T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3097/ 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Corsaro        Presidente

Dott. Silvestro Maria Russo  Consigliere

Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                          

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE TREC-ANTE (FITETREC-ANTE) in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Saitta ed elettivamente domiciliata presso  il suo studio sito in Roma, Via Carlo Poma n. 2.

contro

il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Cecinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Piazza Mancini n. 4

e nei confronti

della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI – F.I.S.E. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2

per l'annullamento

  • della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 14/5/02 n. 280 e relativi allegati, con cui è stato proposto il rigetto dell’istanza di riconoscimento, ai fini sportivi, quale disciplina associata al CONI della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante;
  • della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI del 15/5/02 n. 1222 e relativi allegati, con cui è stata rigettata l’istanza della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante di riconoscimento, a fini sportivi, quale disciplina associata al CONI; deliberazioni comunicate con lettera dell’Ufficio Organi Collegiali prot. 001841 del 10/6/02;
  • di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati ancorché sconosciuto alla ricorrente.

         Visto il ricorso con i relativi allegati;

         Visto l’atto di costituzione in giudizio del CONI e della FISE;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Visti tutti gli atti di causa;

         Relatore alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Paolo Saitta per la parte ricorrente, l’Avv. Guido Cecinelli per il CONI e l’Avv. Alberto Angeletti per la FISE.

         Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO.

La Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante (FITETREC-ANTE) è la maggiore organizzazione sportiva per la pratica del turismo equestre e del trec; essendo associata alla Federazione Internazionale del Turismo Equestre (F.I.T.E), partecipa alle manifestazioni, gare e campionati internazionali di settore.

Con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1163 del 22/12/00, adottato in esecuzione del giudicato amministrativo, la FITETREC-ANTE è divenuta disciplina associata alla FISE.

Con istanza del 5/11/01, la federazione ricorrente ha chiesto il riconoscimento quale disciplina associata direttamente al CONI.

Con le deliberazioni impugnate il CONI ha respinto la richiesta.

Avverso detti provvedimenti la ricorrente ha dedotto il seguente motivo di gravame:

1) Violazione dell’art. 3 del regolamento CONI delle discipline associate con particolare riferimento ai commi 2 e 4 – Falsa applicazione del medesimo art. 3 con riferimento al comma 3 – Eccesso di potere per errore e falsità di presupposti e illogicità manifesta.

Sostiene la ricorrente che presupposto per il riconoscimento come  disciplina associata al CONI sarebbe – secondo l’art. 3 comma 4 del “Regolamento delle discipline sportive associate” approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 1137 del 31/10/00 – l’appartenenza ad una federazione internazionale diversa da quelle in cui si trovano inserite le attuali federazioni sportive nazionali.

Poiché la FITETREC-ANTE sarebbe associata alla FITE – Federazione Internazionale Turismo Equestre – soggetto diverso dalla FEI -         (Federazione Internazionale Sport Equestri) ne deriverebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Infatti, l’inserimento della ricorrente quale disciplina associata alla FISE, sarebbe non soltanto inopportuno (a causa della grave conflittualità esistente tra le parti), ma sarebbe in ogni caso illegittimo, perché comporterebbe la connessione tra la federazione nazionale e la disciplina associata aventi referenti internazionali diversi, in violazione della disposizione dell’art. 3 comma 4 del regolamento CONI.

Il termine “comunque” contenuto nel quarto comma dell’art. 3, indicherebbe, infatti, l’obbligo dell’associazione diretta al CONI nel caso di costituzione (e quindi di esistenza) di una federazione internazionale cui si riferisca la disciplina sportiva associata; lo stesso si evincerebbe dalla disamina della tabella n. 4.

I provvedimenti impugnati sarebbero inoltre illegittimi per violazione dell’art. 3 comma 1 del regolamento, secondo cui “La disciplina sportiva è associata al CONI se organizza uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle discipline associate”.

Nella fattispecie, la FISE non avrebbe mai regolamentato la materia del turismo equestre e del trec, che sarebbe disciplinata soltanto dallo statuto e dai regolamenti interni della FITETREC-ANTE oltre che dalla normativa internazionale FITE.

Alcuna rilevanza potrebbe attribuirsi al nuovo statuto della FISE – peraltro impugnato dalla ricorrente -  nel quale si farebbe cenno alla sua competenza a disciplinare l’attività equestre in Italia.

Infine, la motivazione addotta dal CONI – affinità tecnico sportiva con la FISE derivante dall’utilizzo del cavallo – sarebbe del tutto incongrua, atteso che, in questo modo, si confonderebbe il mezzo mediante il quale uno sport viene esercitato con la disciplina sportiva, e cioè con il complesso di regole tecniche e delle finalità che la definiscono.

Peraltro, la stessa FISE, in passato, aveva sostenuto la differenza dell’equitazione di campagna (ANTE) rispetto alle proprie discipline sportive.

Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

Il CONI si è costituito in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non avendo mai la ricorrente assunto la connotazione di ente pubblico.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Anche la FISE si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presento memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 3 marzo 2005, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del CONI.

L’eccezione è infondata.

Come ha correttamente rilevato la difesa della ricorrente, ciò che rileva ai fini della giurisdizione non è la natura pubblica o privata del soggetto ricorrente, quanto piuttosto la natura degli atti oggetto di impugnativa.

In altre parole, in presenza di atti formalmente e sostanzialmente amministrativi, perché espressione della potestà pubblicistica dell’ente, non può che sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.

D’altronde, la giurisprudenza con orientamento ormai consolidato, ha più volte ribadito che solo gli atti che riguardano il fenomeno sportivo in senso stretto ovvero che attengono alla sfera interna delle Federazioni, o ai rapporti tra queste, sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato Sez. VI 16/9/98 n. 1257; Cass. SS.UU. 20/12/93 n. 1167; ecc.).

Ne consegue, quindi, che gli atti che incidono direttamente sullo status di disciplina associata della FITETREC-ANTE, assunti dal CONI nell’esercizio di poteri pubblicistici, con effetti aventi rilevanza esterna per la ricaduta sull’organizzazione generale dello sport, non possono che rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato Sez. VI 20/10/00 n. 5846 proprio con riferimento alla questione relativa alla condizione di disciplina associata alla FISE della ricorrente).

La disamina del merito presuppone alcune precisazioni in punto di fatto.

La ricorrente, originariamente denominata ANTE, poi FITEEC-ANTE e successivamente FITETREC-ANTE, persegue la finalità di promuovere, diffondere e disciplinare in campo nazionale ed internazionale il turismo a cavallo e altre attività ludiche ed agonistiche che hanno attinenza con il turismo equestre e con l’equitazione di campagna.

Al momento della proposizione del ricorso risulta associata alla FISE, e ciò per effetto delle pronunzie dei giudici amministrativi.

Deve poi sottolinearsi che con provvedimento n. 1163 del 22/12/00, il Consiglio Nazionale del CONI, dando esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in precedenza richiamata (Sez. VI 5846/00), ha reintegrato la ricorrente nella sua qualità originaria di disciplina associata alla FISE.

La richiesta della ricorrente, datata 5/11/01, e volta ad ottenere la qualifica di disciplina associata direttamente al CONI, è stata effettuata ai sensi dell’art. 11 (norma transitoria) del regolamento delle discipline associate adottato dal CONI con delibera n. 1137 del 31/10/00, secondo cui le discipline sportive associate riconosciute dovevano presentare entro il 31/12/01 la domanda di riconferma della propria qualifica di associata alla Federazione Sportiva Nazionale ovvero chiedere il  riconoscimento come disciplina associata al CONI.

Con la delibera n. 280 del 14/5/02, la Giunta Nazionale ha proposto al Consiglio Nazionale del CONI di respingere la domanda di associazione al CONI presentata dalla ricorrente.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1222 del 15/5/02, ha respinto la domanda chiarendo che non ricorrevano i presupposti previsti dal regolamento delle discipline associate per disporre l’associazione diretta, poiché  l’art. 3 del Regolamento stabilisce che una disciplina è associata al CONI se organizza uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o dalle discipline sportive associate, ed è associata ad una FSN se esiste affinità tecnico-sportiva con la FSN stessa: la disciplina sportiva organizzata dalla ricorrente, tramite l’utilizzo del cavallo, presenta affinità tecnico sportiva con la Federazione Italiana Sport Equestri ed è quindi ad essa riconducibile.

Ha pertanto respinto la domanda di riconoscimento quale disciplina sportiva associata al CONI, riconfermando la qualità di disciplina sportiva associata alla FISE.

Con un unico articolato motivo di gravame la ricorrente ha impugnato detto provvedimento, (e quello della Giunta Nazionale), sostenendo innanzitutto che requisito sufficiente per ottenere il riconoscimento come disciplina sportiva associata al CONI, sarebbe quello dell’appartenenza della disciplina sportiva ad una Federazione Internazionale diversa da quella in cui si trovano inserite le attuali Federazioni Nazionali.

Ha poi rilevato che l’associazione alla FISE contrasterebbe con la disposizione dell’art. 3 del regolamento, non avendo mai quest’ultima disciplinato lo sport in questione.

Da ultimo, non potrebbe dedursi l’affinità tecnico-sportiva tra le diverse discipline facendo riferimento al solo uso del cavallo, confondendosi il mezzo con le regole tecniche.

Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare il testo dell’art. 3 del Regolamento CONI relativo alle discipline sportive associate, denominato “classificazione di riconoscimento” (deliberazione  n. 1137 del 31/10/00).

“Le Discipline sportive riconosciute possono essere associate al CONI oppure alle Federazioni Sportive Nazionali. (comma 1)

La Disciplina Sportiva è associata al CONI se:

- organizza uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle Discipline Sportive Associate. (comma 2)

La Disciplina Sportiva è associata ad una FSN se:

- esiste affinità tecnico-sportiva con la FSN;

- ne ha ottenuto, tramite deliberazione del Consiglio Federale della FSN, il relativo parere favorevole;

- la Disciplina Sportiva svolge attività di rilevanza sportiva distinta da quella svolta dalla FSN affine;

- non ha, come riferimento, la stessa Federazione Internazionale della FSN affine;

- l’attività non è regolamentata dalle FSN, né è omologata a settore federale. (comma 3).

La Disciplina Sportiva è, comunque, associata al CONI:

- nel momento in cui si costituisce la Federazione Internazionale di riferimento;

- nel caso in cui la Federazione Internazionale di riferimento sia riconosciuta dal GAISF e/o dal CIO;

- nel caso in cui la disciplina sia inserita nel programma del Giochi Olimpici.”(comma 4).

La lettura integrale dell’art. 3 del Regolamento induce il Collegio a respingere la prospettazione di parte ricorrente volta a sostenere il diritto al riconoscimento della qualità di disciplina sportiva associata al CONI sulla base del dettato del comma 4.

Come ha correttamente rilevato sia la difesa del CONI che della FISE, la norma dell’art. 3 deve essere letta integralmente, sia per ragioni di interpretazione puramente letterale, sia per ragioni di interpretazione funzionale e sistematica.

Dal tenore della norma si evince, con assoluta chiarezza, che il principio che regola l’associazione delle discipline sportive associate al CONI è contenuto nel comma 2.

La scelta operata dal CONI è peraltro logica, poiché dispone l’associazione diretta nel caso in cui non sarebbe possibile l’associazione alla FSN o ad altre discipline sportive associate, trattandosi di sport del tutto diversi da quelli già disciplinati e quindi non riconducibili in alcun modo a quelli già regolamentati.

Il criterio seguito dal CONI  per disporre il riconoscimento quale DSA al CONI o alla FSN è quello dell’affinità tecnico-sportiva: se la disciplina sportiva presenta i requisiti per ottenere il riconoscimento, sarà associata alla Federazione che svolge lo sport affine, se invece non è possibile riconoscere alcuna affinità – perché lo sport organizzato non è in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle discipline associate - viene disposta l’associazione diretta al CONI.

L’associazione al CONI riguarda quindi i soli casi in cui manca qualunque affinità – e quindi similitudine in senso lato – tra uno sport già esistente e per il quale esiste una Federazione o una DSA, ed un nuovo sport.

Gli ulteriori requisiti previsti per il riconoscimento come DSA alle Federazioni (a parte il parere favorevole della Federazione) presentano una ratio evidente che è quella di evitare il riconoscimento quali discipline associate di sport che siano invece direttamente riconducibili, e quindi ricompresi nel novero di quelli propri della Federazione sportiva esistente: è chiaro che solo una disciplina sportiva avente rilevanza sportiva distinta da quella della Federazione può costituirsi come disciplina sportiva associata, rientrando altrimenti nell’ambito della Federazione stessa; la disciplina sportiva essendo diversa - benchè affine – non può che aver come riferimento una Federazione Internazionale differente da quella della Federazione nazionale, altrimenti si tratterebbe di disciplina già ricompresa tra quelle proprie della Federazione; la diversità delle attività comporta necessariamente la mancata regolamentazione da parte della Federazione sportiva nazionale e l’omologazione a settore federale.

Ed infatti, il CONI per respingere la domanda della ricorrente ha fatto proprio riferimento all’esistenza di affinità tecnico sportiva con la FISE, elemento questo che da solo esclude l’associazione diretta al CONI.

La ricorrente sostiene però che la norma del quarto comma prevedrebbe un autonomo motivo di riconoscimento diretto al CONI, prescindendo dalla ricorrenza del presupposto generale contenuto nel comma 2.

La tesi della ricorrente si basa, sostanzialmente, sul dato testuale laddove nell’art. 3 comma 4 si rinviene che “la disciplina sportiva è, comunque, associata al CONI nel momento in cui si costituisce la Federazione internazionale di riferimento…..”.

In realtà il riferimento alla diversa Federazione Internazionale non può comportare automaticamente l’associazione al CONI, perché detto requisito – come già rilevato - è presupposto previsto per l’associazione alla Federazione Nazionale.

La norma, così come interpretata, non avrebbe quindi alcun senso.

Deve quindi ricercarsi una diversa interpretazione della disposizione.

Ritiene il Collegio che il comma 4 non costituisca una nuova ipotesi di associazione diretta al CONI che prescinda dal criterio generale, ma che introduca soltanto ulteriori requisiti.

In presenza di riconoscimenti internazionali l’iter per il riconoscimento della disciplina sportiva associata al CONI è più veloce, non dovendosi svolgere tutti gli accertamenti previsti in via generale, e quindi il passaggio tra riconoscimento provvisorio, sottoposizione al periodo di osservazione, ed infine riconoscimento definitivo.

D’altronde questa interpretazione è implicitamente avallata anche da quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 19/2/05, nella quale a pagina 6 si rileva che l’inclusione di un dato sport nei giochi olimpici (requisito previsto nel comma 4 dell’art. 3 per il riconoscimento diretto presso il CONI insieme a quello della costituzione della Federazione internazionale) costituisce soltanto un titolo preferenziale per l’accoglimento delle domande di riconoscimento.

Ritiene quindi il Collegio che il termine “comunque” stia ad indicare l’obbligo per il CONI di disporre l’associazione diretta nel caso di riconoscimenti internazionali, ma semprechè ricorra il requisito indefettibile, e cioè la diversità della disciplina sportiva al punto da non renderla affine a nessuna altra per la quale già esista una Federazione o un’altra Disciplina Sportiva Associata.

Le precedenti considerazioni inducono a ritenere infondato anche il secondo profilo di impugnazione, atteso che la mancata regolamentazione dello sport di cui trattasi da parte della FISE non implica affatto il diritto al suo riconoscimento quale disciplina sportiva associata al CONI, tanto più che detto requisito è previsto dalla norma dell’art. 3 come necessario per il riconoscimento quale disciplina sportiva associata alla Federazione.

Resta quindi da esaminare l’aspetto centrale della controversia, e cioè se davvero sussista il requisito dell’affinità tecnico-sportiva tra lo sport svolto dalla Federazione ricorrente e quello svolto dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

La ricorrente ha sostenuto nel ricorso e nella memoria che nessuna affinità sussisterebbe tra l’equiturismo ed il Trec, attività sportive svolte dai propri iscritti,e gli sport equestri rientranti nell’ambito della FISE.

L’unico elemento in comune sarebbe l’uso del cavallo, come peraltro ritenuto dal CONI, ma detto dato sarebbe del tutto fuorviante perché altrimenti potrebbero accomunarsi tutti gli sport che usano la palla, o i pattini, o il fucile, ecc.

Ciò che qualifica ed individua uno sport non sarebbe lo strumento usato, ma l’insieme delle regole tecniche che disciplinano l’attività sportiva.

La tesi della ricorrente, benchè suggestiva, non può essere accolta.

Innanzitutto, come hanno correttamente rilevato le controparti, non potrebbero confondersi le discipline olimpiche quali sono il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, il pattinaggio, ecc. con il caso di specie.

In quei casi si tratta di sport aventi tradizioni antiche e del tutto diverse tra loro, per i quali esistono da tempo federazioni internazionali e nazionali distinte.

Certamente non vi è alcuna affinità tra il calcio e la pallavolo sebbene ambedue utilizzino come strumento la palla.

Diverso è però il caso di specie.

Occorre infatti considerare che mentre non esiste una Federazione sportiva unitaria alla quale fanno riferimento tutti gli sport che utilizzano la palla, nel caso del cavallo, la Federazione Italiana Sport Equestri ricomprende al suo interno tutti gli sport che ne fanno uso, sport tra loro anche molto diversi, come può agevolmente evincersi dalla semplice lettura dello statuto della FISE.

Pertanto, la valutazione dell’affinità tra discipline sportive non può prescindere dal dato di fatto costituito dalla competenza della Federazione: se la FISE è competente a disciplinare l’attività equestre in Italia in qualunque forma, è del tutto ragionevole sostenere che la semplice comunanza del mezzo attraverso il quale viene svolta l’attività sportiva, costituisca indice di affinità tecnico sportiva.

Correlativamente, nonostante l’ampiezza dell’ambito di pertinenza della FISE, il CONI ha ritenuto che si tratti di semplice affinità e non di comunanza,  in considerazione della particolarità delle attività sportive svolte dalla Federazione ricorrente, che presentano finalità parzialmente diverse da quelle propriamente agonistiche e ludiche perseguite dalla FISE, (quale quella turistica) e che si svolgono  su terreno rurale.

Pertanto, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato, non potendo – ovviamente – assumere alcun rilievo il nuovo statuto del CONI richiamato nella memoria conclusiva della Federazione ricorrente, trattandosi di atto sopravvenuto rispetto al momento della proposizione del ricorso.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-

respinge

il ricorso in epigrafe indicato.

         Compensa tra le parti le spese del giudizio.

         Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2005.

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