T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1282/2012
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla sig.ra OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guaragnella, con domicilio eletto presso Giuseppe Gualtieri in Roma, via Pieve di Cadore, 30;
contro
Federazione Italiana Danza Sportiva, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino, presso il cui studio in Roma, via Nibby, 7, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
della decisione della Commissione d'appello federale (Caf) della Federazione Italiana Danza sportiva n. 1/2011 del 17/10/2011 nella parte in cui non annulla la sanzione della inibizione da ogni attività federale per un anno disposta dalla Commissione di giustizia - art. 119 cpa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Danza Sportiva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice dello Stato, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (11 febbraio 2011, n. 49) e recentemente ribaditi dal giudice di appello (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302 e 14 novembre 2011, n. 6010), avendo ad oggetto la sanzione, comminata a parte ricorrente dell’inibizione per un anno da ogni attività federale, per non avere denunciato il sistema di condizionamento all’esito delle competizioni sportive posto in essere dai vertici federali;
Considerato infatti che, come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela: una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – , per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva;
Considerato che la stessa Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e, in parte qua, comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria;
Considerato che la Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere;
Considerato dunque che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;
Considerato quindi che il ricorso in esame, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto la sanzione sportiva dell’inibizione per un anno da ogni attività federale;
Considerato che tale rilievo assume carattere assorbente anche dell’ulteriore profilo di inammissibilità da individuare nel mancato rispetto della pregiudiziale amministrativa;
Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012