T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3483/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,

Sez. III^-ter

composto da

         dr. Francesco Corsaro                                       Presidente

         dr. Umberto Realfonzo                                      Consigliere-rel.

         dr. Stefania Santoleri                                          Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. (…) R.G. proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. R. Megaldi, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato alla v. Baiamonti, 10;

contro

l’UNIRE, in persona del suo presidente p.t. costituitosi formalmente in giudizio a mezzo dell’Avv. L. Prosseda;

per l'annullamento

del provvedimento della Commissione Disciplinare di appello del 22 giugno 2001 di reiezione del ricorso gerarchico avverso la decisione della Commissione di I° grado con cui è stata applicata la sospensione della qualifica di allenatore di cavalli e la multa di £. 2.000.000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 5.12.2002 il Consigliere Umberto Realfonzo; ed uditi l’Avv. Zammit per Magaldi e l’Avv. Prosseda.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente impugna il provvedimento della Commissione Disciplinare di appello del 22 giugno 2001 di reiezione del ricorso gerarchico avverso la decisione della Commissione di I° grado con cui è stata applicata la sospensione per 15 giorni della qualifica di allenatore di cavalli ed una multa di £. 2.000.000, perché il cavallo “OMISSIS” era risultato essere stato sottoposto ad un trattamento “dopante”.

Il ricorso è affidato alla denuncia di sei motivi di gravame relativi alla violazione dell’art.26, degli artt.84 e segg., e dell’art dell’art. 99, V comma, del Regolamento Corse dell’UNIRE, nonché all’eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito la infondatezza del gravame.

L’eccezione preliminare è fondata.

Deve infatti ricordarsi come, in materia di attività delle federazioni sportive, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, in considerazione della loro qualifica di organi del Coni, ma solamente nei riguardi degli atti finalizzati alla realizzazione degli interessi pubblici dell'attività sportiva che, in quanto esplicazione di poteri pubblici, sono idonei ad incidere su posizioni di interesse legittimo (cfr. Consiglio Stato sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442; Consiglio Stato sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5846).

Non spettano dunque alla cognizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie concernenti l’impugnazione di sanzioni irrogate per il doping di un cavallo in quanto attengono all’interpretazione ed all’applicazione di regole sportive che disciplinano il corretto andamento dell’attività agonistica, strettamente intesa, nel suo aspetto regolamentare e tecnico (cfr. Consiglio Stato sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5846).

Tali controversie investono infatti ampli profili di discrezionalità tecnica, che sono del tutto privi di rilevanza nell’ordinamento esterno, e trovano la loro sede propria nell’ambito delle regole della c.d. “giustizia sportiva”.

In via ordinaria, quindi, le valutazioni di merito degli organi della giustizia sportiva non comportano normalmente l'insorgere di posizioni di interesse legittimo (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 19 giugno 2001, n. 3235; T.A.R. Sicilia sez. II, Palermo, 19 dicembre 2001, n. 2146). La giurisdizione del giudice amministrativo, relativamente alle sanzioni sportive, è limitata ai soli casi, (del tutto estranei al presente contendere) in cui le pene inflitte dalla c. d. “giustizia sportiva” sono in grado di alterare stabilmente il rapporto di affiliazione esistente tra i soggetti interessati e le associazioni sportive, ovvero comunque modifichino in misura giuridicamente rilevante ed irreversibile, lo status professionale di un soggetto appartenente all'ordinamento sportivo (cfr. Sez. III-ter n. 2974 del 28 dicembre 2000).

Nel caso di specie, la sospensione dalla qualifica di allenatore di soli 15 giorni non dà luogo ad un pregiudizio rilevante, per cui questo giudice appare sfornito della giurisdizione a conoscere la presente controversia.

Non resta conseguentemente che dichiarare il difetto di giurisdizione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 a favore dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

1) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe per difetto di giurisdizione.

2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate in Euro 1.000,00 in favore dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2002.

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