T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3486/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Agnello, Massimiliano Mura, con domicilio eletto presso Massimiliano Mura in Roma, viale dei Parioli, 93;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell'Avviso orale emesso dal Questore di Roma il 9.3.2012 ed eseguito in data 24.4.2012 negli uffici della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Roma e del verbale del 24.4.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 25 giugno 2012 e depositato il 19 luglio successivo, OMISSIS ha impugnato lo “avviso orale” emesso dal Questore di Roma il 9.3.2012 ed eseguito il 24.4.2012 nonché il relativo verbale ed ogni atto connesso.

Il ricorrente deduce di lavorare nel settore delle scommesse sulle manifestazioni sportive e di avere un contratto di collaborazione con società straniera quotata in borsa, controllata dai governi Britannico e Maltese; che detta società organizza e gestisce le scommesse mentre il ricorrente ha il compito di raccogliere i dati e la valuta relativi alle prenotazioni delle giocate e accreditare agli scommettitori le vincite; assume il ricorrente di essere in possesso di autorizzazione in materia di offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica.

Il provvedimento è basato sulla mancanza di autorizzazione per l’attività di gioco e scommesse, conseguente al mancato rilascio di concessione in capo alla società straniera per lo svolgimento di detta attività.

Deduce altresì che l’attività repressiva posta in essere nei confronti della società straniera è stata annullata in sede giurisdizionale (assoluzione perché il fatto non sussiste); le restrizioni nel nostro ordinamento poste all’attività di gioco e scommesse della società straniera, priva di concessione, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE e la normativa contenuta nel “decreto Bersani” (D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006), non si adegua integralmente alla normativa comunitaria, come ritenuto dalla Corte di Giustizia europea.

Affida il ricorso ai seguenti motivi di gravame:

violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 1423/ 1956; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e dei presupposti; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia, violazione dei principi di legalità: la norma prevede che lo ”avviso” si applica nei confronti di soggetti abitualmente dediti ad attività delittuose e che vivono abitualmente con i proventi di dette attività, che mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica; l’avviso è propedeutico alle sanzioni di sorveglianza speciale, divieto di soggiorno e obbligo di soggiorno; nella fattispecie non sussistono gli elementi di fatto per l’emissione del provvedimento; né si è tenuto conto dei numerosi precedenti giudiziari che hanno visto la società straniera in questione sempre assolta;

violazione degli artt. 3,10,11,15, 41 della Costituzione; degli artt. 10, 12, 31, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55 e 86 del Trattato CE ; degli artt. 86 e 88 del R.D. 773/31 degli artt. 4 c.1 e 4 bis della legge n. 401/89 dell’art. 37 c. 4 e 5 della legge n. 388/2000; dell’art. 1 e sgg del D.Lgvo n. 496/48; dell’art. 3 della legge n. 241/90: la giurisprudenza ha sempre assolto gli intermediari non in possesso della licenza di polizia per la raccolta di scommesse, in quanto essa presuppone il rilascio di concessione da parte dello Stato (che ha la riserva dell’esercizio del gioco e delle scommesse; il CONI attribuisce le concessioni ai sensi dell’art. 2 del D.M. 174/1998) in capo al soggetto organizzatore, che, in casi come quello qui in esame, non viene rilasciata a società straniere per vincoli dell’ordinamento italiano ritenuti illegittimi dalla Corte di giustizia europea, con conseguente disapplicazione dell’art. 88 del T.U.L.P.S. Deduce infine che in base ai suddetti principi il Tribunale di Roma con sentenza n. 18673/12 lo ha assolto.

L’Amministrazione risulta solo formalmente costituita.

Risulta altresì inottemperata l’ordinanza istruttoria della Sezione n.7140/2012.

L’efficacia del provvedimento è stata sospesa con ordinanza n.3865/2012.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

E’ nota la giurisprudenza comunitaria, a partire dalla sentenza c.d. Placanica del 6 marzo 2007 della Corte di Giustizia CE, che ha ritenuto non conforme agli artt. 43 e 49 del Trattato la normativa nazionale che esclude dalle procedure selettive per l’attribuzione delle concessioni le società quotate in borsa.

E’ nota altresì la giurisprudenza nazionale della Corte di Cassazione (cfr ad es n. 16928/2007) che ha ritenuto che sussistono limiti ingiustificati nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’ art. 88 del R.D. 773/1931 per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all’attività di raccolta scommesse per conto di società quotate in borsa, prive di concessione.

Anche le gare indette sulla base del decreto “Bersani” sono state dalla Corte di giustizia ritenute non conformi al diritto comunitario (sent 16.2.2012 C-72/10 C-77/10); conseguente posizione è stata assunta anche dalla Corte di Cassazione ( n. 28413/2012).

In applicazione di detti principi giurisprudenziali il Tribunale ordinario di Roma con sentenza n. 18673/12 ha assolto il ricorrente, “perché il fatto non sussiste”, dal reato di esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse ( art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 401/1989), affermando che i principi fissati dalla Corte di Giustizia europea impongono di ritenere non conforme alle norme del Trattato il diniego di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., nel presupposto, peraltro anche qui documentato, che il ricorrente avesse infruttuosamente richiesto la suddetta autorizzazione di polizia.

Considerato che il provvedimento impugnato si basa esclusivamente sull’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse per mancanza della relativa autorizzazione, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono peraltro giusti motivi, considerata la complessità della questione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 28/03/2014

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