T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 13031/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,Sez. III-ter 

composto da

         dr. Francesco Corsaro                                       Presidente

         dr. Umberto Realfonzo                                       Consigliere-rel.

         dr.Silvestro Maria Russo                                              Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. (…) R.G. proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Afeltra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, V. le B.Buozzi n. 32;

contro

- il CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tonucci;

-- la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione n. 1034 del 30.10.1992 di inquadramento nei ruoli del CONI al V° livello;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 13 ottobre 2003 il Consigliere Umberto Realfonzo; l’Avv. V. Mascello per il CONI.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il presente gravame il ricorrente chiede l’annullamento della delibera di inquadramento nel V livello funzionale del CONI nella parte in cui fisserebbe una erronea decorrenza e non terrebbe conto delle mansioni svolte presso la FIP.

Il ricorso senza l’intestazione di un’apposita rubrica è genericamente affidato alla denuncia della violazione dell’art.14 della L. n. 91/1981 che prevede l’inquadramento a decorrere dall’espletamento effettivo delle mansioni di quel livello nonché  eccesso di potere sotto diversi profili.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 10 novembre 1995 con una diffusa memoria con cui ha eccepito in linea preliminare l’inammissibilità del gravame per genericità dell’interesse e nel merito ha confutato le argomentazioni del ricorrente.

Con memoria per la discussione il CONI  ha altresì ricordato che, il ricorso n. 2311/1993, del tutto identico, era stato dichiarato inammissibile dalla Sezione per carenza dell’interesse sostanziale e per genericità.

All'udienza del 13 novembre 2003, udito il patrocinatore del CONI, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorrente premette di essere stato assunto fin dal 1990, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei ruoli della Federazione Italiana Pallacanestro, e di aver vittoriosamente partecipato al concorso per titoli e prova selettiva attitudinale per l'inquadramento nella V Qualifica funzionale.   Assumendo di aver svolto anche presso la FIP, fin dalla sua assunzione, mansioni superiori proprie del II° livello, denuncia la violazione dell’art.14 della L. n. 91/1981 che prevede l’inquadramento a decorrere dall’espletamento effettivo delle mansioni di quel livello e chiede l’inquadramento nel V° livello a far tempo dalla data di assunzione.

Il ricorso è inammissibile, oltre che infondato nel merito.

In primo luogo si osserva che, come è agevole ricavare dal medesimo provvedimento di inquadramento impugnato(cfr. All. 1 al fascicolo introduttivo del ricorso), il CONI ha riconosciuto, nel V° livello attribuito al ricorrente, tutta l’anzianità per il servizio in precedenza prestato presso la FIP a partire dal 20.12.1985 (e non dal 9.6.1990 come erroneamente indicato, e richiesto, nel ricorso) ai sensi della L. n. 138/1992.

In secondo luogo, si deve rilevare che, da un eventuale annullamento dell’impugnato provvedimento di inquadramento correlato alla vincita di un concorso per la V° qualifica presso il Coni, non potrebbe conseguire il riconoscimento di pretese mansioni superiori di V° qualifica presso la FIP, come in pratica pretende il ricorrente. 

Pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione n. 1361 del 14.5.1997, ricordata dalla difesa del Coni, per cui “ dalla scarna esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non è dato comprendere né quale sia l'interesse sostanziale, che sarebbe stato offeso dal provvedimento, né le ragioni giuridiche che, a suo avviso, ne inficerebbero la legittimità”.

Per ragioni di giustizia si deve poi osservare, in primo luogo, la totale irrilevanza di eventuali mansioni superiori esercitate precedentemente ad una assunzione conseguente alla vincita di un concorso. In secondo luogo, che è comunque erroneo il presupposto logico da cui muove la ricorrente circa la pretesa equivalenza tra il II° livello asseritamente esercitato presso la FIP e la qualifica di inquadramento presso il CONI.  Infatti l’assunzione presso la FIP non era relativa al “II° livello” come si afferma in ricorso, bensì al III° livello (cfr. All. 2 al fascicolo di costituzione del CONI). Di qui la sostanziale infondatezza del ricorso.

In ogni caso, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

1) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.

2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del  13.11.2003.

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