T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 37836/2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Auricchio e legalmente domiciliato – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del Tribunale, situata in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento datato 11 aprile 2005 e notificato in data 10 maggio 2005, con il quale il Questore della Provincia di Roma vietava al ricorrente di “accedere a tutte le competizioni calcistiche che si terranno agli stadi “Olimpico e Flaminio” di Roma e “A. Pecchi” di Livorno, nonché in tutti quelli ove le squadre di calcio Livorno e Lazio disputeranno incontri di calcio nazionali ed internazionali per un periodo di anni tre dalla notifica del presente provvedimento;

il divieto di accesso è esteso per lo stesso arco temporale alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill ed in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive.

In particolare, per lo stadio olimpico: P.zza Mancini, P.zza del Foro Italico, P.le di Ponte Milvio, P.zza M.llo Giardino…

Dispone altresì che il OMISSIS – per lo stesso periodo di tempo – si presenti presso il Commissariato di. P.S. Romanina trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo, trenta minuti dopo l’inizio del secondo tempo e venti muniti dopo il termine di ogni incontro di calcio….”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 luglio 2005 e depositato il successivo 1 agosto 2005, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale in data 11 aprile 2005 il Questore di Roma gli ha vietato l’accesso “a tutte le competizioni calcistiche (professionali e/o amichevoli) che si terranno agli Stadi “Olimpico e Flaminio” di Roma e “A. Pecchi” di Livorno, nonché in tutti quelli ove le squadre di calcio “Livorno e Lazio” disputeranno incontri di calcio nazionali ed internazionali per un periodo di anni tre dalla data del presente provvedimento” e ad altri luoghi interessati alla “sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”, nonché disposto l’obbligo di presentazione per il medesimo presso il Commissariato di P.S. Romanina, ai sensi dell’art. 6 l. 401/89, chiedendone l’annullamento.

Dopo aver premesso che, in occasione dell’incontro calcistico OMISSIS – OMISSIS  disputatosi in data 10 aprile 2005, fu tratto in arresto “per rispondere di resistenza, violenza e lesioni a P.U. nonché della violazione dell’articolo 6 bis comma 1 della legge n. 401/89”, deduce i seguenti motivi di diritto:

NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO “poiché, nell’avvertire il destinatario dello stesso circa la possibilità di impugnazione entro 60 giorni, non precisa quale sia il dies a quo, ossia il giorno a partire dal quale inizia a decorrere il termine indicato per proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio”.

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ ED ILLEGITTIMITA’ DEL PRESUPPOSTO E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI: CONTRADDITTORIETA’. Il provvedimento impugnato è oltremodo gravoso ed intollerabile, atteso che il ricorrente è un ragazzo per bene, con alti rendimenti scolastici e comportamenti sempre rispettosi delle regole e delle autorità. Soprattutto l’imposizione dell’obbligo di presentarsi per un periodo di tempo pari a tre anni presso il Commissariato di P.S. Romanina trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo, trenta minuti dopo l’inizio del secondo tempo e venti muniti dopo il termine di ogni incontro di calcio “comprime eccessivamente la libertà personale del ragazzo e lede pesantemente i suoi diritti, quali quello allo studio, invadendo in modo grave la sua vita quotidiana”.

Con atto depositato in data 9 agosto 2005 si è costituito il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza n. 4716 del 31 agosto 2005 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 25 novembre 2010 il ricorrente ha depositato la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Roma lo ha assolto dai reati contestatigli “per non aver commesso i fatti”.

Nel corso della medesima udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato perché non risulterebbe precisato il giorno a partire dal quale inizia a decorrere il termine previsto per proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lazio.

Tale censura è infondata per le seguenti ragioni:

- la formulazione del provvedimento è sufficientemente chiara nel precisare – mediante l’espressione “dalla stessa data” – che i 60 giorni per proporre il ricorso de quo decorrono dalla “notifica”;

- in ogni caso, carenze del genere di quella in esame costituiscono mere “irregolarità”, inidonee ad inficiare la legittimità del provvedimento amministrativo, potendo al più consentire la rimessione in termini per errore scusabile (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5055; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 1 ottobre 2010, n. 11277; TAR Liguria, Genova, Sez. II, 2 aprile 2009, n. 571).

In definitiva, la censura de qua non è meritevole di condivisione.

3. Il ricorrente lamenta, ancora, l’eccessiva gravosità del provvedimento impugnato, soffermandosi – in particolare – sull’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. Romanina.

Tale censura è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

E’, infatti, noto - come, tra l’altro, si desume anche dalla formulazione del provvedimento – che il sindacato su prescrizioni di tal genere – oggetto di convalida da parte del G.I.P. del Tribunale - spetta al giudice ordinario (cfr., tra le altre, TAR Liguria, Genova, Sez. II, 30 aprile 2010 n. 2027).

In tal senso depone inequivocabilmente anche l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, laddove – al comma 4 – prescrive che “contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione”.

Ciò detto, la censura di cui trattasi va dichiarata inammissibile.

Nell’eventualità si intendesse valutare la stessa censura spogliata di ogni riferimento all’obbligo di comparire presso il Commissariato di P.S. Romanina, non sarebbe – comunque – possibile pervenire ad una diversa conclusione.

In carenza del riferimento di cui sopra, la censura in esame va, infatti, considerata inammissibile per genericità in quanto inidonea a dare conto dei profili del provvedimento specificamente atti a determinare la gravosità e l’intollerabilità lamentate, non identificabili – ex se – con il divieto di accesso alla competizioni calcistiche ivi indicate.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

Tenuto conto delle peculiarità della questione prospettata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma - Sezione I ter in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 7262/2005.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

         Il 21/12/2010

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it