T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3375/2017
Pubblicato il 10/03/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15886 del 2015, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Alessandra Piccinini e Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michel Martone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11; Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Mea in Roma, via Panama, 58; CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Collegio di Garanzia dello Sport; Procura Federale FIGC; Corte Federale di Appello; Tribunale Nazionale Federale;
nei confronti di
Lega Nazionale Calcio Professionistico; Lega Nazionale Dilettanti; OMISSIS Srl; OMISSIS Srl; OMISSIS Srl; OMISSIS; OMISSIS;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di deferimento del Procuratore Federale del 30.07.2015 prot. n. 1319/859 bis pf14-15/SP/blp;
della delibera del Tribunale Federale pubblicata sul C.U. n. 17/TFN del 20.08.2015;
della delibera della Corte Federale di Appello della F.LG.C., pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015 e sul C.U. n. 017/CFA del 9.09.2015;
della nota di addebito del 29.10.2015 del Tribunale Federale ex C.U. n.17/T.F.N.;
del dispositivo prot. n. 00714/2015 del 27.10.2015 del Collegio di Garanzia dello sport;
della decisione n. 58/2015 depositata in data 24 novembre 2015 del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI;
in parte qua ed ove possa occorrere, del verbale del Collegio di Garanzia dello Sport del 27.10.205 iscritto nel registro generale protocollo Collegio di Garanzia dello Sport al n. 00721/2015 del 2 novembre 2015;
di ogni ulteriore atto e provvedimento, preparatorio, presupposto, connesso e conseguente anche allo stato non conosciuto, ed ogni altro atto menzionato negli atti impugnati o anche non menzionato ma ad essi in qualunque modo connesso, che viene qui pure impugnato anche se non noto o non espressamente richiamato;
nonché per la condanna delle parti resistenti
al risarcimento di tutti i danni cagionati al ricorrente dagli atti e provvedimenti impugnati, come sopra menzionati, che ci si riserva di quantificare nel dettaglio nel corso del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI e della FIGC;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato l’atto di deferimento emesso nei suoi confronti dal Procuratore Federale della FIGC il 30.07.2015, la delibera del Tribunale Federale pubblicata sul C.U. n. 17/TFN del 20.08.2015, la delibera della Corte Federale di Appello della F.LG.C., pubblicata sul C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015 e sul C.U. n. 017/CFA del 9.09.2015, la nota di addebito del 29.10.2015 del Tribunale Federale ex C.U. n.17/T.F.N. e la decisione n. 58/2015 depositata in data 24 novembre 2015 del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI.
Il ricorrente ha esposto di avere svolto l'attività di agente di calciatori sin dal 2008, quando aveva cessato l'attività di calciatore professionista, e di essere stato deferito innanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale della FIGC in data 30 luglio 2015 unitamente a OMISSIS, all'epoca dei fatti Presidente della società OMISSIS S.r.l., OMISSIS, OMISSIS, direttore sportivo della stessa società, la società medesima a titolo di responsabilità diretta e responsabilità oggettiva, ed OMISSIS, all'epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per OMISSISS.r.l., per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia sportiva (C.G.S. F.I.G.C.) "per avere, prima della gara Pisa-OMISSIS del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, in concorso con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, OMISSIS e OMISSIS, per avere proposto l'alterazione della gara a OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, i quali hanno aderito all'accordo illecito fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; OMISSIS per avere ceduto, dietro compenso di denaro, l'informazione dell'alterazione della gara a un gruppo di scommettitori stranieri, con i quali era stato messo in contatto con l'intermediazione di OMISSIS, così finanziando l'alterazione della gara.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. l 7/TFN del 20 agosto 2015, mentre aveva ritenuto non raggiunta la prova della configurabilità, a carico dell'odierno ricorrente, dell'illecito sportivo contestatogli, con proscioglimento del medesimo da tale addebito, l’aveva reputato, invece, responsabile della violazione del divieto di scommesse previsto dall'art. 6, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., comminandogli la squalifica per due anni e l'ammenda di euro 25.000,00.
La decisione del Tribunale Federale veniva impugnata sia dalla Procura Federale che, quale società terza interessata, dall'OMISSIS s.r.l., sia dall'odierno ricorrente, dinnanzi alla Corte Federale d'Appello, la quale, con decisione pubblicata, limitatamente al dispositivo, sul C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015 e, completa di motivazioni, sul CU n. 020/CFA del 09.09.2015, aveva accolto i soli gravami presentati dall'organo requirente e dall'OMISSIS (con integrale rigetto, quindi, del gravame proposto dall'odierno ricorrente), disponendo, tra i molteplici provvedimenti disciplinari nei confronti dei vari deferiti, anche l'applicazione "nei confronti del Sig. OMISSIS [del]la sanzione dell'inibizione per anni 4 e mesi 6, con l'ammenda di C 70.000,00 ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 6 C.G.S. [illecito sportivo aggravato, n.d.r.]".
Avverso la decisione della Corte d'Appello l'odierno ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 59 del C.G.S. C.O.N.I. innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che aveva dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dal Sig. OMISSIS, e così per i ricorsi della società OMISSIS e del Sig. OMISSIS, ritenendo che le doglianze proposte fossero state formulate in violazione dell'art. 54 C.G.S. C.O.N.I., a mente del quale è ammesso ricorso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, mentre nella fattispecie sarebbe stato richiesto al Collegio di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ad esso preclusa.
A sostegno del ricorso sono state formulate, anche ai fini dell’annullamento degli atti contenenti l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del d.l. 220/2003 nella parte in cui sottrae tali atti alla cognizione del giudice statale, le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. Violazione e falsa applicazione dei principi relativi al sindacato di legittimità. Violazione e falsa applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo. Eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria, travisamento ed errata valutazione dei fatti.
Secondo il ricorrente sarebbe erronea la decisione del Collegio di Garanzia, laddove ha affermato che le censure sollevate sarebbero inammissibili, in quanto rivolte ad ottenere una lettura alternativa ovvero una differente valutazione dei fatti, in quanto dall'atto introduttivo del terzo grado di giustizia sportiva risulterebbe che il ricorso mirava a censurare la violazione di una norma sostanziale, e precisamente dell'art. 7 C.G.S. F.I.G.C., nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, esattamente nei termini individuati dall'art. 54 C.G.S. C.O.N.I.
In tale prospettiva, oggetto della censura non era né l'esistenza storica di determinati fatti, ma la loro qualificazione giuridica come atti rilevanti ai fini della configurazione di una violazione del C.G.S della F.I.G.C. (illecito sportivo o anche solo violazione del divieto di effettuare scommesse) e l'assenza di una motivazione congrua rispetto alla qualificazione riconosciuta dalla Corte Federale d'Appello.
2. Violazione dell'art. 3 1. n. 241/1990 (difetto di motivazione). Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 54 C.G.S. C.O.N.I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 2, Cost.
Il Collegio di Garanzia, riferendosi indistintamente alle impugnazioni proposte dall'odierno ricorrente, OMISSIS e OMISSIS, aveva ritenuto detti ricorsi "in parte infondati", e tuttavia con riferimento alla posizione del OMISSIS non aveva fornito alcuna spiegazione in merito a tale asserita infondatezza, né chiarito quali dei motivi specificamente formulati dal ricorrente sarebbero stati inammissibili e, quali, invece, infondati.
Il Collegio, inoltre, aveva respinto altresì le censure con le quali era stata sostenuta l'impossibilità di configurare un illecito sportivo senza l'accertamento di un coinvolgimento dei calciatori, sempre perché i giudici d'appello avrebbero "evidentemente ritenuto sufficienti" gli elementi comunque già raccolti sulla vicenda "peraltro oggetto di un procedimento penale", con affermazione immotivata e contrastante con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Il Collegio di Garanzia aveva ignorato le conclusioni della Procura Generale che, in udienza, aveva chiesto l'accoglimento del ricorso, ritenendo fondati i motivi dedotti.
4. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 6 C.G.S. F.I.G.C. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, C.G.S. F.I.G.C. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
Oggetto di incolpazione da parte della Procura Federale era una presunta combine della gara di Coppa Italia tra OMISSIS S.r.l. e A.C. PISA CALCIO 1909 S.r.l., svoltasi il 29.10.2014; tale tesi era stata recepita dalla Corte d'Appello Federale, mentre il Tribunale aveva riscontrato la sola violazione del divieto di scommesse.
Nello specifico, l'Organo giudicante aveva ritenuto che il OMISSIS, in accordo con il OMISSIS, avesse contattato la dirigenza della OMISSIS nella persona del suo Presidente, OMISSIS, per trarre profitto quantomeno dalle scommesse operate da un gruppo di serbo-sloveni ai quali, per il tramite del OMISSIS, era stato segnalato il risultato certo dell'incontro Pisa/OMISSIS del 29.10.2014 e, cioè, vittoria del Pisa con più di tre gol di scarto e quindi 1 Handicap ed Over; ciò sulla base del fatto che il OMISSIS aveva partecipato al pranzo di Valmontone del 28.10.2014 al quale erano presenti OMISSIS e OMISSIS. Il ricorrente, di contro, non aveva mai avanzato nessuna proposta alterativa della gara in discorso, e aveva avuto rapporti con OMISSIS e OMISSIS solo per la definizione di operazioni di tesseramento e/o di trasferimento di calciatori, connesse con la sua attività professionale.
5. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di formazione della prova ed in materia di presunzioni, in quanto il procedimento disciplinare era stato basato pressoché esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche acquisite in fase di indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale, che avrebbero dovuto essere sottoposte a rigoroso vaglio critico, per verificarne l’attendibilità.
Criticabile era anche l'utilizzazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, della prova per presunzioni, che avrebbero dovuto presentare gli stessi caratteri richiesti per la prova in materia penale, ovvero gravità, precisione e concordanza, nella specie assenti.
Quanto al richiesto risarcimento dei danni, il ricorrente ha dedotto che i provvedimenti impugnati integravano un fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, come tale, fonte di responsabilità aquiliana in capo alla p.a..
Con riferimento al requisito della colpa, secondo il ricorrente la stessa doveva ritenersi sussistente, per quanto riguarda il Collegio di Garanzia, in relazione all’omesso esame dei motivi di impugnazione che erano stati formulati nel pieno rispetto dell'art. 54 C.G.S. C.O.N.I., nonché delle conclusioni della Procura Federale, e, per quanto riguarda la Corte d'Appello Federale, il Tribunale e la Procura Federale, nella manifesta violazione dei principi in materia di formazione della prova.
Il danno risarcibile andava individuato sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, ovvero sia per la sanzione comminata, di € 70.000,00, che per la perdita di chance professionali a seguito della sanzione irrogata, oltre al fatto che molti giocatori seguiti dal ricorrente avevano chiesto il recesso dal rapporto contrattuale, come ad esempio, OMISSIS, che con raccomandata del 25.08.2015 aveva esercitato il recesso ad nutum ex art. 26, secondo comma, del Regolamento che disciplina l'attività dell'agente di calciatori, richiamando espressamente, a tale scopo, gli atti impugnati, e determinando al ricorrente una perdita economica di € 8.350,00 oltre Iva a cui si aggiungeva l'importo di € 10.275,00, riguardante il compenso lordo per ulteriori due annualità, per un totale di € 18.625,00. Lo stesso OMISSIS e molti altri giocatori, inoltre, non avevano provveduto a conferire al OMISSIS i compensi dovuti per effetto del mandato conferitogli.
Vi era poi la perdita derivante dai contratti che il ricorrente non aveva più potuto concludere per effetto dei provvedimenti impugnati, stimata, per tutta la durata della sanzione, in € 270.000,00.
Al danno economico andava aggiunto il danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione, pacificamente riconducibili alla tipologia di sanzione comminata.
Si sono costituiti il CONI e la FIGC resistendo al ricorso ed eccependo il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli atti impugnati.
Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2016 il ricorso è stato cancellato dal ruolo su richiesta della parti.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Premesso che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza pronunciatasi sulla L. 280/2003, esula dalla cognizione del giudice amministrativo l’esame dell’impugnazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari, riservata al giudice sportivo, potendo invece il giudice amministrativo conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione, nel caso di specie può prescindersi dall’esame delle questioni pregiudiziali stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
Sulla base delle stesse considerazioni risulta inammissibile, per la sua irrilevanza nel presente giudizio, la questione di costituzionalità delle norme del D.L. 220/2003 proposta dal ricorrente.
Deve quindi procedersi all’esame incidentale della dedotta illegittimità dei provvedimenti sanzionatori quale presupposto del richiesto risarcimento dei danni e, a tal fine, devono previamente essere esaminate, per ragioni di ordine logico, le censure di illegittimità rivolte avverso la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal OMISSIS contro la pronuncia della Corte d’Appello Federale della FIGC.
Con la decisione di ultima istanza il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che, secondo l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni della Corte Federale d’Appello possono essere impugnate solo per questioni di diritto e, in particolare, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai principi generali della giustizia sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La Corte ha rilevato che il OMISSIS con il proprio gravame aveva criticato la decisione impugnata assumendo che la Corte d’Appello Federale avrebbe male interpretato il materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.
Il ricorrente ha dedotto, di contro, che oggetto della censura non era né l'esistenza storica di determinati fatti, ma la loro qualificazione giuridica come atti rilevanti ai fini della configurazione di una violazione del C.G.S della F.I.G.C. (illecito sportivo o anche solo violazione del divieto di effettuare scommesse) e l'assenza di una motivazione congrua rispetto alla qualificazione riconosciuta dalla Corte Federale d'Appello, con conseguente piena ammissibilità del gravame nel rispetto del citato art. 54.
In merito deve osservarsi che con le doglianze proposte innanzi al Collegio di Garanzia il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, la violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S., inerente l’illecito sportivo consistente nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara, deducendo, al riguardo, dopo aver riportato alcuni passi della motivazione della sentenza della Corte Federale d’Appello, relative ai contatti con il Presidente della OMISSIS OMISSIS, e al pranzo avvenuto a Valmontone nel quale sarebbe stato concordato l’esito della partita Pisa-OMISSIS, che “le scarne, ermetiche e carenti argomentazioni spese, in queste poche righe, dall’Organo di secondo grado non sono neppure lontanamente idonee a giustificare l’applicazione alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 7 commi 1 e 2 del C.G.S.”
Dopo questa premessa il ricorso si addentra nella contestazione delle circostanze di fatto poste dalla base della decisione, al fine di dimostrare che il OMISSIS non avrebbe mai avanzato alcuna proposta alterativa della gara (pag. 12) e che il pranzo in questione avrebbe avuto finalità del tutto diverse, e relative alla gestione del calciatore Infantino, assistito dal OMISSIS e ceduto alla OMISSIS dall’ OMISSIS
Nel corpo del motivo il OMISSIS ha contestato che la Corte abbia erroneamente fatto uso di presunzioni e che gli indizi a suo carico non fossero, come necessario, gravi, precisi e concordanti, ma sempre confutando le circostanze di fatto richiamate dalla Corte a sostegno della commissione dell’illecito sportivo.
L’insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia è oggetto anche del secondo motivo di ricorso, volto a confutare i rapporti intrattenuti dal OMISSIS con il OMISSIS, già coinvolto in altre ipotesi di combine, in favore del quale il OMISSIS ha dichiarato di avere svolto esclusivamente l’attività di monitoraggio della quota sulla gara Pisa-OMISSIS a titolo di cortesia e senza alcuna influenza sul risultato della stessa.
Come è agevole osservare sulla base della disamina dei motivi di ricorso sopra riportati, risulta corretta la statuizione del Collegio di Garanzia, nella parte in cui ha ritenuto che gli stessi non potessero rientrare nel disposto di cui all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, che limita il ricorso alla violazione di norme di diritto e all’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in analogia con quanto stabilito dall’art. 360 c.p.c..
Le doglianze proposte, infatti, al di là della formale redazione della rubrica, nel loro contenuto risultano incentrate nella richiesta di una diversa, e più favorevole, valutazione del materiale probatorio acquisito.
Alla luce di tali elementi deve quindi essere confermata la correttezza della statuizione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Collegio di Garanzia.
Del pari infondata è la seconda censura riguardante il fatto che il Collegio di Garanzia non avrebbe specificato se il ricorso del OMISSIS veniva ritenuto inammissibile o infondato, in quanto, come evidenziato dalla difesa del FIGC, a pag. 9 della decisione è stato chiarito che le censure proposte dal ricorrente erano “certamente inammissibili, perché volte ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e quindi un nuovo giudizio di merito”.
Né rileva la lamentata omessa considerazione delle conclusioni della Procura Federale, dedotta con il terzo motivo, essendo evidente che la Corte ben può discostarsi dalla posizione della Procura come parte processuale, essendo la decisione del Collegio del tutto autonoma rispetto alle conclusioni dell’organo inquirente.
Per completezza deve evidenziarsi, altresì, che la decisione della Corte d’Appello Federale ha adeguatamente vagliato il materiale probatorio a sostegno della contestazione disciplinare, rilevando che era pacifica la presenza del OMISSIS al pranzo di Valmontone del 28.10.2014 con OMISSIS e OMISSIS, e che il contrasto esistente, in ordine alle questioni di cui si era discusso al pranzo, tra le dichiarazioni del OMISSIS e quelle del OMISSIS (il primo aveva riferito che si era parlato della gestione del calciatore Infantino, mentre il secondo aveva dichiarato di non ricordare il motivo della presenza del OMISSIS e se la stessa fosse dovuta alla gestione di qualche giocatore) induceva a ritenere che il motivo dell’incontro non fosse quello prospettato, ma l’accordo sul risultato della partita in favore di un gruppo di scommettitori serbo-sloveni, ai quali il OMISSIS aveva fornito informazioni sulle quote e sul fatto che la gara era disponibile per le scommesse.
La Corte ha richiamato anche gli esiti delle intercettazioni telefoniche e degli interrogatori resi dai deferiti, evidenziando che da tali elementi emergeva che il OMISSIS, in accordo con il OMISSIS, aveva contattato “la dirigenza della OMISSIS, nella persona del suo presidente, il Sig. OMISSIS, per trarre profitto quantomeno dalle scommesse operate da un gruppo di serbo-sloveni ai quali, per il tramite del Sig. OMISSIS, segnalarono il risultato certo dell’incontro Pisa/OMISSIS del 29.10.2014 e cioè, vittoria del Pisa con più di tre gol di scarto e quindi 1 Handicap ed Over”.
Del resto lo stesso ricorrente ha affermato che il OMISSIS, sapendo che la moglie gestiva una tabaccheria con terminale della Sisal, gli aveva chiesto di monitorare la gara, tanto che il OMISSIS lo aveva avvertito quando la partita era risultata tra quelle disponibili per le scommesse.
Tali argomentazioni supportano la conclusione in ordine alla sussistenza dell’illecito sportivo contestato ed evidenziano l’assenza di profili di illegittimità, rilevanti a fini risarcitori, con riferimento alla sanzione irrogata.
Non si ravvisa, pertanto, alcun difetto di motivazione né illogicità nella pronuncia dell’appello federale.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore del CONI e della FIGC delle spese di lite, ch si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore