T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10637/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Onofri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Alfredo Casella n. 37;
contro
Questura di Roma, in persona del Questore p.t.;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento del Questore di Roma del 26 luglio 2012, notificato il successivo 29 agosto 2012, recante l'accoglimento parziale dell'istanza di revoca del precedente provvedimento n. 20110000017 del 19 gennaio 2011, con cui è stato vietato al ricorrente di accedere all'interno degli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio per anni cinque;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 ottobre 2012 e depositato il successivo 22 novembre 2012, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 26 luglio 2012, il Questore della Provincia di Roma – provvedendo in ordine all’istanza di revoca dal predetto presentata del precedente provvedimento con cui gli era stato negato l’accesso agli stadi per anni 5 – si è limitato a disporre la riduzione della misura di prevenzione de qua di “SEI mesi”, chiedendone l’annullamento;
- a tale fine il ricorrente denuncia violazione di legge (in particolare, art. 6 della legge n. 401/1989 e art. 3 della legge n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto svariati profili;
- con atto depositato in data 3 dicembre 2012 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre memorie e/o documenti;
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2013 – previo avviso alle parti ed accertamento delle condizioni di legge – il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che le censure formulate sono fondate, atteso che:
- ai sensi del citato art. 6 della legge n. 401/1989, al fine dell’adozione di provvedimenti di “divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” è rilevante l’accadimento di determinati fatti in occasione di quest’ultime, i quali si profilino rivelatori – ex se – di pericolosità. In altri termini, tale norma contempla misure che risultano dirette ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva proprio dall’assunzione di determinate condotte nell’ambito di rilevanza, ossia le competizioni sportive (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, 13 settembre 2010, n. 17403);
- è, pertanto, evidente che l’adozione di un provvedimento di divieto di accesso agli stadi deve – in ogni caso - poggiare su elementi concreti, idonei a comprovare la commissione di fatti - connotati da pericolosità – strettamente inerenti a manifestazioni sportive e la riconducibilità di quest’ultimi ad un determinato soggetto;
- analizzando la vicenda in esame sotto il profilo in trattazione, è doveroso affermare che tali elementi concreti sono venuti meno, atteso – in particolare - l’esito del procedimento penale instaurato per la condotta descritta nel provvedimento del 19 gennaio 2011, conclusosi con ordine di archiviazione del G.I.P. del 12 settembre 2011, emesso su richiesta della Procura della Repubblica, formulata anche in ragione del rilievo che “quanto al Fanelli, l’accertata detenzione in un esercizio commerciale di Roma a lui riferibile (nemmeno vicino a Piazza della Libertà) di alcuni artifici pirici appare inconferente a dimostrare il possesso e l’uso da parte sua di ulteriori esemplari nel corso della serata tra 8 e 9 gennaio 2011”;
- ciò detto, l’Amministrazione non poteva esimersi dal tenere adeguatamente conto di tale circostanza - in osservanza, tra l’altro, dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989 - tanto più ove si consideri che il riferito esito del giudizio penale si profila direttamente incidente sulla stessa sussistenza di un nesso tra le condotte contestate al ricorrente e gli episodi di violenza menzionati nel provvedimento del 19 gennaio 2011 e non è – invece – semplicemente afferente ad una differente valutazione delle stesse (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 aprile 2012);
- posto che, sotto tale profilo, il provvedimento impugnato risulta carente o, comunque, formulato in termini inidonei a dare conto dell’effettiva sussistenza di ragioni ostative alla revoca del precedente provvedimento in data 19 gennaio 2011, è doveroso pervenire alla conclusione che l’Amministrazione non ha correttamente operato;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano il caso – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9775/2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2013