T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12474/ 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE III TER

composto dai signori

Francesco Corsaro                     PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri                       COMPONENTE, relatore

Giulia Ferrari                              COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen., proposto da OMISSISs.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Palumbi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Cesare Romano Carello in Roma, via Silvio Pellico n. 24;

CONTRO

la Federazione Italiana Pallacanestro – FIP -, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, viale delle Milizie n. 106;

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI -, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

E NEI CONFRONTI

di OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota in data 20 gennaio 2005, con cui il Presidente della FIP ha nominato un avvocato del foro di Roma quale presidente del collegio arbitrale nella controversia tra la OMISSISs.r.l. e OMISSIS; della nota FIP in data 22 febbraio 2005, recante la motivazione dell’atto precedente; della decisione 15 marzo 2005 n. 146 della Commissione giudicante nazionale, con cui è stato respinto il gravame della ricorrente; della decisione 4 aprile 2005 n. 60 della Corte federale, con cui è stato respinto l’appello contro la decisione n. 146/05, di cui al c.u. n. 727 e comunicata il successivo giorno 18; di ogni altro provvedimento consequenziale, anche se sconosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della FIP;

Vista la sentenza 13 luglio 2005 n. 5652 di questa Sezione, con cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, comunque, infondato;

Vista la decisione 17 luglio 2006 n. 4576 del Consiglio di Stato, Sez. VI, con la quale la predetta sentenza era annullata con rinvio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Carello, in sostituzione dell’Avv. Palumbi, e Vaccaro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O   E   D I R I T T O

         Col ricorso in epigrafe la OMISSISs.r.l., affiliata FIP e militante nel campionato di basket di serie A maschile, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo:

1.- Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 165, co. 5, del Regolamento Organico FIP. Illegittimità per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento.

2.- Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della L. 7.8.1990 n. 241. Incompetenza. Eccesso di potere.

3.- Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 165, co. 5, del Regolamento Organico FIP. Illegittimità derivata per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto dei presupposti. Invalidità derivata.

         La sola FIP si è costituita in giudizio e, eccepita l’improcedibilità-inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ne ha sostenuto l’infondatezza nel merito.

         Con sentenza 13 luglio 2005 n. 5652, pronunciata ai sensi degli artt. 21, co. 10, primo periodo, e 26, co. 5, della legge n. 1034 del 1971, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, la Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica nei confronti del controinteressato Avv. Alberto Angeletti, della cui nomina si tratta, e comunque infondato nel merito.

         Con decisione 17 luglio 2006 n. 4576 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha accolto l’appello proposto avverso detta sentenza e, per l’effetto, l’ha annullata con rinvio a questo giudice, ritenendo che, giacché il ricorso risultava notificato ad almeno un controinteressato (il signor OMISSIS), non si sarebbe potuto dichiarare inammissibile, dovendo invece disporsi l’integrazione del contraddittorio.

         Con memoria del 20 ottobre 2006 la FIP, ribadite le eccezioni e controdeduzioni già svolte, ha ulteriormente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a seguito dell’intervento, nel more del giudizio di I e II grado, del lodo arbitrale il quale non risulta impugnato e nei cui riguardi, quindi, la ricorrente ha prestato acquiescenza

         Fissata l’odierna udienza pubblica, la causa è stata assunta in decisione.

         Ciò posto, e tenuto conto che parte ricorrente non ha ad oggi provveduto ad integrare spontaneamente il contraddittorio nei confronti dell’Avv. Alberto Angeletti, non resta al Collegio che tanto ordinare, fissando per l’adempimento il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con deposito delle relative prove nell’ulteriore termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data della notifica.

         Nel frattempo, resta sospesa ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, riservata al definitivo ogni statuizione in rito, nel  merito e sulle spese di causa circa il ricorso in epigrafe, ordina a parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato in motivazione nei termini ivi fissati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006.

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