Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 9 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria n. 93 del 30.05.2024

Impugnazione – istanza: –  PFI/G.S.D. San Desiderio

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT  - che aveva irrogato alla società punti 1 di penalizzazione e l’ammenda di € 200,00 - con l’irrogazione di punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza, oltre all’ammenda già irrogata con la pronuncia impugnata, perché resasi responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per la partecipazione del calciatore in posizione irregolare in quanto privo di tesseramento…In merito alla correttezza della sanzione applicata dal Tribunale federale territoriale con la decisione appellata, oggetto del motivo di reclamo il Collegio non può che ribadire che questa Corte federale di appello si è espressa recentemente a Sezioni unite in merito ad una serie di reclami aventi ad oggetto proprio la questione su cui verte il presente procedimento, reclami tutti peraltro riferiti a campionati dilettantistici. Ed infatti, con decisione n. 67/2022-2023, le Sezioni unite hanno affermato che, in presenza di comportamenti spesso reiterati, consistenti nell’aver fatto disputare gare a calciatori non legittimati in quanto non tesserati o squalificati, oltre a prospettarsi la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”. La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. Sempre ad avviso delle Sezioni unite di questa Corte, inoltre, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. Principio del quale le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022-2023, nonché n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024). Sul piano delle sanzioni, per quanto riguarda le società deferite, la giurisprudenza ricordata rammenta che, per consolidato indirizzo del giudice sia endo che eso-federale, nelle vicende in esame la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli e dei requisiti necessari e afferma la regola (salvo determinati correttivi di equità, da applicarsi quando il numero delle gare sia superiore a cinque) che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore non legittimato incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro. Nel caso di specie, il Tribunale territoriale, infliggendo alla società G.S.D. San Desiderio, accanto alla sanzione pecuniaria, quella della penalizzazione di 1 solo punto in classifica ha violato, con chiara evidenza, il principio sopraenunciato.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 3 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 412 del 24 maggio 2024

Impugnazione – istanza: PFI/Sig.ri B.I. e C.T.

Massima: Respinto il reclamo della procura federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto i deferiti calciatori rilevando che gli stessi, in ragione dell’età inferiore ai 19 anni, appartenevano ancora alla categoria juniores e che pertanto avrebbero dovuto scontare la squalifica residua nella prima gara utile della squadra juniores con l’effetto che non si trovavano in posizione irregolare allorquando hanno partecipato agli incontri con la prima squadra…Al fine di perimetrare i riferimenti normativi sottesi alla presente controversia, deve ricordarsi, in linea generale, che – ai sensi dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva – le squalifiche inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni (comma 4) e che le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni (comma 6). Fermo quanto sopra, nello specifico l’esecuzione delle sanzioni di squalifica è poi regolata dall’art. 21 del Codice il quale così dispone nei commi di interesse: II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. “6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.”. “7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6”. Sulla base delle trascritte disposizioni è possibile individuare due principi fondamentali in tema di esecuzione delle sanzioni individuali, utili ad un’interpretazione funzionale della normativa di immediato riferimento. In primo luogo, infatti, balza in evidenza il principio dell’effettività e afflittività della sanzione irrogata, peraltro scolpito dall’art. 44, comma 5, CGS secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. Come chiarito da costante giurisprudenza di questa Corte, tale principio, finalizzato ad evidenti obiettivi di dissuasione e deterrenza da comportamenti antisportivi nonché alla salvaguardia dei valori fondanti dell’ordinamento federale, impone da un lato che la sanzione sia commisurata alla gravità dell’illecito e al disvalore sociale della condotta posta in essere dal soggetto sanzionato (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024); dall’altro che la sanzione una volta irrogata debba, comunque, essere scontata effettivamente e concretamente, e non in modo fittizio o elusivo, e cioè secondo modalità demandate alla mera discrezionalità della società di appartenenza (cfr. CFA – Sez. consultiva, C.U. n. 111/2016-2017). Il secondo criterio orientativo da utilizzare in fase esecutiva è quello della omogeneità (declinato altresì come separazione delle competizioni) in virtù del quale, ove possibile, la sanzione deve essere scontata nella stessa categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come è stato osservato, il principio della separazione delle competizioni costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di importanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata (cfr. CFA, SS.UU., n. 105/2022-2023). La giurisprudenza federale ha chiarito che in fase esecutiva il principio da applicare in prima battuta è quello della omogeneità il quale però in alcune ipotesi – e cioè quando il giocatore cambia squadra o non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile - cede al principio dell’effettività della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato (cfr. Corte sportiva d’appello, SS.UU., n. 27/2019-2020). Applicando le esposte coordinate normative al caso in esame, osserva la Corte che il comma 7 dell’art. 21, allorché richiama la categoria di appartenenza del giocatore sanzionato, si riferisce allo specifico campionato cui l’atleta “deve “partecipare in ragione della sua età, e non agli altri campionati (ad es. di prima squadra) ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare. In altri termini, il mutamento della categoria di appartenenza è un dato obiettivo, collegato all’età del calciatore, il quale – per stare al caso in esame – lascia la categoria juniores solo al compimento del diciannovesimo anno, pur potendo parallelamente e discrezionalmente essere utilizzato nella prima squadra in quanto ultra-quindicenne. Dal punto di vista formale, dunque, nel caso in esame (che riguarda sanzionati tuttora infra-diciannovenni) operano i criteri enunciati dall’art. 21 al comma 2 (omogeneità delle competizioni) e al comma 6 (ultrattività delle sanzioni residue non scontate) non al comma 7, perché gli interessati nella stagione successiva non hanno “cambiato categoria” di appartenenza. Gli stessi pertanto dovevano scontare la squalifica residua in gare della stessa categoria in cui ebbero ad essere squalificati e alla quale anagraficamente tuttora appartengono. Infatti l’operatività della norma speciale di cui al comma 7 (e la prevalenza del criterio di effettività su quello di omogeneità) presuppone che il giocatore abbia mutato categoria “anagrafica” e non possa appunto più scontare la squalifica residua nella categoria di pregressa appartenenza. Sul piano empirico è comunque da osservare che nel caso in esame i timori della Procura circa una possibile vanificazione della pregressa sanzione, derivante dal costante utilizzo dei due giocatori solo ed esclusivamente in prima squadra, non sembrano fondati. Come dichiarato dalla difesa dei due atleti, senza contestazioni di controparte, gli stessi sono stati infatti parallelamente utilizzati (oltre che in prima squadra) anche nelle competizioni ufficiali della squadra juniores della A.S.D. Città di Lenola, in seno alla quale quindi hanno ben potuto effettivamente scontare la squalifica residua.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0134/CFA del 28 Giugno  2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia n. 471 TFT 29 del 28.05.2024

Impugnazione – istanza: PFI/A.S.D. Città di Gela/Sig. P.B.

Massima: Accolto in parte il reclamo e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irrogata al calciatore la squalifica di 7 giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 resosi responsabile a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Mazzarrone Calcio, alla gara A.S.D. Mazzarrone Calcio - A.S.D. Jonica F.C. del 16.4.2023, valevole per il campionato di Eccellenza nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Gela, alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale n. 385 dell’11.4.2023 del Comitato regionale Sicilia: A.S.D. Città di Gela - Paternò Calcio del 10.9.2023, Real Siracusa A.S.D. Città di Gela del 16.9.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Misterbianco del 24.9.2023, A.S.D. Jonica F.C - A.S.D. Città di Gela dell’1.10.2023, A.S.D. Città di Gela - Enna Calcio S.C.S.D. dell’8.10.2023, A.S.R. Milazzo - A.S.D. Città di Gela del 15.10.2023, A.S.D. Città di Gela - U.S.D. Acquedolcese del 22.10.2023, F.C.D. Imesi Atl. Catania - A.S.D. Città di Gela del 29.10.2023, A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Modica Calcio del 5.11.2023, U.S.D. Messana 1966 - A.S.D. Città di Gela dell’11.11.2023, e A.S.D. Città di Gela - A.S.D. Mazzarrone Calcio del 18.11.2023;…, il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022- 2023, n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024). Nella decisione n. 67, che rappresenta il leading case in materia ed è stata resa all’esito di una dettagliata disamina della questione, le Sezioni unite hanno affermato il principio che “la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro”. A tale principio generale, tuttavia, le Sezioni unite hanno introdotto alcuni correttivi in quanto “la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative”. Pertanto, alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, le Sezioni unite hanno ritenuto congruo che  “(i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30; (ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove … la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso”. Con riferimento al caso di specie, la responsabilità disciplinare non è esclusa né attenuata dalla circostanza che il giocatore non sia sceso in campo nell’incontro successivo alla squalifica, per essere stato comunque convocato e inserito nella distinta di gara, pur rimanendo seduto in panchina senza scendere in campo. La giurisprudenza endo-federale, che si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, non richiede che questi siano “effettivamente utilizzati”, come invece prescrive l’art. 10, comma 7, C.G.S. rispetto alla sanzione della perdita della gara. Ciò in coerenza con quanto prescrive l’art. 21, comma 2, secondo capoverso, C.G.S., e cioè che “…la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”. Anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, dunque, è una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce (Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2023-2024). Ed è irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale del comportamento contestato, la cui gravità “non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione” (Corte fed. app., Sez. I, n. 7/2022-2023). Applicando le coordinate che precedono, l’entità della sanzione inflitta in primo grado alla società A.S.D. Città di Gela (9 punti di penalizzazione in classifica per 11 gare), appare congrua e deve essere confermata. Lo stesso è a dirsi per l’individuazione della stagione sportiva di riferimento. Vero è che, sebbene la sanzione della penalizzazione di punteggio debba essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta, tuttavia l’art. 8, comma 1, lett. g), C.G.S., aggiunge che “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. Lo slittamento della penalizzazione a una stagione sportiva successiva opera essenzialmente per garantire l’efficacia e l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (Corte fed. app., Sez. un., n. 131/2023-2024; Corte fed. app., Sez. un., n. 105/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 19/2020-2021; Coll. garanzia sport, Sez. I, n. 60/2018) e deve essere adeguatamente motivato (Corte fed. app., Sez. I, n. 73/2019-2020; Corte fed. app., Sez. IV, n. 56/2019-2020)….Quanto alla determinazione delle specie e della misura della sanzione, va considerato che il reclamante, pur non avendo scontato una precedente squalifica, ha preso parte a 12 incontri, 1 nelle fila della A.S.D. Mazzarrone Calcio e 11 in quella della A.S.D. Città di Gela. Come detto, non rappresenta una scusante né una attenuante la sua pretesa buona fede, in quanto il tesserato ha l’onere di conoscere e osservare norme e criteri che regolano la sua attività sportiva. La sanzione della squalifica che segue all’accertamento disciplinare va comunque determinata, in via ordinaria - secondo la giurisprudenza costante - a giornate e non a tempo. La squalifica a tempo è evidentemente più afflittiva, in quanto, per tutta la sua durata, non consente di partecipare neppure ad altri incontri ufficiali diversi da quelli del torneo di riferimento. Essa deroga al principio di separazione (cioè omogeneità) delle sanzioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato (Corte fed. app., Sez. un., n. 105/2022-2023; Corte sport. app., Sez. III, n. 60/2019-2020; Corte sport. app., Sez. un., n. 27/2019-2020; Corte di giustizia federale, Sez., un., n. 107/20092010). Dunque, la sanzione della squalifica a tempo determinato può applicarsi nei soli casi espressamente previsti (ad es. art. 38 C.G.S.). In sintesi, avendo riguardo ai principi sanciti nella decisione n. 67/2022-2023 e più dettagliatamente esposti a proposito del reclamo n. 140, segue che: - in linea di principio, la sanzione dovrebbe essere di 1 giornata di squalifica per ciascuna gara disputata in posizione irregolare; - a questo criterio base si applica un doppio correttivo di equità: quando il numero delle gare considerate è superiore a 5 e quando non vi è coincidenza fra la stagione sportiva in cui è stato commesso l’illecito e quella in cui deve essere scontata la sanzione; - nella specie, diversamente da quanto sollecita il reclamante, non si può tenere conto delle due giornate di squalifica asseritamente già scontate, che - come detto sopra - attengono a un tratto diverso della vicenda, successivo a quello qui preso in considerazione. In applicazione dei parametri che precedono il Collegio, …, reputa congruo irrogare al signor …. la sanzione della squalifica per 7 (sette) giornate effettive di gara, da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025, in tal senso accogliendo parzialmente il reclamo e riformando la decisione impugnata.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0103/CFA del 27 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania di cui al com. uff. n. 30 del 22 febbraio 2024

Impugnazione – istanza: –  ARE BONIFICO O O PALASELEEPFI-S.C.D. Città di Torre del Greco

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata che aveva sanzionato la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda, rideterminata la sanzione della penalizzazione in classifica nella misura di punti 3 (tre) da scontarsi nel campionato in corso fermo restando la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado per le violazioni di cui sino sono resi responsabili i propri tesserati ovvero la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per l’omesso tesseramento di due calciatori e la partecipazione al campionato provinciale under 15…Come è noto, il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022-2023, nonché n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024). Questa costante giurisprudenza ritiene che tale non consentita partecipazione o utilizzazione costituisca una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenti un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. Sul piano delle sanzioni, per quanto riguarda le società deferite, la giurisprudenza ricordata rammenta che, per consolidato indirizzo del giudice sia endo che eso-federale, nelle vicende in esame la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli e dei requisiti necessari e afferma la regola (salvo determinati correttivi di equità, da applicarsi quando il numero della gare sia superiore a cinque) che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore non legittimato incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro. Nel caso di specie, il Tribunale territoriale, infliggendo alla società S.C.D. Città di Torre del Greco, accanto alla sanzione pecuniaria, quella della penalizzazione di 1 solo punto in classifica sulla base di considerazioni generiche e niente affatto condivisibili (“[i]l Tribunale … ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato”), non ha fatto buon governo delle regole ricordate. Quella del primo giudice è un’affermazione apodittica (si vedano, a smentirla, le controversie decise da alcune recentissime decisioni delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello (n. 90, n. 91, n. 92 e n. 93/2023-2024) e comunque inconferente, in quanto la valutazione dell’antigiuridicità di un comportamento non può dipendere dal suo carattere sporadico o ripetuto. In definitiva, il reclamo è fondato e va pertanto accolto, con parziale riforma della decisione di primo grado. Peraltro, la Procura federale cade verosimilmente in un equivoco là dove chiede la condanna della società S.C.D. Città di Torre del Greco alla penalizzazione di 2 punti in classifica per violazioni che interessano 3 gare ufficiali (e non 2, come invece si afferma ripetutamente nel reclamo). La stessa Procura, comunque, chiede pure, in alternativa alla penalizzazione di 2 punti, l’irrogazione delle “sanzioni che saranno ritenute giuste”.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0093/CFA del 06 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania n. 22 del 25.01.2024

Impugnazione – istanza: –  Procura Federale Interregionale/Sig. F.C.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto in riforma della decisione del TFT che aveva prosciolto il calciatore in quanto lo stesso, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età e per l’effetto inflitta la squalifica per 2 giornate di gara in quanto resosi responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere appunto preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Cream Palma C. a una gara valevole per il campionato Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva….In assenza di qualsiasi motivazione sul punto controverso, deve ritenersi – come ipotizza la Procura - che la decisione impugnata abbia prosciolto il giovane calciatore in applicazione del criterio desumibile dall’art. 97 del Codice penale, il quale dichiara in effetti non imputabile chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età. Al riguardo, convergenti considerazioni di ordine sia testuale che sistematico indicano, a giudizio di queste Sezioni Unite, che è però nel giusto la Procura allorchè predica l’impossibilità di estendere tale criterio penalistico di imputabilità al di là dell’ambito proprio e specifico per il quale esso è dettato. Sotto il primo profilo, il sistema normativo federale subordina chiaramente la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno d’età, dovendo egli rientrare nella categoria dei “giovanissimi”. In tal senso, il Codice di giustizia sportiva, all’art. 137, comma 2, (riguardante il Settore per l'attività giovanile e scolastica) dimostra chiaramente l’intenzione del Legislatore federale di escludere dalla punibilità, oltre alla categoria dei “pulcini”, solo quella degli “esordienti” (cioè “i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico) e non anche quella dei “giovanissimi” (cioè “i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico), ancorché prevedendo un peculiare sistema giustiziale. Pertanto, appunto secondo il diritto federale positivo, è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi). Dal punto di vista sistematico, poi, la tesi sostenuta dal Tribunale circa la non imputabilità assoluta del minore infra-quattordicenne si scontra con il rilievo che, già nell’ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (sempre a livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico. In tal senso, estremamente chiarificatore appare il richiamo alle disposizioni del DPR 24/6/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) il quale, all’art. 4, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari di gravità crescente (dall’allontanamento temporaneo dalla attività scolastica fino all’esclusione dagli scrutini) a carico degli studenti anche della scuola media, e a prescindere quindi dalla loro età, ove gli stessi si siano resi colpevoli di grave violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali nell’ambito della comunità scolastica. Appare dunque chiaro che la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, pienamente operante ai fini punitivi del sistema statuale penale, non preclude nell’ambito scolastico di perseguire nella diversa sede disciplinare, ove ne sussista l’esigenza, il minore stesso quando abbia posto in essere comportamenti non corretti verso l’istituzione o verso i compagni. Ciò in quanto le regole disciplinari operano su un piano diverso rispetto alle norme penali, essendo poste a tutela dei valori dell’ordinamento di settore nell’ambito del quale il minore è inserito ed ai quali è inevitabilmente soggetto. E del resto, anche in ambito penalistico, la non imputabilità del minore infra-quattordicenne non comporta indifferenza dell’ordinamento rispetto al comportamento materiale posto in essere dal medesimo e non preclude infatti all’autorità giudiziaria di applicare al minore stesso – proprio all’atto del proscioglimento – le misure di sicurezza ritenute opportune in relazione alla gravità del caso (cfr. art. 36, DPR 23/9/1988 n. 488). Il criterio di perseguibilità ai fini disciplinari del minore infra-quattordicenne ora individuato nell’ordinamento scolastico di settore, a maggior ragione risulta applicabile nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, inteso quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, al quale, in applicazione del principio di autonomia dall’ordinamento della Repubblica, è non a caso puntualmente riservata (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge 17/10/2003 n. 280) la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In tale prospettiva, come correttamente osserva la Procura, la non punibilità dei tesserati infra-quattordicenni, a ben vedere, non trova alcuna giustificazione nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva. In primo luogo, infatti, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell’intero sistema federale; dall’altro la salvaguardia dell’integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A livello collettivo, poi, l’ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche. Ne consegue che nell’ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l’esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell’integrità fisica dell’interessato e degli altri atleti. Applicando i criteri ora esposti al caso in esame, deve rilevarsi che il sig. …, ha partecipato, benchè non tesserato, a una gara del campionato provinciale Giovanissimi Under 14, e dunque ad una manifestazione avente carattere agonistico ufficiale e riservata ad atleti che avevano compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 2023 del Settore Giovanile e Scolastico). Il predetto ha pertanto determinato col suo comportamento una potenziale alterazione dei risultati di un incontro di campionato e soprattutto, in quanto privo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ha posto a repentaglio la sua stessa integrità fisica. L’atleta va pertanto sanzionato sul piano disciplinare, benchè all’epoca non avesse compiuto i quattordici anni di età, risultando sufficiente ai fini dell’imputabilità – come si è chiarito sopra - l’avvenuto compimento del dodicesimo anno di età da parte sua. Peraltro, in considerazione di tutti gli interessi coinvolti, la Corte federale stima equo attenuare la portata afflittiva della sanzione rispetto a quella richiesta dalla Procura e definire la stessa nella misura di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0092/CFA del 06 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania pubblicata con Com. Uff. n.26 dell’8.02.2024

Impugnazione – istanza: –  Procuratore Federale Interregionale/Sig. D.S.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto in riforma della decisione del TFT che aveva prosciolto il calciatore in quanto lo stesso, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età e per l’effetto inflitta la squalifica per 2 giornate di gara in quanto resosi responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere appunto preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Marcianise a una gara valevole per il campionato Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva….In assenza di qualsiasi motivazione sul punto controverso, deve ritenersi – come ipotizza la Procura - che la decisione impugnata abbia prosciolto il giovane calciatore in applicazione del criterio desumibile dall’art. 97 del Codice penale, il quale dichiara in effetti non imputabile chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età. Al riguardo, convergenti considerazioni di ordine sia testuale che sistematico indicano, a giudizio di queste Sezioni Unite, che è però nel giusto la Procura allorchè predica l’impossibilità di estendere tale criterio penalistico di imputabilità al di là dell’ambito proprio e specifico per il quale esso è dettato. Sotto il primo profilo, il sistema normativo federale subordina chiaramente la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno d’età, dovendo egli rientrare nella categoria dei “giovanissimi”. In tal senso, il Codice di giustizia sportiva, all’art. 137, comma 2, (riguardante il Settore per l'attività giovanile e scolastica) dimostra chiaramente l’intenzione del Legislatore federale di escludere dalla punibilità, oltre alla categoria dei “pulcini”, solo quella degli “esordienti” (cioè “i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico) e non anche quella dei “giovanissimi”(cioè “i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico), ancorché prevedendo un peculiare sistema giustiziale. Pertanto, appunto secondo il diritto federale positivo, è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi). Dal punto di vista sistematico, poi, la tesi sostenuta dal Tribunale circa la non imputabilità assoluta del minore infra-quattordicenne si scontra con il rilievo che, già nell’ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (sempre a livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico. In tal senso, estremamente chiarificatore appare il richiamo alle disposizioni del DPR 24/6/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), il quale, all’art. 4, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari di gravità crescente (dall’allontanamento temporaneo dalla attività scolastica fino all’esclusione dagli scrutini) a carico degli studenti anche della scuola media, e a prescindere quindi dalla loro età, ove gli stessi si siano resi colpevoli di grave violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali nell’ambito della comunità scolastica. Appare dunque chiaro che la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, pienamente operante ai fini punitivi del sistema statuale penale, non preclude nell’ambito scolastico di perseguire nella diversa sede disciplinare, ove ne sussista l’esigenza, il minore stesso quando abbia posto in essere comportamenti non corretti verso l’istituzione o verso i compagni. Ciò in quanto le regole disciplinari operano su un piano diverso rispetto alle norme penali, essendo poste a tutela dei valori dell’ordinamento di settore nell’ambito del quale il minore è inserito ed ai quali è inevitabilmente soggetto. E del resto, anche in ambito penalistico, la non imputabilità del minore infra-quattordicenne non comporta indifferenza dell’ordinamento rispetto al comportamento materiale posto in essere dal medesimo e non preclude infatti all’autorità giudiziaria di applicare al minore stesso – proprio all’atto del proscioglimento – le misure di sicurezza ritenute opportune in relazione alla gravità del caso. (cfr. art. 36, DPR 23/9/1988, n. 488). Il criterio di perseguibilità ai fini disciplinari del minore infra-quattordicenne ora individuato nell’ordinamento scolastico di settore, a maggior ragione risulta applicabile nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, inteso quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, al quale, in applicazione del principio di autonomia dall’ordinamento della Repubblica, è non a caso puntualmente riservata (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge 17/10/2003, n. 280) la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In tale prospettiva, come correttamente osserva la Procura, la non punibilità dei tesserati infra-quattordicenni a ben vedere non trova alcuna giustificazione nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva. In primo luogo, infatti, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell’intero sistema federale; dall’altro la salvaguardia della integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A livello collettivo, poi, l’ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche. Ne consegue che nell’ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l’esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell’integrità fisica dell’interessato e degli altri atleti. Applicando i criteri ora esposti al caso in esame, deve rilevarsi che il sig. …, benchè non tesserato, ha partecipato ad una gara del Campionato provinciale Giovanissimi Under 14, e dunque ad una manifestazione avente carattere agonistico ufficiale e riservata ad atleti che avevano compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 2023 del Settore giovanile e scolastico). Il predetto ha pertanto determinato col suo comportamento una potenziale alterazione dei risultati di un incontro di campionato e, soprattutto, in quanto privo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ha posto a repentaglio la sua stessa integrità fisica. L’atleta va pertanto sanzionato sul piano disciplinare, benchè all’epoca non avesse compiuto i quattordici anni di età, risultando sufficiente ai fini dell’imputabilità – come si è chiarito sopra - l’avvenuto compimento del dodicesimo anno di età da parte sua. Peraltro, in considerazione di tutti gli interessi coinvolti, la Corte federale stima equo attenuare la portata afflittiva della sanzione rispetto a quella richiesta dalla Procura e definire la stessa nella misura di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0091/CFA del 06 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania n. 24 del 01.02.2024

Impugnazione – istanza: –  Procura Federale Interregionale/Sig. K.V.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto in riforma della decisione del TFT che aveva prosciolto il calciatore in quanto lo stesso, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età e per l’effetto inflitta la squalifica per 4 giornate di gara in quanto resosi responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere appunto preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio, a quattro gare valevoli per il campionato Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva….In assenza di qualsiasi motivazione sul punto controverso, deve ritenersi – come ipotizza la Procura - che la decisione impugnata abbia prosciolto il giovane calciatore in applicazione del criterio desumibile dall’art. 97 del Codice penale, il quale dichiara in effetti non imputabile chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età. Al riguardo, convergenti considerazioni di ordine sia testuale che sistematico indicano, a giudizio di queste Sezioni Unite, che è però nel giusto la Procura allorchè predica l’impossibilità di estendere tale criterio penalistico di imputabilità al di là dell’ambito proprio e specifico per il quale esso è dettato. Sotto il primo profilo, il sistema normativo federale subordina chiaramente la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno d’età, dovendo egli rientrare nella categoria dei “giovanissimi”. In tal senso, il Codice di giustizia sportiva, all’art. 137, comma 2, (riguardante il Settore per l'attività giovanile e scolastica) dimostra chiaramente l’intenzione del Legislatore federale di escludere dalla punibilità, oltre alla categoria dei “pulcini”, solo quella degli “esordienti” (cioè “i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico) e non anche quella dei “giovanissimi”(cioè “i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico), ancorché prevedendo un peculiare sistema giustiziale. Pertanto, appunto secondo il diritto federale positivo, è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi). Dal punto di vista sistematico, poi, la tesi sostenuta dal Tribunale circa la non imputabilità assoluta del minore infra-quattordicenne si scontra con il rilievo che, già nell’ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (sempre a livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico. In tal senso, estremamente chiarificatore appare il richiamo alle disposizioni del DPR 24/6/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) il quale, all’art. 4, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari di gravità crescente (dall’allontanamento temporaneo dalla attività scolastica fino all’esclusione dagli scrutini) a carico degli studenti anche della scuola media, e a prescindere quindi dalla loro età, ove gli stessi si siano resi colpevoli di grave violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali nell’ambito della comunità scolastica. Appare dunque chiaro che la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, pienamente operante ai fini punitivi del sistema statuale penale, non preclude nell’ambito scolastico di perseguire nella diversa sede disciplinare, ove ne sussista l’esigenza, il minore stesso quando abbia posto in essere comportamenti non corretti verso l’istituzione o verso i compagni. Ciò in quanto le regole disciplinari operano su un piano diverso rispetto alle norme penali, essendo poste a tutela dei valori dell’ordinamento di settore nell’ambito del quale il minore è inserito ed ai quali è inevitabilmente soggetto. E del resto, anche in ambito penalistico, la non imputabilità del minore infra-quattordicenne non comporta indifferenza dell’ordinamento rispetto al comportamento materiale posto in essere dal medesimo e non preclude infatti all’autorità giudiziaria di applicare al minore stesso – proprio all’atto del proscioglimento – le misure di sicurezza ritenute opportune in relazione alla gravità del caso (cfr. art. 36 DPR 23/9/1988, n. 488). Il criterio di perseguibilità ai fini disciplinari del minore infra-quattordicenne ora individuato nell’ordinamento scolastico di settore, a maggior ragione risulta applicabile nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, inteso quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, al quale, in applicazione del principio di autonomia dall’ordinamento della Repubblica, è non a caso puntualmente riservata ( cfr. gli artt. 1 e 2 della legge 17/10/2003 n. 280) la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In tale prospettiva, come correttamente osserva la Procura, la non punibilità dei tesserati infra-quattordicenni a ben vedere non trova alcuna giustificazione nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva. In primo luogo, infatti, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell’intero sistema federale; dall’altro la salvaguardia della integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A livello collettivo, poi, l’ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche. Ne consegue che nell’ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l’esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell’integrità fisica dell’interessato e degli altri atleti. Applicando i criteri ora esposti al caso in esame, deve rilevarsi che il sig. … ha partecipato, benchè non tesserato, a gare del campionato provinciale Giovanissimi Under 14, e dunque ad una manifestazione avente carattere agonistico ufficiale e riservata ad atleti che avevano compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 del Settore giovanile e scolastico). Il predetto ha pertanto determinato col suo comportamento una potenziale alterazione dei risultati di un incontro di campionato e soprattutto, in quanto privo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ha posto a repentaglio la sua stessa integrità fisica. L’atleta va pertanto sanzionato sul piano disciplinare, benchè all’epoca non avesse compiuto i quattordici anni di età, risultando sufficiente ai fini dell’imputabilità – come si è chiarito sopra - l’avvenuto compimento del dodicesimo anno di età da parte sua. Peraltro, in considerazione di tutti gli interessi coinvolti, la Corte federale stima equo attenuare la portata afflittiva della sanzione rispetto a quella richiesta dalla Procura e definire la stessa nella misura di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0090/CFA del 05 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Campania, di cui al Com. Uffi. n. 22 del 25.01.202

Impugnazione – istanza: –  Procuratore federale interregionale/Sig. O.L.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto in riforma della decisione del TFT che aveva prosciolto il calciatore in quanto lo stesso, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età e per l’effetto inflitta la squalifica per 3 giornate di gara in quanto resosi responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere appunto preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno, a due gare valevoli per il campionato Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva…In assenza di qualsiasi motivazione sul punto controverso, deve ritenersi – come ipotizza la Procura - che la decisione impugnata abbia prosciolto il giovane calciatore in applicazione del criterio desumibile dall’art. 97 del Codice penale, il quale dichiara in effetti non imputabile chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età. Al riguardo, convergenti considerazioni di ordine sia testuale che sistematico indicano, a giudizio di queste Sezioni Unite, che è però nel giusto la Procura allorchè predica l’impossibilità di estendere tale criterio penalistico di imputabilità al di là dell’ambito proprio e specifico per il quale esso è dettato. Sotto il primo profilo, il sistema normativo federale subordina chiaramente la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno d’età, dovendo egli rientrare nella categoria dei “giovanissimi”. In tal senso, il Codice di giustizia sportiva, all’art. 137, comma 2, (riguardante il Settore per l'attività giovanile e scolastica) dimostra chiaramente l’intenzione del Legislatore federale di escludere dalla punibilità, oltre la categoria dei “pulcini”, solo quella degli “esordienti” (cioè “i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico) e non anche quella dei “giovanissimi”(cioè “i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico), ancorché prevedendo un peculiare sistema giustiziale. Pertanto, appunto secondo il diritto federale positivo, è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi). Dal punto di vista sistematico, poi, la tesi sostenuta dal Tribunale circa la non imputabilità assoluta del minore infra-quattordicenne si scontra con il rilievo che, già nell’ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (sempre a livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico. In tal senso, estremamente chiarificatore appare il richiamo alle disposizioni del DPR 24/6/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) il quale, all’art. 4, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari di gravità crescente (dall’allontanamento temporaneo dalla attività scolastica fino all’esclusione dagli scrutini) a carico degli studenti anche della scuola media, e a prescindere quindi dalla loro età, ove gli stessi si siano resi colpevoli di grave violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali nell’ambito della comunità scolastica. Appare dunque chiaro che la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, pienamente operante ai fini punitivi del sistema statuale penale, non preclude nell’ambito scolastico di perseguire nella diversa sede disciplinare, ove ne sussista l’esigenza,  il minore stesso quando abbia posto in essere comportamenti non corretti verso l’istituzione o verso i compagni. Ciò in quanto le regole disciplinari operano su un piano diverso rispetto alle norme penali, essendo poste a tutela dei valori dell’ordinamento di settore nell’ambito del quale il minore è inserito ed ai quali è inevitabilmente soggetto. E del resto, anche in ambito penalistico, la non imputabilità del minore infra-quattordicenne non comporta indifferenza dell’ordinamento rispetto al comportamento materiale posto in essere dal medesimo e non preclude infatti all’autorità giudiziaria di applicare al minore stesso – proprio all’atto del proscioglimento – le misure di sicurezza ritenute opportune in relazione alla gravità del caso (cfr. art. 36 DPR 23/9/1988, n. 488). Il criterio di perseguibilità ai fini disciplinari del minore infra-quattordicenne ora individuato nell’ordinamento scolastico di settore, a maggior ragione risulta applicabile nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, inteso quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, al quale in applicazione del principio di autonomia dall’ordinamento della Repubblica è, non a caso, puntualmente riservata (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge 17/10/2003 n. 280) la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In tale prospettiva, come correttamente osserva la Procura, la punibilità dei tesserati infra-quattordicenni a ben vedere non trova alcuna giustificazione nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva. In primo luogo, infatti, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell’intero sistema federale; dall’altro, la salvaguardia della integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A livello collettivo, poi, l’ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche. Ne consegue che nell’ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l’esigenza  essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell’integrità fisica dell’interessato e degli altri atleti. Applicando i criteri ora esposti al caso in esame deve rilevarsi che il sig. … ha partecipato, benchè non tesserato, a gare del campionato provinciale Giovanissimi Under 15, e dunque ad una manifestazione avente carattere agonistico ufficiale e riservata ad atleti che avevano compiuto il dodicesimo anno di età. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 del Settore giovanile e scolastico). Il predetto ha pertanto determinato col suo comportamento una potenziale alterazione dei risultati di un incontro di campionato e, soprattutto, in quanto privo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ha posto a repentaglio la sua stessa integrità fisica. L’atleta va pertanto sanzionato sul piano disciplinare, benchè all’epoca non avesse compiuto i quattordici anni di età, risultando sufficiente ai fini dell’imputabilità – come si è chiarito sopra - l’avvenuto compimento del dodicesimo anno di età da parte sua.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0070/CFA del 27 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria n. 68 del 22 novembre 2023

Impugnazione – istanza: –  ASD M.M. Club Sport-Sig. M.M./Procura federale

Massima: Rigettato il reclamo e per l’effetto, confermata la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024 a carico della società con aumento dell’ammenda da € 150,00 ad € 200,00 ed aumentata anche da 4 a 6 mesi l’inibizione al presidente per la: a) violazione dell’art. 4, c. 1, Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, c.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport, consentito e comunque non impedito che i calciatori … e …, sebbene tesserati per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 entrambe valevoli per il campionato under 17 provinciale, utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport; b) violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport, attestando in tal modo in maniera non veridica la rispondenza dei nominativi indicati nella stessa ai calciatori schierati in occasione delle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27.05.2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale, mentre i calciatori … e … hanno preso parte a tali incontri utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport….Quanto alle distinte dei giocatori partecipanti consegnate dal sig. …. agli arbitri delle due gare incriminate, esse sono sì controfirmate dai direttori di gara ma risultano compilate in modo così sommario e generico (mancando ad esempio pressoché totalmente l’indicazione degli estremi dei documenti sportivi degli atleti) da rendere impossibile l’attribuzione alle distinte stesse di ogni pur minimo carattere di fidefacienza. Tanto chiarito in fatto, questa Corte ribadisce – in linea con costanti precedenti giurisprudenziali – che “ nell’analisi del materiale probatorio, occorre rammentare che, nell’ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell’ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell’ambito del processo penale: per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (cfr. da ultimo dec. n. 66/CFA – 2023-2024)….Tuttavia, a giudizio di questa Corte, le sanzioni irrogate dal Tribunale non risultano adeguatamente afflittive, in quanto non tengono conto della gravità dell’illecito disciplinare, oltre tutto perpetrato con l’aggravante del coinvolgimento di atleti di giovanissima età, spinti a violare le regole basilari e fondanti della leale convivenza in seno alla comunità sportiva federale. L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone infatti di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). In concreto, dunque, a giudizio di questa Corte, le sanzioni irrogate non rispettano i parametri di massima enucleati dalla giurisprudenza d’appello in tema di sanzioni inerenti l’utilizzo da parte di squadre di giocatori in posizione irregolare. In particolare, in varie decisioni inerenti l’impiego di calciatori in posizione irregolare questa Corte ha chiarito che la sanzione minima irrogabile ai Presidenti responsabili non dovrebbe essere inferiore a 6 mesi di inibizione (cfr. per tutte dec. n. 23/CFA – 2023-2024 inerente l’utilizzo di calciatori non muniti di certificato di idoneità sanitaria). Conseguentemente anche la sanzione a carico della Società va incrementata. Pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 2, Codice di giustizia sportiva, questa Corte, considerata la gravità dell’illecito disciplinare posto in essere dagli incolpati con riprovevoli artifici volti ad alterare irrimediabilmente i risultati agonistici del campionato provinciale under 17, ritiene congruo irrogare le sanzioni come da dispositivo.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 22 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 53 del 29.08.2023

Impugnazione – istanza  A.S.D. Nebros- sig.ri L.M.S. - G.M. -PF

Massima: Confermata l’inibizione di mesi 6 al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva, Confermata anche la squalifica di 4 giornate al calciatore e l’ammenda di € 600,00 alla società…In via preliminare, occorre premettere che l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva - secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. ex multis C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). Secondo la pacifica giurisprudenza l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. Più specificatamente, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. ex multis CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Declinando le esposte coordinate ermeneutiche al caso all’esame, questa Corte federale ritiene che le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado siano adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti come sopra rappresentati. Le condotte in esame hanno, innanzitutto, un particolare disvalore sociale, in quanto la norma sostanziale direttamente violata (art. 43 NOIF) è ispirata al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. In particolare, l’art. 43, comma 3, NOIF, nel prevedere l’obbligo dei tesserati di ogni società a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva (agonistica e non a seconda dell’età), impone che gli accertamenti sanitari siano “ripetuti alla scadenza del certificato”, ponendo peraltro in capo alle società una specifica responsabilità per l’eventuale impiego del calciatore inidoneo ovvero privo di valida certificazione. In tale ottica, il conseguimento dell’attestato o il rinnovo del certificato medico non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia della integrità fisica dell’atleta. Inoltre, come chiarito in giurisprudenza, l’acquisizione da parte della società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente l’evoluzione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 (ex multis C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017). L’atleta deve pertanto essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività per tutta la durata della stagione sportiva. Orbene, nel caso in esame è pacifico che il calciatore sig. … ha svolto attività agonistica per la società ASD Nebros senza un valido certificato medico non per pochi giorni ma per un arco temporale assai lungo, pari a quasi quattro mesi (dal 21 settembre 2021 sino al 18 gennaio 2022). Ciò costituisce una violazione di rilevante gravità, in quanto in detto arco temporale è stato messo a rischio un valore fondamentale dell’ordinamento generale e federale, che è appunto quello della continua sorveglianza e tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. La società, peraltro, si è avvalsa per un considerevole periodo di tempo di un giocatore non abilitato a partecipare alle competizioni sportive, con conseguente alterazione della regolarità delle stesse. Il Collegio osserva inoltre che, come risulta dalla documentazione in atti, la società si è attivata per il rinnovo del certificato medico solo a seguito del controllo ispettivo da parte della Procura federale, in assenza del quale verosimilmente il giocatore avrebbe continuato a svolgere per l’intero campionato attività senza una valida certificazione medica. Dette circostanze fattuali attestano, dunque, una grave negligenza e superficialità da parte della società. Le sanzioni irrogate sono inoltre esattamente conformi alle indicazioni date dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle recentissime decisioni nn. 22-23-24/2023-2024, secondo cui “la sanzione di base che si reputa appropriata per gli atleti che abbiano partecipato a competizioni agonistiche in mancanza del certificato di idoneità fisica è quella di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi – tassativamente – nel campionato di competenza. Per quanto riguarda i presidenti delle società, i quali abbiano consentito o non impedito ai propri atleti di partecipare a competizioni agonistiche ancorché privi dell’idoneità medico-sanitaria, la sanzione minima che si reputa appropriata è – in linea di massima - quella di mesi 6 (sei) di inibizione. Correlativamente, per le società oggettivamente responsabili la ammenda minima va quantificata in linea di massima in euro 600 (seicento)”.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0027/CFA del 24 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria pubblicata sui comunicati ufficiali n. 2 del 6 luglio (dispositivo), n. 3 del 13 luglio (motivazione) e n. 5 del 21 luglio 2023 (errata corrige).

Impugnazione – istanza A.S.D. Vadino Football Club-PFI

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti con l’inibizione di mesi 1 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024 oltra all’ammenda di € 100,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società valevole per il campionato di prima categoria; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante la relativa idoneità…In primo luogo, è proprio il precedente invocato dalla A.S.D. Vadino Football Club a essere inconferente. La Corte sportiva d’appello ha correttamente applicato il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 10 CGS (rubricato: “Sanzione della perdita della gara”) che, per la partecipazione a un incontro di “calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, prevede la sanzione in discorso e individua le ipotesi (fra cui, appunto, quella del mancato effettivo utilizzo) in cui questa non si applica. Non questa è, invece, la sanzione che viene in gioco nel caso di specie, nel quale la società reclamante si duole della sanzione pecuniaria e di quella della penalizzazione di 1 punto in classifica. La giurisprudenza endo-federale, che si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, non richiede che questi siano “effettivamente utilizzati” (come invece prescrive l’art. 10, comma 7, CGS). Ritiene il Collegio che anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, sia una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce. E cioè, per quanto riguarda la società, con la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro, salvi gli opportuni correttivi equitativi, necessari per evitare sanzioni eccessivamente gravose, stridenti con il senso di giustizia sostanziale e non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative. È per altro verso irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale (peraltro non controversa, in punto di fatto) del comportamento contestato, la cui gravità “non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione” (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0024/CFA del 21 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 04 TFT 01 del 4 luglio 2023

Impugnazione – istanza sig.ri B.P.-I.A.-L.C.F.-L.F.A. - ASD Atletico Messina-PFI

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 8 al presidente della società per avere consentito al calciatore di svolgere attività agonistica nel campionato promozione nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva. Ai calciatori 4 giornate di squalifica ed alla società € 800,00 di ammenda….Come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte federale, l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque  adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso all’esame, questa Corte federale deve rilevare che la norma sostanziale direttamente violata (art. 43 NOIF) è ispirata al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. Tutela, quella sanitaria, che deve necessariamente protrarsi nel tempo e con continuità di controlli, il che spiega la validità limitata e conseguente scadenza dei certificati di idoneità, i quali vanno pertanto rinnovati a cadenze prestabilite. In tale ottica il conseguimento dell’attestato o il rinnovo dello stesso non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia  della integrità fisica degli atleti. Inoltre, come chiarito in giurisprudenza, la acquisizione da parte della società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la evoluzione del profilo psico fisico dell’atleta stesso, in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 (C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017). Pertanto, a giudizio di questa Corte Federale, l’utilizzo in ambito agonistico di un atleta privo del certificato idoneativo (o munito di un certificato scaduto) costituisce violazione di rilevante entità, in quanto mette a rischio un valore fondamentale dell’ordinamento generale e  federale, che è appunto quello della continua sorveglianza e tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica…..A ciò deve aggiungersi, come altresì dedotto dal Procuratore, da un lato che l’utilizzo di un giocatore privo del certificato e dunque non abilitato a partecipare alle competizioni altera la regolarità delle stesse; dall’altro che il Tribunale – pur riconoscendo la piena fondatezza degli addebiti - non ha esternato alcuna ragione a supporto della decisione di irrogare sanzioni ridotte in modo così incisivo rispetto a quanto richiesto in sede di deferimento, così venendo meno ad ogni pur minimo e sintetico obbligo motivazione.

Massima:…. venendo alla quantificazione delle sanzioni da applicare, è opinione di questa Corte che tutti i soggetti coinvolti in vicende come quella all’esame  vadano sanzionati severamente, onde evidenziare la gravità dell’infrazione e al fine di realizzare concreti effetti di deterrenza e prevenzione. In tale ottica, la sanzione di base che si reputa appropriata per gli atleti che abbiano partecipato a competizioni agonistiche in mancanza del certificato di idoneità fisica è quella di 4 (quattro)  giornate di squalifica, da scontarsi –tassativamente – nel campionato di competenza. Per quanto riguarda i Presidenti delle società, i quali abbiano consentito o non impedito ai propri atleti di partecipare a competizioni agonistiche ancorchè privi dell’idoneità medico-sanitaria, la sanzione minima che si reputa appropriata è – in linea di massima quella di mesi 6 (sei) di inibizione. Correlativamente, per le società oggettivamente responsabili la ammenda minima va quantificata in linea di massima in € 600 ( seicento). Naturalmente, l’entità delle sanzioni irrogabili ai Presidenti e alle Società andrà ragionevolmente aumentata se l’illecito è generalizzato e coinvolge più di un giocatore oppure se l’utilizzo dell’atleta privo di certificato si è protratto nel tempo e comunque in tutti i casi in cui risulta evidente la prolungata disattenzione dei Responsabili al rispetto della normativa federale, nazionale e regionale in materia sanitaria.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0023/CFA del 21 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 04 TFT 01 del 4 luglio 2023

Impugnazione – istanza sig.ri D.M.S.-D.M.C. - ASD F.C. Belpasso 2014-PFI

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 6 al presidente della società per avere consentito al calciatore di svolgere attività agonistica nel campionato promozione nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva. Al calciatore 4 giornate di squalifica ed alla società € 400,00 di ammenda….Come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte federale, l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque  adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta. ( cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso all’esame, questa Corte federale deve rilevare che la norma sostanziale direttamente violata (art. 43 NOIF) è ispirata al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. Tutela, quella sanitaria, che deve necessariamente protrarsi nel tempo e con continuità di controlli, il che spiega la durata limitata e conseguente scadenza dei certificati di idoneità, i quali vanno pertanto rinnovati a cadenze prestabilite. In tale ottica il conseguimento dell’attestato o il rinnovo dello stesso non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia  della integrità fisica degli atleti. Inoltre, come chiarito in giurisprudenza, la acquisizione da parte della Società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la evoluzione del profilo psico fisico dell’atleta in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 (C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017). Pertanto, a giudizio di questa Corte federale, l’utilizzo in ambito agonistico di un atleta privo del certificato idoneativo (o munito di un certificato scaduto) costituisce violazione di rilevante entità, in quanto mette a rischio un valore fondamentale dell’ordinamento generale e  federale, che è appunto quello della continua sorveglianza e tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica….A ciò deve aggiungersi, come altresì dedotto dal Procuratore, da un lato che l’utilizzo di un giocatore privo del certificato e dunque non abilitato a partecipare alle competizioni altera la regolarità delle stesse; dall’altro che il Tribunale – pur riconoscendo la piena fondatezza degli addebiti - non ha esternato alcuna ragione a supporto della decisione di irrogare sanzioni ridotte in modo così incisivo rispetto a quanto richiesto in sede di deferimento, così venendo meno ad ogni pur minimo e sintetico obbligo motivazione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0022/CFA del 21 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 04 TFT 01 del 4 luglio 2023

Impugnazione – istanzaProcuratore federale interregionale/Sig.ri C.G.-V.S.-ASD F.C. Gymnica Scordia

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 11 al presidente della società per avere consentito al calciatore di svolgere attività agonistica nel campionato promozione nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva. Al calciatore 4 giornate di squalifica ed alla società € 1.100,00 di ammenda….In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta. ( cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso all’esame, questa Corte federale deve rilevare che la norma sostanziale direttamente violata (art. 43 NOIF) è ispirata al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. Tutela, quella sanitaria, che deve necessariamente protrarsi nel tempo e con continuità di controlli, il che spiega la durata limitata e conseguente scadenza dei certificati di idoneità, i quali vanno pertanto rinnovati a cadenze prestabilite. In tale ottica il conseguimento dell’attestato o il rinnovo dello stesso non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia della integrità fisica dell’atleta. Inoltre, come chiarito in giurisprudenza, la acquisizione da parte della società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la evoluzione del profilo psico fisico dell’atleta in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 ( C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017). Pertanto, a giudizio di questa Corte federale, l’utilizzo in ambito agonistico di un atleta privo del certificato idoneativo (o munito di un certificato scaduto) costituisce violazione di rilevante entità, in quanto mette a rischio un valore fondamentale dell’ordinamento generale e federale, che è appunto quello della continua sorveglianza e tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0124/CFA del 21 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 436 del 16.05.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. A.C. Città di Pettineo/Procura Federale Interregionale

Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società con il quale è stata impugnata la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica per la partecipazione del calciatore in posizione irregolare in 12 gare e per l’effetto riformata in peius la sanzione e comminata la penalizzazione in punti 10 in classificaIl tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022/2023) che ha enunciato principi di cui questa prima Sezione ha fatto poi coerente applicazione (decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022-2023). Poiché si tratta ormai di ius receptum e risulta che la decisione impugnata ha tenuto espressamente conto della citata decisione n. 67, conformandosi ad essa (seppur non completamente, come si dirà), per quanto interessa nel presente contenzioso sarà sufficiente rammentare le linee essenziali di una giurisprudenza recente, ma già consolidata. In sintesi, questa Corte ha ritenuto che: i) in disparte, per il momento, i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”; ii) la disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”; iii) oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nelle vicende in questione si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.; iv) la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - nei termini di cui prima si è detto - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative; v) per la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, l’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., prevede la sanzione della perdita della gara; vi) peraltro, come ha osservato il Collegio di garanzia dello sport in relazione al Codice abrogato, ma sostanzialmente riprodotto sul punto dal Codice vigente, la norma fa sistema con quella del comma 1, cosicché la perdita della gara non preclude “l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1” (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015). E infatti, come l’art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili; vii) per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, nelle vicende in esame, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari; viii) diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2); ix) proprio perché la sanzione ha un effetto esterno diretto e immediato, in quanto potenzialmente incide sulla classifica e sull’esito dei campionati, è necessario perciò che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema; x) nella difformità dei precedenti, anche del Collegio di garanzia dello sport, è indispensabile - in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), e in omaggio a un onere di coerenza - porsi nel solco delle più recenti, e confrontabili, decisioni della Corte federale d’appello (in particolare: C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023); xi) in definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro; xii) tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, C.G.S., in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore; xiii) tuttavia, la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative; xiv) alla luce del carattere equitativo del processo sportivo (“[l]a Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità edeve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati”: C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023), risulta congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: - in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%; - più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; - in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%......Pertanto, dando continuità all’applicazione dei criteri condivisi da tale giurisprudenza, il Collegio - nell’esercizio del potere di aggravare le sanzioni a carico della parte reclamante, riconosciuto dall’art. 106, comma 2, primo periodo, CGS (sul quale, da ultimo, CFA, SS. UU., n. 115/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 100/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; nonché CFA, SS.UU., n. 118/2022-2023, che dispone tout court la riforma in peius della sanzione inflitta in primo grado), e rilevato che non consta se il Giudice sportivo abbia irrogato la sanzione prevista dall’art. 10, comma 6, CGS - ritiene che la sanzione della penalizzazione debba essere rideterminata in 10 punti, sempre con riferimento alla classifica della stagione sportiva in cui l’illecito è stato commesso.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0107/CFA del 24 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia - n. 101 del 13 aprile 2023

Impugnazione – istanza:  Procura Federale Interregionale/sig. R.F. - A.S.D. Nuova Osoppo

Massima: Sono in posizione irregolare i calciatori che partecipano alla gara privi dell'attestato di maturità psicofisica, trattasi invero di violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3, lett. b), delle NOIF. Accolto pertanto il reclamo della procura federale in quanto per la posizione irregolare dei calciatori (tre) non va applicata la sola ammenda ma la penalizzazione di punti in classifica…Ne consegue che la sanzione irrogata alla società ASD Nuova Osoppo va rideterminata applicando ad essa, come richiesto dalla Procura federale, la penalizzazione di punti due (2) da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva oltre all’ammenda di € 350, già irrogata con il provvedimento gravato. Il presidente è responsabile è sanzionato come mesi 4 di inibizione… Infatti, come ha chiarito questa Corte con la decisione CFA SS.UU. n. 67/2022-2023, in caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, per i presidenti delle società va considerato che lo status di questi si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n. 7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022). Il Presidente, pertanto, è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 182/TFN - SD del 22 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 25340/400pf22-23/GC/GR/ff depositato il 21 aprile 2023, nei confronti dei sigg. T.A. e C.A. - Reg. Prot. 161/TFN-SD

Massima: Il dirigente accompagnatore ufficiale è sanzionato con mesi 3 di inibizione  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione delle gare, sottoscritto le distinte di gara, nella quale è indicato il nominativo del calciatore …., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso”. Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle NOIF per avere preso parte alle gare pur non essendo tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0106/CFA del 18 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 93 del 05.04.2023, comunicata in data 07.04.2023

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/A.S.D. Junior Pallavicino - GSD Busseto Scuola Calcio - Sig. R.S.

Massima: Il reclamo deve essere accolto nella parte in cui si sostiene la necessità di comminare l’ulteriore sanzione di un punto in classifica alla A.S.D. Junior Pallavicino. Deve infatti essere condiviso il richiamo, da parte della Procura, ai principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 80 0080/CFA/2022-2023 del 16 febbraio 2023 con la quale, in riforma della decisione di primo grado impugnata, è stata sanzionata con due punti di penalizzazione una società che ha schierato un calciatore in posizione irregolare proprio nel campionato di Terza Categoria non facendo nessuna distinzione tra campionati diversi e stabilendo il principio secondo il quale “l’utilizzazione di un calciatore non legittimato è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore”. Il precedente, già ribadito da questa Prima Sezione con decisione 31 marzo 2023, n. 86- 2022-2023, è condiviso dal Collegio, e deve essere ulteriormente ribadito nella presente controversia. Deve solo essere rilevato come appaia infondato l’inciso, contenuto nella decisione gravata, secondo il quale la violazione commessa risulti irrilevante in quanto nel campionato al quale partecipano le Società di cui ora si tratta non sono previste retrocessioni. Al riguardo si osserva che la circostanza non incide sul disvalore del comportamento della A.S.D. Junior Pallavicino e inoltre che, sebbene il campionato non preveda retrocessioni, esso prevede invece promozioni, per cui il fatto attribuisce potenzialmente a chi lo ha commesso un illecito vantaggio sportivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0105/CFA del 17 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 62 del 06.04.2023, comunicata in data 07.04.2023

Impugnazione – istanzaProcuratore Federale Interregionale - G.P.-A.M., R.M.-A.S.D. AS Varzi

Massima: Il calciatore che squalificato nella precedente stagione sportiva nel corso del Campionato Juniores Provinciali U19 e diventato “fuori quota” nella successiva stagione sconta la squalifica nella prima gara ufficiale del Campionato di Terza Categoria, per cui è regolare la sua partecipazione alla gara del Campionato Juniores Provinciali U19, al quale ancora prende parte e che si è svolta successivamente a quella di Terza Categoria. Rigettato pertanto il reclamo della procura federale e confermata la decisione del TFT Lombardia che ha prosciolto i deferiti dalla contestata violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per l’asserita partecipazione del calciatore ad alcune gare in posizione irregolare di squalifica, in quanto insussistente, poiché nel caso in esame trova applicazione il principio secondo il quale  “il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e afflittività) della sanzione, ossia quando il giocatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato”Il Comunicato Ufficiale n. 1 della LND – stagione sportiva 2022/2023 - relativamente ai limiti di età dei calciatori, stabilisce:  i) con riferimento al Campionato di Terza Categoria che: “alle gare del campionato di 3° Categoria e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.0.I.F.”; ii) con riferimento al Campionato Provinciale Juniores U19 che: “alle gare del Campionato Provinciale “Juniores — Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; e’ consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati”. E’ altresì previsto che “in deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.0.l.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore”. Da quanto sopra emerge che il calciatore …., nella stagione sportiva 2022-2023, aveva l’età per essere regolarmente convocato nella squadra partecipante al campionato di Terza Categoria ed altresì poteva partecipare alle gare della squadra Juniores come “fuori quota”. Alla data della gara contro la Rivanazzanese il Marchese aveva compiuto da poco 19 anni e vi aveva preso parte nella qualità di “fuori quota”. Quanto al quadro normativo, la questione in esame verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e tecnici. In particolare, il primo comma dispone: “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”. Il secondo comma prevede che “il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Il sesto comma dispone che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Il settimo comma prevede che “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. […]”. Sulla base delle citate previsioni normative è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili ad un’interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, che impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio della separazione delle competizioni (i.e. omogeneità), in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Il principio della separazione delle competizioni costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. Come si evince dalla lettura del settimo comma, i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell’effettività della sanzione, e ciò accade quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Declinando le esposte coordinate normative al caso in esame, il reclamo non è meritevole di accoglimento. Innanzitutto, questa Corte ritiene non persuasiva la tesi della Procura secondo cui l’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva non sarebbe pertinente nel caso in esame, in quanto detta previsione disciplinerebbe la sola ipotesi della squalifica che deve essere scontata da un calciatore appartenente ad “una sola categoria”. Secondo la reclamante, potendo il M. “giocare indifferentemente in due categorie”, troverebbe, invece, applicazione il comma 2 dell’art. 21. Dall’inequivoco tenore letterale del comma 7 dell’art. 21, nonché dall’assoluta specificità dei commi 6 e 7 rispetto al comma 2 dell’art. 21 (lex specialis derogat generali”), questa Corte non ritiene possibile limitare l’applicazione del comma 7 al solo caso in cui il giocatore nella stagione successiva sia appartenente ad “una sola categoria” ed applicare, invece, il comma 2 nelle ipotesi in cui il tesserato possa giocare “indifferentemente in due categorie”. La questione in esame attiene piuttosto in quale gara del campionato della stagione successiva debba scontare la squalifica il giocatore che, originariamente in quota, nella stagione successiva abbia cambiato società e non rientri più nei limiti di età previsti per la precedente categoria e sia abilitato a parteciparvi solo come “fuori quota”. In tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare “indifferentemente in più categorie”, ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra, etc.) Ciò premesso, le argomentazioni spiegate nella decisione impugnata meritano condivisione, seppure con alcune precisazioni. La necessità che la punizione debba essere espiata nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa, a cui fa riferimento la Procura reclamante, deve coniugarsi con il tema del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto. La ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove  far scontare la citata sanzione. Nel caso in esame, la partecipazione del M. al campionato Juniores U19 21 si poneva come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di “fuori quota” rivestita dallo stesso. Il tesserato, infatti, nato il 19/9/2003, all’inizio della stagione sportiva 2022/2022 aveva già compiuto il 19° anno di età e, pertanto, non rientrava più nei limiti di età utili per partecipare al Campionato Juniores U19, se non come “fuori quota”. Occorre al riguardo precisare che con l’espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l’organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. La giurisprudenza federale è pacifica nell’affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di calciatore “fuori quota”, con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato cui è autorizzato a partecipare. Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartiene più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società. Più specificatamente, si osserva che, in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all’altra (da “in quota” a “fuori quota”), l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra. Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come “fuori quota”, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio. La prospettata soluzione esegetica trova peraltro conforto proprio nella giurisprudenza endofederale citata dalla Procura reclamante ed, in particolare, nella decisione della Corte Sportiva Nazionale, Sezioni Unite 30 ottobre 2018, in Comunicato Ufficiale n. 044/CSA. In detta decisione, la Corte Sportiva Nazionale è stata chiamata ad affrontare un caso analogo al presente, ovvero quello in cui un giocatore, squalificato nel corso del Campionato Primavera, doveva scontare la sanzione nella stagione sportiva successiva nella quale era divenuto “fuori quota” rispetto alla categoria cui apparteneva al momento dell’infrazione. In tal caso, le Sezioni Unite, partendo dal presupposto che “che la categoria dei “fuori quota” costituisce, sulla base delle norme in vigore, una “eccezione”, che non fa venire meno il passaggio del calciatore interessato alla categoria diversa da quella Primavera”, hanno osservato che, “dal momento che il calciatore non poteva più qualificarsi come calciatore “Primavera …. l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata” (in senso analogo, v. anche Corte Sportiva Nazionale Sezioni Unite decisione dell’8 novembre 2018 in C.U. 091/CSA; Corte Sportiva Nazionale Sezioni Unite decisione del 18 Ottobre 2018 in C.U. 044/CSA,  Corte Appello Federale decisione del 14 novembre 2005 in C.U. n. 17/C; Corte Appello Federale decisione del 16 Febbraio 2004 in C.U. n. 32/C). Si osserva, inoltre, che il principio di omogeneità delle competizioni a cui fa riferimento la delibera della Corte Federale del 18 dicembre 2003 C.U. n. 12/CF richiamata dalla Procura non esclude che si debba tener conto del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto. La stessa Corte Federale afferma che “le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno”. Quanto alla decisione del 25 novembre 2019 della Corte Sportiva Nazionale d’Appello a Sezioni Unite di cui al Comunicato Ufficiale n. 027/CSA, anch’essa richiamata dalla reclamante, innanzitutto, si osserva che detta decisione è stata riformata dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisone n. 20 del 24 marzo 2020, proprio in quanto non si era tenuto conto che nel caso ivi esaminato  il calciatore squalificato era divenuto nella stagione successiva “fuori quota”. Al riguardo il Collegio di Garanzia dello Sport ha osservato che nel caso di “fuori quota” “il principio di omogeneità, cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra” e ciò rappresenta “l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata”. Non può inoltre non evidenziarsi che nella citata decisione delle Sezioni Unite si rinvengono delle affermazioni di principio che conducono proprio nel senso innanzi prospettato, ovvero che  “il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e afflittività) della sanzione, ossia quando il giocatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 170/TFN - SD del 4 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 24105/406pf22-23/GC/SA/mg del 5 aprile 2023 e depositato il 7 aprile 2023, nei confronti del Sig. S.D., del Sig. M.T. e del Sig. K.L. - Reg. Prot. 153/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, il dirigente accompagnatore è sanzionato con 140 giorni di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 21 commi 1, 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara della squadra valevoli per il Campionato di Serie D, nelle quali è inserito il nominativo del sig. …., attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione del predetto calciatore a tali incontri; tale calciatore, infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo. Giorni 20 di inibizione all’altro dirigente che ha sottoscritto una sola distinti di gara e 4 giornate di sualifica al calciatore

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 31 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania n. 29/TFT del 16.02.2023

Impugnazione – istanzaProcuratore Federale Interregionale/A.S.D. Sant’Aniello Gragnano

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale avverso la decisione del TFT che aveva inflitto alla società l’ammenda di € 200,00 e per l’effetto inflitta alla stessa la penalizzazione di punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere fatto partecipare alla gara valevole per la Coppa Campania Under 15 due calciatori non tesserati con la stessa, bensì con altro sodalizio…Ed infatti, con decisione 0067/CFA-2022-2023 del 10 febbraio 2023, le Sezioni unite hanno affermato che, in presenza di comportamenti spesso reiterati, consistenti nell’aver fatto disputare gare a calciatori non legittimati in quanto non tesserati o squalificati, oltre a prospettarsi la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”. La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. Sempre ad avviso delle Sezioni unite di questa Corte, inoltre, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. La medesima decisione ha rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020). “La Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023). E infatti, l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Come ha rilevato questa Corte con riguardo alla fattispecie parallela del calciatore squalificato (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato). Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo. Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.” Questa Corte ha altresì rilevato (C.F.A., Sez. I, n. 0058/2022-2023) che le formalità inerenti il tesseramento “ non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal  tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega l’atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva) e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l’impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi”. La Sezione rileva inoltre che, oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nella vicenda oggetto del presente procedimento si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.

Massima: Con particolare riguardo alla concreta determinazione della misura della sanzione, le Sezioni unite hanno affermato che, nonostante la presenza di più partite giocate dal calciatore in posizione irregolare, non si può applicare l’istituto penalistico della continuazione, ove non sia stata accertata – né prima ancora allegata – la presenza di un unico disegno criminoso. Ciò posto, come pure hanno rammentato le citate Sezioni unite di questa Corte, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare. La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11). Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici. Nella vicenda in esame, la questione dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone, quanto alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, con riguardo alla penalizzazione di punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.). Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2). E’ questa la ragione per cui le Sezioni unite di questa Corte, in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), ed in omaggio a un dovere di coerenza, hanno ritenuto che ci si debba porre in sostanziale continuità con quanto deciso in una recente decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n.7/2022-2023). A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, hanno perciò affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore. I principi affermati dalle Sezioni unite sono già stati fatti propri ed applicati da questa Corte nella decisione 0070/CFA/2022-2023 del 22 febbraio 2023, in cui, con particolare riguardo alla sanzione inflitta ad una società dilettantistica che aveva fatto giocare un calciatore senza tesseramento per due incontri, è stata applicata la penalizzazione di due punti in classifica e l’ammenda di euro 200,00 (duecento). Anche nel caso che ci occupa si ritiene di aderire ai criteri enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte con specifico riguardo ai campionati dilettantistici. Nella specie, la società incolpata ha schierato in campo in un incontro due giocatori sprovvisti di legittimazione a partecipare, in quanto tesserati per altra squadra; la decisione del Tribunale federale territoriale di cui all’odierno reclamo va dunque riformata con riguardo alla sanzione comminata alla società, per la quale andrà applicata la penalizzazione di un punto in classifica, con conferma della ulteriore ammenda di euro 200,00, la cui impugnazione è stata rinunciata dalla Procura in udienza.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0070/CFA del 22 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 127 del 10.1.2023

Impugnazione – istanzaProcuratore Federale Interregionale-A.S.D. Nuova Aquila e altri

Massima: A seguito di reclamo da parte della Procura Federale, avverso la incongruità delle sanzioni comminate dal TFT Marche alla società, al presidente ed al dirigenti per la partecipazione in posizione irregolare del calciatore non tesserato (con contestazione della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale) la Corte Federale all’esito dell’istruttoria ha aumentato le sanzioni. Alla società, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 200,00. Mesi 2 di inibizione al presidente ed al dirigente. Giornate 2 di squalifica al calciatore….Va segnalato, nella specie, che questa Corte Federale di Appello si è espressa recentemente a Sezioni Unite in merito ad una serie di reclami aventi ad oggetto proprio la questione su cui verte il presente procedimento, reclami tutti peraltro riferiti a campionati dilettantistici. Ed infatti, con decisione 0067/CFA-2022-2023 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite hanno affermato che, in presenza di comportamenti spesso reiterati, consistenti nell’aver fatto disputare gare a calciatori non legittimati in quanto non tesserati o squalificati, oltre a prospettarsi la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”. La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. Sempre ad avviso delle Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. La medesima decisione rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020). “La Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023). E infatti, l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Come ha rilevato questa Corte con riguardo alla fattispecie parallela del calciatore squalificato (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato). Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo.  Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.” Questa Corte ha altresì rilevato (C.F.A., Sez. I, n. 0058/2022-2023) che le formalità inerenti il tesseramento “ non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal  tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega l’atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva) e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l’impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi”. Il presente Collegio rileva inoltre che, oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nella vicenda oggetto del presente procedimento si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.

Massima: Con particolare riguardo alla concreta determinazione della misura della sanzione, le Sezioni Unite hanno affermato che, nonostante la presenza di più partite giocate dal calciatore in posizione irregolare, non si può applicare l’istituto penalistico della continuazione, ove non sia stata accertata – né prima ancora allegata, come appunto nella vicenda in oggetto, in cui gli incolpati non si sono costituiti in giudizio – la presenza di un unico disegno criminoso. Ciò posto, come pure hanno rammentato le citate Sezioni Unite di questa Corte, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare. La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11). Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici. Nella vicenda in esame, la questione dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone anzitutto con riguardo alla penalizzazione di uno o più punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.). Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2). Ecco perché le Sezioni Unite di questa Corte, in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), ed in omaggio a un onere di coerenza, hanno ritenuto che ci si debba porre in sostanziale continuità con quanto deciso in una recente decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n.7/2022-2023).

Massima: A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, hanno perciò affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore. Riguardo agli altri deferiti, a partire dal presidente della società, le Sezioni Unite hanno sottolineato che lo status di questi “si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti), del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n.7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022). Hanno pertanto affermato che il presidente è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata. Infine, per quanto concerne il calciatore, le Sezioni Unite, nel solco di precedenti pronunce della Giustizia Sportiva, hanno escluso che la sua responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione, di tal che spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022).

Massima: Per tutti gli incolpati, è stata affermata la irrilevanza della circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa. Rispetto a tutti i soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, è stato affermato il criterio per cui, per ciascuna violazione accertata, va applicata la sanzione della inibizione di un mese per il presidente e per i dirigenti, e della squalifica di una giornata per il calciatore. Si ritiene di aderire ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con specifico riguardo ai campionati dilettantistici. La decisione del Tribunale Federale Territoriale di cui all’odierno reclamo va dunque confermata soltanto in relazione alla inibizione di due mesi al presidente, mentre per gli altri incolpati va riformata. Sanzioni, tutte, che nel caso di specie vanno applicate cumulativamente fra loro, non ricorrendo infatti i presupposti per un apprezzamento equitativamente riduttivo, dal momento che le gare disputate senza tesseramento sono state due, ed avendo affermato le riferite Sezioni Unite che la mitigazione equitativa possa effettuarsi unicamente per le violazioni ulteriori a cinque.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0067/CFA del 10 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 4/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 4/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n.1/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 2/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 5/2022-2023,  pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 3/2022-203, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 06 dicembre 2022;

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 6/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 105 del 12 dicembre 2022;

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 7/2022-203, pubblicata con comunicato ufficiale n. 105 del 12 dicembre 2022;

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con comunicato ufficiale n. 19 del 15 dicembre 2022.

Impugnazione – istanza:  – Procuratore Federale

Massima: A seguito di reclamo da parte della Procura Federale, avverso la incongruità delle sanzioni comminate dal TFT Marche a società, presidenti e dirigenti per la partecipazione in posizione irregolare nelle rispettive compagini di calciatori non tesserati (con contestazione della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale) la Corte Federale all’esito dell’istruttoria ha aumentato le sanzioni 

Massima: In disparte per il momento i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”. La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. Ciò è tanto più vero quando la partecipazione o l’utilizzo siano prolungati (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023) o addirittura - per quanto emerge almeno da taluni dei reclami sottoposti allo scrutinio di questa Corte - si configurino quale una sorte di modus operandi istituzionalizzato della società, del suo presidente e dei suoi dirigenti. Come ha rilevato la Corte con riguardo alla fattispecie parallela del calciatore squalificato (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato). Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo. Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.” A fronte dei rilievi che precedono e in presenza di comportamenti spesso ostinatamente reiterati, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali appaiono modeste, se non evanescenti, comunque inadeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, e certamente non in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. È utile rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020). “La Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023). E infatti, l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). I reclami della Procura federale si mostrano dunque, in linea di principio, fondati, cosicché le decisioni impugnate vanno riformate nella parte in cui hanno determinato le sanzioni inflitte. Ciò posto, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare.

La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11). Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. Ora, per la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, l’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., prevede la sanzione della perdita della gara. La disposizione - per altro utilizzata dal Giudice sportivo territoriale in relazione a uno degli incontri oggetto del reclamo n. 75 non può tuttavia essere applicata da queste Sezioni unite perché, in disparte ogni altra considerazione, appare insormontabile l’ostacolo logico di irrogare una sanzione di tal genere con riguardo a una situazione esaurita, vale a dire a un campionato definitivamente concluso che ha dato luogo alla stagione sportiva ora in corso. Peraltro, come ha osservato il Collegio di garanzia dello sport in relazione ad una disposizione del Codice abrogato, ma sostanzialmente riprodotta dal Codice vigente, la norma fa sistema con quella del comma 1, cosicché la perdita della gara non preclude “l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1” (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015). E infatti, come l’art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili.

Massima: Quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, il primo interrogativo cui rispondere, allora, è se alle vicende oggetto dei reclami possa essere applicato l’istituto della continuazione nell’illecito, di nota matrice penalistica. Diversamente da quanto sostiene la Procura federale nella memoria conclusiva, il Collegio ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa, e non già perché la continuazione non sia espressamente prevista dal Codice. Infatti, è dato ormai acquisito che anche nell’ordinamento sportivo abbia riconoscimento l’illecito continuato (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 38/2022-2023; C.F.A., Sez. III, n. 68/2021-2022; C.F.A., Sez. II, n. 114/2018-2019; Coll. gar. Sport, SS.UU., n. 9/2016). Piuttosto, all’applicazione dell’istituto ai casi di specie ostano due considerazioni, una sistematica e l’altra pratica. Da un lato, il riconoscimento della continuazione, che è ispirata al principio del favor rei e si risolve nella concessione di un beneficio, richiede sia soddisfatto l’onere della prova circa l’univocità del disegno criminoso, il che implica l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni od omissioni (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023), e dunque, ancor prima, l’onere della relativa allegazione, che qui manca radicalmente per essere rimasti i deferiti assenti dai giudizi. Dall’altro, la continuazione porterebbe a conseguenze abnormi, posto che l’applicazione del triplo della pena prevista per l’illecito più grave - a norma dell’art. 81 c.p. - porterebbe a equiparare alla tripla violazione le fattispecie in cui tali violazione sono ben più numerose.

Massima: Nelle vicende in esame, il problema dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone anzitutto con riguardo alla penalizzazione di uno o più punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.). Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2). Proprio perché la sanzione ha un effetto esterno diretto e immediato, in quanto potenzialmente incide sulla classifica e sull’esito dei campionati, è necessario perciò che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema. Quanto ai precedenti, non appare decisiva la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, che in due pronunzie non recenti e decise in camere di consiglio quasi contemporanee ha sancito principi non omogenei, in un caso reputando congrua la misura di un punto di penalizzazione per gara (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015), nell’altro enunciando un criterio complesso (numero dei punti ottenibili con la vittoria nella medesima gara con la sanzione aggiuntiva di ulteriori due punti) tali da condurre all’applicazione di cinque punti di penalizzazione per ciascun incontro, e motivando tale conclusione con un richiamo ai “più consolidati indici della giustizia federale” (Coll. gar. sport, SS. UU., n. 24/2015). Benché enunziato dalle Sezioni unite del Collegio di garanzia dello sport, questo secondo criterio non potrebbe comunque valere per le vicende ora all’esame, perché il suo coerente utilizzo, in ragione del numero degli incontri viziati dall’illecito, porterebbe a conseguenze abnormi e all’evidente lesione di quel principio di proporzionalità che - a tutela di esigenze di civiltà giuridica - deve presidiare anche l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della sanzione disciplinare. Corollario di tale principio è il c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862). Anche in omaggio a un onere di coerenza, il Collegio ritiene allora di porsi in sostanziale continuità con l’orientamento formulato in una condivisibile recentissima decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023). Per completezza, va sottolineato che non sono invece raffrontabili altre più miti decisioni rese nella corrente stagione, concernenti però vicende solo apparentemente simili, ma in realtà particolari e perciò non generalizzabili (in C.F.A. Sez. IV, n. 41/2022-2023, veniva in questione un calciatore il quale, nel momento del tesseramento in Italia, aveva solamente 13 anni, non parlava italiano, in quanto trasferitosi in Italia da circa un mese, e sottoscriveva il tesseramento medesimo con l’ausilio di una traduttrice; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023, che considerava il caso di un calciatore che aveva partecipato a 26 gare per una squadra diversa da quella per cui era tesserato, ha valorizzato la giovane età e l’inesperienza del deferito insieme con le rassicurazioni ricevute).

Massima: In definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore. Riguardo agli altri deferiti, a partire dai presidente delle società, va considerato che lo status di questi “si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n. 7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022). Il Presidente, pertanto, è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata. Infine, per quanto concerne i calciatori, va escluso che la loro responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Come ha più volte rilevato questa Corte, spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022).

Massima: Per tutti, resta irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa. Rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata. Queste Sezioni unite sono peraltro consapevoli che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative. Alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, già sottolineato, le Sezioni unite ritengono dunque congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: (i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30; (ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; (iii) in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%. L’affermata esigenza di non poter prescindere dal ricorso ai poteri equitativi del Giudice sportivo per risolvere le presenti controversie sollecita il Collegio a segnalare al Legislatore federale l’incompletezza del quadro normativo e la correlata opportunità di un intervento di chiarificazione, anche per meglio garantire la parità di trattamento fra le diverse società.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0058/CFA del 22 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della FIGC LND Friuli Venezia Giulia di cui al Com. Uff. n. 46 dell’8 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  –  Sig. G.D.M./Procura Federale

Massima: Ridotta la squalifica per 15 gare in quella di 7 gare al calciatore per aver partecipato a 25 gare in posizione irregolare di tesseramento anche se sovente schierato in panchina senza prendere parte effettiva alla competizione, n. 11 quelle in cui è sceso in campo….Come più volte affermato da questa Corte e’, pertanto, onere del tesserando quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell’osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell’art. 4 C.G.S. (In tal senso CFA, Sezione IV, decisione n. 21/CFA/2021-2022 ove pure si precisa che: “In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, …, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione”. Conforme anche CFA, Sezione IV, decisione 20/CFA/2021-2022). Pertanto, ai fini della graduazione delle sanzioni, tale aspetto non rileva in quanto sia nel caso in cui il calciatore partecipi alla gara sia nel caso in cui resti in panchina, si ha una violazione egualmente rilevante dal punto di vista disciplinare…..Il reclamo si ritiene accoglibile nei limiti che si espongono richiamando, con riferimento alla rilevanza disciplinare della condotta, quanto sopra già dedotto anche in ordine alla rilevanza del tesseramento ai fini assicurativi e ciò non solo nell’interesse dell’atleta ma anche dello svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza oltre che al fine di certezza del vincolo che lega gli atleti alle proprie squadre.   Si premette che il secondo comma dell’art. 13 CGS, nel prevedere espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati. (Sezioni unite, decisione n. 1/CFA/2021-2022). La particolarità della vicenda, per come ricostruita attraverso le risultanze e le testimonianze in atti, attesta una effettiva negligenza e superficialità da parte della società che, intenzionata a tesserare tra le proprie fila il calciatore, ha poi omesso di perfezionare le pratiche, pur rassicurando il giovane sportivo di avere provveduto a quanto dovuto. L’avvenuto patteggiamento da parte del Presidente e dalla società ASD A rteniese e le ulteriori sanzioni irrogate in primo grado attestano il ruolo che gli altri soggetti coinvolti hanno avuto nella vicenda de qua, all’esito della quale sono state irrogate sanzioni significative. La giovane età del calciatore in uno con le rassicurazioni ricevute che, unitamente alla poca esperienza, hanno presumibilmente influito sulla condotta sotto il profilo soggettivo, costituiscono, tuttavia, quelle “ulteriori circostanze” che il Tribunale federale ha omesso di valutare aderendo integralmente alla richiesta della Procura ma che il Collegio può prendere in considerazione al di là delle ipotesi tipiche previste dall’art. 13 del CGS.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0022/CFA del 2 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Com. Uff. n. 7 del 25.07.2022

Impugnazione – istanzaSig. Procura Federale/SSD Sporting Matera

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto riformata la decisione del TFN che aveva inflitto alla società la sola ammenda di € 300,00 ed irrogata pertanto la penalizzazione di punti 1 in classifica per le violazioni ascritte ai propri tesserati, sanzionati per la violazione  degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F, per avere consentito, o comunque non impedito, che il calciatore prendesse parte nelle file della squadra schiarata dalla A.S.D. (rectius S.S.D.) Sporting Matera alla gara disputata da tale compagine contro la Candida 1984 disputata in data 30 gennaio 2022, valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 12 ottobre 2021 per la Società A.S.D. Sassimatera…Il profilo controverso riguarda esclusivamente la congruità della sanzione irrogata alla S.S.D. Sporting Matera non corrispondente alla specifica richiesta della Procura Federale: infatti a fronte della richiesta di quest'ultima di €. 300,00 di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione, il Tribunale ha irrogato solo l'ammenda di €. 300,00, senza peraltro neppure motivare le ragioni della mancata irrogazione del punto di penalizzazione. L'art. 10 del C.G.S., rubricato "Perdita della gara", al comma 1 prevede a carico della "società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o abbiamo impedito la regolare effettuazione", oltre alla perdita della gara stessa (con le modalità di punteggio ivi indicate"), anche "l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1", tra cui sono comprese per le società l'ammenda e la penalizzazione di uno o più punti, da applicarsi anche cumulativamente. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare svolgimento della gara e la condotta della società, che abbia posto in essere fatti o situazioni che influiscono sul regolare svolgimento della gara o addirittura ne impediscono l'effettuazione, ha carattere necessariamente carattere plurioffensivo, riguardando non solo l'altra società danneggiata dal non regolare svolgimento della gara, ma anche le altre società partecipanti allo stesso campionato. Ciò trova conferma nello stesso tenore letterale della norma il quale inequivocamente esclude che "le ulteriori e diverse sanzioni" siano alternative o facoltative alla perdita della gara, avendo esse piuttosto natura e funzione complementare rispetto a quella, in quanto completano la fattispecie punitiva, garantendo in concreto adeguatezza ed effettività al principio di afflittività della sanzione. Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte Federale ha avuto modo di chiarire che "per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche" e che le sanzioni a carico delle società "...non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione", con la conseguenza che, mentre nei confronti delle persone fisiche il giudicante può certamente determinare in concreto la sanzione facendo uso delle circostanze, tanto aggravanti, quanto attenuanti, aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo la sanzione da applicare, nei confronti delle società egli deve contenere tale potere discrezionale "...in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo  nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa...il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali" (CAF, SS.UU., decisione di cui al C.U. n. 88/2020). Non può pertanto ragionevolmente dubitarsi dell'erroneità della decisione impugnata sia perché, una volta accertata la responsabilità della S.S.D. Sporting Matera per i fatti oggetto del deferimento, alla stessa ben poteva essere irrogata la sanzione dell'ammenda e della penalizzazione di un punto, secondo la previsione del ricordato articolo 10, comma 1, C.G.S., come peraltro richiesto dalla Procura Federale, sia perché in ogni caso il Tribunale, in violazione degli artt. 44, comma 3, e 51, comma 1, C.G.S., non ha neppure esposto le ragioni per le quali la richiesta di penalizzazione, avanzata dalla Procura Federale, non era meritevole di favorevole accoglimento.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 18 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 94 del 1.06.2022

Impugnazione – istanza: Sig. R.F. - Sig. A.A. - Sig. A.R. - Sig. L.V./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per la partecipazione del calciatore a quattro gare in posizione irregolare in quanto squalificato…Deve al riguardo osservarsi che i reclamanti tentano di deviare la gittata della disposizione, che impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti, che non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione. Il reiterato schieramento di un giocatore squalificato, tra l’altro, è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato). Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo. Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli. Ritiene poi il Collegio che l’interruzione dei campionati, in relazione all’insorgenza e alla diffusione della pandemia da “Covid – 19”, non determini alcuna particolare scusante rispetto ai fatti contestati; la situazione che si è venuta a creare, a ben vedere, non è diversa da quella, del tutto ordinaria, che si verifica quando il giocatore viene squalificato dopo l’ultima giornata di campionato, sicché la squalifica stessa non può che essere scontata nel campionato successivo. Tra l’altro il giocatore - e questa è ancora una circostanza, per certi versi, aggravante - ha militato nella stessa società con la quale aveva conseguito la squalifica. Sicché nemmeno può essere invocato un eventuale difetto di comunicazione da parte della società cedente….. non può che confermarsi anche l’entità della sanzione, invero adeguata, dovendo egli rispondere, per quanto esposto, non solo delle distinte di gara personalmente sottoscritte, e dunque, complessivamente, di tutte le cinque gare (e non quattro, come sostenuto dai reclamanti, secondo quanto si avrà modo di chiarire con riferimento alla posizione della società) nelle quali è stato convocato il giocatore ancora squalificato. Adeguatezza che va confermata anche rispetto alla posizione dei due dirigenti, ai quali è stata applicata la sanzione minore (due mesi) innanzi alla violazione unica, e di tre mesi per la doppia violazione (ma con applicazione del vincolo della continuazione e dunque l’attenuazione del mero criterio matematico che avrebbe dovuto portare a una sanzione di quattro mesi). Va poi confermata anche la squalifica (di cinque giornate) inflitta al giocatore, per mitigare la quale la parte reclamante deduce unicamente il criterio, già respinto nelle considerazioni generali - sulla base di motivazioni alle quali, per brevità, si può qui fare rinvio - della tenuità delle conseguenze sul risultato sportivo.

Massima: Ritiene il Collegio, al riguardo, di confermare la statuizione di condanna resa dal Tribunale, sia pure dovendo modificare il titolo di responsabilità, che effettivamente non va individuato nell’articolo 6 CGS, impropriamente richiamato nella decisione reclamata, ma nell’articolo 4 CGS, in relazione ai doveri di lealtà, correttezza e probità. Si richiama, sul punto, il precedente costituito dalla decisione n. 63/CFA/2021-2022, con la quale questa stessa Sezione I della Corte d’Appello Federale ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “La responsabilità imputata al Presidente di una società… non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, che prescinde cioè da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. La responsabilità del Presidente non è pertanto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, nel caso di specie per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente”.

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato la società con cinque punti di penalizzazione e l’ammenda di 550 euro per la partecipazione del calciatore a quattro gare in posizione irregolare in quanto squalificato…Ad ogni buon conto, le partite che il Tribunale ha ritenuto rilevanti rispetto alla società sono effettivamente cinque e non quattro. Controversa è la partita dell’11 ottobre 2020, nella quale il giocatore squalificato venne convocato ma non utilizzato. In relazione a tale partita il Tribunale ha, da una parte, affermato che il mancato utilizzo del giocatore, pur convocato, potesse far considerare scontata la squalific per quella giornata, e, dall’altra, ritenuto che tale convocazione fosse ril vante per la società, con una scissione, dunque, delle conseguenze sanzionatorie (per l’atleta e per la società). L’affermazione del Tribunale è erronea nella prima parte, atteso che, in base al disposto dell’articolo 19, comma 3, del CGS (pure richiamato dal Tribunale), “dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”; “la violazione dei divieti di cui al presente comma”, precisa lo stesso articolo 19, comma 3 – e dunque la presenza nel “recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare” -  lungi dal consentire di ritenere scontata la squalifica, comporta anzi un “aggravamento della sanzione”. Su tale punto, dunque, l’affermazione del Tribunale è erronea, ma in mancanza di impugnazione da parte della Procura, non è possibile intervenire su di essa, essendosi formato il giudicato interno (Sezione IV, decisione n. 15/CFA/2021-2022). È invece corretta, proprio in ragione della disposizione appena riportata, la decisione nella parte in cui ha ritenuto che tale convocazione fosse rilevante (quanto meno) per la società. Come si è visto, la squalifica comportata l’esclusione dal recinto di gioco e dagli spogliatoi, ambienti che sono stati invece indebitamente occupati dall’atleta convocato, ancorché poi non schierato in partita. Di qui la sussistenza della violazione anche per quell’incontro.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0091/CFA del 1 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Molise pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 108 del 22.4.2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale-sig. C.C.-sig. C.M.F. sig. B.E.-sig. B.A.-ASD Boys Morcone Campolattaro

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto vengono sanzionati il presidente ed il dirigente (mesi 3 e 2 di inibizione rispettivamente) che hanno consentito la partecipazione dei calciatori (3 giornate di squalifica) in posizione irregolare di squalifica, nonché il calciatore stesso e la società (ammenda di e 200,00)….I fatti che hanno dato luogo al deferimento dei dirigenti e dei calciatori della ASD Boys Morcone Campolattaro, nonché di quest’ultima, sono incontestati tra le parti: in occasione della partita tra la squadra della predetta società e la squadra della Fiamma Folgore, tenutosi in data 16/10/2021 e valevole per la Molise Cup di Seconda Categoria, ….. e …., nella qualità, rispettivamente, di presidente e di dirigente accompagnatore, hanno consentito, o comunque non impedito, ai calciatori ….. e ….., tesserati per la ASD Boys Morcone Campolattaro, di partecipare all’incontro sportivo, nonostante detti calciatori non avessero ancora scontato la squalifica inflitta loro con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.30 del 14/10/2021 del Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.).…Ciò posto, la Corte Federale osserva, concordando con le doglianze prospettate dalla Procura Federale nell’atto di reclamo, che le argomentazioni del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, poste a base del rigetto del deferimento, non meritano condivisione sia nella parte in cui si risolvono nell’affermazione dell’applicabilità al caso di specie del principio della cd. perpetuatio sanzionatoria, in forza del quale il calciatore che non abbia ancora scontato la squalifica inflittagli verrà a trovarsi in posizione di irregolarità in tutte le gare disputate fino a quando non avrà scontato la squalifica, con conseguenze afflittive a carico della società che lo ha impiegato nei successivi incontri (perdita degli incontri cui abbia partecipato il calciatore squalificato), sia nella parte in cui qualificano l’art.4 del Codice della Giustizia Sportiva come “norma di tipo residuale, rispetto alle misure specifiche contemplate in altre norme”. Invero, sotto il primo profilo, precipuamente significativo ai fini della affermazione della responsabilità dei dirigenti e dei calciatori per violazione dell’art.21 CGS, può osservarsi in contrario – come, peraltro, evidenziato in maniera puntuale dalla Procura Federale – che, nella vicenda in esame, così come in altre analoghe, l’eventuale limitazione delle condotte rilevanti sul piano disciplinare alla sola perdita della gara a carico della società sportiva avrebbe l’effetto di elidere il principio della personalità della responsabilità disciplinare e consentirebbe, in maniera del tutto irragionevole, allo sportivo responsabile della violazione disciplinare di andare indenne dalle conseguenze (sanzionatorie) della propria condotta, concentrando su altro soggetto (nel caso, la società sportiva), gli effetti afflittivi della fattispecie violativa rilevante sul piano disciplinare. Sotto il secondo profilo, la Corte osserva – ribadendo un orientamento già espresso in recenti pronunce - che la norma di cui all’art.4 del Codice della Giustizia Sportiva, lungi dall’essere una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati i doveri di lealtà, correttezza e probità, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA2021-2022). Al riguardo, mette conto richiamare l’orientamento espresso sul punto dal Collegio Unico di Garanzia del Coni – e che questa Corte federale fa proprio – là dove viene precisato che se è vero che le clausole generali “contenute nei codici di condotta, quali values statement, null’altro fanno che elencare i valori dell’ordinamento di riferimento e fissare le linee guida di una condotta, promettendo che essa sia conforme alla così individuata gerarchia. Sarebbe però impreciso ritenere che, nel caso dell’ordinamento sportivo, siffatti obblighi abbiano un rilievo meramente etico. Proprio la peculiarità dell’ordinamento sportivo fa si, infatti, che i principi etici, si trasformino in altrettanti principi giuridici dell’ordinamento sportivo. Analogamente a quanto accade per l’ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento – nel caso dell’ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva. Né la difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. Quali clausole generali, siffatti doveri presentano all’opposto un contenuto la cui precettività non è messa in discussione dalla loro naturale storicità e relatività. L’importanza di richiamare compiti, doveri, funzioni, lungi allora dall’apparire sterile esercizio letterario, assolve, piuttosto, il compito di «fare il punto» sui valori che devono permeare il diritto inteso come «etica codificata» […]. Quando il legislatore richiama questi obblighi lo fa per creare affidamento e delineare, in ultima analisi, il contesto normativo entro il quale tutta la comunità si riconosce ed andrà ad operare. La flessibilità che è propria delle clausole generali sottintende un complesso processo di «concretizzazione» che non può che essere operato dall’interprete chiamato a verificare il rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede…[…] se, in ambito civilistico, il collegamento fra un generale dovere di correttezza e «quell’aspirazione generalizzata alla instaurazione di una garanzia di sostanziale rispetto della personalità dei soggetti, che, come è noto, rappresenta la direttiva fondamentale di svolgimento delle strutture dell’intero sistema»[…], porta la dottrina a riflettere ora sul ruolo dell’art. 1175 c.c. e 1375 c.c., ora sul rilievo che assumono concetti quali quelli di solidarietà, affidamento reciproco, lealtà […], nel caso dell’ordinamento sportivo il problema si semplifica. La normativa di correttezza – proprio in considerazione della peculiarità del sistema – non può che riposare su principi di solidarietà e affidamento reciproco, la cui violazione determina sanzioni giuridiche (Collegio di Garanzia, parere del 4 luglio 2016 n.7; cfr. anche Id., 1° agosto 2017, parere n.5).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 126/TFN - SD del 20 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7291/354pf21-22/GC/SA/mg del 25 marzo 2022 nei confronti della sig.ra B.M.G. - Reg. Prot. 130/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS la calciatrice è sanzionata con 2 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla lettera A, punto 7 del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A del 18 giugno 2022, per aver la stessa preso parte, nella fila della squadra della società SSD Napoli Femminile A RL, all’incontro SSDARL Napoli Femminile – US Sassuolo Calcio Srl, disputato il 13.11.2021, a Cercola (NA), - Campo G. Piccolo e valevole per il Campionato Serie A Femminile TIMVISION, pur non avendone titolo in quanto priva dei requisiti previsti dalla citata lettera A, punto 7, del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A pubblicato in data 18 giugno 2021 (tesseramento entro il 23° anno di età per una o più società affiliate alla FIGC per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 47/TFN - SD del 25 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2269/789 pf 20-21/GC/am del 7.10.2021 nei confronti del sig. M.D. e della società ASD Barletta Calcio a 5 - Reg. Prot. 41/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 40 di inibizione al dirigente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale N. 1 Div. C5 del 06.07.2020, in particolare per aver permesso, con la sottoscrizione delle relative distinte gara, che la società ASD Barletta C5 schierasse un numero inferiore a 10 calciatori e per aver violato la regola degli 8 calciatori formati obbligatori nelle gare ASD Barletta C5 / Polisportiva Chaminade del 01.05.2021 e Polisportiva Chaminade / ASD Barletta C5 del 05.05.2021. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazioni di punti 1 in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 400,00 di ammenda.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 53/2020 del 27 ottobre 2020

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale di Appello n. 0004/CFA del 25 settembre 2019, pubblicata in data 7 ottobre 2019 in relazione al ricorso proposto dal tesserato R. D'A. avverso la decisione in epigrafe, che ha confermato la sanzione della squalifica del ricorrente per un anno per la posizione irregolare del calciatore A. D. V. in occasione di alcune gare del campionato 2018/2019 disputate con la società San Salvo.

Parti: R. D'A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA che ha squalifica il tesserato per un anno per la posizione irregolare del calciatore che ha disputato 17 gare del campionato Promozione.

Massima: E’ pacifico al riguardo che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura della sanzione solo se la stessa è irrogata in palese violazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto, il che non si verifica nella specie. Il Giudice di merito ha infatti precisato, come pure sul punto rilevato dalla difesa della Federazione, che la misura della sanzione irrogata a ciascuno dei soggetti deferiti è stata determinata "secondo il grado di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei reclamanti in virtù della posizione assunta all'interno della società".

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 16/TFN del 08.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2849/1040 pf19-20 LDF/GC/am del 4.9.2020 nei confronti dei sig.ri V.G. G.P., G.S., M.D.S. e della società ASD Antonio Padovani Futsal - Reg. Prot. n. 2/TFN-SD)

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica di 4 gare effettive per la violazione di cui all’art. 4 comma 1, del CGS, in relazione al C.U. n. 1 del 19.07.2019 della Divisione Calcio a 5 stagione sportiva 2019/2020 per aver disputato diverse gare del Campionato Under 19 – Divisione Calcio a 5 s.s. 19/20 in posizione irregolare perché non formato in quanto proveniente da Federazione Estera. Un dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le distinte è sanzionato con l’inibizione di giorni 90, mentre l’altro con l’inibizione di giorni 60. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 177/TFN del 04.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 984/1048 pf19-20/LDF/GC/am del 17.07.2020 nei confronti dei sig.ri G. F., P. F. e della società SSD Sanremese Calcio Srl - Reg. Prot. n. 203/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 160 per la violazione degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) all’art. 21 commi 2 e 3 (esecuzione della squalifica di calciatori e tecnici) del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver consentito la partecipazione del sig. …. come giocatore titolare, alle seguenti gare del Torneo di Coppa Italia LND, stagione 2019/2020..nonostante fosse anche in corso di squalifica per una gara, per recidiva in ammonizione, come da decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. del Dipartimento Interregionale – LND n. 8 del 2 Settembre 2016. Anche al dirigente che ha firmato le distinte giorni 160 di inibizione, mentre alla società penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella s. s. 2020/2021 in ragione del principio di afflittività, oltre ad € 750,00 di ammenda.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 174/TFN del 03.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 42/715 pf19-20 LDF/GC/am del 01.07.2020 nei confronti dei sig.ri M. B., P. C., A.I. e della società ASD SS Lazio Calcio a 5 - Reg. Prot. n. 191/TFN-SD)

Massima: La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2020/2021, oltre ad € 2.000,00 di ammenda per la violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver consentito con la sottoscrizione delle relative distinte gare che i calciatori ….disputassero le gare …… valevoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 – Girone B, nelle fila della ASD SS Lazio Calcio a 5, senza averne titolo perché squalificati, così come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento. I dirigenti che hanno sottoscritto le distinte sono sanzionati in base al loro apporto causale….In sostanza i suddetti calciatori non si sono limitati a modificare categoria di appartenenza o società, ma hanno cambiato solo momentaneamente "disciplina sportiva" e, pertanto, non hanno potuto scontare le giornate di squalifica in questa diversa disciplina sportiva, in cui sono “transitati” per un breve periodo di tempo, con effetto sostanzialmente elusivo della sanzione. Ciò è stato peraltro acclarato dalla sentenza della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, n. 60/2019, cui il Collegio ritiene di aderire, che ha rigettato il reclamo proposto dalla ASD SS Lazio Calcio a 5 avverso le decisioni in merito alla gara di Campionato Nazionale Serie A2 s. s. Lazio/Olimpus Roma del 05.10.2019 e per la riforma della decisione del giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 n. 173 del 23 ottobre 2019, che ha confermato la sanzione della sconfitta con il punteggio di 0 a 6 nella medesima gara, in quanto la ASD SS Lazio Calcio a 5 ha schierato i giocatori B.V. e F. dell’A. V. allo stato ancora sotto squalifica. In particolare, la sentenza in questione ha affermato che “i calciatori …. non hanno semplicemente modificato categoria di appartenenza o società, ma hanno cambiato momentaneamente "disciplina sportiva": da un sodalizio di calcio a 5 si sono trasferiti in una compagine di calcio a 11 per poi tornare in pochi giorni tra le fila di un'altra società di calcio a 5. Si che, in questo caso, è il principio di omogeneità che deve operare: i calciatori summenzionati infatti partecipano ancora a campionati della Divisione di calcio a 5, campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la sanzione della squalifica nella stagione precedente. Viceversa, applicare il principio di afflittività significherebbe piegarlo a una funzione che esso stesso combatte: evitare la sanzione con comportamenti poco trasparenti.... vero è che dalla lettura della normativa nel suo complesso i termini "attività" e "disciplina" vengono impiegati in maniera equivalente dal legislatore federale, sia all'interno del Codice di giustizia sportiva (art. 21) sia all'interno delle NOIF (art. 118), e a volte non del tutto in modo appropriato, generando confusione. Ciononostante, altro è la "disciplina sportiva" del calcio a Il, altro è la "disciplina sportiva" del calcio a 5, altro ancora la "disciplina sportiva" del beach soccer, per le quali vengono impiegati regolamenti di gioco diversi e, di conseguenza, modalità nell'erogazioni delle sanzioni radicalmente differenti. Sarebbe auspicabile, al contrario, che il termine "attività" fosse riferito alle modalità nelle quali una "disciplina sportiva" può essere articolata. Ad esempio, la disciplina sportiva calcio a 11 può essere svolta come "attività scolastica", "attività giovanile", "attività dilettantistica", "attività professionistica", "attività agonistica e non". In alcune norme il legislatore sembra assecondare proprio tale nomenclatura (a mo' di esempio, cfr. gli artt. 2, 19, comma 9, 21, comma 7 e 8, 48, comma 6, 61, comma 6, 64, comma 2, 65, comma 1, lett. a, e la stessa rubrica del Titolo VII, CGS). Tanto chiarito non può allora ritenersi ragionevole far espiare una sanzione, nel caso di specie una squalifica di più giornate, in una disciplina sportiva diversa da quella nella quale è stata comminata, se i calciatori colpiti dalla suddetta squalifica partecipano ancora a tale disciplina a distanza di pochi mesi. Depongono in questo senso, oltre al citato "principio di omogeneità delle competizioni e delle discipline sportive", anche altri due elementi, uno di natura indiziaria, strettamente inerente al caso che occupa, e un altro, insuperabile, normativo. In primo luogo, la Corte, verificando lo storico dei due calciatori, ha rilevato che questi ultimi nella loro carriera sportiva hanno partecipato a campionati di calcio a 5 in via quasi esclusiva. Ciò pone quanto meno dubbi sul fatto che pochi giorni prima della partita incriminata  B. e  F.  si  siano  tesserati  per  un  sodalizio  di  calcio  a  11,  salvo  poi  legarsi,  dopo  aver ipoteticamente scontato il residuo della squalifica, all'ASD SS Lazio calcio a 5. In secondo luogo, e in maniera senza dubbio decisiva per il caso  in esame, si pone una norma internazionale: l'art. 6, comma 1,  Annexe 7  del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, edition 2019, rubricato "Enforcement of disciplinary sanctions". In esso si afferma in modo cristallino che «A suspension imposed in terms of matches (cf art. 20 paras and 2 of the FIFA Disciplinary Code) on a player for an infringement committed when playing futsal or in relation to a futsal match shall only affect the player's participation for his futsal club. Similarly, a suspension imposed in terms of matches on a player participating in eleven-a-side football shall only affect the player's participation for his eleven-a-side club». Ciò significa che per espressa disposizione della Federazione internazionale è fatto espresso divieto che sanzioni come la squalifica vengano scontate in "discipline sportive" diverse come lo sono tra loro quelle del calcio a 11 e del calcio a 5”. In sostanza, quindi, i calciatori in questione non avevano scontato la squalifica al momento in cui hanno disputato le indicate gare di calcio a 5 tesserati dall'ASD SS Lazio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 169/TFN del 28.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 00082COV/612 pf19-20 GC/GT/ag del 02.07.2020 nei confronti dei sig.ri F. D.G., K.C., G.Z. e della società ASD Real Dem Calcio a 5 - Reg. Prot. n. 192/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS i calciatori sono sanzionati con 1 giornata di squalifica da scontare nella prima gara utile del campionato di Serie B s.s. 2020/2021 per la violazione di cui di cui agli artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver disputato la gara del Campionato Nazionale Calcio a 5 U19 , senza averne titolo perché squalificato. Sono responsabili anche il dirigente per aver provveduto alla redazione e sottoscrizione della distinta di gara, e la società per aver utilizzato negli incontri sopra specificati, il calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 168/TFN del 28.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08.07.2020 nei confronti del sig. D.M. + altri - Reg. Prot. n. 195/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica nel campionato Under 19 C 5 s.s. 2020/2021 per la violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, per aver  preso  parte  nelle  file  dell’ASD  Futsal  Polistena  (n.  15  della  distinta  di  gara)  agli  incontri  sopra  specificati, nonostante fosse in posizione irregolare, per non aver preventivamente scontato la giornata di squalifica per una gara effettiva inflitta dal Giudice sportivo di cui al C.U. del Comitato regionale della Calabria n. 120 del 28/02/2019 a seguito dell’ultima gara del campionato regionale under 19 nella stagione sportiva 2018/2019, quando era tesserato per la società ASD Rosarnese (fatti commessi in occasione della disputa degli incontri citati). Sono responsabili anche il dirigente per aver provveduto alla redazione e sottoscrizione delle distinte di gara, l’allenatore per aver provveduto alla utilizzazione, negli incontri e la società per aver utilizzato negli incontri sopra specificati il calciatore.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 085CFA del 3 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale – Comitato Regionale Sicilia della FIGC LND pubblicata con C.U. del C.R. Sicilia n. 270 TFT in data 28.01.2020

Impugnazione Istanza: C.E.-L.F.-L.B.F. – T.P./Procura Federale Interregionale

Massima: In accoglimento del reclamo proposto dalla società nell’interesse dei suoi tesserati (presidente, dirigente e calciatore), ridotta l’inibizione /squalifica a giorni  15 ciascuno per la violazione consistente nell’utilizzo in tre gare del Campionato Regionale Sicilia di seconda Categoria di un calciatore in assenza di tesseramento e di certificato positivo di idoneità alla pratica sportiva agonistica del calcio.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 74CFA del 17 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale – Comitato Regionale Sicilia della FIGC

Impugnazione Istanza: ASD Capaci City/Procura Federale

Massima: Rideterminata la sanzione alla società nella sola ammenda di € 400,00 atteso che la stessa…non contesta il conclamato utilizzo del calciatore in assenza del  previo  tesseramento,  è stata  invece  offerta  la  prova documentale  che  il calciatore è stato utilizzato successivamente all’acquisizione del certificato di idoneità agonistica che fu rilasciato in data 15.10.2018. Pertanto la società va prosciolta dall’incolpazione di violazione dell’articolo 43, commi 1 e 6, delle NOIF. Rimane l’accertata violazione dell’articolo 39 delle NOIF, in relazione alla quale meritano apprezzamento, a parere della Corte, le peculiari connotazioni della fattispecie in esame con riguardo anche al fatto che, nella precedente stagione sportiva, il calciatore era stato tesserato per la società così potendo essere indotti in errore i suoi dirigenti, peraltro mutati nella persona del Presidente, nonché alla circostanza che la società perse le tre gare nelle quali fu utilizzato il calciatore Lombardo, poi subitaneamente tesserato per essere schierato una volta scontata la squalifica irrogata dal giudice sportivo. Ritiene, quindi, la Corte di rideterminare la sanzione a carico della società nella sola sanzione dell’ammenda nella misura di €. 400,00.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 064CFA del 10 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale Friuli Venezia Giulia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n.90 del 06.02.2020

Impugnazione Istanza: PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE – P.V..

Massima: Rigettato il ricorso della procura federale avverso la decisione del TFT di proscioglimento del presidente dalla violazione di cui all’art.4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, o comunque, omesso ogni necessaria vigilanza, in relazione al rispetto della limitazione della partecipazione nel numero massimo di 5 giovani calciatori, nati nell’anno 2006, al campionato Giovanissimi Under 14, in occasione di dodici gare disputate dalla squadra Asd Ancona B, nel corso delle quali sono stati schierati tutti calciatori nati nell’anno 2006 così violando  le richiamate normative di riferimento.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 056CFA del 4 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale della Toscana pubblicata con Comunicato Ufficiale. n. 43 del 23.01.2020, concernente l’inflizione delle seguenti sanzioni per ciascun tesserato: Inibizione per mesi 11 (Undici) alla sig.ra P.F., Presidente; Squalifica per 15 (quindici) giornate di gara al calciatore K.B.; Inibizione mesi 9 al sig. C.S., Dirigente Inibizione mesi 5 al sig. T. A., Dirigente Inibizione mesi 3 al Sig. B.M., Dirigente Squalifica per 40 giorni al sig. N.L., Dirigente Squalifica per 40 giorni al sig. P.A., Dirigente Penalizzazione di 14 punti da scontare nel campionato in cui milita la prima squadra, oltre ammenda di € 800,00 (ottocento), della decisione N. 42 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, pubblicata il 20.02.2020, concernente la reiezione del ricorso avverso l’atto con il quale il Comitato Regionale Toscana – L.N.D. ha comunicato alla Procura Federale l’assenza di tesseramento del calciatore K.B. con la G.S. Scarperia 1920

Impugnazione Istanza: G.S. SCARPERIA 1920 - PROCURA FEDERALE

Massima: Confermata la decisione che ha sanzionato i deferiti per la partecipazione del calciatore in posizione irregolare alle gare del campionato allievi in quanto non tesserato, e dunque per la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c .2, del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., ma ridotta proporzionalmente le sanzioni. In particolare alla società sono stati comminati 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi oltre all’ammenda…. fondata la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso, ove si censura l’applicazione della penalizzazione alla società reclamante nel campionato attualmente in corso ove milita la “prima squadra” e non in quello “Allievi” in relazione al quale era avvenuto lo scorso anno il contestato tesseramento. Il Collegio, in merito, ritiene di condividere quanto già recentemente espresso da questa Corte, nel senso che la sanzione deve essere scontata nel campionato di competenza nella quale la condotta sanzionata è stata eseguita, salvo articolata illustrazione del percorso argomentativo che imporrebbe l’applicazione in altro campionato (CFA, 16.1.2020, n. 44/2019-2020)… Il generico richiamo alla “effettiva afflittività” non è infatti sufficiente, essendo questo un principio generale delle norme di cui all’ordinamento sportivo applicabile. Il Tribunale doveva anche eventualmente motivare sulle ragioni per le quali riteneva di discostarsi dalla stessa richiesta della Procura e su quelle che impedivano di considerare come “effettiva afflittività” la penalizzazione imposta nel corrente campionati Allievi provinciale. Il Collegio ritiene che il principio di cui alla decisione di primo grado, sempre con adeguata motivazione che comunque nel caso di specie era assente, può semmai applicarsi a fattispecie concrete diverse da quella in esame, ove magari nella stagione sportiva successiva la società sportiva non ha iscritto la squadra nel campionato a cui era riferibile la condotta sanzionata; ciò eviterebbe iniziative volte proprio a eludere una concreta applicazione della sanzione qualora la società, a tale scopo e deliberatamente decidesse di non iscrivere una squadra. Nel caso di specie, invece, risulta che regolarmente la G.S. Scarperia 1920 ha partecipato anche quest’anno al campionato Allievi provinciali, per cui in tale campionato devono essere scontati i punti di penalizzazione. L’applicazione del principio di “effettiva afflittività”, invece, è senz’altro richiamabile per consentire la penalizzazione nel campionato in corso, non rilevando – nel diritto sportivo vigente – la posizione delle società terze che beneficiano indirettamente dell’applicazione di sanzioni di qualunque tipo ma solo quella della società sanzionata, per cui la censura che sul punto solleva la parte reclamante non può essere condivisa. L’effettivo carattere afflittivo, infatti, è legato unicamente al disvalore della condotta stessa, in sé considerata, oggetto di sanzione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 053 CFA del 26 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Delibera  n.  32/TFT  2019/2020  del  Tribunale  Federale Territoriale  concernente  il procedimento 4535/1561 del 14.10.2019 (Campionato Regionale Juniores)

Impugnazione Istanza: A.S.D. LACCO AMENO 2013-PROCURA FEDERALE

Massima: Confermate, le violazioni contestate (violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all’art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF) alla A.S.D. LACCO AMENO risultano provate per tabulas giacché il tesseramento del calciatore …. risulta completato solo in data 19.02.2019 e pertanto solo dopo lo svolgimento di almeno tre gare

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 117/TFN del 24.02.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 9715/724 pf18-19 GC/mg del 31.1.2020 a carico dei Sig.ri F.F., P.V., della Sig.ra A.K. e della società GS CF Caprera - Reg. Prot. 146/TFN-SD)

Massima:  Il dirigente è sanzionato con l’inibizione di giorni 45 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 61 delle NOIF perché, in occasione della gara Romagnano – Caprera del 18.11.18 (campionato Serie C), sottoscriveva in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della società di appartenenza nella quale al n. 9 compariva la tesserata … che non ha poi preso parte alla gara stessa, alla quale sotto falso nome ha invece partecipato la tesserata …; La calciatrice è sanzionata con giorni 60 di squalifica per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché partecipava alla gara Romagnano – Caprera del 18.11.19 (campionato nazionale Serie C) sotto falso nome, al posto della tesserata …., indicata in distinta ufficiale di gara con il n. 9; La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 59/TFN del 27.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5219/1508 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico dei sig.ri B.B., P.A. e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile - Reg. Prot. 85/TFN-SD)

Massima: Mesi 2 di inibizione ed ammenda di € 500,00 al Dirigente accompagnatore della società SSDARL Ternana Calcio Femminile, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’ art. 1 bis, comma 1, CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione al punto c), paragrafo 3, del Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND stagione sportiva 2018 – 2019 a norma del quale nelle gare inerenti il Campionato Femminile di Serie A e la Coppa Italia “è fatto obbligo alle società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate”, per aver in data 23.12.2018, in occasione gara ASD Montesilvano Femminile C/5 – SSDARL Ternana Calcio Femminile, in data 07.01.19, in occasione della gara FFC Cagliari – SSDARL Ternana Calcio Femminile, e, infine, in data 13.01.19, in occasione della gara SSDARL Ternana Calcio Femminile – Futsal Breganze, sottoscritto le distinte di gare inerenti le succitate partite seppur le stesse riportassero il nominativo della calciatrice …. nella non veritiera qualità di “formata”, contravvenendo al disposto del succitato Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND. Penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC ed ammenda di € 1.500,00  alla società. Prosciolto, invece, il Presidente dalla contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’ art. 1 bis, comma 1, CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione al punto c), paragrafo 3, del Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND stagione sportiva 2018 – 2019 a norma del quale nelle gare inerenti il Campionato Femminile di Serie A e la Coppa Italia “è fatto obbligo alle società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate”, per aver in data 23.12.2018, in occasione gara ASD Montesilvano Femminile C/5 – SSDARL Ternana Calcio Femminile, in data 07.01.19, in occasione della gara FFC Cagliari – SSDARL Ternana Calcio Femminile, e, infine, in data 13.01.19, in occasione della gara SSDARL Ternana Calcio Femminile – Futsal Breganze, omesso di vigilare sull’operato della propria società, consentendo di schierare la calciatrice … nella qualità di non “formata”, contravvenendo al disposto del succitato Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND…Va rilevato, tuttavia, che al Presidente della società, sig. B. la Procura imputa un’omessa vigilanza sull’operato della  propria  società,  e  non  si  sofferma  in  alcun  modo  sulla  successiva  condotta  attiva,  pure  evidenziata  nella motivazione della Corte Sportiva d’Appello e pedissequamente riprodotta nella relazione di indagine ma non nell’atto di deferimento. Così qualificato l’illecito disciplinare, ritiene il Collegio che non possa richiedersi al Presidente di un sodalizio societario una vigilanza così incisiva volta anche a verificare nel dettaglio le scelte tecniche poste in essere dai soggetti a ciò preposti, non rilevanti ai fini amministrativi-gestionali e, in particolare la circostanza che sia stato deciso di non schierare almeno sei calciatrici “formate”. Né la condotta del B. è stata qualificata quale concorrente con quella di chi ha posto in essere materialmente l’illecito posto a base del deferimento essendosi la Procura limitata a contestare la mera condotta omissiva posta in essere al momento in cui si è deciso di schierare la giocatrice non formata nelle gare svolte nel dicembre 2018 e nel gennaio 2019 e non già la successiva condotta attiva posta in essere nel febbraio 2019, segnalata nel comunicato della Corte sportiva d’appello.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA DEL 25 Novembre 2019 C.U. 073CFA con riferimento al COM UFF 073/CFA del 06.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ USD COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. R.M., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL SIG. V.A., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. V,.A., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. K.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 15 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018

Massima: Ridotta alla società la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 5 e l’ammenda ad € 500,00 per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore e di farlo sottoporre agli accertamenti di rito ai fini della idoneità sportiva, ed -i Dirigenti Accompagnatori- nell’avere attestato, in occasione delle 15 gare di campionato Juniores Nazionali indicate in incolpazione, attraverso la sottoscrizione delle relative distinte, il regolare tesseramento del medesimo calciatore. Ridotta la saznione anche agli altri deferiti… La Corte  Federale d’Appello, dando atto della produzione documentale effettuata dai ricorrenti, osserva che la medesima comprova in modo certo l’avvenuta sottoposizione del calciatore alla visita medica necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività agonistica: il che evidentemente determina il venir meno dell’incolpazione relativa, per cui v’era stata affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio. Secondo questa Corte rimane peraltro fermo, in ogni caso, l’addebito, concernente le posizioni di entrambi i ricorrenti, che pertiene al mancato, regolare tesseramento del K., esso stesso documentalmente accertato, che ha implicato l’irrituale utilizzazione del calciatore in ben 15 (quindici) gare. Una tale omissione rileva come motivo di rimprovero sia nei confronti del Presidente della Società e dei Dirigenti della stessa (oltre che alla Società medesima, ope legis), a titolo quanto meno di colpa, per avere mancato di controllare l’avvenuto perfezionamento del tesseramento del calciatore, sia nei riguardi di quest’ultimo, a sua volta gravato dall’obbligo di verificare l’acquisizione dello status di tesserato, condizione per il proprio impiego da parte della Società nel campionato in corso. La  caducazione  dell’addebito  nella  parte  sopra  specificata  comporta  il  necessario  ridimensionamento  del trattamento sanzionatorio.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0023/CFA del 25 Novembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale per la Sicilia –, nel procedimento N. 12/B del 10/9/2019.

Impugnazione Istanza: (A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE/L.A./PROCURA FEDERALE) n. 40/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 22 commi 2, 3 e 7 del C.G.S. per aver consentito la partecipazione del calciatore nelle valevoli per il campionato di Promozione del C.R. Sicilia, nonostante fosse anche in corso di squalifica, come accordo ex art. 32 sexies C.G.S. pubblicato con C.U. n. 80/AA del 01.10.2018

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA DEL 25 Novembre 2019 C.U. 073CFA con riferimento al COM UFF 073/CFA del 06.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ USD CASELLINA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 600,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI  1  E  2 C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4826/103 PFI  18-19

CS/MS/VDB DEL 16.11.2018

Massima: Ridotta alla società la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4 e l’ammenda ad € 400,00 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per utilizzato, nel corso di 12 gare valevoli per la Stagione Sportiva 2017/2018 del Campionato Giovanissimi Provinciali, un calciatore senza averne titolo, in quanto non tesserato..A tale quantificazione della sanzione si può quindi ora far riferimento, anche in considerazione delle circostanze, con conseguente riduzione di un terzo di quanto disposto dal primo grado.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0004/CFA del 25 Settembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale Reg. Abruzzo, n. 10 del 22.08.2019

Impugnazione Istanza: (U.S. SAN SALVO ASD) n. 31/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per la violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, e art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., in relazione anche all’art. 7, comma 1, dello statuto federale, art. 39, commi 1 e 5,art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F per aver il calciatore preso parte a 17 gare di campionato nelle file della società SAN SALVO pur essendo tesserato per la società VASTESE essendo stata richiesta e rilasciata una tessera federale per la società SAN SALVO basata su documentazione contenente dati erronei.E’ infatti preciso e doveroso onere (anzi obbligo) per la società che  chiede il tesseramento (e si avvale di detta tessera poi) il semplice controllo dei dati risultanti dal documento personale del calciatore (nello specifico, carta d’identità) con eventuali dati preesistenti nei database federali. Che detto controllo sia di facile e pronta realizzazione, appare circostanza pacifica se solo si prendono le mosse dall’incipit del presente procedimento costituito dalla segnalazione della società CASALBORDINO che ha effettuato un mero incrocio dei dati tra tessera federale n. e carta d’identità, entrambe prodotte in allegato alla distinta di gara dalla società SAN SALVO.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 26/CFA - (III Sez.) 30/09/2019 motivi relativo al COM. UFF. N. 021/CFA del 28 Agosto 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 18.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS SCARPERIA 1920 ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA ALLA SIG.RA P.F. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; SQUALIFICA PER GARE 2 INFLITTA AL CALCIATORE M.L.ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. P.A.ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 NEL CAMPIONATO DISPUTATO DALLA PRIMA SQUADRA E AMMENDA DI €200,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13383/656 PFI 18-19 /MS/AG DEL 27.5.2019

Massima: Confermate tutte le sanzioni inflitte dal TFT per la partecipazione del calciatore in posizione irregolare in quanto sprovvisto di tesseramento

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.22/CFA del 30/08/2019 motivi CON RIFERIMENTO AL Comunicato n° 17/CFA del  06/08/2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 3 dell’11.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD MONTEMIGNAIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. A.G.C. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF;SQUALIFICA PER 10 GARE INFLITTA AL CALC. C.F. ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. BARTOLI LUIGI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO  IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. C.E.ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO  IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE  PER  MESI 2 INFLITTA AL SIG.  F.G.  ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. C.L. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 700,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  13366/803  PFI  18-19  /MS/MF  DEL 24.5.2019

Massima: Ridotta la squalifica al calciatore, l’inibizione ai dirigenti e la sanzione alla società comminata in punti 4 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/2020 e ammenda di € 350,00 per la partecipazione del calciatore in posizione irregolare a numerosissime gare del Campionato di II categoria della stagione 2017/2018, non essendo tesserato….A riguardo infatti l’erroneità della condotta è chiaramente mitigata da tutti quanti gli atti prodromici a schierare il calciatore valendo a questo proposito la sottoposizione alla visita medica di rito che costituisce uno dei momenti salienti avuto riguardo al bene dell’integrità e della salute fisica. In questo contesto inoltre la parziale ammissione di responsabilità da parte di coloro i quali rivestivano le cariche e le mansioni connesse al tesseramento stesso merito ulteriore positivo apprezzamento. Ciò posto in applicazione dell’art. 16 CGS previgente (ora art. 13 CGS) ritiene questa Corte di rideterminare le sanzioni inflitte riducendole come da dispositivo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 104/CFA DEL  21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 94 del 21.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD DSS CASALE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER GIORNATE 6 INFLITTA AL CALC. I.M.ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. F.C. ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  AGLI  ARTT.  10,  COMMA  2  C.G.S.,  39  E  43  COMMI  1  E  6  NOIF,  NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. M.A. ALL’EPOCA DEI  FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG.  M.P.  ALL’EPOCA  DEI  FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE  ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI  SENSI DELL’ART.  4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4562/22  PFI  18-19  MS/CS/GT  DEL 12.11.2018

Massima: Annullata la penalizzazione alla società per aver utilizzato, nel corso di 18 gare valevoli per la Stagione Sportiva 2017/2018 del Campionato Regionale di 1^ Categoria il calciatore non tesserato, essendo già stata già sanzionata con la perdita della gara dal giudice sportivo, non vi è prova della partecipazione del calciatore ad altre 17 partite.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 74 del 29.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ USD PIETRASANTA CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19; AMMENDA DI € 700,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  –  NOTA  N.  10687/898  PFI  17-18  CS/MS/MM  DEL  24.4.2018

Massima: Ridotta la sanzione della penalizzazione a punti 1 in classifica e l’ammenda a € 350,00 per aver impiegato in una gara di Coppa Italia un calciatore in posizione irregolare in quanto squalificato….Occorre…. osservare, quanto alla sanzione della penalizzazione, che deve essere posto primario rilievo in materia al principio di effettività, per cui una volta stabilita la tipologia della sanzione comminata, questa deve essere calibrata in relazione alla sua intrinseca portata, con la conseguenza che la penalizzazione stessa possa venir riferita alla sola competizione caratterizzata da apposita classifica

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 119/TFT del 14.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS NEREO ROCCO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. M.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE  NOTA   10416/467   PFI   17-18/CS/AM   DEL 18.4.2018

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato la società con l’ammenda di € 800,00 per aveva schierato in campo, per ben sei gare del campionato esordienti Stagione Sportiva 2014/2015, il calciatore minore degli anni quattordici, malgrado non fosse tesserato e pertanto non fosse stato sottoposto ad accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva, mancando altresì di specifica copertura assicurativa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 23/TFN-SD del 02 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), DEL MASTRO FELICE (all’epoca dei fatti calciatore della Società USD Colligiana), PALCHETTI GIACOMO (all’epoca dei fatti dirigente della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 1281/1077 pf16-17 GP/GT/ag dell’8.8.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica ed Euro 2.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS; 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, formalmente svincolato, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, pur consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 21 gare di campionato di seguito specificate, in data successiva a quella dello svincolo e precedente al ritesseramento

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANI SARA (calciatrice tesserata per la Società ASD Città Di Falconara), SCACCIA ANDREA (Vice Presidente della Società ASD Città Di Falconara), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FALCONARA - (nota n. 8975/418pf1718/GP/AA/mg del 21.03.2018).

Massima: La società è sanzionata con 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2018/2019 ed € 500,00  di ammenda per aver fatto partecipare la calciatrice in posizione irregolare nella gara valida per il Campionato di calcio a 5 femminile Serie A, non avendo a quella data ancora compiuto il sedicesimo anno di età e senza aver richiesto la deroga da parte del C.R. Marche, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 34, comma 3 e 3 bis delle NOIF. La calciatrice è sanzionata con 1 giornata di squalifica.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 104/CFA 24 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibere del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 89 del 22.3.2018 e Com. Uff. n. 95 del 5.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ USD PARCO AQUILONE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. G.M., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E ARTT. 39 E 43 NOIF; - INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. IANDOLO COSTANTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. PETROZZIELLO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI € 250,00 E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 285 PFI 17-18 CS/AC DEL 7.2.2018

Massima: La Corte riduce da 4 a 2 le giornate di squalifica inflitte al calciatore per la violazione dell’art 1-bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S. e agli artt. 39 e 43 NOIF per aver partecipato alla gara dell’11.2.2017 in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, risulta invece che lo stesso all’epoca dei fatti aveva l’idonea copertura medica in quanto il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica scadeva il 30.4.2017, cioè in epoca successiva a quella dello svolgimento della gara contestata. Anche la sanzione dell’inibizione inflitta al legale rapp.te ed al dirigente viene ridotta da mesi 4 a mesi 2 di inibizione perché più proporzionata se si guarda alle decisioni prese dal medesimo giudice di primo grado per casi analoghi e sicuramente più gravi rispetto a quello contestato. Viene confermata l’ammenda e la penalizzazione di punti 1 di penalizzazione a carico della società atteso che il TFN ebbe a pubblicare la rettifica dell’originaria penalizzazione di punti 2 di penalizzazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Arezzo Srl), PERUZZI ROBERTO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), GHEZZI EMANUELE (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 6695/387 pf 17-18 GP/GT/ag del 31.1.2018).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nel Campionato Under 15 – Lega Pro della stagione in corso per aver impiegato in dieci gare del Campionato Giovanissimi Nazionali anno 2003 il calciatore sprovvisto di tesseramento e quindi in posizione irregolare e per averlo fatto allenare dal mese di settembre 2017 senza che fosse coperto da assicurazione.

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 19.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CASTELVETRO INCROCIATELLO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 300,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1696/1014 PFI 16-17 MB/GR/PP DEL 4.9.2017

Massima: La Corte, conferma la decisione del TFN che condannato la societàa 4 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di 1° categoria Stagione Sportiva 2017/2018 ed € 300,00 di ammenda” in quanto il proprio giocatore, aveva preso parte a nove gare del Campionato di 1° categoria, girone H, della stagione 2016/2017, nonostante fosse squalificato e, quindi, in posizione irregolare. Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite con la decisione n. 24 dell’anno 2015, ha ritenuto di dover considerare, “secondo logica”, come base del computo sanzionatorio, “il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato per la singola gara” ulteriormente osservando che “la comminazione di base può essere aumentata mercè una c.d sanzione aggiuntiva, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara”. Nella presente controversia la sanzione inflitta dal gravato provvedimento è di soli quattro punti di penalizzazione, pertanto pienamente rispettosa dell’insegnamento offerto dal Supremo Collegio Sportivo di legittimità, aggiungendo alla pena base un solo punto per sanzione aggiuntiva, al di sotto del quale non è logicamente e matematicamente consentito discendere.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 94/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 13338/741 PF 16-17 MB/CS/ACR DEL 31.5.2017 

Massima: La Corte riduce da 6 a 2 i punti di penalizzazione irrogati alla società per l’impiego di sei giocatori in posizione irregolare, in quanto privi di tesseramento, nel corso di nove gare valevoli per il Campionato Provinciale di Terza Categoria di Napoli 2014/2015 in considerazione dell’opportunità di uniformare la statuizione sanzionatoria del presente processo a quelle irrogate da Commissioni e Corti Federali in pari occasioni, nel rispetto di una giustizia sostanziale che non può sanzionare fatti sostanzialmente identici con punizioni sperequate e difformi.

Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 21 del 14.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ USD GIOVI AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA SIG.RA A.S., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;  INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. A.G., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;  SQUALIFICA PER GIORNATE 5 AL CALCIATORE C.G.PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39, 43 NOIF;  PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 400,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 328/902 PF 16-17 MB/CS/ACR DELL’11.7.2017

Massima: La Corte annulla la decisione del TFT che aveva sanzionato per aver impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore in diverse gare del campionato di I categoria svoltesi nei mesi di ottobre e novembre 2014, atteso che si è tratto di uno scambio di persona come risultante dalla scheda matricolare di altro calciatore.

Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CIVITELLA PRO AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. P.E., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;  INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. B.V., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;  PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 413/1011 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 13.7.2017

Massima: La Corte riduce da 4 a 2 i punti di penalizzazione irrogati alla società per la violazione dell’art. 1Bis, comma 1, C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2016/2017, della Divisione Calcio a Cinque (punto A/3, lett. f), per avere mancato di utilizzare, in quattro gare, sei calciatori tesserati per la Figc prima del compimento del 18° anno di età.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI

(Amministratore Delegato della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), VINAZZANI CLAUDIO  (Responsabile del Settore Giovanile della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), D’ANTÒ  VINCENZO (Dirigente della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), CICCARELLI DIEGO  (Calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO Srl - (nota n.  5085/169 pf 17-18 GP/GT/ag dell’11.12.2017).

Massima: A seguito di patteggiamento la Società è sanzionata con l’ammenda di 400,00 e la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nel campionato Nazionale Under 16, nella corrente stagione sportiva per il comportamento ascritto al proprio legale rapp.te anch’egli sanzionato  per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, delle NOIF, per avere omesso, nella sua qualità, sottoscrivendo l’atto di tesseramento, ogni necessaria vigilanza inerente la regolarità del tesseramento del calciatore, all’epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Liguria e, comunque, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAPALINETTI

ENZO (all’epoca dei  fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitella Sicurezza Pro), BERARDI VALENTINO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società ASD Civitella Sicurezza Pro), Società ASD CIVITELLA SICUREZZA PRO - (nota n. 413/1011 pf16-17 GP/AA/mg del 13.7.2017).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione al C.U. n. 1, stagione sportiva 2016/2017, della Divisione Calcio a Cinque punto A/3 lett. f), poiché non sono stati utilizzati sei calciatori tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, in n. 4 gare. In particolare, il C.U. n. 1, stagione sportiva 2016/2017, della Divisione Calcio a Cinque punto A/3 lett. f) prevede che è fatto obbligo alle Società di impegnare almeno 6 (sei) calciatori, di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31 Dicembre 1994, che siano tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35 del 30.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO SIG. RUNGI POMPEO PASQUALINO (SOGGETTO DELEGATO A SVOLGERE FUNZIONI IN FAVORE SOCIETÀ AIROLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 1545/744 PF15-16/SP/CC DEL 3.8.2016

Massima: Corretta è la decisione del TFN che ha sanzionato il dirigente con l’inibizione di mesi 6 in relazione all’addebito di avere consentito (nella indicata qualità) che la società, nella Stagione Sportiva 2014/2015, avesse un numero di soli sette calciatori tesserati (con il conseguente impiego, durante il campionato di seconda categoria, di calciatori non tesserati), ed inoltre di avere attestato, quale dirigente accompagnatore della squadra, in occasione di due gare del campionato, che tutti i calciatori, e dunque anche quelli non tesserati, fossero in posizione regolare.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. M.R.B. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016. RICORSO DEL SIG. R.V.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016

Massima: La Corte riduce l’inibizione a mesi 10 inflitta al legale rapp.te per la violazione e dell’art. 1-bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S.   e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F. e riduce a mesi 9 quella inflitta al dirigente accompagnatore per violazione dell’art. 1-bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F. per la partecipazione irregolare del calciatore ad alcune gare in quanto provo di tesseramento. Gli stessi reclamanti ammettono che il tesseramento non c’era in quanto non basta spedire la richiesta di tesseramento essendo necessario che la richiesta venga accolta e che il tesseramento sia ufficializzato. Quindi, è pacifico che i calciatori in questione non erano tesserati all’epoca delle gare, sicché i due reclamanti ne devono rispondere, ciascuno nella rispettiva qualifica. Per converso, quanto ai certificati di idoneità medico/sportiva, dagli atti di causa risulta documentalmente che i calciatori erano in possesso del certificato di idoneità già in epoca anteriore alle date di svolgimento delle gare di cui al deferimento. Ritiene pertanto questa Corte Federale di Appello che le sanzioni ….siano eccessive rispetto ai fatti contestati in quanto una delle violazioni ad essi ascritte non sussiste essendo i calciatori in possesso del certificato di idoneità medico/sportiva.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 001/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALC. MARAZZI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTI VE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 N.O.I.F. - NOTA N. 15023/642 PF14-15 AA/AC DEL 16.6.2016

Massima: La Corte conferma la delibera del TFT che ha sanzionato il calciatore con 11 giornate di squalifica per la partecipazione  in posizione irregolare, a n. 11 gare

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 001/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. VUCANI DORIAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5, OLTRE AMMENDA DI € 200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI A DIRIGENTI, CALCIATORI E/O SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14999/477 PF15-16 DEL 16.6.2016

Massima: La Corte conferma la delibera del TFT che ha sanzionato la società con punti 5 di penalizzazione e l’ammenda per l’impiego di un calciatore in posizione irregolare, a n. 9 gare

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. C.C.PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 10 COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.; - AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 CGS, INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6447/405 PF 15/16/AA/MG DEL 28.12.2015

Massima: Su ricorso della Procura Federale la Corte infligge la penalizzazione in 1 punto in classifica alla società per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., art. 10 comma 2 C.G.S. e art. 43 delle N.O.I.F. per aver impiegato il calciatore nonostante in quel momento egli non fosse tesserato.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 23 del 7.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. TAVERNESE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 300,00; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. ASCRITTA AD ALTRI SOGGETTI – nota n. 3553/794pf14-15/AA/ac del 16.10.2015

Massima: La Corte annulla la penalizzazione di 1 punto in classifica comminando la sola ammenda alla società in conseguenza della condotta ascritta al proprio calciatore che veniva schierato in campo in alcune gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria pur essendo tesserato come dirigente per altra società di Settore Giovanile. Gli addebiti contestati sono sussistenti per il chiaro disposto, di cui al Regolamento L.N.D. – Titolo VIII – art. 49 (incompatibilità e divieti) lett. “C”.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SAN PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. PIERSANTI STEFANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ART. 10 COMMA 2 CGS, ARTT. 38 COMMA 1 E 39 NOIF E 43 COMMA 1 E 6 NOIF; 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMI 1 E 2 CGS, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 13526-563-23.5.2016

Massima: La Corte riduce la penalizzazione a 3 punti in classifica per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 38, comma 1, 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., per aver la calciatrice preso parte a sei gare del campionato di calcio femminile di serie C – di cui una come allenatore e due come vicecapitano - senza essere tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva né essersi dotata di specifica copertura assicurativa.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto – Com. Uff. n. 2 del 6.07.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA;INIBIZIONE DI 40 GIORNI A CARICO DEL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA MAZZA; AMMENDA DI € 100,00 PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHÉ, ARTT. 61, COMMA 5 E 39 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 10276/939 PF 15 16 AA/AC DEL 26.5.2016

Massima: La Corte conferma la delibera del TFN. Risulta agli atti che la posizione irregolare del calciatore è stata accertata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (cfr. Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016), ed in sede di impugnazione anche dalla Corte federale di Appello (cfr. Com. Uff. n. 102 dell’11.4.2016). Sulla questione e, segnatamente, sulla posizione di tesseramento del calciatore di cui trattasi è intervenuto giudicato sportivo.

Nel caso di specie, del resto, è possibile, in via di mero incidente, osservare che, mentre risulta tempestivo il deposito del modulo di trasferimento del calciatore da parte della società reclamante, appare tardiva, rispetto al termine previsto di cui all’art. 39, comma 5, N.O.I.F., la trasmissione della distinta contenente l’elenco dei calciatori di cui la stessa ha chiesto il tesseramento. Il trasferimento del calciatore dilettante è, infatti, disciplinata dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 39 N.O.I.F. e, di conseguenza, ai fini del perfezionamento di un valido tesseramento occorre che, entro il termine previsto dal predetto comma 5 dell’art. 39, la società tesserante faccia pervenire presso la Divisione o il Comitato competente non solo il modulo dell’accordo di trasferimento, ma anche il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti. Se ne ricava che il calciatore di cui trattasi risulta aver disputato n. 8 gare (già sopra e in atti specificate) con la società a, mentre era ancora tesserato per altra società e, pertanto, lo stesso risponde della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 14 Ottobre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 28 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Veneto - Com. Uff. n. 24 del 14.9.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’U.S.D. CASTION AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 A CARICO DEL SIG. B.F., PRESIDENTE; - SQUALIFICA PER 45 GIORNI A CARICO DEL CALC. R.L., DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; - INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. P.O., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. B.G., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. D.B.V., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - INIBIZIONE DI GIORNI 40 A CARICO DEL SIG. L.M., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE;-INIBIZIONE DI GIORNI 30 A CARICO DEL SIG. F.D., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE;-INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. D.F.M., DIRIGENTE  ACCOMPAGNATORE;-INIBIZIONE DI GIORNI 15 A CARICO DEL SIG. D.R.G., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; AMMENDA DI € 150,00, TUTTE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., 2. RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. – NOTA N. 544/1140 PF15-16/AA/AC DELL’11.7.2016

Massima: A seguito della decisione del GS che ha appurato la posizione irregolare di tesseramento sanzionando la società con la perdita della gara, il TFT investito dalla procura federale, ebbe a sanzionare i deferiti per la partecipazione irregolare del calciatore a diverse gare infliggendo alla società anche i punti di penalizzazione che la CSA ha ridotto

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.D.C. (tesserato nella corrente s.s. come calciatore della Società Lupa Castelli Romani Srl), G.T., M.N., P.C., M.B., C.D.U. (tesserati nella corrente s.s. come dirigenti della Società Lupa Castelli Romani Srl), P.R. (tesserato nella corrente s.s. come dirigente-amministratore della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 15420/762 pf15- 16 GT/cc del 23.6.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento i deferiti sono sanzionati con l’inibizione e la società con l’ammenda per aver fatto partecipare il calciatore ad allenamenti e n. 8 gare del Campionato Nazionale Giovanissimi privo di tesserato atteso che, non avendo lo stesso ancora compiuto i sedici anni, il tesseramento in deroga, aveva ricevuto il parere negativo del Settore Attività Giovanile Scolastica, motivato dalla circostanza che il calciatore aveva trasferito la residenza nel Comune di Roma senza il proprio nucleo familiare, per cui la normativa contenuta nell’art. 40 comma 3 NOIF non era stata rispettata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (241) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Presidente della Società SSD Avezzano Calcio), N.M., M.E.(calciatori), A.T., I.J., D.B., W.B., C.D.A. (Dirigenti della Società SSD Avezzano Calcio), Società USD AVEZZANO CALCIO - (nota n. 12721/830 pf15-16/AA/ac del 10.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF, 40 comma 3 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, uno per 14 gare e l’altro per 1 gara ed altre due in distinta come assistente arbitrale del Campionato Giovanissimi. Anche i calciatori ed il dirigente accompagnatore sono sanzionati, La società è sanzionata con la penalizzazione di 9  punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza, categoria giovanissimi, oltre all’ammenda di € 800,00.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 54 del 24.3.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’A.S.D. ORCEANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.G., PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S.; - INIBIZIONE PER 60 GIORNI AL SIG. G.D., PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S. E 61, COMMA 1 DELLE N.O.I.F.; - AMMENDA DI € 700,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ A.S.D. ORCEANA CALCIO EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8958/282 PF 15 16 AA/AC DELL’1.3.2016

Massima: La Corte annulla la decisione e rinvia gli atti al TFT essendo la stessa affetta da nullità per violazione del termine a comparire. Recita la disposizione di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S.: «Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare ‐ ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi».

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 088/CFA del 11 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CFA del 26 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN del 2.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. LUDOS AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 250,00; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SIG.RA R.R.; - INIBIZIONE PER MESI 12 ALLA SIG.RA C.V.; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 4221/436 PF14-15 GT/DL DEL 2.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN…. il provvedimento è ineccepibile a nulla rilevando la circostanza dedotta in reclamo, ossia il raggiungimento dell’età al momento della gara, considerato che si discuteva dell’età al momento della richiesta di autorizzazione e non già successivamente.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. D.P.L.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1, 2, 4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. B.Z. (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) -

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. E.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL’ART. 1BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. B.Z.(NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) -

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti per aver fatto partecipare il calciatore tesserato per altra società sotto falso nome con ciò in violazione dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 16 comma 1 dello Statuto Federale nonché dell’ art.1 bis comma 1, art. 3, comma 1 e dell’art. 10 commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.R. (calciatrice tesserata per la Società ASD Ludos), C.V. (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS - (nota n. 4221/436 pf14- 15 GT/dl del 2.11.2015). Il deferimento

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 34 delle NOIF, comma 3, per aver fatto partecipato alla gara di Serie B la calciatrice, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione, in quanto quindicenne, del Comitato Regionale competente.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 03 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CFA del 26 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. B.P., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. - NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SOC. GSD INVICTA GR CALCIO GIOVANI, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMA 6, C.G.S. - NOTA N. 1408/62 PF14-15 DEL 5.8.2015

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché n relazione alla manifestazione regionale “Esordienti Fair play”, torneo di calcio a sette riservato alla categoria esordienti sperimentali 2002, nel corso della seconda giornata del suddetto torneo la società ricorrente ha utilizzato e schierato in campo due calciatori nati nel 2001, che, peraltro, al momento della presentazione, hanno indicato false generalità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 15 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C.O.(calciatore tesserato per la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), G.M.D. (dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Olbia 1905), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl e ASD OLBIA 1905 - (nota n. 10996/523 pf14-15 AA/ac del 26.5.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda per la violazione degli artt. 1 – bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, CGS in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 6, delle NOIF per la partecipazione alla gara del calciatore tesserato per latra società.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.- Sezioni Unite: Decisione n. 24 del 10/07/2015www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U. n. 004/CGF del 08/07/2014

Parti: A.S. Pro Piacenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Massima: Il Collegio di Garanzia ridetermina in punti 5 la penalizzazione inflitta alla società per l’inserimento in distinta del calciatore in ben 34 gare e dell’impiego concreto del medesimo in 11 gare effettive in posizione irregolare non avendo lo stesso scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva. Infatti, i più consolidati indici della giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e stante la reiterazione della negligenza nell’inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la comminazione di base può essere aumentata mercé una c.d. “sanzione aggiuntiva”, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara sola  (= >3<6). Di principi siffatti, peraltro, il Collegio di Garanzia dello Sport ha già fatto applicazione, mutatis mutandis, nel giudizio iscritto al n. 7/2015 Reg. Ric., presentato, in data 9 marzo 2015, dalla società U.S.D. Feltrese Prealpi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, e altri: giudizio definito nel corso dell’udienza della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del 13 maggio u.s. (decisione n. 14/2015). In definitiva, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, appare logico ed equo sanzionare la Società, per l’indebito schieramento del calciatore in un’unica gara con la penalizzazione in classifica pari al numero dei punti quesibili con la vittoria nella medesima gara (punti tre) e la sanzione aggiuntiva di ulteriori punti due, per complessivi cinque (5) punti di penalizzazione, in riforma dei n. 8 punti di penalizzazione già irrogati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.K.Z. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Este Srl, attualmente svincolato), M.V. (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), A.S. (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), E.S., R.F.e A.B. (all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl - (nota n. 5025/878 pf13-14 AM/ma del 16.1.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontarsi nel campionato Categoria Juniores Nazionali e l’ammenda di € 1.000,00 per aver, tra l’altro, fatto partecipare a gare il calciatore senza averne titolo perché privo di regolare documento di riconoscimento e beneficiando delle generalità di altro tesserato.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 20 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 17/CFA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. ROMAGNA CENTRO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. U.O.A.; - INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL SIG. N.L.; - INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. F.M.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 6451-867 DEL 8.5.2015

Massima: La Corte annulla la penalizzazione di punti 6 in classifica inflitta alla società, confermando l’ammenda per aver fatto partecipare il calciatore a n. 10 gare ufficiali in mancanza del tesseramento in deroga all’art. 40 comma 3 N.O.I.F.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.025/TFN del 18 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: J.C.C.(Calciatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), V.A.(Dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 3735/842 pf13-14 MS/vdb del 27.11.2014).

Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato nella competizione di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B relativa alla stagione sportiva 2012/2013 disputa con la medesima società la successiva gara valevole per il triangolare di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B stagione sportiva 2012/2013. La società è sanzionata a seguito di deferimento con la penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel Campionato di competenza oltra all’ammenda

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 06 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 13 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. M.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO POL. ROCCASTRADA A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 800,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2, ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 14 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14

Massima: La Corte ridetermina la sanzione nei confronti della società in punti 5 di penalizzazione ed euro 400,00 di ammenda per avere fatto disputare il calciatore, senza  essere tesserato, a diversi incontri di calcio in quanto, appare credibile che il mancato tesseramento del predetto calciatore, per la stagione sportiva 2013/2014, sia addebitabile ad una mera dimenticanza ovvero ad una svista forse addebitale all’introduzione della nuova procedura di tesseramento; circostanza, quest’ultima, che, se non vale ad esonerare da responsabilità gli odierni reclamanti, giustifica una congrua riduzione delle sanzioni inflitte attesa l’assenza di una volontà preordinata all’impiego di un calciatore in posizione irregolare. La squalifica del calciatore viene ridotta a 7 giornate.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LORENZI (Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), DANILO TARTER (Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl) - (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014).

Massima: Il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per aver partecipato a n. 6 gare in posizione irregolare perché squalificato. Il dirigente che sottoscritto le distinte è sanzionato con l’inibizione di mesi 3

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: F.B.(già Presidente della Società Turris Neapolis Srl), R.B.(Presidente della Società Turris Neapolis Srl), F.I., V.L. (calciatori attualmente svincolati), C.S.(calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), L.A.(calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl - (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della Stagione 2014/2015, nonché l’ammenda di € 12.000,00 per aver utilizzato in gare del Campionato Juniores Nazionali alcuni calciatori, senza né la preventiva visita medica finalizzata all’accertamento della loro idoneità specifica all’attività sportiva – agonistica, né la relazione di un medico sociale o di altro sanitario attestante la raggiunta maturità psico – fisica degli stessi, il tutto per la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 43 commi 1, 2, 3, 5 e 34 comma 3 NOIF

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 4 Luglio 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –  Com. Uff. n. 87/CDN del 5.6.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LE SANZIONI:  - SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. S.L.,  - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. P.P.;  - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL  CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ED  AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 22 COMMI 6 E 8 C.G.S. - NOTA N. 6496/873  PF13-14 AM/AC DEL 9.5.2014 -

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di 8 punti in classifica e l’ammenda di Euro 3.000,00 per l’inserimento in distinta del calciatore in ben 34 gare e dell’impiego concreto del medesimo in 11 gare effettive in posizione irregolare non avendo lo stesso scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva. La CDN ha determinato la sanzione mediante una valutazione ispirata evidentemente al principio dell’equità, disattendendo quello del cd. automatismo finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale il calciatore prese parte in posizione irregolare. La valutazione è stata correttamente compiuta tenendo prioritariamente conto del numero di gare, tra le 34 sotto esame, alle quali il giocatore prese effettivamente parte (11). Circoscritto condivisibilmente in tal modo l’ambito dell’estensione della possibile penalizzazione, la C.D.N. ha quindi stabilito in 8 punti la misura della sanzione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN  del 5 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (344) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ACD FEMMINILE VARESE (FEMM. – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LOMBARDIA – C.U. N. 51 DEL 24.4.2014 (nota n. 3613/225 pf 13/14 AA/ac del 20.1.2014).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’ammenda di Euro 1.000,00 per aver impiegato nella partita valevole per il Campionato Nazionale Femminile di serie D, le tre calciatrici e che non erano in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art.34 NOIF per gli atleti di età inferiore ad anni 16.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN  del 5 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (349) – APPELLO DELLA SOCIETÁ AC CASIER DOSSON ASD (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. VENETO – C.U. N. 76 DEL 7.5.2014 (nota n. 6061/848 pf 13/14 AA/ac del 22.4.2014).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto nel campionato di competenza e di un ulteriore punto nella Coppa Italia oltre all’ammenda di € 500,00 per aver utilizzato il calciatore privo di tesseramento. Se è pur vero che l’art.39 delle N.O.I.F. fa decorrere il tesseramento dal deposito o dalla spedizione dell’accordo di trasferimento è evidente che l’utilizzazione effettiva del tesserato prima della pubblicazione dei tabulati con l’inserimento del tesseramento nell’anagrafe federale (c.d. A.S. 400 ) avviene a rischio e pericolo della società di appartenenza. La nullità del tesseramento retroagisce ex tunc. Infatti i deferiti nelle distinte delle due partite in questione hanno dichiarato che i giocatori partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza e quindi ben sapevano che eventuali irregolarità avrebbero comportato conseguenze a carico della società e di coloro che per essa agivano. In sostanza utilizzando i due calciatori prima dell’inserimento nell’anagrafe federale i deferiti hanno consapevolmente accettato il rischio conseguente all’eventuale emersione di irregolarità del tesseramento. I tesserati della Federazione e tanto più i dirigenti della società, hanno l’obbligo di conoscere le norme federali e la ignoranza di esse non costituisce esimente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN  del 5 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (336) – APPELLO DELLA SOCIETÁ GSD CASTIGLIONESE (1° CAT.) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. TOSCANA – C.U. N. 59 DEL 17.4.2014(nota n. 4899/501 pf 13/14 AA/ac del 10.3.2014).

Massima: La CDN riduce a 6 i punti di penalizzazione alla società per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 10, co. 2, e 22, co. 6, CGS per aver utilizzato il calciatore in cinque gare ufficiali privo di tesseramento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN  del 5 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.S. (Calciatore tesserato per la Società ASD Pro Piacenza 1919), P.P.(Segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Pro Piacenza 1919), Società ASD PRO PIACENZA 1919 (nota n. 6496/873 pf13-14 AM/ac del 9.5.2014).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 8 in classifica e l’ammenda di Euro 2.000,00 per aver fatto partecipare il calciatore in posizione irregolare a n. 11 gare non avendo questo scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN  del 5 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.L.(Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), D.T.(Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl), Società AC MEZZOCORONA Srl (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014)

Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica e l’ammenda di Euro 1.000,00 per aver impiegato il calciatore in n. 6 gare in posizione irregolare perché squalificato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.81/CDN  del 21 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (calciatore tesserato per la Società ASD Città di Giulianova 1924), A.S.(dirigente della Società ASD Città di Giulianova 1924), Società ASD CITTÁ DI GIULIANOVA 1924 - (nota n. 5789/558 pf13-14 AA/ac del 9.4.2014).

Massima: A seguito di deferimento la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 500,00, essendo già stata sanzionata con la perdita della gara valida per il Campionato Nazionale Juniores  per la posizione irregolare del calciatore, il quale non ha scontato la squalifica non partecipando la precedente incontro atteso che, quest’ultimo, non era valido per la classifica del Campionato Nazionale Juniores, in quanto la società avversaria  risultava iscritta al predetto Campionato come squadra “fuori classifica”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.72/CDN  del 23 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F.F.(Calciatore), E.D. (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), A.E.(Dirigente della Società ASD Real Torgianese), Società ASD REAL TORGIANESE - (nota n. 5119/513 pf 13-14/SP/ac del 18.3.2014).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica per aver impiegato in n. 5 gare ufficiali di Campionato serie B girone D  il calciatore, privo di tesseramento

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.064/CDN  del 27 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.B. (Presidente della Società Turris Neapolis Srl fino al 18.10.2012), R.B. (Presidente della Società Turris Neapolis Srl fino al 19.10.2012), F.I.(calciatore attualmente svincolato), C.S.(calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), L.A. (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), M.P., D.S., S.G. (dirigenti della Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl  (nota n. 4027/24 pf13-14 AM/ma del 3.2.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores ed € 200,00 di ammenda per aver impiegato in gare ufficiali di Campionato tre calciatori, privi di tesseramento

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.058/CDN  del 13 Marzo 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 39 del 6.2.2014

Impugnazione Istanza: (236) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CASTELLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA S.S. DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE.

Massima: A seguito di deferimento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver fatto partecipare nella corrente stagione sportiva il calciatore alla gara di Coppa Lombardia, benché squalificato dalla precedente stagione allorquando era tesserato per altra Società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.058/CDN  del 13 Marzo 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 38 del 30.1.2014

Impugnazione Istanza:(233) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD OLIMPIA CALCIO 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .

Massima: A seguito di deferimento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver fatto partecipare nella corrente stagione sportiva il calciatore alla gara di Coppa Lombardia Promozione, benché squalificato dalla precedente stagione allorquando era tesserato per altra Società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 19 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI TESSERATI, CALC. S.P. E SIG. R.S., IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. P.S. ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 3. RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI, CALC. S.P. E SIG. R.S., IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. P.S. ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 4. RICORSO DEL SIG. S.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 22 COMMA 8 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. P.S. ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013

Massima: La Corte riforma la decisione della CDN che aveva sanzionato la società con la sola ammenda di Euro 5.000,00 e per l’effetto commina alla stessa la penalizzazione di punti 1 in classifica per la irregolare posizione del calciatore in n. 2 gare del Campionato di I Divisione che ha disputato la stessa pur dovendo scontare sei giornate di squalifica allo stesso comminate nella scorsa stagione sportiva comminatagli nel campionato nazionale "Dante Berretti" con la medesima società ove vi ha partecipato come “fuori quota” ed oggi non è più in età per la disputa di tale competizione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.043/CDN  del 18 Dicembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 50 del 29.10.2013

Impugnazione Istanza: (117) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US ORIOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. W.Z. (calciatore), DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 40 AL SIG. D.A.(Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 300,00 E PUNTI 4 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA’ .

Massima: La società è sanzionata solo con l’ammenda per la dichiarazione non veritiera del calciatore. L’art. 40 comma 6 NOIF, prevede che la Società, all’atto della richiesta di tesseramento di un calciatore residente in Italia e che non sia stato mai tesserato per Federazioni estere, deve documentare la residenza in Italia del tesserando ed allegare la dichiarazione di quest’ultimo, sotto la propria personale responsabilità, di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere. La norma non impone alla Società altre formalità, né l’obbligo di accertare la veridicità della dichiarazione del calciatore, per cui, qualora la Società abbia allegato alla richiesta di tesseramento detta dichiarazione in una al documento di identità, al certificato di residenza ed al permesso di soggiorno del calciatore, la norma stessa può ritenersi adempiuta. Dalla documentazione acquista al deferimento, tale procedura risulta essere stata rispettata dall’attuale ricorrente, per cui alcuna violazione poteva esserle contestata, con conseguente necessaria revoca della decisione impugnata nella parte di essa afferente la sanzione inflitta al presidente. Quanto alla posizione del calciatore, rimane incontestabile la circostanza che egli rese una dichiarazione non veritiera, essendo stato accertato il suo precedente tesseramento in favore della Società stagione sportiva 2004/2005, risultante dal certificato internazionale di trasferimento trasmesso alla Federazione italiana, che l’aveva richiesto, dalla Federazione Tunisina.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.043/CDN  del 18 Dicembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 46 del 23.10.2013

Impugnazione Istanza: (98) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD AIETA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. P.D.F.(Presidente), DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. L.C.(Vice Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA’ .

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica oltre l’ammenda per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 22 comma 6 stesso Codice per aver, nella gara del Campionato di Seconda Categoria, utilizzato il calciatore, che in quel momento era squalificato, con le generalità di altro calciatore. La prova dell’illecito di che trattasi è costituita dalla deposizione dell’arbitro della gara in oggetto, il quale, sentito nel corso del procedimento di primo grado, ribadiva, a seguito di esibizione di documentazione fotografica, che il calciatore che aveva preso parte alla gara stessa era proprio colui, che era in corso di squalifica e che non aveva titolo di partecipare alla gara, vi aveva partecipato con il n. 9 in distinta, assumendo altra generalità.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.040/CDN  del 6 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.P. (Calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl), R.S.(Dirigente della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl  (nota n. 2079/177 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00 per la violazione di cui agli artt. 1,  comma 1 e 22, comma 8, CGS, in relazione alla irregolare partecipazione del  calciatore a n. 2 gare di campionato di Prima Divisione, poiché – all’epoca dei fatti  contestati - non aveva ancora scontato la sanzione della squalifica per n. 6 giornate di  gara effettive, irrogata a suo carico dal GS istituito presso la Lega Pro nel corso della  stagione sportiva 2012/2013 - fase finale del campionato nazionale “D. Berretti” perché i fatti contestati non risultano  connotati da intenti fraudolenti o da artifici di sorta. Come diffusamente ribadito dalla giurisprudenza sportiva, ai sensi dell’art. 22, comma, 6  CGS e in ossequio al principio di effettività delle sanzioni, le squalifiche che non possono  essere scontate in tutto o in parte nel corso della stagione sportiva in cui sono state  irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni  sportive successive.  Qualora poi il calciatore sanzionato si trasferisca presso altra Società sportiva, anche nel  corso della stagione sportiva o muti categoria di appartenenza (e ciò si verifica, in  definitiva, quando il calciatore, superando i limiti di età previsti, non ha più titolo a  partecipare alla medesima manifestazione), in deroga al disposto del richiamato art. 22,  comma 3, CGS, , le residue giornate di squalifica devono essere scontate in occasione  della disputa delle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società sportiva o della  nuova categoria di appartenenza.  Con riferimento al caso di specie, la squalifica inflitta al deferito avrebbe dovuto  essere scontata in occasione delle gare disputate dalla prima squadra della società nel campionato di appartenenza (Prima Divisione - Girone A- Lega Pro s.s.  2013/2014), atteso che il calciatore aveva in concreto mutato categoria, non potendo più  disputare (neanche come “fuori quota”) il campionato nazionale D. Berretti s.s. 2013/2014  per ragioni di natura anagrafica, e che, di conseguenza, non avrebbe potuto scontare la  sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento della commessa  infrazione.  Risulta pertanto che il calciatore ha partecipato alle indicate gare di campionato di Prima  Divisione - Girone A - Lega Pro in costanza di squalifica e, quindi, in posizione irregolare,  che ne ha pregiudicato la regolarità.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.092/CGF del 11 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 05 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELNOVARA CALCIO S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2013/14 NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI ALLA SOCIETÀ NOVARA; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - DELL’INIBIZIONE MESI 4 AL DR. C.A.; - DELL’INIBIZIONE MESI 3 AL SIG. S.P.; - DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. M.U., DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DELLA CATEGORIA DI COMPETENZA; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1296/237 PF12-13 SP/GB DEL 24.9.2013). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.10.2013)

Massima: La Corte riduce a 2 i punti di penalizzazione inflitti alla società per aver fatto disputare al calciatore n. 28 gare in posizione irregolare, in assenza di un valido vincolo di tesseramento assunto in deroga ex art. 40, comma 3, NOIF, non richiedendo il c.d. tesseramento in deroga a benefico del calciatore, attesa la responsabilità attenuata dei suoi tesserati nella vicenda.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.023/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B.(calciatore tesserato all’epoca dei fatti per Società Novara Calcio Spa),  C.A.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t.  della Società Novara Calcio Spa), S.P.(all’epoca dei fatti dirigente  accompagnatore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa -  (nota n. 1296/237 pf12-13 SP/gb del 24.9.2013).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione  nel campionato Giovanissimi nazionali e l’ammenda di euro 5.000,00 per aver fatto disputare al calciatore n. 28 gare in posizione irregolare, in assenza di un valido vincolo di  tesseramento assunto in deroga ex art. 40, comma 3, NOIF,  non richiedendo il c.d. tesseramento in deroga a benefico del calciatore.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.030/CDN  del 28 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (78) – APPELLO POL. D. TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE NEI CONFRONTI DI R.C.(PRESIDENTE) E DELLA SOCIETÁ - (C.U. n. 40 del 13.9.2013 - C.D. Territoriale c/o C.R. Lazio).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda per aver schierato in campo un calciatore non tesserato indicandolo in distinta con il nome di altro calciatore effettivamente tesserato e che, a fine gara, i dirigenti accompagnatori di entrambe le squadre avevano raggiunto il direttore di gara nel suo spogliatoio e lo avevano inviato a sorvolare l’episodio, affinché il fatto non fosse refertato.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.011/CDN  del 05 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(476) – APPELLO DELL’USD SACCOLONGO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 16 DA SCONTARSI NELLA S.S.2013/2014 (Delibera CDT presso il C.R. Veneto – C.U.96 del 19.6.2013).

Massima: La Corte riduce a 8 i punti di penalizzazione inflitti alla società per aver fatto prendere parte il calciatore a 16 gare del Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Detto tesseramento, difatti, pattuito in prestito dalla cedente alla cessionaria, era stato annullato dal competente Ufficio Tesseramenti, allorquando il calciatore era stato utilizzato soltanto in due delle 16 gare contestate. Nel caso in esame, l’annullamento del tesseramento del calciatore era stato disposto perché la Società cessionaria, attuale ricorrente, già utilizzava il numero massimo dei calciatori in prestito (otto ai sensi dell’art. 42 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti in relazione all’art. 101 comma 4 NOIF) e non poteva conseguentemente avvalersi di altri prestiti, sicché si era trattato della violazione di una norma evidentemente sfuggita all’attenzione della cessionaria.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LE SANZIONI:  DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. B.D.;  DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIG. A.A.;  DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 6 N.O.I.F. E DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 5 N.O.I.F – NOTA N. 5364/678PF12-13/AA/AC DEL 5.3.2013

Massima: La Corte riduce a 4 i punti di penalizzazione inflitta alla società per aver fatto prendere parte la calciatrice a dieci gare del Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, in posizione irregolare

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Luglio 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 91/CDN del 26/05/2011

Parti: A.S.D. SAN GIUSEPPE PIACENZA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) La squalifica irrogata al calciatore … avrebbe dovuto essere (e sarebbe stata) scontata nella prima squadra (Terza Categoria) poiché l’atleta aveva, nel frattempo, cambiato società di appartenenza. A sostegno di questa conclusione, i seguenti argomenti: 1. il calciatore, nato il 14 marzo 1995, non avrebbe potuto partecipare al Campionato della Terza Categoria in assenza dell’autorizzazione del Comitato regionale competente per territorio; tale autorizzazione ex art. 34, 3° comma, delle NOIF non risulta che sia mai stata richiesta; 2. al campionato in questione il calciatore non ha mai preso parte per tutta la stagione sportiva. Deve, pertanto, escludersi che la squalifica de qua sia stata scontata nella prima giornata del Campionato di terza Categoria.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 Ottobre 2010  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN del 29  luglio  2010.

Parti: S.S.D. VIGOR CISTERNA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO e COMITATO REGIONALE LAZIO

Massima TNAS:  (2) In tutti i casi di irregolare tesseramento (e conseguente irregolare posizione in campo del calciatore tesserato) occorre sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione.

Massima TNAS:  (3) In via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, può invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del CGS – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie), d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi).

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