso tra l’A.I.C. e la L.N.D. e dell’art. 10, punto n. 11, C.G.S., per aver impedito volontariamente e senza giusta causa, al calciatore, a partire dal 29.04.2015 e sino alla conclusione del relativo campionato, di partecipare all’attività agonistica. Anche la società è sanzionata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P.(Presidente della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), G.B.(Direttore Generale della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), Società FC CIVITANOVESE 1919 SSD Srl - (nota n. 2927/728 pf14-15 GT/dl del 29.9.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 91 delle NOIF e dei principi stabiliti dal protocollo d’intesa del 21.10.2004 sottoscritto tra AIC e la LND, per inosservanza, nella stagione sportiva 2014-2015, dei doveri derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, che incombono ad una Società ed ai suoi amministratori, nei confronti dei tesserati, ai quali non venivano corrisposti i compensi contrattualmente previsti, inoltre per non aver messo la squadra in condizione di poter svolgere regolarmente la preparazione tecnico-sportiva. Il Direttore generale è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per inosservanza dei doveri derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, che incombono su una Società ed i suoi amministratori, nei confronti dei tesserati ai quali non sono stati corrisposti i compensi contrattualmente previsti, inoltre, per aver posto in essere accordi tra la Società ed alcuni tesserati, di compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari in violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione agli artt. 91, 94 e 94 ter delle NOIF ed ai principi stabiliti dal protocollo d’intesa del 21.10.2004 sottoscritto tra AIC e la LND. Viene disposto il non luogo a procedere nei confronti della Società a cui è stata revocata l’affiliazione

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 15 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9073/188 pf14-15 AM/ma del 16.4.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di anni 1 per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS (ora art. 1 bis comma 1 CGS) per avere indebitamente trattenuto varie attrezzature sportive di ingente valore economico di proprietà comunale, come da denuncia – querela presentata dal Sindaco del Comune di  - omissis -; quanto detto, accadeva a seguito della risoluzione della convenzione stipulata tra il summenzionato Comune e la Società, ed avente ad oggetto la gestione degli impianti del Centro Sportivo “- omissis -”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.A.(Calciatore tesserato per la Società ASD Racing Club ST), L.D.(Dirigente della Società FC Aprilia SSD Srl), E.D.M.(Allenatore della Società FC Aprilia SSD Srl), Società FC APRILIA SSD Srl - (nota n. 7080/121 pf14-15 GT/dl del 10.3.2015).

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per aver partecipato agli allenamenti svolti al campo sportivo della Società, senza il previsto nulla osta da parte della Società per la quale lo stesso risultava tesserato al momento del fatto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 30 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.R.(Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società SSD Aurora Seriate Calcio, attualmente tesserato in prestito per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), S.C. (all’epoca dei fatti Segretario sportivo della Società Calcio Brescia Spa), Società CALCIO BRESCIA Spa - (nota n. 5641/1166 pf13-14 SP/blp del 3.2.2015).

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo all’epoca vigente (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), per aver svolto allenamenti ed una gara amichevole con una Società senza aver informato e chiesto il nulla osta alla propria Società di appartenenza. Il Segretario Sportivo della Società rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) per aver contattato il calciatore ed avergli fatto svolgere allenamenti e una gara amichevole con la Società, senza aver chiesto alla Società per la quale il calciatore era tesserato  il nulla osta e, in ogni caso, senza essersi assicurato che il calciatore stesso fosse provvisto del necessario nulla osta della propria Società di appartenenza. Anche la società è sanzionata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 27 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.Z. Calciatore della Società US Sassuolo Calcio Srl, attualmente tesserato in prestito con la Società FC Juventus Spa) - (nota n. 6080/637 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015).

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) per essersi sottratto al vincolo di tesseramento con la Società con cui era tesserato come giovane di serie, astenendosi dal proseguire l’attività agonistica e di addestramento predisposte dalla Società, nonché per aver preso parte agli allenamenti con altra Società, facente parte della Federazione Portoghese, pur essendo in costanza di tesseramento con la Società italiana e senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dalla Società titolare del cartellino.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Folgore Caratese ASD) e della Società US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 4846/702pf13-14/AM/ma del 12.1.2015).

Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione del generale dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS all’epoca vigente (ora art. 1-bis n. 1, CGS FIGC), in relazione ai punti nn. 3, 6, 7, ed all’art. 11 Protocollo d’intesa (ancora vigente) firmato in data 21.10.2004 tra l’AIC e la LND, impedendo volontariamente e senza giusta causa al calciatore di partecipare all’attività agonistica nella s.s. 2013/2014, a partire dal 13.1.2014 e sino alla conclusione del relativo campionato, così violando anche l’art. 10, n. 11 CGS FIGC (sia nella precedente che nell’attuale formulazione), secondo cui “Le parti, che senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompono l’esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell’art. 18, comma 1 e quelle di cui alle lettere c), d) e), f), g) h) dell’art. 19, comma 1”. Anche la società è sanzionata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.030/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F.(Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società ACD Bastia 1924, attualmente tesserato per la Società SSD Sambenedettese a r.l.) - (nota n. 4903/933 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).

Massima: Il calciatore risponde della violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS (all’epoca dei fatti, art. 1 comma 1 CGS allora vigente) in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF, per essersi recato in Ungheria, proprio Paese d’origine, senza l’autorizzazione della Società e non facendo più ritorno.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –  Com. Uff. n. 9/CDN del 31.7.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. S.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI  ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA SEGUITO  DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 8635/248PF 12-13AM/MA E  8637/565PF 12-13AM/MA DEL 24.6.2013

Massima: Integra la violazione dei  principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, comma 1, N.O.I.F., il non avere assicurato al calciatore e ad altri suoi colleghi la continuità nell’attività sportiva ed avere vietato  loro di consumare ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza  fornire alcuna spiegazione in merito.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.025/CDN  del 16 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora),  Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 568/1158 pf12-13/AM/ma del  31.7.2013).

Massima: Integra la violazione dell’ art. 1,comma 1 CGS, in  relazione all’art. 91 NOIF l’avere volontariamente non osservato nei confronti del tesserato gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari in materia  di svolgimento dell’attività sportiva, in conformità al tipo di rapporto instaurato col  tesseramento

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.013/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(36) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: D.B.(Calciatore della Società US Sassuolo Calcio Srl), N.B. (Direttore Sportivo della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO  CALCIO Srl - (nota Prot. 11.198 del 6.8.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con 1 giornata di squalifica per la violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 76  comma 2 NOIF, per aver negato la propria partecipazione all’attività della Nazionale Under  19 dal 13 al 28 marzo 2013 - durante le qualificazioni al Campionato Europeo svoltesi in  Russia – senza legittimo motivo di impedimento, pur regolarmente convocato. La società presso la quale era tesserato è sanzionata con l’ammenda di euro 3.500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.009/CDN  del 31 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P.(Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), S.G.(Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl  (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P.(Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), S.G.(Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n.  8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di anni 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma  che in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, per non avere assicurato al calciatore ed altri suoi colleghi la continuità dell’attività sportiva ed avere vietato loro  di consumere i pasti ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito. La società a seguito di patteggiamento è sanzionata con Euro 4.000,00 di ammenda

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN  del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P.(Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), S.G.(Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).  (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P.(Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), S.G.(Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl (nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di anni 3 e mesi 8 per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS,  sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, per non avere  assicurato al calciatore ed altri suoi colleghi la continuità dell’attività  sportiva ed avere vietato loro di consumere i pasti ed usufruire degli alloggi nelle strutture  convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 6.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.006/CDN  del 18 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P.(Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8634/247 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma  che in relazione all’art. 91, comma 1,e 2 delle NOIF, per avere omesso di esercitare con  responsabilità i doveri devoluti alla propria Società, per avere garantito alla prima squadra  l’utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere garantito alla prima  squadra l’utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere sempre  provveduto a fare trasportare la squadra con mezzi più idonei per raggiungere le lontane  sedi delle trasferte e per non avere ricercato soluzioni alternative per assicurare l’alloggio  ai calciatori, messi fuori dal gestore del residence convenzionato con la Società e costretti  a dormire negli spogliatoi dello stadio causando tali omissioni agli atleti sia un grave stress  psicofisico che una grave lesione alla loro dignità, per cui alcuni di loro lasciavano Milazzo  per raggiungere le sedi di residenza dei rispettivi familiari. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.080/CDN  del 04 Aprile 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.I. (Presidente della Soc. ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara) E LA SOCIETA’ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA (nota n. 5020/357pf12- 13/GR/mg del 20.2.2013).

Massima:  Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 4 per la violazione di cui all’art. 1 co. 1 del C.G.S. in relazione agli arti 91 e 94 ter N.O.I.F. per avere, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché, delle norme e principi generali che disciplinano i rapporti tra società e calciatori, nella propria qualità e nell'esercizio dei propri poteri di rappresentanza della società, adottato provvedimenti sanzionatori nei confronti di propri tesserati in violazione della normativa vigente di cui agli artt. 91 e 94 ter delle N.O.I.F.  La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00. Le sanzioni pecuniarie inflitte ai tre calciatori nella misura di € 780,00, € 937,00 ed € 495,00 sono state comunicate alla Divisione Calcio a Cinque e pertanto legittimamente applicabili, mentre  è certamente illegittima la sanzione della sospensione dalla attività essendo questa contraria al dovere delle società, indicato dall’art. 91 delle N.O.I.F., di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva. Tale provvedimento sanzionatorio, d’altra parte, è stato adottato "motu proprio", ossia, direttamente dall'anzidetta Società e risulta, da un lato, quanto alle ragioni poste a suo sostegno e fondamento, all'evidenza sfornita di una adeguata e concreta motivazione per essere stato accompagnati solamente da una generica dicitura "causa provvedimenti disciplinari”. Pertanto, il provvedimento sanzionatorio in parola è stato adottato in violazione della vigente normativa (artt. 91 N.O.I.F.), cosi come peraltro, integrata anche dalla consolidata prassi consuetudinaria venuta formandosi al riguardo, la quale nel fare, innanzitutto, divieto alle società di poter assumere direttamente e autonomamente provvedimenti sanzionatori, pone a carico delle stesse, con riferimento all'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari di natura diversa da quella pecuniaria e, in special modo, nell'ipotesi di deliberata sospensione di un tesserato dalla partecipazione all'attività agonistica, un cogente onere di effettiva e concreta motivazione di questi ultimi, non solo, più in generale, a tutela del diritto di ciascun incolpato di poter, ai fine di una adeguata difesa, conoscere l'oggetto e il contenuto reali delle contestazioni ad esso rivolte, ma, più nello specifico, dell'obbligo imposto alle società di assicurare a ciascun proprio tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Giugno 2011  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 57/CND del 9 febbraio 2011

Parti: A.S.D. GRACCIANO, SIG. L.P., SIG. S.B. E SIG. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) La violazione di norme poste a garanzia di un sano e corretto svolgimento delle attività sportive di giovani - , i quali, proprio quando sono lontani dal proprio contesto familiare e territoriale, necessitano di un’attenta tutela al fine evitare che persone prive di scrupoli possano approfittarsi delle loro eventuali situazioni di disagio morale – costituiscono la commissione di fatti da parte degli istanti di particolare gravità. Né può venire in rilievo che i genitori dei giovani calciatori fossero stati preventivamente informati sulle modalità dello svolgimento delle attività, stante l’indisponibilità del diritto degli stessi giovani atleti di essere seguiti e tutelati da parte della società calcistica.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 26 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. uff, n. 38/cdn del 23.11.2009 Impugnazione – istanza: 13) Ricorso dei sig. ri L. G. e M. M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 inflitta al proprio figlio minore Massacci Alberto a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 33, comma 2 N.O.I.F. Massima: Il calciatore è sanzionato con mesi 2 di squalifica per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 33, comma 2, N.O.I.F., avendo concluso il proprio trasferimento con una società estera ed essendosi sottratto così al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore giovane di serie della società italiana. La Corte di Giustizia Federale, ripercorrendo altre pronunzie di appello con riguardo al fenomeno dei giovani che, sottoposti al particolare vincolo di cui all’art. 33, comma 2, valido fino al 19° anno di età, lo infrangono per trasferirsi presso società di calcio affiliate a federazioni estere, concorda con le conclusioni della Commissione Disciplinare Nazionale. Aderendo, infatti, a quanto affermato dall’Organo di giustizia nazionale di prime cure, risulta evidente che i genitori del giovane calciatore abbiano sottoscritto l’assenso al trasferimento in Inghilterra a stagione ancora in corso (giugno 2009), pur in costanza di vincolo, dunque, come giovane di serie presso la compagine societaria italiana. Tale comportamento ha nei fatti impedito alla società, tra l’altro, di poter eventualmente esercitare il diritto alla stipula del primo contratto di professionista con durata massima triennale, in tal senso integrando una palese violazione dei generalissimi principi di cui all’art. 1 C.G.S., in relazione appunto all’art. 33, comma 2, N.O.I.F.. Gli elementi proposti in sede di appello, anche con riguardo al presunto contenuto di comunicazioni telefoniche tra calciatore e società di appartenenza, non hanno la forza di scalfire il quadro sopra esposto. La sanzione inflitta in primo grado deve essere, pertanto, confermata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN  del 18 Dicembre 2009 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (126) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P. (presidente pro-tempore della soc. ASD Centobuchi Calcio Srl), C. C.(direttore sportivo pro-tempore della soc. ASD Centobuchi Calcio Srl) e della società ASD Centobuchi Calcio Srl (nota n. 2777/957pf08- 09/am/ma del 18.11.2009).

Massima: Il direttore sportivo della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver impedito ad alcuni calciatori, anche con il ricorso ad atti violenti, di svolgere gli allenamenti con la squadra di appartenenza.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN  del 23 Novembre 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (102) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. M.(calciatore attualmente tesserato per Federazione Estera, già tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA) (nota n. 2069/138pf09-10/SP/blp del 22.10.2009).

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 33, comma 2, NOIF per avere concluso, sottraendosi così al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore giovane di serie della Società, il proprio trasferimento con una Società estera. Il comportamento del giocatore, che ha impedito alla Società di poter godere del previsto diritto di stipula del primo contratto, integra gli estremi della violazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS in tema dei principi generali di lealtà, correttezza e probità da tenere valido per tutti i tesserati, proprio in riferimento all’art. 33, comma 2, NOIF. Consegue la sanzione di mesi  (2) di squalifica. Il caso di specie: Il calciatore ha firmato l’assenso al trasferimento in Inghilterra nel giugno 2009 (con proposta sottoscritta dai genitori del calciatore minorenne) pur in costanza di vincolo come giovane di serie con la società italiana.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN  del 22 Luglio 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (367) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore D.S. D.S. (tesserato per la Soc. Calcio Padova SpA) (nota n. 8579/511pf08-09/AM/ma del 25.6.2009). Massima: Il calciatore giovane di serie risponde della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento all’art. 92, co. 2 delle NOIF, per avere, senza preavviso alcuno, disertato gli incontri e gli allenamenti in programma per il periodo 25-31 ottobre 2008, senza che possano essere prese in considerazione i motivi che hanno determinato l’improvvisa partenza del calciatore, della circostanza, confermata dal suo allenatore, di averlo contattato e di avergli comunicato i motivi della partenza, della circostanza dell’impossibilità di non aver potuto avvisare la Società, della circostanza che ha sempre tenuto un comportamento ineccepibile nell’essersi regolarmente presentato agli allenamenti. Consegue la sanzione dell’ammonizione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso della A.S. Roma  VIII avverso il proscioglimento dei propri tesserati B.F, P.G., S.M., V.D., F.D., G.M., B.L., T.E., P.A. e D.R.F. seguito proprio deferimento ai sensi dell’articolo 92 comma 1 e 4 delle NOIF

Massima: Sono esenti da responsabilità i calciatori dilettanti che a causa delle vicissitudini societarie hanno abbandonato la società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 99/CDN  del 10 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (166) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.M., F.F.e A.C. (già ASD Ferentino attualmente tesserati AS Boville Ernica), M.V.e A.C. (tesserati ASD Ferentino), F.A. e A.S. (già ASD Ferentino, attualmente tesserati ASD Morolo Calcio), D.M. (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Morro D’Oro Calcio Srl), A.F. (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Pol. Montorotondo Calcio Srl), S.E.R. (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Albignasego Calcio Srl), V.C., A.L. (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Ferentino) e della società ASD Ferentino (nota n. 4018/1458pf07-08/GR/mg del 26.1.2009).

Massima: L’astensione dei giocatori dall’allenamento posta in essere per l’esonero dell’allenatore integra la violazione dell’ art. 1 CGS. Consegue la sanzione della squalifica (1 giornata).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 88/CDN  del 07 Maggio 2009  n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 66 del 5.2.2009

Impugnazione - istanza:(158) – Appello della Procura Federale avverso il proscioglimento della sig.ra G.D.A. (presidente della soc. AS Virtus Vesuvio) e della società AS Virtus Vesuvio, a seguito di proprio deferimento.

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS anche in relazione all’art. 91 NOIF, per aver escluso il calciatore dallo svolgimento di ogni attività sportiva, omettendo altresì di attivare tempestivamente la prescritta copertura assicurativa a seguito di un infortunio subito dallo stesso calciatore durante un allenamento, denunciando il fatto oltre i trenta giorni contrattualmente previsti e per questo decadendo dalle relative garanzie. Il caso di specie: il calciatore, in seguito alla lite insorta tra i suoi genitori ed il presidente della società, manifestatasi anche in sede stragiudiziale, era stato sospeso dall’attività con decorrenza dal 31 gennaio 2007 sino al termine della stagione. Il provvedimento, a prescindere dalle ragioni che lo avevano indotto, viola il precetto dell’art. 91 NOIF, che obbliga le società ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva e rende il presidente effettivamente responsabile delle violazioni a lei ascritte.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN  del 24 Marzo 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (126) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. T. (calciatore tesserato per la Soc. SSC Napoli SpA) (nota n. 3731/218pf08- 09/SP/blp del 15.1.2009) Massima: Il calciatore “giovane di serie” risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per essersi sottratto al vincolo di cui all’art. 33, comma 2, NOIF nei confronti della società di appartenenza, allontanandosi dal relativo centro sportivo e disertando l’attività di addestramento e agonistica a seguito dell’ingaggio da parte di società estera ovvero comunque della frequenza della Accademy di tale ultimo club.  Infatti, se certamente il calciatore non ha compiuto gli anni diciotto e risulta - pertanto - minorenne, tuttavia, la qualità di “giovane di serie” e il relativo status di tesserato comportano gli obblighi previsti dalla normativa vigente per il tesserato di non potersi tesserare per società straniere, salva l’ipotesi che ciò segua l’emigrazione dei genitori per motivi indipendenti dal calcio. Il comportamento tenuto dal deferito risulta chiaramente in contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, CGS, oltre che all’art. 33 NOIF, che prescrive invero un particolare vincolo per i c.d. “giovani di serie” finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Anche tale vincolo è risultato messo in pericolo dal comportamento del calciatore che non si è più presentato presso la “propria” Società e ha – di fatto – rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso. Consegue la squalifica per 2 mesi.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 66/CDN  del 20 Marzo 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (112) – Deferimento del procuratore federale a carico di: S.S. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra “Primavera” della Soc. SS Lazio SpA in occasione della gara Austria Karten-Lazio del 25.8.2007), A.F. (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. SS Lazio SpA ed attualmente tesserato per la Soc. AC Paternò 2004) e della società SS Lazio SpA (nota n. 3413/194pf07-08/SP/blp del 19.12.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver fatto partecipare nella propria squadra Primavera durante un torneo estivo un calciatore svincolato. Ciò in violazione dell’art 61, comma 5 delle NOIF. Inoltre anche il Regolamento del Torneo giovanile, prevedeva e recitava all’art. 2 che: “E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di tre per squadra, non intercambiabili e validi per l’intera durata del Torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza”. E’ evidente che il calciatore, essendo privo di tesseramento, non avrebbe in nessun caso potuto partecipare al torneo, neanche se “autorizzato” dagli organizzatori dello stesso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN  del 04 dicembre 2008  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (64) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore F.B. (tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. FC Messina Peloro e attualmente tesserato per la Soc. Udinese Calcio SpA) (nota n. 1811/333pf/07-08/SP/blp del 20.10.2008). Massima: E’ punito con la sanzione della squalifica (mesi 1) il calciatore che si è reso responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1, CGS in relazione all’art. 33, comma 2, delle NOIF, per essersi sottratto al vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie” di una società di calcio. Tale vincolo è finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Il calciatore, nel caso di specie, ha frustrato con il proprio comportamento il vincolo con la Società di appartenenza, per cui la sua condotta è da censurare sotto il profilo della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS. Inoltre tale comportamento, risulta irrilevante, sotto il profilo disciplinare, alla luce della disciplina FIFA attualmente in vigore, la circostanza – evidenziata nel deferimento – dell’intervenuto “ingaggio” del calciatore da parte del club svizzero ovvero la possibilità di considerare il diritto contemplato dall’art. 33 NOIF quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici. Va dunque esclusa la responsabilità dell’incolpato in relazione a tale ultima violazione ascritta. Il caso di specie: il calciatore giovane di serie dopo aver lasciato la società per trascorrere in famiglia le festività natalizie dell’anno 2006, non vi ha fatto più ritorno, ed in data 17 gennaio 2007 ha sottoscritto un contratto con una società calcistica elvetica, con scadenza 16 gennaio 2010.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN  del 05 novembre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (369) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore G.G.C. (nota n. 5615/649pf06-07/AM/en del 16.6.2008)

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per aver abbandonato la squadra senza giustificato motivo alla vigilia della gara di playout del campionato di serie A2 di calcio a cinque. Consegue la squalifica di mesi 2 (due).

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN  del 13 ottobre 2008  n.  1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (16) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore  V.C. (nota n. 276/841 pf07-08/SP/blp del 16.7.2008)

Massima: Il calciatore “giovane di serie” risponde della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per essersi sottratto al vincolo di cui all’art. 33, comma 2, N.O.I.F. nei confronti della società di appartenenza, allontanandosi dal relativo Centro sportivo e disertando l’attività di addestramento e agonistica, a seguito dell’ingaggio da parte di società straniera (tesseramento provvisorio avvenuto con decisione emessa dal Giudice Unico FIFA). Consegue la sanzione della squalifica a carico del calciatore (mesi 2). Il comportamento tenuto dal deferito, risulta in contrasto con quanto disposto dall’art. 33 NOIF, che prescrive invero un particolare vincolo per i c.d. “giovani di serie”, finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Vincolo che, nel caso di specie, è risultato frustrato dal comportamento del calciatore, che non si è più presentato presso la “propria” società ed ha – di fatto – rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso. Tutto ciò, si rileva, è accaduto quando ancora il calciatore non aveva compiuto gli anni 16 ed in costanza del tesseramento con la società professionistica quale “giovane di serie”. Per tale motivo, risulta irrilevante, la circostanza dell’intervenuto “ingaggio” del calciatore da parte del club londinese, ovvero la possibilità di considerare il diritto contemplato dall’art. 33 NOIF ,quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici. La violazione del particolare vincolo assunto con il tesseramento, come sopra evidenziato, costituisce condotta rilevante ai sensi all’art. 1, comma 1 CGS perché contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.D.S. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti soc. ASD Raiano Calcio a 5), M.D.M. (all’epoca dei fatti presidente soc. CUS Chieti), G.M. (dirigente accompagnatore soc. CUS Chieti) e della società CUS Chieti (nota n. 2421/204 pf07-08/sp/en del 30.1.2008)

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica (mesi 2), poiché senza l’autorizzazione della società di appartenenza, aveva partecipato con altra società ad un torneo di Calcio a 5, disputato all’estero. La società è sanzionata con l’ammenda.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.S.C. (calciatore attualmente tesserato soc. ASD ACI Sant’Antonio Calcio) (nota n. 2366/205 pf07-08/sp/en del 28.1.2008)

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt. 1, c. 1, CGS e 76, c. 2, NOIF, in quanto, formalmente convocato per partecipare alla fase finale del Campionato Europeo di Beach Soccer, non si presentava al raduno fissato per la data del 20.8.2008 (h. 11,00), presso l'aeroporto di Roma, senza, tuttavia, addurre alcun provato e legittimo impedimento. Infatti, l’art. 76 comma 2 NOIF pone a carico del tesserato l'obbligo professionale, oltre che deontologico, di mettere a disposizione delle rappresentative delle squadre nazionali le proprie prestazioni sportive, ove richieste, mediante espressa convocazione. Invero, ad esclusione di eventi accidentali, che comportino infermità talmente gravi da impedire all'atleta di recarsi nel luogo fissato per il raduno, la gravità e la legittimità dell'impedimento può essere comprovata solo sulla base della constatazione da parte delle strutture tecniche e sanitarie, sempre, però, dopo che il tesserato abbia risposto alla convocazione. Consegue la sanzione della squalifica (mesi 1).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 113/CGF Riunione del 13 febbraio 2008  n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 273/CGF Riunione del 29 luglio 2008 n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Ternana Calcio S.p.A. avverso le sanzioni:  inibizione per mesi 6 al sig. P.G.;  penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 50.000,00 alla reclamante; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 91, comma 2 N.O.I.F. e 2, comma 4 del previgente C.G.S., oggi 4, comma 2 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con la sola ammenda e non anche con la penalizzazione di punti (1) in classifica per aver il proprio dirigente non ammesso agli allenamenti alcuni calciatori nonostante la decisione in tal senso da parte del Collegio Arbitrale. (Il caso di specie: Il Procuratore Federale ha deferito la società e il dirigente sostenendo, in particolare: a) “che alcuni calciatori tesserati con la società, nonostante loro ripetute richieste, non venivano ammessi agli allenamenti con la prima squadra e venivano privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica, in violazione dell’art. 10 dell’accordo collettivo che tuttora regola i rapporti tra le società di Serie C e gli atleti, nonché dell’art. 91 delle NOIF”…… b) “che alcuni di quegli atleti si rivolgevano al Collegio Arbitrale per chiedere il reintegro nelle attività della prima squadra, e che tale Organo disponeva in conformità”…… c) “che, nonostante quelle decisioni, la società impediva a quei calciatori di allenarsi con la prima squadra, permettendoglielo solo a seguito dell’intervento della Polizia, chiamata dagli stessi atleti”).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN del 07 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:- Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.S.D.S. (calciatore della LND Divisione Calcio a Cinque) per violazione art. 1 comma 1 CGS (nota n. 1673/732pf06-07/sp/en del 13.12.2007)

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ed è sanzionato con la squalifica perché dopo il perfezionamento del relativo tesseramento per la s.s. 2006/2007, inopinatamente, nel mese di novembre 2006, abbandonava la società di appartenenza, nonostante avesse percepito, tra l'altro, sino a quel momento, un corrispettivo di danaro, a titolo di rimborso anticipato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN del 10 Gennaio 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (dirigente Ternana Calcio SpA) per violazione art. 1 CGS anche in relazione all’art. 91 comma 2 NOIF e della societa’ Ternana Calcio SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 2 CGS) (nota n. 859/712pf06-07/sp/ma del 25.9.2007).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 CGS anche in relazione all’art.91 comma 2 NOIF per non aver ammesso i calciatori, nonostante ripetute richieste e decisione del Collegio Arbitrale, agli allenamenti della prima squadra ed averli privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 9 febbraio 2006 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 205/C del 03.02.2006

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.A. avverso la sanzione della squalifica sino al 28.02.2006 inflitta a seguito di deferimento del Presidente Federale per violazione dell’art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.

Massima: L’art. 76 N.O.I.F. pone a carico del tesserato un obbligo professionale, oltre che marcatamente deontologico, di mettere a disposizione della rappresentative nazionali le proprie prestazioni sportive ove richieste con apposita convocazione. Tale obbligo può essere disatteso solo in caso di “provato e legittimo impedimento”. Fuori dal caso di eventi accidentali che comportino infermità talmente grave da impedire al calciatore di recarsi nel luogo indicato dalla convocazione, la gravità e la legittimità dell’impedimento può essere comprovata solo dalla constatazione che le strutture tecniche e sanitarie ne possono fare, dopo che il calciatore abbia risposto alla convocazione. Pertanto, nella fattispecie, l’art. 76 NO.I.F. risulta violato per il mancato raggiungimento del luogo indicato per la convocazione, comportamento privo di plausibile giustificazione.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 14 gennaio 1999 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 66/C del 18.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.F. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 28.2.1999

Massima: Il calciatore “giovane di Serie” è responsabile della violazione dall'art. 92 comma 2 N.O.I.F. perché, ottenuto il permesso di allontanarsi dalla sede per le vacanze pasquali, non si era più presentato per la ripresa degli allenamenti, limitandosi a giustificare l'assenza con uno stato influenzale soltanto a mezzo di una comunicazione telefonica, senza però documentare l'asserita indisponibilità con una certificazione medica; in più, egli non si era poi presentato alla visite mediche e agli allenamenti nonostante la convocazione inviatagli con telegramma e con raccomandata.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 7 Febbraio 2005 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 19.1.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore T.R. avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2005 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia

Massima: Il calciatore è responsabile, ai sensi dell’art. 76 delle N.O.I.F.,  per non essersi presentato alla convocazione per la rappresentativa ed è sanzionato con la squalifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.D. avverso la sanzione della squalifica per mesi otto a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 n. 1 C.G.S.

Massima: Non è contraria al dovere di lealtà di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 40, 95, 100 delle N.O.I.F., la condotta del calciatore che tesserato con una società dilettantistica interrompe il proprio rapporto di calciatore con la società - con la quale era legato da accordo valido dal 2.9.2003 al 30.6.2004 - essendosi trasferito in Svizzera. Infatti, non possono considerarsi integranti gli estremi di illiceità in quanto: a) la interruzione del rapporto con la società dilettantistica non integra estremi di violazione disciplinare, essendo la normativa sui dilettanti espressamente ispirata a principi di non vincolatività degli accordi, che viceversa caratterizzano il fenomeno del professionismo sportivo; la normativa FIFA in merito garantisce la libertà di tesseramento del calciatore “amateur” (dilettante) in favore di società affiliate ad una Federazione subordinando il passaggio all’ottenimento del “Transfer internazionale”. L’unico limite fissato nella fattispecie è quello previsto dall’art. 40 comma 11 punto 3) a) N.O.I.F. che prevede il nuovo tesseramento in favore della società italiana di provenienza, laddove il calciatore voglia ritesserarsi in Italia nel corso della stessa stagione sportiva; b) la censura al comportamento processuale del calciatore è priva di fondamento, perché la produzione di certificati a sostegno della tesi difensiva - essendo l’oggetto specifico di una attività di discolpa, e non risultando falsa nel contenuto - va liberamente valutata dal giudice, e non può certamente di per sé costituire oggetto di censura.

 

Decisione CAF:  Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 20 Giugno 2002 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale -Com Uff. n 213 del 7.6.2002

Impugnazione – istanza: Appello dell’U.S. Colligiana avverso decisioni merito gara Todi/Colligiana del 28.4.2002

Massima: La società che non ha denunciato direttamente alcun infortunio o impedimento del calciatore, è incorsa nella violazione dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., relativa al calciatore che, senza provato e legittimo impedimento, nega la propria partecipazione all'attività delle rappresentativa. Tale condotta compera esclusivamente il deferimento del responsabile agli organi disciplinari.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it