CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI, Sentenza del 09/01/2019 n. 328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO
– OMISSIS –
SENTENZA
sul ricorso (…) proposto da:
(...), elettivamente domiciliato in ROMA, via del Gesù n. 62, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO VISONE, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
(...), elettivamente domiciliato in ROMA, Via del Gesù n. 62, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO VISONE, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente successivo -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, via Baiamonti n. 25;
- controricorrente -
nonché contro
(...);
- intimato -
avverso la sentenza n. 597/2015 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - depositata il 12/11/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'avvocato Lodovico Visone.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza n. 597 del 2015, depositata il 12 novembre 2015, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato, in solido,(...) e (...), nelle rispettive qualità di arbitro di calcio iscritto all'AIA (Associazione Italiana Arbitri) e di commissario della CAN D (Commissione Arbitri Nazionale per le partite di serie D), al risarcimento in favore del CONI del danno erariale determinato in C. 271.677,07, in relazione alla partita giocata il 14)giugno 1997 tra il (…) e il (…), il cui risultato rientrava tra quelli rilevanti per il concorso pronostici "Totogol".
1.2. Il giudice d'appello ha premesso, in sintesi, che il danno era derivato dal fatto che, nonostante la partita fosse stata sospesa dall'arbitro (...) nei minuti finali a seguito della quinta espulsione di un calciatore del (…) (e ciò a norma di regolamento, che prevede un minimo di sette giocatori per squadra), il risultato considerato ai fini della combinazione vincente del predetto concorso pronostici era stato quello di 1 a O in favore del (…) (punteggio in atto al momento della sospensione), in base a un secondo referto arbitrale inviato dal (...), su impulso del (...), nel quale l'ultima espulsione era stata collocata temporalmente a partita già conclusa.
Una volta accertato dalla Corte federale della FIGC che la partita era stata invece sospesa, il CONI aveva provveduto a risarcire, per un totale di circa un miliardo e mezzo di lire, tutti quei partecipanti al concorso "Totogol" che avevano presentato ricorso, essendo interessati a far valere l'avvenuta sospensione della gara ed il conseguente diverso risultato convenzionalmente previsto in tal caso dal regolamento del concorso, cioè lo stesso della prima partita tra quelle in elenco nella relativa giornata (nella specie, 2 a 2).
1.3. La Corte ha osservato, in primo luogo, per quanto qui ancora rileva, che nessuno degli appellanti aveva formulato riserva d'appello - né proposto appello immediato - nei confronti della sentenza non definitiva con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria competenza territoriale (e sospeso il giudizio in attesa dell'esito del processo penale a carico del (...), così affermando implicitamente l'esistenza della giurisdizione contabile (poi espressamente dichiarata nella sentenza appellata), con formazione del giudicato implicito sul punto.
Ha poi aggiunto, nel merito, che la giurisdizione contabile va rinvenuta essenzialmente in relazione al fatto che la condotta ascritta agli appellanti «ineriva la gestione di un concorso pronostici da parte del CONI, ossia un'attività che traeva con sé l'uso di risorse pubbliche: circostanza della quale gli appellanti, pur non rivestendo la qualità di pubblici ufficiali, erano senz'altro consapevoli nel momento in cui perpetrarono le condotte illecite».
2. Avverso la sentenza(...) e (...) propongono distinti ricorsi per cassazione, ai quali resiste con controricorsi il Procuratore generale presso la Corte dei conti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo dei due ricorsi (aventi contenuto sostanzialmente identico e dei quali quello del (...), notificato per primo, assume natura ed effetti di ricorso principale e quello del (...), indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto in via autonoma, si converte in ricorso incidentale), è denunciata la violazione degli artt. 103, secondo comma, Cost. - in relazione all'art. 111, ottavo comma, Cost. -, 362 cod. proc. civ. e 1, quarto comma, della legge n. 20 del 1994: è oggetto di censura la sentenza impugnata là dove il giudice a quo ha ritenuto che si fosse formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, in mancanza di formulazione di riserva di appello (o di proposizione di appello immediato) nei confronti della pronuncia non definitiva con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria competenza territoriale.
1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione delle medesime norme sopra indicate, lamentano, nel merito, l'erroneità dell'affermazione della giurisdizione del giudice contabile.
Osservano, in sintesi, che non solo l'arbitro non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ma che, al fine della configurabilità della responsabilità contabile, sicuramente manca, nella fattispecie, alcuna relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico che ha subito il danno: e ciò pur nell'accezione più lata di rapporto di servizio, atteso che l'arbitro è soggetto estraneo alla struttura organizzativa della P.A. e si trova ad operare, rispetto alla "gestione pronostici", nel quadro di un mero ed occasionale rapporto libero professionale svolto per altre precipue finalità, con conseguente evidente difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Col terzo motivo, infine, la censura viene riproposta sotto il profilo del difetto di motivazione.
2.1. A fronte di una duplice ratio relativa alla giurisdizione, contenuta nella sentenza impugnata, il collegio ritiene di esaminare il secondo motivo di ricorso, che investe il fondo della questione di giurisdizione.
2.2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale - che ben può essere un soggetto privato - e l'ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo
compartecipe dell'operato del secondo (cfr., nei sensi anzidetti, tra altre, Cass., Sez. U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663).
2.3. Sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti i requisiti per la configurazione della loro responsabilità contabile in ordine al danno economico subito dal CONI nella vicenda in esame.
2.4. L'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale; è associato all'AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico).
Quel che essenzialmente rileva, ai fini che qui interessano, è che l'arbitro, nell'esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell'osservanza del regolamento di gioco.
La compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l'atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite.
Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche: sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l'ente pubblico sopra indicate, idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
3. Il motivo è, pertanto, infondato; resta assorbita ogni altra censura.
4. I ricorsi vanno, in conclusione, rigettati.
5. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2018.