CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE, Ordinanza del 19/12/2019 n. 33764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

– OMISSIS

ORDINANZA

sul ricorso (…) proposto da:

(...) , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZAULI;

- ricorrente -

contro

(...)  SPA già (...)  ASSICURAZIONI SPA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA NICOLINI;

- controricorrente -

nonché contro

(...) , AC (...)  CALCIO;

- intimati

avverso la sentenza n. 208/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott.cc STEFANO GIAIME GUIZZI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. (...) ricorre, sulla base di dodici motivi, per la cassazione della sentenza n. 208/18, del 22 gennaio 2018, della Corte di Appello di Bologna, che - respingendo il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 885/11, del 9 agosto 2011, del Tribunale di Ravenna - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente nei confronti di (...)  (...) , dell'Associazione Calcistica (...)  Calcio, della (...)  Assicurazioni S.p.a., in relazione ad un infortunio di gioco occorsogli il 10 marzo 2002, nel corso di una partita di calcio dilettantistico.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver adito il Tribunale di Ravenna, convenendo in giudizio il (...) e l'A.C. (...)  Calcio (del quale il primo risultava un associato) per sentirli condannare – in solido, ovvero ciascuno secondo i rispettivi titoli di responsabilità – al risarcimento dei danni da esso (...) subiti in relazione all'infortunio suddetto, la cui dinamica era, dall'allora attore, così ricostruita. Il (...) , mentre tentava di colpire di testa il pallone indirizzandolo verso la porta avversaria, subiva una forte gomitata da tergo da parte del (...) , all'esito della quale cadeva al suolo, riportando lesioni medicalmente accertate consistite in: "esiti di trauma cranico commotivo con frattura frammentata temporale destra, focolaio lacero-contusivo cerebrale ed ematoma sottodurale, trattato chirurgicamente mediante trapanazione cranica, toilette dei frammenti di frattura e ricostruzione della teca ossea, con fissazione dei frammenti a mezzo di fili, placche e viti".

Autorizzato il (...) a chiamare in causa la società (...) , in forza di polizza stipulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in favore della Lega Nazionale Dilettanti, il (...) - a conclusione del giudizio di primo grado, la cui istruttoria si sostanziava nell'esame di diversi testimoni, negli interrogatori formali e nello svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale - vedeva rigettare la propria domanda, avendo il Tribunale ravvisato la sussistenza dei presupposti di operatività della cosiddetta scriminante del "rischio sportivo", come già riconosciuto dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Ravenna, con sentenza resa all'esito di un procedimento penale instaurato, a carico del (...) , per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.

Proposto gravame dall'attore soccombente, la Corte d'Appello di Bologna dichiarava improcedibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti del (...) , rigettando quella verso l'A.C. (...) , e, con essa, quella di manleva avanzata dal (...) nei confronti della (...) . In particolare, la declaratoria di improcedibilità veniva motivata - a norma dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen. - sul rilievo che il (...) aveva trasferito la domanda risarcitoria in sede penale, costituendosi parte civile nel procedimento conclusosi con l'assoluzione del (...) dal reato di lesioni dolose, in virtù della già ricordata decisione resa dal G.u.p. ravvenate, poi confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che rigettava l'impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile. Pronuncia, quest'ultima, peraltro impugnata unicamente dal (...) , con ricorso accolto da questa Corte, la quale (nel censurare la decisione impugnata per avere il giudice penale omesso di interrogarsi, agli effetti civili, sull'eventuale configurabilità della responsabilità del (...) almeno a titolo di colpa) rinviava, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande risarcitorie, innanzi alla Corte di Appello civile territorialmente competente, ovvero, nuovamente, quella felsinea, ove, pertanto, si è radicato un giudizio "parallelo" a quello presente.

3. Avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna, come detto, ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti del (...) , rigettando quelle verso l'A.C. (...)  e la (...) , ricorre per cassazione il (...) , sulla base di dodici motivi.

3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - ipotizza la ricorrenza di un "error in procedendo", consistito nell'omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione.

Il ricorrente assume di avere censurato la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto operante la scriminante del "rischio consentito", dolendosi del fatto che il Tribunale ravennate non avesse condotto alcuna verifica volta ad accertarne il superamento, soprattutto con riferimento ai criteri all'uopo individuati dalla giurisprudenza di legittimità, e consistenti nella presenza di un grado di violenza tale da essere incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva

si svolge (nella specie, quello dilettantistico), e con la qualità delle persone che vi partecipano.

Lamenta, pertanto, che tale motivo di gravame non sarebbe stato in alcun modo analizzato dalla Corte d'Appello, la quale, pronunciando una sentenza "sostanzialmente monca", avrebbe motivato il rigetto della domanda risarcitoria postulando unicamente una responsabilità dolosa del (...) , senza considerare l'ipotesi di una sua responsabilità solo per colpa, quantunque la stessa fosse stata prospettata da esso (...) , sia in prima che in seconde cure, come da scritti defensionali riprodotti nel presente ricorso (anche ai fini ed effetti di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.).

3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - deduce violazione dell'art. 1362 cod. civ. In questo caso, viene censurata la sentenza impugnata laddove la Corte bolognese, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria proposta verso il (...) (in ragione dell'avvenuto trasferimento della stessa in sede penale), ha escluso che l'odierno ricorrente avesse inteso operare un trasferimento solo parziale della pretesa già azionata in sede civile. A tale esito il giudice perveniva sul rilievo che il (...) , costituendosi parte civile nel giudizio avente ad oggetto il reato ex art. 582 cod. pen., aveva chiesto il ristoro, oltre che dei danni patrimoniali, anche del "danno bio-psicologico", e dunque della totalità dei pregiudizi subìti.

Tale ricostruzione, tuttavia, sì porrebbe in contrasto - secondo il ricorrente - con il contenuto dell'atto di costituzione di parte civile, da interpretarsi nel senso che il trasferimento della pretesa risarcitoria riguardava solo le conseguenze patrimoniali del danno bio-psicologico subìto, ed esattamente il danno incidente sulla capacità lavorativa,

essendosi il (...) riservato, in sede civile, il ristoro dei danni non patrimoniali (ed esattamente, quelli esistenziale, alla salute, morale e subiettivo transeunte). La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe violato, nell'interpretazione dell'atto di costituzione di parte civile, il canone letterale di cui al citato art. 1362 cod. civ.

3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - deduce violazione dell'art. 1375 cod. civ. e degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ.

Si censura la decisione d'appello laddove afferma che, in ogni caso, la dichiarata intenzione del (...) di voler trasferire in sede penale solo una parte della vertenza civilistica non era meritevole di tutela, realizzando una forma di abusivo frazionamento della pretesa creditoria e, quindi, di abuso dello strumento processuale.

Il ricorrente censura tale affermazione, innanzitutto, in ragione della ontologica differenza che sussisterebbe tra i crediti azionati in sede civile e in quella penale. Sottolinea, inoltre, come debba ritenersi consentita anche una parcellizzazione del credito, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 4090 del 16 febbraio 2017), purché ricorra, quale unica condizione, che il creditore abbia un interesse alla proposizione separata delle azioni. Tale sarebbe, appunto, l'evenienza ipotizzabile nel caso di specie, giacche l'interesse del (...) sarebbe, ad un tempo, quello di coltivare il giudizio penale per il grave fatto di cui è stato vittima, nonché di instaurare il processo civile per conseguire un ristoro patrimoniale dei pregiudizi subiti.

Infine, si sottolinea come - sempre secondo le Sezioni Unite di questa Corte - il principio della non frazionabilità della domanda debba essere riferito sempre ad un singolo credito, e non ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso.

3.4. Il quarto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - censura la sentenza impugnata per non aver considerato coinvolti, nel caso di specie, "diritti fondamentali ed assoluti rinvenienti da principi costituzionali e trattati inerenti", quali, in particolare, il diritto alla protezione della salute, quello all'eguaglianza, nonché "alla difesa da aggressione inutili", come sanciti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., nonché dagli artt. 2 e 3 della cosiddetta "Carta di Nizza".

3.5. Il quinto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - deduce violazione di legge, sia per l'erronea ritenuta sussistenza di un giudicato (donde la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.), sia "per divergenze sulla prova".

Si censura la sentenza impugnata laddove, in relazione agli esiti del giudizio penale svoltosi su quegli stessi fatti, ha ritenuto essersi formato, tra tutte le parti del rapporto processuale, un giudicato che esclude l'esistenza del reato di lesioni dolose.

Sostiene, al riguardo, il ricorrente che la Corte di Cassazione, in sede penale, non avrebbe affatto escluso il dolo nella condotta del (...) , essendosi limitata ad affermare come gli elementi probatori acquisiti non potessero giustificarne la condanna penale, in applicazione del principio secondo cui la responsabilità penale può essere affermata solo "oltre ogni ragionevole dubbio". Si tratta, tuttavia, di un principio che riguarda il solo processo penale, non estensibile, pertanto, sottolinea il ricorrente, al giudizio civile di responsabilità.

3.6. Con il sesto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - il ricorrente lamenta che l'incertezza in ordine all'esistenza del dolo eventuale non sia stata posta a carico del danneggiante, in applicazione del principio del "più probabile che non".

In particolare, il ricorrente - attraverso la puntuale riproduzione, in ricorso, delle deposizioni rese dai vari testi escussi in sede civile - assume che l'apprezzamento di tale materiale probatorio, ove fosse stato condotto secondo il criterio del "più probabile che non" (in luogo di quello penalistico dell'oltre ogni ragionevole), avrebbe dovuto portare a riconoscere la sussistenza del dolo eventuale nel comportamento del (...) .

3.7. Il settimo motivo - proposto anch'esso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - costituisce sostanziale prosecuzione del precedente, censurando la sentenza impugnata per non aver considerato il criterio della "preponderanza dell'evidenza" in tema di valutazione delle prove (donde l'ipotizzata violazione dell'art. 2697 cod. civ.), quanto all'apprezzamento dell'elemento soggettivo dell'illecito.

3.8. L'ottavo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - ipotizza la ricorrenza di un "error in procedendo", consistito nell'omessa pronuncia su di una domanda ritualmente proposta in giudizio.

Si censura la sentenza impugnata laddove afferma che, a prescindere dal problema dell'effettiva applicabilità dell'art. 2049 cod. civ. alle associazioni sportive dilettantistiche per il fatto commesso dall'associato, quella prevista dalla norma "de qua" è un'ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui, nella specie non configurabile, atteso che il fatto altrui - nella forma dolosa, allegata in causa – è stato definitivamente escluso, con sentenza penale passata in giudicato.

Reputa il ricorrente che tale statuizione non potrà che essere caducata, per effetto dei motivi che precedono, e particolarmente del primo, con il quale si è dedotto come il (...) avesse fondato la propria pretesa risarcitoria sull'allegazione anche di una responsabilità colposa del (...) .

3.9. Il nono motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - si collega strettamente al precedente, ipotizzando omessa motivazione circa un "punto decisivo della controversia", da identificarsi nel quarto motivo di appello (peraltro, riproposto con il primo motivo del presente ricorso per Cassazione), non esaminato dalla Corte felsinea.

3.10. Il decimo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - ipotizza la ricorrenza di un "error in procedendo", in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di (...) , non essendovi, sottolinea il ricorrente, ancora alcun giudicato che abbia escluso il dolo eventuale del (...) .

Si censura la sentenza impugnata, in particolare, laddove ha escluso l'esistenza dell'obbligo di garanzia della (...) , sul rilievo che la polizza non copriva i danni derivanti da dolo, ovvero proprio quelli in relazione ai quali la domanda attorea, secondo la Corte d'Appello, risultava proposta.

3.11. L'undicesimo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - ipotizza la ricorrenza di un "error in procedendo", evidenziando come la Corte abbia errato nell'escludere la copertura assicurativa, sulla base della tesi secondo cui l'elemento soggettivo della colpa non sarebbe stato prospettato nella domanda attorea, ricollegandosi, pertanto, siffatta censura, a quella oggetto del primo motivo di ricorso.

3.12. Infine, il dodicesimo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - ipotizza nullità della sentenza per difetto di corretta interpretazione della domanda, ribadendo come "il più contenga il meno", nel senso che, quantunque si escluda il dolo, anche in forma eventuale, nel contegno del (...) , di certo sussisterebbe, almeno, la colpa.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione la sola società (...)  S.p.a. (già società (...)  Assicurazioni S.p.a.), chiedendone il rigetto.

Sottolinea la controricorrente come il primo motivo di ricorso debba ritenersi inammissibile e, comunque, infondato.

Premesso, invero, che il vizio di omessa pronuncia è da escludere quando il giudice d'appello fondi la propria decisione su una costruzione logico giuridica incompatibile con la domanda, la controricorrente evidenzia come la Corte bolognese abbia dichiarato improcedibile la domanda avanzata dal (...) nei confronti del (...) , e ciò per effetto della avvenuta costituzione di parte civile, del primo, nel processo penale e, dunque, del trasferimento in tale sede della pretesa risarcitoria. Di conseguenza, la Corte territoriale non ha espressamente esaminato il motivo d'appello, con cui veniva censurata la decisione del primo giudice in relazione al riconoscimento della scriminante del rischio consentito, ritenendo tale censura assorbita, implicitamente, dalla declaratoria di improcedibilità della domanda. D'altra parte, la medesima Corte felsinea ha pure respinto la domanda proposta dal (...) , ex art. 2049 cod. civ., nei confronti della associazione (...) , sul presupposto che il "fatto altrui" fosse stato allegato in forma dolosa, risultando, tuttavia, esso definitivamente escluso in forza del giudicato penale formatosi sul punto. Pertanto, il motivo di gravame, del quale il ricorrente lamenta l'omesso esame (ed attinente alla pretesa responsabilità colposa del (...) ), risultava respinto, con riferimento ad entrambe le azioni esercitate, per

preclusione all'esame del merito, per le due ragioni appena illustrate.

In ogni caso, il motivo risulterebbe anche non fondato, considerato che - proprio sulla scorta del contenuto degli scritti defensionali riportati dal (...) nell'illustrare il presente motivo di ricorso - risulterebbe evidente come il medesimo si sia sempre lamentato di una condotta violenta del (...) posta in essere "non solo con coscienza ma pure con la precisa intenzione di ledere", ciò che confermerebbe come egli abbia sempre e solo dedotto l'esistenza di un illecito doloso.

Il secondo motivo di ricorso sarebbe, invece, inammissibile, per difetto di specificità ed autosufficienza, senza tacere, poi, del fatto che lo stesso risulterebbe formulato in modo contraddittorio, lamentando, per un verso, la violazione di un canone ermeneutico formale, quale quello dell'art. 1362 cod. civ., ma poi censurando la sentenza impugnata perché avrebbe dato un'interpretazione "solo formale" della domanda proposta. In ogni caso, pure questo motivo sarebbe infondato, dal momento che, in occasione della costituzione di parte civile, il (...) avrebbe richiesto il ristoro di tutti i danni derivanti dall'illecita condotta del (...) .

L'eccezione di difetto di specificità e autosufficienza è formulata anche con riferimento al terzo motivo di ricorso, del quale, comunque, si assume l'infondatezza, considerato che l'eccezione individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte al divieto di "parcellizzazione" del credito concerne un caso, quello di più crediti relativi ad un medesimo rapporto di durata, che non ricorre, evidentemente, nel caso di specie.

Privo di specificità ed autosufficienza sarebbe, inoltre, il quarto motivo, senza considerare che risulterebbe impossibile stabilire a quale statuizione della sentenza impugnata esso si riferisca.

Inammissibili risulterebbero anche i motivi quinto, sesto e settimo, anche in ragione del fatto che la sentenza d'appello non ha effettuato alcuna valutazione delle prove testimoniali, avendo deciso la controversia sottoposta al suo esame sulla base di due diverse "rationes decidendi", che escludevano la necessità del riesame di tali prove.

L'inammissibilità inficerebbe anche l'ottavo motivo, risultando esso privo di autonomia, come confermerebbe il fatto che è lo stesso ricorrente a prospettarne l'accoglimento come "conseguenza automatica" della cassazione della sentenza impugnata, qualora fosse accolto il primo motivo.

Il nono motivo sarebbe anch'esso inammissibile, non essendo dedotto alcun specifico "fatto" decisivo per il giudizio di cui la sentenza impugnata avrebbe omesso l'esame, come oggi richiesto dal novellato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Quanto, poi, al decimo motivo, lo stesso sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione, essendosi impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva, vale a dire una statuizione che solo l'assicurato sarebbe legittimato ad impugnare. Inammissibili, infine, per difetto di specificità e autosufficienza, sarebbero pure i motivi undicesimo e dodicesimo.

5. È intervenuto in giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l'accoglimento del (solo) primo motivo di ricorso.

6. Ha presentato memoria la controricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.

7.1. In particolare, il primo motivo è fondato, per quanto di ragione.

7.1.1. Nel procedere al suo scrutinio, tuttavia, deve muoversi dalla premessa che il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal (...) si fonda - come rilevato, correttamente, dall'odierna controricorrente - su di una duplice "ratio decidendi".

Per un verso, infatti, è stata dichiarata improcedibile - ex art. 75 cod. proc. pen. - la domanda nei confronti del (...) , giacché si è ritenuto che essa sia stata (interamente) trasferita in sede penale. E ciò in quanto, sia l'azione esperita in sede civile, che la costituzione di parte civile in sede penale, sono state ritenute vuoi basate sulla medesima "causa petendi", ovvero la responsabilità del (...) per "fatto doloso", vuoi coincidenti nel "petitum", vale a dire il ristoro di tutti i danni subiti (laddove il ricorrente assume, invece, che la costituzione di parte civile avrebbe riguardato i soli pregiudizi patrimoniali).

D'altra parte, il rigetto della domanda proposta nei confronti della A.C. (...)  (come, del resto, di quella di manleva verso la (...) , chiamata in causa dal (...) ) è stato motivato sul presupposto che il titolo dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria - anche – verso tali soggetti fosse l'addebito di una responsabilità dolosa del (...) , incompatibile con la previsione di cui all'art. 2049 cod. civ. e non rientrante nell'obbligazione di garanzia della società assicuratrice, addebito in relazione al quale risulta intervenuta sentenza penale assolutoria passata in giudicato.

Orbene, il presente motivo di ricorso mira proprio a scalfire l'assunto secondo cui l'azione risarcitoria esercitata in sede civile sia stata fondata sull'accertamento di una responsabilità del (...) (solo) a titolo di dolo; a tale fine, in particolare, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di gravame volto a censurare il superamento dei limiti della scriminante del "rischio consentito", e dunque sulla configurabilità di una responsabilità (almeno) per colpa del (...) , idonea a consentire l'accoglimento della pretesa risarcitoria sia verso costui che verso la A.C. (...) .

7.1.2. Tale motivo - sebbene ammissibile, per le ragioni di cui si dirà immediatamente appresso - è fondato solo nella parte in cui lamenta l'omissione di pronuncia nei confronti dell'A.C. (...) , e non pure del (...) , e ciò per i motivi che di seguito saranno meglio illustrati.

Va, infatti, preliminarmente disattesa - come anticipato - l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dall'odierna controcorrente sul rilievo dell'avvenuto assorbimento della censura suddetta nella decisione del giudice di appello.

Secondo la società Aviva, invero, la Corte territoriale non avrebbe avuto ragione di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale il (...) lamentava il superamento dei limiti della scriminante del rischio consentito, giacché il giudice di appello avrebbe ritenuto tale

censura assorbita, implicitamente, sia nella declaratoria dì improcedibilità - ex art. 75 cod. proc. pen. - della domanda risarcitoria proposta verso il (...) , sia, quanto invece alla pretesa

azionata ex art. 2049 cod. civ. nei confronti della associazione (...) , nella constatazione che il "fatto altrui" ipotizzato dall'attore fosse stato sempre e solo allegato in forma dolosa, risultando, quindi, definitivamente escluso, in forza del giudicato penale formatosi sul punto.

Siffatta eccezione di inammissibilità deve essere, però, disattesa.

Sul punto, infatti, deve constatasi che la figura dell'assorbimento cd. "improprio" è ipotizzabile "quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande", sicché, se di regola "l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento", resta, nondimeno, inteso che "ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa" (Cass. Sez. 1, ord. 12 novembre 2018, n. 28995, Rv. 651580-01).

In termini ancora più netti, questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass. Sez. 5, ord. 30 aprile 2019, n. 11459, Rv. 653671-01) che "l'illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità", sebbene "solo ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.", ovvero, proprio quanto lamenta il ricorrente, per l'appunto, con il primo motivo di ricorso.

7.1.3. Chiarite le ragioni per le quali il primo motivo di ricorso è ammissibile, lo stesso si presenta solo in parte fondato.

7.1.3.1. Esso non lo è, infatti, laddove il (...) stigmatizza l'omessa pronuncia della Corte sulla censura relativa al superamento del rischio consentito, quanto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del (...) . Ed invero, dallo stesso tenore degli atti defensionali predisposti dall'odierno ricorrente in primo grado (come riprodotti nel presente ricorso per soddisfarne la condizione di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.), si evince chiaramente come egli avesse inteso dedurre la sola responsabilità

dolosa del (...) , lamentando una condotta violenta dallo stesso posta in essere "non solo con coscienza ma pure con la precisa intenzione di ledere".

Ne consegue, pertanto, che del tutto corretta - a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. - è stata la decisione del giudice di appello di non dare corso alla disamina del motivo, giacché teso a prospettare (come non ha mancato di evidenziare lo stesso sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, nel proprio atto di intervento in giudizio) una questione, ovvero quella relativa ad una possibile responsabilità "per colpa" del (...) , non sottoposta al vaglio del primo giudice.

7.1.3.2. Non corretta, per contro, è stata la decisione della Corte felsinea consistita nel non esaminare tale profilo - ovvero, lo si ribadisce, la ricorrenza nel contegno del (...) (quantomeno) di profili di colpa - in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal (...) , ex art. 2049 cod. civ., nei confronti dell'A.C. (...) .

Va, infatti, qui data continuità - come ha ben osservato, nuovamente, il sostituto Procuratore Generale presso questa Corte - al principio già affermato, in passato, dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui "non integra mutamento di domanda nel giudizio di appello, precluso dall'art 345 cod. proc. civ., la modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) d'imputabilità del comportamento del commesso, essendo detta definizione irrilevante ai fini della domanda proposta a norma dell'ad 2049 cod. civ." (Cass.

Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4895, Rv. 401533-01).

Alla stregua di tale principio, dunque, la Corte territoriale, ancorché il (...) avesse per la prima volta introdotto in appello il tema della responsabilità per colpa del (...) , non si sarebbe potuta esimere dal valutarlo, nel decidere la questione relativa all'applicazione della fattispecie di cui alla norma suddetta (anche) ai rapporti tra associato ed associazione sportiva, cosa che invece essa non ha fatto, incorrendo per ciò solo nella lamentata omissione di pronuncia, e ciò sul presupposto che il solo "fatto altrui" utilmente esaminabile fosse quello doloso, la cui sussistenza era stata, però, ormai definitivamente esclusa in virtù di sentenza penale passata in giudicato, di assoluzione del (...) dal reato di cui all'art. 582 cod. pen.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte felsinea perché si pronunci in ordine alla possibilità di ravvisare nella condotta del (...) – ma ai soli fini, si ribadisce, della decisione sulla domanda risarcitoria proposta verso l'A.C. (...) (e non del (...) medesimo) - gli estremi di una responsabilità per colpa, nonché, più in generale, per stabilire se ricorrano le condizioni perché l'associazione sportiva, di cui costui era tesserato, possa risponderne dell'operato a norma dell'art. 2049 cod. civ.

7.2. Nei suoi restanti motivi il ricorso non può, invece, essere accolto.

7.2.1. In particolare, i motivi secondo e terzo - da esaminarsi congiuntamente data la loro connessione, giacché involgono il tema della declaratoria di improcedibilità della domanda risarcitoria proposta contro il (...) , in ragione dell'avvenuto trasferimento di ogni pretesa, verso di esso, in sede penale - risultano, rispettivamente l'uno non fondato, l'altro addirittura inammissibile.

7.2.1.1. Con riferimento al secondo motivo va, infatti, osservato che il "giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e

rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale" (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 gennaio 2016, n. 118, Rv. 638481-01). Orbene, proprio richiamandosi a questo criterio, la Corte felsinea ha ritenuto che "l'asserita «parzialità» della costituzione di parte civile" fosse "solo apparente", in quanto l'allegazione del danno cd. "bio-psicologico", smentisce l'assunto che il trasferimento, in sede penale, della pretesa risarcitoria abbia riguardato i soli danni patrimoniali.

Si tratta, per vero, di valutazione del tutto corretta (e che comporta la non fondatezza del motivo in esame), e ciò alla stregua del carattere "non patrimoniale" del danno alla salute e della sua "natura unitaria" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 9 luglio 2019, n. 18328, Rv. 654775-01), che postula, pertanto, una liquidazione anch'essa unitaria, "nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di «vulnus» «interno» al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. «lucro cessante», quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto)" (Cass. Sez.

3, sent. 17 gennaio 2018, n. 901, Rv. 647125-04).

7.2.1.2. Peraltro, l'esito appena illustrato dello scrutinio del secondo motivo di ricorso rende addirittura inammissibile il terzo, con il quale la sentenza impugnata - dopo aver ritenuto trasferita integralmente la pretesa risarcitoria in sede penale - ha, comunque, affermato (affiancando, così, a quella prima "ratio decidendi" una seconda) il carattere "abusivo" di un eventuale trasferimento parziale della stessa.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il "giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima «ratio decidendi», esamini ed accolga anche una seconda «ratio», al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della «potestas iudicandi», atteso che l'art. 276 cod. proc. civ., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse «rationes decidendi», distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse" - ma discorso analogo può compiersi per il suo rigetto, come nel caso in esame - "rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile" (Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01).

7.2.2. I motivi quarto e dodicesimo, difettando di specificità, sono anch'essi inammissibili.

7.2.2.1. Opera, al riguardo, il principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali  la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01).

7.2.3. I motivi quinto, sesto e settimo - da scrutinarsi congiuntamente, data la loro connessione - sono da ritenersi, invece, assorbiti.

7.2.3.1. Dal momento, infatti, che risulta ormai non più scalfibile - in ragione del mancato accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso - l'affermazione della Corte felsinea circa il sopravvenuto difetto di procedibilità della domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente nei confronti del (...) , diventa del tutto superfluo procedere alla disamina di tali ulteriori motivi, tendendo essi a riproporre questioni su quel tema che giammai potrebbe essere esaminato nel merito, quali, in particolare, la possibilità di autonomo apprezzamento, in sede civile, della responsabilità del (...) a titolo di dolo (quinto motivo), e ciò anche in relazione ai differenti criteri di accertamento ivi vigenti (sesto e settimo motivo), in particolare sotto il profilo della non automatica vincolatività del passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria dello stesso dal reato di lesioni personali dolose.

7.2.4. Analogamente, pure i motivi ottavo e nono - anch'essi da scrutinarsi congiuntamente, data la loro connessione - sono assorbiti, quantunque per la ragione opposta.

7.2.4.1. L'accoglimento, sebbene nei limiti dianzi indicati, del primo motivo di ricorso, e dunque la necessità per la Corte di Appello di Bologna di pronunciarsi sulla responsabilità ex art. 2049 cod. civ. dell'A.C. (...) , rende superfluo provvedere su di essi, riguardando la medesima questione.

7.2.5. Infine, i motivi decimo e undicesimo - concernenti la domanda di manleva verso la società (...)  (oggi (...), assicuratore del (...) - sono anch'essi assorbiti, in ragione, a tacere

d'altro (ed in particolare dell'assenza di un'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore), dell'impossibilità, per l'odierno ricorrente, di far valere ogni pretesa nei confronti dell'assicurato, stante il difetto di procedibilità della domanda verso lo stesso.

8. L'esaurimento del rapporto processuale tra il ricorrente e la società (...), con il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti, comporta la necessità, per il ricorrente, di rifonderle le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, rigetta il secondo, dichiarando inammissibili il terzo, il quarto e il dodicesimo, dichiarando assorbiti il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio, quanto al rapporto processuale non esaurito; condanna (...) a rifondere alla società (...) Assicurazioni S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 settembre 2019.

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