T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1866/2001

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,

Sez. III^ ter

composta da

         dr. Patrizio Giulia                                        Presidente

         dr. Carmelo Pellicanò                                            Consigliere

         dr. Umberto Realfonzo                                Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

 sul ricorso ex art. 25  L. n. 241/90: 

n. (…) R.G. proposto da OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, via della Vite 7, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni C. Sciacca e Corrado Matera,

contro

--il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Legale rappresentante pro-tempore patrocinato dall’Avv. R.Vicerè;

per l’accesso

alla documentazione amministrativa concernente l'esatto ammontare del trattamento di fine rapporto ed il relativo importo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 25.1.2001 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Il presente ricorso è diretto ad ottenere l'accesso alla documentazione amministrativa concernente l'esatto ammontare del trattamento di fine rapporto ed il relativo importo.

Con l'istanza in data 11.10.2000 l'interessato aveva chiesto di conoscere l'esatto ammontare al 30.9.2000 del T .F .R., “ai sensi dell'art. 25 legge n 241/1990, motivata dal fatto che con dispositivo del Tribunale di Roma. Sez. Lavoro 4 A (primo grado) pronunciata in data 4 ottobre  è stata accolta la domanda di pagamento in mio favore di una somma pari al 70% del trattamento di fine rapporto, ed il sottoscritto intende procedere all'esecuzione..”.

Su tale istanza il CONI con nota n. 31366/.2000 aveva "sospeso" la decisione rilevando che la pronuncia del Tribunale di Roma non è stata notificata a questo Ente, nei modi e nei termini di legge. Essendo in presenza di un procedimento giudiziale non ancora concluso, la stessa Giunta Esecutiva, a salvaguardia del diritto del contraddittorio, aveva ritenuto opportuno attendere l'appello avverso la sentenza medesima.

Il presente gravame è sostanzialmente affidato alla denuncia della violazione dell’art. 25 della L. 7.8.1990 n.241 ed eccesso di potere sotto diversi profili.

L’Amministrazione del Coni si è costituita formalmente in giudizio con memoria del 25.1.2001 sottolineando come la condanna del Tribunale, smentiva un consolidato filone contrario al ricorrente, era stata ottenuta “inaudita altera parte” a cagione della artata notifica dell’atto all’Avvocatura Erariale e non presso l’Ente.

Alla Camera di Consiglio del 25.1.2001, uditi i patrocinatori delle parti il ricorso veniva introitato per la decisione.

DIRITTO

Con il presente ricorso per l’accesso il ricorrente richiede che il CONI in sostanza  quantifichi in sede amministrativa il quantum del trattamento di fine rapporto spettantegli al 30.9.2000, al fine di poter mettere in esecuzione la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro (primo grado) n. 206093/2000 che ha condannato lo stesso CONI a corrispondergli un’anticipazione nella misura del 70%.

Assume il ricorrente che la motivazione addotta per differire l'accesso è illegittima in quanto, non avrebbe il benché minimo appiglio nella legge n. 241/1990. L'inerenza della richiesta di accesso ad un procedimento giurisdizionale non vale a sospendere o differire il diritto all'accesso medesimo, ma semmai a rafforzare l'interesse del cittadino, tenuto anche conto che oggetto del giudizio è il diritto all'applicazione di una norma contrattuale. Nella specie, poi, trattasi di documentazione necessaria per mettere in esecuzione una pronunzia giurisdizionale, che l'art. 431 c.p.c. vuole provvisoriamente esecutiva, sicché la risposta del CONI vulnera da un lato la tutela di un diritto garantito al cittadino dall'art. 24 Cost.; e dall'altro lato, viola il dovere di imparzialità imposto dall'art. 96 (sic!) Cost. all'Amministrazione (qual è il CONI). Il Cannizzaro ha un interesse concreto, personale e di indubbio rilievo giuridico in ordine alla materiale corresponsione delle somme a lui spettanti in forza della menzionata sentenza provvisoriamente esecutiva, donde il suo diritto all'accesso alla documentazione amministrativa concernente l'esatto ammontare del suo T .F .R., calcolato al momento in cui avverrà la relativa esibizione. Sussiste sempre e comunque il diritto del dipendente a chiedere l'accesso alla documentazione inerente al proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

L’assunto non può trovare adesione.

In linea di principio, il diritto di accesso ai  sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 va riconosciuto con riguardo a documenti rappresentativi di attività già posti in essere ovvero  in corso di formazione da parte dell'amministrazione, come è evidente dal tenore letterale del secondo comma della predetta norma che parla di  atti “formati o comunque utilizzati”.

L’accesso pertanto non può costituire un’indiretta modalità di iniziativa o di sollecitazione di un’attività amministrativa da effettuarsi nell’interesse del privato.

In tale direzione le attività pretensive di attività amministrativa vanno svolte con le appropriate istanze procedimentali e non attraverso l’artata introduzione di richieste di accesso a documentazione, che qui nemmeno genericamente si afferma essere esistente.

Che l’accesso presupponga sempre la formazione, avvenuta o in corso, del documento è anche il presupposto logico sia della pronuncia per cui la richiesta deve riguardare atti della cui esistenza si è certi, per cui non può risolversi nella mera richiesta di informazioni riguardanti la pendenza di pratiche eventualmente in corso (cfr. Consiglio Stato sez. VI, 30 settembre 1998, n. 1346), e sia di quella per cui la necessità di un'attività valutativa ed elaborativa dell'amministrazione adita costituisce un preciso limite all'ammissibilità della domanda di accesso documenti (cfr.Consiglio Stato sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683).

In tale direzione dunque la presente richiesta di accesso appare inammissibile.

Ma anche se così non fosse, si deve comunque concordare che, qualora sia pendente un giudizio civile, deve ritenersi legittimo in via di principio che l’Amministrazione, godendo di un proprio diritto di difesa processuale (Consiglio Stato sez. VI, 20 agosto 1999, n. 1101), tuteli le sue posizioni processuali in quella sede, differendo la pronuncia su un’istanza di accesso all’avvenuta definizione del processo civile.

In conclusione il ricorso deve dunque essere respinto.

Le spese, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter :

  1.  Respinge il ricorso per l’accesso di cui in epigrafe.
  2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25.1.2001.

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