CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE, Ordinanza del 12/04/2018 n. 9033

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

– OMISSIS –

 

ORDINANZA

sul ricorso (…) proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE (...) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTI GIOACCHINO GERACI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(...), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio

dell'avvocato GABRIELE GIAMBRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO MOTTA giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

(...), (...) UNIONE SPORTIVA PROFESSIONALE EUROPA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1729/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/10/2014 la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato i gravami interposti dall'Associazione Sportiva dilettantistica e culturale (...) - in via principale- e dal sig. (...) -in via incidentale- in relazione alla pronunzia Trib. Palermo 25/6/2009, di accoglimento della domanda nel loro confronti spiegata dal sig. (...) di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di infortunio subito «il 12 giugno 2002, nel corso di una partita di allenamento di football americano», allorquando, «nonostante la palla fosse già uscita dal terreno di gioco e l'allenatore avesse fischiato l'interruzione dell'azione, il (...), anch'egli atleta iscritto alla medesima Associazione, aveva continuato la propria azione e lo aveva urtato da tergo, facendolo rovinare a terra per la forza dell'urto», riportando la «"frattura scomposta pluriframmentaria della diafisi omerale destra al 1/3 medio"». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito all'Associazione Sportiva dilettantistica e culturale (...) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il (...).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2043, 2059 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta anzitutto formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito [ es., l'atto introduttivo del giudizio di 10 grado, l'atto d'appello ] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente –per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della  elativa

individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,

23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

Va ulteriormente posto in rilievo come, al di là della formale intestazione del motivo, la ricorrente prospetti in realtà ( in particolare là dove lamenta che la «Corte nella motivazione non esamina e riferisce eventuali fonti di prova che attesterebbero una connotazione violenta dell'evento ... d'altronde nessuna dichiarazione testimoniale assunta contiene riferimenti specifici all'uso della violenza da parte dell'agente ... è evidente che le dichiarazioni testimoniali riportate dalla corte a sostegno della motivazione denotante illiceità della condotta per violenza, in realtà non contengano motivazione denotante illiceità della condotta per violenza ... le circostanze del fatto ... sono idonee a qualificare l'evento lesivo come una normale azione di gioco ...» ) anche doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico- fenomenica, e non anche come nella specie l'omesso e a fortiori l'erroneo esame di determinati elementi probatori ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ), nell'inammissibile sostanziale richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Villanova, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore del controricorrente Villa nova.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 23/5/2017

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