CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA CIVILE, Ordinanza del 07/03/2017 n. 5712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore DI VIRGILIO ROSA MARIA

– OMISSIS –

ORDINANZA

sul ricorso (…) proposto da:

(...), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RODELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- _ricorrente -

contro

(...), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato VALTER CALVIERI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

controricorrente -

217-Verso la sentenza n_ 7723/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l'Avvocato Paolo Rodella difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Valter Calvieri difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

In fatto ed in diritto

E' stata depositata in Cancelleria e regolarmente comunicala, la seguente relazione:

"Il Consigliere rel.,

Premesso:

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da (...)  nei confronti del lodo sottoscritto il 19/1/2009, di condanna al pagamento a favore di (...), quale agente del calciatore, della somma di euro 250.600,00, a titolo di indennizzo per avere il primo esercitato il recesso senza giusta causa.

Per guanto interessa, la Corte del merito, premessa l'applicabilità della normativa riformata dal d.lgs. 40/2006, ha respinto il motivo inteso a far valere la mancata sospensione del giudizio arbitrale in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della querela di falso sul documento e l'incompetenza degli arbitri a giudicare la falsità, rilevando che il Quagliarella non aveva proposto alcuna querela di falso, né gli arbitri avevano esaminato detto profilo, se non per ritenerne l'irrilevanza; ha disatteso la tesi dell'impugnante, della non necessità della querela di falso stante il riempimento contra pacta, rilevando che nel caso era evidente che non vi era stato un riempimento trasfuso nel documento con contenuti diversi dal pattuito, ma, secondo lo stesso impugnante, la falsificazione del documento.

Ricorre avverso detta sentenza il (...) sulla base di un unico motivo.

Si difende con controricorso il (...).

Rileva quanto segue.

1.1.- L'unico motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

E' bene tener presente che avanti alla Corte d'appello l'impugnante aveva fatto valere sub l) la "violazione delle regole di diritto relative alla soluzione di una questione pregiudiziale su materia preclusa alla cognizione arbitrale(art.829, co.IV, c.p.c.)"e che la Corte capitolina ha respinto il motivo, posto che non era stato neppure dedotto che la parte avesse presentato la querela di falso, querela necessaria per non essere stato dedotto il riempimento con contenuto diverso da quanto pattuito, ma bensì la falsificazione del documento.

Ciò posto, si rileva che il ricorrente nel motivo ribadisce la non necessità della querela di falso, sostenendo che nel caso vi sarebbe stato il riempimento in modo difforme dal pattuito( le parti avevano concordato di "non compilare" la specifica voce); di avere "disconosciuto" la somma indicata (pag. 10 ricorso, ed a pag. 11 sostiene il disconoscimento "specifico" del documento), a fronte del quale la controparte avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione, da cui la sospensione del giudizio, spettando la questione al giudice ordinario, mentre gli Arbitri hanno deciso sulla base proprio di detto documento; a pag.13 del ricorso, infine, la parte sostiene che gli Arbitri avrebbero deciso una questione pregiudiziale di merito che non avrebbero potuto conoscere, neppure incidenter tantum, dovendo essere decisa la questione della falsità con efficacia di giudicato.

Orbene, il motivo è per la gran parte incongruo nella stessa  espositiva(vedi in particolare l'intima contraddizione tra la prima deduzione e l'ultima), introduce il disconoscimento della scrittura che non risulta sulla base della sentenza impugnata, ed è sostanzialmente inteso a ribadire il riempimento contra pacta, che in realtà è una deduzione incongrua atteso che, anche ad aderire alla tesi in oggetto, la conseguenza non sarebbe stata la sospensione del giudizio arbitrale o la non conoscibilità del merito della questione.

Nel resto, va rilevato che la Corte d'appello ha ben tenuto presente la distinzione tra riempimento absque pactis e contra pacta, concludendo per la falsità materiale sulla base della stessa prospettazione della parte, che necessita della querela di falso, come affermato, tra le ultime, nelle sentenze 5245/06, 18059/07 e 13101/08."

In esito all'odierna udienza, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione.

Va pertanto rigettato il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 9000,00, oltre euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma l quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2016

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