Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 12 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 33 del 29.04.2024
Impugnazione – istanza: – Hellas Verona F.C. S.p.A./ Udinese calcio S.p.A.
Massima: …dal momento che l’esame coinvolge anche la memoria di replica del 31 maggio 2024 della Hellas Verona, si afferma che l’eccezione sollevata dall’avv. …. all’udienza del 5 giugno 2024, relativa alla mancata notifica allo stesso della memoria di replica, non è foriera di conseguenze, dal momento che la memoria risulta essere stata notificata all’avv. …. altro difensore della Udinese Calcio, che nella stessa udienza del 5 giugno 2024 ha confermato l’avvenuta ricezione. Inoltre, l’eventuale vizio di mancata notificazione è stato sanato dalla avvenuta comparizione all’udienza dell’avv….. e dall’esperimento da parte dello stesso, nella medesima udienza, di specifiche difese in replica alla suddetta memoria della Hellas Verona.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 33/TFN-SVE del 29 Aprile 2024
Impugnazione Istanza: Ricorso ex artt. 90 e 91 CGS proposto dalla società Hellas Verona FC Spa (79837) al fine di accertare e dichiarare che la società Udinese Calcio Spa (64165) è tenuta a sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del calciatore A.B., dall’Udinese all’Hellas Verona, e a riconoscere il diritto della società Hellas Verona ad ottenere dall’Udinese il rimborso delle somme versate in eccesso dal club veronese a quello friulano a titolo di corrispettivo pattuito nell’accordo di trasferimento del predetto calciatore dalla Società cedente a quella cessionaria
Massima: …..si accoglie l’eccezione sollevata dalla difesa della Udinese Calcio circa l’inammissibilità della Memoria di replica inviata da Hellas Verona il 5 aprile 2024 in quanto non prevista né autorizzata, mentre si rileva che la Nota depositata il 18 aprile 2024 nel termine concesso per produzione documentale è meramente esplicativa della documentazione prodotta. Si dispone, quindi, lo stralcio della sola Memoria di replica inviata da Hellas Verona il 5 aprile 2024.
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 3/E del 20 ottobre 2022 (Premio di preparazione calciatore T.D.F. n. 28.05.2007 – matr. 2.449.963 – ric. 107)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (matr. 940.156) nei confronti della società ASD FC Gaetano B.T. (matr. 940.823)
Massima:…va dichiarata l’inammissibilità della memoria integrativa trasmessa dalla Resistente in data 14 novembre 2022, e dunque oltre il termine di cui all’art. 91, comma 5, CGS FIGC. Né risultano agli atti elementi utili per una rimessione in termini ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS FIGC, non avendo l’istante dimostrato che la decadenza sia stata determinata da una causa ad essa non imputabile perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà e comunque integrante il carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà (Cass., Sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773; Cass., Sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725). Anzi, la circostanza che la Resistente si sia attivata per richiedere la contestata certificazione soltanto il giorno stesso nel quale è spirato il termine di cui al comma 5 dell’art. 91 CGS FIGC sebbene avente ad oggetto un fatto storico risalente nel tempo, come pure la mancanza di ogni riferimento nell’atto di costituzione nel presente procedimento alla necessità di rimessione in termini per l’acquisizione di costituendi documenti, o ancora il deposito della discussa attestazione soltanto una settimana dopo (14.11.2022) il suo rilascio da parte del competente Comitato Regionale (7.11.2022) e comunque a soli due giorni dall’udienza di trattazione (16.11.2022), escludono l’operatività del rimedio ex art. 50, comma 5, CGS FIGC. La rimessione in termini, d’altronde, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. 11 novembre 2011, n. 23561; Cass. 26 marzo 2012, n. 4841). Per queste ragioni, la documentazione prodotta dalla Resistente con la memoria integrativa del 16 novembre 2022 non può essere posta da questo Collegio a fondamento della propria decisione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 51/TFN-SVE del 24 Giugno 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 9/E del 22 aprile 2021 – (premio di preparazione calciatore G.M. n. 21.8.2002 - matr. FIGC 6879627 – ric. 604),
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS –- FIGC della società AC Garda (matr. FIGC 780402) contro la società ASD Baldo Junior Team (matr. FIGC 947339)
Massima:…va dichiarata l’inammissibilità delle memorie di replica depositate dall’Associazione Calcio Garda, poiché non autorizzate e nemmeno previste dal codice di rito. Diversamente il documento attestante la delega alla firma presentata al Comitato Regionale Veneto, prodotta dalla reclamante solo con le memorie di replica, è da ritenersi rilevante ed ammissibile in quanto indispensabile ai fini del decidere. Nel caso di specie quindi non è possibile parlare di decadenze istruttorie poiché, queste, devono solo riguardare le richieste di prova e non anche l’allegazione di fatti. Sennonché la “(…) prova nuova indispensabile (…) è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando che quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (…)” (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, 28 marzo 2019, n. 24; TFN – SVE, 20 maggio 2019, C.U. n. 23).