T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3520/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Bianchi, con domicilio eletto presso Mario Albano in Roma, via Adda, 87;

contro

Federazione Motociclistica Italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ranieri, presso il cui studio in Roma, via Tre Orologi, 14/A, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

irrogazione della sanzione disciplinare di mesi 10 di sospensione della tessera federale - art. 119 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Motociclistica Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice dello Stato, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (11 febbraio 2011, n. 49) e recentemente ribaditi dal giudice di appello (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302 e 14 novembre 2011, n. 6010; Tar Lazio, sez. III quater, 9 febbraio 2012, n. 1282), avendo ad oggetto la sanzione, comminata a parte ricorrente della sospensione di due anni e sei mesi (fino al 2 giugno 2014) della tessera per aver indotto soggetti terzi a versare somme per la tessera 2010 del moto club e somme per inesistente corso per ufficiali di percorso;

Considerato infatti che, come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, l’art. 2, d.l. 19 agosto 2002, n. 220 prevede tre forme di tutela: una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – , per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva;

Considerato che la stessa Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e, in parte qua, comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria;

Considerato che la Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere;

Considerato dunque che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;

Considerato quindi che il ricorso in esame, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto la sanzione sportiva della sospensione di due anni e sei mesi (fino al 2 giugno 2014) della tessera;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 18/04/2012

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