T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 147/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Italo                    RIGGIO                                 Presidente

Stefano               FANTINI                               Componente relatore

Diego                  SABATINO                          Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. … del 2007 Reg. Gen. proposto da OMISSIS,   rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Mezzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pollaiolo n. 5;

CONTRO

- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;

- Commissione Agenti Calciatori istituita presso la F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento adottato dalla Commissione Agenti di Calciatori in data 28/9/07 con cui il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo” alla prova per l’iscrizione all’Elenco degli Agenti di Calciatori, bandita con C.U. della F.I.G.C. n. 2/F (prova di esame tenutasi in data 27/9/07); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare della domanda n. 18 e delle risposte multiple in essa previste.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vistio l’atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C.;

Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 13/11/2008, il Cons. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Mezzi per il ricorrente, e l’Avv. Medugno per la Federazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto ritualmente notificato e depositato  il ricorrente, premesso di avere partecipato alla prova di idoneità per l’iscrizione all’Albo degli Agenti di calciatori, sessione 2007, tenutasi in data 27/9/07, per conseguire l’abilitazione alla professione di agente di calciatori, impugna il giudizio di inidoneità meglio specificato in epigrafe.

Espone che la prova di esame constava di 20 domande a risposta multipla e che la idoneità si conseguiva con il conseguimento del punteggio di 26,00 (pari al 66% di risposte giuste), e di avere riportato, invece, il punteggio di 25,00, essendo stata ritenuta sbagliata la risposta n. 18 del questionario.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà; per incongruità ed insufficienza della motivazione; per illogicità ed ingiustizia manifesta; per difetto di istruttoria; per sviamento di potere; violazione, in relazione al diniego di riconoscimento della risposta fornita alla domanda n. 18 come corretta, della normativa federale; violazione dei principi e delle norme in materia di esami di abilitazione ed, in particolare, illegittimità della domanda n. 18, in quanto palesemente “fuori programma”.

Se la risposta data alla domanda n. 18 fosse stata, come occorreva, ritenuta corretta, avrebbero dovuti essere assegnati al ricorrente tre punti in più (dati dalla somma di 1 punto restituito quale illegittima decurtazione per risposta errata e 2 punti da attribuirgli per “risposta corretta”), con la conseguenza che lo stesso avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 28, od almeno di 26, e quindi l’idoneità.

La domanda n. 18 riguardava il “prestito “ di calciatori, con la previsione di tre risposte alternative.

Secondo quanto emerge dalla “scheda riepilogativa la prova del candidato”, la F.I.G.C. ha ritenuto come “risposta corretta” la “A” (“si”), e come errata la risposta “C” fornita dal ricorrente (“no”).

Ora, l’art. 10 del regolamento F.I.F.A. 2005 sullo status e sui trasferimenti dei calciatori prevede che “il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti di calciatori” e che “il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente fra due periodi di tesseramento”.

La risposta “A” individuata dalla Federazione come giusta prevede la possibilità di un trasferimento in prestito per soli due mesi, laddove, ai sensi dell’art. 10, II comma, del regolamento, il periodo minimo per un prestito è quello intercorrente tra due periodi di trasferimento, cioè tra tre o cinque mesi (secondo quanto ulteriormente inferibile dall’art. 6 del predetto regolamento).

Il che evidenzia l’erroneità della risposta “A”, ritenuta corretta dalla Federazione, e la correttezza della risposta “C”, fornita dal ricorrente.

2) Illegittimità ed invalidità della domanda n. 18, in quanto “fuori programma”.

In via subordinata si evidenzia che la domanda n. 18 è invalida, perché palesemente fuori programma, in quanto presupponeva la conoscenza, da parte del candidato, delle normative delle Federazioni nazionali di calcio del Mali e del Qatar, laddove, invece, il programma di esame non contemplava la conoscenza né delle normative delle singole Federazioni nazionali, né di elementi di cultura generale.

Ne consegue che dovrà essere quanto meno annullata la decurtazione di punti 1,00, con riconoscimento al ricorrente di punti 26,00 e della conseguente idoneità.

Si è costituita in giudizio la F.I.G.C. eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a sindacare il merito di un quesito formulato direttamente dalla F.I.F.A., e quindi da un’organizzazione sopranazionale, e non predisposto dalla Federazione, che risulta dunque vincolata alle superiori determinazioni, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 13/11/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Con il primo motivo di ricorso si censura, in sintesi, il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Agenti di Calciatori, assumendosi la non correttezza della risposta “A” alla domanda n. 18, indicata dalla F.I.F.A., ed, al contrario, che risposta esatta debba ritenersi la “C”, e cioè quella fornita dal ricorrente tra le molteplici alternative.

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione.

E’ opportuno premettere, per chiarezza di esposizione, che la domanda n. 18, inserita nel 5° caso di specie, concerneva il “prestito” di calciatori, e conteneva il seguente quesito : “è possibile per il calciatore Henrik tesserarsi e giocare con il Logos  soltanto due mesi e poi rientrare al club di provenienza Al Hiss?”. Le tre risposte possibili erano : “a) si; b) no, la durata minima di un prestito è dall’inizio alla fine della stagione sportiva; c) no, perché una durata di due mesi non è valida”.

Osserva parte ricorrente, anche con il supporto di un approfondito parere, versato in atti, che l’art. 10 del Regolamento F.I.F.A. 2005 sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, nell’equiparare la disciplina del prestito a quella dei trasferimenti dei calciatori, stabilisce che “il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente fra due periodi di tesseramento”; ai sensi dell’art. 6 dello stesso Regolamento “il primo periodo  di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell’inizio della nuova stagione. Il periodo in questione non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le 4 settimane”.

Applicando tali regole, ad avviso del ricorrente, il periodo minimo per il prestito, essendo quello intercorrente tra due periodi di trasferimento, è di tre o cinque mesi, con conseguente obiettiva erroneità della risposta sub A, che ammette un prestito per soli due mesi, indicata invece come corretta dalla Federazione.

Quest’ultima, da parte sua, dopo avere sostenuto l’inammissibilità della censura nell’assunto che la domanda contestata rientri nel novero di quelle formulate direttamente dalla F.I.F.A., e dunque di esclusiva competenza sopranazionale, allega che l’assunto di parte ricorrente muove dal presupposto che i periodi di tesseramento e l’inizio e la fine della stagione agonistica nel Mali coincidono con quelli italiani, trascurando l’essenziale circostanza per cui i periodi di tesseramento sono stabiliti dalle singole Federazioni secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’Allegato 3 (procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori tra federazioni) al regolamento F.I.F.A., con la conseguenza che non può ritenersi errata la risposta “A” sul quesito circa la “possibilità” che il calciatore Enrik fosse tesserato solo per due mesi con il Logos.

Ritiene il Collegio di dover precisare, per completezza di esposizione, che il profilo di inammissibilità nei termini eccepiti dalla F.I.G.C. non è condivisibile, non potendosi ritenere sottratto alla giurisdizione il sindacato su di una decisione di inidoneità conseguente a quesiti a risposta multipla relativi all’esame per agenti di calciatori perché di provenienza F.I.F.A., e cioè da un’associazione che raggruppa federazioni nazionali, trattandosi di giudizio espressione dell’esercizio di un compito ritenuto di interesse pubblico.

Ciò posto, l’aspetto giuridico, ad avviso del Collegio, centrale al fine di decidere attiene all’opinabilità della soluzione da dare al quesito, nel senso che una prima analisi evidenzia che delle tre risposte quella certamente errata è la “B”, mentre la “A” e la “C” possono ritenersi  entrambe astrattamente sostenibili, imponendosi dunque risposte più articolate.

Da questo maggiore approfondimento, fondato non solo sulla previsione dell’art. 2, I comma, dell’Allegato 3, ma anche sull’art. 6, I comma, del regolamento internazionale si evince che i due periodi annuali di tesseramento sono stabiliti dalla Federazione nazionale; le stesse disposizioni del secondo comma sulla durata del periodo di trasferimento sembrano assumere un contenuto non strettamente vincolante, come dimostra, tra l’altro, il frequente utilizzo dell’espressione “di regola”, ed anche l’ulteriore previsione secondo cui “i due periodi di tesseramento per la stagione saranno comunicati alla F.I.F.A. almeno 12 mesi in anticipo”.

Ne consegue che non può ritenersi errata la risposta “A”, non essendo scontata la coincidenza dei periodi di trasferimento nelle diverse federazioni, e ciò impone di disattendere la censura in ragione di quelli che sono i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche.

Non si intende, ovviamente, negare la possibilità del controllo di tali valutazioni tecniche, definitivamente acquisito alla giurisprudenza amministrativa a fare tempo dalla decisione del Cons. Stato, Sez. IV, 9/4/1999, n. 601, la quale, al di là del proprio specifico ambito tematico, presenta il fondamentale pregio di avere superato l’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito, riservato all’Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno.

Il problema è però costituito dal fatto che, proprio come accade nella vicenda in esame, l’applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza, ma, quando contiene concetti giuridici indeterminati (gli “unbestimmte Rechtsbegriffe” di tradizione germanica), dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità.

In tali evenienze, ed in particolare allorché le valutazioni tecniche non siano assistite dal crisma della certezza, in quanto non riconducibili alle c.d. scienze esatte, o siano connotate da una forte soggettività, ritiene il Collegio più corretto, in conformità del prevalente indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 6/10/2001, n. 5287), limitare il proprio sindacato, seppure intrinseco, alla verifica della logicità e ragionevolezza.

Ne deriva che, accertata l’obiettiva inesistenza di un errore nel giudizio di inidoneità, oggetto di gravame, lo stesso, seppure opinabile, non può essere annullato, in quanto, altrimenti, verrebbe a sovrapporsi a quello dell’Amministrazione un apprezzamento egualmente opinabile (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 17/4/2000, n. 2292).

2. - Le considerazioni che precedono inducono a disattendere anche il secondo motivo di ricorso, con il quale, in via subordinata, si allega l’invalidità della domanda n. 18, nella considerazione che debba ritenersi “fuori programma”, presupponendo la conoscenza, da parte del candidato, delle normative federali del Mali e del Qatar.

Secondo quanto supra meglio  precisato, la risposta alla domanda in questione non imponeva la conoscenza delle varie discipline federali; a ben riflettere, il quesito sulla possibilità, per il giocatore Enrik, di giocare per due soli mesi con il Logos poteva essere risolto facendo applicazione delle norme dettate dal regolamento F.I.F.A., rientrante tra gli argomenti della prova di idoneità, indicati nel C.U. n. 2/F del 18/7/2007.

3. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2008.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it