Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 3/CSA del 1 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione merito gara Portici 1906 A.r.l./Puteolana 1902 del 16.05.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Puteolana 1902

Massima: Il calciatore sconta la squalifica nella gara alla quale non ha partecipato anche se la stessa è stata oggetto di preannuncio reclamo ed ancora non decisa allorquando disputa la successiva gara in cui trovasi, pertanto, in posizione regolare. Il caso di specie: La posizione irregolare discenderebbe dal fatto che il calciatore, squalificato per una giornata come da C.u. n. 153 del 3 maggio 2021, non avrebbe scontato la sanzione nel corso della gara precedente quella di cui è causa, ossia Taranto-Portici del 9 maggio 2021, in quanto il risultato, al momento del match contro la Puteolana, non era stato ancora omologato dal giudice sportivo. Per la reclamante, infatti, la mancata omologazione non permetterebbe di considerare la gara tra Taranto e Portici ai fini dell’esecuzione della sanzione della squalifica dello S..In virtù di un recente provvedimento su caso analogo del Collegio di garanzia del Coni (cfr. Coll. garanzia Coni, disp., 21 giugno 2021), la Corte ritiene che il reclamo non sia fondato e non meriti accoglimento nei sensi di cui segue.  Tre sono gli elementi che fanno propendere per il rigetto del ricorso della Puteolana. In primo luogo, quanto emerge dal testo della norma richiamata. L’art. 21, comma 4, afferma che tra le gare che devono essere considerate per il computo delle giornate della squalifica vanno incluse anche quelle vinte con i punteggi di 0-3 o 0-6 ai sensi dell’art. 10 C.G.S., che vengono attribuiti proprio in virtù di mancata omologazione. Al contrario, il legislatore federale ribadisce in maniera molto chiara che soltanto le gare ‘annullate’ non possono essere calcolate per l’esecuzione delle sanzioni, ma non è certo questo il caso. Tale considerazione conduce al secondo elemento alla base della decisione assunta da questo Collegio: la differenza tra l’istituto dell’omologazione e l’istituto dell’annullamento. La diversità si scorge nell’oggetto dei due provvedimenti e negli effetti che determinano.  Riguardo all’oggetto, va precisato che mentre l’omologazione concerne il ‘risultato’ della gara, l’annullamento incide direttamente sulla gara stessa. Sì che – con riferimento ora agli effetti dei due provvedimenti – mentre in caso di omologazione non viene messa in discussione la ‘disputa’ dell’incontro, ma esclusivamente il ‘risultato’, che può essere modificato dal giudice sportivo di primo e secondo grado, con l’annullamento, al contrario, gli Organi di giustizia non incidono semplicemente sul risultato, ma cancellano la gara, ordinando che venga nuovamente disputata [in questa direzione, si evince il diverso peso specifico dell’annullamento anche ex artt. 56 e 57 N.O.I.F. e art. 10, comma 5, lett. D, C.G.S.]. La differenza è cristallina ed emerge nella ratio posta alla base dell’art. 21, comma 4, C.G.S. Il legislatore federale, non a caso, soltanto con riferimento all’annullamento considera non scontata la sanzione della squalifica, là dove, invece, la sanzione è scontata in caso di modifica del ‘risultato’ a seguito di mancata omologazione. Infine, il terzo elemento: necessità di scongiurare sanzioni abnormi. Accogliendo la tesi della reclamante, un calciatore potrebbe non scontare una sanzione inflittagli perché il risultato della gara alla quale non ha preso parte viene posto sub iudice, anche mediante un semplice preannuncio di reclamo. Cosí ragionando, però, il provvedimento disciplinare limitato, per esempio, ad una giornata di squalifica, verrebbe esteso ad altre giornate o per mesi, fino alla pronuncia degli Organi competenti, in maniera assolutamente irragionevole. Una simile soluzione sarebbe altresì pericolosa e si presterebbe a speculazioni che poco hanno a che fare con i principi dell’ordinamento sportivo, come la lealtà, la correttezza e la probità (art. 4 C.G.S.). Vero è che la sanzione deve essere afflittiva, ma l’afflittività non può assumere natura ‘persecutoria’ nei confronti del tesserato, limitando di fatto la sua partecipazione alle gare ben oltre quanto disposto dagli Organi di giustizia. 

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 51 del 26/06/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 9/GST del 12 maggio 2021, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio (dora innanzi, anche solo il Buccino), aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli - Buccino del 2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore F.M.

Parti:ASD U.S. Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Campania FIGC-LND/ASD Buccino Volcei Calcio

Massima: Il calciatore squalificato, sconta la giornata di squalifica, nella gara immediatamente successive a quella nella quale è stata irrogata, a nulla rilevando che quest’ultima è stata oggetto di preannuncio reclamo, per cui è in posiizone regolare allorquando partecipa alla gara ancora successive, anche in mancanza di pronuncia del giudice sportive sulla gara oggetto di preannuncio. Il Collegio di garanzia accoglie il ricorso è per l’effetto annulla la Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio, aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli - Buccino del 2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore F. M. e per l’effetto risprina il risultato conseguito sul campoEd è proprio in un evidente errore nell’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 21, comma 4, CGS FIGC che è incorsa la CSA Territoriale con la decisione qui impugnata.La citata disposizione è chiara nell’affermare che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 30 o 60 ai sensi dellart. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”.La CSA ha male interpretato tale disposizione, considerando la mera “proposizione di reclamo” come condizione per ritenere la gara Faiano/Agropoli non valida agli effetti della classifica. Lassunto, fatto proprio dalla Corte di merito, per cui una gara regolarmente conclusasi è valida agli effetti della classifica, salvo che sia reclamata, è smentito: i) dall’inciso “e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva, ove il legislatore  utilizza  la  locuzione  “e”,  sottolineando  la  necessi che  le  gare  da  intendersi regolarmente concluse sono quelle valide agli effetti della classifica e che non siano annullate in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva, senza che abbia alcun peso, per non considerarle tali l’essere   meramente   sub   iudice ii dagl stessi   citati   precedenti   giurisprudenziali endofederali. Vale, invero, a contrario di quanto dedotto dal Buccino, la precedente decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (n. 12/2011) in cui, diversamente dal caso di specie, si discorreva sulla validità, ai fini dell’espiazione di una squalifica, di una gara con unavversaria fuori classifica”. Anche in detta pronuncia viene individuato, quale risultato valido ai fini della classifica, quello relativo a “gare che hanno conseguito un risultato valido e non successivamente annullate. Ebbene, come detto, il Giudice Sportivo Territoriale aveva omologato (e, quindi, considerato “valido ai fini della classifica”) l’incontro Faiano/Agropoli con decisione (n. 8/2021 del 7 maggio 2021) antecedente a quella (n. 9/2021) poi impugnata davanti alla CSA. Al momento della gara per cui è causa, non era, però, intervenuta alcuna decisione definitiva del Giudice Sportivo, ma solamente un C.U. con cui lo stesso si riservava di decidere sul reclamo proposto dal Faiano per la posizione irregolare del calciatore Mar dell’Agropoli, ed anche qualora fosse intervenuta una decisione di annullamento della gara (contrariamente a quanto, nelle more, occorso nel caso di specie) il Man. avrebbe dovuto scontare la squalifica solo “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”, come previsto dallo stesso art. 21, comma 4, CGS FIGC. Il comma 4 dell’art. 21 CGS FIGC va letto (anche per la mancanza di soluzione di continuità nella sua formulazione letterale) nel senso che solo un provvedimento definitivo circa l’annullamento della gara può comportare la irrilevanza dell’avvenuto rispetto della sanzione (squalifica) in quella partita, prevedendosi che “Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. La lettura dell’art. 21, comma 4, conduce, cioè, a ritenere che, se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cinon viene omologata con provvedimento definitivo degli Organi della Giustizia Sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovscontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo); diversamente, se la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della Giustizia Sportiva, consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata, senza, pertanto, che abbia alcun rilievo, prima del provvedimento definitivo, la mera proposizione di reclamo al Giudice Sportivo. D’altra parte, assecondando l’interpretazione proposta dalla CSA, e dalla resistente in questa sede, la corretta esecuzione (e la portata afflittiva) di un qualunque provvedimento sanzionatorio risulterebbe condizionata da eventuali (impronosticabili e successivi) reclami proposti dai sodalizi avversari contro l'omologazione della gara (ovvero delle gare) a cui il calciatore in squalifica non ha preso parte e ciò, indipendentemente dalla fondatezza degli addebiti e, pertanto, indipendentemente dalla regolarità della medesima, con l’aberrante conseguenza che, ove tutte le partite fossero oggetto di reclamo, un calciatore potrebbe non scontare la squalifica se non nel torneo successivo (cfr., in un caso aderente a quello per cui è causa, Giudice Sportivo Nazionale di Serie D, C.U. n. 170 del 26 maggio 2021). Tutto ciò considerato, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento della decisione impugnata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente ripristino del risultato di 1-0 in favore dell’ASD Agropoli, così come conseguito sul campo nella gara contro il Buccino Volcei del 2 maggio 2021.

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