T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1540/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via A. Riboty n. 28 presso lo studio dell’avv. Domenico Pavoni che, unitamente, all’avv. Stefano Mattii del foro di Fermo, lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;ASSI – AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO – EX UNIRE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

della decisione ruolo n. 1454/a/t dell’8 ottobre 2012 con cui la commissione di disciplina di appello dell’ASSI ha respinto il gravame amministrativo proposto dal ricorrente avverso la decisione con cui la commissione di disciplina di prima istanza ha disposto l’applicazione della sospensione di mesi due dalla qualifica di allenatore e della sanzione di euro 500 di multa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assi - Agenzia Per Lo Sviluppo del Settore Ippico e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente con atto di incolpazione del Sostituto della disciplina di ASSI, ex UNIRE, veniva rinviato a giudizio dal . PROCURATORE per la positività suindicata dove veniva condannato alla sanzione predetta con decisione n.117/12.

Interponeva appello-ricorso avverso la decisione n 117/12 alla Commissione di disciplina di appello il 26.3.12 con richiesta di sospensiva accolta con decisione presidenziale 28.3.12 .

Per l'udienza di discussione del ricorso amministrativo veniva dato avviso al ricorrente così come previsto dalle norme di procedura disciplinare dell'ex UNIRE (NPDU) – art.'20.

Il ricorrente formulava istanza di rinvio per indisponibilità fisica documentata, ma la Commissione di Disciplina di Appello decideva comunque il gravame domestico 1'8.1 0.12 respingendolo con la decisione indicata in epigrafe.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti doglianze:

I) -VIOLAZIONE dell'art 5 delle norme di procedura disciplinare dell'ex Unire,(NDPU- DOC V) ex Assi

La decisione appellata respinge tale difesa con la seguente motivazione, in penult pagina, cpv.:

“ ANCHE QUESTA DOGLIANZA NON PUO' TROVARE ACCOGLIMENTO PERCHE' PRIVA DI FONDAMENTO. COME RISULTA AGLI ATTI, INFATTI, IL PROCURATORE DELLA DISCIPLINA PRO TEMPORE, AVV. OMISSIS, CON DELIBERA N 11912011 DEL 16 SETTEMBRE 2011, HA ASSEGNATO, AL SOSTITUTO PROCURATORE AVV. OMISSIS PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE IL PROCEDIMENTO N. 35112011 CHE RIGUARDA l FATTI OGGETTO DELL'ODIERNO PROCEDIMENTO. VAL/DITA' ED EFFICACIA DELL'ATTO DI INCOLPAZIONE TROVANO, QUINDI, ORIGINE NELLA PIENEZZA DELLA DELEGA A MONTE CONFERITA, CHE ESCLUDE LA NECESSITA' DI UN DUPLICE SOTTOSCRIZIONE E CON LA QUALE, INVECE, VENGONO CONFERITI AL SOSTITUTO PROCURATORE TUTTI l PIU' AMPI POTERI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE “.

Un tale argomentare non sgombra l'illegittimità denunciata. .

Se è vero che il PROCURATORE della DISCIPLINA Avv. OMISSIS assegnava il procedimento per l'azione disciplinare al SOSTITUTO PROCURATORE Avv. OMISSIS, con atto interno del 16.9.11 (DOC IX), lealmente l' Avv Proietti in suo ATTO di INCOLPAZIONE del 10.10.2011 (DOC X) non si professava VICE PROCURATORE o VICE PROCURATORE VICARIO, poiché mai è stato nominato tale dal PROCURATORE della DISCIPLINA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 5, comma 2, delle NPDU dell'Unire. Quindi, se anche il PROCURATORE ha assegnato al SOSTITUTO il procedimento per l'esercizio dell'azione disciplinare, il SOSTITUTO, per le NORME di PROCEDURA DISCIPLINARE adottate ex D. Lgs. 449/1999 di riordino dell'ex Unire (v. in DOC V), non aveva il potere di elevare atto di incolpazione e ciò la censura domestica ha denunciato, perché l'art 5 delle NPDU prevede che al SOSTITUTO, ma SOLO se nominato VICE PROCURATORE (VICARIO o meno), il PROCURATORE può delegare le funzioni sue proprie, come l'esercizio dell'azione disciplinare con la formulazione dell'incolpazione.

II)- VIOLAZIONE degli artt 20 e 21 delle norme di procedura disciplinare dell'ex Unire, ex Assi- DOC V- e vizio di motivazione

E' scritto in decisione impugnata:

“PRELIMINARMENTE OCCORRE RESPINGERE LA RICHIESTA DI RINVIO DI UDIENZA FATTA PERVENIRE MEDIANTE FAX DALLA PARTE APPELLANTE PERCHE' INFONDATA IN FATTO E IN DIRITTO. DAGLI ATTI DI CAUSA INFATTI RISULTA CHE PARTE APPELLANTE E' RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVVOCATO OMISSIS /, GIUSTA DELEGA DEL 25 MARZO 2012 CHE HA RAPPRESENTATO CON SUFFICIENTE CHIAREZZA LE RAGIONI DEL, SUO ASSISTITO NELL'ATTO DI APPELLO E CONSIDERATO CHE SONO STATE EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI ALL'AVVOCATO OMISSIS, DIFENSORE E PROCURATORE COSTITUITO CON ATTO DI APPELLO, IN DATA 18 SETTEMBRE 2012 E DUNQUE NE/ TERMINI, CODESTA COMMISSIONE RITIENE DI POTER PROCEDERE ALLA TRA TrAZIONE DELLA CAUSA.”

Per detta udienza, l'art 21 delle NPDU prevede che, dopo la relazione fatta dal componente del collegio designato dal Presidente, "PRENDONO LA PAROLA IL PROCURATORE DELLA DISCIPLINA E L'APPELLANTE OD IL SUO DIFENSORE". Ciò premesso, il OMISSIS non ha delegato il suo difensore a sostituirlo in udienza di trattazione; anzi, con la sua istanza di rinvio dell' 8.1 0.12, citata in decisione ricorsa, motivata per indisposizione fisica comprovata da diagnosi medica allegata (DOC XI), dimostrava interesse a partecipare al procedimento per esercitare la sua facoltà ex art 21 NPDU di prender la P AROLA, anche a prevalenza sul suo difensore!

Il procedimento e la decisione ora gravata che l'ha definito hanno quindi violato l'art 21 delle NDPU, non dando la Commissione di Appello rilevanza alcuna al diritto di PARLARE del condannato disciplinare, nella trattazione del suo gravame domestico. Mentre IN FATTO la decisione è affetta da ECCESSO DI POTERE per difetto di motivazione, non fornendo alcuna spiegazione del perché non sussistesse il legittimo impedimento del condannato-appellante, imponente il rinvio, quantunque OMISSIS avesse dedotto in sua istanza di rinvio il contrario, documentandolo con diagnosi medica del dr OMISSIS dell'8/l0/l2 allegata all'istanza.

III) -ECCESSO di POTERE per erronea lettura di atto notorio del Veterinario

L'atto di incolpazione 10.10.2011 (invalido giusta motivo sub A), rinviava a giudizio disciplinare in Commissione di Disciplina I il OMISSIS  per "INCAUTA MEDICAZIONE" (v. ivi pag 2: "ritenuto potersi applicare nel caso di specie l'istituto dell'incauta medicazione ex art 11, comma VII del Regolamento .... .... P. Q. M. lo scrivente formula incolpazione nei confronti del Sig. OMISSIS. . . . . .. . affinché, previo accertamento e declaratoria della responsabilità del medesimo in ordine alla violazione contestata ed in considerazione della natura della sostanza in questione, disponga nei suoi confronti la sanzione ..... .'')

" La decisione della Commissione I n 117:12 condannava OMISSIS, non per INCAUTA MEDICAZIONE , ma per positività del cavallo a sostanza vietata ex III comma art Il e 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite- RCSP (DOC XII), ' che è fatto diverso, più grave rispetto all’INCAUTA MEDICAZIONE (VII c. art Il cit.): questa contiene quid pluris, che è l’accertamento dt somministrazione per fine terapeutico, comportante sanzione inferiore anche sola multa, e la non considerazione per la recidiva. '

Giungeva a ciò la Commissione I, così motivando: ::La Commissione non condivide la prospettazione accusatoria della Procura, giacché l’incolpato non ha fornito alcun sostegno probatorio atto a far apparire credibile quanto affermato..”

La decisione oggi ricorsa respinge tale motivo di appello in penultima pagina, penult. cpv., nel seguente modo:

“L 'APPELLANTE SOSTIENE CHE «DIVERSAMENTE DA QUANTO ASSUME LA DECISIONE APPELLATA LA RICOSTRUZIONE CHE AVEVA OFFERTO L'ON.LE PROCURA DELLA DISCIPLINA ERA CREDIBILE». IN PARTICOLARE SOSTIENE CHE NON OGNI PRESCRIZIONE MEDICA DEBBA ESSERE FATTA PER ISCRITTO COME E' ACCADUTO AL CASO DJ SPECIE ' •••••••••••••••••••••••••••••••”L'ATTESTAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO DOTT. OMISSIS DEPOSITATA AGLI ATTI, DEL 20 MARZO 2012, CHE DICHIARA CHE NEL MESE DI SETTEMBRE -INIZIO MESE DI OTTOBRE 2010 HA SOMMINISTRATO AL CAVALLO IL FARMACO CONTENENTE ACIDO SALICILICO, TUTTAVIA A PARERE DI QUESTA COMMISSIONE NON E' RILEVANTE Al FINI PROBATORI IN QUANTO NON FORNISCE ELEMENTI CERTI AL FINE DEL DECIDERE.”

Il giudizio di incertezza dell'atto notorio del Veterinario, la Commissione di Appello poteva evitare, se non ne avesse travisato il contenuto, perché quell'atto notorio, diversamente da quanto scrive la Commissione di Appello, recita: “…IO SOTTOSCRITTO OMISSIS..... MEDICO VETERINARIO, DICHIARO CHE, IN BASE A QUANTO RICORDO, ALLA FINE DEL MESE DI SETTEMBRE- INIZIO MESE DI OTTOBRE 2010 HO EFFETTUATO ALCUNE VISITE PRESSO LA SCUDERIA OMISSIS IN PARTICOLARE DI AVER PRESCRITTO AL CAVALLO DI NOME "OMISSIS " DI ANNI 7, MASCHIO, COME TERAPIA DI MANTENIMENTO PER PROBLEMI PODALI (LAMINITE) IL FARMACO PER USO IMPROPRIO GANADOL POLVERE ........”.

Quindi il Veterinario ha attestato di aver prescritto il farmaco per cura e non invece che ha somministrato ACIDO SALICILICO (GANADOL contiene ACIDO SALICILICO) senza giustificazione medica alcuna!.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente, che nel controdedurre alle censure di gravame chiede la reiezione del ricorso

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ed invero questa Sezione già con ordinanza cautelare n. 00198/2013 ha avuto modo di ribadire che “…il ricorso è assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento alla prima censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinare (in questo senso anche TAR Lazio – Roma n. 27/2013.

Ed invero osserva il Collegio che la decisione in appello impugnata ha statuito in senso sfavorevole al ricorrente sulla questione da lui sollevata della illegittimità sotto il profilo della competenza dell’atto di incolpazione, sostenendo che la relativa argomentazione sarebbe stata infondata, in quanto la commissione riteneva che i sostituti, una volta immessi nell’ufficio, avrebbero le medesime funzioni del procuratore.

Il Collegio non condivide queste argomentazioni.

Sotto il primo profilo va rilevato che nel regolamento disciplinare non sono previste preclusioni per cui non può escludersi che in appello l’interessato possa denunciare qualsiasi vizio del procedimento di primo grado e, quindi, anche vizi che avrebbe potuto denunciare già nel corso di tale procedimento, in quanto anteriori alla decisione.

Nel merito, invece, va rilevato che la tesi della piena equivalenza delle funzioni del procuratore e dei suoi sostenuti è smentita dal tenore letterale delle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento di disciplina che, da un lato, attribuiscono al Procuratore, senza menzione dei sostituti, il potere di promovimento dell’azione disciplinare mediante formulazione dell’atto di incolpazione e, dall’altro, limitano l’esercizio delle funzioni vicarie del procuratore al solo vice-procuratore cui siano state delegate le funzioni dal procuratore (si vadano i commi 2, 5 e 7 dell’articolo 5); da ciò deve escludersi che i sostituti abbiano le medesime funzioni del Procuratore.

Da ciò consegue che l’asserita “mera assegnazione” conferita al sostituto procuratore dell’Affare non rientra nell’ambito delle modalità prescrittive dep l’assegnazione delle funzioni vicarie.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato l’ atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila) in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione terza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 07/02/2014

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