T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1316/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4833 del 2015, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Sandro Guerra, Cino Benelli, con domicilio eletto presso Federico Mazzella in Roma, Lung.Tevere Raffaello Sanzio, 1;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto in Roma, Via Panama, 58; Camera Arbitrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Lega Nazionale Professionisti Serie A;

nei confronti di

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Vivani, Mariano Protto, Alberto Marengo, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Studio Legale Corbyons - Protto in Roma, Via Cicerone, 44;

per l'annullamento

dell'art. 23 del regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori pubblicato sul C.U. FIGC n. 81/01,

dell'art. 24 co. 2 del regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori pubblicato sul C.U FIGC n. 48/06,

dell'art. 30 co. 2 del regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori pubblicato sul C.U. FIGC n. 100/A del 08.04.10,

del provvedimento del Collegio arbitrale del 19-20 marzo 2015;

di ogni atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc e di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso l’istante chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe e del regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare impugna il lodo emesso dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport in data 20.3.2015, sulla base della sua qualificazione come provvedimento amministrativo e, quindi, ricorribile per vizi di legittimità innanzi a questo Tribunale.

Il lodo contiene una statuizione di condanna nei suoi confronti per il mancato pagamento delle provvigioni dovute a OMISSIS, odierno controinteressato, per gli anni 2012-2013, per la somma di 161.050,00 oltre interessi ed altri accessori.

Tale provvedimento sarebbe illegittimo per la violazione dei principi costituzionali del giusto processo, del diritto alla difesa, della pubblicità delle udienze.

La FIGC si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del G.O. trattandosi di un lodo arbitrale impugnabile presso la Corte d’appello ai sensi dell’art. 828 del c.p.c.

Nel merito comunque eccepisce l’infondatezza del ricorso.

Si è costituito in giudizio il controinteressato OMISSIS  che del pari rileva il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché l’infondatezza delle censure proposte.

Con successive memorie le parti ribadiscono le proprie conclusioni.

All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta da FIGC e dal controinteressato.

L’eccezione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Occorre brevemente delineare l’evoluzione del sistema di giustizia sportiva al fine di chiarire la portata dell’atto impugnato, in relazione al riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O.

Inizialmente la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ora soppressa, emetteva atti che erano espressione dell’autodichia settoriale, ancorchè avessero la veste di lodo, e fossero emessi con le garanzie del procedimento arbitrale.

I provvedimenti adottati costituivano il verdetto definitivo della giustizia sportiva e per questo motivo, inizialmente, il Tar aveva decretato la loro sindacabilità in sede di legittimità. La asserita natura provvedimentale di tali atti, e la conseguente sindacabilità da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, aveva, tuttavia, dato luogo ad forti incertezze interpretative.

Tale originario orientamento, posto a base della prospettazione dell’odierno ricorrente, è stato, infatti, superato dal G.A., in particolare dal Consiglio di Stato, che, re melius perpensa, a fronte della natura chiaramente arbitrale degli atti adottati dalla Camera, qualificò gli atti emessi dalla Camera quali lodi rituali, laddove gli arbitri traevano la propria investitura da un apposito accordo compromissorio, stipulato dalle parti.

Successivamente, veniva soppressa la Camera di Conciliazione ed Arbitrato e furono istituiti due distinti organi giustiziali, l’Alta Corte di Giustizia per lo Sport ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, per superare le incertezze determinate dall’assetto previgente; per il legislatore i due organi dovevano avere competenze ben distinte in relazione al tipo di controversia sottoposta alla loro cognizione.

Le competenze erano, infatti, distinte a seconda della natura del comportamento posto in essere dalle federazioni sportive che, se svolgevano attività di rilevanza pubblicistica, pur essendo dotate di personalità giuridica di diritto privato, esercitavano un potere autoritativo a fronte del quale era identificabile una situazione di interesse legittimo; in tal caso la competenza era dell’Alta Corte.

Viceversa era competente il Tribunale per tutte le controversie di carattere negoziale, sempre comunque in presenza di una clausola statutaria endoassociativa che stabiliva la deferibilità in arbitrato ovvero in presenza di una clausola compromissoria stipulata dalle parti.

Veniva, quindi, già nel previgente sistema, ripartita la competenza in relazione alla natura della controversia, con la devoluzione di quelle “aventi ad oggetto diritti indisponibili” all’Alta Corte, per tali dovendosi intendere le vertenze coinvolgenti situazioni giuridiche di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

A seguito di un lungo dibattito in dottrina e di diversi orientamenti in giurisprudenza, il sistema della giustizia sportiva è stato riformato con l’abbandono del sistema dualistico e l’istituzione, quale organo di ultima istanza della giustizia sportiva, del Collegio di Garanzia per lo Sport.

Quanto premesso consente al Collegio di evidenziare che il provvedimento impugnato con il presente gravame, adottato in esito ad un procedimento arbitrale svoltosi tra l’odierno ricorrente e il controinteressato OMISSIS, non può rivestire natura di provvedimento amministrativo e come tale sindacabile in sede di legittimità dal G.A. trattandosi di un lodo, avente ad oggetto una vertenza di natura squisitamente patrimoniale, (si tratta infatti di compensi pretesi dall’agente a termini di contratto) e come tale sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, come già delineato dalla giurisprudenza formatasi nel sistema previgente.

Eventuali eccezioni relative al lodo devono, pertanto, essere portate alla cognizione del G.O. ai sensi dell’art. 828 del c.p.c., e nel rispetto dei termini perentori ivi stabiliti, non potendosi qualificare, ex post, il procedimento arbitrale de quo quale procedimento che determina l’adozione di un provvedimento amministrativo.

Peraltro il ricorrente, come risulta dagli atti di causa, ha accettato il Collegio arbitrale rimettendosi alla sua decisione, esprimendo chiaramente la sua volontà di deferire in arbitrato la controversia nei confronti di OMISSIS; le doglianze relative alla compressione del diritto di difesa sono, al di là del loro esame, precluso in questa sede, del tutto prive di pregio alla luce dell’espressa accettazione.

Conclusivamente il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo competente, ai sensi dell’art. 828 del c.p.c., il giudice ordinario, presso il quale, ferme restando le decadenze e le preclusioni intervenute, la causa deve essere riassunta, nel rispetto dei termini di legge.

Le spese seguono al soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per difetto di giurisdizione del G.A., in favore del G.O.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2000,00 a favore della FIGC e 2000,00 a favore del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2016

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