T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 32963/2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Calogero Narese, Ugo Franceschetti, Altobella Cattani, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Roma, via degli Scipioni, 52;

contro

UNIRE – Unione Nazionale Incremento Razze Equine – in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;

nei confronti di

Soc OMISSIS Spa, Soc OMISSIS Spa, Soc OMISSIS Soc OMISSIS, Soc OMISSIS Spa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Caroleo, presso il cui studio, in Roma, p.zza della Liberta', 20, sono elettivamente domiciliati; Soc OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Clizia Calamita Di Tria, Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via del Viminale, 43;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Soc OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Calogero Narese, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez Dott. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per l'annullamento

della delibera n. 58 del 26 gennaio 2006, nella parte in cui individua una nuova categoria di ippodromi di rilevanza nazionale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unire e di Soc OMISSIS  e di Soc OMISSIS Spa e di Soc OMISSIS Spa;

Visto l’atto di intervento della Soc. OMISSIS S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori avv.to Calogero Narese per la Soc. ricorrente, l'avv.to dello Stato Federica Varrone e per le controparti gli avv.ti Maria Lavienzi in delega di Francesco Caroleo e Michele Ferrante in delega di Fabio Lorenzoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo, notificato il 2 0ttobre 2006, la Soc, OMISSIS s.r.l., impugna la delibera del Commissario Straordinario dell’UNIRE n. 58 del 26 gennaio 2006, con la quale vengono individuati gli ippodromi di rilevanza nazionale.

Riferisce in fatto di gestire l’ippodromo OMISSIS, uno degli impianti più antichi d’Italia, essendo stato inaugurato nel 1894, ove si svolgono competizioni di rilievo nazionale e vanta di un movimento di scommesse sul campo tra i primi a livello nazionale.

Malgrado le alte qualità dell’ippodromo in argomento, esso non è stato classificato come ippodromo di rilevanza nazionale, secondo la classificazione effettuata con la deliberazione impugnata in questa sede.

Avverso il predetto atto deduce:

1. violazione dell’art. 12 d.p.r. n. 169 del 1998; art. 2 d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 e artt. 1 e 2 Statuto UNIRE. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per sviamento.

Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento, rileva la illegittimità del provvedimento impugnato sotto tre profili:

a) in quanto non rientra tre le finalità dell’Ente, né tra le sue competenze, la funzione di “delineare la rilevanza da attribuire ad ogni singola realtà nel contesto ippico nazionale”, come è esplicitato nel provvedimento de quo. L’Ente, invero, non ha il potere di valutare gli ippodromi, se non ai fini della idoneità degli impianti, ma ha il compito esclusivo di finanziarli in base alle esigenze dei singoli. In conclusione, l’Ente non ha il potere di creare categorie di ippodromi;

b) Anche il secondo obiettivo enunciato dall’UNIRE nel provvedimento impugnato, vale a dire, con la creazione di ippodromi di eccellenza, “assicurare una mirata ed efficace partecipazione dell’ENIRE alla stabilizzazione dell’attività relativa alle corse” non rientra tra i poteri ad esso attribuiti;

c) Assegnare rilevanza ad alcuni ippodromi contrasta con i fini dell’Ente, in quanto distrae dai fondi per lo sviluppo degli ippodromi, a favore di ippodromi già di alto livello, trascurando la situazione di criticità finanziaria di altri ippodromi a scapito dell’impiantistica;

2. violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sot6to molteplici profili.

Con tale motivo vengono contestati i criteri che hanno condotto alla classificazione degli ippodromi e, in particolare, la mancanza di un’attività istruttoria volta a consentire un preventivo contraddittorio con gli ippodromi interessati, con conseguente violazione della normativa sulla trasparenza dell’azione amministrativa;

3. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 d. lgs. n. 449 del 1999 e dell’art. 11 dello Statuto UNIRE, in quanto la delibera impugnata è stata sottratta al controllo ed all’approvazione del Ministero, il quale ha il potere si approvazione delle delibere di cui all’art. 11 dello Statuto, tra cui rientra la delibera impugnata.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato, notificato il 27 marzo 2009 e depositato il successivo 7 aprile, la Società ricorrente impugna la delibera del Commissario Straordinario UNIRE n. 64 del 4 dicembre 2008, recante l’approvazione del calendario nazionale delle corse, nonché deduce un ulteriore motivo di eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti; difetto e contraddittorietà dell’istruttoria, volto a censurare la deliberazione n. 58 del 2006, impugnata con il ricorso introduttivo.

In relazione a quest’ultimo punto, la ricorrente assume che nella valutazione effettuata degli ippodromi nazionali dalla Soc. OMISSIS, quello della Labronica è classificato al 4° posto, con una valutazione, in termini di “rating” “BB”, secondo il rating previsto dalla scala di valutazione della Price (A, BB, B e C). Tale rating è analogo a quello attribuito agli ippodromi di rilevanza nazionale di Merano e di Pisa, posti, tuttavia, l’uno all’ottavo posto e l’altro al decimo posto.

La delibera n. 64 del 2008, impugnata con i presenti motivi aggiunti, costituisce attuazione della delibera costitutiva della categoria degli ippodromi di rilevanza nazionale, impugnata con il ricorso introduttivo. Con essa, infatti, vengono ridotte le giornate di corse agli ippodromi , come quello della ricorrente, non inclusi nel novero di quelli di “rilevanza nazionale”. Infatti, con l’atto impugnato, è prevista una riduzione di 4 giornate di corse: da 42 giornate di corse nel 2007 alle 38 per l’anno 2009.

Avverso tale ultima deliberazione vengono dedotti i seguenti motivi:

1. illegittimità derivata.

Dalla illegittimità della delibera n. 58 del 2006 deriva la illegittimità anche del calendario del 2009, poiché apporta una riduzione delle giornate di corse per ricorrente del 10% nel 2007, mentre gli ippodromi classificati di “rilevanza nazionale” hanno subito una riduzione con percentuali minime del 2,7% e del 4.7%;

2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 delal legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto vari profili.

A differenza di quanto affermato nell’atto impugnato, non vi è stata alcuna attività di concertazione con le Società di Corse e con le Associazioni rappresentative di tali Società, tenuto anche conto che le due Associazioni esistenti, Federippodromi e UNI, sono rappresentative di una modesta quota di società di corse. La stessa Labronica aveva rappresentato all’UNIRE, con raccomandata dell’11.12.2008, di non far più parte della UNI e, quindi, chiedeva di essere convocata per poter partecipare alla formazione del Calendario delle corse. Richiesta reiterata con raccomandata del 21.1.2009, ma senza alcun riscontro;

3. violazione art. 5 d.P.R. n. 169 del 1998; artt. 2, lett. d) e 11 dello Statuto UNIRE, per mancata verifica da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come previsto dalla normativa citata in rubrica;

4. Eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, poiché il provvedimento con cui sono stati fissati i criteri di determinazione del calendario 2009 non contiene alcuna motivazione in ordine alla circostanza della riduzione delle giornate di corse, per gli ippodromi di rilevanza nazionale, inferiore rispetto a quella degli altri ippodromi.

L’esigenza di una approfondita motivazione deriva anche dalla circostanza che è la prima volta che viene effettuato un trattamento differenziato basato sulla rilevanza nazionale o meno degli ippodromi.

Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 26 febbraio 2010 e depositato il successivo 12 marzo, la Società OMISSIS S.r.l. impugna la nota di trasmissione del Calendario nazionale delle corse per l’anno2010, nella parte in cui prevede, per l’anno 2009, il mantenimento della decurtazione di 4 giornate di corso rispetto al 2007 e nella correlata parte in cui non è applicato alla ricorrente il medesimo trattamento riservato agli ippodromi di rilevanza nazionale.

Deduce motivi di illegittimità derivata dalla illegittimità della delibera n. 58 del 2006, richiamando, peraltro, la sentenza n. 948 del 2009 (non appellata e, quindi, passata in giudicato) con cui il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto dalle Società che gestiscono gli ippodromi di Cesena e Bologna avverso le medesime deliberazioni UNIRE, le cui motivazioni pur non costituendo un giudicato in senso formale, tuttavia costituiscono giudicato sostanziale nei confronti della Labronica.

Deduce, altresì, l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla sperequazione tra ippodromi di rilevanza nazionale e gli altri ippodromi, in analogia a quanto già dedotto con il quarto motivo del primo atto di motivi aggiunti.

Il terzo e quarto motivo riproducono quanto già dedotto con il secondo e terzo motivo del primo atto di motivi aggiunti.

Con il quinto motivo viene dedotta la incompetenza e la violazione degli artt. 4, 5 e 6 del ed. lgs. n. 449 del 1999.

La ricorrente deduce la incompetenza del Segretari generale dell’Ente ad adottare la deliberazione di approvazione del Calendario delle corse, spettando, tale potere, al Consiglio di Amministrazione dell’Ente, che è competente alla determinazione dei criteri per la redazione del Calendario e, quindi, ad indirizzare le scelte concrete.

Conclude per l’accoglimento del ricorso introduttivo e conseguentemente degli atti di motivi aggiunti.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale conclude per il rigetto del ricorso.

Le Società Alfea S.p.a. – Società Pisana per le Corse dei Cavalli – la Società Torinese per le Corse dei Cavalli S.p.a., la Società Gestione Capannelle S.p.a., la Società Merano MAIA S.p.a., costituitesi in giudizio, eccepiscono vari profili di inammissibilità, nonché concludono per il rigetto del ricorso,

La Società Ippica di Capitanata Corse S.r.l. ha spiegato intervento ad adiuvandum, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

All’Udienza del 7 ottobre 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dalle numerose eccezioni di inammissibilità sollevate dalle resistenti, stante la infondatezza del ricorso.

I primi tre profili di censura dedotti con il primo motivo del ricorso introduttivo sono infondati.

Lo Statuto dell’UNIRE determina gli scopi e la natura giuridica dell’Ente. Al punto 1 stabilisce che “promuove l’incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo della razze equine da competizione e da sella…”.nonché “…programma il settore riguardo agli aspetti allevatoriali ed agonistici, nelle varie componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, per il raggiungimento di avanzati livelli di qualità dell’intero settore dell’ippicoltura”.

Il punto 3 del predetto art. 1 stabilisce che l’UNIRE “organizza le corse dei cavalli, controlla le strutture destinate alle corse ed alle altre competizioni etc..”

Ciò è sufficiente per affermare la infondatezza della censura in esame, in tutti e tre i profili dedotti.

L’attività di differenziazione del ruolo degli ippodromi con conseguente valorizzazione delle singole specificità, infatti, rientra specificamente nei compiti dell’Unire sia in quanto consente di individuare gli ippodromi idonei ad accogliere le corse di maggiore qualità e selezione, sia ad individuare quelli che possono accogliere corse particolarmente remunerative, sia quelli a vocazione promozionale, come è specificato nella bozza di Regolamento per la definizione del ruolo e la classificazione degli ippodromi; tutto ciò finalizzato alla programmazione delle attività di corse.

Del pari infondate sono le censure dedotte con il secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui vengono contestati i criteri stabiliti per la classificazione degli ippodromi e viene lamentata la omessa fase del contraddittorio con gli ippodromi interessati.

Osserva il Collegio che la delibera impugnata riporta i criteri posti a base delle valutazioni dell’organo tecnico, vale a dire “equa distribuzione territoriale; consistenza della stanzialità dei cavalli da corsa da impiegare; bacini di utenza potenziali, sia degli operatori che di pubblico”. Criteri questi di carattere oggettivo e su cui, peraltro, la stessa Società ricorrente nulla ha da obiettare. Ciò che la ricorrente contesta è che tali criteri non siano stati rispettati nella scelta concreta degli ippodromi, riportando alcuni esempi.

Tuttavia, il Collegio non può non rilevare che in questa analisi la ricorrente non fa altro che sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione.

Non si può, inoltre, affermare che sia mancata la partecipazione degli ippodromi interessati nella formulazione della classifica, poiché tutto è avvenuto sulla base delle informazioni, fornite alla Price Waterhouse Coopers,dagli stessi ippodromi attraverso i questionari redatti dalle Società di Gestione degli ippodromi stessi.

Infondato è altresì il terzo motivo, con il quale viene dedotta la mancata approvazione, da parte del Ministero delle Politiche agricole e forestali, del provvedimento de quo.

Osserva il Collegio che l’art. 11 dello Statuto dell’Unire prevede che siano sottoposte all’approvazione del predetto Dicastero numerosi atti dell’Ente, quali ad esempio le convenzioni tipo e i disciplinari tipo con le società di corse, tuttavia, deve rilevarsi che l’atto impugnato non rientra nell’elenco degli atti individuati dalla norma citata che obbligatoriamente devono essere soggetti all’approvazione ministeriale.

Con il primo atto di motivi aggiunti, la Società ricorrente impugna la delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 4 dicembre 2008, recante l’approvazione del calendario nazionale delle corse, deducendo, motivi di illegittimità derivata , nonché l’assenza di una concertazione con le Associazioni rappresentative e rileva la mancanza di approvazione da parte del competente Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, aggiungendo un ulteriore motivo volto a censurare la deliberazione n. 58 del 2006, impugnata con il ricorso introduttivo.

In relazione a tale ultimo motivo, attinente alla classifica (“BB”), riportata dalla ricorrente, secondo il rating previsto dalla scala di valutazione della Price (A, BB, B e C) ”, che è analoga a quella attribuita agli ippodromi di rilevanza nazionale di Merano e di Pisa, si osserva che a parità di classifica effettuata dall’Organo tecnico a ciò chiamato, residua in capo all’Ente riconoscere ad essi la rilevanza che meritano sul piano nazionale sulla base di elementi oggettivi, emersi dalle valutazioni effettuate, attinenti sia a valutazioni di carattere storico - tanto che sono stati qualificati quali “patrimonio ippico nazionale” - sia del ruolo e funzioni in campo nazionale ed internazionale, idoneo a garantire strutture e livelli occupazionali, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, al di sopra degli standard.

Passando all’esame dei motivi aggiunti, si premette un breve accenno all’attività che l’UNIRE ha svolto negli anni pregressi, che ha condotto ad una graduale riduzione delle giornate di corse allo scopo di innalzare la qualità dello spettacolo ippico.

Invero, sin dall’anno 2003, l’UNIRE ha iniziato un’analisi che ha comportato una revisione dei criteri e parametri in base ai quali assegnare le giornate di corse ed il montepremi, stabilendo, con la delibera n. 8 del 31 gennaio 2005, i criteri, privilegiando, in particolare, la qualificazione degli ippodromi. Ed infatti, la valutazione degli ippodromi è stata effettuata sulla base di un sistema di criteri derivanti da una analisi qualitativa e quantitativa delle caratteristiche degli impianti, che è stata posta alla base della redazione del calendario delle corse oltre che dell’attività di Programmazione dell’attività ippica, spettante all’Ente. Ciò ha comportato una graduale riduzione delle giornate di corse, sulla base di parametri indicanti particolari negatività quali, ad esempio, per le corse c.d. “commerciali”, quali di queste hanno registrato un prelievo di spettanza dell’Ente superiore almeno al premio stanziato e quali, all’opposto, hanno registrato un prelievo inferiore al premio stanziato, in modo da quantificare l’effetto complessivo delle stesse sull’intero calendario ordinario, cercando, tuttavia, di non penalizzare quegli ippodromi che hanno la funzione di valorizzare il settore dell’ippica e, in particolare, quelli istituzionali di Milano, Roma e Napoli, giungendo, infine, ad una riduzione nella misura del 30% complessivo nel triennio, in un’ottica volta a privilegiare la qualità delle corse, sia sotto il profilo tecnico-ippico, sia sotto quello di una più redditizia raccolta delle scommesse.

In tempi più recenti – attraverso una minuziosa analisi affidata ad un Organo tecnico esterno (Società Price Waterhouse) – ha provveduto alla valutazione delle strutture degli ippodromi, giungendo ad una classificazione degli stessi, contro la quale si appuntano le censure della ricorrente.

Passando, quindi, all’esame dei motivi dedotti, il Collegio rileva la infondatezza del primo motivo di illegittimità derivata, introdotto con il primo atto di motivi aggiunti, in ragione della infondatezza del ricorso introduttivo.

Del pari infondato è il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti, poiché risulta dagli atti di causa che l’Ente ha inviato, in data 1° dicembre 2008, seguito da una ulteriore comunicazione in data 2 dicembre 2008, a tutte le Associazioni interessate, un invito a confrontarsi sui criteri generali per l’articolazione delle giornate di corse, mentre a tutte le Società di corse ha inviato la bozza del calendario 2009, invitandole a trasmettere eventuali osservazioni.

A ciò aggiungasi, tuttavia, che va esclusa l’applicabilità delle norme sulla partecipazione del privato nei confronti dell’attività della P.A. volta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Ciò non toglie che l’Amministrazione, per ragioni di opportunità e di buon senso, proceda al confronto con le categorie interessate, evitando di adottare autoritativamente atti che regolano l’attività di settore senza acquisire le valutazioni delle categorie interessate.

Giova, tuttavia, osservare che l’Ente, al fine di dare la giusta rilevanza alle singole realtà del settore e per individuare una più efficace e mirata partecipazione dell’Ente medesimo alla stabilizzazione dell’attività relativa al settore corse ippiche, ha stabilito una griglia di elementi (quali la distribuzione territoriale, la consistenza della stanzialità dei cavalli, i bacini di utenza potenziali sia degli operatori che del pubblico, le stesse strutture ippiche), che costituiscono i criteri sulla base dei quali è stata determinata la classifica contestata dalla Società ricorrente.

L’UNIRE, peraltro, non ha potuto trascurare il valore storico degli ippodromi, nel senso che non ha potuto non dare rilievo ad alcuni ippodromi che per l’attività svolta in passato, per la qualità delle corse che si disputano, per aver da sempre ospitato gli eventi più importanti sul piano nazionale ed internazionale, per la qualità degli impianti, debbano ricevere la dovuta considerazione da parte dell’Amministrazione con riconoscere ad essi la rilevanza nazionale.

Non da ultimo va trascurato il fatto che gli ippodromi qualificati di rilievo nazionale si trovano prevalentemente nella maggiori città italiane, sicché anche il bacino potenziale di spettatori deve considerarsi quale ulteriore elemento che ha determinato tale qualificazione.

E’ noto, ad esempio, che l’ippodromo di Pisa, sia per la qualità tecnica dell’impianto, sia per il contesto in cui è inserito, in quanto trovasi nella tenuta Presidenziale di San Rossore, costituisce uno dei maggiori centri di allenamento a livello europeo, idoneo ad ospitare, nel periodo invernale, i migliori cavalli europei, provenienti dall’Inghilterra e dall’Irlanda in allenamento per le corse di primavera ed estate. Anche l’ippodromo di Merano presenta caratteristiche ottimali in relazione al contesto in cui è inserito e perché è l’unico ippodromo italiano destinato all’attività ostacolistica, attività di grande tradizione a livello europeo. Attività, questa, peraltro molto onerosa sia per ciò che comporta la manutenzione dell’impianto che per lo scarso numero di partecipanti alle corse e trova l’unico polo italiano nell’ippodromo di Merano.

Ciò detto, giova chiarire che il riconoscimento della “rilevanza nazionale” di determinati ippodromi, non comporta un disvalore degli altri ippodromi variamente classificati in relazione alle specifiche oggettive caratteristiche dagli stessi posseduti.

Ciò che, tuttavia, deve essere posto in rilievo è il fatto che l’assegnazione annua di giornate di corse a ciascun singolo ippodromo può variare sulla base di vari elementi ed è determinato, oltre che dai criteri testé riportati, anche dalla disponibilità dell’Ente, con riguardo alla situazione generale, volta a soddisfare la complessiva programmazione dell’intera attività del settore. Deriva da ciò che gli ippodromi destinatari non possono vantare il diritto all’assegnazione di un preciso e determinato numero di giornate di corse, poiché ciò dipende – come rappresentato sopra – da una pluralità di elementi, tra cui, quello di maggior rilievo, è l’equilibrato rapporto fra i proventi derivanti dalle scommesse ed i costi prodotti dalle attività connesse a tutto il comparto corse.

Emerge da ciò il limite del sindacato sulla determinazione dell’UNIRE che stabilisce il numero di giornate di corse da dare alla ricorrente in considerazione dei criteri che hanno presieduto alla formulazione del calendario.

Giova aggiungere, infine, che la percentuale di riduzione del numero delle giornate di corse subite dalla ricorrente va calcolata sul totale delle 42 giornate assegnate nel 2007 poiché i dati relativi al 2008 non sono attendibili in ragione dello sciopero delle categorie avvenuto in quell’anno, con la conseguenza che la percentuale di riduzione è del 9,52%, che si presenta in linea con la media nazionale per gli ippodromi di galoppo che è dell’8,89%.

E’ d’obbligo precisare, infine, che l’Ente, per ogni giornata di corse, deve affrontare un costo altissimo, poiché oltre ai premi ai proprietari, allenatori, guidatori e allevatori dei cavalli meglio classificati in ogni competizione, deve sostenere le spese per la vigilanza sul corretto svolgimento delle corse, le spese per la remunerazione della Società e quelle per la trasmissione delle immagini nei canali TV Unire.

D’altro canto, l’attività dell’Ente è finalizzata alla funzionalità, economicità e redditività del settore ippico ed ispirata all’esigenza di un miglioramento qualitativo delle corse volto al fine di incrementare gli introiti derivanti dalle scommesse ippiche.

In conclusione, nella specie, le giornate di corse risultano correttamente assegnate.

In relazione al 3 motivo aggiunto, si osserva che il Calendario nazionale delle corse non rientra tra gli atti elencati dall’art. 11 da sottoporre all’approvazione del Ministero. Tuttavia ai sensi dell’art. 5 del regolamento (D.P.R. n. 169 del 1998) l’attività del Ministero vigilante si sostanzia in una mera presa d’ atto del Calendario. Dalla documentazione versata dall’Amministrazione, si rileva che l’Ente mensilmente invia il Calendario delle riunioni in programma nel mese successivo sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che al Ministero vigilante.

Del pari infondato è il quarto motivo di impugnazione, con il quale viene dedotta la carenza di motivazione in ordine alla circostanza della riduzione delle giornate di corse inferiore per gli ippodromi di rilevanza nazionale rispetto a quella degli altri ippodromi.

Può osservarsi in proposito che, come riportato sopra, il sistema dei criteri derivanti da una analisi qualitativa e quantitativa delle caratteristiche degli impianti e, quindi, degli ippodromi sono stati alla base della redazione anche del calendario delle corse. L’Ente, infatti, ha perseguito l’obiettivo del rilancio del sistema ippico, attuato mediante la programmazione dell’attività di corse, con una tendenziale riduzione delle giornate di corse, come già accennato, con particolare attenzione alla qualità delle corse sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello della redditività. Tutto ciò è ampiamente illustrato nella determinazione n. 64 del 2008, ove viene dato conto delle scelte operate dall’Amministrazione.

Per i primi quattro motivi del secondo atto di motivi aggiunti, valgono le osservazioni già espresse nei punti precedenti, posto che riproducono pedissequamente censure già dedotte in precedenza.

In relazione alla dedotta incompetenza del Segretario generale ad adottare il Calendario delle corse, si osserva che la delibera n. 64 del 2008, che detta l’indirizzo ed i criteri generali per la programmazione delle corse per l’anno 2009 è adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. s) dello Statuto dell’Ente.

Il calendario adottato di anno in anno rappresenta la trasposizione sul piano fattuale di detti criteri, sicché ben può essere redatto dal Segretario generale in applicazione del comma 2 dell’art. 13 dello Statuto dell’Ente laddove dispone che il Segretario generale “…adotta gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa”.

Conclusivamente il ricorso e con esso i due atti di motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti dalla Soc. Labronica Corse Cavalli S.r.l., li respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00 euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2010

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