T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 15878/2010
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. (…), proposto dall’Azienda OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Agostino Gessini presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi n. 44, è elettivamente domiciliato,
contro
l’UNIRE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Prosseda e con questi elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina n. 4, nonché
nei confronti di
Il Paralupo s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della decisione della Commissione Disciplinare d’Appello dell’UNIRE del 3-27 luglio 2000, con la quale è stato respinto il ricorso da essa proposto avverso il provvedimento del 16 maggio 2000, adottato dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’UNIRE, con cui è stato disposto il distanziamento totale del cavallo OMISSIS dall’ordine di arrivo della corsa Premio OMISSIS disputato il 6 febbraio 2000, nonché del provvedimento del 16 maggio 2000 e di ogni altro atto anteriore, conseguente e comunque connesso all’intero procedimento seguito.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’UNIRE;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 3 giugno 2010 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30 settembre 2000 e depositato il successivo 27 ottobre l’Azienda OMISSIS s.r.l. impugna la decisione della Commissione Disciplinare d’Appello dell’UNIRE del 3-27 luglio 2000, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del 16 maggio 2000, adottato dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’UNIRE, con cui è stato disposto il distanziamento totale del cavallo OMISSIS dall’ordine di arrivo della corsa Premio OMISSIS disputato il 6 febbraio 2000.
2. Avverso il predetto provvedimento, adottato a seguito dell’accertata positività del cavallo Tergeste al controllo anti doping, la ricorrente è insorta deducendo l’inesistenza e/o la nullità del provvedimento collegiale impugnato nonché la violazione di legge e l’eccesso di potere.
3. Si è costituito in giudizio l’UNIRE, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
4. Il OMISSIS s.a.s. non si è costituita in giudizio.
5. Alla Camera di consiglio del 3 giugno 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Pervenutogli l’avviso di Segreteria di perenzione ultraquinquennale del 30 settembre 2009 il difensore della ricorrente Azienda OMISSIS s.r.l. ha comunicato, con atto notificato alle altre parti del giudizio, l’intervenuto fallimento della propria assistita, dichiarato con sentenza 19 novembre 2002 n. 42 del Tribunale di Sassari, ed ha contestualmente chiesto che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 24 L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
L’istanza non può essere accolta.
La ricorrente, che ha interesse alla definizione nel merito della causa ultraquinquennale, deve – una volta ricevuto l’avviso di Segreteria ex art. 26, ultimo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dagli artt. 9, secondo comma, L. 21 luglio 2000 n. 205 e 54, primo comma, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 – dichiarare la persistenza del proprio interesse sottoscrivendo personalmente l’istanza di fissazione di udienza. La giurisprudenza del giudice amministrativo è costante nel ritenere che spetta alla parte, e non al suo difensore, sottoscrivere la nuova istanza di fissazione di udienza (Cons. Stato, VI Sez., 14 gennaio 2009 n. 133).
Nel caso in esame, invece, il difensore dell’Azienda Agricola Racing Horse s.r.l. ha chiesto che fosse dichiarata l’interruzione della causa, dichiarazione che poteva essere pronunciata da questo giudice solo in occasione dell’udienza di trattazione della causa fissata a seguito di specifica richiesta proveniente dalla ricorrente, in evasione dell’avviso inoltrato dalla Segreteria del Tribunale, ex art. 9 L. n. 205 del 2000, il 30 settembre 2009.
Non osta a tale conclusione la circostanza che la società Azienda OMISSIS s.r.l. nelle more del giudizio sia fallita, atteso che in tale circostanza l’avviso di fissazione di udienza avrebbe dovuto essere firmata dal curatore fallimentare, unico soggetto legittimato a far valere i diritti spettanti al fallito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato perento per mancata presentazione della domanda di fissazione di udienza dei sei mesi decorrenti dalla notifica dell’avviso di Segreteria del 30 settembre 2009.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara perento.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2010