CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE, Ordinanza del 21/09/2020 n. 19666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: DI MARZIO MAURO

– OMISSIS - 

 

ORDINANZA

sul ricorso (…) proposto da:

F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO RICHELMY 38, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GENTILE, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA' FOOTBALL (...) S.P.A., C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...),

(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...);

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 15389/2018 del TRIBUNALE di BARI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2020 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,

affermi come la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

RILEVATO CHE

1. — F.C. (...) S.p.A. in liquidazione ha agito nei confronti della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, del C.O.N.I. nonché delle persone fisiche indicate in epigrafe, dinanzi al Tribunale di Bari, ed ha chiesto:

a) dichiararsi la nullità del provvedimento adottato dal C.O.N.I. di commissariamento straordinario del presidente federale, del consiglio di presidenza e del consiglio federale della F.I.G.C., con conseguente nullità degli atti e provvedimenti del commissario straordinario che avevano portato all'esclusione dell'attrice dal campionato di calcio della Lega di serie B per la stagione sportiva 2018-2019, allo svincolo di tutti i tesserati e all'azzeramento del patrimonio aziendale costituito dal valore di mercato dei suoi giocatori; b) accertarsi l'inadempimento contrattuale dei medesimi giocatori e del direttore sportivo per aver abbandonato ingiustificatamente il ritiro pre-campionato in data 16 luglio 2018; c) condannarsi i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno. Dichiarato il fallimento della società attrice in data 14 gennaio 2019, il giudizio è stato proseguito dal Fallimento.

La F.I.G.C. si è costituita ed ha, per quanto rileva, formulato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda contro di essa rivolta, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo.

2. — La F.I.G.C. ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nessuna delle parti del giudizio di merito ha svolto difese in questa sede.

3. — Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., sulle conclusioni scritte del P.G., depositate il 12 marzo 2020, di declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.

CONSIDERATO CHE

4. — A fondamento del ricorso la F.I.G.C. ha osservato che l'originaria attrice e successivamente il Fallimento avevano posto a base della pretesa risarcitoria indirizzata nei suoi confronti atti adottati da essa Federazione nell'espletamento di poteri pubblicistici demandatile in materia di ammissione ai campionati professionistici.

RITENUTO CHE

5. — Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda spiegata da F.C. (...)  S.p.A. in liquidazione e poi dal Fallimento nei confronti della F.I.G.C..

Vale osservare che queste Sezioni Unite hanno da tempo affermato che l'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto dall'art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del processo amministrativo, che, all'art. 4 dell'allegato 4, ha abrogato il cit. art. 3 e all'art. 133, primo comma, lettera z), ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, fermo restando che l'azione

risarcitoria proposta nei confronti di soggetti privati è, invece, assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21577, in linea con la giurisprudenza precedente ivi richiamata).

Nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la società allora attrice ha sostenuto che tale orientamento dovrebbe essere rivisto, dal momento che le Sezioni Unite avrebbero dato per presupposto nella propria decisione «il fatto che permanesse, nel testo dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 220/2003, il riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riferimento che, invece, è stato sostituito da "è disciplinata dal codice del processo amministrativo"», in forza dell'articolo 3, comma 13, dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ma l'argomento, indipendentemente dalla sua fondatezza, non è pertinente, giacché la controversia nell'occasione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite era stata instaurata nel 1995 dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sicché sorgeva questione degli effetti della disposizione del 2003, e poi di quella del 2010, sul processo già in corso: mentre, nel caso in esame, l'intera vicenda processuale, sorta nel 2018, si è svolta nel vigore del citato articolo 133, primo comma, lettera z), del codice del processo amministrativo, che da solo basta, inequivocabilmente, al radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia introdotta da F.C. Bari 1908 S.p.A. in liquidazione nei confronti della F.I.G.C.. In esso, infatti, è stabilito che: «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti». E, come si è già detto, F.C. (...)

S.p.A. in liquidazione ha nel giudizio in discorso dedotto per l'appunto la «nullità» degli atti e provvedimenti di F.I.G.C. che avevano portato all'esclusione dell'attrice dal campionato di calcio della Lega di serie B.

8. — In conclusione, la domanda proposta dalla originaria attrice nei confronti della F.I.G.C. è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse. Non vi è luogo a provvedere sulle spese. Considerato che il regolamento

preventivo di giurisdizione non costituisce mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it