T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1094/2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Italo                   RIGGIO                                 Presidente

Giulia                 FERRARI                             Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS,   rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Rigitano, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell’Avv. Domenico Femia;

CONTRO

 - F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Guido Valori, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;

- A.I.A. - Associazione Italiana Arbitri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 e nei confronti

di  OMISSIS e OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento del Commissario Straordinario dell’A.I.A. in data 13/7/2006, prot. n. 55 LA, comunicato il successivo 22/7, che ha stabilito di non confermare il ricorrente nel ruolo degli arbitri effettivi a disposizione dell’organo tecnico della C.A.N., facendolo transitare nel ruolo degli “arbitri fuori quadro”;

- ove occorra, del silenzio - rifiuto del Commissario Straordinario della F.I.G.C. formatosi sull’istanza in data 3/8/06 del ricorrente, finalizzata ad ottenere la revoca in autotutela del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario dell’A.I.A.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui i provvedimenti, non noti, del Commissario Straordinario dell’A.I.A., con cui sono stati confermati nel ruolo degli arbitri effettivi a disposizione dell’organo tecnico della C.A.N. i signori OMISSIS e OMISSIS, entrambi con punteggio e valutazione inferiore a quella acquisita dal ricorrente al termine della stagione sportiva 2005/2006;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a fare parte del ruolo degli arbitri effettivi, a disposizione dell’organo tecnico della C.A.N. per la stagione sportiva 2006/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C.;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 25/10/2007, il Cons. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Rigitano per il ricorrente, nonché l’Avv. Medugno e l’Avv. Chiappalupi, in sostituzione dell’Avv. Valori, per la F.I.G.C.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato nei giorni 3/11/06 e seguenti e depositato il successivo 30/11 il ricorrente, arbitro di calcio iscritto nei ruoli della C.A.N. (Commissione Arbitri Nazionale per la serie A e B) dal 2001, impugna il provvedimento di mancata conferma e di conseguente collocamento nel ruolo degli “arbitri fuori quadro”.

Espone di avere indirizzato, in data 3/8/2006, formale istanza al Commissario Straordinario dell’A.I.A. di revoca in autotutela del provvedimento, sulla quale si è formato il silenzio - rifiuto.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7/8/1990, n. 241, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1175 del c.c.; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.

Dal provvedimento gravato non è dato evincere le ragioni a base dell’esclusione del ricorrente dai ruoli di “arbitro effettivo” a disposizione della C.A.N. anche per la stagione 2006/2007, tanto più in considerazione del fatto che altri arbitri (i signori OMISSIS e OMISSIS), pur in possesso di punteggi più bassi di quello conseguito dal ricorrente al termine della stagione sportiva 2005/2006,  sono stati promossi e/o confermati.

Inoltre non è stata data data comunicazione dell’avvio del procedimento di esclusione dai ruoli di arbitro effettivo.

2) Violazione dei principi generali in tema di formazione della volontà degli organi collegiali; violazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/90, nonché dell’art. 97 della Costituzione; violazione del giusto procedimento.

Il provvedimento gravato è stato adottato su proposta formulata dalla Commissione Arbitri Nazionale; detta proposta, mai comunicata al ricorrente, non risulta sottoscritta da tutti i componenti, il che rende illegittimo l’atto terminale del procedimento.

Il parere - proposta della Commissione, a termini dell’art. 51 del Regolamento dell’A.I.A., non ha comunque natura vincolante; il che comporta che la decisione contestata avrebbe dovuto essere supportata da un’attenta ed adeguata istruttoria.

3) Violazione dell’art. 10 bis della legge 7/8/1990, n. 241; violazione del giusto procedimento.

E’ altresì mancata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, finalizzata a consentire la partecipazione dell’interessato alla determinazione finale, tanto più apprezzabile in presenza di una richiesta del ricorrente di essere ascoltato.

4) Eccesso di potere (perplessità, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria); violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; violazione dell’art. 1, II comma, della legge n. 280/2003 in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.

A fronte dell’esclusione del ricorrente dai ruoli, sono stati promossi dalla C.A.N. diversi arbitri, uno dei quali addirittura già transitato nel ruolo degli assistenti in ragione delle pessime valutazioni ottenute nel corso dell’ultima stagione sportiva, e comunque tutti con punteggio inferiore a quello del OMISSIS.

Risulta in ogni caso evidente la contraddizione tra i giudizi formulati dagli osservatori arbitrali, chiamati a giudicare l’operato del ricorrente in occasione di ogni singola gara, e la successiva attribuzione del punteggio che ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato.

Manca qualsiasi motivazione a giustificazione della correzione del punteggio, in palese violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo.

5) Violazione dell’art. 1, II comma, della legge n. 280/2003 in relazione all’art. 3, III comma, del d.l. n. 138/2003 ed in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione; omessa valutazione della comparazione delle situazioni di diritto e degli interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 del c.c.

Il provvedimento gravato viola il limite del rispetto dei casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico inderogabilmente fissato dal legislatore statale, impedendo, di fatto, al ricorrente di esercitare una funzione di carattere pubblico volta a garantire il regolare svolgimento dei campionati.

L’esclusione dai ruoli di arbitro effettivo si traduce in un’evidente omissione della comparazione degli interessi richiesta dall’art. 1322 del c.c., atteso che il ricorrente, al fine di garantire prestazioni di elevato livello tecnico e la indispensabile forma fisica, ha dovuto rinunciare ad altre attività lavorative, potendo contare, come introito personale e per la sua famiglia, sui soli compensi erogati dall’A.I.A., ed ammontanti, nella stagione sportiva 2005/2006, ad euro 95.000,00 circa.

6) Eccesso di potere (sviamento); disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; difetto assoluto di motivazione.

L’A.I.A. ha promosso e/o confermato, per la stagione 2006/2007, arbitri (il riferimento è principalmente ai signori OMISSIS e OMISSIS) che, attraverso la somma dei giudizi e dei voti conseguiti dagli osservatori arbitrali nel corso della trascorsa stagione sportiva, hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello del ricorrente, con conseguente configurabilità di una ingiustificata disparità di trattamento.

Si è costituita in giudizio la F.I.G.C., eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, attenendo la controversia alle modalità di reclutamento degli arbitri ed alle connesse valutazioni di carattere tecnico, nonché l’improcedibilità  per omesso previo esaurimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 6/3/07 e depositato il 30/3, il sig OMISSIS ha altresì impugnato la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. adottata nella riunione del 21/12/2006, pubblicata nel C.U. n. 11/Cf, e comunicatagli via fax il 14/2/07, con la quale è stato respinto il ricorso e disposto l’incameramento della tassa versata, allegando la seguente, ulteriore, censura di eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici, e di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dalla documentazione versata in atti risulta incontestato che il ricorrente, con riferimento alle qualità personali, ha sempre ottenuto un giudizio di “ampia futuribilità”; di qui l’evidente contraddittorietà intrinseca della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. che, con acrobazia dialettica, ma con un illogico supporto motivazionale, fa salvo il giudizio espresso dalla Commissione, pur ammettendo che lo stesso “ben avrebbe potuto offrire una concreta esemplificazione dei dati empirici dai quali aveva tratto origine”.

La decisione della Corte Federale, a fronte di un giudizio positivo sulla possibile carriera ulteriore del ricorrente espresso da tutti gli osservatori arbitrali, per giustificare il provvedimento, ha illogicamente definito i giudizi concernenti il medesimo tali da indurre ad un pronostico di inemendabilità.

Ma, ancor più illogicamente, la Corte è stata costretta a svalutare i punteggi numerici (espressione delle valutazioni degli osservatori) conseguiti dal ricorrente nel corso dell’ultima stagione sportiva, conferendo prevalenza al giudizio finale della Commissione.

Si aggiunga che gli osservatori si sono visti correggere il proprio giudizio, maturato dall’esame sul campo dell’arbitro, senza neppure essere sentiti o chiamati ad un confronto.

All’udienza del 25/10/2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Occorre preliminarmente precisare come il Collegio ritenga di poter prescindere dallo scritinio dell’irricevibilità del ricorso, resa invero palese dal fatto che lo stesso è stato notificato in data 9/11/06, mentre il deposito è intervenuto solamente il 30/11/06, e dunque oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 23 bis della legge 6/12/1971, n. 1034, cui fa rinvio l’art. 3 della legge 17/10/2003, n. 280, in quanto, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, nell’ordine di esame delle questioni pregiudiziali, quella di giurisdizione deve precedere ogni altra questione, e quindi anche quella sulla tardività del gravame, atteso che le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 20/9/2006, n. 5528; Cons. Stato, Sez. IV, 22/5/2006, n. 3026).

2. - Ciò premesso, ritiene il Collegio che l’eccezione, svolta (con dovizia di argomenti, nei propri scritti difensivi) dalla F.I.G.C., di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sia fondata, e dunque meritevole di positiva valutazione.

Si desume infatti dall’art. 1 della citata legge n. 280/2003 che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo.

Tale criterio trova una deroga nei soli casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo; in tali ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I.  o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 3 della legge n. 280/03).

In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela allorchè si discuta dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, determinando la violazione di diritti soggettivi, ovvero di interessi legittimi (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025).

In applicazione di tale principio sistemico la Sezione ha in più occasioni chiarito che la riserva all’ordinamento sportivo dei “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, di cui all’art. 2, lett. b), della citata legge n. 280, non abbia valore assoluto, ed in particolare non possa operare allorché la sanzione non esaurisce i suoi effetti nell’ambito strettamente sportivo, ma si propaga, a seconda dei casi con differenti modalità,  nell’ordinamento generale dello Stato (ex multis T.A.R. Lazio, Sez III Ter, 21/6/2007, n. 5645; 22/8/2006, n. 7331; 18/4/2005, n. 2801; 14/12/2005, n. 13616).

Nella vicenda in esame, peraltro, il ricorrente impugna, in sintesi, i provvedimenti con i quali è stato inserito nel ruolo degli “arbitri fuori quadro” all’esito di un giudizio tecnico espresso dalla Commissione Arbitri Nazionale, secondo cui il sig. OMISSIS è “arbitro che, pur essendo al quinto anno di appartenenza al C.A.N., a differenza dei campionati precedenti durante i quali si era espresso con discreti risultati, quest’anno ha palesato una preoccupante involuzione non lasciando intravedere nessuna propensione a possibili miglioramenti. Limitato nelle doti relazionali, riteniamo abbia raggiunto il massimo della permanenza nell’O.T.”.

Si tratta, chiaramente, di un giudizio basato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dall’arbitro.

Manca dunque il connotato della rilevanza esterna dei provvedimenti impugnati, che spiegano la loro efficacia solamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo; nessuna incidenza, diretta o riflessa, ha infatti nell’ordinamento statale il giudizio di inidoneità tecnica espresso nei confronti del ricorrente.

A conferma di ciò, si consideri che gli arbitri non svolgono un’attività professionale o comunque lavorativa  per il C.O.N.I. o la F.I.G.C., e non percepiscono una retribuzione, ma una mera indennità, seppure considerevole al punto tale da essere divenuta, nel caso di specie, per libera (e comunque non documentata) scelta, l’unica fonte di guadagno.

Va precisato ancora come l’impugnata determinazione di inserimento nel ruolo degli “arbitri fuori quadro” non incide sullo status di tesserato, permanendo in capo al ricorrente il rapporto associativo.

3. - Le considerazioni che precedono impongono una pronuncia di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per carenza di giurisdizione.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il ricorso principale ed i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.10.2007.
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